Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 18/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00233/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01311/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2024, proposto da
Società Agricola Aria s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bella Furlan e Andrea Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche TO, Trentino Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche TO - Trentino Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Ufficio Salvaguardia - OO.MM. per il TO nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla società ricorrente in data 5-3-2024 e non concluso entro il termine di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche TO - Trentino Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato in data 31-10-2024 e depositato in data 2-11-2024, la Società Agricola Aria s.s. (in seguito, Aria) ha agito avverso il silenzio inadempimento, serbato dal Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche TO, Trentino Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia (in seguito, Provveditorato), sull’istanza dalla medesima presentata in data 5-3-2024 per il rilascio di una concessione demaniale di spazio acqueo in località Laguna Sud - Val di Brenta, ai fini dell’esercizio dell’attività di ostricoltura.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Provveditorato si sono costituiti in giudizio eccependo in via preliminare:
- l’inammissibilità del ricorso in quanto a seguito della delibera della Giunta regionale n. 1213 del 22-10-2024 la competenza allo svolgimento dell’istruttoria e al rilascio del provvedimento finale è stata attribuita all’Agenzia veneta per l’innovazione del settore primario – TO Agricoltura, ente strumentale della Regione TO;
- l’improcedibilità del ricorso in quanto con nota del 17-1-2025 il Provveditorato ha comunicato ad Aria di non essere competente al rilascio del provvedimento richiesto.
3. Con memoria del 31-1-2025 Aria ha rilevato che solo a seguito della pubblicazione della delibera n. 1213 del 22-10-2024 si è verificato lo spostamento di competenza dal Provveditorato a TO Agricoltura e di avere interesse all’accertamento del silenzio - inadempimento formatosi alla scadenza del termine di conclusione del procedimento, in capo al Provveditorato, “ sia in ragione della formulata riserva, in ricorso introduttivo, di azione risarcitoria per il danno da ritardo, sia, in ogni caso, per un interesse morale in tal senso ”.
4. Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, deve essere dichiarata improcedibile la domanda della ricorrente di condanna delle Amministrazioni resistenti a concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato con la presentazione dell’istanza del 5-3-2024.
Con la nota del 17-1-2025 il Provveditorato ha infatti comunicato ad Aria di non essere competente al rilascio del provvedimento richiesto.
E per costante giurisprudenza nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire, se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso, o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se - come nel caso di specie - il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato (Cons. Stato, Sez. IV, 27-11-2024, n. 9543).
6. La ricorrente ha invece tuttora interesse all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti a fini risarcitori.
Come chiarito dall’DU IA (Cons. Stato, Ad. Plen. 13-7-2022, n. 8) infatti per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione. Una volta manifestato l’interesse risarcitorio – come nella fattispecie in esame - il giudice deve limitarsi ad accertare se l’atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell’azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda.
6.1. Nel merito, deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in quanto è incontestato che sino alla nota del 17-1-2025 – assunta successivamente alla proposizione del presente ricorso - le Amministrazioni resistenti non avevano dato riscontro all’istanza della ricorrente del 5-3-2024 e il termine di conclusione del procedimento era già decorso prima della pubblicazione della delibera n. 1213 del 22-10-2024, con cui si è verificato lo spostamento di competenza dal Provveditorato a TO Agricoltura.
Peraltro, in applicazione dei generali principi di correttezza e buona fede, deve ritenersi che le Amministrazioni resistenti fossero comunque tenute a comunicare all’istante tale spostamento di competenza.
7. Il ricorso deve pertanto essere accolto nei sensi e nei limiti sopra evidenziati e, per l’effetto va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sull’istanza del 5-3-2024 sino alla nota di riscontro del 17-1-2025.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e in particolare del fatto che al momento della presentazione dell’istanza del ricorrente lo spostamento di competenze dal Provveditorato a TO Agricoltura era in itinere .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO