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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 934 RG. 2022;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1
, P.IVA_1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Menallo e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso il verbale unico di CP_1 accertamento e notificazione n. 2019-153944-PCON-1 del 15/2/2021, notificato in data 26/2/2021, col quale è stato richiesto il pagamento di € 181.726,34 a titolo di omessa contribuzione del personale nei periodi di sospensione dei rapporti lavorativi (dal 1/1/2016 al 28/2/2017 e dal 1/4/2017 al 20/12/2018). Ha quindi chiesto di “Annullare o con qualsiasi statuizione porre nel nulla l'impugnato verbale”.
Si è costituito in giudizio l' il quale, invocando l'autonomia del debito CP_1 contributivo rispetto agli accordi negoziali con i quali le parti del rapporto decidono la sospensione del medesimo, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va premesso che l'opposizione a verbale di accertamento va qualificata come azione di accertamento negativo. Va quindi rigettata la domanda di “annullamento” del detto verbale articolata in ricorso e reiterata nelle note integrative depositate il 6.2.2025, non essendo il giudice munito del potere di caducare un verbale di altra Amministrazione.
1 Per quanto concerne l'interesse ad agire (questione non eccepita dalla parte resistente, né sollevata d'ufficio dal giudice, ma affrontata comunque dall'opponente nelle note integrative del 5.2.2025), non sussistono particolari dubbi nel ritenere che l'opponente abbia interesse al rilascio del DURC e a evitare l'emanazione di futuri Avvisi di Addebito. In sostanza, l'interesse ad agire è riscontrabile nel caso di specie.
Venendo al merito, la questione oggetto del contendere investe la possibilità o meno che le parti del rapporto lavorativo si accordino per la sospensione del medesimo, con effetti sulla persistenza dell'obbligazione contributiva. L'opponente, infatti, evidenzia che, nei periodi dal 1/1/2016 al 28/2/2017 e dal 1/4/2017 al 20/12/2018, i rapporti facenti capo ai vari dipendenti sarebbero stati sospesi per mutuo consenso, e con “rinuncia [da parte del personale] a qualsivoglia emolumento, contribuzione ed anzianità di servizio”. L'esistenza dell'accordo menzionato dall'opponente sarebbe dimostrata “dalla documentazione consegnata in sede di ispezione e di cui si dà atto nel verbale impugnato, dal verbale di conciliazione, costituente titolo esecutivo, redatto in data 20/3/2021, a seguito di istanza congiunta di tutti i sottoscrittori”.
L dal canto suo, invoca l'autonomia della prestazione contributiva da quella CP_1 retributiva, quindi, l'inefficacia dell'accordo menzionato da controparte nei confronti dell'Ente.
In punto di diritto, a parere dello scrivente, la tesi sostenuta dall sebbene CP_1 condivisa da talune pronunce giurisprudenziali, non può essere recepita puramente e semplicemente. In dettaglio: certamente l'obbligazione contributiva è impermeabile alle vicende inerenti all'obbligazione retributiva. In altre parole, l'art. 1 del DL. 338/89 impone di ritenere che, SE la prestazione di lavoro viene erogata, allora il datore di lavoro dovrà versare i contributi in misura non inferiore ad un certo ammontare, ciò indipendentemente dall'entità della retribuzione accettata dal lavoratore. Ciò non significa, però, che l'obbligazione contributiva prescinda dalle vicende inerenti al rapporto lavorativo. Al contrario, vi sono innumerevoli pattuizioni negoziali che datore e lavoratore possono porre in essere che hanno indiscutibilmente effetti pure nei confronti dell'Ente previdenziale. A mero titolo esemplificativo: la conversione da rapporto full time in part time riduce il minimale contributivo applicabile;
la risoluzione per mutuo consenso del rapporto comporta la cessazione degli obblighi contributivi, etc. In altre parole, l'idea che il credito dell' sia “granitico” e non intaccabile da CP_1 qualsivoglia accordo fra datore di lavoro e prestatore d'opera è fuorviante. Piuttosto: la fonte del debito previdenziale è costituita dall'esecuzione di una prestazione di lavoro. Da questa promana tanto un'obbligazione retributiva, rimessa al lavoratore, quanto o una differente obbligazione contributiva, che fa capo all' Le vicende della prima CP_1 non intaccano la seconda, nel senso che, seppure le parti dovessero concordare una retribuzione inferiore a quella stabilita dal CCNL, non per questo il credito dell'Ente
2 previdenziale verrebbe scalfito, ciò in forza del principio di autonomia desumibile dall'esistenza di un “minimale contributivo” (come sostenuto dall' ). CP_1
E' però solo entro questi limiti che può parlarsi di “autonomia” dell'obbligazione contributiva. L'idea che tale obbligazione sia anche autonoma dalle modalità con le quali si svolge, nei fatti, il rapporto di lavoro, è invece assai opinabile e, comunque, è priva di un fondamento di diritto positivo;
come detto, l'art. 1 del d.l. 338/1989 concerne solo l'autonomia fra le obbligazioni (retributiva e contributiva), e anche la pronuncia delle S.U. n. 11199/02 riguarda solo il rapporto fra l'ammontare della retribuzione e quello dei contributi.
Quindi, appurato che le vicende del rapporto e la consistenza della prestazione lavorativa concretamente espletata dal lavoratore possono incidere appieno sul debito contributivo, ci si deve interrogare circa i limiti di validità, nei confronti dell'Ente previdenziale, delle pattuizioni intercorse fra le parti, posto che queste abbia trovato effettiva concretezza e non fossero, invece, deputate a dissimulare una realtà diversa da quella fatta apparire. In tale ottica, lo scrivente ritiene che alla scelta di sospendere il rapporto di lavoro, se questa promana da una volontà genuina del lavoratore (non sia cioè imposta unilateralmente dal datore di lavoro) e sia seguita da una effettiva interruzione della prestazione di lavoro, non possa che attribuirsi piena efficacia, anche nei confronti dell'Istituto previdenziale. Del resto, se ci si riflette, al di fuori di ipotesi eccezionali previste dal CCNL, non sussiste un limite minimo di consistenza della prestazione di lavoro, con la conseguenza che, di regola, le parti potrebbero teoricamente convertire il rapporto di lavoro in part time verticale stabilendo che la prestazione debba essere resa per 1 giorno l'anno, o magari anche per meno tempo;
le eccezioni a questa regola generale sono circoscritte e tassative (ad esempio, il CCNL commercio stabilisce un limite minimo di durata della prestazione di lavoro a tempo parziale). E' indubbio che un tale accordo avrebbe pieni effetti anche sull'entità del debito contributivo. Ebbene, veramente non è chiara la ragione per la quale per le parti dovrebbe essere preclusa la facoltà di decidere la sospensione integrale del rapporto, mentre per le stesse sarebbe pienamente possibile pattuire, con effetti pure sull'entità del debito contributivo, che la prestazione debba essere ridotta fino a divenire, di fatto, non apprezzabile. Ancora: le parti possono liberamente pattuire la risoluzione per mutuo consenso del rapporto, accompagnando il proprio accordo con la stipula di un contratto preliminare di transazione nel quale il datore di lavoro si obbliga a riassumere il lavoratore riconoscendogli l'anzianità precedentemente maturata (oltre alle ferie etc.). Se fra il contratto preliminare e il definitivo decorre un certo lasso di tempo (facoltà rimessa al libero arbitrio delle parti), è certo che l' non potrebbe CP_1 pretendere alcun versamento contributivo inerente a tale periodo, attesa l'inesistenza del rapporto di lavoro.
3 Se tali accordi non celano un intento elusivo (ipotesi che si verificherebbe laddove, al di là di tali pattuizioni formali, il rapporto dovesse proseguire regolarmente, senza interruzioni effettive), in tutti questi casi si verificherebbe una “sospensione” di fatto del rapporto che, però, sarebbe pienamente rispettosa del diritto positivo. Neppure sarebbe possibile invocare la c.d. frode alla legge, perché tale strumento serve per privare di efficacia gli accordi deputati a raggiungere, con strumenti legali, risultati contrari all'Ordinamento. Nel caso di specie, però, l'Ordinamento non prevede affatto un obbligo di continuità del rapporto di lavoro (posto che la decisione di sospendere lo stesso venga condivisa da entrambe le parti e non promani dalla volontà unilaterale di una di esse), né sancisce un obbligo di continuità del debito contributivo. Piuttosto, come detto, se una prestazione di lavoro viene di fatto erogata, l'ammontare dei contributi non potrà essere inferiore al c.d. minimale contributivo. Al di là di questo confine, qualsiasi ulteriore limitazione che l' CP_1 ritiene di imporre alla libertà negoziale delle parti o agli effetti di questa sull'obbligazione contributiva, promana da mere petizioni di principio, ovvero, da un'estensione oltre il dettato normativo del principio di c.d. autonomia contributiva sancito dall'art. 1 del DL. 338/89.
Le conclusioni cui si è appena pervenuti, sebbene contrastate dalla giurisprudenza di cassazione invocata dall (in particolare, Cassazione ord. 06 ottobre 2020, n. CP_1
21479), sono invece coerenti con altre pronunce di legittimità. In particolare, Cass. ord. n. 24109 del 3 ottobre 2018 ha affermato quanto segue: “la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 2012/7473, 6155/2004) ... ha riconosciuto che in mancanza di obbligo retributivo per assenza di prestazione non è configurabile credito contributivo”. La retribuzione, “è collegata alla prestazione effettiva del lavoro, non soltanto ai fini della sua commisurazione (ai sensi dell'art. 36 Cost.), ma anche per la stessa configurazione del relativo diritto, il quale non sorge ex se in ragione della esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone - per la natura sinallagmatica del contratto di lavoro - la corrispettività delle prestazioni… L'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro ha il suo presupposto nella sussistenza dell'obbligo retributivo;
ne deriva non solo che la contribuzione vada commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"), a prescindere dall'importo, eventualmente inferiore, di fatto corrisposto, ma anche che la stessa è dovuta nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente da illegittima interruzione della prestazione, od unilaterale sospensione, del rapporto da parte del datore di lavoro, quale effetto risarcitorio dell'inadempienza di costui, mentre, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e la corrispettività delle prestazioni, non spetta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa, sicché, nei casi di mancata esecuzione della prestazione, va sempre accertata la ragione per la quale la stessa non è stata resa” (Cass. n. 24109 del 3 ottobre 2018; cfr. anche n. 1301/2006). In sostanza, la giurisprudenza da ultimo menzionata, pienamente condivisa dallo scrivente, impone di verificare il contesto nel quale si collochi l'accordo di
4 sospensione del rapporto lavorativo, ciò al fine di verificare se questo sia deputato al conseguimento di un risultato coerente con l'Ordinamento (e non celi, piuttosto, una causa illecita), se lo stesso promani da una volontà genuina del lavoratore (e non da pressioni datoriali) e se il medesimo sia stato poi seguito dai fatti (e non abbia, invece, una natura simulata e sostanzialmente evasiva del debito contributivo).
Alla luce di tale premessa va esaminato il caso di specie. Preliminarmente, va detto che non è rilevante, ai fini del decidere, il verbale redatto in sede sindacale in data 20.3.2021, col quale i lavoratori ivi menzionati dichiarano di rinunciare a ogni emolumento retributivo concernente i periodi dall'1.1.2016 al 28.2.2017 e dal 1.4.17 al 20.12.2018. Come detto, l'obbligazione contributiva prescinde dalla circostanza che il lavoratore abbia percepito la retribuzione, ovvero vi abbia rinunciato, in tutto o in parte. Sotto questo profilo, trova infatti applicazione l'autonomia dei due rapporti invocata dall . CP_1
Piuttosto, ad incidere sull'obbligazione contributiva è l'eventuale accordo di sospensione del rapporto lavorativo (non la mera rinuncia alla retribuzione, dunque). La parte odierna opponente è quindi chiamata a provare, per ciascun dipendente, l'esistenza di un accordo di sospensione, che dev'essere necessariamente anteriore al periodo cui si riferisce;
inoltre, l'opponente deve allegare e provare ogni elemento idoneo a descrivere il contesto in cui si collochi tale accordo, ciò al fine di consentire al giudice di appurare che la volontà del prestatore d'opera di sospendere il rapporto fosse genuina e non alterata da pressioni datoriali.
Ciò detto, nel caso di specie la parte ricorrente non ha depositato gli accordi con i quali, prima del 1.1.2016 e prima del 1.4.2017, i lavoratori avrebbero pattuito con il datore di lavoro la sospensione dei rapporti di lavoro. Si tratta di una omissione importante, dal momento che tali accordi rappresentano la base delle argomentazioni spese in opposizione. Ad ogni modo, l'esistenza di una qualche forma di accordo può dirsi comunque dimostrata, dal momento che, effettivamente, è lo stesso verbale di accertamento a farne menzione. Circa il contenuto di tali accordi e il contesto in cui si sono verificati, però, vi è parecchia incertezza. Non solo l'opponente nulla ha dedotto al riguardo (come invece era suo onere), ma pure le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai singoli lavoratori fanno sorgere evidenti perplessità circa l'effettivo carattere bilaterale della decisione. Infatti, quasi tutti i lavoratori interessati, ascoltati in sede ispettiva, hanno dichiarato:
“non per mia volontà, ma esclusivamente per scelta aziendale… ho sospeso la mia attività lavorativa”. Impiegando tale locuzione (o altra equivalente), hanno quindi descritto una situazione in cui la decisione di sospendere i rapporti fu sostanzialmente imposta dal , per interesse esclusivo dello stesso (cfr. Parte_1 dichiarazioni all. 2 fasc. , , , , ). Controparte_2 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Per_1
5 Si tratta di un profilo dirimente, dal momento che, come detto, anche la giurisprudenza più propensa ad ammettere la possibilità che un accordo di sospensione del rapporto lavorativo incida sull'obbligazione contributiva (giurisprudenza sopra citata), si preoccupa comunque di specificare che la sospensione in questione non debba essere imposta unilateralmente dal datore di lavoro, bensì dev'essere chiesta da entrambe le parti. Insomma: sebbene, in linea teorica, lo scrivente ritiene possibile che le parti del rapporto concordino la sospensione del medesimo, e che tale accordo spieghi effetti pure sull'obbligazione retributiva, è pur sempre onere della parte opponente provare il carattere non unilaterale della pattuizione avente tale contenuto. Quest'ultimo deve quindi allegare l'esistenza di un interesse del prestatore d'opera alla sospensione, e fornire tutti gli elementi idonei a far emergere il fatto che la scelta non sia stata adottata nell'esclusivo interesse datoriale, e che la volontà del dipendente di sospendere il rapporto fosse genuina e non alterata da pressioni datoriali. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, anzi, il tenore delle dichiarazioni dei lavoratori esprime il totale assoggettamento degli stessi a una decisione riferibile esclusivamente dal , quindi, l'opposizione va rigettata. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.850,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 20.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1
, P.IVA_1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Menallo e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso il verbale unico di CP_1 accertamento e notificazione n. 2019-153944-PCON-1 del 15/2/2021, notificato in data 26/2/2021, col quale è stato richiesto il pagamento di € 181.726,34 a titolo di omessa contribuzione del personale nei periodi di sospensione dei rapporti lavorativi (dal 1/1/2016 al 28/2/2017 e dal 1/4/2017 al 20/12/2018). Ha quindi chiesto di “Annullare o con qualsiasi statuizione porre nel nulla l'impugnato verbale”.
Si è costituito in giudizio l' il quale, invocando l'autonomia del debito CP_1 contributivo rispetto agli accordi negoziali con i quali le parti del rapporto decidono la sospensione del medesimo, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va premesso che l'opposizione a verbale di accertamento va qualificata come azione di accertamento negativo. Va quindi rigettata la domanda di “annullamento” del detto verbale articolata in ricorso e reiterata nelle note integrative depositate il 6.2.2025, non essendo il giudice munito del potere di caducare un verbale di altra Amministrazione.
1 Per quanto concerne l'interesse ad agire (questione non eccepita dalla parte resistente, né sollevata d'ufficio dal giudice, ma affrontata comunque dall'opponente nelle note integrative del 5.2.2025), non sussistono particolari dubbi nel ritenere che l'opponente abbia interesse al rilascio del DURC e a evitare l'emanazione di futuri Avvisi di Addebito. In sostanza, l'interesse ad agire è riscontrabile nel caso di specie.
Venendo al merito, la questione oggetto del contendere investe la possibilità o meno che le parti del rapporto lavorativo si accordino per la sospensione del medesimo, con effetti sulla persistenza dell'obbligazione contributiva. L'opponente, infatti, evidenzia che, nei periodi dal 1/1/2016 al 28/2/2017 e dal 1/4/2017 al 20/12/2018, i rapporti facenti capo ai vari dipendenti sarebbero stati sospesi per mutuo consenso, e con “rinuncia [da parte del personale] a qualsivoglia emolumento, contribuzione ed anzianità di servizio”. L'esistenza dell'accordo menzionato dall'opponente sarebbe dimostrata “dalla documentazione consegnata in sede di ispezione e di cui si dà atto nel verbale impugnato, dal verbale di conciliazione, costituente titolo esecutivo, redatto in data 20/3/2021, a seguito di istanza congiunta di tutti i sottoscrittori”.
L dal canto suo, invoca l'autonomia della prestazione contributiva da quella CP_1 retributiva, quindi, l'inefficacia dell'accordo menzionato da controparte nei confronti dell'Ente.
In punto di diritto, a parere dello scrivente, la tesi sostenuta dall sebbene CP_1 condivisa da talune pronunce giurisprudenziali, non può essere recepita puramente e semplicemente. In dettaglio: certamente l'obbligazione contributiva è impermeabile alle vicende inerenti all'obbligazione retributiva. In altre parole, l'art. 1 del DL. 338/89 impone di ritenere che, SE la prestazione di lavoro viene erogata, allora il datore di lavoro dovrà versare i contributi in misura non inferiore ad un certo ammontare, ciò indipendentemente dall'entità della retribuzione accettata dal lavoratore. Ciò non significa, però, che l'obbligazione contributiva prescinda dalle vicende inerenti al rapporto lavorativo. Al contrario, vi sono innumerevoli pattuizioni negoziali che datore e lavoratore possono porre in essere che hanno indiscutibilmente effetti pure nei confronti dell'Ente previdenziale. A mero titolo esemplificativo: la conversione da rapporto full time in part time riduce il minimale contributivo applicabile;
la risoluzione per mutuo consenso del rapporto comporta la cessazione degli obblighi contributivi, etc. In altre parole, l'idea che il credito dell' sia “granitico” e non intaccabile da CP_1 qualsivoglia accordo fra datore di lavoro e prestatore d'opera è fuorviante. Piuttosto: la fonte del debito previdenziale è costituita dall'esecuzione di una prestazione di lavoro. Da questa promana tanto un'obbligazione retributiva, rimessa al lavoratore, quanto o una differente obbligazione contributiva, che fa capo all' Le vicende della prima CP_1 non intaccano la seconda, nel senso che, seppure le parti dovessero concordare una retribuzione inferiore a quella stabilita dal CCNL, non per questo il credito dell'Ente
2 previdenziale verrebbe scalfito, ciò in forza del principio di autonomia desumibile dall'esistenza di un “minimale contributivo” (come sostenuto dall' ). CP_1
E' però solo entro questi limiti che può parlarsi di “autonomia” dell'obbligazione contributiva. L'idea che tale obbligazione sia anche autonoma dalle modalità con le quali si svolge, nei fatti, il rapporto di lavoro, è invece assai opinabile e, comunque, è priva di un fondamento di diritto positivo;
come detto, l'art. 1 del d.l. 338/1989 concerne solo l'autonomia fra le obbligazioni (retributiva e contributiva), e anche la pronuncia delle S.U. n. 11199/02 riguarda solo il rapporto fra l'ammontare della retribuzione e quello dei contributi.
Quindi, appurato che le vicende del rapporto e la consistenza della prestazione lavorativa concretamente espletata dal lavoratore possono incidere appieno sul debito contributivo, ci si deve interrogare circa i limiti di validità, nei confronti dell'Ente previdenziale, delle pattuizioni intercorse fra le parti, posto che queste abbia trovato effettiva concretezza e non fossero, invece, deputate a dissimulare una realtà diversa da quella fatta apparire. In tale ottica, lo scrivente ritiene che alla scelta di sospendere il rapporto di lavoro, se questa promana da una volontà genuina del lavoratore (non sia cioè imposta unilateralmente dal datore di lavoro) e sia seguita da una effettiva interruzione della prestazione di lavoro, non possa che attribuirsi piena efficacia, anche nei confronti dell'Istituto previdenziale. Del resto, se ci si riflette, al di fuori di ipotesi eccezionali previste dal CCNL, non sussiste un limite minimo di consistenza della prestazione di lavoro, con la conseguenza che, di regola, le parti potrebbero teoricamente convertire il rapporto di lavoro in part time verticale stabilendo che la prestazione debba essere resa per 1 giorno l'anno, o magari anche per meno tempo;
le eccezioni a questa regola generale sono circoscritte e tassative (ad esempio, il CCNL commercio stabilisce un limite minimo di durata della prestazione di lavoro a tempo parziale). E' indubbio che un tale accordo avrebbe pieni effetti anche sull'entità del debito contributivo. Ebbene, veramente non è chiara la ragione per la quale per le parti dovrebbe essere preclusa la facoltà di decidere la sospensione integrale del rapporto, mentre per le stesse sarebbe pienamente possibile pattuire, con effetti pure sull'entità del debito contributivo, che la prestazione debba essere ridotta fino a divenire, di fatto, non apprezzabile. Ancora: le parti possono liberamente pattuire la risoluzione per mutuo consenso del rapporto, accompagnando il proprio accordo con la stipula di un contratto preliminare di transazione nel quale il datore di lavoro si obbliga a riassumere il lavoratore riconoscendogli l'anzianità precedentemente maturata (oltre alle ferie etc.). Se fra il contratto preliminare e il definitivo decorre un certo lasso di tempo (facoltà rimessa al libero arbitrio delle parti), è certo che l' non potrebbe CP_1 pretendere alcun versamento contributivo inerente a tale periodo, attesa l'inesistenza del rapporto di lavoro.
3 Se tali accordi non celano un intento elusivo (ipotesi che si verificherebbe laddove, al di là di tali pattuizioni formali, il rapporto dovesse proseguire regolarmente, senza interruzioni effettive), in tutti questi casi si verificherebbe una “sospensione” di fatto del rapporto che, però, sarebbe pienamente rispettosa del diritto positivo. Neppure sarebbe possibile invocare la c.d. frode alla legge, perché tale strumento serve per privare di efficacia gli accordi deputati a raggiungere, con strumenti legali, risultati contrari all'Ordinamento. Nel caso di specie, però, l'Ordinamento non prevede affatto un obbligo di continuità del rapporto di lavoro (posto che la decisione di sospendere lo stesso venga condivisa da entrambe le parti e non promani dalla volontà unilaterale di una di esse), né sancisce un obbligo di continuità del debito contributivo. Piuttosto, come detto, se una prestazione di lavoro viene di fatto erogata, l'ammontare dei contributi non potrà essere inferiore al c.d. minimale contributivo. Al di là di questo confine, qualsiasi ulteriore limitazione che l' CP_1 ritiene di imporre alla libertà negoziale delle parti o agli effetti di questa sull'obbligazione contributiva, promana da mere petizioni di principio, ovvero, da un'estensione oltre il dettato normativo del principio di c.d. autonomia contributiva sancito dall'art. 1 del DL. 338/89.
Le conclusioni cui si è appena pervenuti, sebbene contrastate dalla giurisprudenza di cassazione invocata dall (in particolare, Cassazione ord. 06 ottobre 2020, n. CP_1
21479), sono invece coerenti con altre pronunce di legittimità. In particolare, Cass. ord. n. 24109 del 3 ottobre 2018 ha affermato quanto segue: “la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 2012/7473, 6155/2004) ... ha riconosciuto che in mancanza di obbligo retributivo per assenza di prestazione non è configurabile credito contributivo”. La retribuzione, “è collegata alla prestazione effettiva del lavoro, non soltanto ai fini della sua commisurazione (ai sensi dell'art. 36 Cost.), ma anche per la stessa configurazione del relativo diritto, il quale non sorge ex se in ragione della esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone - per la natura sinallagmatica del contratto di lavoro - la corrispettività delle prestazioni… L'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro ha il suo presupposto nella sussistenza dell'obbligo retributivo;
ne deriva non solo che la contribuzione vada commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"), a prescindere dall'importo, eventualmente inferiore, di fatto corrisposto, ma anche che la stessa è dovuta nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente da illegittima interruzione della prestazione, od unilaterale sospensione, del rapporto da parte del datore di lavoro, quale effetto risarcitorio dell'inadempienza di costui, mentre, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e la corrispettività delle prestazioni, non spetta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa, sicché, nei casi di mancata esecuzione della prestazione, va sempre accertata la ragione per la quale la stessa non è stata resa” (Cass. n. 24109 del 3 ottobre 2018; cfr. anche n. 1301/2006). In sostanza, la giurisprudenza da ultimo menzionata, pienamente condivisa dallo scrivente, impone di verificare il contesto nel quale si collochi l'accordo di
4 sospensione del rapporto lavorativo, ciò al fine di verificare se questo sia deputato al conseguimento di un risultato coerente con l'Ordinamento (e non celi, piuttosto, una causa illecita), se lo stesso promani da una volontà genuina del lavoratore (e non da pressioni datoriali) e se il medesimo sia stato poi seguito dai fatti (e non abbia, invece, una natura simulata e sostanzialmente evasiva del debito contributivo).
Alla luce di tale premessa va esaminato il caso di specie. Preliminarmente, va detto che non è rilevante, ai fini del decidere, il verbale redatto in sede sindacale in data 20.3.2021, col quale i lavoratori ivi menzionati dichiarano di rinunciare a ogni emolumento retributivo concernente i periodi dall'1.1.2016 al 28.2.2017 e dal 1.4.17 al 20.12.2018. Come detto, l'obbligazione contributiva prescinde dalla circostanza che il lavoratore abbia percepito la retribuzione, ovvero vi abbia rinunciato, in tutto o in parte. Sotto questo profilo, trova infatti applicazione l'autonomia dei due rapporti invocata dall . CP_1
Piuttosto, ad incidere sull'obbligazione contributiva è l'eventuale accordo di sospensione del rapporto lavorativo (non la mera rinuncia alla retribuzione, dunque). La parte odierna opponente è quindi chiamata a provare, per ciascun dipendente, l'esistenza di un accordo di sospensione, che dev'essere necessariamente anteriore al periodo cui si riferisce;
inoltre, l'opponente deve allegare e provare ogni elemento idoneo a descrivere il contesto in cui si collochi tale accordo, ciò al fine di consentire al giudice di appurare che la volontà del prestatore d'opera di sospendere il rapporto fosse genuina e non alterata da pressioni datoriali.
Ciò detto, nel caso di specie la parte ricorrente non ha depositato gli accordi con i quali, prima del 1.1.2016 e prima del 1.4.2017, i lavoratori avrebbero pattuito con il datore di lavoro la sospensione dei rapporti di lavoro. Si tratta di una omissione importante, dal momento che tali accordi rappresentano la base delle argomentazioni spese in opposizione. Ad ogni modo, l'esistenza di una qualche forma di accordo può dirsi comunque dimostrata, dal momento che, effettivamente, è lo stesso verbale di accertamento a farne menzione. Circa il contenuto di tali accordi e il contesto in cui si sono verificati, però, vi è parecchia incertezza. Non solo l'opponente nulla ha dedotto al riguardo (come invece era suo onere), ma pure le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai singoli lavoratori fanno sorgere evidenti perplessità circa l'effettivo carattere bilaterale della decisione. Infatti, quasi tutti i lavoratori interessati, ascoltati in sede ispettiva, hanno dichiarato:
“non per mia volontà, ma esclusivamente per scelta aziendale… ho sospeso la mia attività lavorativa”. Impiegando tale locuzione (o altra equivalente), hanno quindi descritto una situazione in cui la decisione di sospendere i rapporti fu sostanzialmente imposta dal , per interesse esclusivo dello stesso (cfr. Parte_1 dichiarazioni all. 2 fasc. , , , , ). Controparte_2 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Per_1
5 Si tratta di un profilo dirimente, dal momento che, come detto, anche la giurisprudenza più propensa ad ammettere la possibilità che un accordo di sospensione del rapporto lavorativo incida sull'obbligazione contributiva (giurisprudenza sopra citata), si preoccupa comunque di specificare che la sospensione in questione non debba essere imposta unilateralmente dal datore di lavoro, bensì dev'essere chiesta da entrambe le parti. Insomma: sebbene, in linea teorica, lo scrivente ritiene possibile che le parti del rapporto concordino la sospensione del medesimo, e che tale accordo spieghi effetti pure sull'obbligazione retributiva, è pur sempre onere della parte opponente provare il carattere non unilaterale della pattuizione avente tale contenuto. Quest'ultimo deve quindi allegare l'esistenza di un interesse del prestatore d'opera alla sospensione, e fornire tutti gli elementi idonei a far emergere il fatto che la scelta non sia stata adottata nell'esclusivo interesse datoriale, e che la volontà del dipendente di sospendere il rapporto fosse genuina e non alterata da pressioni datoriali. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, anzi, il tenore delle dichiarazioni dei lavoratori esprime il totale assoggettamento degli stessi a una decisione riferibile esclusivamente dal , quindi, l'opposizione va rigettata. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.850,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 20.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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