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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9952 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e ss cpc, 14 d.lgs 150/11, iscritta al n. 12397/24 del Ruolo Generale, vertente
TRA Avv. Enrica Barsi, (Cf. ) difesa dall'Avv. Nicoletta De Simoni CodiceFiscale_1
RICORRENTE E (Cf. e P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Cristiano Piacenti RESISTENTE Oggetto: recupero compensi professionali in cause civili Visti gli artt. 281 sexies e 128 c.p.c. il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni mediante note scritte, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc.
******* Si premette che l'Avv. Barsi agisce per il pagamento del saldo dei compensi, quantificati in € 10.243,62, per aver prestato attività di assistenza giudiziale a favore della nell'ambito del giudizio R.G. n. 70900/2022, di Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 17466/2020 emesso dal Tribunale di Roma, al netto dell'importo di euro 2.000,00 versato a definizione dell'accordo raggiunto con la controparte in sede di mediazione. Altresì, l'odierna ricorrente domanda la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, di parte resistente e il relativo risarcimento quantificato in euro 1.000,00, vista la mancata adesione della al procedimento di negoziazione assistita. Controparte_1
La causa è stata introdotta con il rito speciale previsto dagli artt. 281 decies cpc e 14
d.lgs. 150/2011, avendo ad oggetto la liquidazione di compensi per prestazioni professionali del difensore in cause civili. La si è costituita in giudizio, contestando le argomentazioni Controparte_1 della ricorrente e sostenendo che, nell'accordo di mediazione, la controparte si era fatta carico delle spese legali dell'avv. Barsi e per tale motivo la quietanza rilasciata dal difensore di cui al doc. 3 doveva intendersi satisfattiva del compenso.
1 Ciò premesso, si ritiene che la tesi di parte resistente non sia fondata, in quanto, per diventare liberatoria, una quietanza deve contenere una specifica dichiarazione di liberazione del debitore, con frasi quali “a saldo, "a stralcio", "nulla più a pretendere", e simili (cfr. Cass. n. 4196/2014).
Per tale motivo le richieste istruttorie di prova testimoniale formulate dall'odierna resistente, stante la eccezione di controparte, devono ritenersi inammissibili, in quanto tendenti a provare fatti contrari al contenuto di un documento, mentre l'interrogatorio formale è irrilevante, in quanto ha ad oggetto circostanze già provate documentalmente.
Per quanto riguarda la quantificazione del compenso, dalla documentazione in atti, risulta la prova della redazione e deposito della comparsa della costituzione e risposta nell'interesse della nonché del deposito delle memorie ex Controparte_1 art. 183, VI comma, n. 1, 2 e 3, c.p.c., dell'istanza di avvio mediazione e del relativo verbale di mediazione. Lo svolgimento dell'attività non è, del resto, negato da parte resistente, la quale in subordine ha chiesto di applicare parametri minimi come da pre-notula del difensore.
Tuttavia, quanto richiesto in via stragiudiziale dal difensore, se non ha formato oggetto di specifico accordo delle parti, non lo vincola nel futuro giudizio, in quanto il trattamento di favore può essere legittimamente giustificato dalla possibilità di non dover ricorrere ad un giudizio, per ottenere il pagamento del proprio credito.
Pertanto, si ritiene congruo liquidare il compenso per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria della causa di merito, secondo i parametri minimi del DM 55/14, vista la assenza di questioni complesse e il mancato svolgimento di istruttoria, pari ad euro 2.356,00, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori;
vista la mediazione raggiunta spetterà, poi, la somma di euro 1.816,25 pari alla fase decisionale maggiorata del 25%.
Dalla somma complessiva di euro 4.172,25, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, dovranno detrarsi gli euro 2.000,00 di cui alla quietanza, ricevuti in acconto dalla controparte della cliente, e applicarsi gli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data di messa in mora (12.12.2023) al saldo (cfr. Cass. 12088/25).
In conclusione, il ricorso andrà, quindi, accolto nei limiti sopra indicati e le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14, stante la assenza di questioni complesse e la semplificazione processuale, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in relazione al reale valore della causa.
Va rigettata la richiesta dell'Avv. Barsi volta alla condanna dell'odierna resistente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto la domanda non è stata accolta pienamente e la parte resistente ha aderito all'invito, non raggiungendo un accordo sul quantum.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in questione:
- in parziale accoglimento del ricorso, liquida in favore dell'Avv. Barsi Enrica la somma di euro 4.172,25, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, quale 2 compenso per l'attività professionale di cui è causa e, detratto l'acconto ricevuto di euro 2.000,00, condanna la al pagamento della somma Controparte_1 restante, oltre interessi come in motivazione;
- respinge la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., formulata dalla ricorrente;
- condanna l'odierna resistente alla rifusione, in favore dell'Avv. Barsi Enrica, delle spese di lite del presente procedimento, che liquida ex DM 55/14 in euro 1.700,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Roma, 2.7.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e ss cpc, 14 d.lgs 150/11, iscritta al n. 12397/24 del Ruolo Generale, vertente
TRA Avv. Enrica Barsi, (Cf. ) difesa dall'Avv. Nicoletta De Simoni CodiceFiscale_1
RICORRENTE E (Cf. e P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Cristiano Piacenti RESISTENTE Oggetto: recupero compensi professionali in cause civili Visti gli artt. 281 sexies e 128 c.p.c. il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni mediante note scritte, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc.
******* Si premette che l'Avv. Barsi agisce per il pagamento del saldo dei compensi, quantificati in € 10.243,62, per aver prestato attività di assistenza giudiziale a favore della nell'ambito del giudizio R.G. n. 70900/2022, di Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 17466/2020 emesso dal Tribunale di Roma, al netto dell'importo di euro 2.000,00 versato a definizione dell'accordo raggiunto con la controparte in sede di mediazione. Altresì, l'odierna ricorrente domanda la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, di parte resistente e il relativo risarcimento quantificato in euro 1.000,00, vista la mancata adesione della al procedimento di negoziazione assistita. Controparte_1
La causa è stata introdotta con il rito speciale previsto dagli artt. 281 decies cpc e 14
d.lgs. 150/2011, avendo ad oggetto la liquidazione di compensi per prestazioni professionali del difensore in cause civili. La si è costituita in giudizio, contestando le argomentazioni Controparte_1 della ricorrente e sostenendo che, nell'accordo di mediazione, la controparte si era fatta carico delle spese legali dell'avv. Barsi e per tale motivo la quietanza rilasciata dal difensore di cui al doc. 3 doveva intendersi satisfattiva del compenso.
1 Ciò premesso, si ritiene che la tesi di parte resistente non sia fondata, in quanto, per diventare liberatoria, una quietanza deve contenere una specifica dichiarazione di liberazione del debitore, con frasi quali “a saldo, "a stralcio", "nulla più a pretendere", e simili (cfr. Cass. n. 4196/2014).
Per tale motivo le richieste istruttorie di prova testimoniale formulate dall'odierna resistente, stante la eccezione di controparte, devono ritenersi inammissibili, in quanto tendenti a provare fatti contrari al contenuto di un documento, mentre l'interrogatorio formale è irrilevante, in quanto ha ad oggetto circostanze già provate documentalmente.
Per quanto riguarda la quantificazione del compenso, dalla documentazione in atti, risulta la prova della redazione e deposito della comparsa della costituzione e risposta nell'interesse della nonché del deposito delle memorie ex Controparte_1 art. 183, VI comma, n. 1, 2 e 3, c.p.c., dell'istanza di avvio mediazione e del relativo verbale di mediazione. Lo svolgimento dell'attività non è, del resto, negato da parte resistente, la quale in subordine ha chiesto di applicare parametri minimi come da pre-notula del difensore.
Tuttavia, quanto richiesto in via stragiudiziale dal difensore, se non ha formato oggetto di specifico accordo delle parti, non lo vincola nel futuro giudizio, in quanto il trattamento di favore può essere legittimamente giustificato dalla possibilità di non dover ricorrere ad un giudizio, per ottenere il pagamento del proprio credito.
Pertanto, si ritiene congruo liquidare il compenso per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria della causa di merito, secondo i parametri minimi del DM 55/14, vista la assenza di questioni complesse e il mancato svolgimento di istruttoria, pari ad euro 2.356,00, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori;
vista la mediazione raggiunta spetterà, poi, la somma di euro 1.816,25 pari alla fase decisionale maggiorata del 25%.
Dalla somma complessiva di euro 4.172,25, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, dovranno detrarsi gli euro 2.000,00 di cui alla quietanza, ricevuti in acconto dalla controparte della cliente, e applicarsi gli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data di messa in mora (12.12.2023) al saldo (cfr. Cass. 12088/25).
In conclusione, il ricorso andrà, quindi, accolto nei limiti sopra indicati e le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14, stante la assenza di questioni complesse e la semplificazione processuale, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in relazione al reale valore della causa.
Va rigettata la richiesta dell'Avv. Barsi volta alla condanna dell'odierna resistente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto la domanda non è stata accolta pienamente e la parte resistente ha aderito all'invito, non raggiungendo un accordo sul quantum.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in questione:
- in parziale accoglimento del ricorso, liquida in favore dell'Avv. Barsi Enrica la somma di euro 4.172,25, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, quale 2 compenso per l'attività professionale di cui è causa e, detratto l'acconto ricevuto di euro 2.000,00, condanna la al pagamento della somma Controparte_1 restante, oltre interessi come in motivazione;
- respinge la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., formulata dalla ricorrente;
- condanna l'odierna resistente alla rifusione, in favore dell'Avv. Barsi Enrica, delle spese di lite del presente procedimento, che liquida ex DM 55/14 in euro 1.700,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Roma, 2.7.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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