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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/10/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1134 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Boccuni Presidente
dott. Silvia Barison Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1134 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Manildo Silvia e Passuello Francesca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Treviso, Via Diaz, n. 3
APPELLANTE
contro
), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Canal Giorgio, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, Viale
Della Repubblica, n. 12
APPELLATO
Oggetto: Separazione giudiziale appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2137/2024 del 3.12.2024, pubblicata il 17/12/2024 1 Conclusioni di parte attrice: “In accoglimento del presente appello, reietta ogni altra istanza avversaria, riformare il capo “3) Spese di lite interamente compensate” della sentenza n. 2137/2024
Tribunale di Treviso riformulando la condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado con corretta applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia Ill.mo Tribunale di Treviso contrariis reiectis, - rigettare tutte le domande avversarie e confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di
Treviso n.2137/2024 del 03/12/2024, pubblicata il 17/12/2024. Con vittoria di spese e onorari di lite del grado d'appello”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Treviso, a definizione del giudizio di separazione n. 7388 2022 r.g. radicato di contro già pronunciata la declaratoria Parte_1 Controparte_1 non definitiva sullo status, affidava le figlie minori della coppia e in modalità Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle medesime presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale e regolamentava il diritto di visita paterno nei seguenti termini: “Il padre potrà vedere le figlie quando lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle stesse e previo avviso, anche telefonico, alla madre;
potrà tenere con sé e a Per_1 Per_2 fine settimana alternati di cui uno a partire dal venerdì sera, l'altro dal sabato mattina, fino al lunedì mattina, quando porterà le figlie a scuola;
durante la settimana potrà tenere con sé le figlie con due pernotti nelle settimane in cui le figlie trascorrono il week end con la madre, con un pernotto quando trascorrono il week end col padre. Il padre potrà tenere con sé le figlie per tre settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, con preavviso del periodo – o dei periodi – da comunicare alla madre entro il 31 maggio, per la metà delle vacanze natalizie e pasquali, con i giorni di Natale
e Pasqua alternati tra i genitori e per tutti gli altri giorni di festività in via alternata con la madre”.
1.2. Il Tribunale inoltre poneva a carico del sig. l'obbligo di concorrere nel mantenimento CP_1 delle figlie mediante la corresponsione di un assegno mensile complessivo di €.400,00 (€.200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi dalla data della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo, assegno unico e universale come per legge e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Il giudizio di secondo grado
2 2.1. La sig.ra impugna la sentenza deducendo, quale unico motivo di gravame, l'illegittima Pt_1 ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento al capo denominato “3) Spese di lite interamente compensate”.
2.1.2. Secondo la prospettazione dell'appellante, appare pacifica, innanzitutto, la – quantomeno prevalente - soccombenza del resistente signor ed il correlato – quantomeno Controparte_1 prevalente - accoglimento delle domande della ricorrente signora . Parte_1
2.1.3. Deduce come, nel confronto tra le reciproche domande di parte, fermo l'accoglimento delle domande che risultano tra loro condivise (affidamento condiviso, assegnazione casa familiare, suddivisione spese straordinarie figlie), il Tribunale ha: 1) accolto totalmente la domanda della signora con riferimento al calendario ordinario dei turni di spettanza dei genitori, mentre il Pt_1 signor aveva formulato domanda – già rigettata in sede di udienza presidenziale- di tempi più CP_1 ampi, pur espressamente dichiarando che in tali periodi le figlie sarebbero state non con lui, ma con i nonni paterni;
2) leggermente diminuito ad €.400,00 mensili (€.200,00 per ciascuna figlia) l'assegno a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, che in sede di provvedimenti presidenziali era stato determinato in €.550,00 mensili (€.275,00 per ciascuna figlia); 3) totalmente accolto le istanze proposte dalla madre con ricorso in corso di causa ex art. 709 ter c.p.c.
(subprocedimento 7388-2/2022): - conformemente alla richiesta della signora , è stata Pt_1 autorizzata l'iscrizione della figlia minore presso la scuola media pubblica di Istrana, Per_2 ritenendo “le problematiche di tipo logistico prospettate dal convenuto ingiustificate e comunque certamente superabili” (cfr. doc. 5); - 4) nonché, sempre conformemente alla richiesta della signora
, è stato specificato che devono considerarsi spese straordinarie da suddividersi tra i genitori Pt_1 quelle per il pianoforte per entrambe le figlie, per la pallavolo per per la danza per Per_1 Per_2
2.1.4. Conclude come nel caso di specie non sussistessero i presupposti della paritaria soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c., essendo il prevalentemente soccombente. CP_1
2.1.5. Infine, rileva che il convenuto non ha aderito all'istanza di correzione di errore materiale dei provvedimenti provvisori, rendendo necessaria la celebrazione dell'udienza e non abbia aderito alla proposta conciliativa del giudice all'udienza del 23.2.2023.
3. Si è costituito l'appellato il quale ha instato per il rigetto del gravame. Controparte_1
4. La causa è stata discussa all'udienza del 6.10.2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
3 1.L'Appello è infondato, potendo nel caso di specie ravvisarsi i presupposti della soccombenza reciproca ex art. 92, c.2, c.p.c.
2.1. Invero, in materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale delle stesse può essere disposta solo in presenza di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Cost. sent. 77/2018), esplicitamente indicati dal giudice ex art. 92, c.2, c.p.c.
2.1.2. Il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato della Corte di Cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altre gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. 9860/2025;26912/2020).
2.1.3. Quanto alla soccombenza reciproca tra le parti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sentenza n. 32061/2022) hanno affermato il noto principio di diritto in omaggio la quale: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, c.2, c.p.c.”.
2.1.4. Il Tribunale di Treviso ha dedotto che “In ordine alle spese di lite, tenuto conto degli esiti del giudizio che ha visto parzialmente soccombenti entrambe le parti, si ritiene ricorrano i presupposti per una totale compensazione delle spese di lite”.
3. Rileva invero la Corte come le parti abbiano formulato conclusioni condivise in ordine allo status, al regime di affidamento e collocazione prevalente della prole presso la madre, infine all'assegnazione della casa coniugale.
3.1. Quanto al diritto di visita paterno, l'accoglimento di quello proposto dalla madre non appare così difforme rispetto a quello suggerito dal padre (un giorno in più in un fine settimana al mese), mentre il contributo per le minori è stato determinato in €200,00 mensili, misura inferiore rispetto alla cifra chiesta dalla madre (€275,00). Infine, il procedimento ex art. 709 ter c.p.c. radicato alla sig.ra Pt_1 ha visto l'accoglimento della domanda della ricorrente di iscrizione scolastica ed inclusione tra le
4 spese straordinarie quelle di pallavolo, danza e pianoforte, infine di rigetto di quelle aventi ad oggetto l'applicazione di una delle misure sanzionatorie.
3.2. Pertanto, alla luce della pluralità di domande contrapposte proposte tra le stesse parti e dell'accoglimento di alcuna di esse e di rigetto per ciascuna, la soccombenza deve ritenersi senza dubbio parziale e reciproca ex art. 92, c.2, c.p.c..
3.3. Il Tribunale ha quindi correttamente compensato integralmente le spese di lite, non potendo sul punto incidere né la procedura di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., di natura amministrativa, che non comporta alcuna decisione in punto spese di lite, né il mancato accoglimento da parte del della proposta conciliativa formulata dal Presidente all'udienza del 23.2.2023, CP_1 essendo la misura del contributo al mantenimento ordinario della prole stata ridotta in sede di decisione definitiva rispetto a quella proposta in sede presidenziale (€250,00 per figlia).
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
4.1. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2137/2024 del 3.12.2024, pubblicata il 17/12/2024;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata Parte_1 delle spese di lite di secondo grado, spese liquidate in €5.200,00, oltre Controparte_1 rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto, se dovuto;
5 4) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott. Luca Boccuni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Boccuni Presidente
dott. Silvia Barison Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1134 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Manildo Silvia e Passuello Francesca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Treviso, Via Diaz, n. 3
APPELLANTE
contro
), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Canal Giorgio, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, Viale
Della Repubblica, n. 12
APPELLATO
Oggetto: Separazione giudiziale appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2137/2024 del 3.12.2024, pubblicata il 17/12/2024 1 Conclusioni di parte attrice: “In accoglimento del presente appello, reietta ogni altra istanza avversaria, riformare il capo “3) Spese di lite interamente compensate” della sentenza n. 2137/2024
Tribunale di Treviso riformulando la condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado con corretta applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia Ill.mo Tribunale di Treviso contrariis reiectis, - rigettare tutte le domande avversarie e confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di
Treviso n.2137/2024 del 03/12/2024, pubblicata il 17/12/2024. Con vittoria di spese e onorari di lite del grado d'appello”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Treviso, a definizione del giudizio di separazione n. 7388 2022 r.g. radicato di contro già pronunciata la declaratoria Parte_1 Controparte_1 non definitiva sullo status, affidava le figlie minori della coppia e in modalità Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle medesime presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale e regolamentava il diritto di visita paterno nei seguenti termini: “Il padre potrà vedere le figlie quando lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle stesse e previo avviso, anche telefonico, alla madre;
potrà tenere con sé e a Per_1 Per_2 fine settimana alternati di cui uno a partire dal venerdì sera, l'altro dal sabato mattina, fino al lunedì mattina, quando porterà le figlie a scuola;
durante la settimana potrà tenere con sé le figlie con due pernotti nelle settimane in cui le figlie trascorrono il week end con la madre, con un pernotto quando trascorrono il week end col padre. Il padre potrà tenere con sé le figlie per tre settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, con preavviso del periodo – o dei periodi – da comunicare alla madre entro il 31 maggio, per la metà delle vacanze natalizie e pasquali, con i giorni di Natale
e Pasqua alternati tra i genitori e per tutti gli altri giorni di festività in via alternata con la madre”.
1.2. Il Tribunale inoltre poneva a carico del sig. l'obbligo di concorrere nel mantenimento CP_1 delle figlie mediante la corresponsione di un assegno mensile complessivo di €.400,00 (€.200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi dalla data della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo, assegno unico e universale come per legge e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Il giudizio di secondo grado
2 2.1. La sig.ra impugna la sentenza deducendo, quale unico motivo di gravame, l'illegittima Pt_1 ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento al capo denominato “3) Spese di lite interamente compensate”.
2.1.2. Secondo la prospettazione dell'appellante, appare pacifica, innanzitutto, la – quantomeno prevalente - soccombenza del resistente signor ed il correlato – quantomeno Controparte_1 prevalente - accoglimento delle domande della ricorrente signora . Parte_1
2.1.3. Deduce come, nel confronto tra le reciproche domande di parte, fermo l'accoglimento delle domande che risultano tra loro condivise (affidamento condiviso, assegnazione casa familiare, suddivisione spese straordinarie figlie), il Tribunale ha: 1) accolto totalmente la domanda della signora con riferimento al calendario ordinario dei turni di spettanza dei genitori, mentre il Pt_1 signor aveva formulato domanda – già rigettata in sede di udienza presidenziale- di tempi più CP_1 ampi, pur espressamente dichiarando che in tali periodi le figlie sarebbero state non con lui, ma con i nonni paterni;
2) leggermente diminuito ad €.400,00 mensili (€.200,00 per ciascuna figlia) l'assegno a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, che in sede di provvedimenti presidenziali era stato determinato in €.550,00 mensili (€.275,00 per ciascuna figlia); 3) totalmente accolto le istanze proposte dalla madre con ricorso in corso di causa ex art. 709 ter c.p.c.
(subprocedimento 7388-2/2022): - conformemente alla richiesta della signora , è stata Pt_1 autorizzata l'iscrizione della figlia minore presso la scuola media pubblica di Istrana, Per_2 ritenendo “le problematiche di tipo logistico prospettate dal convenuto ingiustificate e comunque certamente superabili” (cfr. doc. 5); - 4) nonché, sempre conformemente alla richiesta della signora
, è stato specificato che devono considerarsi spese straordinarie da suddividersi tra i genitori Pt_1 quelle per il pianoforte per entrambe le figlie, per la pallavolo per per la danza per Per_1 Per_2
2.1.4. Conclude come nel caso di specie non sussistessero i presupposti della paritaria soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c., essendo il prevalentemente soccombente. CP_1
2.1.5. Infine, rileva che il convenuto non ha aderito all'istanza di correzione di errore materiale dei provvedimenti provvisori, rendendo necessaria la celebrazione dell'udienza e non abbia aderito alla proposta conciliativa del giudice all'udienza del 23.2.2023.
3. Si è costituito l'appellato il quale ha instato per il rigetto del gravame. Controparte_1
4. La causa è stata discussa all'udienza del 6.10.2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
3 1.L'Appello è infondato, potendo nel caso di specie ravvisarsi i presupposti della soccombenza reciproca ex art. 92, c.2, c.p.c.
2.1. Invero, in materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale delle stesse può essere disposta solo in presenza di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Cost. sent. 77/2018), esplicitamente indicati dal giudice ex art. 92, c.2, c.p.c.
2.1.2. Il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato della Corte di Cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altre gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. 9860/2025;26912/2020).
2.1.3. Quanto alla soccombenza reciproca tra le parti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sentenza n. 32061/2022) hanno affermato il noto principio di diritto in omaggio la quale: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, c.2, c.p.c.”.
2.1.4. Il Tribunale di Treviso ha dedotto che “In ordine alle spese di lite, tenuto conto degli esiti del giudizio che ha visto parzialmente soccombenti entrambe le parti, si ritiene ricorrano i presupposti per una totale compensazione delle spese di lite”.
3. Rileva invero la Corte come le parti abbiano formulato conclusioni condivise in ordine allo status, al regime di affidamento e collocazione prevalente della prole presso la madre, infine all'assegnazione della casa coniugale.
3.1. Quanto al diritto di visita paterno, l'accoglimento di quello proposto dalla madre non appare così difforme rispetto a quello suggerito dal padre (un giorno in più in un fine settimana al mese), mentre il contributo per le minori è stato determinato in €200,00 mensili, misura inferiore rispetto alla cifra chiesta dalla madre (€275,00). Infine, il procedimento ex art. 709 ter c.p.c. radicato alla sig.ra Pt_1 ha visto l'accoglimento della domanda della ricorrente di iscrizione scolastica ed inclusione tra le
4 spese straordinarie quelle di pallavolo, danza e pianoforte, infine di rigetto di quelle aventi ad oggetto l'applicazione di una delle misure sanzionatorie.
3.2. Pertanto, alla luce della pluralità di domande contrapposte proposte tra le stesse parti e dell'accoglimento di alcuna di esse e di rigetto per ciascuna, la soccombenza deve ritenersi senza dubbio parziale e reciproca ex art. 92, c.2, c.p.c..
3.3. Il Tribunale ha quindi correttamente compensato integralmente le spese di lite, non potendo sul punto incidere né la procedura di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., di natura amministrativa, che non comporta alcuna decisione in punto spese di lite, né il mancato accoglimento da parte del della proposta conciliativa formulata dal Presidente all'udienza del 23.2.2023, CP_1 essendo la misura del contributo al mantenimento ordinario della prole stata ridotta in sede di decisione definitiva rispetto a quella proposta in sede presidenziale (€250,00 per figlia).
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
4.1. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2137/2024 del 3.12.2024, pubblicata il 17/12/2024;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata Parte_1 delle spese di lite di secondo grado, spese liquidate in €5.200,00, oltre Controparte_1 rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto, se dovuto;
5 4) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott. Luca Boccuni
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