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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/06/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ OGGETTO
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione a intimazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di pagamento
pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5491/24 R.G. Affari
N. 5491/24 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine fissato del giorno 24.06.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a intimazione di pagamento”; e vertente N. _______________
tra
[...]Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Costanzo del N. ______________
Foro di Napoli in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente P.IVA_ n. R.B. Prev.
domiciliato presso lo studio del difensore in Frattamaggiore (Na),
Via C. Pezzullo, n. 53;
Discusso nel termine
Ricorrente del 24.06.2025 con scambio di note e scritte ex art. 127 ter cpc
in persona del legale
Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. S. Mordà del
Deposito minuta Foro di Reggio Calabria in virtù di procura allegata alla memoria
_________________ difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Reggio Calabria, Via T. Campanella, n. 38;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 5491/24 R.G. c/o + 3 pag. 1 Pt_1 CP_2
e
, in persona del CP_3 Parte_2
Presidente p.t., e , in persona del legale rappr. p.t., CP_4
rappresentati e difesi dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistenti
e
Controparte_5
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
[...]
difeso dagli avv.ti F. Sacco e D. Cantore in virtù di procura generale in data 18.06.2014 per atto notar di Napoli, elettivamente Persona_1
domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale Inail in Salerno,
Via De Leo, n. 12;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 24.06.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 28.10.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90128263 40 000, notificata dall'
[...]
in data 18.10.2024, relativamente a n. 3 cartelle di Controparte_1
pagamento per contributi previdenziali e premi per la somma si CP_5
euro 232.606,50 (oltre ad altre cartelle non oggetto di impugnazione, non rientranti nella competenza del Tribunale del Lavoro), e ne chiedeva
Giudizio n. 5491/24 R.G. c/o + 3 pag. 2 Pt_1 CP_2 l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 24.06.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. In via preliminare, va dichiarata il difetto di legittimazione passiva della società CP_4
Infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella CP_3
previsione dell'art. 13 della legge 23.12.1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre
1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre 1999, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del D.L. 8 luglio 2002, n.
138.
Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al giorno
01.10.2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso per cui erroneamente il ricorrente ha evocato in giudizio la società CP_4
essendo i crediti contributivi oggetto del presente giudizio relativi agli anni dal 2007 in poi.
III. Il ricorso proposto da è fondato e, pertanto, va Parte_1
Giudizio n. 5491/24 R.G. c/o + 3 pag. 3 Pt_1 CP_2 accolto.
Invero, con precedente intimazione di pagamento n. 100 2024 90055721
38 000, avente ad oggetto le stesse tre cartelle di pagamento di cui all'intimazione impugnata nel presente giudizio (n. 100 2007
0058094615 501, n. 100 2011 0026417931 501 e n. 100 2014
0031969164 501), l ha già intimato Controparte_1
all'odierno ricorrente il pagamento delle relative somme: anche tale intimazione è stata impugnata dal contribuente e il relativo giudizio, rubricato al n. 2085/24 R.G., è stato definito dall'adito Tribunale in data
14.02.2025, con la sentenza n. 312/25 che ha accolto in toto le doglianze della parte ricorrente e ha dichiarato l'illegittimità e l'inefficacia dell'intimazione di pagamento, con condanna delle parti resistenti al pagamento, in solido fra loro, delle spese di lite (cfr. la sentenza allegata alle note scritte depositate dalla parte ricorrente in data 20.06.2025).
Quindi, il Tribunale adito, anche in riferimento alla nuova intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, non può fare altro che riportarsi a quanto già statuito nella suddetta sentenza n. 312/25, le cui motivazioni vengono qui richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, dal momento che la situazione processuale risulta identica a quella del giudizio n. 2085/24 R.G.
In particolare, nella sentenza n. 312/25 il Tribunale ha così argomentato, per quanto di interesse in questa sede: “Nel caso di specie dall'esame dell'atto introduttivo si evince che l'opponente lamenta per un verso la illegittimità della intimazione di pagamento per vizi propri della stessa (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. relativamente alla quale è legittimato passivo l'Ente
Concessionario della Riscossione) e per altro verso eccepisce la prescrizione dei crediti contributivi anche sopravvenuta alla eventuale notifica (con ciò configurando una opposizione all'esecuzione sia in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. 46/99 che ex art. 615 c.p.c., relativamente alla quale è legittimato passivo l'Ente impositore).
Giudizio n. 5491/24 R.G. c/o + 3 pag. 4 Pt_1 CP_2 Tanto premesso, nell'ottica della risoluzione della controversia in base alla ragione più liquida, si evidenzia che, pur volendo prescindere dalla questione in ordine alla effettiva e regolare notifica delle cartelle esattoriali nn. 10020070058094615501, 10020110026417931501, risulta comunque la prescrizione dei crediti contributivi in esse contenute. Precisato che dall'estratto di ruolo prodotto da con CP_2
note del 2.2.2025 così come dalla documentazione prodotta dall' CP_3
con note del 3.2.2025, non risulta, così come dedotto dall lo CP_2
sgravio integrale della cartella n. 10020110026417931501, va dunque dato atto che, avuto riguardo alla formale data di notifica delle predette cartelle esattoriali, risulta maturato il termine quinquennale di prescrizione (art. 3 comma 9 L. 335/1995) successivamente alla notifica degli atti. Ed invero dal confronto tra la data di formale notifica delle cartelle esattoriali in questione (11.2.2007 e 26.4.2011) con la data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto di causa
(22.3.2024) emerge che il relativo credito dell' è prescritto per CP_3
decorso del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 comma 9 L. 335/1995. Riguardo alle ulteriori intimazioni di pagamento, non menzionate dall nella memoria difensiva ma prodotte senza CP_2
alcuna indicazione tra gli allegati, va rilevato che: per la intimazione di pagamento n. 10020169013089114000 (indirizzata al debitore in solido della parte ricorrente) non vi è alcuna prova di notifica in atti;
la intimazione di pagamento n. 10020189012307468000 non si riferisce alle cartelle esattoriali in questione;
la intimazione di pagamento n.
10020229007510115000 non risulta notificata al destinatario (e comunque sarebbe stata notificata ben successivamente al maturare del termine quinquennale di prescrizione).
Si evidenzia poi che, avuto riguardo alla data di notifica delle cartelle esattoriali (11.2.2007 e 26.4.2011), il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato anteriormente al 23.2.2020 con conseguente inapplicabilità della sospensione dei termini introdotta
Giudizio n. 5491/24 R.G. c/o + 3 pag. 5 Pt_1 CP_2 dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19 che, come noto, si riferisce ai periodi correnti dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (v. articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l.
n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953
c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_3
pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 Pt_2
del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr.
Cass. S.U. 23397/2016-.
Va pertanto dichiarata la prescrizione dei crediti contributivi di cui alle cartelle esattoriali nn. 10020070058094615501,
10020110026417931501 e la conseguente illegittimità ed inefficacia della intimazione di pagamento n. 10020249005572138000 con
Giudizio n. 5491/24 R.G. c/o + 3 pag. 6 Pt_1 CP_2
riferimento ad esse”.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto.
IV. La domanda di risarcimento dei danni, formulata dalla parte ricorrente ex art. 96 cpc, è infondata e, pertanto, va rigettata: invero, la parte opposta, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito la prova dei danni subiti. In proposito, secondo la Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., Sez. Unite, ordinanza n. 7583/04); e, inoltre, la domanda di cui all'art. 96 cpc richiede pur sempre la prova, incombente alla parte istante, sia dell'an che del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa
(Cass. 3941/02, Cass. 18169/04, Cass. 3388/07, Cass. 13395/07).
V. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell' CP_1
resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle spese fra la parte ricorrente e la società tenuto conto CP_4
della natura strettamente processuale della statuizione adottata, e fra la parte ricorrente e l' e l' tenuto conto che l'iniziativa di CP_3 CP_5
procedere alla notifica di una nuova intimazione di pagamento, successivamente a quella già impugnata nel giudizio n. 2085/24 R.G., è da addebitare esclusivamente all CP_1
Giudizio n. 5491/24 R.G. c/o + 3 pag. 7 Pt_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell , dell'
[...] Controparte_1 CP_3
dell' e della società con ricorso depositato in data CP_5 CP_4
28.10.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della società CP_4
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
3) Rigetta la domanda del ricorrente di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
4) Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 43,00 per spese vive ed euro 5.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
5) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra il ricorrente e l' l' e la società CP_3 CP_5 CP_4
Così deciso in Salerno in data 24.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5491/24 R.G. c/o + 3 pag. 8 Pt_1 CP_2