Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa NA Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3639 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione all'udienza del 10 gennaio 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Afragola alla Via Parte_1 C.F._1
Caracciolo, 42 presso lo studio dell'avv. Nunzia Amoroso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Portici alla Via Parte_2 C.F._2
Diaz, 99 presso lo studio dell'avv. Giuseppa D'Alessandro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1-10-2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Cardito il 14 luglio 2021 dal quale è nata una figlia-
NA (nata a [...] il [...])- alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 2 gennaio 2025, depositata la documentazione richiesta, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 10.1.2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (avvenuta il 24.6.2022) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 12.7.2022; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separatamente di tetto, di mensa e di letto, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La piccola NA verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che ne condivideranno la responsabilità genitoriale, rimanendo stabile la sua collocazione presso la residenza materna in Cardito alla via Nuova Belvedere n.49 mentre il IG. manterrà la propria residenza Pt_1
presso la abitazione sita in Afragola alla Via Falconieri, 60 ex 74, con obbligo di comunicazione di eventuali cambi di residenza;
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere adottate di comune accordo;
i genitori reciprocamente e regolarmente dovranno informarsi sulle questioni IGnificative relative alla figlia;
in particolare la madre avrà l'obbligo di avvisare il padre della fissazione
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delle riunioni scolastiche, degli incontri scuola-famiglia, delle rappresentazioni sceniche e ludiche cui la bambina sarà chiamata a partecipare.
4) In considerazione della tenera età della figlia il padre vedrà e terrà con sé la piccola NA con le seguenti modalità:
• Dal secondo anno di età fino al compimento del terzo anno, il martedì e il giovedì dalle 12 alle
19.30 e alternativamente, previo accordo tra le parti, il sabato o la domenica dalle 9:30 alle
19:30; la piccola NA sarà prelevata direttamente dalla scuola sita in Cardito alla via Taverna,
Istituto Comprensorio Don Bosco Sin d'ora le parti si impegnano ad autorizzare le rispettive nonne a prelevare la piccola NA da scuola.
• Dal terzo anno di età fino al compimento del quarto anno, il martedì e il giovedì dalle 14 - 16
(o più precisamente dall'orario fissato dalla scuola che frequenterà) alle 21.30 – con cena presso il padre – e alternativamente il sabato o la domenica, previo accordo tra le parti, dalle
9:30 alle 21.30, con cena presso il padre;
• A partire dal 4 anno di età due pomeriggi (preferibilmente mantenendo ove possibile il martedì
e il giovedì) a settimana previo accordo con la madre in ordine agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, con cena presso il padre;
Le parti di comune accordo stabiliscono sin da ora che la piccola NA nei mesi estivi di chiusura scolastica potrà frequentare il campo estivo scelto dai genitori, nonché che la bimba potrà frequentare non appena l'età glielo consente un'attività sportiva extrascolastica;
alternanza nel weekend, dal sabato ( con orario fissato alle 10 o altro orario qualora la scuola futura sia aperta anche di sabato mattina) sino alle ore 21:30 della domenica con pernottamento;
il padre provvederà il sabato a prendere NA presso la casa materna o presso la scuola che frequenterà) e ad ivi riportarla la domenica compatibilmente con le eIGenze lavorative del IG. che provvederà a comunicarlo per Pt_1
tempo; trascorrerà con il padre almeno 15 giorni consecutivi con pernottamento nel mese di agosto, durante tali periodi il padre assicurerà la reperibilità telefonica e comunicherà il luogo dove si trova la figlia;
la minore trascorrerà inoltre le festività natalizie, ad anni alterni, con il padre o con la madre, dal pomeriggio del 23 dicembre al 30 dicembre con l'uno e dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore con pernottamento, in particolare dal 2025 trascorrerà il periodo dal 23 al 30 dicembre con il padre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre seguendo il criterio dell'alternanza; le festività pasquali verranno trascorse ad anni alterni con uno dei due genitori: il giorno 25 aprile oppure il 1° maggio, ad anni alterni;
il giorno dell'Immacolata Concezione, ad anni alterni;
nel mese di agosto entrambi
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i genitori, potranno condurre con sé la figlia NA in località di vacanze, con l'obbligo reciproco di fornire il numero di utenza telefonica e reperibilità ove la bambina possa essere raggiunta ed indicare la località ove sarà condotta per un periodo non superiore a 15 giorni consecutivi e non, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
entrambi i genitori, inoltre, in occasione di eventuali cerimonie riguardanti esclusivamente la vita familiare dei medesimi e dei prossimi congiunti, potranno condurre seco la figlia, per un periodo massimo di tre giorni, previo avviso telefonico da effettuarsi almeno otto giorni prima.
5) il compleanno della figlia verrà trascorso ad anni alterni con uno dei due genitori sin da ora.
6) In caso di malattia della bambina che si dovesse protrarre per più di tre giorni, il padre avrà la possibilità di vedere la piccola presso la sua residenza e trascorrere con la stessa almeno tre ore nell'arco della giornata o in alternativa avrà diritto a due videochiamate giornaliere e potrà recuperare i giorni che ha perso;
7) In caso di impossibilità di uno dei due genitori nel rispetto del diritto di visita, le parti dovranno comunicarselo reciprocamente entro 48h dal giorno prestabilito;
si specifica che i feriali saranno recuperati con gli stessi e i festivi con i festivi;
8) Il IG. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo di Euro Pt_1
300,00 mensili, che sarà adeguato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT e sarà versato sul conto corrente della madre o attraverso mezzo equipollente, entro i primi cinque giorni di ogni mese;
9) Le spese straordinarie, di seguito specificate, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% e dovranno essere previamente concordate e documentate: spese mediche solo da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori - visite specialistiche prescritte con urgenza dal medico di base e cure dentistiche da effettuarsi presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets per farmaci prescritti dal medico di base o specialista;
spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo dei genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, trattamenti sanitari e interventi chirurgici presso strutture private;
spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche di iscrizione presso scuole ed università pubbliche, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo assenso di entrambi i genitori: iscrizione presso scuole o università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corredo scolastico di inizio anno;
le spese
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per il tempo libero devono sempre essere documentate e preventivamente concordate tra i coniugi, così come stabilito dal protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli Nord;
10) La casa familiare sita in Afragola alla Via Falconieri, 60, in proprietà esclusiva IG. Pt_1
non essedo mai stata abitata resterà allo stesso. Il IG. provvederà a versare la somma Pt_1
di euro 50,00 mensile a favore della IG.ra fino alla concorrenza di € 500,00 per la Pt_2
restituzione del contributo versato per l'arredamento della casa coniugale di proprietà esclusiva della SI.ra . Parte_2
11) I coniugi si danno atto reciprocamente di non aver niente altro a pretendere, una volta adempiute le pattuizioni suesposte.
12) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio dei passaporti.
13) Le parti dichiarano di voler compensare le spese di giudizio, per la quale con i procuratori costituiti sottoscrivono il presente verbale ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della minore.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Cardito il 14 luglio 2021 (atto n.
20, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) tra (nato a [...] il Parte_1
20.12.1997) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte Parte_2
motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARDITO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 10 gennaio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa NA Scognamiglio
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