Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2410/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Giulio Borella, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2410 / 2023 R.G., promossa da cf: ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Alberto Bova, elettivamente domiciliata nello studio del nominato difensore in
Ferrara, Via Degli Spadari, 3
- attrice -
CONTRO
(cf: , rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia Controparte_1 C.F._1
Mariani, elettivamente domiciliato nello studio del nominato difensore in Ferrara, Corso Porta Reno, 37
- convenuta –
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (cf: ) in persona del procuratore speciale pt, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Lai Molè, elettivamente domiciliata nel domicilio digitale del nominato difensore, con studio in Roma, Via Bellini, 10
- terzo chiamato-
CONCLUSIONI per parte attrice: come da verbale di udienza del 20.11.2024 per il convenuto: come da verbale di udienza del 20.11.2024 per il terzo chiamato: come da verbale di udienza del 20.11.2024
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5.12.2023, (di seguito anche solo la Parte_1
Società), come sopra legalmente e giudizialmente rappresentata, citava in giudizio , Controparte_1
1
L'attrice allegava:
-- di avere incaricato il predetto iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli CP_1 esperti contabili di Rovigo, dell'attività di consulenza, assistenza, formazione, compilazione ed invio delle dichiarazioni fiscali inerenti l'attività societaria;
--di averlo incaricato nel 2016 di rappresentare la società nell'ambito di una verifica fiscale avviata dalla Guardia di Finanza, Tenenza di CC (RO), in relazione alle imposte dirette e indirette dovute dalla società per le annualità 2013 e 2014;
--di essere stata tenuta all'oscuro dal professionista dell'evolversi della procedura di verifica e della sua avvenuta conclusione mediante il processo verbale di constatazione del 18.7.2018, accertativo di una pluralità di irregolarità fiscali, tra cui:
a) la presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e IRAP, in relazione gli anni d'imposta 2013 e 2014 oltre i termini di legge;
b) l'omessa presentazione tout court delle dichiarazioni annuali a fini IVA, in relazione agli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014;
c) “l'omessa esibizione da parte del professionista delegato della documentazione afferente le liquidazioni Iva, dal luglio 2013 al giugno 2014”;
--di avere ricevuto, quindi, del tutto “inaspettatamente”, tra il 2018 e il 2019, n. 5 avvisi di accertamento dell'Agenzia Entrate, in relazione alle irregolarità riscontrate con il processo verbale di constatazione di cui sopra, con determinazione delle imposte e degli interessi di mora da versare ed irrogazione di sanzioni;
--di avere chiesto conto allo delle irregolarità riscontrate dall'ente impositore e che il CP_1 professionista, ammessa la propria responsabilità, avrebbe assunto l'impegno di addivenire alla definizione delle pendenze mediante la cd procedura di adesione, definizione che avveniva per tutti gli avvisi di accertamento;
--di avere assunto lo l'onere di farsi carico delle somme irrogate a titolo di sanzioni e di CP_1
interessi, ma di non avervi tenuto fede, avendo versato solo poco più di 2.000,00 euro;
--di avere, infine, interrotto qualsiasi rapporto professionale con il consulente nel 2020, allorchè, dalle verifiche seguite al mancato rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cd DURF), era emerso che il consulente fiscale aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni IVA fino al 2017, fatto cui
2 seguiva l'emissione di nuovi avvisi di accertamento a carico della società, in parte impugnati ed in parte definiti tramite adesione da parte dei nuovi professionisti incaricati dalla società;
--di vantare nei confronti dello anche il diritto alla rifusione delle spese sostenute per CP_1
l'assistenza e la difesa nei procedimenti, anche giurisdizionali, seguiti agli accertamenti fiscali, tra i quali due procedimenti penali pendenti per la violazione dell'art. 5 del D. L. vo n. 74/2000, di cui uno già definito nel primo grado con sentenza di assoluzione passata in giudicato (nel cui ambito, peraltro, sarebbero emerse ulteriori colpe in capo al convenuto);
--di avere contestato ed intimato in data 4.8.2020 allo di risarcire i danni causati dalla CP_1
sua condotta senza ottenere alcun riscontro.
Lo si costituiva in giudizio per contestare in radice la domanda formulata nei suoi CP_1
confronti, eccependo:
--l'inesistenza di qualsiasi vincolo contrattuale continuativo tra le parti;
nel corso degli anni, egli avrebbe operato esclusivamente a richiesta della società, per singoli e specifici adempimenti;
--il difetto di responsabilità in relazione alle contestazioni di cui al PVC del 2018, poichè le irregolarità fiscali sub a) e b) erano addebitabili in parte alla società medesima (poichè essa aveva trasmesso in ritardo allo studio del Dott. la documentazione necessaria per l'invio della CP_1
dichiarazione e totalmente omesso di trasmettere i file contenenti la documentazione per presentare le dichiarazioni annuali ai fini IVA), in parte alla dott.ssa (ex collega dello , che Persona_1 CP_1 aveva curato l'invio delle dichiarazioni fiscali ed IRAP per conto della società negli anni Parte_1
2013 e 2014. Quanto alla contestazione sub lettera c) assumeva che la mancata esibizione della documentazione richiesta dalla Guardia di Finanza era da ritenersi incolpevole, in quanto dipesa dalla impossibilità della stessa società di accedere alla contabilità, a causa della assenza per malattia della dipendente di addetta alla contabilità; Parte_1
--l'esclusiva responsabilità della società in relazione alle maggior imposte determinate da
Agenzia Entrate a seguito delle verifiche d'ufficio sulla contabilità aziendale, dalle quali erano emerse, tra le altre, l'errata registrazione di fatture, la deduzione di costi indeducibili, errati conteggi dell'IVA a debito, omissioni dichiarative, nessuna delle quali riferibili al professionista bensì all'ufficio interno alla che curava la contabilità aziendale. Parte_1
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea per sua infondatezza, preliminarmente instando per l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa LLOYD'S
INSURANCE COMPANY S.A., con la quale aveva contratto polizza n. 10541421A (asseritamente rinnovata con polizza 10598234J-LB) a copertura della responsabilità civile professionale, per essere da questa manlevata in ipotesi di condanna.
3 L'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo era concessa e la terza chiamata si costituiva ritualmente in giudizio e, pur associandosi alle difese svolte nel merito dal convenuto, formulava precise difese ed eccezioni in relazione alla domanda di garanzia, facendo espresso richiamo alle pattuizioni contrattuali.
L'Ass.ne eccepiva in primis il difetto di copertura assicurativa;
posto, infatti, che la prima richiesta di risarcimento danni ricevuta dall'assicurato era del 4.8.2020, essa si collocava all'interno di un periodo di scopertura assicurativa, cui si era esposto l'assicurato, non versando il premio annuale
(l'efficacia del contratto n. 10541421A era cessata in data 28.11.2018, quella del n. 10598234J-LB era decorsa dal 30.1.2021).
Eccepiva, poi, la pregressa conoscenza da parte dello Zamana delle “circostanze di fatto della richiesta di risarcimento danni”. La formula claims made, pattuita in entrambi i contratti, infatti, comportava che l'assicurando nel momento cd assuntivo del rischio comunicasse alla compagnia la esistenza di un rischio connesso alla sua pregressa condotta, nella specie le contestazioni di cui alla verifica fiscale a carico di , avviata nel 2016 e conclusa nel 2018, con il sopra citato Parte_1
processo verbale di constatazione, circostanza che lo aveva omesso di segnalare alla CP_1
compagnia.
Ulteriore causa di inoperatività della polizza era costituita -secondo la tesi della terza chiamata- dalla reticenza serbata dall'assicurando nella fase precontrattuale sullo stato del rischio (in relazione alla pendenza della verifica da parte della Guardia di Finanza), rilevante ai sensi dell'art. 1892 c.c. e legittimante il rifiuto di indennizzo opposto dalla Parte_2
poi, al proprio assicurato di avere assunto la gestione del sinistro (ammettendo le
[...]
proprie responsabilità e financo pagando parte delle sanzioni irrogate alla ), con ciò Parte_1
contravvenendo al divieto posto dal contratto.
Eccepiva, infine, l'assenza di copertura assicurativa per tutti i fatti anteriori al 31.1.2016, poichè con la polizza n. 10598234J-LB, stipulata in data 30.1.2021, era stata pattuita la retroattività di cinque anni della copertura assicurativa.
In estremo subordine, chiedeva limitarsi la condanna all'importo del massimale convenuto nelle polizze, detratte le franchigie.
I contraddittori depositavano e scambiavano le memorie integrative previste dall'art. 171ter cpc e, sciolta la riserva presa all'udienza del 10.7.2024, il giudice, ritenute superflue le prove formulate dalle parti, fissava l'udienza di discussione orale per la data del 20 novembre 2024, concedendo termine intermedio per il deposito delle note conclusive.
Alla suddetta udienza la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
4 MOTIVAZIONE
La domanda attorea non può essere accolta.
Si controverte della responsabilità contrattuale del professionista nei confronti della attrice.
E' notorio come il contraente che assuma l'altrui inadempimento (o l'inesatto adempimento) del contratto debba provare il titolo e il contenuto del contratto e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore comprovare di avere adempiuto o di non avere potuto adempiere, per fatto a sé non imputabile (Cass., Sez. Un., sentenza 30/10/2001, n. 13533).
A monte si pone dunque la questione, sollevata in questo giudizio, se il creditore abbia o meno provato la fonte (negoziale o legale) del proprio credito, ovvero se l'attrice abbia provato la conclusione di un contratto generativo di obblighi in capo al convenuto e, in caso affermativo, CP_1
quale sia il contenuto concreto delle prestazioni assunte.
A parere di questo giudice è pacifico e non contestato che tra gli odierni contendenti sia intervenuto un rapporto di prestazione d'opera professionale, ma non nei termini pretesi da parte attrice, che assume di aver conferito allo un incarico di amplissima portata, spesso CP_1
qualificandolo quale consulenza.
Non essendo infatti stato concluso tra le parti un contratto in forma scritta, con puntualizzazione dei compiti assunti dal professionista, al fine di determinare l'effettiva portata e l'oggetto dell'incarico professionale assunto dallo non resta che basarsi sulla documentazione prodotta in atti, escluso CP_1
che possa darsi accesso alle prove orali dedotte sul punto, atteso che esse sono inammissibili ex art. 2721 c.c., alla luce della natura e della qualità dei contraenti.
Ebbene, se si ha riguardo ai documenti prodotti, relativi all'attività asseritamente svolta dallo
(cfr in particolare doc. 18), non v'è chi non veda che l'attività del convenuto è consistita nella CP_1
mera intermediazione nell'invio di documentazione all'Agenzia delle Entrate, in particolare delle dichiarazioni fiscali (redditi e IRAP).
A diversa conclusione non conducono certamente le fatture emesse dallo e prodotte CP_1
dall'attrice (doc. 31), che in effetti recano quale oggetto “consulenza e assistenza fiscale” o
“consulenza trimestre X”: trattasi di una dicitura generica, posto su un documento proveniente dal convenuto, che non ha la finalità di scolpire l'oggetto del contratto e non specifica le attività realmente ed effettivamente svolte, che non possono essere consistite in una reale ed effettiva attività di consulenza fiscale.
Da un lato, infatti, è sufficiente prestare attenzione al costo della prestazione, indicato in fattura, oscillante tra la cifra di euro 750,00 ed euro 900,00, per rendersi conto che esso è incompatibile con
5 un'attività di consulenza, assai più onerosa per il cliente, e più acconcio alla classica attività di intermediazione fiscale.
Dall'altro lato, sempre in base all'oggetto delle fatture, può osservarsi che, ogni volta che al professionista era richiesta una effettiva e specifica consulenza, questa era indicata in fattura e autonomamente prezzata: si veda ad es. la fatt. 15 del 06.08.2014, nella quale si legge una richiesta di compenso per due specifiche consulenze, una in materia di appalti, l'altra in materia di moratoria leasing, consulenze che portano l'importo finale della fattura ad euro 2.650,00, in luogo dei consueti euro 750-900,00, il che rende evidente che tale ultimo importo non può che riferirsi ad attività semplici Cont e di ordinaria amministrazione, quale appunto la trasmissione delle dichiarazioni e altri atti all
Deve rammentarsi, per di più, che la società aveva al proprio interno un apposito ufficio amministrativo, che si occupava della contabilità, di tal che non è stato comprovato di quali diversi ed ulteriori compiti fosse stato incaricato il professionista, rispetto al personale amministrativo di
[...]
, segnatamente rispetto alla dipendente . Pt_1 Testimone_1
In tesi attorea lo sarebbe stato incaricato della “consulenza, assistenza, formazione, CP_1 compilazione ed invio delle dichiarazioni fiscali inerenti l'attività societaria”, ma non vi è un contratto scritto da cui desumere l'ampiezza dell'incarico e dalla documentazione in atti (cfr doc. 18) emerge solo che nel corso degli anni lo curò la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CP_1
dichiarazioni fiscali (IVA, IRPEF, IRAP), sicchè è ragionevole ritenere che appunto a ciò fosse circoscritto l'incarico conferito allo ossia curare la trasmissione delle dichiarazioni periodiche CP_1
e, probabilmente, altri specifici e puntuali compiti demandati di volta in volta all'occorrenza (e di volta in volta puntualizzati in fattura).
Sicuramente non può affermarsi che l'incarico dello fosse più ampio di quanto CP_1
desumibile dalla suddetta documentazione, da un lato perché, come detto, la società in realtà aveva un apposito ufficio di contabilità interno, che curava la tenuta della contabilità e provvedeva anche alle liquidazioni mensili dell'IVA; dall'altro lato, se si fosse trattato di un incarico più ampio, sarebbe stato ragionevole aspettarsi la produzione in giudizio di una non esigua corrispondenza elettronica tra le parti, come usualmente avviene quando una società non abbia uno specifico ufficio amministrativo dedicato, su svariati aspetti della gestione economica e contabile della società, mentre nulla di tutto ciò
è stato prodotto.
Parimenti, appare altrettanto inverosimile che, a fronte di un asserito incarico di consulenza, il professionista non abbia mai sollecitato o intimato per iscritto la in ordine al rispetto Parte_1 della puntualità nell'invio dei dati contabili, necessari alla compilazione delle dichiarazioni fiscali, stante la situazione di perenne ritardo in cui versava l'ufficio contabilità interno, circostanza non
6 contestata, così da sollevare se stesso da eventuali responsabilità, dovute invece evidentemente a condotte riconducibili all'impiegata di e, dunque, alla committente stessa. Parte_1
Significativamente, l'attrice non ha allegato di avere corrisposto alcun altro compenso al professionista, oltre a quelli fatturati con il doc. 31 già citato, riferibile a prestazioni avvenute in lasso temporale limitato agli anni sopra evidenziati e per importi decisamente modesti e compatibili solo con un incarico circoscritto alla mera trasmissione delle dichiarazioni o altri comuni e semplici compiti di assistenza fiscale, che anche un CAF potrebbe svolgere.
Si vera sunt exposita, deve escludersi una responsabilità dello per fatti e/o condotte CP_1 diverse e ulteriori, rispetto all'omesso invio delle dichiarazioni, segnatamente per erroneo calcolo delle imposte dovute (peraltro, quanto all'IVA, nella dichiarazione annuale, in quanto le liquidazioni periodiche, con cadenza mensile, erano curate dall'ufficio interno e dalla dipendente , come Tes_1
emerso nel corso del processo penale).
Ma anche con riferimento alle pacifiche condotte di omesso invio delle dichiarazioni, contestate nei processi verbali prodotti in atti, non può pervenirsi ad una sentenza di condanna a carico del convenuto.
Costituisce un dato pacifico, perché documentale (cfr doc. 34 del fascicolo attoreo), che la dipendente di , negli anni di prestazione di attività lavorativa all'interno Parte_1 Tes_1 dell'ufficio amministrativo (prestazione cessata nel 2018), commise una pluralità di omissioni nella gestione della contabilità (mancata registrazione di fatture, di incassi e di pagamenti), quantomeno fino al 2016 (ultimo anno verificato da alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione Parte_1
prodotto sub doc. 34).
Si tratta all'evidenza di omissioni che incidono in modo diretto sul calcolo dell'IVA (sia a debito che a credito) e sulla determinazione dei ricavi e dei costi sostenuti dalla società, di tal che, anche se i dati registrati internamente alla società fossero stati inoltrati al consulente per l'elaborazione, questa non sarebbe stata fedele alla situazione concreta e avrebbe dato origine a contestazioni da parte del fisco.
Deve di conseguenza ritenersi altamente probabile che le omissioni commesse all'interno dell'ufficio amministrativo della società siano la causa effettiva delle irregolarità contabili accertate dall'ente impositore e debbano a nessun altro che alla società medesima essere imputabili secondo la regola prevista dall'art. 1228 c.c.
Ne discende, in ultima analisi, che, salve le maggiori imposte risultate non versate, le sanzioni irrogate e gli interessi dovuti non possano che riversarsi in via diretta sulla società e da questa essere sopportate in considerazione della negligenza palesata nella cura degli adempimenti fiscali.
7 Deve separatamente esaminarsi la responsabilità addebitata allo con riferimento al CP_1 verbale di constatazione del 18.7.2018 e, in specie, alla contestazione di cui alla lett. c) (“omessa esibizione da parte del professionista delegato della documentazione afferente le liquidazioni Iva, dal luglio 2013 al giugno 2014”), omissione specificamente riferita allo che era stato delegato per CP_1
iscritto a rappresentare la società nel procedimento di verifica avviato dalla Guardia di Finanza-
Tenenza di CC (doc. 3 del fascicolo attoreo).
L'omissione de qua è certamente imputabile allo e tuttavia non si tratta di CP_1
inadempimento colpevole.
Egli ha infatti comprovato documentalmente come la mancata esibizione della documentazione sia stata causata dalla corrispondente impossibilità di di adempiere a propria volta alla Parte_1
consegna al delegato, fatto- questo- causato da un evento di forza maggiore.
Ciò è provato dalla memoria difensiva dell'avv. (incaricata da di CP_3 Parte_1 definire in adesione i primi cinque avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia Entrate;
doc. 11 del fascicolo del convenuto); è, infatti, la stessa società a giustificare la propria impossibilità di esibire la contabilità (e quindi di adempiere all'invito del fisco e di consentire al proprio delegato di adempiervi),
a causa della contemporanea improvvisa malattia della propria dipendente, la , unica tenutaria Tes_1
delle credenziali di accesso alla contabilità aziendale, circostanze, la prima, avvalorata da documentazione medica non contestabile (doc. 5 del fascicolo del convenuto), la seconda, - se possibile- ulteriormente significativa della negligenza con la quale l'attrice curava l'efficienza del proprio ufficio interno.
Vale allora richiamare quanto assunto ripetutamente dalla Suprema Corte e fatto proprio dalle corti di merito: “ In via generale, occorre ricordare che il professionista deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e che la condotta improntata a negligenza va valutata in relazione alla particolare attività professionale svolta. Quanto all'ambito di quest'ultima essa si ricostruisce in virtù dello specifico mandato conferito. Sotto questo profilo vale osservare che l'attività
Cont di assistenza fiscale svolta dal non può essere assimilata a quella svolta dal professionista commercialista, le cui competenze appaiono più pregnanti incidendo anche sul profilo dell'onere di consiglio a fronte di questioni sorte e non rientranti nella competenze specifiche del commercialista (cfr Cass. Sez. 3, sent. n. 13007 del 23.6.2016 (Rv. 640402 - 01) secondo la quale in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha
l'obbligo - a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata
8 dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente). In ogni caso anche per la figura del commercialista l'onere di consiglio sorge solo a seguito della conoscenza della completa situazione di fatto caratterizzante la persona del cliente, non potendosi onerare il professionista di una attività di indagine eccessiva che si ponga come ulteriore rispetto alla richiesta rivolta al cliente di fornire al professionista tutte le informazioni rilevanti ai fini della esecuzione della prestazione pattuita. Ne consegue che l'ambito del mandato va riferito strettamente a quello emergente dal contratto stipulato tra le parti. Quanto poi al danno si osserva che la Corte di Cassazione (Cass.
2638/2013), con orientamento del tutto condiviso da questo giudice ha chiarito che “ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cass. n. 22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n.
6967/06, Cass. n. 9917/2010)”. (Tribunale Milano sez. I, 04/10/2023, n.7659).
In disparte, quindi, il nesso causale tra irregolarità fiscali e condotta negligente della dipendente di sopra ritenuto (si osserva, a titolo esemplificativo, che in relazione all'anno di imposta Parte_1
2015 l'Agenzia delle Entrate aveva riscontrato il difetto di registrazione di fatture per euro 226.000,00, fatto certamente non imputabile allo , deve ritenersi che se anche lo ammesso che di CP_1 CP_1
un tanto fosse stato incaricato da , avesse ricevuto i dati contabili per la elaborazione e Parte_1
l'invio dei dichiarativi, l'attività (i.e. l'adempimento) di costui non avrebbe evitato la contestazione da parte del fisco delle gravi omissioni formalizzate negli avvisi di accertamento, trovandosi, a monte della sua condotta, la errata individuazione dei dati corretti da fornire all'ente impositore.
Lo va esente anche dalle pretese inadempienze emerse a posteriori dell'attività di CP_1 definizione con l'Agenzia Entrate dei primi cinque avvisi di accertamento e, in particolare, al preteso errore consistente nell'aver prestato acquiescenza alla scorretta determinazione dell'IVA 2013 da parte dell' , attraverso la errata commistione tra criterio di cassa e criterio di competenza, Controparte_5
errore che la società reputa accertato dalla sentenza penale n. 385/2022 di questo tribunale (doc. 12 del fascicolo attoreo).
In primo luogo, l'assoluzione, pronunciata in favore del legale rappresentate della società, prova in principalità che l'importo evaso non era rilevante dal punto di vista penalistico, perché al di sotto della soglia di punibilità prevista ratione temporis dalla legge, mentre non prova che evasione dell'IVA
9 non si sia verificata nell'anno 2013, ovvero non dimostra che lo – e la abbia CP_1 CP_3
inutilmente aderito alla definizione del relativo avviso di accertamento.
In secondo luogo, l'accertamento di un'IVA inferiore ai 133.085,00, cui avrebbe prestato acquiescenza lo (somma frutto dell'errato calcolo effettuato dalla Agenzia delle entrate CP_1 nell'avviso di accertamento de quo e dovuto alla già citata opinabile commistione tra i criteri di competenza e di cassa) è prospettato dalla sentenza penale come fatto meramente probabile, frutto del raffronto degli incassi maturati dalla società negli anni di imposta 2013 e 2014, ma non di un accertamento puntuale (fatto sulle singole fatture, in quella sede non prodotte dall' ). CP_6
Ed allora se -come è vero- nella sede penale risultava doveroso pronunciare l'assoluzione, stante l'incertezza assoluta della sussistenza del reato (in quanto riconducibile ad un accertamento dell'Agenzia delle Entrate inesatto nei suoi esiti per la scorrettezza della metodologia utilizzata), non altrettanto può affermarsi nella presente sede, ove il criterio cui fare riferimento non è quello dell'
”oltre ogni ragionevole dubbio”, ma quello della preponderanza dell'evidenza, detto anche del “più probabile che non”.
In terzo luogo, non può sottacersi come lo specifico profilo di responsabilità allegato dalla società attrice a carico dello sia rimasto privo di riscontro documentale. CP_1
Non è stato dato a questo giudice di verificare che l'adesione all'avviso di accertamento in questione sia stato il frutto di una condotta inadempiente del professionista.
In altre parole, non è stato possibile verificare che effettivamente l'accertamento del fisco inerente IVA evasa nel 2013 sia stato la risultante della commistione errata del principio di cassa, quanto all'IVA dovuta in forza delle liquidazioni periodiche, e del criterio della competenza, quanto all'IVA da portare in detrazione, e che, invece, una metodologia univoca avrebbe condotto all'accertamento di un'IVA evasa inferiore ai 133.085,00.
Per poter operare detto accertamento (e per potere, quindi, dedurne eventuali profili di responsabilità in capo allo per aver prestato acquiescenza alle somme quantificate CP_1 dall'Agenzia delle Entrate) sarebbe stato necessario produrre in giudizio tutta la documentazione fiscale necessaria ad operare la verifica e a calcolare la effettiva somma dovuta al fisco, cosa che- come emerge dalle memorie ex art. 171 ter cpc- non è stata curata dalla parte sulla quale incombeva l'onere probatorio.
Pertanto, anche sotto detto profilo di responsabilità non può muoversi contestazione al convenuto.
In definitiva, al netto degli inadempimenti dello che possono anche esservi stati (ad es. CP_1
l'omesso invio di svariate annualità delle dichiarazioni fiscali), la parte attrice pretende di desumere il
10 danno semplicemente facendolo coincidere con le sanzioni e gli interessi comminati con i processi verbali di constatazione, ma tale criterio appare troppo semplicistico.
Se si assume – per le ragioni esposte - che l'incarico allo era limitato all'invio delle CP_1
dichiarazioni fiscali e/o a specifici altri incarichi, e non ad una più ampia consulenza o tenuta della contabilità in generale, deve rilevarsi come:
a) quanto alle contestazioni relative agli anni 2013-2014, al netto dell'omessa dichiarazione, sanzioni e interessi sono comminate in ragione del ricalcolo del reddito e del volume d'affari da parte dell'Agenzia delle Entrate, non in ragione dell'omessa dichiarazione, ma l'erroneo calcolo del volume d'affari a fini IVA o del reddito da assoggettare a imposta non è dipeso dallo che aveva solo incarico di inviare le dichiarazioni, ma da erronee registrazioni CP_1 di fatture o deduzione di costi, ecc., provocate dall'ufficio amministrativo interno della stessa e in particolare dalla dipendente;
Parte_1 Tes_1
Si prenda ad esempio il doc. 1, l'accertamento IVA relativa al 2012: stante l'omesso invio della dichiarazione IVA, quand'anche imputabile allo l' procedeva CP_1 CP_7
all'accertamento induttivo, (ri)determinando il volume d'affari e, in base ad esso, l'IVA dovuta, sulla scorta dei documenti in proprio possesso, applicando poi le sanzioni e gli interessi in relazione al maggior importo dovuto.
E' chiaro che sanzioni e interessi, che la parte attrice pretende di riversare sullo sono CP_1
stati comminati non tanto a causa dell'omesso invio della dichiarazione IVA del 2012, quanto in conseguenza della rideterminazione del volume d'affari e della connessa IVA dovuta, rideterminazioni che la società non ha contestato.
Ma se anche lo avesse inviato la dichiarazione IVA, egli non avrebbe potuto che CP_1
basarsi sulla documentazione fornita dalla società, ossia la stessa sulla quale erano effettuate le dichiarazioni periodiche IVA, sicchè l'errore non avrebbe potuto evitarsi, né la società attrice ha spiegato come lo incaricato della mera trasmissione dei dichiarativi, posto CP_1
che la tenuta della contabilità era svolta internamente, avrebbe potuto intervenire e dove, per evitare l'errore.
Lo stesso ragionamento potrebbe ripetersi per tutti gli ulteriori accertamenti IVA relativi agli anni successivi, in quanto la dinamica è la medesima: omessa dichiarazione, l procede CP_7
ad accertamento induttivo, rideterminazione del volume d'affari, rideterminazione dell'IVA dovuta, determinazione delle sanzioni e interessi.
b) quanto all'omessa consegna della documentazione in corso di verifica, anche qui può anche ammettersi che lo si sia attivato in ritardo con la richiesta della stessa alla mandante, CP_1
11 nella primavera estate del 2018, quando l'attività era iniziata nel 2016 e, dalla lettura del verbale, emerge che fin da subito la Polizia Tributaria aveva avanzato la relativa richiesta;
tuttavia anche qui manca la prova che, se fosse stata esibita la documentazione, l'Agenzia delle Entrate sarebbe pervenuta ad una differente determinazione del reddito e/o degli altri elementi rilevanti ai fini della rideterminazione delle imposte dovute e, ancor più, non è stato neppure allegato quale sarebbe stata l'imposta corretta effettivamente dovuta dalla società e, per differenza, il danno derivante dalla mala gestio del professionista;
c) infine, lo stesso è a dirsi con riferimento all'ipotesi di inopinata definizione delle controversie con l'Agenzia delle Entrate mediante adesione, atteso che non è stato provato e/o offerto di provare quale era il reddito reale della società e/o il volume d'affari e/o gli altri elementi rilevanti e, quindi, quale avrebbe dovuto essere l'imposta corretta che lo avrebbe CP_1
dovuto dimostrare all e, per differenza, il danno subito dalla società, per effetto CP_7 dell'inopinata adesione da parte dello Probabilmente perché neppure la società è in CP_1
grado di rideterminare l'esatto reddito degli esercizi in questione, data la confusione contabile che è emersa sia nel corso del giudizio penale che in quello civile, causata dalle negligenze della dipendente . Tes_1
Sotto questo profilo di nessun ausilio è l'esito del processo penale contro il l.r.p.t. Parte_3
della all'epoca dei fatti, posto che nelle sentenze emesse in esito a quel Parte_1
processo il giudice si è limitato a fare applicazione della regola BARD e a rilevare come i calcoli dell e, per l'effetto, l'entità dell'imposta dalla stessa rideterminata per CP_7
presunzioni, fossero dubbi.
Di qui l'assoluzione.
Altra cosa è il presente giudizio civile, ove addebita allo una Parte_1 CP_1
responsabilità professionale, omettendo di fornire prova precisa dell'esatto oggetto del contratto, segnatamente che esso fosse più ampio della mera trasmissione di dichiarazioni e altri atti all'Agenzia, che emerge dalla documentazione in atti;
omettendo altresì di provare il nesso di causa tra l'eventuale omessa trasmissione dei dichiarativi IVA e il danno lamentato, che probabilmente si sarebbe prodotto lo stesso, in quanto l'errore stava a monte, nella non perfetta tenuta della contabilità da parte dell'ufficio interno alla società; omettendo di provare altresì che il volume d'affari reale della società per gli anni 2014-2015 fosse diverso e inferiore rispetto a quello accertato per presunzioni dall e che, quindi, l'adesione CP_7
prestata dallo fosse censurabile. CP_1
12 Sicuramente, si ribadisce, a fronte di un incarico limitato alla trasmissione delle dichiarazioni e all'assistenza nel corso della verifica della GdF, anche ammettendo l'inadempimento, manca la prova del danno, che non può essere fatto coincidere con sanzioni e interessi comminati dall' , in quanto questi sono in funzione della rideterminazione dei redditi d'impresa e degli CP_7
altri elementi rilevanti, rideterminazione che però non discende da errori dello che non CP_1 aveva alcun incarico a riguardo, e anche assumendo che l' abbia erroneamente CP_7
rideterminato i redditi e che il convenuto abbia errato nel prestare adesione alle rideterminazioni, diverso essendo il reddito e/o il volume d'affari e/o gli altri elementi, non sarebbe comunque possibile pervenire ad una sentenza di condanna, in quanto non sono stati forniti elementi per determinare il danno, neppure in via equitativa, danno che corrisponderebbe alla differenza tra il maggior reddito erroneamente determinato dall' (e non fatto rilevare, in tesi accusatoria, CP_7
allo e il reddito effettivo, che mai è stato neppure allegato. CP_1
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, discende che la domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento del danno non può essere accolta.
Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio della soccombenza e quantificate in euro
14.170,00 per ciascuno (valori medi fasi 1-2, minimi fasi 2-3, stante l'assenza di istruttoria e la decisione in esito a discussione, in forma semplificata).
P.Q.M.
il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: respinge la domanda formulata da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1 condanna a rifondere a e a Lloyd's Insurance AN Parte_1 Controparte_1
S.A. le spese di lite che liquida in euro 14.170,00 cadauno, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
Così deciso in Rovigo, 04.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Giulio Borella
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