CASS
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Massime • 1
Gli atti di conferimento e revoca dell'incarico di direttore generale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) hanno natura pubblicistica, in quanto espressione della potestà autoritativa di auto-organizzazione dell'ente nello svolgimento di una funzione pubblica, sicché l'interessato ha l'onere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo l'annullamento della propria nomina, non scaturendo dal contratto di lavoro dirigenziale - che ha la sola funzione di disciplinare l'incarico conferito - alcun diritto soggettivo a detta nomina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2024, n. 18248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18248 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2898/2018 R.G. proposto da: NE ME, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 290, presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Nigro e Adriano Casellato, che lo rappresentano e difendono;
-ricorrente- contro A.T.E.R. - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale - di Chieti, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, presso lo studio dell’Avv. Arturo Maresca, rappresentata e difesa dall’Avv. Valerio Speziale;
- controricorrente -
nonché contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. L Num. 18248 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 03/07/2024 2 di 23 avverso la sentenza n. 923/2017 della Corte d’appello di L’Aquila, depositata il 16/11/2017 R.G.N. 309/2017; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/06/2024 dal Consigliere Ileana Fedele;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Rita Sanlorenzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv.ti Alessandro Nigro e Adriano Casellato udita l’Avv. Cesira Teresina Scanu in sostituzione dell’Avv. Valerio Speziale. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame proposto da ME NE avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva parimenti rigettato l’impugnazione della risoluzione anticipata del contratto di lavoro come Direttore dell’ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale – di Chieti e dei provvedimenti di annullamento in autotutela di atti attributivi di emolumenti ritenuti non dovuti corrisposti nel corso del rapporto, confermando la decisione del giudice di primo grado anche nella parte in cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’ente medesimo, aveva condannato il dirigente a restituire la complessiva somma di euro 404.226,76, oltre accessori, per differenze retributive non dovute. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il NE articolando cinque motivi, cui resistono l’ATER di Chieti e la Regione Abruzzo con separati controricorsi. 3. Il ricorrente e l’ATER hanno depositato memoria. 4. L’ATER ha avanzato istanza per la liquidazione delle spese dei due sub-procedimenti di inibitoria svoltisi innanzi alla Corte d’appello. 5. In esito all’adunanza camerale del 9 febbraio 2024, è stata emessa ordinanza interlocutoria con rimessione della causa alla pubblica udienza, con particolare riferimento al primo ed al secondo motivo, in ordine alla natura dell’atto di risoluzione del rapporto nonché alla sollecitata questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 11 del 2015, anche sotto il profilo della valenza retroattiva della disposizione normativa. 3 di 23 6. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con richiesta di rigetto del ricorso principale in ragione della natura negoziale del recesso, con conseguente irrilevanza della questione di costituzionalità prospettata con riferimento alla legge regionale sopravvenuta rispetto alla definizione della fattispecie per mancata impugnazione dell’atto, esclusa la legittimità della corresponsione di emolumenti diversi da quelli espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione dell’ente. 7. Le parti hanno depositato memoria. 8. La causa giunge, quindi, in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale è intervenuto il rappresentante del Pubblico Ministero, che ha richiamato le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, degli artt. 20 e 24-bis della legge regionale Abruzzo 21 luglio 1999, n. 44, e dell’art. 5 della legge regionale Abruzzo 28 maggio 2015, n. 11, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile l’impugnazione della risoluzione anticipata del rapporto per mancato rispetto del termine di decadenza previsto per il licenziamento, senza considerare che, nella specie, non era configurabile un atto rapportabile alla volontà dell’ente di sciogliere il rapporto bensì un effetto previsto automaticamente dalla legge regionale, come pure riconosciuto dallo stesso Commissario ATER nella nota del 5 agosto 2014, prospettandosi, comunque, la caducazione dell’atto (e di quelli successivamente emessi) per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 24-bis della legge regionale n. 44 del 1999 di cui alla sentenza della Corte cost. n. 81 del 2015, con conseguente cassazione della sentenza impugnata per nuovo esame da parte del giudice del rinvio anche sulla domanda di risarcimento danni che la Corte d’appello ha ritenuto assorbita. 4 di 23 1.1. La censura è infondata nei sensi di cui in motivazione, con parziale correzione delle ragioni addotte dalla Corte territoriale. 1.2. Con riferimento alle specifiche questioni sollevate con il motivo, la sentenza impugnata ha ricostruito i fatti nel modo seguente: - a seguito di avviso esplorativo del 25 maggio 2004, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 22 del 25 giugno 2004, l’ATER di Chieti aveva conferito a ME NE l’incarico di direttore dell’ente, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 21 luglio 1999 n. 44, per un periodo di tre anni, incarico ripetutamente rinnovato nei trienni successivi;
- successivamente, con legge regionale 28 aprile 2014 n.25, era stato inserito l’art.24-bis nella legge regionale n. 44 del 1999, ai sensi del quale: «nelle ATER dichiarate in situazione di deficit strutturale, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un Commissario …, che svolge le funzioni del Consiglio di Amministrazione» (art.1 comma 3); «a far data dalla nomina del Commissario, decade l’Amministratore Unico dell’ATER … ed è risolto anticipatamente il contratto di lavoro con il direttore dell’ATER, ai sensi del comma 2, dell’art. 20, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto» (art.1 comma 4). La suddetta legge prevedeva altresì che «il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti o retribuzioni a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e direttori delle ATER abruzzesi, non può superare il trattamento economico annuale complessivo massimo spettante rispettivamente ai dirigenti e direttori della Regione Abruzzo. Qualora superiore, la retribuzione si riduce al predetto limite» (art.2); - con nota in data 5 maggio 2014, l’Amministratore Unico dell’ATER di Chieti aveva richiesto che venisse dichiarata dalla Giunta regionale la situazione di deficit strutturale dell’Azienda; - con delibera n. 386 del 16 maggio 2014, la Giunta Regionale aveva preso atto della sussistenza delle «gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio economico e finanziario previste dal comma 2, art. 24 bis della L. R. 44/99 necessari per la dichiarazione della situazione di deficit strutturale dell’ATER di Chieti» ed aveva deliberato di rendere la relativa dichiarazione;
5 di 23 - con decreto n. 24 del 21 maggio 2014 il Presidente della Giunta Regionale aveva quindi proceduto alla nomina del Commissario dell’ATER Chieti, dando atto che con detta nomina, oltre a decadere l’Amministratore Unico dell’ATER di Chieti, «è risolto anticipatamente il contratto di lavoro con il Direttore dell’ATER di Chieti, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto»; - con lettera del 22 maggio 2014, sottoscritta per ricezione il giorno successivo, l’ATER aveva comunicato a ME NE la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;
- con sentenza n. 81 del 2015, pubblicata il 20 maggio 2015, la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 25 del 2014, in quanto approvata dal Consiglio Regionale in regime di prorogatio;
- successivamente, con legge regionale 28 maggio 2015 n.11, si prevedeva che: «1. alla luce delle rilevanti perdite derivanti dall’attività di gestione e delle violazioni di legge emerse, l’ATER di Chieti, dichiarata in deficit strutturale con deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 19 maggio 2014, è e resta commissariata. 2. È confermata la decadenza degli organi, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti, ed è confermata la risoluzione anticipata del contratto di lavoro con il direttore dell’ATER, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto. 3. È confermato nell’incarico di Commissario dell’ATER di Chieti il Commissario già individuato con DPGR n. 24 del 21 maggio 2014, al quale sono attribuite le funzioni del Consiglio di Amministrazione e si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 7 dell’art. 17 della L.R. 44/1999. Sono altresì confermati gli atti posti in essere dallo stesso Commissario». 1.3. Così ricostruiti i fatti, i giudici d’appello hanno disatteso il gravame proposto sul punto dall’odierno ricorrente in base ai seguenti motivi: a) è infondata la censura relativa alla dichiarata inammissibilità dell’impugnazione della risoluzione anticipata per mancato rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966, sul rilievo 6 di 23 che l’art. 24-bis della legge regionale n. 44 del 1999, lungi dal prevedere un automatismo, correla la risoluzione del rapporto con il Direttore dell’ATER di Chieti ad una preventiva dichiarazione di “deficit strutturale” e al Commissariamento dell’Ente, cosicché il recesso è derivato dal preventivo accertamento delle gravi anomalie nella direzione dell’ente, che hanno condotto alla situazione di dissesto economico-finanziario dello stesso ed alla declaratoria di deficit strutturale, in conformità non solo al richiamato art. 24-bis ma anche all’art. 20 della medesima legge regionale e all’art. 7 dello statuto ATER;
b) non può accedersi alla tesi, pure sostenuta dall’appellante, secondo cui la sentenza della Corte cost. n. 81 del 2005 avrebbe determinato l’inesistenza di tutti gli atti adottati in esecuzione della legge n. 44 del 1999, e quindi anche della risoluzione anticipata del rapporto del 22 maggio 2014, in quanto, da un lato, l’appellante non risulta aver impugnato dinanzi al giudice amministrativo gli atti posti in essere in esecuzione della legge dichiarata incostituzionale, dall’altro, detta risoluzione è stata successivamente confermata, con atto avente forza di legge, dalla norma transitoria di cui all’art. 5 della legge regionale n. 11 del 2015, che aveva altresì confermato tutti gli atti posti in essere dal Commissario;
a tale ultimo riguardo, non si apprezzavano i profili di incostituzionalità prospettati dall’appellante, avuto riguardo, fra l’altro, al fatto che la declaratoria di incostituzionalità si incentrava sul rilievo che la legge censurata era stata emanata dal Consiglio Regionale in regime di prorogatio, non essendo stati dedotti specifici motivi per ravvisare la lamentata disparità di trattamento rispetto alle altre ATER abruzzesi. 1.4. Fermo l’accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, rispetto alla linea argomentativa addotta in diritto dalla Corte d’appello ritiene il Collegio che la soluzione della questione interpretativa sollevata dal primo motivo, in ordine alla natura del recesso intimato dall’ente, debba piuttosto discendere dal generale inquadramento degli atti di conferimento e di revoca dell’incarico di direttore generale delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica quali espressione della potestà di auto- 7 di 23 organizzazione delle stesse Aziende Territoriali, oggetto di discrezionalità amministrativa. In questo senso, giova richiamare l’indirizzo con cui questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 06/03/2018, n. 5304) ha affermato, con riferimento ad un consorzio di sviluppo economico locale (nella specie, il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo) trasformato per espressa previsione legislativa in ente pubblico economico, con il compito di promuovere finalità pubblicistiche, che le controversie in ordine alle delibere dell’assemblea, con le quali è stato adeguato lo statuto dell’ente e sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, configurandosi in capo ai soggetti partecipanti al Consorzio soltanto l’interesse legittimo alla legittimità degli atti emessi in base alla relativa disciplina. In particolare, nel richiamare propri precedenti (Cass. Sez. U, 10/10/2002, n. 14475, in fattispecie riguardante il Consorzio di bonifica dell’Alto Lambro, avente natura di ente pubblico), le Sezioni Unite hanno affermato che le controversie in ordine alla validità ed efficacia della revoca e della nomina degli organi dell’ente appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, costituendo tali atti espressione del potere di autonomia organizzativa dell’ente, di fronte al quale le situazioni giuridiche soggettive dei consorziati hanno consistenza di interesse legittimo;
di conseguenza, in continuità con altro precedente (Cass. Sez. U, 22/12/1999, n. 929), è stato ribadito che la controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto con il quale è stato annullato o revocato il provvedimento di nomina di un componente del consiglio di amministrazione di un ente pubblico, anche economico, o comunque è stata dichiarata la decadenza dalla carica del medesimo, attenendo ad una posizione di interesse legittimo collegantesi al potere discrezionale di scelta delle persone cui affidare il perseguimento degli scopi dell’ente, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo nell’esercizio della giurisdizione generale di legittimità. Infine, sempre in linea con l’orientamento già espresso (Cass. Sez. U., 01/12/1994, n. 10239), le Sezioni Unite hanno pure confermato che l’attività degli enti pubblici economici concernente la 8 di 23 costituzione e il funzionamento dei propri organi statutari, coinvolgendo l’assetto organizzativo e quindi l’esercizio di potestà pubblicistiche, riguarda situazioni che hanno la consistenza, non del diritto soggettivo, ma dell’interesse legittimo, così da risultare tutelabile solo davanti al giudice amministrativo. Con specifico riferimento alle Aziende per l’edilizia residenziale pubblica è stato poi osservato (Cass. Sez. L, 30/09/2019, n. 24375, in giudizio concernente, nella specie, la ALER di Milano) che - come costantemente affermato dalla giurisprudenza nazionale dei Giudici amministrativi e di questa Corte - possono essere considerati organismi di diritto pubblico anche enti soggettivamente connotati dalla forma privatistica, in quanto la mera forma non può, di per sé, essere idonea ad escludere la sostanziale ed oggettiva natura pubblicistica di un ente (vedi, fra le prime: C.d.S., sez. VI, sentenza 20 maggio 1995, n. 498); di conseguenza, è stato precisato che le Aziende per l’edilizia residenziale pubblica, qualificate dalla legislazione regionale di riferimento quali enti pubblici economici strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica e di economia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile, si configurano comunque come “organismi di diritto pubblico”, poiché svolgono un servizio pubblico di interesse generale (in tal senso, in particolare: Cass. Sez. U, 21/12/1999, n. 916 e Cass. Sez. 1, 20/06/2017, n. 15196). Nell’ambito di tale complessivo inquadramento, questa Corte ha pure affermato che la nomina del direttore generale di un’Azienda Territoriale di edilizia residenziale (nella specie, l’ATER di cui alla legge Regione Lazio n. 30 del 2002), ha natura di provvedimento amministrativo, in quanto costituisce espressione della potestà autoritativa di autorganizzazione dell’ente, sicché è suscettibile di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21- novies della legge n. 241 del 1990, annullamento che l’interessato ha l’onere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo, dovendosene escludere la configurabilità alla stregua di recesso ante tempus dal contratto di lavoro (Cass. Sez. L, 03/02/2021, n. 2485). Giova richiamare anche in 9 di 23 questa sede l’ampia ricostruzione normativa posta a fondamento del principio così affermato, che si pone in continuità con l’indirizzo ermeneutico già sopra richiamato ed espresso da questa Corte anche a Sezioni Unite. In particolare, la competenza legislativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica già prima della riforma costituzionale del 2001 era riconducibile al previgente art. 117, comma primo, Cost. e gli Istituti autonomi delle case popolari dovevano essere «considerati come enti regionali» (Corte Cost. sentenza n. 1115 del 1988). Allo Stato era riservata la regolazione dei principi fondamentali della materia. Dopo la riforma costituzionale del 2001 la Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 94 del 2007) ha ricondotto la materia dell’edilizia residenziale pubblica a tre livelli normativi: il primo riguarda la determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) Cost. In essa si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l’uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale;
il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia «governo del territorio» oggetto di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost.; il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell’art. 117 Cost., ovvero nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale. La produzione legislativa regionale si è intensificata dopo la riforma costituzionale, portando alla istituzione di enti ai quali sono state attribuite svariate denominazioni (Aziende, Agenzie, etc.) dirette a porre in risalto il nuovo ruolo imprenditoriale attribuito ad essi laddove gli IACP, secondo la struttura configurata dalla legge quadro 27 ottobre 1971 n. 865, avevano prevalente natura pubblico-assistenziale e, dunque, costituivano enti pubblici non economici. 10 di 23 Nel caso esaminato nel citato precedente, la legge Regionale Lazio n. 30 del 2002 ha definito le ATER come enti pubblici di natura economica strumentali della Regione. Nondimeno, la riconosciuta natura di ente pubblico economico non implica, tuttavia, la sua totale soggezione alla disciplina privatistica, come già affermato dal consolidato indirizzo sopra richiamato, secondo cui gli enti pubblici economici, pur operando in aree prevalentemente sottoposte al regime privatistico, sfuggono a detto regime, per rientrare in quello di diritto pubblico, con riguardo alle attività che discendono dalla potestà autoritativa dell’ente di disporre la propria organizzazione, quale espressione di un potere di supremazia inerente allo svolgimento di una funzione pubblica. Non sussiste, dunque, la possibilità di applicare la disciplina di cui all’art. 2377 cod. civ. mediante l’art. 2093 cod. civ., limitandosi quest’ultima norma ad estendere le disposizioni del libro quinto del codice civile all’espletamento delle attività imprenditoriali dell’ente pubblico economico di produzione di beni o servizi e di intermediazione negli scambi. In applicazione di tale principio, è stato affermato che la nomina e la revoca degli organi di un ente pubblico economico costituisce espressione di un potere pubblicistico. Nella fattispecie esaminata nel citato precedente, è stato osservato che, sebbene il direttore generale non sia un organo delle ATER (di cui sono organi, ai sensi della richiamata legge regionale, il Presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori) la sua nomina, disciplinata dall’art. 11 della medesima legge regionale, appare esercizio della potestà di auto-organizzazione attribuita agli organi dell’ente, quale nomina è riservata al consiglio di amministrazione con scelta discrezionale, al di fuori di ogni procedura comparativa. La conseguente riconosciuta natura di provvedimento amministrativo della nomina del direttore generale comporta che l’interessato aveva l’onere di impugnare davanti al giudice amministrativo il provvedimento di annullamento, facendone valere eventuali vizi di legittimità, laddove è pacifico che l’atto di annullamento, non impugnato, è divenuto definitivo. Viene anche evidenziato, che all’esito dell’annullamento dell’atto di nomina, l’interessato 11 di 23 non poteva vantare alcuna posizione di diritto soggettivo allo svolgimento dell’incarico di direttore generale, non potendo tale diritto derivargli dalla stipula del contratto individuale di lavoro;
infatti, tale contratto ha la sola funzione di disciplinare l’incarico conferito con l’atto di nomina e, dunque, i suoi effetti cessano automaticamente con il venir meno della nomina. La cessazione degli effetti del contratto dirigenziale dipende, dunque, dal venir meno del provvedimento che costituisce il presupposto del contratto stesso, secondo il principio per cui gli effetti di un contratto cessano quando ne venga meno la causa. 1.5. Con riferimento al caso in esame nella presente controversia, occorre rilevare che la legge Regione Abruzzo 21 luglio 1999, di riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica, ha istituito le ATER territoriali, fra cui l’ATER con sede a Chieti, espressamente qualificandole come enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di proprio statuto approvato dal Consiglio regionale (art. 1). Come per le ATER disciplinate dalla legge regionale Lazio, esaminata nel precedente da ultimo richiamato, la legge regionale Abruzzo prevede espressamente i compiti pubblicistici affidati alle ATER e i poteri di indirizzo riservati alla Giunta Regionale (art. 9), oltre che di vigilanza (art. 24). Il Direttore dell’ATER, nominato dal Consiglio di amministrazione fra persone in possesso di determinati requisiti senza procedura comparativa (art. 20), è in questo caso addirittura incluso fra gli organi dell’ente, unitamente al Consiglio di amministrazione, al Presidente e al Collegio dei revisori dei conti (art. 10). Ne consegue che, in applicazione dei principi espressi nei precedenti citati, la riconosciuta natura di ente pubblico economico dell’ATER Chieti non implica, tuttavia, la sua totale soggezione alla disciplina privatistica, per rientrare nel regime di diritto pubblico, con riguardo alle attività che discendono dalla potestà autoritativa dell’ente di disporre la propria organizzazione. Pertanto, anche nel caso in esame la nomina e la revoca degli organi dell’ente costituisce espressione di un potere pubblicistico, con valenza provvedimentale, da impugnare innanzi al giudice amministrativo. 12 di 23 L’inquadramento così delineato consente di affrontare con le categorie proprie del rilievo pubblicistico la cessazione dall’incarico di Direttore disposta con decreto n. 24 del 21 maggio 2014 del Presidente della Giunta Regionale e comunicata dall’Azienda all’interessato con lettera del giorno successivo: trattasi, per l’appunto, di provvedimento amministrativo di revoca, emanato in applicazione dell’art. 24-bis della legge n. 44 del 1999 al ricorrere dei presupposti normativamente fissati. L’interessato aveva dunque l’onere di impugnare davanti al giudice amministrativo il provvedimento di revoca, facendone valere eventuali vizi di legittimità, laddove è pacifico che tale atto, non impugnato, è divenuto definitivo. La definitività dell’atto provvedimentale di revoca, per effetto della mancata impugnazione, determina l’irrilevanza della sopravvenuta sentenza con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 24- bis della legge regionale n. 44 del 1999, che non spiega effetti ripristinatori o restitutori in presenza di una situazione esaurita, che opera come limite all’efficacia retroattiva delle dichiarazioni di incostituzionalità. Infatti, è stato evidenziato che il rapporto può dirsi esaurito, oltre che in presenza di sentenze passate in giudicato, a fronte di fatti ed atti, parimenti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, che producano il medesimo effetto giuridico, come la mancata impugnazione in giudizio per contestare la legittimità dell’atto adottato (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. L, 08/11/2017, n. 26469 e precedenti ivi richiamati). Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza del motivo, con la parziale correzione della motivazione addotta dalla Corte d’appello, che pure aveva incidentalmente rilevato la mancata impugnazione dell’atto di recesso innanzi al giudice amministrativo. Il rigetto del motivo comporta l’assorbimento della censura relativa al mancato riconoscimento del rivendicato risarcimento del danno. 2. Con il secondo motivo si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale n. 11 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 36, 97 Cost., per avere la Corte d’appello confermato una procedura già dichiarata incostituzionale, senza considerare l’inesistenza degli atti 13 di 23 determinatasi per effetto della pronuncia adottata dalla Corte cost., prospettandosi anche il contrasto con il parametro ex art. 3 Cost. per disparità di trattamento fra l’ATER di Chieti rispetto alle altre ATER abruzzesi, con particolare riferimento alla posizione del Direttore dell’ATER di Chieti. 2.1. Il motivo è infondato in quanto, come già osservato in relazione al primo motivo, la definitività dell’atto provvedimentale di revoca dell’incarico di Direttore dell’ATER, per effetto della mancata impugnazione, determina l’irrilevanza della sopravvenuta sentenza con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 24-bis della legge regionale n. 44 del 1999, così come della successiva legge regionale n. 11 del 2015, determinando, di conseguenza, l’inammissibilità della prospettata questione di legittimità costituzionale di tale ultima disposizione normativa proprio per difetto del requisito della rilevanza rispetto al caso da giudicare. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 20, 26 della legge regionale n. 44 del 1999, nonché degli artt. 24 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 39 del c.c.n.l. del 21 dicembre 2004, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto applicabili al rapporto la disciplina del lavoro pubblico senza considerare la natura di ente pubblico economico dell’ATER, il richiamo contenuto nell’art. 20 della legge regionale n. 44 del 1999 al diritto privato per il rapporto di lavoro del direttore, l’applicazione al contratto del NE del c.c.n.l. Cispel-Fndai e non già del c.c.n.l. Cispel-Federcasa indicato dalla Corte d’appello, con conseguente applicazione della previsione di cui all’art. 39 in tema di condizioni di miglior favore. 3.1. Il motivo è infondato nei sensi di cui in motivazione, anche in questo caso con parziale correzione delle ragioni addotte in proposito dalla Corte d’appello. 3.2. Con riferimento alle specifiche questioni sollevate con i motivi in esame, la sentenza impugnata ha ricostruito i fatti nel modo seguente: - la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 22 del 25 giugno 2004, con cui l’ATER di Chieti aveva nominato Direttore dell’ente ME 14 di 23 NE, aveva conferito “ampio mandato” al Presidente dell’ATER per la predisposizione e la sottoscrizione del «contratto di diritto privato per l’incarico del Direttore sulla base delle condizioni economiche previste dall’avviso…, consistenti nel trattamento economico riferito alla dirigenza del settore privato – C.C.N.L.-FNDAI, maggiorato della indennità di direzione fissata in Euro 45.000,00 lordi annui»; - sottoscritto il primo contratto di lavoro in data 1° luglio 2004, nel quale si prevedeva, quanto al trattamento economico, che esso fosse quello «stabilito dal vigente C.C.N.L.-FEDERCASA-Conferservizi-CISPEL 1.1.2004- 31.12.2008 per l’area della dirigenza, retribuzione minima mensile come stabilita con l’accordo 7 maggio 2003, pari a Euro 3.436,54; retribuzione accessoria pari a Euro 102,26; ex elemento di maggiorazione pari a Euro 158,04, indennità di anzianità convenzionale di cinque anni nella posizione dirigenziale come si evince dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, il tutto maggiorato della indennità di direzione fissata in € 45.000,00 lordi annui»; - l’incarico era stato rinnovato per un periodo di tre anni con delibera del Consiglio di amministrazione del 22 novembre 2007 n. 41, alle stesse condizioni contrattuali, e poi ancora confermato, impregiudicate le condizioni già definite, adeguate alla variazione del costo di vita secondo gli indici Istat;
il trattamento economico era rimasto parametrato a quello previsto per la dirigenza del settore privato c.c.n.l. CISPEL-FNDAI maggiorato dell’importo di euro 45.000,00 lordi annui, ma con la precisazione che ciò avveniva «quale trattamento aggiuntivo previsto per i direttori di aziende speciali ai sensi dell’art. 43 del CCNL “trattamento retributivo del direttore” da non confrontarsi con il T.M.C.G. ai sensi dell’art. 3, parte II, comma 3, del vigente contratto Conferservizi-Cispel», sicché, da questo momento, l’indennità di direzione (retribuzione alla persona) era stata erogata quale elemento aggiuntivo rispetto al Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia;
- con due note del 15 settembre 2010 a firma del Dirigente dei Servizi Amministrativi dell’Ente era stato disposto l’inserimento nei cedolini paga, 15 di 23 dal mese di settembre 2010 in poi, di una voce aggiuntiva mensile di euro 1.135,78, a titolo di adeguamento al costo della vita secondo gli indici Istat, di cui veniva prevista l’esclusione ai fini del calcolo del T.M.C.G., configurandolo dunque come emolumento aggiuntivo;
- con deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2012 l’Amministratore unico aveva autorizzato il trattenimento in servizio del NE sino al 30 aprile 2013, alle stesse condizioni economiche precedenti, salvo l’adeguamento del costo della vita, con aumento mensile di euro 199,32; - con deliberazione n. 7 del 28 marzo 2013, l’Amministratore Unico aveva ulteriormente rinnovato il rapporto di lavoro del NE per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2013, ferme le medesime condizioni, con adeguamento alla variazione del costo della vita;
- in data 28 marzo 2013 era stato sottoscritto un nuovo contratto di lavoro la cui genuinità era stata però contestata dall’ATER, che ne aveva disconosciuto la sottoscrizione, rilevando altresì la mancanza del numero di protocollo e una incongruenza di date. In tale contratto, era stato specificato che il trattamento economico fondamentale del Direttore era corrispondente a quello «stabilito dal vigente C.C.N.L. FEDERCASA-Conferservizi-CISPEL per l’area della dirigenza, con l’analitica determinazione delle voci retributive e delle condizioni riconosciute»; - con nota in data 16 maggio 2013 il Dirigente amministrativo aveva disposto un incremento della voce adeguamento Istat pari a euro 554,09 lordi mensili, a decorrere dal mese di maggio 2013; - successivamente, con legge regionale 28 aprile 2014 n.25, era stato introdotto un limite al trattamento retributivo dei dirigenti e direttori delle ATER, con la seguente previsione: «il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti o retribuzioni a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e direttori delle ATER abruzzesi, non può superare il trattamento economico annuale complessivo massimo spettante rispettivamente ai dirigenti e direttori della Regione Abruzzo. Qualora superiore, la retribuzione si riduce al predetto limite» (art.2); 16 di 23 - con delibera n.6 del 26 giugno 2014, il Commissario dell’ATER di Chieti aveva preso atto che «gli stipendi dei dirigenti e del Direttore cessato non risultano corrispondenti ai limiti retributivi massimi imposti dalla L.R. n. 25 del 28/4/2014» e che «da una prima valutazione allo stato possibile, le retribuzioni di direttore e dirigenti appaiono verosimilmente difformi, nella articolazione delle varie componenti, rispetto a quanto previsto nel vigente CCNL dei Dirigenti», ed ha quindi deliberato «di sospendere … l’efficacia e l’esecuzione di tutti gli atti che hanno determinato il trattamento economico dei Dirigenti e del Direttore cessato … non previste nel CCNL, sino al 31.08.2014» e di procedere ad una ricognizione delle retribuzioni erogate al Direttore ed ai dirigenti;
il suddetto termine era stato poi più volte differito con successive delibere commissariali;
- con delibera n. 20 del 13 maggio 2015 il Commissario dell’ATER di Chieti, premessa la già dichiarata “condizione di deficit strutturale” ed all’esito della effettuata ricognizione degli emolumenti corrisposti ai Dirigenti ed al Direttore, aveva proceduto all’annullamento di tutti gli atti che avevano disposto «l’attribuzione di trattamenti economici non dovuti compresa l’erogazione di emolumenti, adeguamenti, aggiornamenti, eccedenti quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento e dalle condizioni del bando di assunzione», dando contestualmente avvio al procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, teso alla ripetizione dei trattamenti indebitamente percepiti;
- in esito alla declaratoria di incostituzionalità della legge regionale n. 25 del 2015 ed all’emanazione della successiva legge regionale n. 11 del 2015, con delibera n. 23 del 15 giugno 2015 il Commissario aveva confermato l’annullamento degli atti e quant’altro disposto con la deliberazione n.20 del 2015; - con delibera n. 33 del 28 settembre 2015, il Commissario aveva deliberato «di procedere all’annullamento d’ufficio in via di autotutela di tutti gli atti, deliberazioni, note, ecc. (quali richiamati in premessa e meglio individuati nella delibera n. 20 del 13/5/2015), con cui sono stati attribuiti emolumenti non dovuti al Direttore cessato e ai Dirigenti in servizio […]». 17 di 23 3.3. A fronte di tale ricostruzione in fatto, la Corte territoriale ha disatteso il gravame proposto sul punto dall’appellante in base ai seguenti rilievi: - pur essendo incontroversa la natura di ente pubblico economico dell’ATER, la stessa rappresentava comunque un ente strumentale della Regione, come emerge dalla stessa legge regionale n.44 del 1999, con conseguente applicazione all’Ente del regime di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e, in particolare, degli artt. 24 e 45, cui va rapportato l’art. 26 della legge regionale n. 44 del 1999, in base al quale «la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella risultante dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL) – Federcasa». Pertanto, tenuto conto della natura pubblica degli interessi coinvolti e delle risorse pubbliche impiegate dall’ATER di Chieti, non poteva derogarsi in melius il trattamento economico previsto dal contratto collettivo in favore del dirigente dell’ente. In ogni caso, poiché ai sensi dell’art.20 della legge regionale n. 44 del 1999, «Il trattamento economico del Direttore è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione», poteva essere considerata solo la determinazione delle condizioni economiche stabilite dal Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2004, mentre i successivi aumenti retributivi riconosciuti in corso di rapporto non erano mai stati autorizzati attraverso formali delibere del Consiglio di amministrazione, con conseguente indebita erogazione delle relative voci, in quanto fondate su atti nulli, con conseguente imprescrittibilità dell’azione di nullità; - andavano altresì respinte le ulteriori censure formulate con riferimento alle singole voci retributive e, segnatamente, con riguardo all’anzianità convenzionale di cinque anni (non prevista né nell’avviso esplorativo né nella successiva delibera di conferimento dell’incarico, mentre la previsione di cui all’art. 20 della legge regionale n. 44 del 1999 stabilisce un requisito di accesso alle funzioni di Direttore, ma nulla prevede sul riconoscimento di una anzianità convenzionale a fini retributivi), alla retribuzione alla persona (erroneamente moltiplicata per quattordici mensilità, per un ammontare 18 di 23 lordo pari a euro 48.461,56, in luogo del previsto ammontare annuo lordo di euro 45.000,00), l’indennità E.F.R., percepita dal settembre 2010 (assenza della necessaria delibera del Consiglio di amministrazione), trattamento I.F.R., pure percepito dal mese di settembre 2010 (assenza della necessaria delibera del Consiglio di amministrazione), adeguamento al costo della vita secondo gli indici Istat (assenza della previsione del c.c.n.l., in quanto l’art. 11 del c.c.n.l. 15 novembre 2000, che disciplina il meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni, è stato abrogato dall’art. 3 del c.c.n.l. 21 febbraio 2004), incremento fisso, erogato dal gennaio 2012 ed indicato solo nel contratto in data 28 marzo 2013, oggetto di disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’ATER senza che l’appellante ne abbia chiesto la verificazione (con conseguente inutilizzabilità del documento, trattandosi comunque di emolumento non previsto dalla contrattazione collettiva ed erogato in assenza di delibera del Consiglio di amministrazione), trattamento aggiuntivo alla persona di cui all’art. 43, comma 2, c.c.n.l. (inapplicabile perché riconosciuto dalla disposizione pattizia ai direttori di aziende speciali degli enti locali a sensi della legge n. 142 del 1990 ovvero di imprese di servizi pubblici locali, tale non potendo ritenersi l’ATER, che è ente strumentale della Regione Abruzzo), Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (non essendo stato incluso nella base di calcolo, ai fini del raffronto previsto a tal fine dall’art. 3 del c.c.n.l., l’importo riconosciuto a titolo di retribuzione alla persona pari a euro 45.000,00, con conseguente mancata prova che il T.M.C.G. correttamente calcolato fosse superiore al trattamento annuo lordo già percepito), somme erogate al NE quale responsabile degli interventi di riparazione degli immobili dell’Edilizia residenziale pubblica danneggiati dal sisma dell’aprile 2009 (trattasi di fondi già riconosciuti al NE dal Commissario ATER con delibera n. 13 del 27 giugno 2011, annullata in autotutela con successiva delibera n. 33 del 28 settembre 2015 per essere stati i fondi statali erogati all’ente beneficiario distolti dalle finalità di interesse pubblico cui erano destinati), l’indennità sostitutiva di ferie non godute (pacifica l’autonomia del dirigente, in posizione apicale, di 19 di 23 autogestire la fruizione delle ferie), gli ulteriori importi percepiti a titolo di indennità sostitutiva di festività non godute, arretrati per il mese di aprile 2008 e differenze su mensilità aggiuntive (per mancata impugnazione e conseguente giudicato interno sul punto). 3.4. Anche in questo caso, fermo l’accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, rispetto alla linea argomentativa addotta in diritto dalla Corte d’appello ritiene il Collegio di dover precisare che, qualora le Aziende per l’edilizia residenziale pubblica siano state qualificate dalla legislazione regionale di riferimento quali enti pubblici economici strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica e di economia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile - come nel caso dell’ATER Chieti – esse, pur rientrando tra gli “organismi di diritto pubblico”, ex art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti pubblici) - perché svolgono un servizio pubblico di interesse generale -, non sono annoverate fra le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (così, fra molte, Cass. Sez. L, n. 24375 del 2019, cit.). In questo senso, non è corretto il richiamo – contenuto nella sentenza impugnata – alla disciplina di cui predetto decreto legislativo. Rimane, invece, fermo il nucleo motivazionale rappresentato dalla necessità della previa deliberazione del Consiglio di amministrazione per la determinazione del trattamento economico, ai sensi dell’art.20 della legge regionale n. 44 del 1999 («Il trattamento economico del Direttore è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione»), sicché, con accertamento di fatto insindacabile nella presenta sede di legittimità, può essere considerata solo la determinazione delle condizioni economiche stabilite dal Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2004, mentre i successivi aumenti retributivi riconosciuti in corso di rapporto non risultano essere mai stati autorizzati attraverso formali delibere del Consiglio di amministrazione, con conseguente indebita erogazione delle relative voci, risolvendosi ogni ulteriore doglianza formulata in un’inammissibile censura all’accertamento di merito svolto dalla Corte territoriale. Ne consegue, in questi termini, il rigetto del motivo. 20 di 23 4. Con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge regionale n. 44 del 1999 e degli artt. 1418, 1427, 1442 cod. civ. nonché degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto nulli gli atti attributivi di ulteriori emolumenti, mentre gli atti predetti erano stati sempre riconosciuti da chi aveva la rappresentanza legale dell’ente e comunque successivamente ratificati, venendo comunque specificamente recepiti nell’ultimo contratto del 28 marzo 2013, non validamente disconosciuto dall’ente ed anzi implicitamente riconosciuto per averlo direttamente depositato in giudizio;
in ogni caso, gli atti adottati potevano essere al più reputati annullabili, con conseguente decorrenza della prescrizione quinquennale. 4.1. La censura, per come è articolata, è inammissibile perché, pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (fra tutte, Cass. 6-3, 14/04/2017, n. 8758). Nella specie, la doglianza tende in maniera inammissibile a censurare l’accertamento in fatto svolto dalla Corte territoriale, secondo cui il Consiglio di amministrazione aveva deliberato solo in ordine alle condizioni economiche stabilite il 25 giugno 2004, sicché i successivi aumenti retributivi riconosciuti in corso di rapporto non risultano essere mai stati autorizzati attraverso formali delibere del Consiglio di amministrazione. La valutazione di inammissibilità della censura si estende anche alla questione dell’asserita sottoscrizione del contratto in data 28 marzo 2013, risultando preclusivo l’accertato disconoscimento in sede di merito, censurato in maniera inammissibile, senza neppure prospettare la doglianza sotto l’eventualità dell’errore in procedendo. Quanto, infine, al regime prescrizionale, rispetto al quale, nel quarto motivo viene invocato il termine quinquennale in ragione di una supposta annullabilità degli atti di erogazione, occorre precisare, ad integrazione della 21 di 23 motivazione addotta sul punto nella sentenza impugnata, che, in disparte ogni ulteriore questione sul regime di impugnazione degli atti, l’azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., perché nell’indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l’indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita ex ante e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali (così, Cass. Sez. L, 05/11/2019, n. 28436 e precedenti ivi citati). 5. Infine, con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge regionale n. 44 del 1999, la violazione dell’art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dell’art. 92 del d.lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 all’epoca vigente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., confutandosi le ulteriori motivazioni addotte dalla Corte d’appello rispetto alla ritenuta nullità degli atti di attribuzione delle voci retributive analiticamente indicate nel motivo. 5.1. La ratio decidendi relativa alle differenze retributive, siccome puntualizzata in riferimento al terzo motivo, per l’assenza di formali delibere del Consiglio di amministrazione per i successivi aumenti retributivi riconosciuti in corso di rapporto, assume di per sé valore dirimente in senso ostativo all’accoglimento delle pretese avanzate dal ricorrente, ed esime dall’analisi delle singole voci analiticamente esaminate nel motivo in esame. Per completezza ed a parziale modifica ed integrazione della motivazione addotta sul punto dalla Corte territoriale, giova precisare che anche rispetto al trattamento aggiuntivo rivendicato per ferie non godute, nel motivo si invoca unicamente una imprecisata previsione di miglior favore, in violazione del principio di specificità della censura, che avrebbe richiesto almeno di richiamare sul punto la clausola contrattuale in 22 di 23 questione e di indicare i termini e i riferimenti di tale invocato miglior favore rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva. Ancora per completezza, con riferimento alle somme rivendicate in attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministeri 15 agosto 2009, n. 3803, emessa ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con emanazione da parte del Commissario delegato del Governo per la ricostruzione del decreto 15 novembre 2010, n. 23, ove si riconoscevano espressamente i corrispettivi, gli incentivi e gli oneri previsti dal d.lgs. n. 163 del 2006 e, in particolare, il compenso del 2% spettante all’amministratore di condominio (ai sensi dell’art. 8, comma 2, ordinanza PCM n. 3803 del 15 agosto 2009), occorre precisare che l’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo in vigore dal 23 dicembre 2008 e il 24 giugno 2014, prevedeva: «Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti […]». Il decreto n. 23 del 2010, stabilisce che il compenso del 2% spettante agli amministratori di condominio, ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’ordinanza PCM n. 3803 del 15 agosto 2009, è riconosciuto all’ATER. Dalla lettera dell’art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dal decreto n. 23 del 2010 risulta chiaramente che il compenso è attribuito all’ATER e, come rilevato dalla Corte d’appello con 23 di 23 accertamento in fatto insindacabile nella presente sede, i fondi statali erogati all’ente beneficiario sono stati distolti dalle finalità di interesse pubblico cui erano destinati. Pertanto, anche la corresponsione di tale emolumento è stata ritenuta indebita e recuperata dall’ente. 6. In definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente soccombente alla refusione delle spese processuale, liquidate per ciascun controricorrente come da dispositivo, oltre alla liquidazione in favore dell’ATER di Chiesti anche delle spese del duplice procedimento di inibitoria, come da richiesta ritualmente avanzata (v. Cass. Sez. 6 - 3, 24/10/2018, n. 26966). 7. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, per la Regione Abruzzo, e in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, per l’ATER di Chieti, oltre ad euro 8.000,00, sempre in favore dell’ATER di Chieti a titolo di compensi, per i procedimenti di inibitoria innanzi alla Corte d’appello di L’Aquila, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
-ricorrente- contro A.T.E.R. - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale - di Chieti, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, presso lo studio dell’Avv. Arturo Maresca, rappresentata e difesa dall’Avv. Valerio Speziale;
- controricorrente -
nonché contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. L Num. 18248 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 03/07/2024 2 di 23 avverso la sentenza n. 923/2017 della Corte d’appello di L’Aquila, depositata il 16/11/2017 R.G.N. 309/2017; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/06/2024 dal Consigliere Ileana Fedele;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Rita Sanlorenzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv.ti Alessandro Nigro e Adriano Casellato udita l’Avv. Cesira Teresina Scanu in sostituzione dell’Avv. Valerio Speziale. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame proposto da ME NE avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva parimenti rigettato l’impugnazione della risoluzione anticipata del contratto di lavoro come Direttore dell’ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale – di Chieti e dei provvedimenti di annullamento in autotutela di atti attributivi di emolumenti ritenuti non dovuti corrisposti nel corso del rapporto, confermando la decisione del giudice di primo grado anche nella parte in cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’ente medesimo, aveva condannato il dirigente a restituire la complessiva somma di euro 404.226,76, oltre accessori, per differenze retributive non dovute. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il NE articolando cinque motivi, cui resistono l’ATER di Chieti e la Regione Abruzzo con separati controricorsi. 3. Il ricorrente e l’ATER hanno depositato memoria. 4. L’ATER ha avanzato istanza per la liquidazione delle spese dei due sub-procedimenti di inibitoria svoltisi innanzi alla Corte d’appello. 5. In esito all’adunanza camerale del 9 febbraio 2024, è stata emessa ordinanza interlocutoria con rimessione della causa alla pubblica udienza, con particolare riferimento al primo ed al secondo motivo, in ordine alla natura dell’atto di risoluzione del rapporto nonché alla sollecitata questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 11 del 2015, anche sotto il profilo della valenza retroattiva della disposizione normativa. 3 di 23 6. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con richiesta di rigetto del ricorso principale in ragione della natura negoziale del recesso, con conseguente irrilevanza della questione di costituzionalità prospettata con riferimento alla legge regionale sopravvenuta rispetto alla definizione della fattispecie per mancata impugnazione dell’atto, esclusa la legittimità della corresponsione di emolumenti diversi da quelli espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione dell’ente. 7. Le parti hanno depositato memoria. 8. La causa giunge, quindi, in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale è intervenuto il rappresentante del Pubblico Ministero, che ha richiamato le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, degli artt. 20 e 24-bis della legge regionale Abruzzo 21 luglio 1999, n. 44, e dell’art. 5 della legge regionale Abruzzo 28 maggio 2015, n. 11, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile l’impugnazione della risoluzione anticipata del rapporto per mancato rispetto del termine di decadenza previsto per il licenziamento, senza considerare che, nella specie, non era configurabile un atto rapportabile alla volontà dell’ente di sciogliere il rapporto bensì un effetto previsto automaticamente dalla legge regionale, come pure riconosciuto dallo stesso Commissario ATER nella nota del 5 agosto 2014, prospettandosi, comunque, la caducazione dell’atto (e di quelli successivamente emessi) per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 24-bis della legge regionale n. 44 del 1999 di cui alla sentenza della Corte cost. n. 81 del 2015, con conseguente cassazione della sentenza impugnata per nuovo esame da parte del giudice del rinvio anche sulla domanda di risarcimento danni che la Corte d’appello ha ritenuto assorbita. 4 di 23 1.1. La censura è infondata nei sensi di cui in motivazione, con parziale correzione delle ragioni addotte dalla Corte territoriale. 1.2. Con riferimento alle specifiche questioni sollevate con il motivo, la sentenza impugnata ha ricostruito i fatti nel modo seguente: - a seguito di avviso esplorativo del 25 maggio 2004, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 22 del 25 giugno 2004, l’ATER di Chieti aveva conferito a ME NE l’incarico di direttore dell’ente, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 21 luglio 1999 n. 44, per un periodo di tre anni, incarico ripetutamente rinnovato nei trienni successivi;
- successivamente, con legge regionale 28 aprile 2014 n.25, era stato inserito l’art.24-bis nella legge regionale n. 44 del 1999, ai sensi del quale: «nelle ATER dichiarate in situazione di deficit strutturale, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un Commissario …, che svolge le funzioni del Consiglio di Amministrazione» (art.1 comma 3); «a far data dalla nomina del Commissario, decade l’Amministratore Unico dell’ATER … ed è risolto anticipatamente il contratto di lavoro con il direttore dell’ATER, ai sensi del comma 2, dell’art. 20, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto» (art.1 comma 4). La suddetta legge prevedeva altresì che «il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti o retribuzioni a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e direttori delle ATER abruzzesi, non può superare il trattamento economico annuale complessivo massimo spettante rispettivamente ai dirigenti e direttori della Regione Abruzzo. Qualora superiore, la retribuzione si riduce al predetto limite» (art.2); - con nota in data 5 maggio 2014, l’Amministratore Unico dell’ATER di Chieti aveva richiesto che venisse dichiarata dalla Giunta regionale la situazione di deficit strutturale dell’Azienda; - con delibera n. 386 del 16 maggio 2014, la Giunta Regionale aveva preso atto della sussistenza delle «gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio economico e finanziario previste dal comma 2, art. 24 bis della L. R. 44/99 necessari per la dichiarazione della situazione di deficit strutturale dell’ATER di Chieti» ed aveva deliberato di rendere la relativa dichiarazione;
5 di 23 - con decreto n. 24 del 21 maggio 2014 il Presidente della Giunta Regionale aveva quindi proceduto alla nomina del Commissario dell’ATER Chieti, dando atto che con detta nomina, oltre a decadere l’Amministratore Unico dell’ATER di Chieti, «è risolto anticipatamente il contratto di lavoro con il Direttore dell’ATER di Chieti, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto»; - con lettera del 22 maggio 2014, sottoscritta per ricezione il giorno successivo, l’ATER aveva comunicato a ME NE la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;
- con sentenza n. 81 del 2015, pubblicata il 20 maggio 2015, la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 25 del 2014, in quanto approvata dal Consiglio Regionale in regime di prorogatio;
- successivamente, con legge regionale 28 maggio 2015 n.11, si prevedeva che: «1. alla luce delle rilevanti perdite derivanti dall’attività di gestione e delle violazioni di legge emerse, l’ATER di Chieti, dichiarata in deficit strutturale con deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 19 maggio 2014, è e resta commissariata. 2. È confermata la decadenza degli organi, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti, ed è confermata la risoluzione anticipata del contratto di lavoro con il direttore dell’ATER, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto. 3. È confermato nell’incarico di Commissario dell’ATER di Chieti il Commissario già individuato con DPGR n. 24 del 21 maggio 2014, al quale sono attribuite le funzioni del Consiglio di Amministrazione e si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 7 dell’art. 17 della L.R. 44/1999. Sono altresì confermati gli atti posti in essere dallo stesso Commissario». 1.3. Così ricostruiti i fatti, i giudici d’appello hanno disatteso il gravame proposto sul punto dall’odierno ricorrente in base ai seguenti motivi: a) è infondata la censura relativa alla dichiarata inammissibilità dell’impugnazione della risoluzione anticipata per mancato rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966, sul rilievo 6 di 23 che l’art. 24-bis della legge regionale n. 44 del 1999, lungi dal prevedere un automatismo, correla la risoluzione del rapporto con il Direttore dell’ATER di Chieti ad una preventiva dichiarazione di “deficit strutturale” e al Commissariamento dell’Ente, cosicché il recesso è derivato dal preventivo accertamento delle gravi anomalie nella direzione dell’ente, che hanno condotto alla situazione di dissesto economico-finanziario dello stesso ed alla declaratoria di deficit strutturale, in conformità non solo al richiamato art. 24-bis ma anche all’art. 20 della medesima legge regionale e all’art. 7 dello statuto ATER;
b) non può accedersi alla tesi, pure sostenuta dall’appellante, secondo cui la sentenza della Corte cost. n. 81 del 2005 avrebbe determinato l’inesistenza di tutti gli atti adottati in esecuzione della legge n. 44 del 1999, e quindi anche della risoluzione anticipata del rapporto del 22 maggio 2014, in quanto, da un lato, l’appellante non risulta aver impugnato dinanzi al giudice amministrativo gli atti posti in essere in esecuzione della legge dichiarata incostituzionale, dall’altro, detta risoluzione è stata successivamente confermata, con atto avente forza di legge, dalla norma transitoria di cui all’art. 5 della legge regionale n. 11 del 2015, che aveva altresì confermato tutti gli atti posti in essere dal Commissario;
a tale ultimo riguardo, non si apprezzavano i profili di incostituzionalità prospettati dall’appellante, avuto riguardo, fra l’altro, al fatto che la declaratoria di incostituzionalità si incentrava sul rilievo che la legge censurata era stata emanata dal Consiglio Regionale in regime di prorogatio, non essendo stati dedotti specifici motivi per ravvisare la lamentata disparità di trattamento rispetto alle altre ATER abruzzesi. 1.4. Fermo l’accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, rispetto alla linea argomentativa addotta in diritto dalla Corte d’appello ritiene il Collegio che la soluzione della questione interpretativa sollevata dal primo motivo, in ordine alla natura del recesso intimato dall’ente, debba piuttosto discendere dal generale inquadramento degli atti di conferimento e di revoca dell’incarico di direttore generale delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica quali espressione della potestà di auto- 7 di 23 organizzazione delle stesse Aziende Territoriali, oggetto di discrezionalità amministrativa. In questo senso, giova richiamare l’indirizzo con cui questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 06/03/2018, n. 5304) ha affermato, con riferimento ad un consorzio di sviluppo economico locale (nella specie, il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo) trasformato per espressa previsione legislativa in ente pubblico economico, con il compito di promuovere finalità pubblicistiche, che le controversie in ordine alle delibere dell’assemblea, con le quali è stato adeguato lo statuto dell’ente e sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, configurandosi in capo ai soggetti partecipanti al Consorzio soltanto l’interesse legittimo alla legittimità degli atti emessi in base alla relativa disciplina. In particolare, nel richiamare propri precedenti (Cass. Sez. U, 10/10/2002, n. 14475, in fattispecie riguardante il Consorzio di bonifica dell’Alto Lambro, avente natura di ente pubblico), le Sezioni Unite hanno affermato che le controversie in ordine alla validità ed efficacia della revoca e della nomina degli organi dell’ente appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, costituendo tali atti espressione del potere di autonomia organizzativa dell’ente, di fronte al quale le situazioni giuridiche soggettive dei consorziati hanno consistenza di interesse legittimo;
di conseguenza, in continuità con altro precedente (Cass. Sez. U, 22/12/1999, n. 929), è stato ribadito che la controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto con il quale è stato annullato o revocato il provvedimento di nomina di un componente del consiglio di amministrazione di un ente pubblico, anche economico, o comunque è stata dichiarata la decadenza dalla carica del medesimo, attenendo ad una posizione di interesse legittimo collegantesi al potere discrezionale di scelta delle persone cui affidare il perseguimento degli scopi dell’ente, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo nell’esercizio della giurisdizione generale di legittimità. Infine, sempre in linea con l’orientamento già espresso (Cass. Sez. U., 01/12/1994, n. 10239), le Sezioni Unite hanno pure confermato che l’attività degli enti pubblici economici concernente la 8 di 23 costituzione e il funzionamento dei propri organi statutari, coinvolgendo l’assetto organizzativo e quindi l’esercizio di potestà pubblicistiche, riguarda situazioni che hanno la consistenza, non del diritto soggettivo, ma dell’interesse legittimo, così da risultare tutelabile solo davanti al giudice amministrativo. Con specifico riferimento alle Aziende per l’edilizia residenziale pubblica è stato poi osservato (Cass. Sez. L, 30/09/2019, n. 24375, in giudizio concernente, nella specie, la ALER di Milano) che - come costantemente affermato dalla giurisprudenza nazionale dei Giudici amministrativi e di questa Corte - possono essere considerati organismi di diritto pubblico anche enti soggettivamente connotati dalla forma privatistica, in quanto la mera forma non può, di per sé, essere idonea ad escludere la sostanziale ed oggettiva natura pubblicistica di un ente (vedi, fra le prime: C.d.S., sez. VI, sentenza 20 maggio 1995, n. 498); di conseguenza, è stato precisato che le Aziende per l’edilizia residenziale pubblica, qualificate dalla legislazione regionale di riferimento quali enti pubblici economici strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica e di economia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile, si configurano comunque come “organismi di diritto pubblico”, poiché svolgono un servizio pubblico di interesse generale (in tal senso, in particolare: Cass. Sez. U, 21/12/1999, n. 916 e Cass. Sez. 1, 20/06/2017, n. 15196). Nell’ambito di tale complessivo inquadramento, questa Corte ha pure affermato che la nomina del direttore generale di un’Azienda Territoriale di edilizia residenziale (nella specie, l’ATER di cui alla legge Regione Lazio n. 30 del 2002), ha natura di provvedimento amministrativo, in quanto costituisce espressione della potestà autoritativa di autorganizzazione dell’ente, sicché è suscettibile di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21- novies della legge n. 241 del 1990, annullamento che l’interessato ha l’onere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo, dovendosene escludere la configurabilità alla stregua di recesso ante tempus dal contratto di lavoro (Cass. Sez. L, 03/02/2021, n. 2485). Giova richiamare anche in 9 di 23 questa sede l’ampia ricostruzione normativa posta a fondamento del principio così affermato, che si pone in continuità con l’indirizzo ermeneutico già sopra richiamato ed espresso da questa Corte anche a Sezioni Unite. In particolare, la competenza legislativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica già prima della riforma costituzionale del 2001 era riconducibile al previgente art. 117, comma primo, Cost. e gli Istituti autonomi delle case popolari dovevano essere «considerati come enti regionali» (Corte Cost. sentenza n. 1115 del 1988). Allo Stato era riservata la regolazione dei principi fondamentali della materia. Dopo la riforma costituzionale del 2001 la Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 94 del 2007) ha ricondotto la materia dell’edilizia residenziale pubblica a tre livelli normativi: il primo riguarda la determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) Cost. In essa si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l’uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale;
il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia «governo del territorio» oggetto di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost.; il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell’art. 117 Cost., ovvero nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale. La produzione legislativa regionale si è intensificata dopo la riforma costituzionale, portando alla istituzione di enti ai quali sono state attribuite svariate denominazioni (Aziende, Agenzie, etc.) dirette a porre in risalto il nuovo ruolo imprenditoriale attribuito ad essi laddove gli IACP, secondo la struttura configurata dalla legge quadro 27 ottobre 1971 n. 865, avevano prevalente natura pubblico-assistenziale e, dunque, costituivano enti pubblici non economici. 10 di 23 Nel caso esaminato nel citato precedente, la legge Regionale Lazio n. 30 del 2002 ha definito le ATER come enti pubblici di natura economica strumentali della Regione. Nondimeno, la riconosciuta natura di ente pubblico economico non implica, tuttavia, la sua totale soggezione alla disciplina privatistica, come già affermato dal consolidato indirizzo sopra richiamato, secondo cui gli enti pubblici economici, pur operando in aree prevalentemente sottoposte al regime privatistico, sfuggono a detto regime, per rientrare in quello di diritto pubblico, con riguardo alle attività che discendono dalla potestà autoritativa dell’ente di disporre la propria organizzazione, quale espressione di un potere di supremazia inerente allo svolgimento di una funzione pubblica. Non sussiste, dunque, la possibilità di applicare la disciplina di cui all’art. 2377 cod. civ. mediante l’art. 2093 cod. civ., limitandosi quest’ultima norma ad estendere le disposizioni del libro quinto del codice civile all’espletamento delle attività imprenditoriali dell’ente pubblico economico di produzione di beni o servizi e di intermediazione negli scambi. In applicazione di tale principio, è stato affermato che la nomina e la revoca degli organi di un ente pubblico economico costituisce espressione di un potere pubblicistico. Nella fattispecie esaminata nel citato precedente, è stato osservato che, sebbene il direttore generale non sia un organo delle ATER (di cui sono organi, ai sensi della richiamata legge regionale, il Presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori) la sua nomina, disciplinata dall’art. 11 della medesima legge regionale, appare esercizio della potestà di auto-organizzazione attribuita agli organi dell’ente, quale nomina è riservata al consiglio di amministrazione con scelta discrezionale, al di fuori di ogni procedura comparativa. La conseguente riconosciuta natura di provvedimento amministrativo della nomina del direttore generale comporta che l’interessato aveva l’onere di impugnare davanti al giudice amministrativo il provvedimento di annullamento, facendone valere eventuali vizi di legittimità, laddove è pacifico che l’atto di annullamento, non impugnato, è divenuto definitivo. Viene anche evidenziato, che all’esito dell’annullamento dell’atto di nomina, l’interessato 11 di 23 non poteva vantare alcuna posizione di diritto soggettivo allo svolgimento dell’incarico di direttore generale, non potendo tale diritto derivargli dalla stipula del contratto individuale di lavoro;
infatti, tale contratto ha la sola funzione di disciplinare l’incarico conferito con l’atto di nomina e, dunque, i suoi effetti cessano automaticamente con il venir meno della nomina. La cessazione degli effetti del contratto dirigenziale dipende, dunque, dal venir meno del provvedimento che costituisce il presupposto del contratto stesso, secondo il principio per cui gli effetti di un contratto cessano quando ne venga meno la causa. 1.5. Con riferimento al caso in esame nella presente controversia, occorre rilevare che la legge Regione Abruzzo 21 luglio 1999, di riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica, ha istituito le ATER territoriali, fra cui l’ATER con sede a Chieti, espressamente qualificandole come enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di proprio statuto approvato dal Consiglio regionale (art. 1). Come per le ATER disciplinate dalla legge regionale Lazio, esaminata nel precedente da ultimo richiamato, la legge regionale Abruzzo prevede espressamente i compiti pubblicistici affidati alle ATER e i poteri di indirizzo riservati alla Giunta Regionale (art. 9), oltre che di vigilanza (art. 24). Il Direttore dell’ATER, nominato dal Consiglio di amministrazione fra persone in possesso di determinati requisiti senza procedura comparativa (art. 20), è in questo caso addirittura incluso fra gli organi dell’ente, unitamente al Consiglio di amministrazione, al Presidente e al Collegio dei revisori dei conti (art. 10). Ne consegue che, in applicazione dei principi espressi nei precedenti citati, la riconosciuta natura di ente pubblico economico dell’ATER Chieti non implica, tuttavia, la sua totale soggezione alla disciplina privatistica, per rientrare nel regime di diritto pubblico, con riguardo alle attività che discendono dalla potestà autoritativa dell’ente di disporre la propria organizzazione. Pertanto, anche nel caso in esame la nomina e la revoca degli organi dell’ente costituisce espressione di un potere pubblicistico, con valenza provvedimentale, da impugnare innanzi al giudice amministrativo. 12 di 23 L’inquadramento così delineato consente di affrontare con le categorie proprie del rilievo pubblicistico la cessazione dall’incarico di Direttore disposta con decreto n. 24 del 21 maggio 2014 del Presidente della Giunta Regionale e comunicata dall’Azienda all’interessato con lettera del giorno successivo: trattasi, per l’appunto, di provvedimento amministrativo di revoca, emanato in applicazione dell’art. 24-bis della legge n. 44 del 1999 al ricorrere dei presupposti normativamente fissati. L’interessato aveva dunque l’onere di impugnare davanti al giudice amministrativo il provvedimento di revoca, facendone valere eventuali vizi di legittimità, laddove è pacifico che tale atto, non impugnato, è divenuto definitivo. La definitività dell’atto provvedimentale di revoca, per effetto della mancata impugnazione, determina l’irrilevanza della sopravvenuta sentenza con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 24- bis della legge regionale n. 44 del 1999, che non spiega effetti ripristinatori o restitutori in presenza di una situazione esaurita, che opera come limite all’efficacia retroattiva delle dichiarazioni di incostituzionalità. Infatti, è stato evidenziato che il rapporto può dirsi esaurito, oltre che in presenza di sentenze passate in giudicato, a fronte di fatti ed atti, parimenti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, che producano il medesimo effetto giuridico, come la mancata impugnazione in giudizio per contestare la legittimità dell’atto adottato (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. L, 08/11/2017, n. 26469 e precedenti ivi richiamati). Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza del motivo, con la parziale correzione della motivazione addotta dalla Corte d’appello, che pure aveva incidentalmente rilevato la mancata impugnazione dell’atto di recesso innanzi al giudice amministrativo. Il rigetto del motivo comporta l’assorbimento della censura relativa al mancato riconoscimento del rivendicato risarcimento del danno. 2. Con il secondo motivo si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale n. 11 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 36, 97 Cost., per avere la Corte d’appello confermato una procedura già dichiarata incostituzionale, senza considerare l’inesistenza degli atti 13 di 23 determinatasi per effetto della pronuncia adottata dalla Corte cost., prospettandosi anche il contrasto con il parametro ex art. 3 Cost. per disparità di trattamento fra l’ATER di Chieti rispetto alle altre ATER abruzzesi, con particolare riferimento alla posizione del Direttore dell’ATER di Chieti. 2.1. Il motivo è infondato in quanto, come già osservato in relazione al primo motivo, la definitività dell’atto provvedimentale di revoca dell’incarico di Direttore dell’ATER, per effetto della mancata impugnazione, determina l’irrilevanza della sopravvenuta sentenza con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 24-bis della legge regionale n. 44 del 1999, così come della successiva legge regionale n. 11 del 2015, determinando, di conseguenza, l’inammissibilità della prospettata questione di legittimità costituzionale di tale ultima disposizione normativa proprio per difetto del requisito della rilevanza rispetto al caso da giudicare. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 20, 26 della legge regionale n. 44 del 1999, nonché degli artt. 24 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 39 del c.c.n.l. del 21 dicembre 2004, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto applicabili al rapporto la disciplina del lavoro pubblico senza considerare la natura di ente pubblico economico dell’ATER, il richiamo contenuto nell’art. 20 della legge regionale n. 44 del 1999 al diritto privato per il rapporto di lavoro del direttore, l’applicazione al contratto del NE del c.c.n.l. Cispel-Fndai e non già del c.c.n.l. Cispel-Federcasa indicato dalla Corte d’appello, con conseguente applicazione della previsione di cui all’art. 39 in tema di condizioni di miglior favore. 3.1. Il motivo è infondato nei sensi di cui in motivazione, anche in questo caso con parziale correzione delle ragioni addotte in proposito dalla Corte d’appello. 3.2. Con riferimento alle specifiche questioni sollevate con i motivi in esame, la sentenza impugnata ha ricostruito i fatti nel modo seguente: - la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 22 del 25 giugno 2004, con cui l’ATER di Chieti aveva nominato Direttore dell’ente ME 14 di 23 NE, aveva conferito “ampio mandato” al Presidente dell’ATER per la predisposizione e la sottoscrizione del «contratto di diritto privato per l’incarico del Direttore sulla base delle condizioni economiche previste dall’avviso…, consistenti nel trattamento economico riferito alla dirigenza del settore privato – C.C.N.L.-FNDAI, maggiorato della indennità di direzione fissata in Euro 45.000,00 lordi annui»; - sottoscritto il primo contratto di lavoro in data 1° luglio 2004, nel quale si prevedeva, quanto al trattamento economico, che esso fosse quello «stabilito dal vigente C.C.N.L.-FEDERCASA-Conferservizi-CISPEL 1.1.2004- 31.12.2008 per l’area della dirigenza, retribuzione minima mensile come stabilita con l’accordo 7 maggio 2003, pari a Euro 3.436,54; retribuzione accessoria pari a Euro 102,26; ex elemento di maggiorazione pari a Euro 158,04, indennità di anzianità convenzionale di cinque anni nella posizione dirigenziale come si evince dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, il tutto maggiorato della indennità di direzione fissata in € 45.000,00 lordi annui»; - l’incarico era stato rinnovato per un periodo di tre anni con delibera del Consiglio di amministrazione del 22 novembre 2007 n. 41, alle stesse condizioni contrattuali, e poi ancora confermato, impregiudicate le condizioni già definite, adeguate alla variazione del costo di vita secondo gli indici Istat;
il trattamento economico era rimasto parametrato a quello previsto per la dirigenza del settore privato c.c.n.l. CISPEL-FNDAI maggiorato dell’importo di euro 45.000,00 lordi annui, ma con la precisazione che ciò avveniva «quale trattamento aggiuntivo previsto per i direttori di aziende speciali ai sensi dell’art. 43 del CCNL “trattamento retributivo del direttore” da non confrontarsi con il T.M.C.G. ai sensi dell’art. 3, parte II, comma 3, del vigente contratto Conferservizi-Cispel», sicché, da questo momento, l’indennità di direzione (retribuzione alla persona) era stata erogata quale elemento aggiuntivo rispetto al Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia;
- con due note del 15 settembre 2010 a firma del Dirigente dei Servizi Amministrativi dell’Ente era stato disposto l’inserimento nei cedolini paga, 15 di 23 dal mese di settembre 2010 in poi, di una voce aggiuntiva mensile di euro 1.135,78, a titolo di adeguamento al costo della vita secondo gli indici Istat, di cui veniva prevista l’esclusione ai fini del calcolo del T.M.C.G., configurandolo dunque come emolumento aggiuntivo;
- con deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2012 l’Amministratore unico aveva autorizzato il trattenimento in servizio del NE sino al 30 aprile 2013, alle stesse condizioni economiche precedenti, salvo l’adeguamento del costo della vita, con aumento mensile di euro 199,32; - con deliberazione n. 7 del 28 marzo 2013, l’Amministratore Unico aveva ulteriormente rinnovato il rapporto di lavoro del NE per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2013, ferme le medesime condizioni, con adeguamento alla variazione del costo della vita;
- in data 28 marzo 2013 era stato sottoscritto un nuovo contratto di lavoro la cui genuinità era stata però contestata dall’ATER, che ne aveva disconosciuto la sottoscrizione, rilevando altresì la mancanza del numero di protocollo e una incongruenza di date. In tale contratto, era stato specificato che il trattamento economico fondamentale del Direttore era corrispondente a quello «stabilito dal vigente C.C.N.L. FEDERCASA-Conferservizi-CISPEL per l’area della dirigenza, con l’analitica determinazione delle voci retributive e delle condizioni riconosciute»; - con nota in data 16 maggio 2013 il Dirigente amministrativo aveva disposto un incremento della voce adeguamento Istat pari a euro 554,09 lordi mensili, a decorrere dal mese di maggio 2013; - successivamente, con legge regionale 28 aprile 2014 n.25, era stato introdotto un limite al trattamento retributivo dei dirigenti e direttori delle ATER, con la seguente previsione: «il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti o retribuzioni a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e direttori delle ATER abruzzesi, non può superare il trattamento economico annuale complessivo massimo spettante rispettivamente ai dirigenti e direttori della Regione Abruzzo. Qualora superiore, la retribuzione si riduce al predetto limite» (art.2); 16 di 23 - con delibera n.6 del 26 giugno 2014, il Commissario dell’ATER di Chieti aveva preso atto che «gli stipendi dei dirigenti e del Direttore cessato non risultano corrispondenti ai limiti retributivi massimi imposti dalla L.R. n. 25 del 28/4/2014» e che «da una prima valutazione allo stato possibile, le retribuzioni di direttore e dirigenti appaiono verosimilmente difformi, nella articolazione delle varie componenti, rispetto a quanto previsto nel vigente CCNL dei Dirigenti», ed ha quindi deliberato «di sospendere … l’efficacia e l’esecuzione di tutti gli atti che hanno determinato il trattamento economico dei Dirigenti e del Direttore cessato … non previste nel CCNL, sino al 31.08.2014» e di procedere ad una ricognizione delle retribuzioni erogate al Direttore ed ai dirigenti;
il suddetto termine era stato poi più volte differito con successive delibere commissariali;
- con delibera n. 20 del 13 maggio 2015 il Commissario dell’ATER di Chieti, premessa la già dichiarata “condizione di deficit strutturale” ed all’esito della effettuata ricognizione degli emolumenti corrisposti ai Dirigenti ed al Direttore, aveva proceduto all’annullamento di tutti gli atti che avevano disposto «l’attribuzione di trattamenti economici non dovuti compresa l’erogazione di emolumenti, adeguamenti, aggiornamenti, eccedenti quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento e dalle condizioni del bando di assunzione», dando contestualmente avvio al procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, teso alla ripetizione dei trattamenti indebitamente percepiti;
- in esito alla declaratoria di incostituzionalità della legge regionale n. 25 del 2015 ed all’emanazione della successiva legge regionale n. 11 del 2015, con delibera n. 23 del 15 giugno 2015 il Commissario aveva confermato l’annullamento degli atti e quant’altro disposto con la deliberazione n.20 del 2015; - con delibera n. 33 del 28 settembre 2015, il Commissario aveva deliberato «di procedere all’annullamento d’ufficio in via di autotutela di tutti gli atti, deliberazioni, note, ecc. (quali richiamati in premessa e meglio individuati nella delibera n. 20 del 13/5/2015), con cui sono stati attribuiti emolumenti non dovuti al Direttore cessato e ai Dirigenti in servizio […]». 17 di 23 3.3. A fronte di tale ricostruzione in fatto, la Corte territoriale ha disatteso il gravame proposto sul punto dall’appellante in base ai seguenti rilievi: - pur essendo incontroversa la natura di ente pubblico economico dell’ATER, la stessa rappresentava comunque un ente strumentale della Regione, come emerge dalla stessa legge regionale n.44 del 1999, con conseguente applicazione all’Ente del regime di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e, in particolare, degli artt. 24 e 45, cui va rapportato l’art. 26 della legge regionale n. 44 del 1999, in base al quale «la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella risultante dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL) – Federcasa». Pertanto, tenuto conto della natura pubblica degli interessi coinvolti e delle risorse pubbliche impiegate dall’ATER di Chieti, non poteva derogarsi in melius il trattamento economico previsto dal contratto collettivo in favore del dirigente dell’ente. In ogni caso, poiché ai sensi dell’art.20 della legge regionale n. 44 del 1999, «Il trattamento economico del Direttore è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione», poteva essere considerata solo la determinazione delle condizioni economiche stabilite dal Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2004, mentre i successivi aumenti retributivi riconosciuti in corso di rapporto non erano mai stati autorizzati attraverso formali delibere del Consiglio di amministrazione, con conseguente indebita erogazione delle relative voci, in quanto fondate su atti nulli, con conseguente imprescrittibilità dell’azione di nullità; - andavano altresì respinte le ulteriori censure formulate con riferimento alle singole voci retributive e, segnatamente, con riguardo all’anzianità convenzionale di cinque anni (non prevista né nell’avviso esplorativo né nella successiva delibera di conferimento dell’incarico, mentre la previsione di cui all’art. 20 della legge regionale n. 44 del 1999 stabilisce un requisito di accesso alle funzioni di Direttore, ma nulla prevede sul riconoscimento di una anzianità convenzionale a fini retributivi), alla retribuzione alla persona (erroneamente moltiplicata per quattordici mensilità, per un ammontare 18 di 23 lordo pari a euro 48.461,56, in luogo del previsto ammontare annuo lordo di euro 45.000,00), l’indennità E.F.R., percepita dal settembre 2010 (assenza della necessaria delibera del Consiglio di amministrazione), trattamento I.F.R., pure percepito dal mese di settembre 2010 (assenza della necessaria delibera del Consiglio di amministrazione), adeguamento al costo della vita secondo gli indici Istat (assenza della previsione del c.c.n.l., in quanto l’art. 11 del c.c.n.l. 15 novembre 2000, che disciplina il meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni, è stato abrogato dall’art. 3 del c.c.n.l. 21 febbraio 2004), incremento fisso, erogato dal gennaio 2012 ed indicato solo nel contratto in data 28 marzo 2013, oggetto di disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’ATER senza che l’appellante ne abbia chiesto la verificazione (con conseguente inutilizzabilità del documento, trattandosi comunque di emolumento non previsto dalla contrattazione collettiva ed erogato in assenza di delibera del Consiglio di amministrazione), trattamento aggiuntivo alla persona di cui all’art. 43, comma 2, c.c.n.l. (inapplicabile perché riconosciuto dalla disposizione pattizia ai direttori di aziende speciali degli enti locali a sensi della legge n. 142 del 1990 ovvero di imprese di servizi pubblici locali, tale non potendo ritenersi l’ATER, che è ente strumentale della Regione Abruzzo), Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (non essendo stato incluso nella base di calcolo, ai fini del raffronto previsto a tal fine dall’art. 3 del c.c.n.l., l’importo riconosciuto a titolo di retribuzione alla persona pari a euro 45.000,00, con conseguente mancata prova che il T.M.C.G. correttamente calcolato fosse superiore al trattamento annuo lordo già percepito), somme erogate al NE quale responsabile degli interventi di riparazione degli immobili dell’Edilizia residenziale pubblica danneggiati dal sisma dell’aprile 2009 (trattasi di fondi già riconosciuti al NE dal Commissario ATER con delibera n. 13 del 27 giugno 2011, annullata in autotutela con successiva delibera n. 33 del 28 settembre 2015 per essere stati i fondi statali erogati all’ente beneficiario distolti dalle finalità di interesse pubblico cui erano destinati), l’indennità sostitutiva di ferie non godute (pacifica l’autonomia del dirigente, in posizione apicale, di 19 di 23 autogestire la fruizione delle ferie), gli ulteriori importi percepiti a titolo di indennità sostitutiva di festività non godute, arretrati per il mese di aprile 2008 e differenze su mensilità aggiuntive (per mancata impugnazione e conseguente giudicato interno sul punto). 3.4. Anche in questo caso, fermo l’accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, rispetto alla linea argomentativa addotta in diritto dalla Corte d’appello ritiene il Collegio di dover precisare che, qualora le Aziende per l’edilizia residenziale pubblica siano state qualificate dalla legislazione regionale di riferimento quali enti pubblici economici strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica e di economia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile - come nel caso dell’ATER Chieti – esse, pur rientrando tra gli “organismi di diritto pubblico”, ex art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti pubblici) - perché svolgono un servizio pubblico di interesse generale -, non sono annoverate fra le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (così, fra molte, Cass. Sez. L, n. 24375 del 2019, cit.). In questo senso, non è corretto il richiamo – contenuto nella sentenza impugnata – alla disciplina di cui predetto decreto legislativo. Rimane, invece, fermo il nucleo motivazionale rappresentato dalla necessità della previa deliberazione del Consiglio di amministrazione per la determinazione del trattamento economico, ai sensi dell’art.20 della legge regionale n. 44 del 1999 («Il trattamento economico del Direttore è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione»), sicché, con accertamento di fatto insindacabile nella presenta sede di legittimità, può essere considerata solo la determinazione delle condizioni economiche stabilite dal Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2004, mentre i successivi aumenti retributivi riconosciuti in corso di rapporto non risultano essere mai stati autorizzati attraverso formali delibere del Consiglio di amministrazione, con conseguente indebita erogazione delle relative voci, risolvendosi ogni ulteriore doglianza formulata in un’inammissibile censura all’accertamento di merito svolto dalla Corte territoriale. Ne consegue, in questi termini, il rigetto del motivo. 20 di 23 4. Con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge regionale n. 44 del 1999 e degli artt. 1418, 1427, 1442 cod. civ. nonché degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto nulli gli atti attributivi di ulteriori emolumenti, mentre gli atti predetti erano stati sempre riconosciuti da chi aveva la rappresentanza legale dell’ente e comunque successivamente ratificati, venendo comunque specificamente recepiti nell’ultimo contratto del 28 marzo 2013, non validamente disconosciuto dall’ente ed anzi implicitamente riconosciuto per averlo direttamente depositato in giudizio;
in ogni caso, gli atti adottati potevano essere al più reputati annullabili, con conseguente decorrenza della prescrizione quinquennale. 4.1. La censura, per come è articolata, è inammissibile perché, pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (fra tutte, Cass. 6-3, 14/04/2017, n. 8758). Nella specie, la doglianza tende in maniera inammissibile a censurare l’accertamento in fatto svolto dalla Corte territoriale, secondo cui il Consiglio di amministrazione aveva deliberato solo in ordine alle condizioni economiche stabilite il 25 giugno 2004, sicché i successivi aumenti retributivi riconosciuti in corso di rapporto non risultano essere mai stati autorizzati attraverso formali delibere del Consiglio di amministrazione. La valutazione di inammissibilità della censura si estende anche alla questione dell’asserita sottoscrizione del contratto in data 28 marzo 2013, risultando preclusivo l’accertato disconoscimento in sede di merito, censurato in maniera inammissibile, senza neppure prospettare la doglianza sotto l’eventualità dell’errore in procedendo. Quanto, infine, al regime prescrizionale, rispetto al quale, nel quarto motivo viene invocato il termine quinquennale in ragione di una supposta annullabilità degli atti di erogazione, occorre precisare, ad integrazione della 21 di 23 motivazione addotta sul punto nella sentenza impugnata, che, in disparte ogni ulteriore questione sul regime di impugnazione degli atti, l’azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., perché nell’indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l’indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita ex ante e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali (così, Cass. Sez. L, 05/11/2019, n. 28436 e precedenti ivi citati). 5. Infine, con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge regionale n. 44 del 1999, la violazione dell’art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dell’art. 92 del d.lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 all’epoca vigente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., confutandosi le ulteriori motivazioni addotte dalla Corte d’appello rispetto alla ritenuta nullità degli atti di attribuzione delle voci retributive analiticamente indicate nel motivo. 5.1. La ratio decidendi relativa alle differenze retributive, siccome puntualizzata in riferimento al terzo motivo, per l’assenza di formali delibere del Consiglio di amministrazione per i successivi aumenti retributivi riconosciuti in corso di rapporto, assume di per sé valore dirimente in senso ostativo all’accoglimento delle pretese avanzate dal ricorrente, ed esime dall’analisi delle singole voci analiticamente esaminate nel motivo in esame. Per completezza ed a parziale modifica ed integrazione della motivazione addotta sul punto dalla Corte territoriale, giova precisare che anche rispetto al trattamento aggiuntivo rivendicato per ferie non godute, nel motivo si invoca unicamente una imprecisata previsione di miglior favore, in violazione del principio di specificità della censura, che avrebbe richiesto almeno di richiamare sul punto la clausola contrattuale in 22 di 23 questione e di indicare i termini e i riferimenti di tale invocato miglior favore rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva. Ancora per completezza, con riferimento alle somme rivendicate in attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministeri 15 agosto 2009, n. 3803, emessa ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con emanazione da parte del Commissario delegato del Governo per la ricostruzione del decreto 15 novembre 2010, n. 23, ove si riconoscevano espressamente i corrispettivi, gli incentivi e gli oneri previsti dal d.lgs. n. 163 del 2006 e, in particolare, il compenso del 2% spettante all’amministratore di condominio (ai sensi dell’art. 8, comma 2, ordinanza PCM n. 3803 del 15 agosto 2009), occorre precisare che l’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo in vigore dal 23 dicembre 2008 e il 24 giugno 2014, prevedeva: «Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti […]». Il decreto n. 23 del 2010, stabilisce che il compenso del 2% spettante agli amministratori di condominio, ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’ordinanza PCM n. 3803 del 15 agosto 2009, è riconosciuto all’ATER. Dalla lettera dell’art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dal decreto n. 23 del 2010 risulta chiaramente che il compenso è attribuito all’ATER e, come rilevato dalla Corte d’appello con 23 di 23 accertamento in fatto insindacabile nella presente sede, i fondi statali erogati all’ente beneficiario sono stati distolti dalle finalità di interesse pubblico cui erano destinati. Pertanto, anche la corresponsione di tale emolumento è stata ritenuta indebita e recuperata dall’ente. 6. In definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente soccombente alla refusione delle spese processuale, liquidate per ciascun controricorrente come da dispositivo, oltre alla liquidazione in favore dell’ATER di Chiesti anche delle spese del duplice procedimento di inibitoria, come da richiesta ritualmente avanzata (v. Cass. Sez. 6 - 3, 24/10/2018, n. 26966). 7. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, per la Regione Abruzzo, e in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, per l’ATER di Chieti, oltre ad euro 8.000,00, sempre in favore dell’ATER di Chieti a titolo di compensi, per i procedimenti di inibitoria innanzi alla Corte d’appello di L’Aquila, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della