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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/06/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5046/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt.
281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 5046 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Ciuffa Parte_1
attore e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Grillo Spina e Valentina Ambrosio Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice: Accertato: la mancanza del diritto di controparte di procedere all'esecuzione, per difetto di legittimazione attiva da parte della Sig.ra di , come da motivo CP_1
n. 1 dell'atto di citazione;
- la nullità della notifica del precetto per violazione dell'art. 479/1 c. p. c., in quanto non preceduta dalla notifica dei due titoli esecutivi azionati, ossia le sentenze Trib. Tivoli n.
542/2009 e Corte d'Appello di Roma n. 2325/2015. Il tutto come da motivo n. 2 dell'atto di citazione;
- la nullità dell'atto di precetto in quanto tale per violazione dell'art. 480/2 c. p. c., per la mancata menzione della data di apposizione della formula esecutiva ad uno dei titoli azionati e, segnatamente, la sentenza n.
2325 della Corte d'Appello di Roma, nonché per la mancata menzione della data di notifica di entrambi i titoli esecutivi. Il tutto come da motivo n. 3 dell'atto di citazione;
dichiarare nullo e/o annullare il precetto notificato all'opponente in data 25/11/2020. IN SUBORDINE sulla base di quanto esposto al motivo n. 4 dell'atto introduttivo, accertata comunque l'esistenza di un pagamento parziale di € 5.660,00, avvenuto nel
2011 ad opera di un terzo, rispetto all'intera somma precettata di € 9.076,13, condannare il Sig. al Pt_1 pagamento della sola differenza, pari a € 3.416,13 IN OGNI CASO In accoglimento delle considerazioni esposte al motivo n. 4 dell'atto introduttivo, condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni per CP_1
responsabilità aggravata ex art. 96 1° e/o 2° comma, per una somma che il Tribunale dovrà liquidare equitativamente, ma tenendo presenti le caratteristiche del caso concreto. SEMPRE IN OGNI CASO - condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compensi della presente lite, oltre IVA e CPA come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; per parte convenuta: “a) accertare e dichiarare che il precetto notificato ad istanza della Sig.ra è CP_1
valido; b) accertare e dichiarare la titolarità attiva della Sig.ra nel presente giudizio;
c) e per CP_1
l'effetto confermare che il Sig. debba a favore della Sig.ra la somma di € 9.076,13 oltre Pt_1 CP_1
ulteriori interessi maturati e maturandi per i titoli di cui in atti. Con vittoria di spese competenze ed onorari, cui adde rimborso forfettario del 15% oltreché I.V.A. e C.A. di legge in favore delle procuratrici dichiarate antistatarie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al precetto, notificato Parte_1
in data 25.11.2020 da e , con il quale era intimato il pagamento dell'importo CP_2 Controparte_1
complessivo di 9.076,13 euro, in virtù delle sentenze n. 542/2009 del Tribunale di Tivoli e n. 2325/2015 della Corte di Appello di Roma.
A sostegno dell'opposizione, ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- la carenza di legittimazione attiva della per violazione degli artt. 102 c.p.c. e 110 Controparte_1
c.p.c., in quanto era deceduto prima della notifica del precetto e pertanto CP_2 Controparte_1
non avrebbe potuto agire in executivis, atteso il carattere congiunto e non disgiunto della pretesa creditoria fatta valere;
- la nullità dell'atto di precetto ex art. 479 c.p.c., poiché la notifica dello stesso non era stata preceduta dalla notifica dei due titoli giudiziali in forma esecutiva;
- la nullità dell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., per mancata menzione dell'apposizione della formula esecutiva alla sentenza di primo grado e della data di notifica dei titoli;
- errata quantificazione della somma precettata poiché il , in Controparte_3
sua vece, avrebbe già in parte adempiuto al pagamento, mediante versamento dell'importo di 5.660,00 euro.
2. Si è costituita in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e Controparte_1 dell'opposizione proposta da controparte.
In particolare, parte opposta ha sostenuto:
- l'infondatezza dell'eccezione circa la carenza di legittimazione attiva, atteso che l'opposta, a prescindere dal decesso di ha il diritto di agire in via autonoma per il pagamento delle somme CP_2
riconosciute dalle sentenze, oltre che l'inapplicabilità al processo esecutivo dell'art. 110 c.p.c.;
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità del precetto, ai sensi degli artt. 479 e 480 c.p.c., poiché il precedente difensore della aveva dichiarato di aver provveduto a notificare il precetto CP_1
unitamente alle copie esecutive delle due sentenze;
- che l'importo corrisposto dal Condominio in favore della corrispondeva unicamente alle CP_1
somme riconosciute in sentenza come risarcimento dovuto dall'ente gestionale stesso e, pertanto, parte opposta avrebbe potuto pretendere il pagamento di tutte le somme oggetto di intimazione.
2 3. All'esito dell'udienza del 22.4.2021, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione. La causa è stata istruita documentalmente ed è stata quindi trattenuta in decisione con ordinanza del 05.03.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 04.03.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di , Controparte_1
ai sensi degli artt. 102 e 110 c.p.c. prospettata dall'opponente.
Al riguardo, come già osservato nell'ordinanza del 23.04.2021, che qui si richiama, le norme in esame non sono applicabili al precetto, attesa la natura stragiudiziale dell'atto.
Inoltre, le sentenze poste a fondamento del precetto statuivano la condanna dell'opponente a pagare indistintamente a e a le somme indicate nell'intimazione e, Controparte_1 CP_2
conseguentemente, sussiste in capo all'odierna opposta la legittimazione ad agire, anche in via autonoma, per il recupero delle somme riconosciute nelle predette sentenze.
Viceversa, merita accoglimento l'eccezione di nullità del precetto per omessa notifica dei titoli esecutivi.
Osserva il Tribunale che ai sensi dell'art. 479 c.p.c., applicabile ratione temporis, “Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto…Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente”.
Inoltre, a mente dell'art. 480 co. 2 c.p.c. “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge…”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “È viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., il processo esecutivo iniziato senza essere stato preceduto dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto.” (ex multis Cass. n. 1096/2021; Cass.
n. 24662/2013).
Grava sul creditore opposto l'onere di fornire la prova circa l'avvenuta notificazione del titolo esecutivo del quale il debitore opponente contesta la mancata notificazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti anche di recente ribadito il principio secondo cui “Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca
l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.” (ex multis Cass. n. 51/2023)
Ciò posto, nel caso di specie, non risulta in atti la prova della previa notificazione dei titoli esecutivi né della notifica degli stessi unitamente al precetto. Parte opposta, gravata del relativo onere probatorio, ha infatti al
3 riguardo dedotto che “l'Avv. Matera Anna, precedente procuratore della Sig.ra dichiara di aver CP_1 notificato l'atto di precetto oggi opposto pedissequo alle copie esecutive delle due sentenze riportate in narrativa” senza fornire tuttavia alcun ulteriore riscontro a dimostrazione di tale affermazione.
Ne consegue che il precetto è affetto da nullità e, dunque, l'opposizione deve essere accolta.
Ogni altra questione risulta assorbita per il principio della ragione più liquida (Cass. S.U. n. 26242/14).
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex DM n. 55/2014 agg. al DM n. 147/2022 (applicazione dei parametri previsti per lo scaglione € 5.200,00 a € 26.000,00 - valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate), seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 5046/2020, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione dichiara nullo l'atto di precetto per cui è causa;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite, che liquida in €
2.540,00 per compensi e in € 264,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Addì, 19.06.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt.
281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 5046 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Ciuffa Parte_1
attore e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Grillo Spina e Valentina Ambrosio Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice: Accertato: la mancanza del diritto di controparte di procedere all'esecuzione, per difetto di legittimazione attiva da parte della Sig.ra di , come da motivo CP_1
n. 1 dell'atto di citazione;
- la nullità della notifica del precetto per violazione dell'art. 479/1 c. p. c., in quanto non preceduta dalla notifica dei due titoli esecutivi azionati, ossia le sentenze Trib. Tivoli n.
542/2009 e Corte d'Appello di Roma n. 2325/2015. Il tutto come da motivo n. 2 dell'atto di citazione;
- la nullità dell'atto di precetto in quanto tale per violazione dell'art. 480/2 c. p. c., per la mancata menzione della data di apposizione della formula esecutiva ad uno dei titoli azionati e, segnatamente, la sentenza n.
2325 della Corte d'Appello di Roma, nonché per la mancata menzione della data di notifica di entrambi i titoli esecutivi. Il tutto come da motivo n. 3 dell'atto di citazione;
dichiarare nullo e/o annullare il precetto notificato all'opponente in data 25/11/2020. IN SUBORDINE sulla base di quanto esposto al motivo n. 4 dell'atto introduttivo, accertata comunque l'esistenza di un pagamento parziale di € 5.660,00, avvenuto nel
2011 ad opera di un terzo, rispetto all'intera somma precettata di € 9.076,13, condannare il Sig. al Pt_1 pagamento della sola differenza, pari a € 3.416,13 IN OGNI CASO In accoglimento delle considerazioni esposte al motivo n. 4 dell'atto introduttivo, condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni per CP_1
responsabilità aggravata ex art. 96 1° e/o 2° comma, per una somma che il Tribunale dovrà liquidare equitativamente, ma tenendo presenti le caratteristiche del caso concreto. SEMPRE IN OGNI CASO - condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compensi della presente lite, oltre IVA e CPA come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; per parte convenuta: “a) accertare e dichiarare che il precetto notificato ad istanza della Sig.ra è CP_1
valido; b) accertare e dichiarare la titolarità attiva della Sig.ra nel presente giudizio;
c) e per CP_1
l'effetto confermare che il Sig. debba a favore della Sig.ra la somma di € 9.076,13 oltre Pt_1 CP_1
ulteriori interessi maturati e maturandi per i titoli di cui in atti. Con vittoria di spese competenze ed onorari, cui adde rimborso forfettario del 15% oltreché I.V.A. e C.A. di legge in favore delle procuratrici dichiarate antistatarie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al precetto, notificato Parte_1
in data 25.11.2020 da e , con il quale era intimato il pagamento dell'importo CP_2 Controparte_1
complessivo di 9.076,13 euro, in virtù delle sentenze n. 542/2009 del Tribunale di Tivoli e n. 2325/2015 della Corte di Appello di Roma.
A sostegno dell'opposizione, ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- la carenza di legittimazione attiva della per violazione degli artt. 102 c.p.c. e 110 Controparte_1
c.p.c., in quanto era deceduto prima della notifica del precetto e pertanto CP_2 Controparte_1
non avrebbe potuto agire in executivis, atteso il carattere congiunto e non disgiunto della pretesa creditoria fatta valere;
- la nullità dell'atto di precetto ex art. 479 c.p.c., poiché la notifica dello stesso non era stata preceduta dalla notifica dei due titoli giudiziali in forma esecutiva;
- la nullità dell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., per mancata menzione dell'apposizione della formula esecutiva alla sentenza di primo grado e della data di notifica dei titoli;
- errata quantificazione della somma precettata poiché il , in Controparte_3
sua vece, avrebbe già in parte adempiuto al pagamento, mediante versamento dell'importo di 5.660,00 euro.
2. Si è costituita in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e Controparte_1 dell'opposizione proposta da controparte.
In particolare, parte opposta ha sostenuto:
- l'infondatezza dell'eccezione circa la carenza di legittimazione attiva, atteso che l'opposta, a prescindere dal decesso di ha il diritto di agire in via autonoma per il pagamento delle somme CP_2
riconosciute dalle sentenze, oltre che l'inapplicabilità al processo esecutivo dell'art. 110 c.p.c.;
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità del precetto, ai sensi degli artt. 479 e 480 c.p.c., poiché il precedente difensore della aveva dichiarato di aver provveduto a notificare il precetto CP_1
unitamente alle copie esecutive delle due sentenze;
- che l'importo corrisposto dal Condominio in favore della corrispondeva unicamente alle CP_1
somme riconosciute in sentenza come risarcimento dovuto dall'ente gestionale stesso e, pertanto, parte opposta avrebbe potuto pretendere il pagamento di tutte le somme oggetto di intimazione.
2 3. All'esito dell'udienza del 22.4.2021, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione. La causa è stata istruita documentalmente ed è stata quindi trattenuta in decisione con ordinanza del 05.03.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 04.03.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di , Controparte_1
ai sensi degli artt. 102 e 110 c.p.c. prospettata dall'opponente.
Al riguardo, come già osservato nell'ordinanza del 23.04.2021, che qui si richiama, le norme in esame non sono applicabili al precetto, attesa la natura stragiudiziale dell'atto.
Inoltre, le sentenze poste a fondamento del precetto statuivano la condanna dell'opponente a pagare indistintamente a e a le somme indicate nell'intimazione e, Controparte_1 CP_2
conseguentemente, sussiste in capo all'odierna opposta la legittimazione ad agire, anche in via autonoma, per il recupero delle somme riconosciute nelle predette sentenze.
Viceversa, merita accoglimento l'eccezione di nullità del precetto per omessa notifica dei titoli esecutivi.
Osserva il Tribunale che ai sensi dell'art. 479 c.p.c., applicabile ratione temporis, “Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto…Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente”.
Inoltre, a mente dell'art. 480 co. 2 c.p.c. “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge…”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “È viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., il processo esecutivo iniziato senza essere stato preceduto dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto.” (ex multis Cass. n. 1096/2021; Cass.
n. 24662/2013).
Grava sul creditore opposto l'onere di fornire la prova circa l'avvenuta notificazione del titolo esecutivo del quale il debitore opponente contesta la mancata notificazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti anche di recente ribadito il principio secondo cui “Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca
l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.” (ex multis Cass. n. 51/2023)
Ciò posto, nel caso di specie, non risulta in atti la prova della previa notificazione dei titoli esecutivi né della notifica degli stessi unitamente al precetto. Parte opposta, gravata del relativo onere probatorio, ha infatti al
3 riguardo dedotto che “l'Avv. Matera Anna, precedente procuratore della Sig.ra dichiara di aver CP_1 notificato l'atto di precetto oggi opposto pedissequo alle copie esecutive delle due sentenze riportate in narrativa” senza fornire tuttavia alcun ulteriore riscontro a dimostrazione di tale affermazione.
Ne consegue che il precetto è affetto da nullità e, dunque, l'opposizione deve essere accolta.
Ogni altra questione risulta assorbita per il principio della ragione più liquida (Cass. S.U. n. 26242/14).
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex DM n. 55/2014 agg. al DM n. 147/2022 (applicazione dei parametri previsti per lo scaglione € 5.200,00 a € 26.000,00 - valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate), seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 5046/2020, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione dichiara nullo l'atto di precetto per cui è causa;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite, che liquida in €
2.540,00 per compensi e in € 264,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Addì, 19.06.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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