Articolo 3 della Legge 5 giugno 1997, n. 147
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 giugno 1997
Art. 3. 1. I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro hanno diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione per una durata massima di trecentosessanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, il cui importo giornaliero e' stabilito, per ciascun anno, dal consiglio di amministrazione dell'INPS.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di amministrazione dell'INPS determina l'importo provvisorio del trattamento speciale per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell'anno successivo. Tale importo e' stabilito in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennita' per malattia e infortunio, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione.
3. A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, in sede di accertamento annuale effettuato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, in presenza di eventuali squilibri fra le disponibilita' determinate dalle somme versate dalla Svizzera, nonche' dalle somme di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e le prestazioni erogate per l'anno di riferimento, valutata la consistenza di medio periodo della quota del fondo destinata a riserva, la misura percentuale del 25 per cento di cui al comma 2 viene modificata per gli anni successivi, sentite le organizzazioni sindacali e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione dell'INPS tiene conto delle somme versate e di quelle che, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo amministrativo di cui al comma 1 dell'articolo 1, devono essere versate da parte della Svizzera per l'anno considerato nonche' delle somme di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte le spese di gestione.
5. Entro i novanta giorni successivi a quello in cui e' pervenuto da parte della Svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'INPS stabilisce l'importo definitivo del trattamento speciale di disoccupazione. Ove l'importo definitivo risulti superiore a quello calcolato in via provvisoria si procede all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza, fermo restando che l'importo giornaliero complessivo non puo' comunque superare il limite massimo ragguagliato a giornate, determinato per l'anno in questione ai sensi del comma 2.
6. Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in misura superiore a quella definitivamente dovuta, non si procede ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la differenza e' posta in detrazione dalle disponibilita' finanziarie accantonate di cui all'articolo 8. In caso di insufficienza di tali disponibilita', l'ulteriore differenza e' coperta con le disponibilita' degli esercizi successivi.
7. L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui al presente articolo si calcola dividendo per trecentosessanta l'importo di cui al comma 2, moltiplicato per il cambio medio franco svizzerolira rilevato dalla Banca d'Italia nei dodici mesi precedenti lo stato di disoccupazione.
Entrata in vigore il 25 giugno 1997