Versione
20 giugno 1990
20 giugno 1990
Art. 21. Norme procedimentali 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative deve essere preceduta dalla contestazione degli specifici addebiti. Tale contestazione deve essere trasmessa al contravventore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con l'indicazione di un termine non superiore a giorni venti per la formulazione da parte del contravventore stesso delle proprie controdeduzioni.
2. Tali controdeduzioni devono essere inviate all'organo accertatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle controdeduzioni il suddetto organo, qualora accerti la sussistenza del fatto contestato, ne da' comunicazione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio, perche' proceda alla erogazione della sanzione amministrativa.
4. La sanzione amministrativa deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva a decorrere dalla data del suo ricevimento.
5. Avverso i provvedimenti sanzionatori di illeciti amministrativi e' consentito all'interessato di proporre ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla esecutivita' della sanzione amministrativa.
2. Tali controdeduzioni devono essere inviate all'organo accertatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle controdeduzioni il suddetto organo, qualora accerti la sussistenza del fatto contestato, ne da' comunicazione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio, perche' proceda alla erogazione della sanzione amministrativa.
4. La sanzione amministrativa deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva a decorrere dalla data del suo ricevimento.
5. Avverso i provvedimenti sanzionatori di illeciti amministrativi e' consentito all'interessato di proporre ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla esecutivita' della sanzione amministrativa.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Trento, sentenza 19/12/2019, n. 70Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA N. 70/2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO Composta dai signori magistrati: dott. Pino ZINGALE Presidente dott.ssa Grazia BACCHI Consigliere dott.ssa Stefania FUSARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 4237 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di: - B. S. (C.F. SI), nato il SI a SI e residente a SI, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Contin (PEC …Leggi di più...
- assoluzione·
- responsabilità amministrativa·
- spese legali·
- danno erariale·
- frazionamento incarico·
- trattativa privata·
- art. 21 L.P. 23/1990·
- colpa grave·
- conflitto di interessi·
- art. 39 sexies L.P. 23/1990·
- controllo di gestione·
- consulenza esterna