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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 01/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 194/2023
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott. Liliana Guzzo Presidente
Dott. Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione notificato in data 16 ottobre
2023 da
Parte_1
(C.F. , in persona del Presidente pro
[...] P.IVA_1
tempore, e Parte_2
(C.F. ), in persona del Presidente della Regione pro tempore, rappresentati P.IVA_2
e difesi dagli Avv.ti Giandomenico Falcon del foro di Padova e Christian Ferrazzi del foro di Verona
- appellanti - contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
4.4.1947, rappresentato e difeso Avv.ti Massimo Luciani e Patrizio Ivo D'Andrea foro di Roma, Marco Gangemi del foro di Bolzano e David Micheli del foro di Trento
- appellato -
CONCLUSIONI
Per gli Appellanti Parte_3
e
[...] Parte_2
“Voglia l'ecc.ma Corte di appello adita, previa declaratoria di nullità o comunque in totale riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 201 del 2023:
1.in rito: rigettare perché inammissibili e nulle le domande avverse così formulate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado: - I) sia accertato e dichiarato il diritto dell'attore ad ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della
L. R. n. 6 del 2012, come integrato dall'art. 4 della L. R. n. 4 del 2014, irragionevolmente trattenute in violazione dell'art. 19 comma 2 bis, TUIR o in via subordinata in violazione dell'art. 44 TUIR, come da pertinenti accertamenti istruttori del nominato CTU;
- II) sia accertato e dichiarato il diritto dell'attore a ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della L. R. n. 6 del 2012, come integrato dall'art. 4 della
L. R. n. 4 del 2014, irragionevolmente trattenute in violazione del combinato disposto dell'art.10, comma 1 della L.R. n. 6 del 2012 e dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 6 del
2012, come da pertinenti accertamenti istruttori del nominato CTU;
- III) siano condannati i convenuti alla corresponsione delle quote irragionevolmente trattenute, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate e/o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
domande sulle quali non si è accettato e non si accetta il contraddittorio, e che sono state invece esaminate ed accolte dalla sentenza qui appellata;
2.nel merito: quanto alle domande avverse come nel precedente punto 1, sulle quali si è pronunciata la sentenza qui appellata, ove in denegata ipotesi considerate ammissibili:- previo, in quanto occorra, rigetto delle risultanze della CTU, anche per tutte le motivazioni indicate nelle osservazioni del CTP dott. allegate alla Persona_1
stessa, rigettarle integralmente come infondate;
in estremo subordine, in ogni caso, compensare l'eventuale credito dell'attore verso il e/o la Regione Parte_1
TAA con il credito della Regione TAA e/o del Consiglio regionale nei confronti dell'attore derivante dal maggior valore attuale erogato all'attore nella prima applicazione della legge regionale n. 6 del 2012 rispetto a quanto dovuto ai sensi della legge regionale n. 4 del 2014;
pag. 2/24 3.in via istruttoria, in subordine alla domanda di cui al punto 1: dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti tutti i mezzi istruttori introdotti da controparte nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2), c.p.c.; in particolare: - dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti le produzioni documentali allegate alla avversa memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. sub 1 e da 3 a 14; - dichiarare inammissibile o comunque irrilevante la CTU tecnico contabile svolta nel giudizio di primo grado;
4. in via istruttoria, sempre in subordine alle domande di cui al punto 1: in quanto fosse ritenuto necessario ai fini del decidere, disporre la rinnovazione della CTU con riferimento ai conteggi relativi alla corretta applicazione del trattamento fiscale della
“quota attualizzata” nonché ai conteggi relativi alla determinazione della misura di riferimento a seguito di applicazione delle disposizioni regionali sulla rivalutazione;
5.sulle spese: si chiede la condanna di controparte al pagamento di spese, compensi professionali e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio (ivi comprese le spese per CTU, CTP e contributo unificato), con la maggiorazione prevista dall'articolo
4, d.m. 55/2014, per l'assistenza in giudizio di due parti aventi la medesima posizione processuale e tenendosi in ogni caso conto della soccombenza dell'attore in primo grado in tutte le domande proposte con l'atto di citazione e poi rinunciate.”
Per l'Appellato : Controparte_1
“NEL MERITO: rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come dovuti per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.11.2014, citava in Controparte_1
giudizio la il Parte_2
Parte_3
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3
per sentir accertare il suo diritto a percepire € 831.526,47 a titolo di trattamento
[...] indennitario di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come determinato nel decreto n.
699/2013 del Presidente del Consiglio regionale, e condannare le controparti al pagamento di tale somma, di cui € 351.526,47 in liquidità e € 480.000,00 in quote del pag. 3/24 “Fondo Family”, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva di essere stato Consigliere regionale della Regione Trentino-Alto Adige dal
1978 al 1993 e dal 2003 al 2008 e che, in ragione del mandato espletato, con decreto n.
94/2008 del Presidente del Consiglio regionale gli era stato riconosciuto un assegno vitalizio per un importo lordo mensile di € 8.694,99.
Rappresentava che i trattamenti indennitari dei consiglieri regionali, regolati dalla l. reg.
n. 2/1995, erano stati riformati dalla l. reg. n. 6/2012, che, tra l'altro, aveva sostituito l'assegno vitalizio con una nuova indennità consiliare di importo più contenuta. La legge dettava altresì una disciplina transitoria in ordine agli assegni vitalizi spettanti per le pregresse legislature, la quale: riduceva l'importo degli assegni vitalizi già riconosciuti in misura pari al 30,40 % dell'indennità parlamentare lorda;
attribuiva la facoltà, ai consiglieri che già godevano di un assegno superiore alla misura del 30,40 %,
e l'obbligo, per quelli che ancora dovessero maturarne i requisiti, di optare per la rideterminazione del proprio assegno con contestuale riconoscimento del valore attualizzato della parte di assegno vitalizio eccedente detta misura;
stabiliva che una parte della quota eccedente così liquidata venisse destinata ad uno strumento finanziario.
Osservava che con delibera n. 324/2013 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale erano stati determinati i parametri per liquidare la quota di assegno eccedente la nuova misura di riferimento dell'indennizzo; che le modalità di determinazione del valore attuale della quota erano state ulteriormente specificate in successivi atti dell'amministrazione; che lo strumento finanziario in cui investire parte della quota era stato individuato in un fondo comune di investimento denominato “Fondo Family”, di cui e venivano designate Controparte_3 Controparte_2
rispettivamente quali gestore del fondo di investimento e depositaria delle quote del fondo.
Riferiva quindi che, avendo optato per il riconoscimento del valore attuale della quota eccedente, con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 699/2013 era stato rideterminato l'ammontare dell'assegno vitalizio spettante al sig. ed era stata _1 liquidata la quota di assegno eccedente, il cui “valore attuale netto complessivo” era pag. 4/24 stato quantificato in € 831.526,47 (di cui € 351.526,47 da corrispondere in liquidità e €
480.000,00 in quote del Fondo Family). Alla fine del 2013 il Consiglio regionale aveva versato la somma dovuta e ceduto le quote.
Successivamente, era stata adottata la l. reg. n. 4/2014, definita di interpretazione autentica dell'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, la quale, tra l'altro, indicava nuovi criteri per il riconoscimento e la determinazione del valore attuale della quota eccedente, meno favorevoli per i Consiglieri, disponeva che si procedesse ad una nuova quantificazione degli assegni già riconosciuti e ordinava la restituzione delle somme che risultassero erroneamente erogate dal Consiglio regionale.
Alla luce di ciò, il Consiglio aveva recuperato in via coattiva degli importi indebitamente corrisposti. Con decreto del Presidente n. 64/2014 aveva rideterminato in
€ 574.868,86 il valore attuale della quota eccedente spettante al sig. _1
richiedendo all'attore la restituzione di € 256.877,61, pari alla differenza tra quanto ricevuto e la nuova somma determinata.
Tanto premesso in fatto, deduceva l'illegittimità degli atti del Consiglio regionale, chiedendone la disapplicazione, per violazione tanto della l. reg. n. 6/2012 (art. 10), che della l. reg. n. 4/2014 (artt. 1, 3 e 4), sul rilievo che le citate norme non potessero essere applicate retroattivamente in modo da pregiudicare i diritti acquisiti dal sig. _1
giacché il procedimento amministrativo che lo aveva interessato era stato definito prima dell'entrata in vigore della l. reg. n. 6/2012 e le somme riconosciute gli erano già state materialmente versate.
In via subordinata, eccepiva l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della l. reg.
n. 4/2014 e, di conseguenza, l'illegittimità del decreto del Presidente n. 64/2014.
Per tali ragioni, chiedeva che venisse accertato il proprio diritto al trattamento economico di cui all'art. 10, l. reg. n. 6/2012, come determinato nel decreto del
Presidente del Consiglio regionale n. 699/2013, con condanna delle parti convenute a corrispondergli tale importo, anche mediante restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, previa disapplicazione del decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 64/2014, della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 64/2014 e degli atti amministrativi successivi, ed pag. 5/24 eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità prospettate.
Il regionale della e la Parte_1 Parte_2
si costituivano in giudizio, chiedendo Parte_2
il rigetto delle domande attoree.
e si costituivano Controparte_2 Controparte_3
in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e il difetto di interesse ad agire dell'attore nei loro confronti e, nel merito, l'infondatezza delle domande avversarie.
L'attore, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nel testo in vigore ratione temporis) depositata in data 17.1.2020, dava atto che “nelle more” con la sentenza n.
108/2019 la Corte Costituzionale aveva in parte dichiarato inammissibili in parte respinto le questioni di legittimità sollevate, in un altro procedimento sostanzialmente sovrapponibile. Peraltro, l'attore prospettava nuovi profili di incostituzionalità degli artt.
1, 3 e 4 della l. reg. n. 4/2014, insistendo nella richiesta di remissione della questione di legittimità alla Corte. Rappresentava inoltre che, nelle more del procedimento, altri consiglieri avevano chiesto al Consiglio regionale l'ostensione dei dati relativi al calcolo delle trattenute fiscali operate sulle quote attualizzate in qualità di sostituto di imposta, e che dall'esame di tali atti emergeva che le imposte erano state quantificate erroneamente, in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986 (da ora innanzi, T.U.I.R.) o comunque dell'art. 44 T.U.I.R.. Precisava pertanto le domande nei seguenti termini: chiedeva la condanna alla corresponsione del trattamento indennitario come originariamente determinato e senza le decurtazioni disposte in applicazione della l. reg. n. 4/2014, previa disapplicazione di ogni contrario provvedimento dell'amministrazione e previa rimessione delle questioni di legittimità costituzionale;
domandava altresì la condanna del e della al pagamento Parte_1 T_
delle somme irragionevolmente trattenute sul trattamento indennitario, in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, o, in via subordinata, dell'art. 44 del T.U.I.R..
La e il , con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del T_ Parte_1
17.2.2020, eccepivano l'inammissibilità delle domande precisate dall'attore.
pag. 6/24 Con ordinanza pubblicata in data 21.4.2021 il Tribunale ammetteva la C.T.U. tecnico- contabile richiesta dall'attore con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
In sede di precisazione delle conclusioni, con foglio depositato in data 8.6.2022,
[...]
chiedeva: l'accertamento del diritto a ottenere le quote del trattamento di cui _1 all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come integrato dall'art. 4 della l. reg. n. 4/2014, illegittimamente trattenute in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, o, in via subordinata, dell'art. 44 del T.U.I.R., come da accertamenti istruttori del C.T.U., e la condanna dei convenuti al pagamento di tali somme;
l'accertamento del diritto a ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come integrato dall'art. 4 della l. reg.
n. 4/2014, illegittimamente trattenute in violazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 8, comma 2, della l. reg. n. 6/2012, come da accertamenti istruttori del
C.T.U., e la condanna dei convenuti al pagamento di tali somme.
Con sentenza n. 201/2023, pubblicata in data 14.3.2023 il Tribunale di Trento dichiarava la carenza di legittimazione passiva in capo alle convenute Controparte_3
e e condannava l'attore a
[...] Controparte_2
rimborsare loro le spese di lite;
accertava il diritto di ad ottenere le Controparte_1 quote del trattamento di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come integrato dall'art. 4 della l. reg. n. 4/2014, illegittimamente trattenute in violazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 8, comma 2, della l. reg. n. 6/2012, nonché le quote illegittimamente trattenute in violazione dell'art. 19, comma 2-bis T.U.I.R.; condannava il a Parte_1 Parte_2 corrispondere al sig. l'importo di € 379.661,26; condannava la e il _1 T_
, in solido, a rifondere le spese di lite all'attore, ponendo altresì a Parte_1
loro carico le spese di C.T.U..
Dato atto che in sede di precisazione delle conclusioni l'attore, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, aveva rinunciato alla questione di legittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014 e alle domande originariamente proposte e aveva riformulato le proprie richieste, il Tribunale rigettava l'eccezione di inammissibilità delle domande così precisate, sollevata dai convenuti, affermando che costituissero mere precisazioni di quanto già richiesto con l'atto introduttivo del giudizio, resesi necessarie a fronte pag. 7/24 delle difese dei convenuti e della documentazione relativa al calcolo delle trattenute fiscali, fornita in corso di causa.
Osservava che l'attore aveva originariamente agito per far valere il suo diritto a percepire il vitalizio nei termini di cui alla l. reg. n. 6/2012, previa eventuale disapplicazione della l. reg. n. 4/2014; con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. aveva altresì contestato gli errori commessi dal Consiglio Regionale nel calcolo delle trattenute fiscali operate sulla quota attualizzata;
infine in sede di precisazione delle conclusioni aveva poi ribadito le relative domande. Ravvisava la tempestività delle precisazioni attoree, sul rilievo che il decreto di liquidazione del trattamento indennitario ai sensi della l. reg. n. 4/2014 non contenesse alcuna indicazione in ordine alle operazioni di quantificazione della quota eccedente liquidata, sicché solo con il possesso dei documenti forniti dal Consiglio nel corso del giudizio l'attore aveva potuto verificare i conteggi effettuati.
Quindi, richiamati i principi giurisprudenziali in punto distinzione tra mutatio ed emendatio libelli, affermava che, tanto il thema decidendum, quanto il bene della vita sostanziale erano rimasti immutati, riguardando pur sempre il diritto al trattamento vitalizio come previsto dalla l. reg. n. 6/2012.
Evidenziava, poi, come una declaratoria di inammissibilità delle domande precisate dall'attore, a fronte degli esiti della C.T.U. che consentivano invece di addivenire ad una decisione sulle stesse, avrebbe favorito l'introduzione di un nuovo contenzioso, in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Ciò premesso, dava conto delle risultanze della C.T.U., secondo cui, tanto i vitalizi, quanto l'importo attualizzato della “quota eccedente”, integravano indennità equipollenti al TFR ed erano pertanto soggetti a tassazione ai sensi dell'art. 19, comma
2-bis, T.U.I.R.. Tanto chiarito, il consulente aveva ritenuto che il Consiglio regionale avesse quantificato erroneamente le trattenute fiscali, poiché aveva detratto dall'imponibile i contributi non dedotti mediante sottrazione diretta, mentre avrebbe dovuto effettuare la detrazione applicando la riduzione percentuale prevista dall'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R., corrispondente al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale a carico del Consigliere e quella complessiva versata dal Consiglio. Il
C.T.U. aveva infine formulato due ipotesi di tassazione corretta: la deduzione da pag. 8/24 operare sull'ammontare netto dell'indennità era pari al 98,80% della stessa, oppure al
65,36%, tenendo conto anche del rendimento del fondo in cui i contributi erano stati accantonati.
Il Tribunale riteneva quindi fondata la domanda con cui era stata chiesta la condanna al pagamento delle quote illegittimamente trattenute a titolo di ritenute fiscali, in violazione del T.U.I.R..
Accoglieva anche la seconda domanda attorea, facendo proprie le conclusioni del
C.T.U. che aveva accertato che il Consiglio regionale, nel quantificare la quota attualizzata di assegno, non aveva operato l'adeguamento ISTAT prescritto dagli artt.
10, comma 1, e 8, comma 2, l. reg. n. 6/2012; mentre il valore netto della quota eccedente ammontava invece ad € 954.260,22.
In conclusione, rilevato che residuava un maggior importo netto spettante all'attore pari a € 122.733,75 e che questi aveva altresì provveduto a versare al la Parte_1 somma di € 256.877,51, chiesta in restituzione, quantificava in € 379.661,26 l'importo dovuto dal a Parte_1 Controparte_1
Per la riforma di tale sentenza propongono appello il
[...]
e la Parte_3 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 16.10.2023, affidandosi a cinque
[...]
motivi di appello.
Con il primo motivo di impugnazione censurano il rigetto dell'eccezione di inammissibilità delle domande avanzate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, ribadendo che erano nuove, tardivamente proposte oltre il limite delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. (nel testo vigente prima della riforma Cartabia).
Lamentano che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che già con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore avesse avanzato le domande di corresponsione della quota del vitalizio attualizzata ai sensi della l. reg. n. 4/2014 e di pagamento degli importi indebitamente trattenuti a titolo di ritenute fiscali sull'assegno così quantificato.
Obiettano che in detta memoria l'attore aveva riproposto la domanda svolta nell'atto citazione, la quale aveva ad oggetto la corresponsione della quota dell'assegno vitalizio come originariamente determinata, ai sensi dell'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, senza operare le decurtazioni disposte a seguito dell'applicazione della l. reg. n. 4/2014, e pag. 9/24 dunque il diritto di trattenere quanto ricevuto a tale titolo;
aveva altresì introdotto una nuova domanda di pagamento delle somme illegittimamente trattenute a titolo di ritenute fiscali, che erano riferite al trattamento indennitario come originariamente quantificato. Deducono che solo con il foglio di precisazione delle conclusioni l'attore aveva abbandonato la tesi dell'illegittimità della l. reg. n. 4/2014, mutando ulteriormente le domande, in quanto aveva chiesto la corresponsione della quota eccedente, non più come liquidata con decreto 699/2013, ma determinata secondo quanto previsto dalla l. reg. n. 4/2014, nonché il versamento delle somme indebitamente trattenute a fini fiscali, anch'esse sulla quota di trattamento indennitario quantificata ai sensi della l. reg. n. 4/2014. Aggiungono che, anche a voler ritenere che la mutatio libelli fosse stata operata già con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., essa sarebbe ad ogni modo illegittima, poiché la domanda nuova (avente ad oggetto la corretta tassazione della quota attualizzata) non riguardava la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio (l'illegittimità della rideterminazione del valore della quota), né mirava a conseguire la medesima utilità finale dell'azione inizialmente proposta, né, infine, si poneva in rapporto di logica alternatività o incompatibilità con essa;
al contrario, era una domanda diversa, ulteriore ed aggiuntiva.
Lamentano come ciò abbia comportato un illegittimo ampliamento del thema decidendum e la rimessione in istruttoria del procedimento, causando pregiudizio al diritto di difesa delle controparti e l'irragionevole protrarsi della durata del processo.
Aggiungono che in sede di precisazione delle conclusioni l'attore aveva ulteriormente modificato la domanda relativa alle ritenute fiscali, operando così una indebita variazione tanto del petitum, che della causa petendi; inoltre, aveva aggiunto una seconda domanda, del tutto nuova, avente ad oggetto il diritto alla quota di assegno vitalizio come determinata ai sensi della l. reg. n. 4/2014. Infine, contestano la tesi di controparte secondo cui il Consiglio regionale avrebbe consegnato i documenti contabili concernenti la quantificazione della quota attualizzata soltanto nel corso del giudizio di prime cure e che senza detta documentazione non sarebbe stato possibile effettuare le verifiche sulle ritenute fiscali operate. Alla luce di tali argomentazioni, affermano che il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità di entrambe le domande attoree.
pag. 10/24 Con il secondo motivo contestano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24
e 111 della Costituzione e dell'art. 101 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto ammissibili le domande introdotte irritualmente, giungendo ad ammettere C.T.U. sul punto.
Rimarcano che la controparte aveva introdotto le nuove richieste solo una volta acclarata l'infondatezza delle domande originariamente formulate, chiedendo inoltre una C.T.U. esplorativa sul punto, con incidenza negativa sul diritto di difesa e del contraddittorio dei convenuti, sul diritto ad una “decisione giusta” e sulla ragionevole durata del processo.
Con il terzo motivo lamentano l'errata applicazione dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. nella quantificazione delle imposte effettivamente dovute sulla quota attualizzata.
Affermano che il Consiglio regionale ha tassato correttamente la quota attualizzata liquidata al in applicazione della deliberazione n. 334/2013 nella parte in cui _1 ha individuato l'imponibile fiscale al netto dei contributi versati dal Consigliere, poiché già precedentemente sottoposti a tassazione. Osservano che il Tribunale ha invece ritenuto errata la misura delle trattenute fiscali operate dal Consiglio, scegliendo di aderire alle conclusioni del C.T.U., senza tuttavia fornire alcuna motivazione sul punto.
Contestano i calcoli effettuati dal consulente tecnico, che si fondano su una erronea interpretazione dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.. Rilevano che le peculiari caratteristiche dell'assegno vitalizio in esame, che non ha natura contributiva, impediscono un'applicazione letterale della norma citata. Segnatamente, la disposizione determina la percentuale di detassazione delle indennità equipollenti al TFR con riferimento al rapporto tra l'aliquota di contribuzione posta a carico del lavoratore e quella complessiva a carico dal datore di lavoro. Tuttavia, i vitalizi sono finanziati principalmente dalla fiscalità generale, attraverso trasferimenti “in blocco” di risorse dal bilancio del Consiglio regionale al Fondo di garanzia, mentre non è prevista una contribuzione diretta del Consiglio regionale in qualità datore di lavoro. Perciò non è possibile applicare letteralmente l'art. 19, comma 2-bis, mancando uno dei termini del rapporto per il calcolo della percentuale, ossia l'aliquota contributiva a carico del
Consiglio regionale. Evidenziano che il C.T.U., nel vano tentativo di applicare letteralmente la disposizione, non è riuscito a trovare le aliquote necessarie ed ha finito per calcolare la percentuale di detassazione sulla base del rapporto tra il totale dei pag. 11/24 contributi versati dai consiglieri e il totale delle risorse stanziate dal Consiglio regionale, peraltro con riferimento al solo anno 2013. Precisano che la considerazione del solo anno di collocamento a riposo o di maturazione del diritto è del tutto errata, poiché i finanziamenti da parte del Consiglio al Fondo di garanzia non avevano cadenza annuale, ma avvenivano in misura variabile e secondo necessità. Obiettano che questo calcolo, del tutto arbitrario, ha comportato un rovesciamento dell'effettivo rapporto tra copertura finanziaria regionale e versamenti dei consiglieri e ha prodotto una situazione di vantaggio fiscale ingiustificato per i beneficiari, escludendo una significativa parte di reddito dalla tassazione, in violazione del divieto di salto di imposta, sancito dagli artt. 3
e 53 della Costituzione. Conclusivamente, assumono che l'art. 19, comma 2-bis,
T.U.I.R. non può essere applicato al trattamento indennitario dei consiglieri, mancando plurimi elementi della fattispecie normativa;
pertanto la soluzione adottata dal Consiglio
è l'unica rispettosa del divieto di doppia tassazione e di salto di imposta e che trova fondamento nell'art. 19, comma 2, T.U.I.R..
Chiedono quindi la riforma della sentenza sul punto e la conferma delle trattenute fiscali applicate del Consiglio regionale.
In via subordinata, per l'ipotesi in cui si ritenesse corretta l'interpretazione operata dal
C.T.U. e fatta propria dal Tribunale, domandano che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R., in quanto riferito al sistema di attualizzazione della quota degli assegni vitalizi, per contrasto con gli artt. 3 e
53 della Costituzione.
Contestano quindi gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio per aver individuato la misura del contributo dei consiglieri per l'anno 2013 in € 3.208.715,68, laddove invece il C.T.P. degli odierni appellanti aveva fornito dati diversi (segnatamente, contributi pari a € 1.246.898,76), che lo stesso C.T.U. aveva ritenuto di condividere. Infine, censurano la relazione del consulente tecnico nella parte in cui ha determinato il totale dei contributi dei consiglieri sommando all'importo dei contributi versati nel 2013 anche il
50% del rendimento del Fondo di garanzia, mentre l'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. non prevede affatto la detrazione delle rendite.
pag. 12/24 Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono della decisione nella parte in cui ha rivalutato l'importo posto alla base del calcolo dell'attualizzazione anche con riferimento a periodi in cui, invece, la rivalutazione era preclusa.
Affermano che il Tribunale ha aderito alle conclusioni del C.T.U. senza fornire adeguata motivazione e che le stesse sono tuttavia errate. Obiettano che il consulente tecnico non ha considerato che l'art. 2, comma 2, della l. reg. n. 2/1995 prevedeva un meccanismo specifico di rivalutazione dell'indennità consiliare che, in forza della l. reg.
n. 8/2011, ha avuto applicazione fino alla fine della XIV legislatura;
pertanto, la rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT è ripresa solo dal primo giorno della XV legislatura (22.11.2013). Dato che, a norma dell'art. 8, comma 2, l. reg. n. 6/2012, la rivalutazione della misura di riferimento per il calcolo del trattamento economico deve essere effettuata solo “fino al raggiungimento del diritto all'assegno”, e il sig. _1 aveva maturato il diritto all'assegno in data 21.12.2008, il Consiglio ha correttamente applicato il meccanismo di rivalutazione previsto dalla l. reg. n. 2/1995 (vigente fino al
22.11.2013). Oltretutto, lo stesso calcolo del valore della quota attualizzata è stato eseguito in data 11.11.2013, sicché non era ancora applicabile la rivalutazione ISTAT, che aveva ripreso ad operare dal giorno successivo.
Censurano che il C.T.U. ha utilizzato l'indice ISTAT TN/BZ, invece di quello nazionale, in violazione della l. reg. n. 6/2012 e della deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 334/2013.
Con il quinto motivo chiedono la riforma delle statuizioni in punto spese di lite, in via principale, in dipendenza dell'auspicato accoglimento dell'appello, e, in ogni caso, in considerazione delle rilevanti questioni rispetto alle quali gli odierni appellanti sono risultati vittoriosi (eccezione di legittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014 e domanda di condanna al pagamento della quota di assegno come originariamente determinata).
Ritengono altresì ingiustificata la condanna alle spese della C.T.U., la quale è stata disposta per accertare la fondatezza delle domande originariamente proposte dall'attore, poi dallo stesso abbandonate.
pag. 13/24 si è costituito in giudizio, istando per il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza. Quanto al primo e al secondo motivo di appello, assume di avere agito nel rispetto delle norme processuali.
Afferma che la domanda relativa alle trattenute fiscali, formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ed espressamente riferita anche al trattamento economico spettante in applicazione della l. reg. n. 4/2014, integrava una mera emendatio libelli, giacché l'attore si era limitato a precisare le proprie richieste, senza modificare la causa petendi, restando immutato il fatto costitutivo della titolarità dell'assegno vitalizio, né il petitum, rientrante in quello originariamente prospettato. Obietta che dalle delibere adottate dal Consiglio regionale non era affatto possibile evincere la mancata applicazione della riduzione percentuale prescritta dall'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R..
Assume che in sede di precisazione delle conclusioni si era limitato a reiterare le richieste formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c..
In ordine al terzo motivo, sostiene la correttezza del calcolo delle detrazioni operata dal
C.T.U.. Evidenzia che l'assegno vitalizio in esame è stato qualificato dall'Agenzia delle
Entrate come “indennità equipollente” ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R., che i trasferimenti al Fondo di garanzia equivalgono al montante contributivo a carico del
Consiglio regionale e che negli anni l'aliquota contributiva dei consiglieri è aumentata progressivamente. Rimarca che l'applicazione della detrazione percentuale è necessaria al fine di evitare un'indebita doppia tassazione dei contributi.
Rammenta che è lo stesso art. 19, comma 2-bis, a prevedere espressamente che la percentuale di detassazione vada individuata utilizzando aliquote riferite alla sola data di collocamento a riposo o di maturazione del diritto alla percezione.
Eccepisce l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata. Sul punto, richiama la sentenza n. 178/1986 della Corte Costituzionale, la quale, pronunciandosi sulle indennità erogate dall' ha ribadito la necessaria unitarietà CP_4
del regime di tassazione delle indennità di fine rapporto e ha sancito la legittimità di un meccanismo di tassazione che si basi sull'aliquota dell'anno di erogazione, tenendo tuttavia conto degli anni presi a base di commisurazione. Precisa che tale modello di tassazione viene costantemente utilizzato per le indennità equipollenti, anche dallo stesso Consiglio regionale, e che deve a maggior ragione essere utilizzato per gli assegni pag. 14/24 vitalizi di cui è causa, giacché i contributi versati dai consiglieri non sono stati oggetto di deduzione dal reddito per l'anno di riferimento.
Censura il quarto motivo di appello, assumendo la correttezza delle conclusioni del
C.T.U.. Rileva come, anche accedendo alla tesi dei convenuti, secondo cui avrebbero dovuto applicarsi le leggi regionali n. 8/2009 e n. 8/2011, il risultato sarebbe il medesimo: ai sensi della deliberazione n. 334/2013 dell'Ufficio di Presidenza (che reca il regolamento attuativo della l. reg. n. 6/2012), il valore attuale della quota eccedente deve essere calcolato “alla data del 1° gennaio 2014”, che è successiva alla fine della
XIV legislatura, sicché non è comunque applicabile il blocco della rivalutazione, che ai sensi l'art. 2, co. 1, lett. c), l. reg. n. 8/2011 aveva efficacia solo fino al termine della
XIV legislatura.
Chiede infine il rigetto del quinto motivo relativo alla riforma della condanna alle spese di lite.
Con provvedimento in data 29 gennaio 2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato che la mancata notificazione dell'atto di appello a
[...]
e non è preclusiva Controparte_2 Controparte_3 dell'esame nel merito in quanto sono ampiamente spirati i termini previsti dagli artt.
325 e 327 c.p.c., essendo la fattispecie sussumibile nel disposto dell'art. 332 c.p.c..
I primi due motivi di impugnazione, alla cui trattazione si procede in maniera congiunta, meritano accoglimento.
Va osservato che il procedimento di primo grado ha avuto, come censurato dagli appellanti con il secondo motivo di appello, un andamento anomalo laddove all'udienza del 18.12.2019, a preclusioni assertive e probatorie già maturate, sono stati concessi i termini per il deposito di memorie di cui all'art 183, VI comma, n. 1, c.p.c., oltre che n.
2 e n. 3.
Giova premettere (v. tra le tante, Cass. civ. sent. n. 24529/2018) che “Il sistema delle preclusioni processuali, introdotto dalla riforma della legge n. 353/1990, si struttura attraverso la scansione del processo per fasi distinte…. collocate in sequenza progressiva e dirette a coordinare le attività compiute dalle parti e dal giudice verso il
pag. 15/24 naturale sbocco cui tende il processo - una decisione sul merito della controversia - in un tempo ragionevole, rimanendo relegate eventuali interruzioni o regressioni delle fasi processuali in questione a quelle sole ipotesi di vizi inemendabili afferenti l'attività di svolgimento del giudizio che investono la stessa integrità della costituzione del rapporto processuale e che appaiono, pertanto, di tale gravità da compromettere lo stesso scopo cui tende il processo. Una regressione delle fasi processuali, ovvero anche del grado di giudizio, può trovare, pertanto, giustificazione soltanto in presenza di vizi di nullità insanabile degli atti del processo o nel caso in cui la parte non sia stata posta in grado di esercitare il proprio di dritto difesa, incorrendo in decadenza per "causa ad essa non imputabile" (già art. 184 bis c.p.c., ora art. 153co2 c.p.c.., nel testo riformato dalla legge n. 69/2009), e non può invece mai dipendere dall'esercizio di attività processuali rimesse a "scelte di opportunità" ovvero a "facoltà" attribuite alle parti (es. artt.
103co1, 104col, 105, 106 c.p.c.) od ancora all'esercizio di "poteri discrezionali" attribuiti al Giudice (es. artt. 103co2 ,104co2, 107, 274 c.p.c.)”.
E' costante poi il rilevo “dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela della parte” ed altresì l'affermazione secondo cui il sistema delle preclusioni ed il correlato criterio di non regressione delle fasi processuali sono entrambi funzionali al principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo.
Le disposizioni che regolano la sequenza procedimentale prevista dal combinato disposto degli artt. 167, 180 e 183 c.p.c. - applicabili nella specie ratione temporis
(ovvero prima della riforma introdotta con il d. lgs. n. 149/2022) - disciplinano, per quel che qui rileva, il regime delle preclusioni assertive e istruttorie. In particolare ex art. 183
c.p.c. all'udienza fissata per “la prima comparizione delle parti e la trattazione” il giudice “se richiesto” concede alle parti “i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole preclusioni o modifiche delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori giorni trenta per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni
pag. 16/24 documentali; 3) un termine di ulteriori giorni venti per le sole indicazioni di prova contraria”.
Nel caso di specie, né nella udienza di prima comparizione delle parti ed invero neppure nelle plurime, successive udienze di mero “rinvio” che ne sono seguite, è stata mai richiesta da alcuna delle parti la concessione di termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. (v. anche verbale dell'udienza del 29.3.2017, antecedente l'emissione dell'ordinanza del 30.5.2018 con cui il Giudice di primo grado ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni).
Le preclusioni alla modifica del thema decidendum e del thema probandum erano dunque già pienamente maturate quando si è tenuta l'udienza del 18.12.2019, come tempestivamente eccepito dalle parti convenute, odierne appellanti (cfr. verbale di udienza dd. 18.12.2019), con eccezione debitamente coltivata nel restante corso di tutto il procedimento di prime cure: è dunque fondato il secondo motivo di appello con il quale gli appellanti censurano, in relazione alla concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., l'abusiva regressione del giudizio, con aggiramento delle preclusioni e lesione del diritto di difesa degli appellanti in cui “favore” erano maturate le preclusioni.
È in ogni caso fondato anche il primo motivo di appello, posto che con la
(inammissibile) memoria depositata ex art 183, comma 6, n. 1, c.p.c. l'attore ha svolto un'attività che non sarebbe stata comunque permessa neppure ai sensi dell'art. 183
c.p.c. (vigente ratione temporis).
Giova rilevare che, a partire dall'intervento nomofilattico svolto dalla Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni unite n. 12310 del 2015 - e confermato anche dalla successiva pronuncia sempre a Sezioni unite del 13 settembre 2018 n. 22404 -, la giurisprudenza ha superato in senso evolutivo il precedente indirizzo secondo cui ciò che era consentito ex art. 183 c.p.c. era la mera emendatio libelli della domanda introduttiva che non attingesse gli elementi del petitum e della causa petendi, ed è giunta ad affermare, diversamente, che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sia pure con dei “limiti”.
Il percorso evolutivo di cui trattasi ha preso le mosse da una nuova lettura degli articoli
183 e 189 c.p.c. (ratione temporis applicabili), rimarcando che “l'articolo 189 c.p.c.
pag. 17/24 prevede che il giudice invita le parti a precisare le conclusioni "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183"”, così evidenziando che nel paradigma dell'articolo 183 c.p.c. è inclusa la modifica delle domande e delle conclusioni dell'atto introduttivo non integranti mera correzione/precisazione.
Con l'intervento del 2015 e, a seguire, con la pronuncia confermativa della Corte di
Cassazione sempre a Sezioni unite n. 22404 del 2018, alla luce di tale nuova lettura, la
Corte di Cassazione ha rinvenuto nel “sistema” tre tipologie di domande: le domande nuove, le domande precisate e le domande modificate. Le domande precisate, senz'altro ammissibili, sono “le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla” (v.
Cass. civ., Sez. U, sent. n. 12310/2015; v. anche Cass. civ., Sez. U, n. 22404/2018).
Le domande modificate, anch'esse ammissibili, sono le “stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - …. che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”, giacché con esse l'attore “implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”; la domanda modificata “deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite” (Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015; v. anche Cass. civ., Sez. U, n. 22404/2018).
Infine, le domande nuove, vietate - ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto - sono quelle domande “ulteriori” che
“si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo e sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che (…) si
pag. 18/24 aggiungono alla domanda principale” (Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015; v. anche Cass. civ., Sez. U., sent. n. 22404/2018).
Come ben evidenziato anche nella recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 26727/2024 del 25.6.2024, pubblicata il 15.10.2024, la vera differenza tra le domande nuove implicitamente vietate (salvo che non siano conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto) e le domande modificate espressamente ammesse, secondo l'interpretazione evolutiva sopra citata,
“non sta … nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate <> nel senso di <> o <>, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono
a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività". E invero, "con la modificazione della domanda iniziale
l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi
e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio…. il novum scende in campo, al prezzo dell'“abbandono” di quel che vi era prima (la regiudicanda viene infatti percepita non come ampliata per un'aggiunta, bensì sostituita per modifica). Prezzo, peraltro, che si traduce in una rinuncia effettiva solo qualora la conformazione dei petita non sia graduata - come invece usualmente accade -, ben potendo l'attore conservare nelle sue mani la domanda originaria eppur introdurre in subordine la domanda che, più che come modificata in termini oggettivi, si misura ora come orientante e adeguante la domanda originaria agli interessi di chi la propone”.
Con la precisazione che, affinché la modifica sia consentita e non ridondi nell'introduzione di una domanda nuova inammissibile, la domanda modificata “deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite” (Cass. civ. Sez. U.,
pag. 19/24 sent. n. 12310/2015). Ricorre, invece, una mutatio libelli vietata quando la parte
“immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio” (Cass. civ., Sez. U, sent. n.
21990/2020; Cass. civ., sez. 2, sent. n. 9926/2017).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra delineati deve escludersi che l'attore si sia limitato a modificare con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la precedente domanda, avendo invece introdotto una nuova domanda.
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto l'accertamento del Controparte_1
diritto di percepire, e la condanna delle controparti a corrispondere, il trattamento economico di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come in origine liquidatogli con decreto del Presidente del Consiglio regionale 699/2013 (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione d.d. 10.11.2014, pp. 37-38: “- previa disapplicazione del decreto del Presidente del Consiglio regionale della n. Controparte_5
64 del 2014 e (ove occorrer possa) della delibera dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale della 21 luglio 2014, n. Controparte_5
64/14 e degli atti connessi successivi e/o presupposti ed eventualmente previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità degli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. reg. 11 luglio 2014, n. 4, accogliere le domande attoree, rigettando ogni contraria eccezione e deduzione in fatto e in diritto;
- conseguentemente e per l'effetto, accertare il diritto dell'attore alla corresponsione del trattamento indennitario di cui all'art. 10 della l. Regione 21 Controparte_5
settembre 2012, n. 6, come determinato nel decreto del Presidente del Consiglio regionale della Regione n. 11 novembre 2013, n. 699 (€ 351.526,47 Controparte_5 in liquidità, nonché € 480.000 quali quote del c.d. “Fondo Family”, per un totale di €
831.526,47);
- condannare il Consiglio regionale della e, ove Controparte_5
occorrer possa, la Controparte_5 Controparte_6
e alla corresponsione del medesimo Controparte_2
pag. 20/24 trattamento, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”).
In altri termini, l'attore ha contestato con l'atto introduttivo la legittimità costituzionale della L. Reg. n. 4/2014, e chiesto la disapplicazione del decreto n. 699/2013, con cui il
Consiglio regionale, in applicazione di tale legge, aveva rideterminato in riduzione il valore attuale della quota eccedente spettantegli, aveva revocato l'originaria attribuzione patrimoniale e aveva chiesto la restituzione delle maggiori somme erroneamente erogate;
ha chiesto quindi la condanna delle controparti al pagamento della quota attualizzata inizialmente riconosciuta.
Con la memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ha reiterato la domanda _1
introduttiva, adducendo altri profili di illegittimità costituzionale, e ha aggiunto ad essa un'altra e diversa domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme illegittimamente trattenute dal a titolo di ritenute fiscali, in qualità Parte_1
di sostituto di imposta, sulla quota attualizzata (cfr. conclusioni rassegnate nella prima memoria integrativa, dep. in data 17.1.2020, pp. 10-11: “previa disapplicazione di ogni
Co contrario provvedimento della e dell'Ufficio Controparte_5
Presidenza del Consiglio regionale della e Controparte_5
previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 1, 3
e 4 della l. reg. 11 luglio 2014, n. 4, accogliere le domande attoree, rigettando ogni contraria eccezione e deduzione in fatto e in diritto;
- conseguentemente e per l'effetto, accertare il diritto di parte attrice alla corresponsione del trattamento indennitario di cui all'art. 10 della l. Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6, come originariamente determinato e senza le decurtazioni disposte a seguito dell'applicazione della l. reg. n. 4 del 2014; - in ogni caso, accertare il diritto di parte attrice a ottenere le quote irragionevolmente trattenute del suddetto trattamento indennitario, in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR o, in via subordinata, in violazione dell'art. 44 TUIR;
- condannare il Consiglio regionale della
[...]
e, ove occorrer possa, la Regione Trentino-Alto Adige, Controparte_5
alla corresponsione del medesimo trattamento, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”).
pag. 21/24 Trattasi di domanda che non si sostituisce alla precedente, né si pone in rapporto di subordinazione rispetto ad essa, bensì di domanda che meramente vi si aggiunge, cumulandosi inammissibilmente con essa (“in ogni caso...”) : già per ciò stesso essa, risultando domanda “nuova” , non rilevando, sotto altro profilo, il fatto che in tempi ben successivi a quelli deputati alla modifica della domanda, ovvero con la precisazione delle conclusioni operata in data 8.6.2022 , la originaria domanda mantenuta ferma in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. sia stata, da ultimo,
“abbandonata”.
La domanda de qua, inoltre, riguarda con tutta evidenza una differente “vicenda sostanziale”: la richiesta non attiene alla spettanza del trattamento economico in origine liquidato e alla illegittimità della rideterminazione della quota eccedente secondo i parametri di cui alla l. reg. n. 4/2014, ma ad altra e diversa materia e “vicenda sostanziale”, ovvero la corretta quantificazione delle ritenute fiscali operate sul valore attuale della quota, e dunque le modalità di tassazione della stessa: con detta domanda viene introdotto un nuovo, aggiuntivo, tema di indagine, che riguarda non più la determinazione dell'indennizzo vero e proprio bensì l'operato dell'Ente pubblico nel suo agire quale sostituto d'imposta e, in buona sostanza, il tema della responsabilità del sostituto d'imposta nei confronti del “sostituito”.
Non può pertanto ritenersi che si tratti di modifica consentita, trattandosi invece di domanda affatto nuova.
Deve altresì escludersi che detta domanda nuova costituisca una reazione specifica alle difese dei convenuti, giacché il tema della quantificazione delle imposte non era mai stato sollevato dalle controparti, né era altrimenti emerso dagli atti di causa, ma è stato introdotto per la prima volta proprio dall'attore con la memoria integrativa. Invero, è lo stesso ad affermare di esser venuto a conoscenza delle modalità di _1
quantificazione delle ritenute fiscali, a seguito di una richiesta (extraprocessuale) di ostensione dei dati relativi al calcolo delle trattenute fiscali avanzata da parte di altri consiglieri al Consiglio regionale (cfr. prima memoria integrativa, dep. in data
17.1.2020, pp. 9-10) ed è stato lo stesso attore e non certo i convenuti a produrre in giudizio (peraltro tardivamente) la relativa documentazione (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., dep. in data 17.2.2020).
pag. 22/24 Trattasi dunque di domanda inammissibile.
In sede di precisazione delle conclusioni l'attore, oltre ad abbandonare le domande originarie e a riproporre la inammissibile domanda relativa alla questione delle ritenute fiscali - peraltro riferita in detta sede non più al trattamento indennitario di cui alla L.
Reg. n. 6/2012, bensì a quello ex L. Reg. n. 4/2014 - ha per la prima volta chiesto il ricalcolo della quota attualizzata a partire da un dato di riferimento diverso rispetto a quello utilizzato dal e ciò in asserita applicazione degli artt. 10, Parte_1
comma 1, e 8, comma 2, della L. Reg. n. 6/2012 che imporrebbero a suo dire la applicazione della rivalutazione ISTAT all'importo posto alla base del calcolo del valore attuale della quota ai sensi della l. reg. n. 4/2014 .
Tale domanda non può affatto qualificarsi quale mera precisazione o “messa a fuoco” della domanda iniziale (“abbandonata”), posto che costituiscono precisazioni della domanda ammesse ex art. 189 c.p.c. solo quegli interventi di chiarimento o specificazione, anche in senso riduttivo, che servono a meglio definire, puntualizzare, circostanziare e chiarire la domanda originaria senza in alcun modo ampliare il thema decidendum (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015). Nel caso in esame, la parte attrice non aveva mai posto prima, men che mai con la domanda originaria, la questione della applicazione della rivalutazione della base di calcolo degli importi previsti dalla L. Reg. 6/2012, né comunque detta questione era emersa nel corso del procedimento, se non all'esito dell'espletamento della C.T.U.. L'attore ha, quindi, svolto non una “precisazione”, ma un'attività di ampliamento del thema decidendum radicalmente preclusa in sede di precisazione delle conclusioni.
Conclusivamente, anche il primo motivo di appello va accolto.
A fronte dell'accoglimento dei primi due motivi di appello, restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna di a rimborsare agli Controparte_1
appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto
2022, n. 147 nello scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00, avuto riguardo al valore del disputatum nei rispettivi gradi.
pag. 23/24 Pertanto, per il primo grado, si liquidano euro 3.544,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2.338,00 per la fase introduttiva;
euro 10.411,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 6.164,00 per la fase decisionale;
e quindi complessivi euro
22.457,00, oltre spese generali, nonché CPA e IVA come per legge.
Per il presente grado si liquidano euro 4.389,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2.552,000 per la fase introduttiva;
euro 5.880,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione (come ribadito da Cass. n. 8561/223 e Cass. n. 28627/2023); euro 7.298,00 per la fase decisionale;
e quindi in complessivi euro 20.119,00 ed euro 1.848,00 per esborso a titolo di contributo unificato, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Non si provvede in ordine alle spese di CTP in mancanza di allegazione in ordine al relativo importo.
L'onere della CTU va posto in via definitiva a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal e dalla Parte_3
Parte_2
in riforma della sentenza n. 201/2023 del Tribunale di Trento, dichiara inammissibili le domande proposte da Controparte_1
condanna a rifondere al Controparte_1 Parte_3
ed alla le
[...] Parte_2
spese di entrambi i gradi che si liquidano per il primo grado in euro 22.457,00, oltre spese generali, nonché CPA e IVA come per legge;
e per il presente in euro 20.119,00, oltre euro 1.848,00 per esborso a titolo di contributo unificato, spese generali, CPA e
IVA come per legge.
L'onere della CTU va posto a carico di Controparte_1
Deciso in Trento, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
La Consigliere relatore/estensore La Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 194/2023
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott. Liliana Guzzo Presidente
Dott. Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione notificato in data 16 ottobre
2023 da
Parte_1
(C.F. , in persona del Presidente pro
[...] P.IVA_1
tempore, e Parte_2
(C.F. ), in persona del Presidente della Regione pro tempore, rappresentati P.IVA_2
e difesi dagli Avv.ti Giandomenico Falcon del foro di Padova e Christian Ferrazzi del foro di Verona
- appellanti - contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
4.4.1947, rappresentato e difeso Avv.ti Massimo Luciani e Patrizio Ivo D'Andrea foro di Roma, Marco Gangemi del foro di Bolzano e David Micheli del foro di Trento
- appellato -
CONCLUSIONI
Per gli Appellanti Parte_3
e
[...] Parte_2
“Voglia l'ecc.ma Corte di appello adita, previa declaratoria di nullità o comunque in totale riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 201 del 2023:
1.in rito: rigettare perché inammissibili e nulle le domande avverse così formulate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado: - I) sia accertato e dichiarato il diritto dell'attore ad ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della
L. R. n. 6 del 2012, come integrato dall'art. 4 della L. R. n. 4 del 2014, irragionevolmente trattenute in violazione dell'art. 19 comma 2 bis, TUIR o in via subordinata in violazione dell'art. 44 TUIR, come da pertinenti accertamenti istruttori del nominato CTU;
- II) sia accertato e dichiarato il diritto dell'attore a ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della L. R. n. 6 del 2012, come integrato dall'art. 4 della
L. R. n. 4 del 2014, irragionevolmente trattenute in violazione del combinato disposto dell'art.10, comma 1 della L.R. n. 6 del 2012 e dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 6 del
2012, come da pertinenti accertamenti istruttori del nominato CTU;
- III) siano condannati i convenuti alla corresponsione delle quote irragionevolmente trattenute, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate e/o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
domande sulle quali non si è accettato e non si accetta il contraddittorio, e che sono state invece esaminate ed accolte dalla sentenza qui appellata;
2.nel merito: quanto alle domande avverse come nel precedente punto 1, sulle quali si è pronunciata la sentenza qui appellata, ove in denegata ipotesi considerate ammissibili:- previo, in quanto occorra, rigetto delle risultanze della CTU, anche per tutte le motivazioni indicate nelle osservazioni del CTP dott. allegate alla Persona_1
stessa, rigettarle integralmente come infondate;
in estremo subordine, in ogni caso, compensare l'eventuale credito dell'attore verso il e/o la Regione Parte_1
TAA con il credito della Regione TAA e/o del Consiglio regionale nei confronti dell'attore derivante dal maggior valore attuale erogato all'attore nella prima applicazione della legge regionale n. 6 del 2012 rispetto a quanto dovuto ai sensi della legge regionale n. 4 del 2014;
pag. 2/24 3.in via istruttoria, in subordine alla domanda di cui al punto 1: dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti tutti i mezzi istruttori introdotti da controparte nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2), c.p.c.; in particolare: - dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti le produzioni documentali allegate alla avversa memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. sub 1 e da 3 a 14; - dichiarare inammissibile o comunque irrilevante la CTU tecnico contabile svolta nel giudizio di primo grado;
4. in via istruttoria, sempre in subordine alle domande di cui al punto 1: in quanto fosse ritenuto necessario ai fini del decidere, disporre la rinnovazione della CTU con riferimento ai conteggi relativi alla corretta applicazione del trattamento fiscale della
“quota attualizzata” nonché ai conteggi relativi alla determinazione della misura di riferimento a seguito di applicazione delle disposizioni regionali sulla rivalutazione;
5.sulle spese: si chiede la condanna di controparte al pagamento di spese, compensi professionali e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio (ivi comprese le spese per CTU, CTP e contributo unificato), con la maggiorazione prevista dall'articolo
4, d.m. 55/2014, per l'assistenza in giudizio di due parti aventi la medesima posizione processuale e tenendosi in ogni caso conto della soccombenza dell'attore in primo grado in tutte le domande proposte con l'atto di citazione e poi rinunciate.”
Per l'Appellato : Controparte_1
“NEL MERITO: rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come dovuti per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.11.2014, citava in Controparte_1
giudizio la il Parte_2
Parte_3
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3
per sentir accertare il suo diritto a percepire € 831.526,47 a titolo di trattamento
[...] indennitario di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come determinato nel decreto n.
699/2013 del Presidente del Consiglio regionale, e condannare le controparti al pagamento di tale somma, di cui € 351.526,47 in liquidità e € 480.000,00 in quote del pag. 3/24 “Fondo Family”, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva di essere stato Consigliere regionale della Regione Trentino-Alto Adige dal
1978 al 1993 e dal 2003 al 2008 e che, in ragione del mandato espletato, con decreto n.
94/2008 del Presidente del Consiglio regionale gli era stato riconosciuto un assegno vitalizio per un importo lordo mensile di € 8.694,99.
Rappresentava che i trattamenti indennitari dei consiglieri regionali, regolati dalla l. reg.
n. 2/1995, erano stati riformati dalla l. reg. n. 6/2012, che, tra l'altro, aveva sostituito l'assegno vitalizio con una nuova indennità consiliare di importo più contenuta. La legge dettava altresì una disciplina transitoria in ordine agli assegni vitalizi spettanti per le pregresse legislature, la quale: riduceva l'importo degli assegni vitalizi già riconosciuti in misura pari al 30,40 % dell'indennità parlamentare lorda;
attribuiva la facoltà, ai consiglieri che già godevano di un assegno superiore alla misura del 30,40 %,
e l'obbligo, per quelli che ancora dovessero maturarne i requisiti, di optare per la rideterminazione del proprio assegno con contestuale riconoscimento del valore attualizzato della parte di assegno vitalizio eccedente detta misura;
stabiliva che una parte della quota eccedente così liquidata venisse destinata ad uno strumento finanziario.
Osservava che con delibera n. 324/2013 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale erano stati determinati i parametri per liquidare la quota di assegno eccedente la nuova misura di riferimento dell'indennizzo; che le modalità di determinazione del valore attuale della quota erano state ulteriormente specificate in successivi atti dell'amministrazione; che lo strumento finanziario in cui investire parte della quota era stato individuato in un fondo comune di investimento denominato “Fondo Family”, di cui e venivano designate Controparte_3 Controparte_2
rispettivamente quali gestore del fondo di investimento e depositaria delle quote del fondo.
Riferiva quindi che, avendo optato per il riconoscimento del valore attuale della quota eccedente, con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 699/2013 era stato rideterminato l'ammontare dell'assegno vitalizio spettante al sig. ed era stata _1 liquidata la quota di assegno eccedente, il cui “valore attuale netto complessivo” era pag. 4/24 stato quantificato in € 831.526,47 (di cui € 351.526,47 da corrispondere in liquidità e €
480.000,00 in quote del Fondo Family). Alla fine del 2013 il Consiglio regionale aveva versato la somma dovuta e ceduto le quote.
Successivamente, era stata adottata la l. reg. n. 4/2014, definita di interpretazione autentica dell'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, la quale, tra l'altro, indicava nuovi criteri per il riconoscimento e la determinazione del valore attuale della quota eccedente, meno favorevoli per i Consiglieri, disponeva che si procedesse ad una nuova quantificazione degli assegni già riconosciuti e ordinava la restituzione delle somme che risultassero erroneamente erogate dal Consiglio regionale.
Alla luce di ciò, il Consiglio aveva recuperato in via coattiva degli importi indebitamente corrisposti. Con decreto del Presidente n. 64/2014 aveva rideterminato in
€ 574.868,86 il valore attuale della quota eccedente spettante al sig. _1
richiedendo all'attore la restituzione di € 256.877,61, pari alla differenza tra quanto ricevuto e la nuova somma determinata.
Tanto premesso in fatto, deduceva l'illegittimità degli atti del Consiglio regionale, chiedendone la disapplicazione, per violazione tanto della l. reg. n. 6/2012 (art. 10), che della l. reg. n. 4/2014 (artt. 1, 3 e 4), sul rilievo che le citate norme non potessero essere applicate retroattivamente in modo da pregiudicare i diritti acquisiti dal sig. _1
giacché il procedimento amministrativo che lo aveva interessato era stato definito prima dell'entrata in vigore della l. reg. n. 6/2012 e le somme riconosciute gli erano già state materialmente versate.
In via subordinata, eccepiva l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della l. reg.
n. 4/2014 e, di conseguenza, l'illegittimità del decreto del Presidente n. 64/2014.
Per tali ragioni, chiedeva che venisse accertato il proprio diritto al trattamento economico di cui all'art. 10, l. reg. n. 6/2012, come determinato nel decreto del
Presidente del Consiglio regionale n. 699/2013, con condanna delle parti convenute a corrispondergli tale importo, anche mediante restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, previa disapplicazione del decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 64/2014, della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 64/2014 e degli atti amministrativi successivi, ed pag. 5/24 eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità prospettate.
Il regionale della e la Parte_1 Parte_2
si costituivano in giudizio, chiedendo Parte_2
il rigetto delle domande attoree.
e si costituivano Controparte_2 Controparte_3
in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e il difetto di interesse ad agire dell'attore nei loro confronti e, nel merito, l'infondatezza delle domande avversarie.
L'attore, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nel testo in vigore ratione temporis) depositata in data 17.1.2020, dava atto che “nelle more” con la sentenza n.
108/2019 la Corte Costituzionale aveva in parte dichiarato inammissibili in parte respinto le questioni di legittimità sollevate, in un altro procedimento sostanzialmente sovrapponibile. Peraltro, l'attore prospettava nuovi profili di incostituzionalità degli artt.
1, 3 e 4 della l. reg. n. 4/2014, insistendo nella richiesta di remissione della questione di legittimità alla Corte. Rappresentava inoltre che, nelle more del procedimento, altri consiglieri avevano chiesto al Consiglio regionale l'ostensione dei dati relativi al calcolo delle trattenute fiscali operate sulle quote attualizzate in qualità di sostituto di imposta, e che dall'esame di tali atti emergeva che le imposte erano state quantificate erroneamente, in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986 (da ora innanzi, T.U.I.R.) o comunque dell'art. 44 T.U.I.R.. Precisava pertanto le domande nei seguenti termini: chiedeva la condanna alla corresponsione del trattamento indennitario come originariamente determinato e senza le decurtazioni disposte in applicazione della l. reg. n. 4/2014, previa disapplicazione di ogni contrario provvedimento dell'amministrazione e previa rimessione delle questioni di legittimità costituzionale;
domandava altresì la condanna del e della al pagamento Parte_1 T_
delle somme irragionevolmente trattenute sul trattamento indennitario, in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, o, in via subordinata, dell'art. 44 del T.U.I.R..
La e il , con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del T_ Parte_1
17.2.2020, eccepivano l'inammissibilità delle domande precisate dall'attore.
pag. 6/24 Con ordinanza pubblicata in data 21.4.2021 il Tribunale ammetteva la C.T.U. tecnico- contabile richiesta dall'attore con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
In sede di precisazione delle conclusioni, con foglio depositato in data 8.6.2022,
[...]
chiedeva: l'accertamento del diritto a ottenere le quote del trattamento di cui _1 all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come integrato dall'art. 4 della l. reg. n. 4/2014, illegittimamente trattenute in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, o, in via subordinata, dell'art. 44 del T.U.I.R., come da accertamenti istruttori del C.T.U., e la condanna dei convenuti al pagamento di tali somme;
l'accertamento del diritto a ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come integrato dall'art. 4 della l. reg.
n. 4/2014, illegittimamente trattenute in violazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 8, comma 2, della l. reg. n. 6/2012, come da accertamenti istruttori del
C.T.U., e la condanna dei convenuti al pagamento di tali somme.
Con sentenza n. 201/2023, pubblicata in data 14.3.2023 il Tribunale di Trento dichiarava la carenza di legittimazione passiva in capo alle convenute Controparte_3
e e condannava l'attore a
[...] Controparte_2
rimborsare loro le spese di lite;
accertava il diritto di ad ottenere le Controparte_1 quote del trattamento di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come integrato dall'art. 4 della l. reg. n. 4/2014, illegittimamente trattenute in violazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 8, comma 2, della l. reg. n. 6/2012, nonché le quote illegittimamente trattenute in violazione dell'art. 19, comma 2-bis T.U.I.R.; condannava il a Parte_1 Parte_2 corrispondere al sig. l'importo di € 379.661,26; condannava la e il _1 T_
, in solido, a rifondere le spese di lite all'attore, ponendo altresì a Parte_1
loro carico le spese di C.T.U..
Dato atto che in sede di precisazione delle conclusioni l'attore, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, aveva rinunciato alla questione di legittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014 e alle domande originariamente proposte e aveva riformulato le proprie richieste, il Tribunale rigettava l'eccezione di inammissibilità delle domande così precisate, sollevata dai convenuti, affermando che costituissero mere precisazioni di quanto già richiesto con l'atto introduttivo del giudizio, resesi necessarie a fronte pag. 7/24 delle difese dei convenuti e della documentazione relativa al calcolo delle trattenute fiscali, fornita in corso di causa.
Osservava che l'attore aveva originariamente agito per far valere il suo diritto a percepire il vitalizio nei termini di cui alla l. reg. n. 6/2012, previa eventuale disapplicazione della l. reg. n. 4/2014; con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. aveva altresì contestato gli errori commessi dal Consiglio Regionale nel calcolo delle trattenute fiscali operate sulla quota attualizzata;
infine in sede di precisazione delle conclusioni aveva poi ribadito le relative domande. Ravvisava la tempestività delle precisazioni attoree, sul rilievo che il decreto di liquidazione del trattamento indennitario ai sensi della l. reg. n. 4/2014 non contenesse alcuna indicazione in ordine alle operazioni di quantificazione della quota eccedente liquidata, sicché solo con il possesso dei documenti forniti dal Consiglio nel corso del giudizio l'attore aveva potuto verificare i conteggi effettuati.
Quindi, richiamati i principi giurisprudenziali in punto distinzione tra mutatio ed emendatio libelli, affermava che, tanto il thema decidendum, quanto il bene della vita sostanziale erano rimasti immutati, riguardando pur sempre il diritto al trattamento vitalizio come previsto dalla l. reg. n. 6/2012.
Evidenziava, poi, come una declaratoria di inammissibilità delle domande precisate dall'attore, a fronte degli esiti della C.T.U. che consentivano invece di addivenire ad una decisione sulle stesse, avrebbe favorito l'introduzione di un nuovo contenzioso, in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Ciò premesso, dava conto delle risultanze della C.T.U., secondo cui, tanto i vitalizi, quanto l'importo attualizzato della “quota eccedente”, integravano indennità equipollenti al TFR ed erano pertanto soggetti a tassazione ai sensi dell'art. 19, comma
2-bis, T.U.I.R.. Tanto chiarito, il consulente aveva ritenuto che il Consiglio regionale avesse quantificato erroneamente le trattenute fiscali, poiché aveva detratto dall'imponibile i contributi non dedotti mediante sottrazione diretta, mentre avrebbe dovuto effettuare la detrazione applicando la riduzione percentuale prevista dall'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R., corrispondente al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale a carico del Consigliere e quella complessiva versata dal Consiglio. Il
C.T.U. aveva infine formulato due ipotesi di tassazione corretta: la deduzione da pag. 8/24 operare sull'ammontare netto dell'indennità era pari al 98,80% della stessa, oppure al
65,36%, tenendo conto anche del rendimento del fondo in cui i contributi erano stati accantonati.
Il Tribunale riteneva quindi fondata la domanda con cui era stata chiesta la condanna al pagamento delle quote illegittimamente trattenute a titolo di ritenute fiscali, in violazione del T.U.I.R..
Accoglieva anche la seconda domanda attorea, facendo proprie le conclusioni del
C.T.U. che aveva accertato che il Consiglio regionale, nel quantificare la quota attualizzata di assegno, non aveva operato l'adeguamento ISTAT prescritto dagli artt.
10, comma 1, e 8, comma 2, l. reg. n. 6/2012; mentre il valore netto della quota eccedente ammontava invece ad € 954.260,22.
In conclusione, rilevato che residuava un maggior importo netto spettante all'attore pari a € 122.733,75 e che questi aveva altresì provveduto a versare al la Parte_1 somma di € 256.877,51, chiesta in restituzione, quantificava in € 379.661,26 l'importo dovuto dal a Parte_1 Controparte_1
Per la riforma di tale sentenza propongono appello il
[...]
e la Parte_3 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 16.10.2023, affidandosi a cinque
[...]
motivi di appello.
Con il primo motivo di impugnazione censurano il rigetto dell'eccezione di inammissibilità delle domande avanzate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, ribadendo che erano nuove, tardivamente proposte oltre il limite delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. (nel testo vigente prima della riforma Cartabia).
Lamentano che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che già con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore avesse avanzato le domande di corresponsione della quota del vitalizio attualizzata ai sensi della l. reg. n. 4/2014 e di pagamento degli importi indebitamente trattenuti a titolo di ritenute fiscali sull'assegno così quantificato.
Obiettano che in detta memoria l'attore aveva riproposto la domanda svolta nell'atto citazione, la quale aveva ad oggetto la corresponsione della quota dell'assegno vitalizio come originariamente determinata, ai sensi dell'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, senza operare le decurtazioni disposte a seguito dell'applicazione della l. reg. n. 4/2014, e pag. 9/24 dunque il diritto di trattenere quanto ricevuto a tale titolo;
aveva altresì introdotto una nuova domanda di pagamento delle somme illegittimamente trattenute a titolo di ritenute fiscali, che erano riferite al trattamento indennitario come originariamente quantificato. Deducono che solo con il foglio di precisazione delle conclusioni l'attore aveva abbandonato la tesi dell'illegittimità della l. reg. n. 4/2014, mutando ulteriormente le domande, in quanto aveva chiesto la corresponsione della quota eccedente, non più come liquidata con decreto 699/2013, ma determinata secondo quanto previsto dalla l. reg. n. 4/2014, nonché il versamento delle somme indebitamente trattenute a fini fiscali, anch'esse sulla quota di trattamento indennitario quantificata ai sensi della l. reg. n. 4/2014. Aggiungono che, anche a voler ritenere che la mutatio libelli fosse stata operata già con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., essa sarebbe ad ogni modo illegittima, poiché la domanda nuova (avente ad oggetto la corretta tassazione della quota attualizzata) non riguardava la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio (l'illegittimità della rideterminazione del valore della quota), né mirava a conseguire la medesima utilità finale dell'azione inizialmente proposta, né, infine, si poneva in rapporto di logica alternatività o incompatibilità con essa;
al contrario, era una domanda diversa, ulteriore ed aggiuntiva.
Lamentano come ciò abbia comportato un illegittimo ampliamento del thema decidendum e la rimessione in istruttoria del procedimento, causando pregiudizio al diritto di difesa delle controparti e l'irragionevole protrarsi della durata del processo.
Aggiungono che in sede di precisazione delle conclusioni l'attore aveva ulteriormente modificato la domanda relativa alle ritenute fiscali, operando così una indebita variazione tanto del petitum, che della causa petendi; inoltre, aveva aggiunto una seconda domanda, del tutto nuova, avente ad oggetto il diritto alla quota di assegno vitalizio come determinata ai sensi della l. reg. n. 4/2014. Infine, contestano la tesi di controparte secondo cui il Consiglio regionale avrebbe consegnato i documenti contabili concernenti la quantificazione della quota attualizzata soltanto nel corso del giudizio di prime cure e che senza detta documentazione non sarebbe stato possibile effettuare le verifiche sulle ritenute fiscali operate. Alla luce di tali argomentazioni, affermano che il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità di entrambe le domande attoree.
pag. 10/24 Con il secondo motivo contestano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24
e 111 della Costituzione e dell'art. 101 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto ammissibili le domande introdotte irritualmente, giungendo ad ammettere C.T.U. sul punto.
Rimarcano che la controparte aveva introdotto le nuove richieste solo una volta acclarata l'infondatezza delle domande originariamente formulate, chiedendo inoltre una C.T.U. esplorativa sul punto, con incidenza negativa sul diritto di difesa e del contraddittorio dei convenuti, sul diritto ad una “decisione giusta” e sulla ragionevole durata del processo.
Con il terzo motivo lamentano l'errata applicazione dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. nella quantificazione delle imposte effettivamente dovute sulla quota attualizzata.
Affermano che il Consiglio regionale ha tassato correttamente la quota attualizzata liquidata al in applicazione della deliberazione n. 334/2013 nella parte in cui _1 ha individuato l'imponibile fiscale al netto dei contributi versati dal Consigliere, poiché già precedentemente sottoposti a tassazione. Osservano che il Tribunale ha invece ritenuto errata la misura delle trattenute fiscali operate dal Consiglio, scegliendo di aderire alle conclusioni del C.T.U., senza tuttavia fornire alcuna motivazione sul punto.
Contestano i calcoli effettuati dal consulente tecnico, che si fondano su una erronea interpretazione dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.. Rilevano che le peculiari caratteristiche dell'assegno vitalizio in esame, che non ha natura contributiva, impediscono un'applicazione letterale della norma citata. Segnatamente, la disposizione determina la percentuale di detassazione delle indennità equipollenti al TFR con riferimento al rapporto tra l'aliquota di contribuzione posta a carico del lavoratore e quella complessiva a carico dal datore di lavoro. Tuttavia, i vitalizi sono finanziati principalmente dalla fiscalità generale, attraverso trasferimenti “in blocco” di risorse dal bilancio del Consiglio regionale al Fondo di garanzia, mentre non è prevista una contribuzione diretta del Consiglio regionale in qualità datore di lavoro. Perciò non è possibile applicare letteralmente l'art. 19, comma 2-bis, mancando uno dei termini del rapporto per il calcolo della percentuale, ossia l'aliquota contributiva a carico del
Consiglio regionale. Evidenziano che il C.T.U., nel vano tentativo di applicare letteralmente la disposizione, non è riuscito a trovare le aliquote necessarie ed ha finito per calcolare la percentuale di detassazione sulla base del rapporto tra il totale dei pag. 11/24 contributi versati dai consiglieri e il totale delle risorse stanziate dal Consiglio regionale, peraltro con riferimento al solo anno 2013. Precisano che la considerazione del solo anno di collocamento a riposo o di maturazione del diritto è del tutto errata, poiché i finanziamenti da parte del Consiglio al Fondo di garanzia non avevano cadenza annuale, ma avvenivano in misura variabile e secondo necessità. Obiettano che questo calcolo, del tutto arbitrario, ha comportato un rovesciamento dell'effettivo rapporto tra copertura finanziaria regionale e versamenti dei consiglieri e ha prodotto una situazione di vantaggio fiscale ingiustificato per i beneficiari, escludendo una significativa parte di reddito dalla tassazione, in violazione del divieto di salto di imposta, sancito dagli artt. 3
e 53 della Costituzione. Conclusivamente, assumono che l'art. 19, comma 2-bis,
T.U.I.R. non può essere applicato al trattamento indennitario dei consiglieri, mancando plurimi elementi della fattispecie normativa;
pertanto la soluzione adottata dal Consiglio
è l'unica rispettosa del divieto di doppia tassazione e di salto di imposta e che trova fondamento nell'art. 19, comma 2, T.U.I.R..
Chiedono quindi la riforma della sentenza sul punto e la conferma delle trattenute fiscali applicate del Consiglio regionale.
In via subordinata, per l'ipotesi in cui si ritenesse corretta l'interpretazione operata dal
C.T.U. e fatta propria dal Tribunale, domandano che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R., in quanto riferito al sistema di attualizzazione della quota degli assegni vitalizi, per contrasto con gli artt. 3 e
53 della Costituzione.
Contestano quindi gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio per aver individuato la misura del contributo dei consiglieri per l'anno 2013 in € 3.208.715,68, laddove invece il C.T.P. degli odierni appellanti aveva fornito dati diversi (segnatamente, contributi pari a € 1.246.898,76), che lo stesso C.T.U. aveva ritenuto di condividere. Infine, censurano la relazione del consulente tecnico nella parte in cui ha determinato il totale dei contributi dei consiglieri sommando all'importo dei contributi versati nel 2013 anche il
50% del rendimento del Fondo di garanzia, mentre l'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. non prevede affatto la detrazione delle rendite.
pag. 12/24 Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono della decisione nella parte in cui ha rivalutato l'importo posto alla base del calcolo dell'attualizzazione anche con riferimento a periodi in cui, invece, la rivalutazione era preclusa.
Affermano che il Tribunale ha aderito alle conclusioni del C.T.U. senza fornire adeguata motivazione e che le stesse sono tuttavia errate. Obiettano che il consulente tecnico non ha considerato che l'art. 2, comma 2, della l. reg. n. 2/1995 prevedeva un meccanismo specifico di rivalutazione dell'indennità consiliare che, in forza della l. reg.
n. 8/2011, ha avuto applicazione fino alla fine della XIV legislatura;
pertanto, la rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT è ripresa solo dal primo giorno della XV legislatura (22.11.2013). Dato che, a norma dell'art. 8, comma 2, l. reg. n. 6/2012, la rivalutazione della misura di riferimento per il calcolo del trattamento economico deve essere effettuata solo “fino al raggiungimento del diritto all'assegno”, e il sig. _1 aveva maturato il diritto all'assegno in data 21.12.2008, il Consiglio ha correttamente applicato il meccanismo di rivalutazione previsto dalla l. reg. n. 2/1995 (vigente fino al
22.11.2013). Oltretutto, lo stesso calcolo del valore della quota attualizzata è stato eseguito in data 11.11.2013, sicché non era ancora applicabile la rivalutazione ISTAT, che aveva ripreso ad operare dal giorno successivo.
Censurano che il C.T.U. ha utilizzato l'indice ISTAT TN/BZ, invece di quello nazionale, in violazione della l. reg. n. 6/2012 e della deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 334/2013.
Con il quinto motivo chiedono la riforma delle statuizioni in punto spese di lite, in via principale, in dipendenza dell'auspicato accoglimento dell'appello, e, in ogni caso, in considerazione delle rilevanti questioni rispetto alle quali gli odierni appellanti sono risultati vittoriosi (eccezione di legittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014 e domanda di condanna al pagamento della quota di assegno come originariamente determinata).
Ritengono altresì ingiustificata la condanna alle spese della C.T.U., la quale è stata disposta per accertare la fondatezza delle domande originariamente proposte dall'attore, poi dallo stesso abbandonate.
pag. 13/24 si è costituito in giudizio, istando per il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza. Quanto al primo e al secondo motivo di appello, assume di avere agito nel rispetto delle norme processuali.
Afferma che la domanda relativa alle trattenute fiscali, formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ed espressamente riferita anche al trattamento economico spettante in applicazione della l. reg. n. 4/2014, integrava una mera emendatio libelli, giacché l'attore si era limitato a precisare le proprie richieste, senza modificare la causa petendi, restando immutato il fatto costitutivo della titolarità dell'assegno vitalizio, né il petitum, rientrante in quello originariamente prospettato. Obietta che dalle delibere adottate dal Consiglio regionale non era affatto possibile evincere la mancata applicazione della riduzione percentuale prescritta dall'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R..
Assume che in sede di precisazione delle conclusioni si era limitato a reiterare le richieste formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c..
In ordine al terzo motivo, sostiene la correttezza del calcolo delle detrazioni operata dal
C.T.U.. Evidenzia che l'assegno vitalizio in esame è stato qualificato dall'Agenzia delle
Entrate come “indennità equipollente” ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R., che i trasferimenti al Fondo di garanzia equivalgono al montante contributivo a carico del
Consiglio regionale e che negli anni l'aliquota contributiva dei consiglieri è aumentata progressivamente. Rimarca che l'applicazione della detrazione percentuale è necessaria al fine di evitare un'indebita doppia tassazione dei contributi.
Rammenta che è lo stesso art. 19, comma 2-bis, a prevedere espressamente che la percentuale di detassazione vada individuata utilizzando aliquote riferite alla sola data di collocamento a riposo o di maturazione del diritto alla percezione.
Eccepisce l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata. Sul punto, richiama la sentenza n. 178/1986 della Corte Costituzionale, la quale, pronunciandosi sulle indennità erogate dall' ha ribadito la necessaria unitarietà CP_4
del regime di tassazione delle indennità di fine rapporto e ha sancito la legittimità di un meccanismo di tassazione che si basi sull'aliquota dell'anno di erogazione, tenendo tuttavia conto degli anni presi a base di commisurazione. Precisa che tale modello di tassazione viene costantemente utilizzato per le indennità equipollenti, anche dallo stesso Consiglio regionale, e che deve a maggior ragione essere utilizzato per gli assegni pag. 14/24 vitalizi di cui è causa, giacché i contributi versati dai consiglieri non sono stati oggetto di deduzione dal reddito per l'anno di riferimento.
Censura il quarto motivo di appello, assumendo la correttezza delle conclusioni del
C.T.U.. Rileva come, anche accedendo alla tesi dei convenuti, secondo cui avrebbero dovuto applicarsi le leggi regionali n. 8/2009 e n. 8/2011, il risultato sarebbe il medesimo: ai sensi della deliberazione n. 334/2013 dell'Ufficio di Presidenza (che reca il regolamento attuativo della l. reg. n. 6/2012), il valore attuale della quota eccedente deve essere calcolato “alla data del 1° gennaio 2014”, che è successiva alla fine della
XIV legislatura, sicché non è comunque applicabile il blocco della rivalutazione, che ai sensi l'art. 2, co. 1, lett. c), l. reg. n. 8/2011 aveva efficacia solo fino al termine della
XIV legislatura.
Chiede infine il rigetto del quinto motivo relativo alla riforma della condanna alle spese di lite.
Con provvedimento in data 29 gennaio 2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato che la mancata notificazione dell'atto di appello a
[...]
e non è preclusiva Controparte_2 Controparte_3 dell'esame nel merito in quanto sono ampiamente spirati i termini previsti dagli artt.
325 e 327 c.p.c., essendo la fattispecie sussumibile nel disposto dell'art. 332 c.p.c..
I primi due motivi di impugnazione, alla cui trattazione si procede in maniera congiunta, meritano accoglimento.
Va osservato che il procedimento di primo grado ha avuto, come censurato dagli appellanti con il secondo motivo di appello, un andamento anomalo laddove all'udienza del 18.12.2019, a preclusioni assertive e probatorie già maturate, sono stati concessi i termini per il deposito di memorie di cui all'art 183, VI comma, n. 1, c.p.c., oltre che n.
2 e n. 3.
Giova premettere (v. tra le tante, Cass. civ. sent. n. 24529/2018) che “Il sistema delle preclusioni processuali, introdotto dalla riforma della legge n. 353/1990, si struttura attraverso la scansione del processo per fasi distinte…. collocate in sequenza progressiva e dirette a coordinare le attività compiute dalle parti e dal giudice verso il
pag. 15/24 naturale sbocco cui tende il processo - una decisione sul merito della controversia - in un tempo ragionevole, rimanendo relegate eventuali interruzioni o regressioni delle fasi processuali in questione a quelle sole ipotesi di vizi inemendabili afferenti l'attività di svolgimento del giudizio che investono la stessa integrità della costituzione del rapporto processuale e che appaiono, pertanto, di tale gravità da compromettere lo stesso scopo cui tende il processo. Una regressione delle fasi processuali, ovvero anche del grado di giudizio, può trovare, pertanto, giustificazione soltanto in presenza di vizi di nullità insanabile degli atti del processo o nel caso in cui la parte non sia stata posta in grado di esercitare il proprio di dritto difesa, incorrendo in decadenza per "causa ad essa non imputabile" (già art. 184 bis c.p.c., ora art. 153co2 c.p.c.., nel testo riformato dalla legge n. 69/2009), e non può invece mai dipendere dall'esercizio di attività processuali rimesse a "scelte di opportunità" ovvero a "facoltà" attribuite alle parti (es. artt.
103co1, 104col, 105, 106 c.p.c.) od ancora all'esercizio di "poteri discrezionali" attribuiti al Giudice (es. artt. 103co2 ,104co2, 107, 274 c.p.c.)”.
E' costante poi il rilevo “dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela della parte” ed altresì l'affermazione secondo cui il sistema delle preclusioni ed il correlato criterio di non regressione delle fasi processuali sono entrambi funzionali al principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo.
Le disposizioni che regolano la sequenza procedimentale prevista dal combinato disposto degli artt. 167, 180 e 183 c.p.c. - applicabili nella specie ratione temporis
(ovvero prima della riforma introdotta con il d. lgs. n. 149/2022) - disciplinano, per quel che qui rileva, il regime delle preclusioni assertive e istruttorie. In particolare ex art. 183
c.p.c. all'udienza fissata per “la prima comparizione delle parti e la trattazione” il giudice “se richiesto” concede alle parti “i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole preclusioni o modifiche delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori giorni trenta per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni
pag. 16/24 documentali; 3) un termine di ulteriori giorni venti per le sole indicazioni di prova contraria”.
Nel caso di specie, né nella udienza di prima comparizione delle parti ed invero neppure nelle plurime, successive udienze di mero “rinvio” che ne sono seguite, è stata mai richiesta da alcuna delle parti la concessione di termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. (v. anche verbale dell'udienza del 29.3.2017, antecedente l'emissione dell'ordinanza del 30.5.2018 con cui il Giudice di primo grado ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni).
Le preclusioni alla modifica del thema decidendum e del thema probandum erano dunque già pienamente maturate quando si è tenuta l'udienza del 18.12.2019, come tempestivamente eccepito dalle parti convenute, odierne appellanti (cfr. verbale di udienza dd. 18.12.2019), con eccezione debitamente coltivata nel restante corso di tutto il procedimento di prime cure: è dunque fondato il secondo motivo di appello con il quale gli appellanti censurano, in relazione alla concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., l'abusiva regressione del giudizio, con aggiramento delle preclusioni e lesione del diritto di difesa degli appellanti in cui “favore” erano maturate le preclusioni.
È in ogni caso fondato anche il primo motivo di appello, posto che con la
(inammissibile) memoria depositata ex art 183, comma 6, n. 1, c.p.c. l'attore ha svolto un'attività che non sarebbe stata comunque permessa neppure ai sensi dell'art. 183
c.p.c. (vigente ratione temporis).
Giova rilevare che, a partire dall'intervento nomofilattico svolto dalla Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni unite n. 12310 del 2015 - e confermato anche dalla successiva pronuncia sempre a Sezioni unite del 13 settembre 2018 n. 22404 -, la giurisprudenza ha superato in senso evolutivo il precedente indirizzo secondo cui ciò che era consentito ex art. 183 c.p.c. era la mera emendatio libelli della domanda introduttiva che non attingesse gli elementi del petitum e della causa petendi, ed è giunta ad affermare, diversamente, che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sia pure con dei “limiti”.
Il percorso evolutivo di cui trattasi ha preso le mosse da una nuova lettura degli articoli
183 e 189 c.p.c. (ratione temporis applicabili), rimarcando che “l'articolo 189 c.p.c.
pag. 17/24 prevede che il giudice invita le parti a precisare le conclusioni "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183"”, così evidenziando che nel paradigma dell'articolo 183 c.p.c. è inclusa la modifica delle domande e delle conclusioni dell'atto introduttivo non integranti mera correzione/precisazione.
Con l'intervento del 2015 e, a seguire, con la pronuncia confermativa della Corte di
Cassazione sempre a Sezioni unite n. 22404 del 2018, alla luce di tale nuova lettura, la
Corte di Cassazione ha rinvenuto nel “sistema” tre tipologie di domande: le domande nuove, le domande precisate e le domande modificate. Le domande precisate, senz'altro ammissibili, sono “le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla” (v.
Cass. civ., Sez. U, sent. n. 12310/2015; v. anche Cass. civ., Sez. U, n. 22404/2018).
Le domande modificate, anch'esse ammissibili, sono le “stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - …. che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”, giacché con esse l'attore “implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”; la domanda modificata “deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite” (Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015; v. anche Cass. civ., Sez. U, n. 22404/2018).
Infine, le domande nuove, vietate - ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto - sono quelle domande “ulteriori” che
“si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo e sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che (…) si
pag. 18/24 aggiungono alla domanda principale” (Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015; v. anche Cass. civ., Sez. U., sent. n. 22404/2018).
Come ben evidenziato anche nella recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 26727/2024 del 25.6.2024, pubblicata il 15.10.2024, la vera differenza tra le domande nuove implicitamente vietate (salvo che non siano conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto) e le domande modificate espressamente ammesse, secondo l'interpretazione evolutiva sopra citata,
“non sta … nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate <
a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività". E invero, "con la modificazione della domanda iniziale
l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi
e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio…. il novum scende in campo, al prezzo dell'“abbandono” di quel che vi era prima (la regiudicanda viene infatti percepita non come ampliata per un'aggiunta, bensì sostituita per modifica). Prezzo, peraltro, che si traduce in una rinuncia effettiva solo qualora la conformazione dei petita non sia graduata - come invece usualmente accade -, ben potendo l'attore conservare nelle sue mani la domanda originaria eppur introdurre in subordine la domanda che, più che come modificata in termini oggettivi, si misura ora come orientante e adeguante la domanda originaria agli interessi di chi la propone”.
Con la precisazione che, affinché la modifica sia consentita e non ridondi nell'introduzione di una domanda nuova inammissibile, la domanda modificata “deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite” (Cass. civ. Sez. U.,
pag. 19/24 sent. n. 12310/2015). Ricorre, invece, una mutatio libelli vietata quando la parte
“immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio” (Cass. civ., Sez. U, sent. n.
21990/2020; Cass. civ., sez. 2, sent. n. 9926/2017).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra delineati deve escludersi che l'attore si sia limitato a modificare con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la precedente domanda, avendo invece introdotto una nuova domanda.
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto l'accertamento del Controparte_1
diritto di percepire, e la condanna delle controparti a corrispondere, il trattamento economico di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come in origine liquidatogli con decreto del Presidente del Consiglio regionale 699/2013 (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione d.d. 10.11.2014, pp. 37-38: “- previa disapplicazione del decreto del Presidente del Consiglio regionale della n. Controparte_5
64 del 2014 e (ove occorrer possa) della delibera dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale della 21 luglio 2014, n. Controparte_5
64/14 e degli atti connessi successivi e/o presupposti ed eventualmente previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità degli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. reg. 11 luglio 2014, n. 4, accogliere le domande attoree, rigettando ogni contraria eccezione e deduzione in fatto e in diritto;
- conseguentemente e per l'effetto, accertare il diritto dell'attore alla corresponsione del trattamento indennitario di cui all'art. 10 della l. Regione 21 Controparte_5
settembre 2012, n. 6, come determinato nel decreto del Presidente del Consiglio regionale della Regione n. 11 novembre 2013, n. 699 (€ 351.526,47 Controparte_5 in liquidità, nonché € 480.000 quali quote del c.d. “Fondo Family”, per un totale di €
831.526,47);
- condannare il Consiglio regionale della e, ove Controparte_5
occorrer possa, la Controparte_5 Controparte_6
e alla corresponsione del medesimo Controparte_2
pag. 20/24 trattamento, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”).
In altri termini, l'attore ha contestato con l'atto introduttivo la legittimità costituzionale della L. Reg. n. 4/2014, e chiesto la disapplicazione del decreto n. 699/2013, con cui il
Consiglio regionale, in applicazione di tale legge, aveva rideterminato in riduzione il valore attuale della quota eccedente spettantegli, aveva revocato l'originaria attribuzione patrimoniale e aveva chiesto la restituzione delle maggiori somme erroneamente erogate;
ha chiesto quindi la condanna delle controparti al pagamento della quota attualizzata inizialmente riconosciuta.
Con la memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ha reiterato la domanda _1
introduttiva, adducendo altri profili di illegittimità costituzionale, e ha aggiunto ad essa un'altra e diversa domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme illegittimamente trattenute dal a titolo di ritenute fiscali, in qualità Parte_1
di sostituto di imposta, sulla quota attualizzata (cfr. conclusioni rassegnate nella prima memoria integrativa, dep. in data 17.1.2020, pp. 10-11: “previa disapplicazione di ogni
Co contrario provvedimento della e dell'Ufficio Controparte_5
Presidenza del Consiglio regionale della e Controparte_5
previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 1, 3
e 4 della l. reg. 11 luglio 2014, n. 4, accogliere le domande attoree, rigettando ogni contraria eccezione e deduzione in fatto e in diritto;
- conseguentemente e per l'effetto, accertare il diritto di parte attrice alla corresponsione del trattamento indennitario di cui all'art. 10 della l. Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6, come originariamente determinato e senza le decurtazioni disposte a seguito dell'applicazione della l. reg. n. 4 del 2014; - in ogni caso, accertare il diritto di parte attrice a ottenere le quote irragionevolmente trattenute del suddetto trattamento indennitario, in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR o, in via subordinata, in violazione dell'art. 44 TUIR;
- condannare il Consiglio regionale della
[...]
e, ove occorrer possa, la Regione Trentino-Alto Adige, Controparte_5
alla corresponsione del medesimo trattamento, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”).
pag. 21/24 Trattasi di domanda che non si sostituisce alla precedente, né si pone in rapporto di subordinazione rispetto ad essa, bensì di domanda che meramente vi si aggiunge, cumulandosi inammissibilmente con essa (“in ogni caso...”) : già per ciò stesso essa, risultando domanda “nuova” , non rilevando, sotto altro profilo, il fatto che in tempi ben successivi a quelli deputati alla modifica della domanda, ovvero con la precisazione delle conclusioni operata in data 8.6.2022 , la originaria domanda mantenuta ferma in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. sia stata, da ultimo,
“abbandonata”.
La domanda de qua, inoltre, riguarda con tutta evidenza una differente “vicenda sostanziale”: la richiesta non attiene alla spettanza del trattamento economico in origine liquidato e alla illegittimità della rideterminazione della quota eccedente secondo i parametri di cui alla l. reg. n. 4/2014, ma ad altra e diversa materia e “vicenda sostanziale”, ovvero la corretta quantificazione delle ritenute fiscali operate sul valore attuale della quota, e dunque le modalità di tassazione della stessa: con detta domanda viene introdotto un nuovo, aggiuntivo, tema di indagine, che riguarda non più la determinazione dell'indennizzo vero e proprio bensì l'operato dell'Ente pubblico nel suo agire quale sostituto d'imposta e, in buona sostanza, il tema della responsabilità del sostituto d'imposta nei confronti del “sostituito”.
Non può pertanto ritenersi che si tratti di modifica consentita, trattandosi invece di domanda affatto nuova.
Deve altresì escludersi che detta domanda nuova costituisca una reazione specifica alle difese dei convenuti, giacché il tema della quantificazione delle imposte non era mai stato sollevato dalle controparti, né era altrimenti emerso dagli atti di causa, ma è stato introdotto per la prima volta proprio dall'attore con la memoria integrativa. Invero, è lo stesso ad affermare di esser venuto a conoscenza delle modalità di _1
quantificazione delle ritenute fiscali, a seguito di una richiesta (extraprocessuale) di ostensione dei dati relativi al calcolo delle trattenute fiscali avanzata da parte di altri consiglieri al Consiglio regionale (cfr. prima memoria integrativa, dep. in data
17.1.2020, pp. 9-10) ed è stato lo stesso attore e non certo i convenuti a produrre in giudizio (peraltro tardivamente) la relativa documentazione (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., dep. in data 17.2.2020).
pag. 22/24 Trattasi dunque di domanda inammissibile.
In sede di precisazione delle conclusioni l'attore, oltre ad abbandonare le domande originarie e a riproporre la inammissibile domanda relativa alla questione delle ritenute fiscali - peraltro riferita in detta sede non più al trattamento indennitario di cui alla L.
Reg. n. 6/2012, bensì a quello ex L. Reg. n. 4/2014 - ha per la prima volta chiesto il ricalcolo della quota attualizzata a partire da un dato di riferimento diverso rispetto a quello utilizzato dal e ciò in asserita applicazione degli artt. 10, Parte_1
comma 1, e 8, comma 2, della L. Reg. n. 6/2012 che imporrebbero a suo dire la applicazione della rivalutazione ISTAT all'importo posto alla base del calcolo del valore attuale della quota ai sensi della l. reg. n. 4/2014 .
Tale domanda non può affatto qualificarsi quale mera precisazione o “messa a fuoco” della domanda iniziale (“abbandonata”), posto che costituiscono precisazioni della domanda ammesse ex art. 189 c.p.c. solo quegli interventi di chiarimento o specificazione, anche in senso riduttivo, che servono a meglio definire, puntualizzare, circostanziare e chiarire la domanda originaria senza in alcun modo ampliare il thema decidendum (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015). Nel caso in esame, la parte attrice non aveva mai posto prima, men che mai con la domanda originaria, la questione della applicazione della rivalutazione della base di calcolo degli importi previsti dalla L. Reg. 6/2012, né comunque detta questione era emersa nel corso del procedimento, se non all'esito dell'espletamento della C.T.U.. L'attore ha, quindi, svolto non una “precisazione”, ma un'attività di ampliamento del thema decidendum radicalmente preclusa in sede di precisazione delle conclusioni.
Conclusivamente, anche il primo motivo di appello va accolto.
A fronte dell'accoglimento dei primi due motivi di appello, restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna di a rimborsare agli Controparte_1
appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto
2022, n. 147 nello scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00, avuto riguardo al valore del disputatum nei rispettivi gradi.
pag. 23/24 Pertanto, per il primo grado, si liquidano euro 3.544,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2.338,00 per la fase introduttiva;
euro 10.411,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 6.164,00 per la fase decisionale;
e quindi complessivi euro
22.457,00, oltre spese generali, nonché CPA e IVA come per legge.
Per il presente grado si liquidano euro 4.389,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2.552,000 per la fase introduttiva;
euro 5.880,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione (come ribadito da Cass. n. 8561/223 e Cass. n. 28627/2023); euro 7.298,00 per la fase decisionale;
e quindi in complessivi euro 20.119,00 ed euro 1.848,00 per esborso a titolo di contributo unificato, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Non si provvede in ordine alle spese di CTP in mancanza di allegazione in ordine al relativo importo.
L'onere della CTU va posto in via definitiva a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal e dalla Parte_3
Parte_2
in riforma della sentenza n. 201/2023 del Tribunale di Trento, dichiara inammissibili le domande proposte da Controparte_1
condanna a rifondere al Controparte_1 Parte_3
ed alla le
[...] Parte_2
spese di entrambi i gradi che si liquidano per il primo grado in euro 22.457,00, oltre spese generali, nonché CPA e IVA come per legge;
e per il presente in euro 20.119,00, oltre euro 1.848,00 per esborso a titolo di contributo unificato, spese generali, CPA e
IVA come per legge.
L'onere della CTU va posto a carico di Controparte_1
Deciso in Trento, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
La Consigliere relatore/estensore La Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 24/24