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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/10/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3707/2024 TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Filomena Vecchione e con questa elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (Na) alla Via G. D' Annunzio n. 34
Ricorrente E
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 esentato e difeso dall' avv.to Azzano Stefano con il quale elettivamente domicilia in Via de Gasperi n. 55 Napoli Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Nel presente giudizio parte ricorrente chiede il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 (dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). L' chiede il rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla memoria CP_1 difensiva. Appare opportuno effettuare un breve excursus sulla normativa applicabile. Orbene in relazione alla prestazione in parola è richiesto: a) un requisito di carattere sanitario e b) un requisito di carattere amministrativo, sia assicurativo che contributivo.
1 In relazione al requisito sanitario sub a) si richiede la riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in modo permanente a meno di un terzo (ai sensi dell'art. 1 comma 1° della L. 222/84:” Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno …… l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”). Con riferimento al requisito amministrativo sub b) si richiede: 1) l'iscrizione all'assicurazione da almeno 5 anni, 2) 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 anni nel quinquennio immediatamente precedente la domanda di assegno (Sotto questo profilo l'art.4 della L. 222/84, Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità, dispone:”
1. Ai fini del perfezionamento del diritto dell'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli
1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2) , di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, n. 2) , sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 10 contributi giornalieri.
3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.”. L'articolo 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni, richiamato dalla norma da ultimo citata, dispone:” L'assicurato ha diritto alla pensione…………2) a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando: a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: 60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;
b) sussistono nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno: 12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani. Nel caso di assicurati in cui favore
2 risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma. I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo. Per i lavoratori agricoli e avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949”). Nel caso di specie, il ctu ha stabilito che parte ricorrente è” invalido ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84 con decorrenza dal settembre 2021 e fino al pensionamento (novembre 2023)”. Tanto premesso la domanda è fondata e pertanto può trovare accoglimento in ragione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico: conclusioni frutto di meditata valutazione di tutti gli elementi anamnestici e clinici, sorrette da esami strutturali e valide considerazioni medico - legali. Ed invero, premessa la sostanziale non specifica contestazione della sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità assicurativa e di contribuzione, risultando comunque il requisito amministrativo (come sopra specificato) dalla documentazione versata in atti, il contrasto tra le parti si riduce alla sussistenza del dedotto stato invalidante. Orbene, da un attento esame della consulenza in atti emerge chiaramente che le infermità di cui risulta portatore parte ricorrente realizzano, nel loro complesso, una permanente riduzione al limite legislativamente previsto della capacità di lavoro dell'assicurato, a far tempo dalla data indicata in dispositivo. Le stesse infatti per la natura, lo stadio e l'entità della sindrome patologica sono da ritenersi, in relazione anche ai sussidi terapeutici, alle condizioni generali del soggetto, all'età dei medesimo ed all'attività in concreto esercitata- delle entità patologiche che impegnando l'organismo, incidendo sull'attività di lavoro e determinando quella riduzione della capacità di lavoro rilevante ai fini che qui interessano: precisamente al fine del riconoscimento dell'assegno di invalidità (cfr. anche Cass. 7341/04). Ed allora questo giudicante -recependo le conclusioni rassegnate dal CTU- deve accogliere la domanda con conseguente riconoscimento del diritto azionato, attesa la sussistenza di uno stato invalidante (parziale) dal momento indicato in dispositivo. Ovviamente nella liquidazione della prestazione si dovrà tenere conto di quanto corrisposto, a seguito del pensionamento nel novembre del 2023. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. Le spese del giudizio debbono essere compensate per metà, anche in considerazione della soccombenza parziale, e poste a carico del resistente per la restante parte e vengono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, così provvede: a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido ai sensi dell'art. 1 L. N. 222/1984 (assegno ordinario di invalidità) dal 1/09/2021; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare al predetto assegno CP_1 ordinario di invalidità dal 1/09/2021 al netto di quanto corrisposto, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art. 16, sesto comma, L.n. 412 /91; c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
d) condanna l' al pagamento di metà delle spese processuali che CP_1 liquida in tale ridotta misura in € 750,00 (metà dei complessivi € 1.500,00), comprensivi di spese generali al 15%, con attribuzione al difensore del ricorrente per distrazione;
e) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata,09/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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