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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 937/2021 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 7 febbraio 2025, ad ore 9,05, innanzi al got UR IO sono comparsi: per parte convenuta l'avv. FRANCESCA PAGLIALUNGA e l'avv. ALESSANDRO BARGONI, il got sospende il verbale in attesa di parte attrice alle ore compaiono per parte attrice, l'avv. AGNESE MARINANGELI anche in sost. avv. SIMONE MANCINI per parte convenuta l'avv. FRANCESCA PAGLIALUNGA e l'avv. ALESSANDRO BARGONI,
Parte attrice precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– in via pregiudiziale, rigettare in quanto infondata in fatto e diritto l'eccezione di controparte di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria e/o per decorrenza del termine di negoziazione;
- nel merito, in via principale: accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere la CP_1 restituzione della somma di €. 11.000,00 concessa in prestito alla sig.ra , e per l'effetto _1 condannare la stessa nata a [...] il [...] - C.F. e _1 CodiceFiscale_1 residente a [...] alla restituzione, quindi al pagamento, in favore del ricorrente della stessa somma di €. 11.000,00, o di quella diversa maggiore o minore CP_1 ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di non riconoscimento della domanda come svolta in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., l'arricchimento senza causa, quindi ingiustificato, della sig.ra in conseguenza dell'elargizione in suo favore della somma _1 di €. 11.000,00 da parte del ricorrente, e per l'effetto, condannare la stessa nata a [...] _1 San Giorgio il 18.10.1971 - C.F. e residente a [...] Nievo, 12 a restituire, quindi pagare, al sig. la somma stessa di €. 11.000,00, o di quella CP_1 diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
- In via istruttoria:
A) ammettersi l'interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti capitoli: _1
1) vero che i messaggi WhatsApp prodotti da parte attrice e di cui al documento n. 12 che Le vengono sottoposti e fatti leggere sono intercorsi tra lei e il sig. CP_1
2) vero che il suo numero di cellulare, alla data del 21.10.2020 era “380 3419532”?
3) vero che il numero di cellulare del alla data del 21.10.2020 era “3465034842”? CP_1
B) ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che nell'estate del 2008 il sig. la metteva a conoscenza del fatto che la compagna, CP_1 [...]
gli aveva chiesto un prestito di €. 11.000,00 per estinguere una posizione debitoria nei confronti Pt_1 della Findomestic Banca s.p.a.? - si indica a teste la sig.ra residente in [...] Trinità, 26;
pagina 1 di 10 2) vero che, successivamente, il la metteva a conoscenza del fatto di aver contratto un prestito CP_1 con la Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per €. 15.000,00 di cui ne aveva consegnati €. 11.000,00 alla con l'impegno di quest'ultima di restituirglieli con rate mensili? Pt_1 si indica a teste la sig.ra residente in [...]; Testimone_1
3) vero che assisteva personalmente all'invio del messaggio da parte del sig. e alla ricezione CP_1 della riposta da parte della sig.ra di cui alla riproduzione che le si rammostra e al doc. 12 _1 del fascicolo di parte attrice? - si indica a teste la sig.ra residente in [...] Trinità, 26;
4) vero che durante il periodo di convivenza il sig. si faceva carico delle spese domestiche CP_1 relativamente all'acquisto di beni alimentari e di vestiario per la compagna ed il figlio e del pagamento delle utenze domestiche della abitazione della famiglia? si indica a teste la sig.ra residente in [...]; Testimone_1
C) disporre e ordinare e/o autorizzare il deposito del telefono cellulare utilizzato dal sig. per CP_1 l'invio e la ricezione di messaggi WhatsApp di cui al doc. 12 depositato da parte attrice, contenente tali messaggi, in modo da poterlo visionare e comunque si opus disporne l'accertamento a mezzo di CTU al fine di verificare con certezza sia la paternità dei messaggi che l'attendibilità di quanto da esse documentato;
D) in subordine, ordinare alla sig.ra l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del telefono cellulare _1 contenente le chat WhatsApp di cui al doc. 12 del fascicolo di parte attrice in modo da poterlo visionare e comunque si opus disporne l'accertamento a mezzo di CTU al fine di verificare con certezza sia la paternità dei messaggi che l'attendibilità di quanto da esse documentato;
E) disporre CTU tecnico informatica con nomina di un perito che, previo esame del telefono cellulare del e delle chat di cui al doc. 12 del fascicolo di parte attrice, provveda a riportarne il testo su un CP_1
“documento ufficiale” (cartaceo), quindi verifichi con certezza sia la paternità dei messaggi che l'attendibilità di quanto da esse documentato.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte convenuta precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ex art.702 bis cpc per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria e, comunque per decorrenza del termine di negoziazione, per i motivi meglio espressi in premessa;
2) Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese del ricorrente,
nonché l'insussistenza dell'ingiustificato arricchimento, per i motivi enunciati, e, per l'effetto, CP_1 rigettare in toto le domande del ricorrente;
3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre accessori come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Fermo tutto quanto sopra e quanto già eccepito nelle memorie istruttorie ex art.183, comma 6 cpc, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitali di parte attrice si chiede prova contraria con i testi: residente in [...] Porto Testimone_2 Sant'Elpidio 63821 FM;
residente in [...] n.75.
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,24, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR IO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 937/2021 promossa da:
CP_1 C.F._2 con l'avv. MANCINI SIMONE e l'avv. AGNESE MARINANGELI, con domicilio eletto presso i difensori
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ATTORE contro
_1 C.F._3 con l'avv. FRANCESCA PAGLIALUNGA e l'avv. ALESSANDRO BARGONI, e con domicilio eletto presso i difensori
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[...]
CONVENUTA
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ha richiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto CP_1 ad ottenere la restituzione della somma di €. 11.000,00 concessa in prestito alla sig.ra _1
, già sua convivente more uxorio, o in subordine accertare e dichiarare ex art. 2041 c.c.
[...] l'arricchimento senza causa, quindi ingiustificato, della sig.ra , e la condanna di lei _1 alla restituzione, quindi al pagamento della stessa somma o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Il ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto con dal mese di novembre 2012 e sino al 31 agosto 2018 _1 una convivenza more uxorio, dalla quale era nato il piccolo Persona_1
- di aver convissuto presso l'abitazione di proprietà di lei a Porto Sant'Elpidio, alla via Ippolito
pagina 3 di 10 Nievo, 12;
- di essersi sempre occupato economicamente della famiglia, anche in considerazione del fatto che era stata licenziata nel mese di ottobre 2014 (come risulta da sua stessa _1 dichiarazione contenuta nel doc. 9 di cui si dirà in seguito) e continuava ad essere disoccupata sino, quanto meno, al momento della cessazione della convivenza, e aver sempre sostenuto direttamente i costi relativi alle utenze domestiche, sostenendo e/o contribuendo alle spese quotidiane per cibo e vestiario come attestano i relativi addebiti bancari sul conto corrente a suo nome in essere presso la Banca Monte Paschi di Siena s.p.a., Filiale di TE, riferiti a tutta la durata della relazione (docc. 1-2-3-4-5-6-7);
- di aver nel mese di agosto 2018 concesso a un prestito dell'importo di €. _1 11.000,00 con il bonifico bancario 3.8.18, prestito che la utilizzava per estinguere nella Pt_1 medesima data del 3.8.18, a saldo e stralcio, il finanziamento personale dalla stessa contratto con Findomestic Banca s.p.a. (docc. 8-9-10 – vedi doc. 7 dettaglio operazioni 3.8.18);
- che dal documento 9 si evince la data del licenziamento della sig.ra come dalla Pt_1 stessa dichiarato;
- di aver, come si evince dalle movimentazioni bancarie di cui al doc. 7, a fronte di tale operazione, in data 3.8.18, richiesto a Compass Banca s.p.a. un prestito di €. 15.000,00, ricevendone in pari data il relativo accredito sul c/c n. 11315.89 in essere presso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Filiale di TE, e stipulando, all'uopo, il contratto di finanziamento n. 19463931, della durata di 84 mesi (doc. 11), prestito che si impegnava a restituire a mezzo rate mensili che gli venivano addebitate, a partire dalla data del 17.9.18, sullo stesso conto corrente n. 11315.89 in essere presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
(ved. doc. 7).
- di aver con l'importo di €. 15.000,00 così ottenuto effettuato il bonifico per € 11.000,00 in favore della sig.ra (ved. docc. 7- 8), con l'espressa e pacifica intesa tra le parti _1 che la gli avrebbe restituito la somma in parola mediante rimborso della rata di prestito Pt_1 di € 245,00 dovuta dal a Compass Banca s.p.a.; prova ne è il messaggio WhatsApp che CP_1 la inviava al ricorrente ed in cui riconosceva espressamente di aver ottenuto la somma Pt_1 e di dovere all'ex convivente la somma di €. 245,00 mensili (doc. 12);
- che però, ad oggi, nonostante le reiterate richieste, quest'ultima non ha ancora provveduto alla bisogna, con rilevante pregiudizio economico per il ricorrente, nonostante le richieste avanzatele anche a mezzo dell'avv. Mancini (doc. 13);
- di aver inviato tramite i propri legali in data 6.3.20 alla invito alla negoziazione assistita Pt_1 al fine di dirimere stragiudizialmente la vicenda (doc. 14) ed i legali di lei, pur dichiarando di aderire alla negoziazione, di fatto assumevano una posizione di chiusura, come si evince dal tenore letterale della risposta (doc. 15), ragione per cui i propri legali comunicavano di ritenere inutile l'apertura della trattativa (doc. 16);
- che invero, tramite i propri procuratori, pur riconoscendo di aver ottenuto dal la Pt_1 CP_1 somma in parola, oppone infondatamente che la somma le sia stata versata a titolo di contribuzione “alle spese domestiche in costanza del rapporto di convivenza” e quindi di non essere tenuta alla restituzione;
- che tale tesi non risponde alla realtà dei fatti ed è contraddetta dalla documentazione sopra richiamata e versata in atti, posto che dalla documentazione bancaria di cui ai docc. dal n. 1 al n. 7 si evincono tutte le movimentazioni di spesa e le relative causali che dimostrano in modo chiaro ed inequivocabile che egli ha sostenuto direttamente e quotidianamente le spese domestiche e della famiglia durante tutto il periodo di convivenza, con ciò adempiendo in modo pieno alla propria obbligazione naturale nei confronti della convivente e del figlio, il che del resto era necessario, essendo l'unico a lavorare in famiglia;
- di non aver avuto pertanto altra possibilità che adire le vie legali per la tutela dei propri interessi;
- che la somma di cui chiede la restituzione è un vero e proprio prestito effettuato in favore della
Pt_1
pagina 4 di 10 - che non può esser considerato adempimento di obbligazione naturale, come vuol controparte, difettandone gli elementi costitutivi: per la giurisprudenza di legittimità le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente, effettuate nel corso del rapporto, possono configurarsi come adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. solo se ed in quanto siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. n.1277/2014; Cass. n.1266/2016), requisiti assenti nel caso di specie;
- che ha utilizzato la somma per estinguere un prestito personale e non per _1 fronteggiare ai bisogni della famiglia, cui ha sempre provveduto lui stesso con le proprie risorse, come attestano le movimentazioni bancarie depositate, oltre ai pagamenti effettuati in contanti;
- che tantomeno può parlarsi di donazione, neanche di modico valore, e ciò in considerazione dell'entità della somma, del fatto che l'elargizione è avvenuta in una unica soluzione, del fatto che il ha dovuto accendere un prestito con la Compass Banca s.p.a., del fatto che la CP_1 donazione richiede l'uso della forma di atto pubblico, sotto pena di nullità, nullità rilevabile anche d'ufficio;
- che, al contrario, il mutuo non necessita di forma scritta;
che con la consegna del denaro scatta automaticamente l'obbligo della restituzione;
che in mancanza di un termine concordato, la restituzione può esser richiesta in qualsiasi momento;
- che, comunque ed in ogni caso, la sig.ra si è ingiustamente arricchita in conseguenza Pt_1 del bonifico bancario ricevuto, e la giurisprudenza prevede la possibilità per il convivente che ha effettuato la prestazione di richiederne la restituzione esperendo l'azione di arricchimento ingiustificato, ex art. 2041 c.c. a meno che “l'arricchimento è stato conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di una donazione o dell'adempimento di una obbligazione naturale quale contribuzione al mantenimento della vita familiare (spese per arredo, spesa quotidiana, pagamento di una singola rata di mutuo)” difettando in queste ipotesi l'ingiustizia della causa;
- che, al contrario, è “possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza (dunque, non volte a soddisfare esigenze familiari concrete) il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. Civ. n. 11330/2009; Cass. Civ. n. 18632/2015; cfr. anche Cass. n. 1277/2014 e Cass. n. 14732/2018); Co
- che con ord. n. 11303 del 12.6.20 la ha statuito che “un'attribuzione patrimoniale in favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”; in altri termini, “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E', pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi della famiglia e travalicanti i limiti di proporzionalità ed adeguatezza”, con la conseguenza che può essere condannato per indebito arricchimento a restituire i soldi chi riceve dal convivente denaro e regali superiori alle obbligazioni nascenti dal rapporto e travalicanti i limiti di proporzionalità ed adeguatezza;
- che, nel caso si specie, manca qualsivoglia giusta ragione che consenta alla di Pt_1 trattenere quanto ricevuto dal ricorrente, travalicando l'esborso effettuato in suo favore il limite di proporzionalità e adeguatezza rispetto al mero adempimento di un'obbligazione naturale;
- che importanza dirimente hanno i messaggi WhatsApp scambiati tra le parti e di cui al doc. 12: quando il chiede alla dei 245,00 euro che la stessa si era impegnata a restituirgli CP_1 Pt_1 fino a concorrenza della somma di € 11.000,00 (“Cose importanti, giusto: le 245 euro che mi
pagina 5 di 10 devi ogni mese?”), la risponde: “Anche questa è fra le cose importanti a cui devo Pt_1 pensare. Credimi è la mia premura senza che me lo ricordi sempre. Sto cercando lavoro a destra e a manca perché è la prima cosa che voglio sistemare”, affermazione che costituisce chiaro riconoscimento del suo debito;
- che in ordine al valore legale di tali messaggi WhatsApp la SC con l'Ordinanza n. 19155 del 13.06.2019 ha statuito che “lo short message service (SMS) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate” (in senso conforme, Cass. 5141/2019);
- che la causa è di pronta soluzione essendo interamente basata e provata per tabulas, ragione per cui ha ritenuto opportuno e giusto ricorrere al procedimento sommario previsto e disciplinato dall'art. 702 bis c.p.c.
Si è costituita per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, _1 eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria e comunque per decorrenza dei termini di negoziazione, dato che, in riscontro all'invito di controparte, ella aveva manifestato, tramite legale, la propria volontà di accettare l'invito alla negoziazione assistita, pur ribadendo le proprie ragioni e riservandosi di effettuare “...ogni più opportuna valutazione nel merito della questione...” (doc.
2- PEC avv. Bargoni del 17/09/2019 e del 16/03/2020 ed invito negoziazione Avv. Mancini del 06/03/2020 e pec del 18/03/2021) e comunque ex art. 8 D.L. 132/2014 e succ. mod., se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'art. 4/1 (ovvero trenta giorni dalla ricezione), la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati, già spirato nel presente caso, risalendo il deposito del ricorso al maggio 2021.
In via preliminare la resistente ha sostenuto l'inapplicabilità del procedimento sommario di cognizione di cui all'art.702 bis c.p.c. per carenza delle condizioni di applicabilità e, nel merito, l'infondatezza delle avverse pretese in fatto ed in diritto, deducendo:
- che l'importo versatole dal corrisponde al 50% di quanto ella ha provveduto a pagare – CP_1 per ammontare complessivo di € 22.472,98 (doc.
3- fatture e quietanza di pagamento) per:
* l'acquisto degli arredi, nello specifico: della cameretta del figlio della coppia, della camera matrimoniale e della cucina per un totale di € 17.817,89;
* l'acquisto del portone d'ingresso alla casa familiare per € 569,99;
* il compenso dell'imbianchino per € 4.085,00;
- di aver utilizzato il denaro proveniente dal finanziamento contratto con Findomestic Banca S.p.A., pari a complessivi € 35.000,00, a copertura delle spese e degli esborsi di cui sopra per € 22.472,98, spese ed esborsi cui ha concorso per la metà, in ossequio al principio di CP_1 solidarietà familiare;
- che dal rapporto di convivenza nasce un obbligo di contribuzione volto a soddisfare le esigenze derivanti tanto dalla coppia quanto dagli eventuali figli e ciò vale pure per i costi affrontati per la ristrutturazione della casa familiare, anche se intestata ad uno solo degli ex conviventi;
- che, infatti, la Suprema Corte, con ordinanza n. 24160/2018, parte dal presupposto che l'acquisto di un immobile, realizzatosi in costanza di convivenza e saldato con denaro esclusivo di uno dei due, è espressione di una donazione (anche se indiretta), per cui, a maggior ragione, le spese per la ristrutturazione, pur se sostenute anche da un solo convivente, non potrebbero essere rimborsate, in quanto accollate col medesimo spirito di liberalità, principio confermato con sentenza n. 9864 del 7.5.14, a tenore della quale si è statuito come, in ottemperanza al principio dell'onere della prova, spetti all'asserito prestatore dimostrare la ripetibilità delle somme, poiché oggetto di un vero e proprio prestito;
- che, quanto all'esistenza del contratto di mutuo, la SC ha ribadito il principio secondo cui pagina 6 di 10 “...l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa...”; né vale ad invertire l'onere della prova “...la circostanza che il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo…”; restando, pertanto, a carico dell'attore dimostrare “che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione”;
- che sulla medesima ratio decidendi si fonda Cass. n. 6295/13, secondo cui la semplice prova della datio di una somma di denaro tra conviventi non esonera la parte attrice dall'onere di provare l'assunzione, da parte del ricevente, dell'impegno alla restituzione di detto importo, rammentando che la dimostrazione della consegna di una somma di denaro “non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione, ed, anzi, ne contesti la legittimità”.
- che anche in quel caso, come in quello che ci occupa, la Suprema Corte ha riconosciuto che
“...le somme ricevute dal resistente, durante il periodo di convivenza, erano state rifuse in rimborso ed in vista delle spese straordinarie da costui solitamente anticipate per esigenze familiari...”.
- che le copie dei messaggi whatsapp depositati da controparte non sono idonei a provare l'obbligazione di restituzione perché non viene in alcun modo menzionato il rapporto principale da cui deriverebbe l'asserito credito né vi è alcun richiamo alla somma di € 11.000,00 che viene chiesta in restituzione;
perché è affermazione univoca del ricorrente che esistano rate di prestito di € 245,00 e, anche se esistessero, non sarebbe comunque indicata l'intera somma da saldare o il numero di mesi soggetti all'imposizione rateale, per cui la propria risposta non può considerarsi una ricognizione di debito;
- che infatti la propria risposta, lungi dall'essere un mesto riconoscimento della propria debenza, come vorrebbe, invece, far intendere controparte, dimostra solo la propria esasperazione di fronte alle continue ed infondate pretese restitutorie avanzate dal sig. ossia l'ennesimo CP_1 tentativo di far cessare quelle stesse “reiterate richieste” che il ricorrente medesimo ammette di aver posto in essere, richieste, tra l'altro, formalmente e tempestivamente contestate anche tramite pec 17/09/2019 (cfr.doc.2);
- che, affinché sussista il riconoscimento del debito, la Cass. III, n. 23822/2010 richiede “una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo, a questo scopo, la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore” (Cfr. Cass., 11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953);
- che quindi la propria risposta difetta in toto degli elementi costituenti la ricognizione di debito, così come imprescindibilmente richiesti dalla pronuncia di legittimità;
- che l'importo di € 11.000,00 va certamente imputato, come vuole la norma sostanziale, al pagamento dell'obbligazione familiare per compartecipazione ad una quota-parte dei costi sostenuti per l'acquisto dei mobili, del portone e per la tinteggiatura e resta priva di fondamento anche la domanda subordinata del rispetto ad un ipotetico arricchimento senza causa;
CP_1
- che neppure è condivisibile la avversa deduzione per cui la somma che chiede in restituzione dovrebbe essere un vero e proprio prestito, non potendo invece trattarsi di donazione per mancanza della forma richiesta ad substantiam, esistendo le donazioni indirette o atipiche previste dall'art. 809 cc, liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione ex art. 769 cc che, tuttavia, non richiedono la forma solenne a pena di nullità (Cass. SU n. 18725/17).
In esito all'udienza 14.10.21 fissata con apposito decreto, il GI designato ha con ordinanza pagina 7 di 10 riservata 18.10.21 - ritenuto che, quanto all'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per mancata introduzione del procedimento di negoziazione assistita nonché per il decorso del termine previsto per l'introduzione della domanda dinanzi al giudice, la stessa possa essere decisa unitamente al merito, e rilevato che, infatti e con riferimento alla suddetta eccezione, la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3/2 D.L. n. 132/2014, e vertendo l'art. 8 in materia di interruzione della prescrizione e di decadenza della domanda – ha considerato, alla luce delle rispettive difese delle parti, che la causa necessitasse di un approfondimento sotto i profili assertivo ed istruttorio con la conseguenza che, alla luce del disposto di cui al terzo comma dell'art. 702 ter c.p.c. occorreva fissare l'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa e quindi ha disposto il mutamento del rito e fissato per il 5.5.22 l'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa, udienza in esito alla quale sono stati assegnati i termini ex art. 183/6 cpc.
Con variazione tabellare 30.11.22 la causa è passata in carico ad altro GI che, ritenuta la causa matura per la decisione ex art. 187 cpc senza bisogno di assunzione di mezzi di prova in ordine alle circostanze fattuali della controversia, ha rigettato le richieste istruttorie e fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.12.2024, udienza poi rinviata d'ufficio al 4.12.25.
Con decreto 10.1.25 il GI ha delegato trattazione e decisione della causa a questo got, assegnata all'ufficio per il processo, la quale ha anticipato per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza odierna, con termine intermedio per note.
*
L'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria e di maturata decorrenza dei termini per l'avvio del giudizio di merito, non rinunciate in sede di precisazione delle conclusioni, vanno rigettate.
Sulla base della corrispondenza intercorsa la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3/2 D.L. n. 132/2014.
Il termine di cui all'art. 8 attiene l'interruzione della prescrizione e di decadenza della domanda, nella fattispecie nemmeno formalmente eccepite, ma solo ventilate.
Passando al merito, deve ritenersi pacifico, perché documentale e/o incontestato:
- che e abbiano convissuto dal mese di novembre 2012 e sino al 31 CP_1 _1 agosto 2018 presso l'abitazione di proprietà esclusiva di lei e che abbiano avuto un figlio;
- che avesse contratto in epoca precedente un finanziamento Findomestic per € _1 35.000,00=;
- che abbia speso nel 2012 complessivi € 22.472,98 (doc.
3 - fatture e quietanza _1 di pagamento) per l'acquisto di arredi (cameretta del bambino, camera matrimoniale e cucina per un totale di € 17.817,89); di un portone d'ingresso alla casa familiare (€ 569,99) e per il compenso dell'imbianchino (€ 4.085,00);
- che e abbiano contribuito al ménage familiare come risulta dai CP_1 _1 rispettivi estratti conto depositati;
- che abbia il 26.7.18 contratto con Compass Banca s.p.a. il finanziamento n. CP_1 19463931 per € 15.000,00 - ricevendone in data 3.8.18 il relativo accredito sul c/c n. 11315.89 presso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Filiale di TE (v. doc. 7) - prevedente il rimborso in 84 rate mensili addebitate a partire dal 17.9.18 sullo stesso conto corrente n. 11315.89 (doc. 11);
- che abbia versato a l'importo di € 11.000,00 a mezzo bonifico CP_1 _1 bancario 3.8.18, ossia lo stesso giorno in cui gli è pervenuto l'importo finanziato;
- che abbia utilizzato quell'importo per estinguere lo stesso 3.8.18 il _1 finanziamento personale dalla stessa contratto con Findomestic Banca s.p.a., versando l'importo di € 10.700,00 a saldo e stralcio, dopo aver dichiarato di aver perso l'impiego pagina 8 di 10 nell'ottobre 2014 (docc. 8-9-10).
Nessuna delle parti ha depositato gli accordi con cui la coppia ha regolato i rapporti una volta cessata la convivenza, che secondo NZ prevedono che gli arredi dell'appartamento restino in proprietà di lei, ed in effetti la regolamentazione dei rapporti economici fra ex conviventi sarebbe stata occasione adatta a regolamentare anche il preteso prestito di € 11.000,00 o a dare atto del fatto che nessuno dei due ha altro a pretendere dall'altro.
Controverso fra le parti se il versamento di € 11.000,00 a mezzo bonifico da a CP_1 Pt_1 sia stato effettuato a titolo di mutuo, come afferma o a titolo di contributo del alle CP_1 CP_1 spese sostenute da nel 2012 per organizzare il proprio appartamento per la Pt_1 convivenza.
Come è noto, l'attore deve dimostrare la sussistenza del contratto di mutuo per ottenere la restituzione di quanto versato ed il convenuto che afferma l'esistenza di un diverso titolo è tenuto ad allegarlo.
In questo caso l'attore deduce che abbia ammesso di aver assunto l'obbligazione di Pt_1 rimborsare il “prestito” di 11.000,00 mediante rate mensili di € 245,00 ed offre a documentazione la risposta da questa fornitagli al proprio sollecito a mezzo whatsapp (doc. 12).
Visto il tenore della discussione orale di parte convenuta, occorre osservare, per quanto l'eccezione di parte convenuta sia tardiva, che il doc. 12 – ossia gli screenshots di conversazioni whatsapp – non è da ritenersi inammissibile e che la SC, con ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, si è ulteriormente pronunciata per la ammissibilità, quale prova documentale, dei messaggi whatsapp e degli sms acquisita in giudizio attraverso il deposito dei relativi screenshot: "... quanto alla contestazione del messaggio whatsapp prodotto, si rileva che
i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023)" e che parte convenuta non ha mai contestato la provenienza dei messaggi dalle utenze cellulari propria e dell'ex compagno, il che rende del tutto superflue le prove in conclusioni insistite dall'attore sul punto.
Precisamente dal doc. 12 si ricava che – incontestatamente – in data imprecisata scrive CP_1
“...cose importanti, giusto: le 245 euro che mi devi ogni mese? ...” e risponde “... anche Pt_1 questa è fra le cose importanti a cui devo pensare. Credimi è la mia premura senza che me lo ricordi sempre. Sto cercando lavoro a destra e a manca perché è la prima cosa che voglio sistemare...” al che NZ replica “Sempre? Non t'ho mai scritto su questo. E per quanto riguarda la questione precedente, sai perfettamente che non aiuta a distendere il clima..”
Dato il tenore, si può legittimamente presumere la conversazione risalga a data successiva al
3.8.19 ed anche al termine della convivenza.
Occorre convenire che non abbia negato l'esistenza di una propria obbligazione nei Pt_1 confronti di e nei limiti della debenza di € 245,00 mensili, senza alcuna precisazione in CP_1 ordine al titolo né all'importo totale da versare né al numero delle rate.
Occorre pure convenire che l'importo di € 245,00 corrisponda grossomodo all'importo della rata mensile - € 248,39 - da dovuta a Compass a rimborso del finanziamento 26.7.18, come CP_1 da doc. n. 11 e che abbia impiegato quasi tutto l'importo versatole dal per Pt_1 CP_1 estinguere il finanziamento Findomestic a suo tempo contratto, purtuttavia:
- i messaggi whatsapp mancano, come appena accennato, di precisare la somma complessiva dovuta al e il relativo titolo, elementi che devono esser presenti affinché possa ritenersi CP_1 integrato un riconoscimento di debito a titolo di mutuo;
- nessun utilizzo da parte di della somma versatale da consentirebbe di Pt_1 CP_1 univocamente presumere il titolo del versamento e l'esistenza dell'obbligazione di restituzione in capo a Pt_1
- neppure il bonifico da a (doc. 8) indica una causale di versamento. CP_1 Pt_1
pagina 9 di 10 Ne consegue che, in mancanza di elementi da potersi ritenere univocamente a sostegno della domanda del sig. questa non può essere accolta. CP_1
come sin qui esposto, ha contestato il titolo del versamento dedotto ex adverso, ha Pt_1 dedotto e documentato una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento di perfettamente coerente con l'ordinamento. CP_1
Parte convenuta sostiene, come già detto, che abbia ritenuto suo dovere morale/sociale CP_1 rimborsarle in unica soluzione nel luglio 2018 - dopo quasi 6 anni convivenza nel corso della quale egli aveva comunque contribuito grandemente al ménage familiare, essendo la sua compagna incontestatamente disoccupata sin dall'ottobre 2014 - quanto da questa nel 2012 speso per organizzare il proprio appartamento per la convivenza ed abbia perciò contratto a sua volta un mutuo.
La convivenza di fatto, infatti, esprime la libera scelta dei singoli di non costituire vincoli formali;
i legami e gli obblighi di natura personale tra i conviventi non sono vincolanti sul piano giuridico e non possono essere pretesi, ma sono rimessi, esclusivamente, alla spontanea osservanza reciproca. Tuttavia, le attribuzioni patrimoniali effettuate da un convivente in favore dell'altro in esecuzione di doveri morali o sociali, seppur giuridicamente non coercibili, non possono essere richieste indietro quando la convivenza termina.
La domanda attorea va quindi rigettata.
Le spese di lite, considerando il rigetto della domanda ed il rigetto delle eccezioni sollevate dalla convenuta, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da CP_1
2) dichiara le spese di lite interamente compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,14 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 7 febbraio 2025
Il got avv. UR IO
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 7 febbraio 2025, ad ore 9,05, innanzi al got UR IO sono comparsi: per parte convenuta l'avv. FRANCESCA PAGLIALUNGA e l'avv. ALESSANDRO BARGONI, il got sospende il verbale in attesa di parte attrice alle ore compaiono per parte attrice, l'avv. AGNESE MARINANGELI anche in sost. avv. SIMONE MANCINI per parte convenuta l'avv. FRANCESCA PAGLIALUNGA e l'avv. ALESSANDRO BARGONI,
Parte attrice precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– in via pregiudiziale, rigettare in quanto infondata in fatto e diritto l'eccezione di controparte di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria e/o per decorrenza del termine di negoziazione;
- nel merito, in via principale: accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere la CP_1 restituzione della somma di €. 11.000,00 concessa in prestito alla sig.ra , e per l'effetto _1 condannare la stessa nata a [...] il [...] - C.F. e _1 CodiceFiscale_1 residente a [...] alla restituzione, quindi al pagamento, in favore del ricorrente della stessa somma di €. 11.000,00, o di quella diversa maggiore o minore CP_1 ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di non riconoscimento della domanda come svolta in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., l'arricchimento senza causa, quindi ingiustificato, della sig.ra in conseguenza dell'elargizione in suo favore della somma _1 di €. 11.000,00 da parte del ricorrente, e per l'effetto, condannare la stessa nata a [...] _1 San Giorgio il 18.10.1971 - C.F. e residente a [...] Nievo, 12 a restituire, quindi pagare, al sig. la somma stessa di €. 11.000,00, o di quella CP_1 diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
- In via istruttoria:
A) ammettersi l'interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti capitoli: _1
1) vero che i messaggi WhatsApp prodotti da parte attrice e di cui al documento n. 12 che Le vengono sottoposti e fatti leggere sono intercorsi tra lei e il sig. CP_1
2) vero che il suo numero di cellulare, alla data del 21.10.2020 era “380 3419532”?
3) vero che il numero di cellulare del alla data del 21.10.2020 era “3465034842”? CP_1
B) ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che nell'estate del 2008 il sig. la metteva a conoscenza del fatto che la compagna, CP_1 [...]
gli aveva chiesto un prestito di €. 11.000,00 per estinguere una posizione debitoria nei confronti Pt_1 della Findomestic Banca s.p.a.? - si indica a teste la sig.ra residente in [...] Trinità, 26;
pagina 1 di 10 2) vero che, successivamente, il la metteva a conoscenza del fatto di aver contratto un prestito CP_1 con la Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per €. 15.000,00 di cui ne aveva consegnati €. 11.000,00 alla con l'impegno di quest'ultima di restituirglieli con rate mensili? Pt_1 si indica a teste la sig.ra residente in [...]; Testimone_1
3) vero che assisteva personalmente all'invio del messaggio da parte del sig. e alla ricezione CP_1 della riposta da parte della sig.ra di cui alla riproduzione che le si rammostra e al doc. 12 _1 del fascicolo di parte attrice? - si indica a teste la sig.ra residente in [...] Trinità, 26;
4) vero che durante il periodo di convivenza il sig. si faceva carico delle spese domestiche CP_1 relativamente all'acquisto di beni alimentari e di vestiario per la compagna ed il figlio e del pagamento delle utenze domestiche della abitazione della famiglia? si indica a teste la sig.ra residente in [...]; Testimone_1
C) disporre e ordinare e/o autorizzare il deposito del telefono cellulare utilizzato dal sig. per CP_1 l'invio e la ricezione di messaggi WhatsApp di cui al doc. 12 depositato da parte attrice, contenente tali messaggi, in modo da poterlo visionare e comunque si opus disporne l'accertamento a mezzo di CTU al fine di verificare con certezza sia la paternità dei messaggi che l'attendibilità di quanto da esse documentato;
D) in subordine, ordinare alla sig.ra l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del telefono cellulare _1 contenente le chat WhatsApp di cui al doc. 12 del fascicolo di parte attrice in modo da poterlo visionare e comunque si opus disporne l'accertamento a mezzo di CTU al fine di verificare con certezza sia la paternità dei messaggi che l'attendibilità di quanto da esse documentato;
E) disporre CTU tecnico informatica con nomina di un perito che, previo esame del telefono cellulare del e delle chat di cui al doc. 12 del fascicolo di parte attrice, provveda a riportarne il testo su un CP_1
“documento ufficiale” (cartaceo), quindi verifichi con certezza sia la paternità dei messaggi che l'attendibilità di quanto da esse documentato.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte convenuta precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ex art.702 bis cpc per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria e, comunque per decorrenza del termine di negoziazione, per i motivi meglio espressi in premessa;
2) Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese del ricorrente,
nonché l'insussistenza dell'ingiustificato arricchimento, per i motivi enunciati, e, per l'effetto, CP_1 rigettare in toto le domande del ricorrente;
3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre accessori come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Fermo tutto quanto sopra e quanto già eccepito nelle memorie istruttorie ex art.183, comma 6 cpc, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitali di parte attrice si chiede prova contraria con i testi: residente in [...] Porto Testimone_2 Sant'Elpidio 63821 FM;
residente in [...] n.75.
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,24, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR IO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 937/2021 promossa da:
CP_1 C.F._2 con l'avv. MANCINI SIMONE e l'avv. AGNESE MARINANGELI, con domicilio eletto presso i difensori
Email_1
Email_2
ATTORE contro
_1 C.F._3 con l'avv. FRANCESCA PAGLIALUNGA e l'avv. ALESSANDRO BARGONI, e con domicilio eletto presso i difensori
Email_3
[...]
CONVENUTA
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ha richiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto CP_1 ad ottenere la restituzione della somma di €. 11.000,00 concessa in prestito alla sig.ra _1
, già sua convivente more uxorio, o in subordine accertare e dichiarare ex art. 2041 c.c.
[...] l'arricchimento senza causa, quindi ingiustificato, della sig.ra , e la condanna di lei _1 alla restituzione, quindi al pagamento della stessa somma o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Il ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto con dal mese di novembre 2012 e sino al 31 agosto 2018 _1 una convivenza more uxorio, dalla quale era nato il piccolo Persona_1
- di aver convissuto presso l'abitazione di proprietà di lei a Porto Sant'Elpidio, alla via Ippolito
pagina 3 di 10 Nievo, 12;
- di essersi sempre occupato economicamente della famiglia, anche in considerazione del fatto che era stata licenziata nel mese di ottobre 2014 (come risulta da sua stessa _1 dichiarazione contenuta nel doc. 9 di cui si dirà in seguito) e continuava ad essere disoccupata sino, quanto meno, al momento della cessazione della convivenza, e aver sempre sostenuto direttamente i costi relativi alle utenze domestiche, sostenendo e/o contribuendo alle spese quotidiane per cibo e vestiario come attestano i relativi addebiti bancari sul conto corrente a suo nome in essere presso la Banca Monte Paschi di Siena s.p.a., Filiale di TE, riferiti a tutta la durata della relazione (docc. 1-2-3-4-5-6-7);
- di aver nel mese di agosto 2018 concesso a un prestito dell'importo di €. _1 11.000,00 con il bonifico bancario 3.8.18, prestito che la utilizzava per estinguere nella Pt_1 medesima data del 3.8.18, a saldo e stralcio, il finanziamento personale dalla stessa contratto con Findomestic Banca s.p.a. (docc. 8-9-10 – vedi doc. 7 dettaglio operazioni 3.8.18);
- che dal documento 9 si evince la data del licenziamento della sig.ra come dalla Pt_1 stessa dichiarato;
- di aver, come si evince dalle movimentazioni bancarie di cui al doc. 7, a fronte di tale operazione, in data 3.8.18, richiesto a Compass Banca s.p.a. un prestito di €. 15.000,00, ricevendone in pari data il relativo accredito sul c/c n. 11315.89 in essere presso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Filiale di TE, e stipulando, all'uopo, il contratto di finanziamento n. 19463931, della durata di 84 mesi (doc. 11), prestito che si impegnava a restituire a mezzo rate mensili che gli venivano addebitate, a partire dalla data del 17.9.18, sullo stesso conto corrente n. 11315.89 in essere presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
(ved. doc. 7).
- di aver con l'importo di €. 15.000,00 così ottenuto effettuato il bonifico per € 11.000,00 in favore della sig.ra (ved. docc. 7- 8), con l'espressa e pacifica intesa tra le parti _1 che la gli avrebbe restituito la somma in parola mediante rimborso della rata di prestito Pt_1 di € 245,00 dovuta dal a Compass Banca s.p.a.; prova ne è il messaggio WhatsApp che CP_1 la inviava al ricorrente ed in cui riconosceva espressamente di aver ottenuto la somma Pt_1 e di dovere all'ex convivente la somma di €. 245,00 mensili (doc. 12);
- che però, ad oggi, nonostante le reiterate richieste, quest'ultima non ha ancora provveduto alla bisogna, con rilevante pregiudizio economico per il ricorrente, nonostante le richieste avanzatele anche a mezzo dell'avv. Mancini (doc. 13);
- di aver inviato tramite i propri legali in data 6.3.20 alla invito alla negoziazione assistita Pt_1 al fine di dirimere stragiudizialmente la vicenda (doc. 14) ed i legali di lei, pur dichiarando di aderire alla negoziazione, di fatto assumevano una posizione di chiusura, come si evince dal tenore letterale della risposta (doc. 15), ragione per cui i propri legali comunicavano di ritenere inutile l'apertura della trattativa (doc. 16);
- che invero, tramite i propri procuratori, pur riconoscendo di aver ottenuto dal la Pt_1 CP_1 somma in parola, oppone infondatamente che la somma le sia stata versata a titolo di contribuzione “alle spese domestiche in costanza del rapporto di convivenza” e quindi di non essere tenuta alla restituzione;
- che tale tesi non risponde alla realtà dei fatti ed è contraddetta dalla documentazione sopra richiamata e versata in atti, posto che dalla documentazione bancaria di cui ai docc. dal n. 1 al n. 7 si evincono tutte le movimentazioni di spesa e le relative causali che dimostrano in modo chiaro ed inequivocabile che egli ha sostenuto direttamente e quotidianamente le spese domestiche e della famiglia durante tutto il periodo di convivenza, con ciò adempiendo in modo pieno alla propria obbligazione naturale nei confronti della convivente e del figlio, il che del resto era necessario, essendo l'unico a lavorare in famiglia;
- di non aver avuto pertanto altra possibilità che adire le vie legali per la tutela dei propri interessi;
- che la somma di cui chiede la restituzione è un vero e proprio prestito effettuato in favore della
Pt_1
pagina 4 di 10 - che non può esser considerato adempimento di obbligazione naturale, come vuol controparte, difettandone gli elementi costitutivi: per la giurisprudenza di legittimità le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente, effettuate nel corso del rapporto, possono configurarsi come adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. solo se ed in quanto siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. n.1277/2014; Cass. n.1266/2016), requisiti assenti nel caso di specie;
- che ha utilizzato la somma per estinguere un prestito personale e non per _1 fronteggiare ai bisogni della famiglia, cui ha sempre provveduto lui stesso con le proprie risorse, come attestano le movimentazioni bancarie depositate, oltre ai pagamenti effettuati in contanti;
- che tantomeno può parlarsi di donazione, neanche di modico valore, e ciò in considerazione dell'entità della somma, del fatto che l'elargizione è avvenuta in una unica soluzione, del fatto che il ha dovuto accendere un prestito con la Compass Banca s.p.a., del fatto che la CP_1 donazione richiede l'uso della forma di atto pubblico, sotto pena di nullità, nullità rilevabile anche d'ufficio;
- che, al contrario, il mutuo non necessita di forma scritta;
che con la consegna del denaro scatta automaticamente l'obbligo della restituzione;
che in mancanza di un termine concordato, la restituzione può esser richiesta in qualsiasi momento;
- che, comunque ed in ogni caso, la sig.ra si è ingiustamente arricchita in conseguenza Pt_1 del bonifico bancario ricevuto, e la giurisprudenza prevede la possibilità per il convivente che ha effettuato la prestazione di richiederne la restituzione esperendo l'azione di arricchimento ingiustificato, ex art. 2041 c.c. a meno che “l'arricchimento è stato conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di una donazione o dell'adempimento di una obbligazione naturale quale contribuzione al mantenimento della vita familiare (spese per arredo, spesa quotidiana, pagamento di una singola rata di mutuo)” difettando in queste ipotesi l'ingiustizia della causa;
- che, al contrario, è “possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza (dunque, non volte a soddisfare esigenze familiari concrete) il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. Civ. n. 11330/2009; Cass. Civ. n. 18632/2015; cfr. anche Cass. n. 1277/2014 e Cass. n. 14732/2018); Co
- che con ord. n. 11303 del 12.6.20 la ha statuito che “un'attribuzione patrimoniale in favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”; in altri termini, “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E', pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi della famiglia e travalicanti i limiti di proporzionalità ed adeguatezza”, con la conseguenza che può essere condannato per indebito arricchimento a restituire i soldi chi riceve dal convivente denaro e regali superiori alle obbligazioni nascenti dal rapporto e travalicanti i limiti di proporzionalità ed adeguatezza;
- che, nel caso si specie, manca qualsivoglia giusta ragione che consenta alla di Pt_1 trattenere quanto ricevuto dal ricorrente, travalicando l'esborso effettuato in suo favore il limite di proporzionalità e adeguatezza rispetto al mero adempimento di un'obbligazione naturale;
- che importanza dirimente hanno i messaggi WhatsApp scambiati tra le parti e di cui al doc. 12: quando il chiede alla dei 245,00 euro che la stessa si era impegnata a restituirgli CP_1 Pt_1 fino a concorrenza della somma di € 11.000,00 (“Cose importanti, giusto: le 245 euro che mi
pagina 5 di 10 devi ogni mese?”), la risponde: “Anche questa è fra le cose importanti a cui devo Pt_1 pensare. Credimi è la mia premura senza che me lo ricordi sempre. Sto cercando lavoro a destra e a manca perché è la prima cosa che voglio sistemare”, affermazione che costituisce chiaro riconoscimento del suo debito;
- che in ordine al valore legale di tali messaggi WhatsApp la SC con l'Ordinanza n. 19155 del 13.06.2019 ha statuito che “lo short message service (SMS) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate” (in senso conforme, Cass. 5141/2019);
- che la causa è di pronta soluzione essendo interamente basata e provata per tabulas, ragione per cui ha ritenuto opportuno e giusto ricorrere al procedimento sommario previsto e disciplinato dall'art. 702 bis c.p.c.
Si è costituita per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, _1 eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria e comunque per decorrenza dei termini di negoziazione, dato che, in riscontro all'invito di controparte, ella aveva manifestato, tramite legale, la propria volontà di accettare l'invito alla negoziazione assistita, pur ribadendo le proprie ragioni e riservandosi di effettuare “...ogni più opportuna valutazione nel merito della questione...” (doc.
2- PEC avv. Bargoni del 17/09/2019 e del 16/03/2020 ed invito negoziazione Avv. Mancini del 06/03/2020 e pec del 18/03/2021) e comunque ex art. 8 D.L. 132/2014 e succ. mod., se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'art. 4/1 (ovvero trenta giorni dalla ricezione), la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati, già spirato nel presente caso, risalendo il deposito del ricorso al maggio 2021.
In via preliminare la resistente ha sostenuto l'inapplicabilità del procedimento sommario di cognizione di cui all'art.702 bis c.p.c. per carenza delle condizioni di applicabilità e, nel merito, l'infondatezza delle avverse pretese in fatto ed in diritto, deducendo:
- che l'importo versatole dal corrisponde al 50% di quanto ella ha provveduto a pagare – CP_1 per ammontare complessivo di € 22.472,98 (doc.
3- fatture e quietanza di pagamento) per:
* l'acquisto degli arredi, nello specifico: della cameretta del figlio della coppia, della camera matrimoniale e della cucina per un totale di € 17.817,89;
* l'acquisto del portone d'ingresso alla casa familiare per € 569,99;
* il compenso dell'imbianchino per € 4.085,00;
- di aver utilizzato il denaro proveniente dal finanziamento contratto con Findomestic Banca S.p.A., pari a complessivi € 35.000,00, a copertura delle spese e degli esborsi di cui sopra per € 22.472,98, spese ed esborsi cui ha concorso per la metà, in ossequio al principio di CP_1 solidarietà familiare;
- che dal rapporto di convivenza nasce un obbligo di contribuzione volto a soddisfare le esigenze derivanti tanto dalla coppia quanto dagli eventuali figli e ciò vale pure per i costi affrontati per la ristrutturazione della casa familiare, anche se intestata ad uno solo degli ex conviventi;
- che, infatti, la Suprema Corte, con ordinanza n. 24160/2018, parte dal presupposto che l'acquisto di un immobile, realizzatosi in costanza di convivenza e saldato con denaro esclusivo di uno dei due, è espressione di una donazione (anche se indiretta), per cui, a maggior ragione, le spese per la ristrutturazione, pur se sostenute anche da un solo convivente, non potrebbero essere rimborsate, in quanto accollate col medesimo spirito di liberalità, principio confermato con sentenza n. 9864 del 7.5.14, a tenore della quale si è statuito come, in ottemperanza al principio dell'onere della prova, spetti all'asserito prestatore dimostrare la ripetibilità delle somme, poiché oggetto di un vero e proprio prestito;
- che, quanto all'esistenza del contratto di mutuo, la SC ha ribadito il principio secondo cui pagina 6 di 10 “...l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa...”; né vale ad invertire l'onere della prova “...la circostanza che il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo…”; restando, pertanto, a carico dell'attore dimostrare “che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione”;
- che sulla medesima ratio decidendi si fonda Cass. n. 6295/13, secondo cui la semplice prova della datio di una somma di denaro tra conviventi non esonera la parte attrice dall'onere di provare l'assunzione, da parte del ricevente, dell'impegno alla restituzione di detto importo, rammentando che la dimostrazione della consegna di una somma di denaro “non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione, ed, anzi, ne contesti la legittimità”.
- che anche in quel caso, come in quello che ci occupa, la Suprema Corte ha riconosciuto che
“...le somme ricevute dal resistente, durante il periodo di convivenza, erano state rifuse in rimborso ed in vista delle spese straordinarie da costui solitamente anticipate per esigenze familiari...”.
- che le copie dei messaggi whatsapp depositati da controparte non sono idonei a provare l'obbligazione di restituzione perché non viene in alcun modo menzionato il rapporto principale da cui deriverebbe l'asserito credito né vi è alcun richiamo alla somma di € 11.000,00 che viene chiesta in restituzione;
perché è affermazione univoca del ricorrente che esistano rate di prestito di € 245,00 e, anche se esistessero, non sarebbe comunque indicata l'intera somma da saldare o il numero di mesi soggetti all'imposizione rateale, per cui la propria risposta non può considerarsi una ricognizione di debito;
- che infatti la propria risposta, lungi dall'essere un mesto riconoscimento della propria debenza, come vorrebbe, invece, far intendere controparte, dimostra solo la propria esasperazione di fronte alle continue ed infondate pretese restitutorie avanzate dal sig. ossia l'ennesimo CP_1 tentativo di far cessare quelle stesse “reiterate richieste” che il ricorrente medesimo ammette di aver posto in essere, richieste, tra l'altro, formalmente e tempestivamente contestate anche tramite pec 17/09/2019 (cfr.doc.2);
- che, affinché sussista il riconoscimento del debito, la Cass. III, n. 23822/2010 richiede “una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo, a questo scopo, la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore” (Cfr. Cass., 11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953);
- che quindi la propria risposta difetta in toto degli elementi costituenti la ricognizione di debito, così come imprescindibilmente richiesti dalla pronuncia di legittimità;
- che l'importo di € 11.000,00 va certamente imputato, come vuole la norma sostanziale, al pagamento dell'obbligazione familiare per compartecipazione ad una quota-parte dei costi sostenuti per l'acquisto dei mobili, del portone e per la tinteggiatura e resta priva di fondamento anche la domanda subordinata del rispetto ad un ipotetico arricchimento senza causa;
CP_1
- che neppure è condivisibile la avversa deduzione per cui la somma che chiede in restituzione dovrebbe essere un vero e proprio prestito, non potendo invece trattarsi di donazione per mancanza della forma richiesta ad substantiam, esistendo le donazioni indirette o atipiche previste dall'art. 809 cc, liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione ex art. 769 cc che, tuttavia, non richiedono la forma solenne a pena di nullità (Cass. SU n. 18725/17).
In esito all'udienza 14.10.21 fissata con apposito decreto, il GI designato ha con ordinanza pagina 7 di 10 riservata 18.10.21 - ritenuto che, quanto all'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per mancata introduzione del procedimento di negoziazione assistita nonché per il decorso del termine previsto per l'introduzione della domanda dinanzi al giudice, la stessa possa essere decisa unitamente al merito, e rilevato che, infatti e con riferimento alla suddetta eccezione, la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3/2 D.L. n. 132/2014, e vertendo l'art. 8 in materia di interruzione della prescrizione e di decadenza della domanda – ha considerato, alla luce delle rispettive difese delle parti, che la causa necessitasse di un approfondimento sotto i profili assertivo ed istruttorio con la conseguenza che, alla luce del disposto di cui al terzo comma dell'art. 702 ter c.p.c. occorreva fissare l'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa e quindi ha disposto il mutamento del rito e fissato per il 5.5.22 l'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa, udienza in esito alla quale sono stati assegnati i termini ex art. 183/6 cpc.
Con variazione tabellare 30.11.22 la causa è passata in carico ad altro GI che, ritenuta la causa matura per la decisione ex art. 187 cpc senza bisogno di assunzione di mezzi di prova in ordine alle circostanze fattuali della controversia, ha rigettato le richieste istruttorie e fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.12.2024, udienza poi rinviata d'ufficio al 4.12.25.
Con decreto 10.1.25 il GI ha delegato trattazione e decisione della causa a questo got, assegnata all'ufficio per il processo, la quale ha anticipato per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza odierna, con termine intermedio per note.
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L'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria e di maturata decorrenza dei termini per l'avvio del giudizio di merito, non rinunciate in sede di precisazione delle conclusioni, vanno rigettate.
Sulla base della corrispondenza intercorsa la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3/2 D.L. n. 132/2014.
Il termine di cui all'art. 8 attiene l'interruzione della prescrizione e di decadenza della domanda, nella fattispecie nemmeno formalmente eccepite, ma solo ventilate.
Passando al merito, deve ritenersi pacifico, perché documentale e/o incontestato:
- che e abbiano convissuto dal mese di novembre 2012 e sino al 31 CP_1 _1 agosto 2018 presso l'abitazione di proprietà esclusiva di lei e che abbiano avuto un figlio;
- che avesse contratto in epoca precedente un finanziamento Findomestic per € _1 35.000,00=;
- che abbia speso nel 2012 complessivi € 22.472,98 (doc.
3 - fatture e quietanza _1 di pagamento) per l'acquisto di arredi (cameretta del bambino, camera matrimoniale e cucina per un totale di € 17.817,89); di un portone d'ingresso alla casa familiare (€ 569,99) e per il compenso dell'imbianchino (€ 4.085,00);
- che e abbiano contribuito al ménage familiare come risulta dai CP_1 _1 rispettivi estratti conto depositati;
- che abbia il 26.7.18 contratto con Compass Banca s.p.a. il finanziamento n. CP_1 19463931 per € 15.000,00 - ricevendone in data 3.8.18 il relativo accredito sul c/c n. 11315.89 presso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Filiale di TE (v. doc. 7) - prevedente il rimborso in 84 rate mensili addebitate a partire dal 17.9.18 sullo stesso conto corrente n. 11315.89 (doc. 11);
- che abbia versato a l'importo di € 11.000,00 a mezzo bonifico CP_1 _1 bancario 3.8.18, ossia lo stesso giorno in cui gli è pervenuto l'importo finanziato;
- che abbia utilizzato quell'importo per estinguere lo stesso 3.8.18 il _1 finanziamento personale dalla stessa contratto con Findomestic Banca s.p.a., versando l'importo di € 10.700,00 a saldo e stralcio, dopo aver dichiarato di aver perso l'impiego pagina 8 di 10 nell'ottobre 2014 (docc. 8-9-10).
Nessuna delle parti ha depositato gli accordi con cui la coppia ha regolato i rapporti una volta cessata la convivenza, che secondo NZ prevedono che gli arredi dell'appartamento restino in proprietà di lei, ed in effetti la regolamentazione dei rapporti economici fra ex conviventi sarebbe stata occasione adatta a regolamentare anche il preteso prestito di € 11.000,00 o a dare atto del fatto che nessuno dei due ha altro a pretendere dall'altro.
Controverso fra le parti se il versamento di € 11.000,00 a mezzo bonifico da a CP_1 Pt_1 sia stato effettuato a titolo di mutuo, come afferma o a titolo di contributo del alle CP_1 CP_1 spese sostenute da nel 2012 per organizzare il proprio appartamento per la Pt_1 convivenza.
Come è noto, l'attore deve dimostrare la sussistenza del contratto di mutuo per ottenere la restituzione di quanto versato ed il convenuto che afferma l'esistenza di un diverso titolo è tenuto ad allegarlo.
In questo caso l'attore deduce che abbia ammesso di aver assunto l'obbligazione di Pt_1 rimborsare il “prestito” di 11.000,00 mediante rate mensili di € 245,00 ed offre a documentazione la risposta da questa fornitagli al proprio sollecito a mezzo whatsapp (doc. 12).
Visto il tenore della discussione orale di parte convenuta, occorre osservare, per quanto l'eccezione di parte convenuta sia tardiva, che il doc. 12 – ossia gli screenshots di conversazioni whatsapp – non è da ritenersi inammissibile e che la SC, con ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, si è ulteriormente pronunciata per la ammissibilità, quale prova documentale, dei messaggi whatsapp e degli sms acquisita in giudizio attraverso il deposito dei relativi screenshot: "... quanto alla contestazione del messaggio whatsapp prodotto, si rileva che
i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023)" e che parte convenuta non ha mai contestato la provenienza dei messaggi dalle utenze cellulari propria e dell'ex compagno, il che rende del tutto superflue le prove in conclusioni insistite dall'attore sul punto.
Precisamente dal doc. 12 si ricava che – incontestatamente – in data imprecisata scrive CP_1
“...cose importanti, giusto: le 245 euro che mi devi ogni mese? ...” e risponde “... anche Pt_1 questa è fra le cose importanti a cui devo pensare. Credimi è la mia premura senza che me lo ricordi sempre. Sto cercando lavoro a destra e a manca perché è la prima cosa che voglio sistemare...” al che NZ replica “Sempre? Non t'ho mai scritto su questo. E per quanto riguarda la questione precedente, sai perfettamente che non aiuta a distendere il clima..”
Dato il tenore, si può legittimamente presumere la conversazione risalga a data successiva al
3.8.19 ed anche al termine della convivenza.
Occorre convenire che non abbia negato l'esistenza di una propria obbligazione nei Pt_1 confronti di e nei limiti della debenza di € 245,00 mensili, senza alcuna precisazione in CP_1 ordine al titolo né all'importo totale da versare né al numero delle rate.
Occorre pure convenire che l'importo di € 245,00 corrisponda grossomodo all'importo della rata mensile - € 248,39 - da dovuta a Compass a rimborso del finanziamento 26.7.18, come CP_1 da doc. n. 11 e che abbia impiegato quasi tutto l'importo versatole dal per Pt_1 CP_1 estinguere il finanziamento Findomestic a suo tempo contratto, purtuttavia:
- i messaggi whatsapp mancano, come appena accennato, di precisare la somma complessiva dovuta al e il relativo titolo, elementi che devono esser presenti affinché possa ritenersi CP_1 integrato un riconoscimento di debito a titolo di mutuo;
- nessun utilizzo da parte di della somma versatale da consentirebbe di Pt_1 CP_1 univocamente presumere il titolo del versamento e l'esistenza dell'obbligazione di restituzione in capo a Pt_1
- neppure il bonifico da a (doc. 8) indica una causale di versamento. CP_1 Pt_1
pagina 9 di 10 Ne consegue che, in mancanza di elementi da potersi ritenere univocamente a sostegno della domanda del sig. questa non può essere accolta. CP_1
come sin qui esposto, ha contestato il titolo del versamento dedotto ex adverso, ha Pt_1 dedotto e documentato una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento di perfettamente coerente con l'ordinamento. CP_1
Parte convenuta sostiene, come già detto, che abbia ritenuto suo dovere morale/sociale CP_1 rimborsarle in unica soluzione nel luglio 2018 - dopo quasi 6 anni convivenza nel corso della quale egli aveva comunque contribuito grandemente al ménage familiare, essendo la sua compagna incontestatamente disoccupata sin dall'ottobre 2014 - quanto da questa nel 2012 speso per organizzare il proprio appartamento per la convivenza ed abbia perciò contratto a sua volta un mutuo.
La convivenza di fatto, infatti, esprime la libera scelta dei singoli di non costituire vincoli formali;
i legami e gli obblighi di natura personale tra i conviventi non sono vincolanti sul piano giuridico e non possono essere pretesi, ma sono rimessi, esclusivamente, alla spontanea osservanza reciproca. Tuttavia, le attribuzioni patrimoniali effettuate da un convivente in favore dell'altro in esecuzione di doveri morali o sociali, seppur giuridicamente non coercibili, non possono essere richieste indietro quando la convivenza termina.
La domanda attorea va quindi rigettata.
Le spese di lite, considerando il rigetto della domanda ed il rigetto delle eccezioni sollevate dalla convenuta, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da CP_1
2) dichiara le spese di lite interamente compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,14 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 7 febbraio 2025
Il got avv. UR IO
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