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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4364 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43556 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO DE Parte_1 C.F._1
CESARE, elettivamente domiciliato in VIA TIMAVO, 24 MILANO, presso il difensore avv.
STEFANO DE CESARE;
-attore opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA Controparte_1 P.IVA_1
GALEANO e dell'avv. FLORA SAVASTANO, elettivamente domiciliato in VIA RUGGERO
DI LAURIA, 4 MILANO, presso il difensore avv. NICOLA GALEANO;
-convenuta opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.12.2024;
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato all'associazione in data 04/11/2022 Controparte_1
titolare della ditta individuale “Il Buongustaio” ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 15538/2022, chiedendo l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza del credito di € 6.100,00 azionato in sede monitoria dalla controparte e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/05/2023 l'associazione
[...]
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte Controparte_1 dall'opponente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiesti e concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo esami testimoniali e produzioni documentali, quindi, precisate le conclusioni all'udienza del
10/12/2024, la causa è stata assunta in decisione all'esito della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c..
***
L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.
È incontestato tra le parti che l'opponente, ha commissionato 40 magliette Parte_1 recanti il logo della propria attività “Il Buongustaio Macelleria Polleria” per la squadra di calcio dell'opposta allo scopo di farsi pubblicità, affinché le stesse venissero indossate dai giocatori per la stagione calcistica 2022.
Il contratto di sponsorizzazione – secondo quanto si ricava dalle allegazioni delle parti – è stato concluso tra le stesse verbalmente, ciò che – in conformità ai principi generali in materia contrattuale – come noto, non ne inficia la validità, né l'efficacia.
Secondo quanto allegato dalla stessa parte opposta, “le magliette con il logo “Il Buongustaio” vengono consegnate all'associazione dallo stesso signor affinché la squadra di calcio le indossasse per la Pt_1 stagione calcistica del 2022” (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 3) e, più precisamente,
“gli accordi prevedevano una sponsorizzazione per tutta la stagione calcistica della prima squadra GSD
Città di Monza, militante nel campionato di seconda categoria della FIGC, per la provincia di Monza e
Brianza, dove ha disputato 26 partite (doc. 8), oltre alla Coppa Lombardia, per l'anno calcistico del
2022” (memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.). Sul punto, GSD Città di Monza ha, altresì, precisato che “considerato il risalto pubblicitario della competizione sportiva, l'importo di cui alla fattura per la sponsorizzazione dell'attività del signor è adeguato”. Pt_1
Secondo quanto allegato dal inoltre, e non contestato dall'opposta, le magliette sono state Pt_1 pagate dal personalmente. Pt_1
L'odierno opponente ha inteso paralizzare la domanda di pagamento dell'importo di euro
6.100,00 proposta dall'opposta, attrice sostanziale, in sede monitoria, allegando l'inadempimento della stessa, essendo le magliette risultate incomplete, perché carenti di qualsiasi elemento distintivo tale da permettere il riconoscimento dell'attività pubblicizzata “Il Buongustaio”, motivo per il quale il Pt_1 chiese al fornitore di sostituire le magliette errate con una eguale quantità di magliette neutre.
2 L'opponente ha allegato che nonostante il lamentato vizio delle magliette, avrebbe CP_1 insistito per trattenere le magliette già pagate dall'opponente, assicurando che la stessa si sarebbe fatta carico del loro pagamento, mentre poi, inopinatamente, avrebbe preteso dal il Pt_1 pagamento dell'importo di euro € 6.100,00 per la fornitura di 40 magliette e per la
“sponsorizzazione”, assumendo di aver fatto comunque indossare ai calciatori le magliette con il logo errato nel corso della stagione calcistica 2022.
Orbene, l'istruttoria processuale ha consentito di verificare che le magliette con il logo incompleto de “Il Buongustaio” sono state utilizzate dalla squadra dell'opposta, ma soltanto durante gli allenamenti e non già in occasione delle partite di campionato;
sul punto si richiamano le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale.
In particolare, il teste di parte opposta , direttore sportivo della GSD Città di Testimone_1
Cont Monza dal 2020 al 2023, il quale ha invece dichiarato “effettivamente la prima squadra , nell'anno
2021/2022, durante il campionato di calcio di seconda categoria, utilizzava le magliette color blu con la scritta Cont
“Il buongustaio Macelleria Polleria” + il gagliardetto di;
preciso che dette magliette, tra cui quella rammostratami, erano magliette di allenamento dei giocatori, che gli stessi utilizzavano durante gli allenamenti, nel prepartita, non invece durante le partite” cfr. verbale di udienza del 4.3.2024); a conferma dell'utilizzo della maglietta con il logo de “Il Buongustaio Macelleria Polleria” solo in occasione degli allenamenti, “mentre la maglietta utilizzata per giocare non riportavano la scritta “Il
Buongustaio Macelleria Polleria”” si leggano anche le dichiarazioni rese dal teste Testimone_2 calciatore dilettante di GSD Città di Monza dal 2018 al 2022, il quale, in risposta alla domanda se la prima squadra GSD Città di Monza durante il campionato di calcio 2021/2022 indossasse le magliette di colore blu con la scritta ha risposto “è vero, confermo la circostanza, preciso però che la maglietta rammostratami era quella per gli allenamenti, confermo che la stessa veniva utilizzata solo per gli allenamenti” e alla domanda se le magliette con il logo “Il Buongustaio Macelleria Polleria” fossero utilizzate durante le partite di campionato e per quelle di Coppa Lombardia ha risposto “è vero confermo la circostanza, preciso però che dette magliette, con il logo e lo stemma, furono indossate sotto la maglietta per giocare”.
In sostanza, dunque, le dichiarazioni rese dagli stessi testi citati da parte opposta hanno dimostrato che – se pure tra le parti fosse stato stipulato verbalmente l'allegato contratto di sponsorizzazione – lo stesso sia rimasto in sostanza e comunque – inadempiuto, essendo state le magliette con il logo – giusto o errato che fosse – utilizzate dall'opposta unicamente per gli Contr allenamenti e/o addirittura sotto la maglia ufficiale della recante unicamente il Persona_1
3 e non in occasione delle partite del campionato o della Coppa Lombardia, con ciò non consentendo di dare la prevista visibilità all'attività commerciale dello sponsor.
L'opposta, nel difendersi dall'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte, ha dedotto che “che le magliette sono state realizzate dallo stesso (cfr. pag. 1 atto di citazione) e la squadra GSD Pt_1
Città di Monza doveva solo indossarle per sponsorizzare il marchio “Il Buongustaio”, per cui se il logo, come scrive la controparte, “non permetteva in alcun modo di indentificare l'attività del signor questi Pt_1 avrebbe potuto fornire delle magliette complete, oppure chiedere di sospendere la pubblicità e non rifiutarsi di pagare una volta adempiuta l'obbligazione dalla convenuta”.
Osserva, però, chi scrive che, a ben vedere, sono proprio le stesse allegazioni e deduzioni probatorie di a comprovare che la stessa non ha adempiuto al contratto di CP_1 sponsorizzazione, non avendo indossato i suoi giocatori le magliette con il logo dell'attività dell'attore – pur incomplete – durante le partite di campionato e non essendovi, agli atti, alcun elemento idoneo a far ritenere che, a fronte delle doglianze dell'attore sulle magliette dallo stesso Contr ordinate, abbia sollecitato la consegna di nuove magliette, con il logo “corretto”, onde indossarle e dare esecuzione al contratto di sponsorizzazione.
Come noto, del resto, “Nell'azione di adempimento, di risoluzione ed in quella risarcitoria (che hanno in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto, salvo che non opponga un'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", nel qual caso sarà
l'altra parte a doverla neutralizzare provando il proprio adempimento o che la sua obbligazione non era ancora dovuta” (Cass. civ. sent. n. 7027/2001; Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Pertanto, ritiene chi giudica che non sussistano i presupposti per accogliere la domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 6.100,00 nei confronti del e in favore Pt_1 dell'opposta.
Da tali considerazioni discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14 e D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di Parte_1
4 2) revoca conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 15538/2022, pubblicato il 20.09.2022 e notificato a mezzo PEC in data 27/09/2022;
3) condanna G.S.D. Città di Monza alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 145,50 per spese esenti ed € 4.500,00 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 26.5.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO DE Parte_1 C.F._1
CESARE, elettivamente domiciliato in VIA TIMAVO, 24 MILANO, presso il difensore avv.
STEFANO DE CESARE;
-attore opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA Controparte_1 P.IVA_1
GALEANO e dell'avv. FLORA SAVASTANO, elettivamente domiciliato in VIA RUGGERO
DI LAURIA, 4 MILANO, presso il difensore avv. NICOLA GALEANO;
-convenuta opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.12.2024;
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato all'associazione in data 04/11/2022 Controparte_1
titolare della ditta individuale “Il Buongustaio” ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 15538/2022, chiedendo l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza del credito di € 6.100,00 azionato in sede monitoria dalla controparte e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/05/2023 l'associazione
[...]
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte Controparte_1 dall'opponente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiesti e concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo esami testimoniali e produzioni documentali, quindi, precisate le conclusioni all'udienza del
10/12/2024, la causa è stata assunta in decisione all'esito della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c..
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L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.
È incontestato tra le parti che l'opponente, ha commissionato 40 magliette Parte_1 recanti il logo della propria attività “Il Buongustaio Macelleria Polleria” per la squadra di calcio dell'opposta allo scopo di farsi pubblicità, affinché le stesse venissero indossate dai giocatori per la stagione calcistica 2022.
Il contratto di sponsorizzazione – secondo quanto si ricava dalle allegazioni delle parti – è stato concluso tra le stesse verbalmente, ciò che – in conformità ai principi generali in materia contrattuale – come noto, non ne inficia la validità, né l'efficacia.
Secondo quanto allegato dalla stessa parte opposta, “le magliette con il logo “Il Buongustaio” vengono consegnate all'associazione dallo stesso signor affinché la squadra di calcio le indossasse per la Pt_1 stagione calcistica del 2022” (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 3) e, più precisamente,
“gli accordi prevedevano una sponsorizzazione per tutta la stagione calcistica della prima squadra GSD
Città di Monza, militante nel campionato di seconda categoria della FIGC, per la provincia di Monza e
Brianza, dove ha disputato 26 partite (doc. 8), oltre alla Coppa Lombardia, per l'anno calcistico del
2022” (memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.). Sul punto, GSD Città di Monza ha, altresì, precisato che “considerato il risalto pubblicitario della competizione sportiva, l'importo di cui alla fattura per la sponsorizzazione dell'attività del signor è adeguato”. Pt_1
Secondo quanto allegato dal inoltre, e non contestato dall'opposta, le magliette sono state Pt_1 pagate dal personalmente. Pt_1
L'odierno opponente ha inteso paralizzare la domanda di pagamento dell'importo di euro
6.100,00 proposta dall'opposta, attrice sostanziale, in sede monitoria, allegando l'inadempimento della stessa, essendo le magliette risultate incomplete, perché carenti di qualsiasi elemento distintivo tale da permettere il riconoscimento dell'attività pubblicizzata “Il Buongustaio”, motivo per il quale il Pt_1 chiese al fornitore di sostituire le magliette errate con una eguale quantità di magliette neutre.
2 L'opponente ha allegato che nonostante il lamentato vizio delle magliette, avrebbe CP_1 insistito per trattenere le magliette già pagate dall'opponente, assicurando che la stessa si sarebbe fatta carico del loro pagamento, mentre poi, inopinatamente, avrebbe preteso dal il Pt_1 pagamento dell'importo di euro € 6.100,00 per la fornitura di 40 magliette e per la
“sponsorizzazione”, assumendo di aver fatto comunque indossare ai calciatori le magliette con il logo errato nel corso della stagione calcistica 2022.
Orbene, l'istruttoria processuale ha consentito di verificare che le magliette con il logo incompleto de “Il Buongustaio” sono state utilizzate dalla squadra dell'opposta, ma soltanto durante gli allenamenti e non già in occasione delle partite di campionato;
sul punto si richiamano le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale.
In particolare, il teste di parte opposta , direttore sportivo della GSD Città di Testimone_1
Cont Monza dal 2020 al 2023, il quale ha invece dichiarato “effettivamente la prima squadra , nell'anno
2021/2022, durante il campionato di calcio di seconda categoria, utilizzava le magliette color blu con la scritta Cont
“Il buongustaio Macelleria Polleria” + il gagliardetto di;
preciso che dette magliette, tra cui quella rammostratami, erano magliette di allenamento dei giocatori, che gli stessi utilizzavano durante gli allenamenti, nel prepartita, non invece durante le partite” cfr. verbale di udienza del 4.3.2024); a conferma dell'utilizzo della maglietta con il logo de “Il Buongustaio Macelleria Polleria” solo in occasione degli allenamenti, “mentre la maglietta utilizzata per giocare non riportavano la scritta “Il
Buongustaio Macelleria Polleria”” si leggano anche le dichiarazioni rese dal teste Testimone_2 calciatore dilettante di GSD Città di Monza dal 2018 al 2022, il quale, in risposta alla domanda se la prima squadra GSD Città di Monza durante il campionato di calcio 2021/2022 indossasse le magliette di colore blu con la scritta ha risposto “è vero, confermo la circostanza, preciso però che la maglietta rammostratami era quella per gli allenamenti, confermo che la stessa veniva utilizzata solo per gli allenamenti” e alla domanda se le magliette con il logo “Il Buongustaio Macelleria Polleria” fossero utilizzate durante le partite di campionato e per quelle di Coppa Lombardia ha risposto “è vero confermo la circostanza, preciso però che dette magliette, con il logo e lo stemma, furono indossate sotto la maglietta per giocare”.
In sostanza, dunque, le dichiarazioni rese dagli stessi testi citati da parte opposta hanno dimostrato che – se pure tra le parti fosse stato stipulato verbalmente l'allegato contratto di sponsorizzazione – lo stesso sia rimasto in sostanza e comunque – inadempiuto, essendo state le magliette con il logo – giusto o errato che fosse – utilizzate dall'opposta unicamente per gli Contr allenamenti e/o addirittura sotto la maglia ufficiale della recante unicamente il Persona_1
3 e non in occasione delle partite del campionato o della Coppa Lombardia, con ciò non consentendo di dare la prevista visibilità all'attività commerciale dello sponsor.
L'opposta, nel difendersi dall'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte, ha dedotto che “che le magliette sono state realizzate dallo stesso (cfr. pag. 1 atto di citazione) e la squadra GSD Pt_1
Città di Monza doveva solo indossarle per sponsorizzare il marchio “Il Buongustaio”, per cui se il logo, come scrive la controparte, “non permetteva in alcun modo di indentificare l'attività del signor questi Pt_1 avrebbe potuto fornire delle magliette complete, oppure chiedere di sospendere la pubblicità e non rifiutarsi di pagare una volta adempiuta l'obbligazione dalla convenuta”.
Osserva, però, chi scrive che, a ben vedere, sono proprio le stesse allegazioni e deduzioni probatorie di a comprovare che la stessa non ha adempiuto al contratto di CP_1 sponsorizzazione, non avendo indossato i suoi giocatori le magliette con il logo dell'attività dell'attore – pur incomplete – durante le partite di campionato e non essendovi, agli atti, alcun elemento idoneo a far ritenere che, a fronte delle doglianze dell'attore sulle magliette dallo stesso Contr ordinate, abbia sollecitato la consegna di nuove magliette, con il logo “corretto”, onde indossarle e dare esecuzione al contratto di sponsorizzazione.
Come noto, del resto, “Nell'azione di adempimento, di risoluzione ed in quella risarcitoria (che hanno in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto, salvo che non opponga un'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", nel qual caso sarà
l'altra parte a doverla neutralizzare provando il proprio adempimento o che la sua obbligazione non era ancora dovuta” (Cass. civ. sent. n. 7027/2001; Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Pertanto, ritiene chi giudica che non sussistano i presupposti per accogliere la domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 6.100,00 nei confronti del e in favore Pt_1 dell'opposta.
Da tali considerazioni discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14 e D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di Parte_1
4 2) revoca conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 15538/2022, pubblicato il 20.09.2022 e notificato a mezzo PEC in data 27/09/2022;
3) condanna G.S.D. Città di Monza alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 145,50 per spese esenti ed € 4.500,00 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 26.5.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
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