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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/07/2024, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 60 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto "separazione personale dei coniugi”, vertente
TRA
(c.f.: ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rapp. e difesa dall'Avv. Francesco Lanzara e domiciliata come in atti;
-ricorrente-
E
(c.f.: , nato ad [...] il [...], rapp. Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Antonio Barra;
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.6.2024 e note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; in data 24.6.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.1.2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Mugnano Del Cardinale (AV) il 30.6.2001 con CP_1
(anno 2001, parte 1, serie, atto n.3), esponeva che:- dall'unione era nato il figlio
[...]
il 22.8.2002, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- la casa Per_1
1 coniugale era in comproprietà; - la convivenza era divenuta impossibile a causa dei comportamenti del marito, poco comunicativo e collaborativo, di frequente lontano da casa perché alle dipendenze dell'Esercito Italiano;
- il marito, che poteva contare su una retribuzione mensile tra gli € 1.600-2.000, non aveva più pagato le rate del mutuo, esponendola a grave rischio con la Banca mutuante, e risultavano impagate due annualità di oneri condominiali;
- sposatasi giovanissima (19 anni), per volontà del marito si era sempre occupata della famiglia e della casa ed aveva lavorato solo negli ultimi anni di matrimonio;
- all'attualità era alle dipendenze di un negozio di oggettistica cinese e percepiva € 700,00 mensili.
Ciò posto, l'istante chiedeva pronunziarsi la separazione tra i coniugi;
chiedeva
“l'affidamento del figlio” e l'assegnazione della casa coniugale per abitarvi unitamente al figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
chiedeva di porre a carico del marito un assegno di mantenimento per sé ed il figlio (€ 150,00 per sé ed € 300,00 per il figlio); di porre le spese extra assegno interamente a carico del padre;
di porre a carico del marito il pagamento delle rate del mutuo (specificava che l'assegno per sé era richiesto nella ridotta misura di € 150,00, proprio in considerazione di tale ulteriore domanda), vinte le spese.
, costituitosi, precisava che il suo reddito mensile netto ascendeva ad € Controparte_1
1.400,00, di cui oltre € 900,00 impiegati per il pagamento delle rate del mutuo;
contestava gli addebiti e chiariva che era il lavoro alle dipendenze dell'esercito a tenerlo lontano da casa;
deduceva che la moglie aveva tenuto condotte di disinteresse nella gestione della vita familiare e nella cura del figlio, non provvedendo neppure ad acquistare i generi alimentari;
ammetteva che “da circa un anno” aveva iniziato a pagare solo la metà della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa, spettando il residuo alla coniuge, comproprietaria della casa;
che il figlio, del quale si occupava in via esclusiva, aveva conseguito il diploma di perito agrario ed intendeva proseguire gli studi.
Ha chiesto, dunque, il resistente, di pronunziare la separazione e di emettere i provvedimenti economici conseguenziali in proporzione ai reciproci redditi, irricevibili essendo le richieste economiche contenute nel ricorso.
Nella memoria integrativa la ricorrente ribadiva le proprie difese e conclusioni a formulava istanze istruttorie.
Alla udienza presidenziale del 4.4.2024 comparivano personalmente le parti ed il G.D., esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, autorizzava le stesse a vivere separatamente;
assegnava alla madre la casa coniugale;
poneva a carico del resistente
2 l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'importo di € 200,00 e l'ulteriore importo di € 250,00 per il mantenimento della ricorrente (considerando il peso della rata di mutuo gravante su entrambi i coniugi); poneva le spese extra assegno a carico di entrambi al 50%.
All'esito, non ammesse le prove orali, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era rinviata, per la discussione e la riserva della causa in decisione ex art. 473- bis.22, all'udienza del 18.6.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 - ter c.p.c..
Nelle note di trattazione la ricorrente ha concluso chiedendo “un aumento” degli importi provvisori stabiliti;
il resistente ha chiesto di modificare in suo favore i medesimi provvedimenti.
Su tali conclusioni delle parti e del p.m., che nulla ha opposto, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
1.Sullo status
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ed invero, sulla base delle dichiarazioni rese dalle stesse parti, può senz'altro ritenersi che tra queste ultime sia oramai venuta meno la comunione di vita e di intenti che deve caratterizzare la unione coniugale, tanto da rendere del tutto intollerabile la convivenza, peraltro da tempo già interrotta.
2.Sull'affidamento dei figli
L'unico figlio della coppia era maggiore di età già alla data di deposito del ricorso ( , Per_1
nato il [...]) il che esclude che possano essere adottati provvedimenti relativi all'affidamento ed al diritto di visita del genitore non collocatario, previsti per i figli minori di età.
3.Sul mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e sull'assegnazione della casa coniugale.
Il figlio , nato il [...], di anni 22, diplomato all'istituto agrario, non è Per_1
economicamente autosufficiente e convive con la madre;
la casa coniugale è in comproprietà
e sulla stessa grava un mutuo intestato ad entrambi coniugi contratto nel 2011, della durata di anni 30; la madre ha dichiarato di svolgere attività di commessa, reddito mensile netto di €
700,00; il padre, alle dipendenze dell'esercito, ha un reddito mensile netto di € 1400/1500. La ricorrente chiede un assegno per il figlio di € 300,00 mensili e l'assegnazione della casa
3 coniugale.
In ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti ed ai provvedimenti sulla casa coniugale, la giurisprudenza si è così espressa:
Cass. 2020 n. 17183
Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e
(purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Nel caso in esame, il figlio , diplomato all'istituto agrario, non è economicamente Per_1
autosufficiente ma ha dimostrato la volontà di affacciarsi al mondo del lavoro (i genitori hanno dichiarato in udienza che, sia pur senza prospettive certe, era in “prova” di lavoro per una sola settimana); in ogni caso, non ha ancora una sua indipendenza economica. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
Cass. ord. 2012, n. 2171:
L'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica;
il raggiungimento di detta indipendenza economica non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio (nella specie, di 800 euro mensili) correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario.
In generale poi sugli obblighi di mantenimento dei figli, vedi
Cass. 2020, n. 16739
L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere
a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento
4 correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.
Avuto riguardo alle esigenze del figlio, diplomato e di anni 22; verificato che il predetto si sta attivando per conseguire una sua indipendenza;
considerate le disponibilità economiche complessive dei genitori sopra indicate, desumibili dalla prodotta documentazione e da quanto riferito ed ammesso dalle parti in udienza delegata;
considerato che
la casa coniugale è rappresentata da un immobile in comproprietà;
considerato che
il padre paga la rata mensile dell'automobile in uso al figlio, come riferito in udienza e l'evenienza non è contestata, stimasi che gli scopi illustrati nell'arresto della Suprema Corte sopra riportato possano ritenersi soddisfatti ponendo a carico del resistente un contributo per il mantenimento del figlio di € 200,00, a decorrere dalla data della domanda, così confermando sul punto i provvedimenti già resi.
Rimangono a carico dei genitori, in misura uguale, le spese extra assegno ordinarie e straordinarie;
in merito alla loro distinzione ed alla analitica regolamentazione, si rimanda al protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 28.12.2018, come novellato dal successivo protocollo del 20.4.2022, pubblicati sul sito internet del Tribunale, settore
NEWS, riportato in calce all'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori dell'11.4.2024, della quale fanno parte integrante.
La casa coniugale va assegnata alla ricorrente, convivente con figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Si ricorda che la casa va assegnata al coniuge convivente fino a quando il figlio non diventa economicamente indipendente, ovvero perde il diritto alla tutela per non essersi attivato a raggiungere una indipendenza economica.
4.Sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
La ricorrente ha richiesto un assegno separativo per sé di € 150,00 purchè fosse posto a carico del marito il pagamento integrale delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà; nel corso della udienza di comparizione dei coniugi, ha esposto di essere disposta a finanche a rinunciare all'assegno, purchè fosse posto a carico del marito l'obbligo del pagamento integrale delle rate.
Va premesso che, dalla documentazione in atti e da quanto dichiarato dalle parti, non è chiaro l'effettivo importo del mutuo all'attualità; è verosimile ritenere che l'importo mensile che il resistente ha dichiarato di versare a tale tiolo (900-950 euro mensili), comprenda anche il pagamento della rata del finanziamento riferibile all'automobile in uso al figlio (€ 260,00 mensili), che non è contestato.
5 Va anche aggiunto che il resistente ha riferito di aver sempre pagato per intero la rata del mutuo della casa e che, da circa un anno, aveva sospeso i pagamenti per la metà, ritenendo che tale quota fosse dovuta dalla moglie, comproprietaria della casa e cointestataria del mutuo.
Va a questo punto chiarito, come già esposto nella ordinanza contenente i provvedimenti provvisori, che gli obblighi dei coniugi riferibili ad un mutuo/finanziamento, nella specie cointestato, non possono essere modificati dal giudice della separazione, ma di essi va tenuta la giusta considerazione nella determinazione della misura dell'assegno di mantenimento.
Le vicende coniugali non modificano il rapporto contrattuale con la banca e le eventuali obbligazioni contratte da entrambi, anche nel caso in cui i provvedimenti resi in sede di separazione e divorzio regolino il profilo del pagamento delle rate del mutuo;
appare, dunque, preferibile non incidere sul soggetto obbligato, ma tenere conto dell'obbligo solidale nella determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge che non goda di redditi sufficienti.
Tanto premesso, in linea generale, in tema di assegno separativo, la Corte di Cass. si è così espressa:
Cass. 2017, n. 12196
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Cass. 2005, n. 19291
Ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è necessario che questo sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sussista una disparità economica fra i due coniugi. Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti - comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica - e dall'altro
6 lato, non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso
l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze.
Cass. 2021, n. 24049
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare
l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale si era limitato a rilevare che la moglie, richiedente
l'assegno, non svolgeva attività lavorativa, senza però valutare se l'istante avesse la concreta possibilità di intraprendere un'attività lavorativa retribuita, tenendo anche conto che risultava gravata da oneri di assistenza di una figlia portatrice di handicap).
Ebbene, alla luce della età della moglie (43 anni), del titolo di studio (licenza media), della durata del matrimonio (22 anni); dei redditi del marito (1.400,00/1.500,00 euro mensili, senza ulteriori entrate o altre possidenze); considerato che la ricorrente percepisce un reddito di €
700,00 mensili;
ritenuto che
i coniugi non abbiano goduto di un tenore di vita particolarmente agiato;
considerato che
il mutuo è cointestato e dovrà gravare su entrambi i coniugi nella misura della metà;
considerato che
la casa familiare è stata alla stessa ricorrente assegnata, può essere determinato un assegno in favore della ricorrente di € 250,00 mensili, così confermando i provvedimenti provvisori.
5.Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della lite e del suo esito, soccorrono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
I compensi della difesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato saranno liquidati all'esito di documentazione/autocertificazione della persistenza dei requisiti del beneficio, all'attualità.
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P.Q.M.
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Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
7 , così provvede: Controparte_1
a) pronunzia la separazione personale di detti coniugi;
b) assegna alla la casa coniugale;
Parte_1
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non
[...] Pt_1 economicamente autosufficiente, la somma di € 200,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat;
d) pone le spese extra assegno ordinarie e straordinarie nella misura pari del 50% in capo a ciascuna parte;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di € 250,00 entro il
[...]
giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutare annualmente in base agli indici Istat;
e) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio è stato trascritto per le annotazioni di rito;
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 28.6.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi dott. Raffaele Califano
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