Articolo 21 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26
Articolo 20Articolo 22
Versione
20 giugno 1990
Art. 21. Norme procedimentali 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative deve essere preceduta dalla contestazione degli specifici addebiti. Tale contestazione deve essere trasmessa al contravventore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con l'indicazione di un termine non superiore a giorni venti per la formulazione da parte del contravventore stesso delle proprie controdeduzioni.
2. Tali controdeduzioni devono essere inviate all'organo accertatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle controdeduzioni il suddetto organo, qualora accerti la sussistenza del fatto contestato, ne da' comunicazione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio, perche' proceda alla erogazione della sanzione amministrativa.
4. La sanzione amministrativa deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva a decorrere dalla data del suo ricevimento.
5. Avverso i provvedimenti sanzionatori di illeciti amministrativi e' consentito all'interessato di proporre ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla esecutivita' della sanzione amministrativa.
Entrata in vigore il 20 giugno 1990
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