Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/05/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel.
Dott. Francesca Vullo - Consigliera
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1700/2024
DA
Parte_1
(C.F. e P. IVA ), elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA,
[...] P.IVA_1
44, MILANO, presso lo studio dell'avv. Valeria Maria Battisti, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA C. Controparte_3 C.F._1
HAJECH, 10, MILANO, presso lo studio dell'avv. Alessandro Mazzotti, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO avente ad oggetto: Lesione personale
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DI : Pt_1
1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: in accoglimento dell'appello proposto da ora Pt_1 Parte_1 [...]
quale mandataria di riformare la sentenza n. 4672/2024 Parte_1 Parte_2
emessa dal Tribunale civile di Milano, sez. X, Dr.ssa Salerno per la causa avente r.g. 23206/2020 pubblicata in data 02 maggio 2024 e non notificata come segue:
- NEL MERITO: in via principale e in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza di I grado, previa integrazione di istruttoria così come richiesta da parte in particolare in punto Parte_3
CTU tecnica ricostruttiva del preteso sinistro e di riscontro sui veicoli , effettuati tutti gli accertamenti necessari e alla luce della documentazione prodotta, accoglie l'appello e dichiara che nulla è dovuto al Signor per il lamentato sinistro poiché non provato;
pone i Controparte_3 costi di CTU medico legale del I grado di giudizio a carico dell'appellato ; con vittoria dei costi di
CTU del II grado ove disposta e vinte le spese, i diritti e gli onorari dei due gradi di giudizio la cui determinazione si rimette al Giudicante;
ordina la restituzione delle somme già versate dall'Assicuratrice a titolo di sorte, costi di CTU e di spese legali di I grado'.
In via subordinata e in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza di I grado: previa integrazione di istruttoria così come richiesta da parte in particolare in punto Parte_3
CTU tecnica ricostruttiva del preteso sinistro e di riscontro sui veicoli , effettuati tutti gli accertamenti necessari sui fatti di causa, sia in punto fatto storico che dinamica del sinistro, accertata e dichiarata la natura e l'entità dei danni e relative spese eventualmente riportati dall'appellato, nonché il nesso di causalità con il sinistro occorso, tenuto conto delle rispettive responsabilità eventualmente accertate dei conducenti coinvolti, e alla luce della documentazione prodotta, dichiara la corresponsabilità del Signor per il sinistro di causa e Controparte_3
dichiara le somme proporzionalmente corrispondenti al grado di corresponsabilità , se al Signor
dovute per il titolo di cui in atto, con rigetto di ulteriori avverse domande;
pone Controparte_3
a carico del Signor il 50% delle spese di CTU medico legale del primo grado di Controparte_3 giudizio ordinando allo stesso la restituzione della somma corrispondente all'ulteriore 50% già versato dall'Assicuratrice in favore dell'appellante; dichiara tenuta Parte_1
ora quale mandataria di a
[...] Parte_1 Parte_2
corrispondere il 50% delle spese legali relative al primo grado di giudizio al Signor CP_3
; ordina la restituzione delle somme eccedenti già versate dall'Assicuratrice a titolo di
[...]
sorte, costi di CTU e di spese legali di I grado;
condanna il Signor appellato alle Controparte_3
2 R.G. N. 1700/2024
spese legali e di CTU ove disposta del II grado di causa in favore dell'appellante
[...] ora quale mandataria di . Parte_1 Parte_1 Parte_2
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi le seguenti istanze non ammesse in I grado : ammettersi prova per testi dell'Accertatore Assicurativo della Cieffe Investigazioni redigente la perizia prodotta ed effettuante i rilievi, sui seguenti capi:
1)' Vero che la Signora mi ha rilasciato la dichiarazione che mi si rammostra ?' . CP_2
2) ' Vero che per il sinistro di causa ho effettuato un sopralluogo sul luogo del sinistro lamentato per cui è causa e scattato le fotografie che mi si rammostrano e che confermo corrispondere allo stato dei luoghi ?' .
3) ' Vero che nei pressi della località Canelli esiste un raggruppamento di pochi edifici arroccati a monte della strada, senza spiazzi o aree che consentano la manovra in banchina ? '.
4) ' Vero che ho appurato che il Signor è un amico in Facebook di Testimone_1 CP_1
'.
[...]
In caso di contestazione della documentazione, ammettersi prova per testi dei Periti
[...]
e redigenti le perizie prodotte in atti sul seguente capo : Per_1 Persona_2
5) ' Vero che , previo accertamento sul mezzo , ho redatto la perizia che mi si rammostra e i relativi allegati che riconosco vera ed autentica ?' . ammettersi prova per testi del Perito di Sesto San Giovanni – Viale Matteotti n. 489 Tes_2
sul seguente capo :
6) ' Vero che ho preso visione delle perizie eseguite sui veicoli coinvolti nel lamentato sinistro di causa ed escluso la presenza sul veicolo di controparte di tracce di urto diretto Parte_4 compatibili con la sagoma del motociclo nonchè escluso che nella CAI sia indicato l'esatto punto di urto con il motoveicolo attoreo ?'.
7) ' Vero che sul motociclo attoreo si può notare un urto nella parte anteriore con interessamento della ruota anteriore e relativa forcella incompatibile con i danni rilevati sul veicolo Fiat Scudo ?'.
Ammettersi prova per interpello di sui seguenti capi : Controparte_3
9) ' Vero che ho acquistato il motoveicolo per cui è causa al costo di euro 10000 come da certificato che mi si rammostra ?'.
11)' Vero che mi sono recato con mezzo proprio e in seguito al lamentato sinistro di causa presso il
Pronto Soccorso ?'.
12)' Vero che ho trasmesso la documentazione medica alla Compagnia Assicuratrice ?' .
Ammettersi CTU tecnica ricostruttiva del preteso sinistro e di riscontro sui veicoli , presa visione dei documenti di causa e del luogo del sinistro , ai fini di accertare l'eventuale dinamica del
3 R.G. N. 1700/2024
sinistro e il luogo ove è avvenuto, la natura, dislocazione, entità, compatibilità e riferibilità dei danni materiali lamentati dall'attore sul proprio motoveicolo per il sinistro rispetto alla natura, dislocazione, entità dei danni materiali eventualmente rilevati sul mezzo presunto danneggiante, stabilendo altresì per il veicolo attoreo l'eventuale anti economicità della riparazione, il valore del relitto e quantificando infine i danni subiti dal veicolo condotto da controparte nel sinistro, e determinando l'eventuale punto di urto tra i veicoli coinvolti nonchè l'eventuale velocità e
l'eventuale posizione sulla carreggiata dei veicoli stessi”.
NELL'INTERESSE DI GIUSEPPE SCADUTO:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano,
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
Ancora in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza del proposto appello ex art. 348 bis c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
In via principale, nel merito: rigettare l'ammissione delle istanze istruttorie riproposte da
[...]
, quale mandataria di nel presente giudizio d'appello di prova Parte_1 Parte_2 per testi e per l'ammissione di CTU tecnica non ammesse nel giudizio di primo grado avanti il
Tribunale di Milano per le ragioni di cui in narrativa in quanto superflue ed esplorative;
Sempre in via principale, nel merito;
rigettare l'appello proposto da , Parte_1
quale mandataria di in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la Parte_2
sentenza n. 4672/2024 resa dal Tribunale di Milano pubblicata il 2/5/24 per le ragioni di cui in narrativa con conferma, anche, delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado in favore dell'Avv. Alessandro Mazzotti, anticipatario.
Con vittoria di spese e competenze anche del giudizio d'appello, come da tabella allegata al D.M.
55/2014, I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario di legge da distrarsi a favore dell'avv.
Alessandro Mazzotti, anticipatario”.
Svolgimento del processo conveniva in giudizio e Controparte_3 Controparte_1 CP_2 [...]
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti a Controparte_4
fronte del sinistro che lo ha visto coinvolto.
A sostegno delle proprie domande, l'attore esponeva:
4 R.G. N. 1700/2024
- che, in data 10.11.2018, mentre era alla guida del proprio motociclo, assicurato con
[...]
, veniva urtato dalla vettura di proprietà di condotta da CP_5 Controparte_1
ed assicurata con CP_2 Controparte_4
- che la responsabilità della causazione del sinistro, come risultante dal modello CID sottoscritto da entrambe le parti, era interamente imputabile alla colposa condotta di guida tenuta dalla conducente della vettura, la quale, in sosta sulla sinistra rispetto al senso di marcia percorso dallo , era ripartita procedendo in retromarcia e invadendo la corsia dallo stesso CP_3
percorsa, urtandolo e facendolo rovinare al suolo;
- di aver sofferto, a fronte del sinistro in esame, danni biologici e patrimoniali (spese mediche, danni per la riparazione al motociclo, spese sostenute per il soccorso e la custodia del motociclo, fermo tecnico di trenta giorni e danneggiamento della giacca indossata al momento del sinistro), oltre alla riduzione della capacità lavorativa generica e/o specifica di operaio edile;
- che sia che la propria compagnia di assicurazione, , avevano respinto Pt_2 Parte_1
ogni richiesta di risarcimento danni sul presupposto della non riferibilità dei descritti danni, per modalità e ubicazione, al denunciato sinistro.
Chiedeva, quindi, il risarcimento di tutti i danni subiti, segnatamente, euro 12.555,64 per danno veicolare, euro 900,00 per giorni 30 di fermo tecnico, euro 200,00 per soccorso e custodia, euro
776,23 per cure mediche, euro 200,00 per visita medico legale, euro 200,00 per danneggiamento vestiario (giacca), oltre ai danni alla persona e da incapacità lavorativa da accertarsi in corso di causa, nonché il rimborso delle spese stragiudiziali sostenute.
Si costituiva in giudizio , quale mandataria di Parte_1
contestando sia la debenza che la quantificazione degli importi richiesti. In Parte_2 particolare, riteneva non provata, da parte dell'attore, la dinamica del sinistro, nella specie deducendo che l'accertatore Cieffe Investigazioni s.r.l., incaricato dalla compagnia, dopo aver effettuato un sopralluogo, non aveva individuato un'area riconducibile alla dinamica del sinistro denunciato dall'attore. Deduceva, inoltre, che nella relazione del perito di direzione Tes_2
(che produceva in giudizio), questi non aveva rilevato sull'autovettura tracce d'urto diretto compatibili con la sagoma del motociclo attoreo, e precisava, altresì, che il modello CAI prodotto non indicava l'esatto punto d'urto con il veicolo del convenuto, ma unicamente la parte posteriore, mentre sul motociclo attoreo si poteva notare un urto anche nella parte anteriore.
In ordine al quantum, contestava l'entità dei danni materiali, producendo la relazione del proprio perito, geom. il quale accertava un danno materiale al motociclo attoreo Persona_1 inferiore rispetto a quello lamentato dall'attore medesimo;
infine, la compagnia contestava il
5 R.G. N. 1700/2024
quantum debeatur anche sotto il profilo del danno biologico patito dall'attore in conseguenza del sinistro.
e non si costituivano e venivano dichiarati contumaci. Controparte_1 CP_2
La causa veniva istruita documentalmente, con l'interrogatorio formale dell'attore CP_3
(reso all'udienza del 30 settembre 2022) e di (contumace, non presentatasi
[...] CP_2
a renderlo), con l'escussione orale di (intervenuto successivamente al lamentato Testimone_1 sinistro per recuperare il motoveicolo attoreo ed escusso all'udienza del 20 gennaio 2023), nonché mediante CTU medico-legale sulle condizioni dell'infortunato.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4672/2024, pubblicata il 02/05/2024, ha accolto, seppur limitatamente ad alcune voci di danno, le domande proposte dallo Scaduto, condannando i convenuti , e in Parte_1 CP_2 Controparte_1 solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite, da distrarsi in favore del proprio legale, anticipatario, e ponendo a loro carico, sempre in solido, le spese di CTU.
Il tribunale, in particolare, ha ritenuto provato il fatto storico così come allegato dall'attore, alla luce del complessivo compendio probatorio (segnatamente, modello CAI, ove veniva indicata quale dinamica del sinistro “Il veicolo B usciva da un parcheggio in retromarcia urtava la moto “A” che transitava facendolo cadere a terra”, confessione stragiudiziale della convenuta mancata CP_2 comparizione della convenuta all'interrogatorio formale e danni riportati su entrambi i mezzi coinvolti), riconoscendo l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione CP_2 dell'evento lesivo, che aveva adottato una condotta di guida negligente.
Ha quindi provveduto alla liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo
. CP_3
Avverso tale sentenza ha proposto appello (ora Parte_1
), con cui si duole della ricostruzione del fatto storico così come Parte_1
accertata in sentenza, assumendo, per contro, che il giudice di prime cure sarebbe pervenuto a una diversa e corretta soluzione qualora avesse tenuto in considerazione la documentazione versata in atti dalla stessa assicurazione (in particolare, la relazione dell'accertatore Cieffe, doc. 3, e la perizia del perito , (indicato dalla parte in tutti gli atti come doc. 6, ma in realtà prodotto come Persona_2 doc. 5…), qualora avesse escusso l'accertatore assicurativo e i propri periti fiduciari (
[...]
e ) e, comunque, se avesse ammesso la CTU tecnica Per_1 Persona_2 Tes_2
6 R.G. N. 1700/2024
ricostruttiva del preteso sinistro e di riscontro sui veicoli dalla stessa compagnia richiesta in primo grado.
Ha impugnato altresì la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha accertato l'esclusiva responsabilità della conducente convenuta, senza attribuire alcuna rilevanza alla condotta negligente dell'attore, il quale non aveva nemmeno provato la regolare posizione del proprio mezzo sulla carreggiata.
Ha concluso chiedendo, previa ammissione delle prove orali e della CTU, non ammesse in primo grado, il rigetto di ogni pretesa dello Scaduto, o, subordinatamente, la riduzione delle somme richieste a titolo risarcitorio, proporzionalmente al grado di corresponsabilità dello stesso eventualmente accertata da questa Corte, nonché, conseguentemente, la riforma della sentenza impugnata anche laddove ha posto integralmente a carico della compagnia le spese di lite e di CTU, domandando la restituzione (integrale o parziale, proporzionalmente al grado di corresponsabilità dello Scaduto eventualmente accertato) di tutto quanto già corrisposto all'appellato (a titolo di sorte, costi di CTU medico-legale e di spese legali) in esecuzione della sentenza impugnata.
Si è costituito l'appellato , chiedendo, preliminarmente in rito, di accertare e Controparte_3 dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. nonché
l'inammissibilità e manifesta infondatezza dello stesso ex art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Sono, invece, rimasti contumaci anche in tale grado gli appellati e Controparte_1 CP_2
[...]
Sulla base delle conclusioni sopra riportate la causa è stata decisa, a seguito di discussione orale, nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Motivi della decisione
L'appellante censura, con il proprio appello, la decisione del tribunale per aver ritenuto provata la dinamica del sinistro così come prospettata da parte attrice, e dunque aver condannato le parti convenute al risarcimento dei danni come quantificati. La censura non investe, quindi, la quantificazione effettuata dal Tribunale, che ha riconosciuto la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di , ma unicamente la dinamica del sinistro, deducendo che, dalle CP_3
risultanze in atti, non potrebbe dirsi raggiunta la prova della dinamica come rappresentata dall'attore, e dunque la responsabilità esclusiva delle parti convenute per i danni da lui subiti.
Occorre vagliare in primo luogo gli elementi che, a detta dell'appellante, metterebbero in discussione le conclusioni tratte dal giudice di prime cure, che ha dato rilievo alle risultanze di cui
7 R.G. N. 1700/2024
alla constatazione amichevole, oltre che alle dichiarazioni rese dalla (conducente del veicolo CP_2
Part e sottoscrittrice della ) all'ispettore dell'assicurazione.
Il primo elemento sarebbe da rinvenirsi negli accertamenti svolti da Cieffe s.r.l., incaricata dalla
, secondo cui (relazione doc. 3) non si ravviserebbe nel tratto di strada indicato nessuno Pt_1
“spiazzo” nel quale possa essersi appoggiata la per fare quell'inversione di marcia, a seguito CP_2
della quale, procedendo in retromarcia, avrebbe impattato col motociclo dello che stava CP_3
provenendo da tergo.
Ebbene, in ordine a tale deduzione – cioè l'assenza di uno spiazzo che possa aver consentito la manovra - la parte attrice, odierna appellata, in primo grado ha prodotto le fotografie sub doc. 23, che evidenziano la presenza di uno “spiazzo”, ancorché sterrato, nella prossimità della curva e in prossimità altresì del guard rail (con il quale plausibilmente si è realizzato il vero impatto che ha provocato i danni al motociclo, come prospettato sia nelle dichiarazioni della che nella CP_2
testimonianza del teste che ha effettuato il traino della moto), che attestano che il luogo in cui Tes_1
si è verificato il sinistro in realtà esiste, diversamente da quanto espresso nella relazione di Cieffe
s.r.l.
Tale produzione fotografica non è stata in alcun modo contestata dall'appellante.
Quindi, il primo argomento dell'appellante, diretto a mettere in discussione la plausibilità della ricostruzione risultante dalla CID, risulta infondato.
Il secondo elemento valorizzato dall'appellante sarebbe da ravvisarsi nella non compatibilità tra i danni riscontrati sul furgone del (condotto dalla , e i danni al motociclo, secondo CP_1 CP_2
quanto indicato dal perito (doc. 5). Per_2
Ma anche tale argomento non è decisivo.
Invero, la perizia indica che il furgone presenta varie ammaccature. Inoltre, evidenzia che i Per_2
danni al motociclo sono rilevanti, e coinvolgono parti che difficilmente sono compatibili con lo scontro con il furgone. Ma su tale aspetto non può che richiamarsi quanto sopra già accennato, circa il fatto che i danni consistenti al motociclo si sono verificati per l'impatto della moto con il suolo
(vedasi CID, doc. 13 attoreo, in cui si riferisce che l'impatto ha fatto cadere la moto) e per il fatto che la stessa verosimilmente ha poi impattato contro il guard rail. Le parti non hanno mai espressamente ipotizzato che i danni al motociclo derivassero unicamente dallo scontro col furgone, dato che in sostanza l'impatto non avrebbe fatto altro che far cadere il motociclista, con le conseguenze descritte.
Quindi, anche tale argomentazione risulta non concludente nel senso proposto dall'appellante.
Infine, l'appellante ritiene non credibili le risultanze della CID, in quanto non sarebbe stato indicato esattamente il punto d'urto. Ma anche questo non pare argomento decisivo, dato che evidentemente
8 R.G. N. 1700/2024
non era agevole individuare un punto d'urto preciso, quando il furgone era già pieno di ammaccature sulla carrozzeria, e dato che la moto, a seguito dell'urto, è poi rovinata a terra.
Conclusivamente, se gli argomenti dell'appellante non colgono nel segno, occorre ribadire quanto espresso dal giudice di prime cure circa l'efficacia probatoria delle risultanze della constatazione amichevole, che devono essere valutate come elementi di presunzione, valide fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si è verificato con le modalità ivi indicate.
La prova contraria, come sopra espresso, non è stata raggiunta, ed inoltre la credibilità della constatazione amichevole è stata confermata dalle dichiarazioni rese dalla all'ispettore CP_2 dell'assicurazione, e in qualche modo confermate dalla mancata risposta della CP_2 all'interrogatorio formale deferitole, che provoca un effetto confessorio.
Di nessuna rilevanza sono poi le illazioni circa una connivenza tra il proprietario del furgone,
e lo , basate sulla non specchiata fedina penale del e sull'amicizia via CP_1 CP_3 CP_1
Facebook tra il e l' cioè il soggetto che ha effettuato il traino della moto, dato CP_1 Tes_1 appunto il loro valore di mero “colore” della vicenda.
Non essendovi censure sul quantum liquidato dal Tribunale, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4672/2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione all'appellato costituito delle spese Controparte_3 del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., da distrarsi a favore dell'avv. Mazotti, dichiaratosi antistatario;
3) Raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23/04/2025
La Presidente est.
Anna Mantovani
9