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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/12/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2432/2025
REPUBBLICA ITALIANA 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice ND UR e in funzione di giudice d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello, iscritto al n. R.G. 2432/2025, avverso la sentenza n. 170/2025 del Giudice di
Pace di Arezzo, pubblicata in data 18.04.2025, a definizione del procedimento civile n. 3019/2024 RG promosso da
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bianco
– APPELLANTE–
Contro
c.f. , in persona del l.r. pro tempore CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Branca
-APPELLATA –
, c.f. , in persona del pro tempore Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Rulli e dall'avv. Stefano Pasquini
-APPELLATA –
Conclusioni
Per parte appellante: 1) in via preliminare, rigettare l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dagli appellati, in quanto la contestazione sulla validità della C.A.D. attiene alla valutazione della prova documentale già acquisita e alla verifica della regolare notifica, rilevabile anche
d'ufficio;2) nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 5583/2024 e i verbali ad essa sottesi (n. V/1997/2022 e atto
presupposto), dichiarando l'inesistenza/nullità delle relative notifiche e la conseguente decadenza dell'Amministrazione dal diritto di riscuotere la sanzione per decorso dei termini di legge. Con vittoria delle spese, compensi del presente grado di appello, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. e con attribuzione al procuratore costituito anticipante
Per parte appellata 1) rigettare ogni domanda formulata dall'odierno appellante nei CP_1 confronti della perché del tutto infondata, in fatto e diritto, 2 CP_1
2) accertare e dichiarare legittima, valida e pienamente efficace l'ingiunzione di pagamento n. 5583 del 24/07/2024, e il sotteso verbale n. V/1997/2022 emesso dalla Polizia locale del CP_2
, con tutte le conseguenze di legge.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Per parte appellata In via preliminare: Dichiarare inammissibili i motivi di Controparte_2 appello relativi ai vizi formali della CAD e alla nullità del verbale presupposto n. V/1284704/2021, in quanto eccezioni nuove proposte in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito: Rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza n. 170/2025 del Giudice di Pace di Arezzo, accertando la piena validità ed efficacia dell'Ingiunzione n. 5583/2024 e dei verbali ad essa sottesi.
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, ha opposto la ingiunzione di pagamento n. Parte_1
5583 del 24/07/2024 notifica da relativa a sanzione amministrativa iscritta a ruolo dalla CP_1
Polizia locale del sulla base del verbale di accertamento n. V/1997/2022; il Controparte_2 ricorrente lamentava l'omessa notificazione di tale verbale presupposto.
Si costituivano in giudizio e il , chiedendo il rigetto del ricorso, stante la CP_1 Controparte_2 regolare notificazione del verbale di accertamento n. V/1997/2022 nel termine previsto dal legislatore.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle controparti.
2. ha tempestivamente impugnato la sentenza di primo grado. Parte_1
Egli ha dedotto la nullità della notifica del verbale n. V/1997/2022, dal momento che l'avviso di ricevimento della C.A.D., nell'assenza del destinatario, non reca alcuna indicazione in ordine alla affissione della C.A.D. ovvero alla immissione nella cassetta postale.
In via gradata (come si evince dalle conclusioni) ha eccepito l'invalidità del verbale n. V/1997/2022
(sanzione ex art. 180, comma 8, C.d.S. per omessa esibizione di documenti) per invalidità della notificazione del precedente verbale ZTL (V/1284704/2021, contenente la richiesta di esibizione dei documenti, sanzionata dal successivo verbale); la C.A.D. presenta caratteristiche analoghe a quelle di cui al verbale n. V/1997/2022.
Concludeva come segue: “1) accogliere integralmente l'appello e, per l'effetto, l'opposizione proposta 3 in primo grado;
2) accertare e dichiarare la nullità della notifica del verbale n. V/1997/2022 (raccomandata n. 6290
26755055) per vizio formale insanabile dell'avviso di ricevimento della C.A.D. (omessa attestazione della modalità di rilascio e mancanza di elementi idonei a provare la ricezione), con conseguente invalidità del verbale stesso;
3) dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione contenuta nel verbale n.
V/1997/2022 per intervenuta decadenza del potere sanzionatorio dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S. e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 22080/2017,
Cass. S.U. 10012/2021);
4) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del verbale n. V/1997/2022 per illegittimità derivata dalla nullità della notifica dell'atto presupposto (verbale ZTL n. V/1284704/2021), anch'esso notificato mediante C.A.D. affetta dai medesimi vizi formali (caselle di recapito non barrate, assenza di attestazione dell'esito della comunicazione, difetto di elementi idonei a provare la ricezione);
5) per l'effetto, dichiarare la nullità e l'annullamento dell'Ingiunzione di pagamento n. 5583/2024 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali stante la mancata notifica degli atti ad esso presupposti;
6) ordinare la cancellazione dal ruolo delle somme oggetto dell'Ingiunzione di Pagamento n.
5583/2024.
In ogni caso condannare gli appellati, e in solido, alla rifusionedelle Controparte_2 CP_1 spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n.
147/2022, con inclusione della fase istruttoria/trattazione, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Con vittoria delle spese, compensi del presente grado di appello, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. e con attribuzione al procuratore costituito anticipante”.
Il Giudice fissava l'udienza del 23.12.2025, anche per discussione. La notifica veniva regolarmente effettuata a cura di parte appellante.
Si è costituita formulando le conclusioni in epigrafe. Ha dedotto in ordine alla validità della CP_1 notificazione del verbale n. V/1997/2022 ed eccepito l'inammissibilità della eccezione di invalidità derivata per vizi della notifica del verbale ZTL n. V/1284704/2021.
Si è costituito il , formulando le conclusioni in epigrafe. Ha dedotto in ordine alla Controparte_2 validità della notificazione del verbale n. V/1997/2022 ed eccepito l'inammissibilità della eccezione di invalidità derivata per vizi della notifica del verbale ZTL n. V/1284704/2021. 4
All'udienza del 23.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno discusso come da note di trattazione scritta.
Nelle proprie note di trattazione scritta, l'appellante ha modificato le conclusioni rispetto al ricorso in appello;
esse sono riportate in epigrafe. Le altre parti hanno confermato le conclusioni già rassegnate.
A norma dell'ultimo periodo dell'art. 127-ter c.p.c., Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza, ciò che rende compatibile la modalità cartolare con il rito lavoro.
3. Il motivo di appello principale (avverso l'ingiunzione di pagamento per omessa/invalida notifica del verbale V. 1997/22V) deve ritenersi ammissibile.
Ed infatti: - nel ricorso di primo grado, l'odierno appellante ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica del verbale presupposto all'ingiunzione di pagamento;
- le controparti, nel costituirsi in giudizio, hanno fornito la documentazione afferente alla notifica;
- l'odierno appellante contesta che la notifica possa dirsi validamente perfezionata;
non si tratta, dunque, di un motivo di ricorso nuovo
(volto esclusivamente a far valere vizi formali), ma del medesimo motivo fatto valere in primo grado
(mancata ricezione della notifica) che, alla luce delle altrui difese, viene più compiutamente articolato, al fine di sostenere che la documentazione prodotta non prova che vi sia stata valida notifica.
Quanto al motivo di appello proposto in via subordinata nell'atto introduttivo (invalidità del verbale V.
1997/22V per omessa notifica del verbale ZTL n. V/1284704/2021),esso non solo non è stato riproposto nelle conclusioni (v. epigrafe), ma in ogni caso rimane assorbito dall'accoglimento del motivo principale.
Per quanto attiene invece alla domanda di annullamento del verbale presupposto (ZTL n.
V/1284704/2021), espressamente formulata solo nelle conclusioni, si dirà infra.
4. Giova premettere che quella in esame è una opposizione (impropriamente detta) recuperatoria, ossia l'opposizione con la quale si deduce, a fronte di una cartella o una ingiunzione di pagamento, l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento. Come hanno chiarito le SSUU 22080/2017, “se
l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo
riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione”.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che fosse stata fornita la prova della regolare notificazione del verbale n. 5
V. 1997/22V elevato il 05.03.2022; “notifica effettuata al ricorrente a Napoli, via Cassiodoro n. 10
(All.to n. 2); nella cartolina verde l'addetto alla consegna ha attestato di non aver potuto recapitare il plico per temporanea assenza del destinatario e ha indicato che il plico era stato depositato il
16/03/2022 nonché di aver comunicato l'avvenuto deposito al ricorrente con Raccomandata n.
629026755055 del16/03/2022, inviata sempre in Napoli, via Cassiodoro n. 10, la cui copia è stata depositata in atti dal ” (sent. impugnata, pag. 4). Richiamata la giurisprudenza di Controparte_2 legittimità (secondo cui è necessario produrre l'avviso di ricevimento nonché prova della ricezione della C.A.D), il Giudice di prime cure così ha motivato: “il comune di Arezzo ha dato prova dell'avvenuta, regolare, notifica del verbale n. V. 1997/22V elevato il 05.03.2022 elevato dalla Polizia
Municipale del comune di Arezzo, in quanto ha prodotto copia della cartolina verde in cui l'addetto alla consegna dava atto del mancato recapito del plico per temporanea assenza del destinatario e ha altresì prodotto copia della cartolina attestante la comunicazione dell'avvenuto deposito del plico”.
Detta conclusione non può essere condivisa, non avendo il Giudice di Pace correttamente esaminato l'avviso di ricevimento della Comunicazione di avvenuto deposito, che per chiarezza espositiva si riproduce di seguito.
Come emerge dall'esame del predetto avviso, il destinatario non era presente e non ha pertanto firmato per ricevuta. L'agente del servizio postale avrebbe dovuto allora immettere la CAD nella cassetta postale ovvero affiggerla alla porta di ingresso, dandone atto nell'avviso, ciò che invece non ha fatto.
Al riguardo, la S.C. ha chiarito che In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 6
- con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (Cass. 23921/2020).
In difetto di detta attestazione, la notificazione non può dirsi validamente perfezionata.
Il mancato perfezionamento della notificazione del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada nel termine di legge comporta l'estinzione della obbligazione, che travolge la successiva ingiunzione di pagamento.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale, come anticipato, assorbirebbe in ogni caso l'esame della domanda subordinata con la quale l'appellante ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del verbale n. V/1997/2022 per vizio della notifica del verbale presupposto (verbale ZTL n.
V/1284704/2021), domanda comunque non ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.
5. In sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante ha chiesto anche l'annullamento del verbale
ZTL n. V/1284704/2021. Ed infatti, sebbene nelle note di trattazione scritta si legga che vengono reiterate le conclusioni già precisate in atto introduttivo (v. pag. 3, righe 2-3), è sufficiente confrontare i due atti per verificare che esse sono diverse. In particolare, nelle conclusioni da ultimo precisate, si chiede di “annullare l'ingiunzione di pagamento n. 5583/2024 e i verbali ad essa sottesi (n.
V/1997/2022 e atto presupposto)” [l'atto presupposto è il verbale ZTL n. V/1284704/2021] , laddove nelle conclusioni dell'atto introduttivo il verbale presupposto era menzionato solo per far valere la
invalidità derivata del verbale n. V/1997/2022 (“in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del verbale n. V/1997/2022 per illegittimità derivata dalla nullità della notifica dell'atto presupposto
(verbale ZTL n. V/1284704/2021”).
La domanda di annullamento del verbale ZTL n. V/1284704/2021 è evidentemente inammissibile, siccome formulata per la prima volta solo sede di appello;
senza neppure considerare che detto verbale
è assolutamente estraneo all'oggetto del giudizio (l'ingiunzione di pagamento concerne il solo verbale 7
n. V/1997/2022).
6. Alla riforma del merito della sentenza di primo grado consegue la riforma della regolamentazione delle spese processuali, che deve essere effettuata d'ufficio; ed infatti il giudice di secondo grado deve provvedere sulle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite. Infatti, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese, alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), la riforma, in tutto o in parte, della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423;
Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
In particolare, le spese di primo grado devono essere integralmente poste a carico di e CP_1
, in solido tra loro, e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei seguenti Controparte_2 parametri: medi per le fasi di studio e introduttiva;
minimi per la fase decisionale (trattandosi di difese sostanzialmente ripetitive), escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è svolta.
Per quanto attiene al presente grado, l'inammissibilità della domanda di annullamento del verbale ZTL
n. V/1284704/2021 conduce ad una valutazione di parziale soccombenza reciproca;
ciò che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; nel resto, esse seguono la soccombenza delle parti appellate e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei seguenti parametri: medi per le fasi di studio e introduttiva;
minimi per la fase decisionale (trattandosi di difese sostanzialmente ripetitive), escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è svolta.
Le spese devono essere distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario (nel ricorso introduttivo il procuratore si è dichiarato antistatario anche per le spese di primo grado;
nelle conclusioni successivamente rassegnate solo per il grado di appello, di talché la dichiarazione di antistatarietà per il primo grado deve intendersi rinunziata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice d'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della impugnata sentenza, dichiara l'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione di cui al verbale n. V/1997/2022 e conseguentemente la non debenza delle somme di cui alla ingiunzione di pagamento opposta in questa sede;
8
- dichiara inammissibile la domanda di annullamento del verbale n. V/1284704/2021;
- condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite per il primo grado nei confronti dell'appellante, che liquida in € 701,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso delle spese di iscrizione a ruolo;
-compensa, per la metà, le spese del presente grado;
condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento della restante parte delle spese di lite, che liquida in € 636,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso delle spese di iscrizione a ruolo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Arezzo, il 24 dicembre 2025
Il Giudice
ND UR
REPUBBLICA ITALIANA 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice ND UR e in funzione di giudice d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello, iscritto al n. R.G. 2432/2025, avverso la sentenza n. 170/2025 del Giudice di
Pace di Arezzo, pubblicata in data 18.04.2025, a definizione del procedimento civile n. 3019/2024 RG promosso da
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bianco
– APPELLANTE–
Contro
c.f. , in persona del l.r. pro tempore CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Branca
-APPELLATA –
, c.f. , in persona del pro tempore Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Rulli e dall'avv. Stefano Pasquini
-APPELLATA –
Conclusioni
Per parte appellante: 1) in via preliminare, rigettare l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dagli appellati, in quanto la contestazione sulla validità della C.A.D. attiene alla valutazione della prova documentale già acquisita e alla verifica della regolare notifica, rilevabile anche
d'ufficio;2) nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 5583/2024 e i verbali ad essa sottesi (n. V/1997/2022 e atto
presupposto), dichiarando l'inesistenza/nullità delle relative notifiche e la conseguente decadenza dell'Amministrazione dal diritto di riscuotere la sanzione per decorso dei termini di legge. Con vittoria delle spese, compensi del presente grado di appello, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. e con attribuzione al procuratore costituito anticipante
Per parte appellata 1) rigettare ogni domanda formulata dall'odierno appellante nei CP_1 confronti della perché del tutto infondata, in fatto e diritto, 2 CP_1
2) accertare e dichiarare legittima, valida e pienamente efficace l'ingiunzione di pagamento n. 5583 del 24/07/2024, e il sotteso verbale n. V/1997/2022 emesso dalla Polizia locale del CP_2
, con tutte le conseguenze di legge.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Per parte appellata In via preliminare: Dichiarare inammissibili i motivi di Controparte_2 appello relativi ai vizi formali della CAD e alla nullità del verbale presupposto n. V/1284704/2021, in quanto eccezioni nuove proposte in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito: Rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza n. 170/2025 del Giudice di Pace di Arezzo, accertando la piena validità ed efficacia dell'Ingiunzione n. 5583/2024 e dei verbali ad essa sottesi.
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, ha opposto la ingiunzione di pagamento n. Parte_1
5583 del 24/07/2024 notifica da relativa a sanzione amministrativa iscritta a ruolo dalla CP_1
Polizia locale del sulla base del verbale di accertamento n. V/1997/2022; il Controparte_2 ricorrente lamentava l'omessa notificazione di tale verbale presupposto.
Si costituivano in giudizio e il , chiedendo il rigetto del ricorso, stante la CP_1 Controparte_2 regolare notificazione del verbale di accertamento n. V/1997/2022 nel termine previsto dal legislatore.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle controparti.
2. ha tempestivamente impugnato la sentenza di primo grado. Parte_1
Egli ha dedotto la nullità della notifica del verbale n. V/1997/2022, dal momento che l'avviso di ricevimento della C.A.D., nell'assenza del destinatario, non reca alcuna indicazione in ordine alla affissione della C.A.D. ovvero alla immissione nella cassetta postale.
In via gradata (come si evince dalle conclusioni) ha eccepito l'invalidità del verbale n. V/1997/2022
(sanzione ex art. 180, comma 8, C.d.S. per omessa esibizione di documenti) per invalidità della notificazione del precedente verbale ZTL (V/1284704/2021, contenente la richiesta di esibizione dei documenti, sanzionata dal successivo verbale); la C.A.D. presenta caratteristiche analoghe a quelle di cui al verbale n. V/1997/2022.
Concludeva come segue: “1) accogliere integralmente l'appello e, per l'effetto, l'opposizione proposta 3 in primo grado;
2) accertare e dichiarare la nullità della notifica del verbale n. V/1997/2022 (raccomandata n. 6290
26755055) per vizio formale insanabile dell'avviso di ricevimento della C.A.D. (omessa attestazione della modalità di rilascio e mancanza di elementi idonei a provare la ricezione), con conseguente invalidità del verbale stesso;
3) dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione contenuta nel verbale n.
V/1997/2022 per intervenuta decadenza del potere sanzionatorio dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S. e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 22080/2017,
Cass. S.U. 10012/2021);
4) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del verbale n. V/1997/2022 per illegittimità derivata dalla nullità della notifica dell'atto presupposto (verbale ZTL n. V/1284704/2021), anch'esso notificato mediante C.A.D. affetta dai medesimi vizi formali (caselle di recapito non barrate, assenza di attestazione dell'esito della comunicazione, difetto di elementi idonei a provare la ricezione);
5) per l'effetto, dichiarare la nullità e l'annullamento dell'Ingiunzione di pagamento n. 5583/2024 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali stante la mancata notifica degli atti ad esso presupposti;
6) ordinare la cancellazione dal ruolo delle somme oggetto dell'Ingiunzione di Pagamento n.
5583/2024.
In ogni caso condannare gli appellati, e in solido, alla rifusionedelle Controparte_2 CP_1 spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n.
147/2022, con inclusione della fase istruttoria/trattazione, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Con vittoria delle spese, compensi del presente grado di appello, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. e con attribuzione al procuratore costituito anticipante”.
Il Giudice fissava l'udienza del 23.12.2025, anche per discussione. La notifica veniva regolarmente effettuata a cura di parte appellante.
Si è costituita formulando le conclusioni in epigrafe. Ha dedotto in ordine alla validità della CP_1 notificazione del verbale n. V/1997/2022 ed eccepito l'inammissibilità della eccezione di invalidità derivata per vizi della notifica del verbale ZTL n. V/1284704/2021.
Si è costituito il , formulando le conclusioni in epigrafe. Ha dedotto in ordine alla Controparte_2 validità della notificazione del verbale n. V/1997/2022 ed eccepito l'inammissibilità della eccezione di invalidità derivata per vizi della notifica del verbale ZTL n. V/1284704/2021. 4
All'udienza del 23.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno discusso come da note di trattazione scritta.
Nelle proprie note di trattazione scritta, l'appellante ha modificato le conclusioni rispetto al ricorso in appello;
esse sono riportate in epigrafe. Le altre parti hanno confermato le conclusioni già rassegnate.
A norma dell'ultimo periodo dell'art. 127-ter c.p.c., Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza, ciò che rende compatibile la modalità cartolare con il rito lavoro.
3. Il motivo di appello principale (avverso l'ingiunzione di pagamento per omessa/invalida notifica del verbale V. 1997/22V) deve ritenersi ammissibile.
Ed infatti: - nel ricorso di primo grado, l'odierno appellante ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica del verbale presupposto all'ingiunzione di pagamento;
- le controparti, nel costituirsi in giudizio, hanno fornito la documentazione afferente alla notifica;
- l'odierno appellante contesta che la notifica possa dirsi validamente perfezionata;
non si tratta, dunque, di un motivo di ricorso nuovo
(volto esclusivamente a far valere vizi formali), ma del medesimo motivo fatto valere in primo grado
(mancata ricezione della notifica) che, alla luce delle altrui difese, viene più compiutamente articolato, al fine di sostenere che la documentazione prodotta non prova che vi sia stata valida notifica.
Quanto al motivo di appello proposto in via subordinata nell'atto introduttivo (invalidità del verbale V.
1997/22V per omessa notifica del verbale ZTL n. V/1284704/2021),esso non solo non è stato riproposto nelle conclusioni (v. epigrafe), ma in ogni caso rimane assorbito dall'accoglimento del motivo principale.
Per quanto attiene invece alla domanda di annullamento del verbale presupposto (ZTL n.
V/1284704/2021), espressamente formulata solo nelle conclusioni, si dirà infra.
4. Giova premettere che quella in esame è una opposizione (impropriamente detta) recuperatoria, ossia l'opposizione con la quale si deduce, a fronte di una cartella o una ingiunzione di pagamento, l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento. Come hanno chiarito le SSUU 22080/2017, “se
l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo
riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione”.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che fosse stata fornita la prova della regolare notificazione del verbale n. 5
V. 1997/22V elevato il 05.03.2022; “notifica effettuata al ricorrente a Napoli, via Cassiodoro n. 10
(All.to n. 2); nella cartolina verde l'addetto alla consegna ha attestato di non aver potuto recapitare il plico per temporanea assenza del destinatario e ha indicato che il plico era stato depositato il
16/03/2022 nonché di aver comunicato l'avvenuto deposito al ricorrente con Raccomandata n.
629026755055 del16/03/2022, inviata sempre in Napoli, via Cassiodoro n. 10, la cui copia è stata depositata in atti dal ” (sent. impugnata, pag. 4). Richiamata la giurisprudenza di Controparte_2 legittimità (secondo cui è necessario produrre l'avviso di ricevimento nonché prova della ricezione della C.A.D), il Giudice di prime cure così ha motivato: “il comune di Arezzo ha dato prova dell'avvenuta, regolare, notifica del verbale n. V. 1997/22V elevato il 05.03.2022 elevato dalla Polizia
Municipale del comune di Arezzo, in quanto ha prodotto copia della cartolina verde in cui l'addetto alla consegna dava atto del mancato recapito del plico per temporanea assenza del destinatario e ha altresì prodotto copia della cartolina attestante la comunicazione dell'avvenuto deposito del plico”.
Detta conclusione non può essere condivisa, non avendo il Giudice di Pace correttamente esaminato l'avviso di ricevimento della Comunicazione di avvenuto deposito, che per chiarezza espositiva si riproduce di seguito.
Come emerge dall'esame del predetto avviso, il destinatario non era presente e non ha pertanto firmato per ricevuta. L'agente del servizio postale avrebbe dovuto allora immettere la CAD nella cassetta postale ovvero affiggerla alla porta di ingresso, dandone atto nell'avviso, ciò che invece non ha fatto.
Al riguardo, la S.C. ha chiarito che In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 6
- con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (Cass. 23921/2020).
In difetto di detta attestazione, la notificazione non può dirsi validamente perfezionata.
Il mancato perfezionamento della notificazione del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada nel termine di legge comporta l'estinzione della obbligazione, che travolge la successiva ingiunzione di pagamento.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale, come anticipato, assorbirebbe in ogni caso l'esame della domanda subordinata con la quale l'appellante ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del verbale n. V/1997/2022 per vizio della notifica del verbale presupposto (verbale ZTL n.
V/1284704/2021), domanda comunque non ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.
5. In sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante ha chiesto anche l'annullamento del verbale
ZTL n. V/1284704/2021. Ed infatti, sebbene nelle note di trattazione scritta si legga che vengono reiterate le conclusioni già precisate in atto introduttivo (v. pag. 3, righe 2-3), è sufficiente confrontare i due atti per verificare che esse sono diverse. In particolare, nelle conclusioni da ultimo precisate, si chiede di “annullare l'ingiunzione di pagamento n. 5583/2024 e i verbali ad essa sottesi (n.
V/1997/2022 e atto presupposto)” [l'atto presupposto è il verbale ZTL n. V/1284704/2021] , laddove nelle conclusioni dell'atto introduttivo il verbale presupposto era menzionato solo per far valere la
invalidità derivata del verbale n. V/1997/2022 (“in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del verbale n. V/1997/2022 per illegittimità derivata dalla nullità della notifica dell'atto presupposto
(verbale ZTL n. V/1284704/2021”).
La domanda di annullamento del verbale ZTL n. V/1284704/2021 è evidentemente inammissibile, siccome formulata per la prima volta solo sede di appello;
senza neppure considerare che detto verbale
è assolutamente estraneo all'oggetto del giudizio (l'ingiunzione di pagamento concerne il solo verbale 7
n. V/1997/2022).
6. Alla riforma del merito della sentenza di primo grado consegue la riforma della regolamentazione delle spese processuali, che deve essere effettuata d'ufficio; ed infatti il giudice di secondo grado deve provvedere sulle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite. Infatti, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese, alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), la riforma, in tutto o in parte, della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423;
Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
In particolare, le spese di primo grado devono essere integralmente poste a carico di e CP_1
, in solido tra loro, e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei seguenti Controparte_2 parametri: medi per le fasi di studio e introduttiva;
minimi per la fase decisionale (trattandosi di difese sostanzialmente ripetitive), escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è svolta.
Per quanto attiene al presente grado, l'inammissibilità della domanda di annullamento del verbale ZTL
n. V/1284704/2021 conduce ad una valutazione di parziale soccombenza reciproca;
ciò che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; nel resto, esse seguono la soccombenza delle parti appellate e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei seguenti parametri: medi per le fasi di studio e introduttiva;
minimi per la fase decisionale (trattandosi di difese sostanzialmente ripetitive), escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è svolta.
Le spese devono essere distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario (nel ricorso introduttivo il procuratore si è dichiarato antistatario anche per le spese di primo grado;
nelle conclusioni successivamente rassegnate solo per il grado di appello, di talché la dichiarazione di antistatarietà per il primo grado deve intendersi rinunziata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice d'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della impugnata sentenza, dichiara l'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione di cui al verbale n. V/1997/2022 e conseguentemente la non debenza delle somme di cui alla ingiunzione di pagamento opposta in questa sede;
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- dichiara inammissibile la domanda di annullamento del verbale n. V/1284704/2021;
- condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite per il primo grado nei confronti dell'appellante, che liquida in € 701,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso delle spese di iscrizione a ruolo;
-compensa, per la metà, le spese del presente grado;
condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento della restante parte delle spese di lite, che liquida in € 636,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso delle spese di iscrizione a ruolo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Arezzo, il 24 dicembre 2025
Il Giudice
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