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1 giugno 1983
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27 aprile 2001
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1 gennaio 2023
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Art. 12.
Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne e' nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero e' delegata l'autorita' consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunita', impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali puo' essere affidato l'incarico di operare al fine di piu' validi rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato puo', altresi', chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ((ai sensi del comma 3 dell'articolo 10)) .
Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne e' nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero e' delegata l'autorita' consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunita', impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali puo' essere affidato l'incarico di operare al fine di piu' validi rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato puo', altresi', chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ((ai sensi del comma 3 dell'articolo 10)) .
Commentari • 33
- 1. Cassazione: la zia che non ha un rapporto affettivo costante non può adottare il minoreLicia Albertazzi · https://www.studiocataldi.it/ · 19 giugno 2015 · 38.16401
[…] La Cassazione, nel fornire la soluzione alla questione, opera un'interpretazione dell'art. 12 legge 184/1983, normativa applicabile al caso di specie, sulla scia della giurisprudenza maggioritaria. “Detta disposizione, nell'indicare le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, opera un riferimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, poiché il carattere vicariante della posizione dei congiunti diversi dai genitori ne comporta il coinvolgimento nel procedimento solo nei limiti in cui essi risultino attualmente titolari di rapporti affettivi forti e durevoli”. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Minorenni Lecce, sentenza 15/03/2024, n. 18Provvedimento: […] Venivano ascoltati, in udienze fissate ai sensi dell'art. 12 legge 184/1983, la madre e il padre […] E sebbene la madre in sede di ascolto abbia negato di avere mai assunto condotte aggressive nei confronti dei minori nel contesto comunitario, tali condotte risultano dalla lettura delle relazioni della struttura acquisite in atti e specificamente richiamate in modo circostanziato nella parte in fatto della presente decisione e sono state confermate dal Responsabile della Comunità ospitante i minori, affidatario degli stessi, nella udienza ai sensi dell'art.12 legge 184/1983.Leggi di più...
- violenza domestica·
- stato di adottabilità·
- collocamento comunitario·
- CTU·
- incapacità genitoriale·
- responsabilità genitoriale·
- art. 9 Legge 184/1983·
- affidamento terapeutico·
- interesse del minore·
- art. 12 Legge 184/1983·
- maltrattamenti in famiglia·
- abbandono materiale e morale·
- sospensione responsabilità genitoriale