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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6936 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14193 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14193/2022 promossa da:
con l'Avv. M. Sauro Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
(soc. incorporante di ) con Controparte_1 CP_2
l'Avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si è opposta al Decreto ingiuntivo n. 3732-2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano per l'importo capitale di euro 8.469,95 oltre interessi e spese liquidate e premesso che la richiesta monitoria di (poi a
CP_2 Controparte_1 seguito di incorporazione di , ndr-) si fondava su un preteso saldo di
CP_2 fatture per servizi di telecomunicazioni asseritamente forniti dal 31 maggio 2019 al 31 dicembre 2019, già dedotte note di credito datate 2020; Cont che pur non negando l'esistenza di un rapporto contrattuale con (già
CP_2 link) costituito mediante l'accettazione di due proposte contrattuali del 9 maggio 2014 e del 4 agosto 2016, tuttavia ha dedotto la cessazione di entrambe alla data del 31 maggio 2019, a seguito di disdetta datata 14 maggio 2019; premesso altresì che la stessa avrebbe accettato la chiusura del rapporto
CP_2 contrattuale, sia rendendosi disponibile alla disinstallazione in data 28 maggio 2019 di tutti gli apparati in uso a , sia alla liberazione dell'armadio Parte_1 rack ubicato nella sede di di Trento via Fersina 23 come da richiesta CP_2 formulata via mail 13 maggio 2019, di avere stipulato contratti per i medesimi servizi con altro gestore, tanto premesso ha contestato la fatturazione successiva alla cessazione dei rapporti per servizi mai resi.
Ha dedotto altresì che la stessa aveva dato atto con propria mail 31 CP_2 gennaio 2020 della chiusura del contratto del 2016 al 31 maggio 2019 e della chiusura del contratto 2014 in date differenti, peraltro non previste contrattualmente né chiarite.
Ha contestato quindi che vi fossero altri e ulteriori contratti come riportati dalle fatture azionate in via monitoria oltre che, come sopra detto, che dalla data del 31 maggio 2019 nessun servizio di telecomunicazione era più stato offerto da CP_2
a nessun titolo.
Tanto premesso, previa eccezione preliminare dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore in via alternativa tra loro del Tribunale di Bolzano, del Tribunali di Mantova e del Tribunale di Trento, ha chiesto la revoca del Decreto, la declaratoria di nulla dovere e le spese di lite.
poi (soc. incorporante di CP_2 Controparte_1
e di seguito nel costituirsi in giudizio ha contestato CP_2 CP_1 genericamente le deduzioni avversarie, chiesto la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto o Ordinanza ex art 186 ter e/o bis deducendo di avere correttamente adempiuto ai due contratti, che riconosceva quali quelli dedotti dall'opponente in citazione e che in forza delle Condizioni Generali di Contratto le somme ingiunte erano dovute, ha contestato l'eccezione di incompetenza territoriale, ha dedotto che solo il contratto del 2016 sarebbe cessato al 31 maggio 2019 mentre in relazione «agli altri contratti sottoscritti tra le parti è stata inserita la prima scadenza stabilita contrattualmente »
In corso di causa erano rigettate le istanze ex art 648 ed ex art 186 bis-ter cpc, riservata al merito alla decisione sull'eccezione di incompetenza territoriale, non ammesse le prove per testi delle parti e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
°°°
L'opposizione, risultata fondata nel merito, andrà accolta nei limiti che seguono. In via pregiudiziale e preliminare questo Tribunale dovrà valutare l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata in atto di citazione dall'opponente con riferimento agli artt. 1182 co. 4 cc / 20 cpc in quanto l'oggetto dell'ingiunzione sarebbe stato un credito avente natura illiquida con conseguente competenza del Tribunale del luogo di domicilio del debitore (Bolzano) o della sua sede amministrativa (Mantova), fori rappresentati come competenti anche in base al foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 cpc Il Tribunale Bolzano sarebbe stato competente anche in forza dell' ex art.20 cpc in quanto i servizi sono stati resi per lo più a Bolzano e solo in parte a Trento. L'eccezione, come formulata, non potrà trovare accoglimento sia in quanto l'obbligazione pecuniaria nascente dai contratti di somministrazione di servizi di telefonia e oggetto del presente giudizio è risultata essere almeno parzialmente liquida, proprio stante il riconoscimento pacifico di due contratti intercorsi tra le parti che ne consentono, almeno parzialmente, la determinazione del credito in forza dei criteri ivi contenuti, sia in quanto l'eccezione è risultata carente sotto il profilo della completezza della sua formulazione secondo la migliore giurisprudenza. Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto parte, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del Giudice adito, osserva il Tribunale che nel caso di specie, l'eccezione sollevata da parte opponente (convenuta in senso sostanziale) non risulta completa, non avendo essa contestato tempestivamente la competenza del Tribunale adito con riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 19, 1°comma, ultima parte, c.p.c., (relativo alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”).
Con la conseguenza che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del Giudice adito (v. tra molte Cass. n. 20597/2018: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1,ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”).
Con riferimento al merito, questo Tribunale rileva che l'opponente ha contestato in citazione di nulla dovere in ordine alla somma ingiuntagli per servizi di telefonia, portati dalle fatture azionate, avendo disdettato al 31.5.19 i due contratti intercorsi tra le parti, ha prodotto la disdetta, avvenuta mediante raccomandata (vd. doc. 3 fasc. opponente), disdetta accettata da controparte, mai contestata. Per contro, con successiva comunicazione del 31 gennaio 2020 (vedi doc 6 fasc. opponente) prendeva atto del recesso e confermava la chiusura dei CP_2 contratti, unitamente ad altri risultati non oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che da tale data cessavano tutti i servizi contrattualizzati. A conferma di quanto dedotto in citazione ha versato in atti altresì la Parte_1 comunicazione via mail del 13.5.19 con cui il tecnico chiedeva a Persona_1 “accesso al data center di Trento martedì 28 maggio 2019 dalle 09:00 alle CP_2
13:00. L'intestatario del contratto è (codice cliente 96122). Dovrei Parte_1 accedere alla sala 7 rack 5 saremo presenti io (it manager di è un Parte_1 mio assistente….provvederemo a disinstallare tutti gli apparati in quanto non più utilizzati e in vista della cessazione del contratto di housing.In attesa di riscontro
…» Ha altresì depositato in atti la comunicazione ottenuta in risposta il 14 maggio 2019 proveniente da confermativa della richiesta nella quale la Email_1 società qui opposta prendeva atto e comunicava «… abbiamo comunque inoltrato noi la richiesta odierna» .(vedi doc 4 fascicolo opponente) Di fronte a tali allegazioni e produzioni documentali era preciso onere di parte creditrice contestare specificatamente le circostanze ed i fatti dedotti da controparte nel primo atto difensivo Per contro nulla ha specificamente dedotto o contestato al riguardo in CP_2 comparsa di risposta, primo atto difensivo utile, ed anzi ha riportato a pagina 2 della comparsa di risposta che "la richiesta di cessazione del contratto 2016-4469 è stata effettuata in data 31 maggio 2019" Infatti, come sopra detto, con mail 31.1.2020 (vd.doc. 6 fasc opponente) CP_2 scusandosi “del ritardo della lavorazione della mail di disdetta” ha informato della chiusura del contratto del 2016 al 31.5.2019, emettendo note di Parte_1 credito. Quanto al contratto del 2014 con la medesima mail ha previsto la chiusura ma con addebito in date diverse, come detto, e precisamente: sino al 6 agosto 2019 il canone connessione 60 MB;
fino al 15 settembre 2019 il canone sede virtuale spazio rack e sino al 31 12 2019 il canone 8 Mb.
è risultata avere già contestata tale circostanza ante causam; nella Parte_1 email del 3 Febbraio 2020 (doc 7 fascicolo opponente) scriveva “non siamo d'accordo con le date di chiusura da voi indicate perché le disdette da noi date sono avvenute in data per tutti i contratti in essere al 31 maggio 2020 (-rectius 2019 ndr-) ……. potete giustificarci il fatto di queste chiusure tardive ?» E ancora, con i docc. 9 e 10, ha versato in atti uno scambio di email Parte_1 avvenuto con dal 12 Marzo 2020 al 23 Marzo 2020 dal quale è emerso che CP_2 la credit manager di comunicava con mail 19 Marzo 2020 Controparte_4 che le date di cessazione erano state autorizzate dal commerciale che «a sua volta è stata autorizzato dalla direzione» e con mail del 23 Marzo 2020 la CP_4 confermava la cessazione del contratto del 2016 al 31 maggio 2019 ed elencava l'attivazione e cessazione dei servizi ricollegati alla proposta commerciale del 2014. Con email di risposta del 19 Marzo 2020 ribadiva che non “si Parte_1 trovava” con l'importo di 8.469,95 che le risultava da saldare chiedendo esplicitamente il motivo per il quale il contratto del 2014 non fosse cessato a maggio 2019 ma a scadenze differenti In definitiva neppure in causa, come sopra detto, è stata in grado di offrire CP_2 adeguata prova del credito, anche a fronte di un recesso visibilmente di natura tombale e riconosciuto, mai contestato e oltre a ciò non ha offerto prova in causa di avere eventualmente continuato a somministrare servizi. Era suo preciso onere contestare specificamente tali precise deduzioni ed allegazione avversarie nella prima difesa utile (Cass.1540/07-5191/08-13079/08); in mancanza, opera il principio della non contestazione ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ex multis Cass. N. 5429/2020 per la quale: “Il principio di non contestazione, pure essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. disposta dalla legge del 2009, era certamente previgente nell'ordinamento quale principio interpretativo, secondo la più che consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass sezione 3ª N. 5356 del 5/3/2009; Cass N. 27596/2008, N. 7074/2006 ecc.) la quale aveva già statuito, prima della novella, che detto principio determina in relazione ai fatti non contestati un effetto vincolante per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato deve ritenerli sussistenti, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Conseguentemente, ogni qualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza il fatto ritenersi pacifico”.
Di fronte poi alla genericità delle difese del convenuto svolte in comparsa, questo
Tribunale osserva che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova in quanto l'onere di cui all'art. 115 c.p.c. non è probatorio, ma onere di allegazione: la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli in modo specifico indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
Altrimenti detto, la contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: in definitiva solo con una contestazione specifica, il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697
c.c. Se, al contrario, tale contestazione non viene posta in essere, il fatto non contestato
(o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato;
tale principio va poi coordinato con il principio di vicinanza della prova, la specificità della contestazione varierà a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare. Conforme
Cassazione n. 27624/2020
Questo Tribunale rileva poi che le stesse risultanze documentali offerte in sede monitoria e nel corso della presente giudizio di opposizione da parte creditrice, a ciò onerata in forza dell'onus probandi, sono risultate confuse e scarsamente probanti e comunque non sufficientemente spiegate dalle stesse difese che avrebbero dovuto rendere desumibile con chiarezza le ragioni del credito richiesto. Il credito capitale azionato in via monitoria è pari a euro 8.469,95 richiesto quale saldo debitore di n.4 fatture emesse nel 2019 (agosto, settembre, novembre) e 2020 (gennaio) di euro 7881,20 cadauna relative a svariati servizi e afferenti a vari contratti. L'importo complessivo delle fatture risulta tuttavia ridotto da note di credito emesse dalla stessa creditrice nei mesi di febbraio e marzo 2020 sino ad arrivare, appunto, all'importo di euro 8.469,95 Ciò detto questo Tribunale dall'esame della documentazione in atti rileva che le fatture azionate riportano voci di canoni relativi ai contratti del 2014 e 2016 per i mesi da luglio 2019 a febbraio 2020 compresi e, analogamente le note di credito riportano voci corrispondenti, compensandole. Tuttavia dalla stessa disamina, è emerso che nelle medesime fatture risultano riportati anche canoni inerenti altri contratti del 2016 n. 4468 e 4469, non oggetto del presente giudizio e non prodotti in atti, per i quali ancora risultano accrediti nelle note di credito, con la conseguenza di una evidente confusione contabile originata anche dall'addebito di contratti mai risultati tra le parti. In definitiva la creditrice, a ciò onerata in presenza di precise e puntuali contestazioni dell'opponente, non è stata in grado di spiegare nel dettaglio le proprie ragioni del credito di € 8.469,95, ovvero la sua esatta composizione, limitandosi a reiterare difese generiche che invece avrebbero richiesto chiarificazioni puntuali in ordine alle voci di credito addebitate in presenza di un recesso tombale. Inoltre è risultato che la creditrice ha confermato documentalmente la cessazione dei servizi al 31 maggio 2019, non ha provato eventuali somministrazioni di servizi di telefonia idonei giustificare costi o canoni, con la conseguenza che l'opposizione, in assenza di prova del credito, andrà accolta nel merito. Il Decreto ingiuntivo dovrà essere revocato e nulla dovuto da . Parte_1
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al dm 55/2014 e ss. modificazioni, con una riduzione del 50% per la fase istruttoria, in assenza di prove orali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto ingiuntivo n. 3732-2022 emesso dal Tribunale di Milano dichiara nulla dovuto dall'opponente all'opposta per quanto in parte motiva condanna (già ) al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese di lite che sono liquidate in favore dell'opponente in € 4.237 oltre 15% iva e cpa, c.u.
Si comunichi Milano, 17/09/2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14193/2022 promossa da:
con l'Avv. M. Sauro Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
(soc. incorporante di ) con Controparte_1 CP_2
l'Avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si è opposta al Decreto ingiuntivo n. 3732-2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano per l'importo capitale di euro 8.469,95 oltre interessi e spese liquidate e premesso che la richiesta monitoria di (poi a
CP_2 Controparte_1 seguito di incorporazione di , ndr-) si fondava su un preteso saldo di
CP_2 fatture per servizi di telecomunicazioni asseritamente forniti dal 31 maggio 2019 al 31 dicembre 2019, già dedotte note di credito datate 2020; Cont che pur non negando l'esistenza di un rapporto contrattuale con (già
CP_2 link) costituito mediante l'accettazione di due proposte contrattuali del 9 maggio 2014 e del 4 agosto 2016, tuttavia ha dedotto la cessazione di entrambe alla data del 31 maggio 2019, a seguito di disdetta datata 14 maggio 2019; premesso altresì che la stessa avrebbe accettato la chiusura del rapporto
CP_2 contrattuale, sia rendendosi disponibile alla disinstallazione in data 28 maggio 2019 di tutti gli apparati in uso a , sia alla liberazione dell'armadio Parte_1 rack ubicato nella sede di di Trento via Fersina 23 come da richiesta CP_2 formulata via mail 13 maggio 2019, di avere stipulato contratti per i medesimi servizi con altro gestore, tanto premesso ha contestato la fatturazione successiva alla cessazione dei rapporti per servizi mai resi.
Ha dedotto altresì che la stessa aveva dato atto con propria mail 31 CP_2 gennaio 2020 della chiusura del contratto del 2016 al 31 maggio 2019 e della chiusura del contratto 2014 in date differenti, peraltro non previste contrattualmente né chiarite.
Ha contestato quindi che vi fossero altri e ulteriori contratti come riportati dalle fatture azionate in via monitoria oltre che, come sopra detto, che dalla data del 31 maggio 2019 nessun servizio di telecomunicazione era più stato offerto da CP_2
a nessun titolo.
Tanto premesso, previa eccezione preliminare dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore in via alternativa tra loro del Tribunale di Bolzano, del Tribunali di Mantova e del Tribunale di Trento, ha chiesto la revoca del Decreto, la declaratoria di nulla dovere e le spese di lite.
poi (soc. incorporante di CP_2 Controparte_1
e di seguito nel costituirsi in giudizio ha contestato CP_2 CP_1 genericamente le deduzioni avversarie, chiesto la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto o Ordinanza ex art 186 ter e/o bis deducendo di avere correttamente adempiuto ai due contratti, che riconosceva quali quelli dedotti dall'opponente in citazione e che in forza delle Condizioni Generali di Contratto le somme ingiunte erano dovute, ha contestato l'eccezione di incompetenza territoriale, ha dedotto che solo il contratto del 2016 sarebbe cessato al 31 maggio 2019 mentre in relazione «agli altri contratti sottoscritti tra le parti è stata inserita la prima scadenza stabilita contrattualmente »
In corso di causa erano rigettate le istanze ex art 648 ed ex art 186 bis-ter cpc, riservata al merito alla decisione sull'eccezione di incompetenza territoriale, non ammesse le prove per testi delle parti e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
°°°
L'opposizione, risultata fondata nel merito, andrà accolta nei limiti che seguono. In via pregiudiziale e preliminare questo Tribunale dovrà valutare l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata in atto di citazione dall'opponente con riferimento agli artt. 1182 co. 4 cc / 20 cpc in quanto l'oggetto dell'ingiunzione sarebbe stato un credito avente natura illiquida con conseguente competenza del Tribunale del luogo di domicilio del debitore (Bolzano) o della sua sede amministrativa (Mantova), fori rappresentati come competenti anche in base al foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 cpc Il Tribunale Bolzano sarebbe stato competente anche in forza dell' ex art.20 cpc in quanto i servizi sono stati resi per lo più a Bolzano e solo in parte a Trento. L'eccezione, come formulata, non potrà trovare accoglimento sia in quanto l'obbligazione pecuniaria nascente dai contratti di somministrazione di servizi di telefonia e oggetto del presente giudizio è risultata essere almeno parzialmente liquida, proprio stante il riconoscimento pacifico di due contratti intercorsi tra le parti che ne consentono, almeno parzialmente, la determinazione del credito in forza dei criteri ivi contenuti, sia in quanto l'eccezione è risultata carente sotto il profilo della completezza della sua formulazione secondo la migliore giurisprudenza. Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto parte, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del Giudice adito, osserva il Tribunale che nel caso di specie, l'eccezione sollevata da parte opponente (convenuta in senso sostanziale) non risulta completa, non avendo essa contestato tempestivamente la competenza del Tribunale adito con riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 19, 1°comma, ultima parte, c.p.c., (relativo alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”).
Con la conseguenza che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del Giudice adito (v. tra molte Cass. n. 20597/2018: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1,ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”).
Con riferimento al merito, questo Tribunale rileva che l'opponente ha contestato in citazione di nulla dovere in ordine alla somma ingiuntagli per servizi di telefonia, portati dalle fatture azionate, avendo disdettato al 31.5.19 i due contratti intercorsi tra le parti, ha prodotto la disdetta, avvenuta mediante raccomandata (vd. doc. 3 fasc. opponente), disdetta accettata da controparte, mai contestata. Per contro, con successiva comunicazione del 31 gennaio 2020 (vedi doc 6 fasc. opponente) prendeva atto del recesso e confermava la chiusura dei CP_2 contratti, unitamente ad altri risultati non oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che da tale data cessavano tutti i servizi contrattualizzati. A conferma di quanto dedotto in citazione ha versato in atti altresì la Parte_1 comunicazione via mail del 13.5.19 con cui il tecnico chiedeva a Persona_1 “accesso al data center di Trento martedì 28 maggio 2019 dalle 09:00 alle CP_2
13:00. L'intestatario del contratto è (codice cliente 96122). Dovrei Parte_1 accedere alla sala 7 rack 5 saremo presenti io (it manager di è un Parte_1 mio assistente….provvederemo a disinstallare tutti gli apparati in quanto non più utilizzati e in vista della cessazione del contratto di housing.In attesa di riscontro
…» Ha altresì depositato in atti la comunicazione ottenuta in risposta il 14 maggio 2019 proveniente da confermativa della richiesta nella quale la Email_1 società qui opposta prendeva atto e comunicava «… abbiamo comunque inoltrato noi la richiesta odierna» .(vedi doc 4 fascicolo opponente) Di fronte a tali allegazioni e produzioni documentali era preciso onere di parte creditrice contestare specificatamente le circostanze ed i fatti dedotti da controparte nel primo atto difensivo Per contro nulla ha specificamente dedotto o contestato al riguardo in CP_2 comparsa di risposta, primo atto difensivo utile, ed anzi ha riportato a pagina 2 della comparsa di risposta che "la richiesta di cessazione del contratto 2016-4469 è stata effettuata in data 31 maggio 2019" Infatti, come sopra detto, con mail 31.1.2020 (vd.doc. 6 fasc opponente) CP_2 scusandosi “del ritardo della lavorazione della mail di disdetta” ha informato della chiusura del contratto del 2016 al 31.5.2019, emettendo note di Parte_1 credito. Quanto al contratto del 2014 con la medesima mail ha previsto la chiusura ma con addebito in date diverse, come detto, e precisamente: sino al 6 agosto 2019 il canone connessione 60 MB;
fino al 15 settembre 2019 il canone sede virtuale spazio rack e sino al 31 12 2019 il canone 8 Mb.
è risultata avere già contestata tale circostanza ante causam; nella Parte_1 email del 3 Febbraio 2020 (doc 7 fascicolo opponente) scriveva “non siamo d'accordo con le date di chiusura da voi indicate perché le disdette da noi date sono avvenute in data per tutti i contratti in essere al 31 maggio 2020 (-rectius 2019 ndr-) ……. potete giustificarci il fatto di queste chiusure tardive ?» E ancora, con i docc. 9 e 10, ha versato in atti uno scambio di email Parte_1 avvenuto con dal 12 Marzo 2020 al 23 Marzo 2020 dal quale è emerso che CP_2 la credit manager di comunicava con mail 19 Marzo 2020 Controparte_4 che le date di cessazione erano state autorizzate dal commerciale che «a sua volta è stata autorizzato dalla direzione» e con mail del 23 Marzo 2020 la CP_4 confermava la cessazione del contratto del 2016 al 31 maggio 2019 ed elencava l'attivazione e cessazione dei servizi ricollegati alla proposta commerciale del 2014. Con email di risposta del 19 Marzo 2020 ribadiva che non “si Parte_1 trovava” con l'importo di 8.469,95 che le risultava da saldare chiedendo esplicitamente il motivo per il quale il contratto del 2014 non fosse cessato a maggio 2019 ma a scadenze differenti In definitiva neppure in causa, come sopra detto, è stata in grado di offrire CP_2 adeguata prova del credito, anche a fronte di un recesso visibilmente di natura tombale e riconosciuto, mai contestato e oltre a ciò non ha offerto prova in causa di avere eventualmente continuato a somministrare servizi. Era suo preciso onere contestare specificamente tali precise deduzioni ed allegazione avversarie nella prima difesa utile (Cass.1540/07-5191/08-13079/08); in mancanza, opera il principio della non contestazione ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ex multis Cass. N. 5429/2020 per la quale: “Il principio di non contestazione, pure essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. disposta dalla legge del 2009, era certamente previgente nell'ordinamento quale principio interpretativo, secondo la più che consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass sezione 3ª N. 5356 del 5/3/2009; Cass N. 27596/2008, N. 7074/2006 ecc.) la quale aveva già statuito, prima della novella, che detto principio determina in relazione ai fatti non contestati un effetto vincolante per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato deve ritenerli sussistenti, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Conseguentemente, ogni qualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza il fatto ritenersi pacifico”.
Di fronte poi alla genericità delle difese del convenuto svolte in comparsa, questo
Tribunale osserva che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova in quanto l'onere di cui all'art. 115 c.p.c. non è probatorio, ma onere di allegazione: la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli in modo specifico indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
Altrimenti detto, la contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: in definitiva solo con una contestazione specifica, il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697
c.c. Se, al contrario, tale contestazione non viene posta in essere, il fatto non contestato
(o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato;
tale principio va poi coordinato con il principio di vicinanza della prova, la specificità della contestazione varierà a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare. Conforme
Cassazione n. 27624/2020
Questo Tribunale rileva poi che le stesse risultanze documentali offerte in sede monitoria e nel corso della presente giudizio di opposizione da parte creditrice, a ciò onerata in forza dell'onus probandi, sono risultate confuse e scarsamente probanti e comunque non sufficientemente spiegate dalle stesse difese che avrebbero dovuto rendere desumibile con chiarezza le ragioni del credito richiesto. Il credito capitale azionato in via monitoria è pari a euro 8.469,95 richiesto quale saldo debitore di n.4 fatture emesse nel 2019 (agosto, settembre, novembre) e 2020 (gennaio) di euro 7881,20 cadauna relative a svariati servizi e afferenti a vari contratti. L'importo complessivo delle fatture risulta tuttavia ridotto da note di credito emesse dalla stessa creditrice nei mesi di febbraio e marzo 2020 sino ad arrivare, appunto, all'importo di euro 8.469,95 Ciò detto questo Tribunale dall'esame della documentazione in atti rileva che le fatture azionate riportano voci di canoni relativi ai contratti del 2014 e 2016 per i mesi da luglio 2019 a febbraio 2020 compresi e, analogamente le note di credito riportano voci corrispondenti, compensandole. Tuttavia dalla stessa disamina, è emerso che nelle medesime fatture risultano riportati anche canoni inerenti altri contratti del 2016 n. 4468 e 4469, non oggetto del presente giudizio e non prodotti in atti, per i quali ancora risultano accrediti nelle note di credito, con la conseguenza di una evidente confusione contabile originata anche dall'addebito di contratti mai risultati tra le parti. In definitiva la creditrice, a ciò onerata in presenza di precise e puntuali contestazioni dell'opponente, non è stata in grado di spiegare nel dettaglio le proprie ragioni del credito di € 8.469,95, ovvero la sua esatta composizione, limitandosi a reiterare difese generiche che invece avrebbero richiesto chiarificazioni puntuali in ordine alle voci di credito addebitate in presenza di un recesso tombale. Inoltre è risultato che la creditrice ha confermato documentalmente la cessazione dei servizi al 31 maggio 2019, non ha provato eventuali somministrazioni di servizi di telefonia idonei giustificare costi o canoni, con la conseguenza che l'opposizione, in assenza di prova del credito, andrà accolta nel merito. Il Decreto ingiuntivo dovrà essere revocato e nulla dovuto da . Parte_1
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al dm 55/2014 e ss. modificazioni, con una riduzione del 50% per la fase istruttoria, in assenza di prove orali.
P.Q.M
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Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto ingiuntivo n. 3732-2022 emesso dal Tribunale di Milano dichiara nulla dovuto dall'opponente all'opposta per quanto in parte motiva condanna (già ) al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese di lite che sono liquidate in favore dell'opponente in € 4.237 oltre 15% iva e cpa, c.u.
Si comunichi Milano, 17/09/2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia