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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4361/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4361/2017 promossa da:
(C.F. ), e , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Parte_2 dell'avv. CICCONI FELICE, elettivamente domiciliati in CORSO ADRIATICO N. 58, 64016
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE), presso il difensore avv. CICCONI FELICE
ATTOREI contro
CP_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
MASSUCCI BRUNO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N. 57, NERETO (TE), presso il difensore avv. MASSUCCI BRUNO
CONVENUTO
OGGETTO: Controversia in materia bancaria (contratto di mutuo fondiario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza cartolare del 22.10.2024 di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06.12.17 i sig.ri e adivano Parte_1 Parte_2
Codesto Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni : “A) accertare l'esistenza di pattuizioni usuraie all'interno del contratto di mutuo fondiario per originari euro 140.000,00, stipulato con la in data 27.05.2008, atto pubblico a mani di Notaio dr. di Controparte_3 Persona_1
Sant'Egidio alla Vibrata (TE), rep. n. 228.761, racc. n. 49.772, in quanto poste in violazione della L. n.
1 108/96 e dell'art. 644 c.p., secondo quanto argomentato nella parte espositiva del presente atto;
per
l'effetto, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1815, II co. c.c., dichiarare la nullità parziale del citato contratto di mutuo relativamente alla clausola degli interessi convenuti tra le parti e la conseguente gratuità del rapporto di mutuo de quo, con effetti ex tunc;
B) accertare l'avvenuto pagamento delle rate del citato contratto di mutuo, composte da quota capitale e da quota interessi, da parte del sig. e della sig.ra ; per l'effetto, in applicazione degli artt. Parte_1 Parte_2
2033, e/o 2041 c.c., condannare l'Istituto di credito convenuto al pagamento in favore degli attori della somma relativa alla quota totale di interessi pagata, oltre rivalutazione e interessi dal giorno della domanda sino al soddisfo. C) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.02.18, si costituiva in giudizio la società
[...]
la quale rassegnava le seguenti conclusioni “piaccia all'On.le Controparte_4
Tribunale, iuxta alligata ac probata partium, a) Preliminarmente, dichiarare la nullità della domanda per inosservanza del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c; b) Sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori;
c) Ancora preliminarmente, dichiarare la nullità della domanda per indeterminatezza della stessa;
d) sempre e comunque, nel merito, dichiarare infondata, inammissibile ed improcedibile la domanda e, comunque, rigettarla. e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
All' udienza del 05.03.18 il G.I., constatato che non era stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, disponeva che entro 15 giorni parte attrice instaurasse il procedimento di mediazione presso organismo competente e rinviava la causa per i medesimi incombenti di prima udienza all' udienza del 03.07.18. A tale udienza il G.I. concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc rinviando, per la decisione sulle richieste istruttorie ivi formulate, all'udienza del 06.11.18, poi differita al 09.04.19 alla quale si riservava e, con ordinanza del 12.11.18, a scioglimento della riserva assunta, ammetteva la documentazione prodotta dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.20, poi differita dapprima al 14.02.22 e successivamente al 28.02.23 e infine al 22.10.24 fisata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. A tale udienza il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
La domanda delle parti attrici è infondata e meritevole di rigetto
Va in primo luogo rilevata l'infondatezza dell'eccezione preliminare di parte convenuta relativa ad un'asserita nullità della domanda di parte attrice per inosservanza del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c . Risulta infatti per tabulas, da una semplice e attenta lettura della documentazione versata in atti e segnatamente dalle ricevute di consegna e accettazione telematiche della notifica dell' atto introduttivo
2 effettuata a parte convenuta, ad opera di parte attrice, a mezzo pec, come la medesima veniva effettuata in data 04.12.17 attraverso l'inoltro di pec all' indirizzo telematico dell' istituto di credito convenuto estratto dal pubblico registro ini-pec , sì dunque da determinare il puntuale rispetto del termine perentorio dei 90 giorni liberi previsti dal summenzionato articolo, atteso che la data indicata nella citazione in parte qua per la celebrazione della prima udienza del presente procedimento, 05.03.18 , escludendo come da predetta disposizione codicistica il dies a quo e il dies ad quem, ricade esattamente il novantesimo giorno successivo a quello della compiuta notifica.
Va inoltre ritenuta infondata e dunque meritevole di rigetto l'eccezione preliminare di parte convenuta relativa ad un asserito difetto di legittimazione attiva degli odierni attori stante la cessione, ad opera dei medesimi con atto per Notar del 27 ottobre 2009, Rep. 164221 – Racc.39543 , del Persona_2
contratto di mutuo in parte qua alla sig.ra , con conseguente accollo dello stesso ad Controparte_5 opera della medesima, contestualmente alla vendita ad essa dell'immobile concesso in garanzia. Sul punto infatti va rilevato come, dalla documentazione versata in atti, non emerge che l'accollo del mutuo da parte dell'acquirente dell'immobile gravato dallo stesso, sig.ra fosse Controparte_5 liberatorio. In effetti, ai sensi dell'art. 1273 c.c., l'adesione del creditore importa la liberazione del debitore originario solo se ciò è espressamente previsto nella stipulazione del contratto o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Nel caso de quo, non è presente alcuno dei suddetti presupposti, in quanto la liberazione dei debitori odierne parti attrici non era stata menzionata come condizione espressa della stipulazione contrattuale, né tantomeno l'istituto di credito, in veste di creditore, aveva manifestato palesemente l'intenzione di liberare i predetti mutuatari. Pertanto, alla luce delle suesposte evidenze documentali, i mutuatari odierne parti attrici restano obbligati in solido con il terzo e l'accollo deve intendersi cumulativo (art. 1273, co. 3 c.c.) sì, dunque, da determinare la sussistenza della legittimazione attiva in capo ai medesimi (sul punto ex plurimis Cass. Civ. nr. 17596 del 21.08.20;
Trib. Monza,sez. III, sentenza del 30.11.12). Ulteriormente meritevole di rigetto risulta altresì
l'eccezione preliminare di parte convenuta relativa ad un'asserita nullità dell'atto di citazione avversario per indeterminatezza ed incertezza del petitum e della causa petendi di ciascuna delle domande svolte dalle parti attrici. Sul punto va sottolineato l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, infatti, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente”
3 incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (ex multiis Cass. Civ. SS.UU. nr.8077 del 22.05.2012; Cass. Civ. n. 17023 del 2003 e Cass.Civ.,
n. 27670 del 2008). Dunque, alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali e da una mera lettura dell'atto introduttivo delle parti attrici in parte qua, si può rilevare come il medesimo contenga tutti gli elementi necessari a determinare tanto il petitum quanto la causa petendi di ciascuna domanda in esso spiegata, sì da aver consentito a parte convenuta di articolare le proprie difese, partitamente e dettagliatamente, su ciascuna di esse.
Venendo al merito, va in primo luogo rilevata l'insussistenza dell'asserita, ad opera di parte attrice, usurarietà del contratto di mutuo, atteso che risulta per tabulas, da una semplice lettura delle condizioni contrattuali dello stesso, come il tasso di interesse del mutuo sia pattuito nella misura del 6,3 %, dunque ben al di sotto del tasso di soglia del periodo pari al 9,06%. Il rispetto di tale tasso soglia risulta icto oculi anche per ciò che concerne la determinazione contrattuale relativa al compenso complessivo stabilito per la mora fissato ad un tasso dell' 8,3%, oltre alla somma di euro 5,00 a titolo di spese poste a carico della parte mutuataria per ogni sollecito di pagamento alla medesima inviato.
Conseguentemente i calcoli esposti dalle parti attrici nell' elaborato peritale redatto dal proprio CTP e versato in atti risultano in concreto irrilevanti in ragione delle evidenze ut supra specificate.
Inoltre, gli stessi contrastano con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità relativamente al fatto che, qualora il D.M cui è dalla legge, segnatamente art. 644 cpc e L. n. 108/1996, demandata l'individuazione dei tassi soglia vigenti al momento del contratto, contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso in precedenti arresti sul punto (Cass. Civ. nr. 16303/18) con riferimento alle CMS, ebbene di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori (sul punto Cass. Civ. SS.UU. nr.
19597/2020). Circostanza non verificatasi in parte qua, atteso che il CTP delle parti attrici propone un meccanismo di calcolo che prevede come tasso soglia per gli interessi moratori del rapporto
4 contrattuale ripassato fra le parti del presente giudizio non già appunto il tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene lo stesso sia stato individuato nel DM applicabile al contratto oggetto di causa, stipulato in data 27.05.2008, in quanto disciplinante il periodo di rilevazione 1° Ottobre/31 Dicembre
2008, con applicazione dunque dal 1° Aprile 2008 al 30 Giugno 2008, bensì il T.e.g.m. così come rilevato dal predetto decreto.
Ulteriormente infondata poi, sempre sul punto, risulta l'eccezione delle parti attrici relativa ad una configurabilità in parte qua della suesposta usurarietà in forza dell'inserimento, nel contratto di mutuo oggetto di causa, della penale per l'anticipata estinzione. Va infatti rilevato come la commissione di estinzione anticipata costituisca una multa penitenziale, la cui funzione non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
In altre parole, non si è di fronte a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, bensì si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella. Conseguentemente, stante la natura di penale per recesso propria della commissione di estinzione anticipata per le ragioni ut supra specificate, la stessa non concorre alla determinazione del tasso usurario (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza nr. 13228 del
15.05.23; Cass.Civ. sez. III, nr. 7352 del 07.03.22).
Pertanto, in ragione dell'esito complessivo della lite le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti attrici in solido ed in favore di parte convenuta. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi in € 7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva,
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore di parte convenuta.
P.Q.M.
il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e contro Parte_1 Parte_2 disattesa ogni contraria Controparte_6
istanza ed eccezione, così provvede:
1.Rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, le eccezioni preliminari di parte convenuta;
5 2. Rigetta integralmente la domanda di parte attrice;
3. Condanna i sig.ri e odierni attori, alla refusione in solido , in Parte_1 Parte_2
favore di parte convenuta, delle spese del procedimento che si liquidano in Euro 7.052,00 per compensi professionali al difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti;
Teramo, il 6 Febbraio 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4361/2017 promossa da:
(C.F. ), e , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Parte_2 dell'avv. CICCONI FELICE, elettivamente domiciliati in CORSO ADRIATICO N. 58, 64016
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE), presso il difensore avv. CICCONI FELICE
ATTOREI contro
CP_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
MASSUCCI BRUNO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N. 57, NERETO (TE), presso il difensore avv. MASSUCCI BRUNO
CONVENUTO
OGGETTO: Controversia in materia bancaria (contratto di mutuo fondiario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza cartolare del 22.10.2024 di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06.12.17 i sig.ri e adivano Parte_1 Parte_2
Codesto Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni : “A) accertare l'esistenza di pattuizioni usuraie all'interno del contratto di mutuo fondiario per originari euro 140.000,00, stipulato con la in data 27.05.2008, atto pubblico a mani di Notaio dr. di Controparte_3 Persona_1
Sant'Egidio alla Vibrata (TE), rep. n. 228.761, racc. n. 49.772, in quanto poste in violazione della L. n.
1 108/96 e dell'art. 644 c.p., secondo quanto argomentato nella parte espositiva del presente atto;
per
l'effetto, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1815, II co. c.c., dichiarare la nullità parziale del citato contratto di mutuo relativamente alla clausola degli interessi convenuti tra le parti e la conseguente gratuità del rapporto di mutuo de quo, con effetti ex tunc;
B) accertare l'avvenuto pagamento delle rate del citato contratto di mutuo, composte da quota capitale e da quota interessi, da parte del sig. e della sig.ra ; per l'effetto, in applicazione degli artt. Parte_1 Parte_2
2033, e/o 2041 c.c., condannare l'Istituto di credito convenuto al pagamento in favore degli attori della somma relativa alla quota totale di interessi pagata, oltre rivalutazione e interessi dal giorno della domanda sino al soddisfo. C) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.02.18, si costituiva in giudizio la società
[...]
la quale rassegnava le seguenti conclusioni “piaccia all'On.le Controparte_4
Tribunale, iuxta alligata ac probata partium, a) Preliminarmente, dichiarare la nullità della domanda per inosservanza del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c; b) Sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori;
c) Ancora preliminarmente, dichiarare la nullità della domanda per indeterminatezza della stessa;
d) sempre e comunque, nel merito, dichiarare infondata, inammissibile ed improcedibile la domanda e, comunque, rigettarla. e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
All' udienza del 05.03.18 il G.I., constatato che non era stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, disponeva che entro 15 giorni parte attrice instaurasse il procedimento di mediazione presso organismo competente e rinviava la causa per i medesimi incombenti di prima udienza all' udienza del 03.07.18. A tale udienza il G.I. concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc rinviando, per la decisione sulle richieste istruttorie ivi formulate, all'udienza del 06.11.18, poi differita al 09.04.19 alla quale si riservava e, con ordinanza del 12.11.18, a scioglimento della riserva assunta, ammetteva la documentazione prodotta dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.20, poi differita dapprima al 14.02.22 e successivamente al 28.02.23 e infine al 22.10.24 fisata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. A tale udienza il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
La domanda delle parti attrici è infondata e meritevole di rigetto
Va in primo luogo rilevata l'infondatezza dell'eccezione preliminare di parte convenuta relativa ad un'asserita nullità della domanda di parte attrice per inosservanza del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c . Risulta infatti per tabulas, da una semplice e attenta lettura della documentazione versata in atti e segnatamente dalle ricevute di consegna e accettazione telematiche della notifica dell' atto introduttivo
2 effettuata a parte convenuta, ad opera di parte attrice, a mezzo pec, come la medesima veniva effettuata in data 04.12.17 attraverso l'inoltro di pec all' indirizzo telematico dell' istituto di credito convenuto estratto dal pubblico registro ini-pec , sì dunque da determinare il puntuale rispetto del termine perentorio dei 90 giorni liberi previsti dal summenzionato articolo, atteso che la data indicata nella citazione in parte qua per la celebrazione della prima udienza del presente procedimento, 05.03.18 , escludendo come da predetta disposizione codicistica il dies a quo e il dies ad quem, ricade esattamente il novantesimo giorno successivo a quello della compiuta notifica.
Va inoltre ritenuta infondata e dunque meritevole di rigetto l'eccezione preliminare di parte convenuta relativa ad un asserito difetto di legittimazione attiva degli odierni attori stante la cessione, ad opera dei medesimi con atto per Notar del 27 ottobre 2009, Rep. 164221 – Racc.39543 , del Persona_2
contratto di mutuo in parte qua alla sig.ra , con conseguente accollo dello stesso ad Controparte_5 opera della medesima, contestualmente alla vendita ad essa dell'immobile concesso in garanzia. Sul punto infatti va rilevato come, dalla documentazione versata in atti, non emerge che l'accollo del mutuo da parte dell'acquirente dell'immobile gravato dallo stesso, sig.ra fosse Controparte_5 liberatorio. In effetti, ai sensi dell'art. 1273 c.c., l'adesione del creditore importa la liberazione del debitore originario solo se ciò è espressamente previsto nella stipulazione del contratto o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Nel caso de quo, non è presente alcuno dei suddetti presupposti, in quanto la liberazione dei debitori odierne parti attrici non era stata menzionata come condizione espressa della stipulazione contrattuale, né tantomeno l'istituto di credito, in veste di creditore, aveva manifestato palesemente l'intenzione di liberare i predetti mutuatari. Pertanto, alla luce delle suesposte evidenze documentali, i mutuatari odierne parti attrici restano obbligati in solido con il terzo e l'accollo deve intendersi cumulativo (art. 1273, co. 3 c.c.) sì, dunque, da determinare la sussistenza della legittimazione attiva in capo ai medesimi (sul punto ex plurimis Cass. Civ. nr. 17596 del 21.08.20;
Trib. Monza,sez. III, sentenza del 30.11.12). Ulteriormente meritevole di rigetto risulta altresì
l'eccezione preliminare di parte convenuta relativa ad un'asserita nullità dell'atto di citazione avversario per indeterminatezza ed incertezza del petitum e della causa petendi di ciascuna delle domande svolte dalle parti attrici. Sul punto va sottolineato l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, infatti, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente”
3 incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (ex multiis Cass. Civ. SS.UU. nr.8077 del 22.05.2012; Cass. Civ. n. 17023 del 2003 e Cass.Civ.,
n. 27670 del 2008). Dunque, alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali e da una mera lettura dell'atto introduttivo delle parti attrici in parte qua, si può rilevare come il medesimo contenga tutti gli elementi necessari a determinare tanto il petitum quanto la causa petendi di ciascuna domanda in esso spiegata, sì da aver consentito a parte convenuta di articolare le proprie difese, partitamente e dettagliatamente, su ciascuna di esse.
Venendo al merito, va in primo luogo rilevata l'insussistenza dell'asserita, ad opera di parte attrice, usurarietà del contratto di mutuo, atteso che risulta per tabulas, da una semplice lettura delle condizioni contrattuali dello stesso, come il tasso di interesse del mutuo sia pattuito nella misura del 6,3 %, dunque ben al di sotto del tasso di soglia del periodo pari al 9,06%. Il rispetto di tale tasso soglia risulta icto oculi anche per ciò che concerne la determinazione contrattuale relativa al compenso complessivo stabilito per la mora fissato ad un tasso dell' 8,3%, oltre alla somma di euro 5,00 a titolo di spese poste a carico della parte mutuataria per ogni sollecito di pagamento alla medesima inviato.
Conseguentemente i calcoli esposti dalle parti attrici nell' elaborato peritale redatto dal proprio CTP e versato in atti risultano in concreto irrilevanti in ragione delle evidenze ut supra specificate.
Inoltre, gli stessi contrastano con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità relativamente al fatto che, qualora il D.M cui è dalla legge, segnatamente art. 644 cpc e L. n. 108/1996, demandata l'individuazione dei tassi soglia vigenti al momento del contratto, contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso in precedenti arresti sul punto (Cass. Civ. nr. 16303/18) con riferimento alle CMS, ebbene di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori (sul punto Cass. Civ. SS.UU. nr.
19597/2020). Circostanza non verificatasi in parte qua, atteso che il CTP delle parti attrici propone un meccanismo di calcolo che prevede come tasso soglia per gli interessi moratori del rapporto
4 contrattuale ripassato fra le parti del presente giudizio non già appunto il tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene lo stesso sia stato individuato nel DM applicabile al contratto oggetto di causa, stipulato in data 27.05.2008, in quanto disciplinante il periodo di rilevazione 1° Ottobre/31 Dicembre
2008, con applicazione dunque dal 1° Aprile 2008 al 30 Giugno 2008, bensì il T.e.g.m. così come rilevato dal predetto decreto.
Ulteriormente infondata poi, sempre sul punto, risulta l'eccezione delle parti attrici relativa ad una configurabilità in parte qua della suesposta usurarietà in forza dell'inserimento, nel contratto di mutuo oggetto di causa, della penale per l'anticipata estinzione. Va infatti rilevato come la commissione di estinzione anticipata costituisca una multa penitenziale, la cui funzione non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
In altre parole, non si è di fronte a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, bensì si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella. Conseguentemente, stante la natura di penale per recesso propria della commissione di estinzione anticipata per le ragioni ut supra specificate, la stessa non concorre alla determinazione del tasso usurario (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza nr. 13228 del
15.05.23; Cass.Civ. sez. III, nr. 7352 del 07.03.22).
Pertanto, in ragione dell'esito complessivo della lite le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti attrici in solido ed in favore di parte convenuta. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi in € 7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva,
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore di parte convenuta.
P.Q.M.
il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e contro Parte_1 Parte_2 disattesa ogni contraria Controparte_6
istanza ed eccezione, così provvede:
1.Rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, le eccezioni preliminari di parte convenuta;
5 2. Rigetta integralmente la domanda di parte attrice;
3. Condanna i sig.ri e odierni attori, alla refusione in solido , in Parte_1 Parte_2
favore di parte convenuta, delle spese del procedimento che si liquidano in Euro 7.052,00 per compensi professionali al difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti;
Teramo, il 6 Febbraio 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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