Articolo 5 della Legge 15 dicembre 1971, n. 1161
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 gennaio 1972
Art. 5.
I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata sono obbligati a conservare per sei anni dalla data dell'ultimo allibramento il registro previsto dal precedente articolo 3 nonche' i documenti commerciali relativi alle partite di oli combustibili di cui allo articolo 1 estratte.
Lo stesso obbligo incombe ai titolari dei depositi liberi per uso commerciale per la conservazione del registro e dei documenti di cui al precedente articolo 4 nonche' del documento di magazzino da emettere per le quantita' di oli combustibili indicati nel precedente comma utilizzate per i consumi interni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 6.
I titolari di depositi per usi privati o industriali dei predetti oli combustibili sono obbligati a conservare, per un anno dalla data del rilascio, i documenti commerciali di accompagnamento delle partite di oli combustibili ricevute.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1972