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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello in data 10/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2149/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. CONTE FIORINDA e con lo Parte_1
stesso elettivamente domiciliata in GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA SAN NULLO 179
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to CALAMIA EMANUELA , CP_1
elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA ALCIDE DE GASPERI 55
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello depositato in data 29/07/2024, impugnava la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1231/2024 del 04.03.2024, con la quale era stato negato il suo diritto all'assegno sociale.
Censurava la pronuncia per: a) la presenza di errori/inesattezze nella ricostruzione operata dal giudice, tali da determinare la nullità della pronunzia;
b) errata valutazione del requisito reddituale, di cui era stata esclusa la sussistenza a causa della rinunzia all'assegno di mantenimento, manifestata da essa appellante in sede di separazione dei coniugi nonchè del compimento di atti di liberalità, benchè tali circostanze non potessero esser interpretata come indice di autosufficienza economica;
c) malgoverno istruttorio, avendo omesso il Tribunale di valutare la documentazione reddituale depositata. Per tali motivi d'appello, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado.
1 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' insistendo per la correttezza delle valutazioni CP_1
operate dal giudice in primo grado, concernenti una serie di elementi di fatto indicativi della simulazione e preordinazione artificiosa dello stato di bisogno, fraudolentemente posti in essere dalla ricorrente. Pertanto, l' concludeva per il rigetto dell'appello. CP_1
All'esito della trattazione cartolare della causa ex art. 127 ter cpc, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
***
1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità della sentenza che, ad avviso dell'appellante, discenderebbe dall'errore commesso dal giudice sia nell'indicare la data di deposito della domanda amministrativa presentata all' il 27.7.2022 e non il 27.2.2022, CP_1 come affermato nella pronunzia sia dall'aver riportato una circostanza processuale afferente al giudizio in appello di tale e non alla causa sub iudice. Controparte_2
Trattasi, palesemente, di meri refusi che non inficiano gli elementi essenziali dell'atto. Non ricorre alcuna ipotesi di nullità “formale” di cui all'art. 156 c.p.c., comma 1, secondo cui “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”.
In ogni caso, nel sistema di diritto processuale la nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame: l'appello o il ricorso per cassazione (art. 161 cod.proc.civ.).
Essa, infatti, deve essere fatta valere “soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”. E' l'appello il rimedio istituito per porre riparo alla sentenza ingiusta nell'alveo della funzione sostitutiva.
Pertanto, il collegio adito dovrà procedere alla valutazione di merito, non sussistendo alcuna ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.
2. Va, innanzitutto, richiamata la disciplina applicabile.
Ai sensi dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili
2 nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di assegno sociale spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23477).
3. Ebbene, oggetto del gravame è la questione dell'accertamento dello stato di bisogno.
Il primo elemento contrario alla sussistenza del requisito, su cui si appunta la critica dell'appellante, è stato ravvisato nella rinuncia ad un reddito e, nella specie, all'assegno di mantenimento in sede di patti di separazione dei coniugi.
La giurisprudenza più recente della Suprema Corte si è consolidata nel senso di ritenere l'inidoneità di tale rinuncia ad escludere la sussistenza dello stato di bisogno: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.” (Cass. Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020) Nella citata ordinanza la
Corte di Cassazione ha riformato la sentenza impugnata laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, citato art. 3 comma 6") dando luogo
3 al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica in quanto: “Così opinando, la
Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris,) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. (...) In definitiva la stessa
Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.".
Come ulteriormente chiarito da Cass. Sez. L, n. 24954 del 2021, cit., "Non vi e', insomma, né nella lettera né nella ratio della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "e' costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito
è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti
"effettivamente percepito"", aggiungendosi, assai incisivamente, che "tale conclusione
s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2,
4 Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che
l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento
e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello
Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla merce' delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati" (Cass. 23305/2022).
Orbene, i principi espressi dalla Suprema Corte inducono questa Corte ad escludere che la sola circostanza, costituita dalla rinunzia all'assegno di mantenimento e/o dalla sua pattuizione in misura minima, possa esser di per sé significativa dell'insussistenza dello stato di bisogno.
4. Ciononostante, nel caso di specie, v'è ben altro.
Viene in rilievo la fraudolenza della condizione reddituale di bisogno, documentata dalla
CP_
difatti, l' ha eccepito, sin dal primo grado, una serie di elementi indiziari Pt_1
sintomatici di una condotta finalizzata alla preordinazione dello stato di bisogno.
A tale riguardo, la Cassazione, pur ribadendo i principi di cui sopra, ha posto un chiaro limite alla rilevanza del dato reddituale oggettivo, precisando che: " Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza." (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023)
5 Nel caso di specie, la documentazione in atti attesta una serie di atti di disposizione del proprio patrimonio, compiuti dalla in rapida successione temporale, sino alla totale Pt_1
spoliazione del proprio patrimonio:
1) in data 18.10.2019, compravendita di CA (in qualità di venditrice), per un valore di €
240.095,00;
2) in data 26.11.2019, donazione di CA (in qualità di donante) per un valore di €
34.500,00;
3) in data 26.11.2019, donazione di CA (in qualità di donante) per un valore di €
24.800,00;
4) in data 11.12.2019, compravendita di CA (in qualità di venditrice) per un valore di €
46.972,00.
Alla eloquente sequenza temporale degli atti – che non è stata giustificata in alcun modo, al fine di consentire al giudice di dare un diverso significato ad un comportamento che appare volutamente e intenzionalmente dismissorio del patrimonio - si aggiunge che il prezzo incassato dalla per i beni venduti è pari a circa 300.000,00 euro complessivi;
somma certamente Pt_1
ragguardevole che consente di inferire una sicura liquidità della ricorrente, che ben le garantisce un'autosufficienza economica a dispetto dell'apparente situazione di bisogno.
Sintomatica della fraudolenza, infine, è anche la successione temporale in cui si sono svolti i fatti rilevanti ai fini di causa, dalla quale emerge evidente la progressiva e certosina costruzione di un apparente stato di bisogno, preordinato alla presentazione della domanda amministrativa dell'assegno sociale: sul finire dell'anno 2019 vengono compiuti gli atti di disposizione di cui sopra;
successivamente, viene instaurato il giudizio di separazione dal coniuge che si conclude con l'omologa del 4.10.2021 e la rinunzia all'assegno di mantenimento, nonostante i redditi pensionistici e da locazione percepite dal coniuge;
pochi mesi dopo, in data 27.07.2022, la ricorrente presenta la domanda di assegno sociale.
I predetti elementi indiziari depongono per la fraudolenza dello stato di bisogno, sicchè deve escludersi che ricorra tale requisito, necessario per l'accesso al beneficio.
5. Quanto esposto al punto che precede assorbe ogni altro motivo di gravame.
6. L'appellante risulta esente dalle spese del grado, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. cpc.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
- nulla per le spese del grado.
6 Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 10/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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