Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2024, n. 18248
CASS
Sentenza 3 luglio 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da un ex Direttore di un'ATER avverso la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, la quale aveva confermato la risoluzione anticipata del suo contratto di lavoro e l'obbligo di restituzione di emolumenti ritenuti non dovuti. Il ricorrente aveva sollevato cinque motivi di impugnazione. Il primo motivo contestava l'inammissibilità della sua impugnazione della risoluzione del rapporto per mancato rispetto dei termini di decadenza, sostenendo che non si trattasse di un recesso negoziale ma di un effetto automatico previsto da una legge regionale, e invocando la caducazione degli atti a seguito di una dichiarazione di incostituzionalità di una legge regionale. Il secondo motivo sollevava questione di legittimità costituzionale di una legge regionale successiva, per contrasto con diversi articoli della Costituzione e per disparità di trattamento. Il terzo motivo lamentava la violazione di norme sul lavoro pubblico, sostenendo l'inapplicabilità del regime del pubblico impiego data la natura di ente pubblico economico dell'ATER e il richiamo al diritto privato per il rapporto di lavoro del direttore, contestando altresì l'applicazione di un determinato CCNL e la conseguente esclusione di condizioni di miglior favore. Il quarto motivo denunciava la nullità degli atti attributivi di ulteriori emolumenti, sostenendo la loro ratifica o, in subordine, la loro annullabilità con decorrenza della prescrizione quinquennale. Infine, il quinto motivo confutava le motivazioni della Corte d'Appello relative alla nullità di specifici voci retributive. Si costituivano in giudizio l'ATER di Chieti e la Regione Abruzzo, resistendo al ricorso.

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. In relazione al primo motivo, ha qualificato la nomina e la risoluzione del rapporto del Direttore di un'ATER come atti di natura pubblicistica, espressione della potestà di auto-organizzazione dell'ente, e quindi impugnabili dinanzi al giudice amministrativo. Ha ritenuto che la mancata impugnazione di tali atti davanti al giudice amministrativo li avesse resi definitivi, rendendo irrilevante la successiva dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale che li aveva previsti, e ha assorbito la domanda risarcitoria. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato in quanto la definitività dell'atto di revoca rendeva irrilevante la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità delle leggi regionali, precludendo la questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza. Il terzo motivo è stato rigettato, precisando che, pur non rientrando le ATER tra le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, la determinazione del trattamento economico del Direttore richiedeva una previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e che i successivi aumenti retributivi non autorizzati formalmente erano indebitamente erogati. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per aver tentato una rivalutazione dei fatti di merito, e in ogni caso, l'azione di ripetizione di indebito è soggetta a prescrizione decennale. Il quinto motivo è stato rigettato, confermando la ratio decidendi basata sull'assenza di formali delibere del Consiglio di Amministrazione per gli aumenti retributivi e ritenendo indebita la corresponsione di specifici emolumenti, inclusi quelli relativi a fondi statali distolti dalle loro finalità. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

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Massime1

Gli atti di conferimento e revoca dell'incarico di direttore generale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) hanno natura pubblicistica, in quanto espressione della potestà autoritativa di auto-organizzazione dell'ente nello svolgimento di una funzione pubblica, sicché l'interessato ha l'onere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo l'annullamento della propria nomina, non scaturendo dal contratto di lavoro dirigenziale - che ha la sola funzione di disciplinare l'incarico conferito - alcun diritto soggettivo a detta nomina.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2024, n. 18248
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18248
    Data del deposito : 3 luglio 2024

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