Sentenza 13 dicembre 1954
Massime • 1
A giustificare il simultaneus processus basta, ai sensi degli artt. 1 03 e 104 cod.proc.civ., che le cause presentino comunque un rapporto comune di affinità fra loro, la cui valutazione, ai fini dell'opportunità e della convenienza della riunione dei processi e ' rimessa al prudente criterio del giudice, e involge un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione. L'art. 327 cod.proc.civ., relativo al termine annuale di decadenza dell'appello decorrente dalla pubblicazione della sentenza, si applica anche alle sentenze emesse dal Commissario regionale degli Usi civici quale organo giurisdizionale. Non va confuso il provvedimento di reintegrazione conseguente alla negata legittimazione delle occupazioni di terre di Demanio o uso civico, emanato dal Commissario per gli Usi civici, con il provvedimento, parimenti, di reintegrazione, con il quale, dirimendosi un vero e proprio conflitto fra le parti in ordine alla qualitas demaniale del suolo, venga la pretesa del terzo su questo disconosciuta, riconoscendosi all'opposto il diritto del comune, della frazione o della universita' agraria ovvero quello dei singoli utenti. Solo in quest'ultimo caso il provvedimento, in quanto pone fine ad una controversia sulla esistenza, la natura o la estensione dei diritti di uso civico, attiene alla sfera giurisdizionale, ai sensi dell'art. 32 legge n.1766 del 1927; non così nel primo caso, in cui nessun conflitto, se non di interessi, è dato configurare fra le parti, implicando la domanda di legittimazione di per sè il riconoscimento, da parte del richiedente della inesistenza di un suo diritto soggettivo, onde il provvedimento relativo, sia che faccia luogo alla legittimazione, sia che la neghi e ordini conseguentemente la restituzione delle terre al comune, alla associazione agraria o alla frazione del comune, non può che rivestire carattere puramente amministrativo, restando come tale soggetto ad impugnazione unicamente avanti agli organi della giustizia amministrativa, e precisamente avanti il consiglio di stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/12/1954, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 1954 |
Testo completo
A giustificare il simultaneus processus basta, ai sensi degli artt. 1 03 e 104 cod.proc.civ., che le cause presentino comunque un rapporto comune di affinità fra loro, la cui valutazione, ai fini dell'opportunità e della convenienza della riunione dei processi e ' rimessa al prudente criterio del giudice, e involge un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione. L'art. 327 cod.proc.civ., relativo al termine annuale di decadenza dell'appello decorrente dalla pubblicazione della sentenza, si applica anche alle sentenze emesse dal Commissario regionale degli Usi civici quale organo giurisdizionale. Non va confuso il provvedimento di reintegrazione conseguente alla negata legittimazione delle occupazioni di terre di Demanio o uso civico, emanato dal Commissario per gli Usi civici, con il provvedimento, parimenti, di reintegrazione, con il quale, dirimendosi un vero e proprio conflitto fra le parti in ordine alla qualitas demaniale del suolo, venga la pretesa del terzo su questo disconosciuta, riconoscendosi all'opposto il diritto del comune, della frazione o della universita' agraria ovvero quello dei singoli utenti. Solo in quest'ultimo caso il provvedimento, in quanto pone fine ad una controversia sulla esistenza, la natura o la estensione dei diritti di uso civico, attiene alla sfera giurisdizionale, ai sensi dell'art. 32 legge n.1766 del 1927; non così nel primo caso, in cui nessun conflitto, se non di interessi, è dato configurare fra le parti, implicando la domanda di legittimazione di per sè il riconoscimento, da parte del richiedente della inesistenza di un suo diritto soggettivo, onde il provvedimento relativo, sia che faccia luogo alla legittimazione, sia che la neghi e ordini conseguentemente la restituzione delle terre al comune, alla associazione agraria o alla frazione del comune, non può che rivestire carattere puramente amministrativo, restando come tale soggetto ad impugnazione unicamente avanti agli organi della giustizia amministrativa, e precisamente avanti il consiglio di stato.