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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/12/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.12.25 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 5190.2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Parisi, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.09.24, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Dichiarare la estinzione del presunto credito per intervenuta decadenza e /o prescrizione del credito accertato giusta avviso di recupero notificato dell'importo di euro 1.149,22; b) Annullare l'avviso di recupero notificato dell'importo di euro 1.149,22 ed ordinarne la cancellazione dai ruoli dell'esattoria; c) per l'effetto disporre la restituzione della somma di euro1.149,22 a favore del sig. Pt_1
. d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione
[...] al procuratore antistatari” Ha dedotto, nello specifico, di aver ricevuto la notifica di avviso di pagamento per recupero somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n.07413669 per un importo di euro 1.149,22. Ha quindi eccepito l'estinzione del credito per decorso del termine di decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, in quanto l'iscrizione del credito nei ruoli era avvenuta ben oltre l'anno successivo;
la prescrizione di cui all'art 3 commi 9 e 10 della legge 335/1995 e l'infondatezza nel merito della pretesa, non essendo mai stato irreperibile. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le argomentazioni di seguito in sintesi esposte. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall'Istituto previdenziale convenuto, avente ad oggetto il recupero somme indebitamente percepite nel periodo dal 01/11/2023 al 31/01/2024 su pensione cat. INVCIV n.07413669 per un importo di euro 1.149,22. Occorre preliminarmente prendere atto della mancata proposizione del ricorso amministrativo, come pure indicato nella comunicazione di indebito. Ebbene, ritiene il Tribunale che tanto non determini l'improcedibilità della domanda, in adesione all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “ Il disposto dell'art. 443, comma 2, c.p.c. - che attribuisce al giudice il potere di rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere di conseguenza il giudizio - trova applicazione solo nelle controversie relative a domande proposte da privati contro enti previdenziali, e non per le pretese fatte valere in giudizio dagli enti stessi”(Cass. Sez. L , Ordinanza n. 19487 del 10/07/2023). Ciò posto, l' ha evidenziato che il recupero era determinato dalla circostanza che CP_1 il ricorrente, risultando irreperibile, perdeva il diritto a godere della prestazione pensionistica, essendo venuto meno il requisito costitutivo della residenza. La prestazione veniva ricostituita a seguito di domanda ricostituzione presentata dal ricorrente nel mese di aprile 2024, in forza della quale l' verificava che dal mese CP_1 di febbraio il ricorrente risultava nuovamente residente sul territorio italiano, provvedendo al contempo alla ricostituzione della prestazione pensionistica come da allegato prospetto TE08 , erogando gli arretrati dalla data di maturazione del credito e portandoli in compensazione con il credito vantato per le mensilità nel corso delle quali il ricorrente si era reso irreperibile. Ebbene, l'asserita irreperibilità di cui alla schermata prodotta dall'Istituto, con relativa comunicazione del Comune, non prova l'effettiva irreperibilità del ricorrente, irreperibilità che non trova riscontro nella documentazione anagrafica ed in particolare nel certificato di residenza che attesta, al contrario, la residenza continuativa del nucleo familiare nel Comune di Torre del Greco. Pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va accolta e per l'effetto va dichiarato il diritto del ricorrente alla restituzione della somma di euro1.149,22. Quanto al regime delle spese processuali, la mancata proposizione del ricorso amministrativo che non ha consentito all'istituto di riesaminare in via stragiudiziale la richiesta, giustifica la compensazione delle spese in ragione della metà, spese che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione della somma di euro1.149,22 oggetto della comunicazione di indebito impugnata;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese di lite, CP_1 liquidate in complessivi euro 600,00, oltre spese genarli, IVA e CPA, con attribuzione, compensando la restante metà.
Si comunichi.
Così deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 23.12.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.12.25 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 5190.2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Parisi, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.09.24, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Dichiarare la estinzione del presunto credito per intervenuta decadenza e /o prescrizione del credito accertato giusta avviso di recupero notificato dell'importo di euro 1.149,22; b) Annullare l'avviso di recupero notificato dell'importo di euro 1.149,22 ed ordinarne la cancellazione dai ruoli dell'esattoria; c) per l'effetto disporre la restituzione della somma di euro1.149,22 a favore del sig. Pt_1
. d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione
[...] al procuratore antistatari” Ha dedotto, nello specifico, di aver ricevuto la notifica di avviso di pagamento per recupero somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n.07413669 per un importo di euro 1.149,22. Ha quindi eccepito l'estinzione del credito per decorso del termine di decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, in quanto l'iscrizione del credito nei ruoli era avvenuta ben oltre l'anno successivo;
la prescrizione di cui all'art 3 commi 9 e 10 della legge 335/1995 e l'infondatezza nel merito della pretesa, non essendo mai stato irreperibile. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le argomentazioni di seguito in sintesi esposte. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall'Istituto previdenziale convenuto, avente ad oggetto il recupero somme indebitamente percepite nel periodo dal 01/11/2023 al 31/01/2024 su pensione cat. INVCIV n.07413669 per un importo di euro 1.149,22. Occorre preliminarmente prendere atto della mancata proposizione del ricorso amministrativo, come pure indicato nella comunicazione di indebito. Ebbene, ritiene il Tribunale che tanto non determini l'improcedibilità della domanda, in adesione all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “ Il disposto dell'art. 443, comma 2, c.p.c. - che attribuisce al giudice il potere di rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere di conseguenza il giudizio - trova applicazione solo nelle controversie relative a domande proposte da privati contro enti previdenziali, e non per le pretese fatte valere in giudizio dagli enti stessi”(Cass. Sez. L , Ordinanza n. 19487 del 10/07/2023). Ciò posto, l' ha evidenziato che il recupero era determinato dalla circostanza che CP_1 il ricorrente, risultando irreperibile, perdeva il diritto a godere della prestazione pensionistica, essendo venuto meno il requisito costitutivo della residenza. La prestazione veniva ricostituita a seguito di domanda ricostituzione presentata dal ricorrente nel mese di aprile 2024, in forza della quale l' verificava che dal mese CP_1 di febbraio il ricorrente risultava nuovamente residente sul territorio italiano, provvedendo al contempo alla ricostituzione della prestazione pensionistica come da allegato prospetto TE08 , erogando gli arretrati dalla data di maturazione del credito e portandoli in compensazione con il credito vantato per le mensilità nel corso delle quali il ricorrente si era reso irreperibile. Ebbene, l'asserita irreperibilità di cui alla schermata prodotta dall'Istituto, con relativa comunicazione del Comune, non prova l'effettiva irreperibilità del ricorrente, irreperibilità che non trova riscontro nella documentazione anagrafica ed in particolare nel certificato di residenza che attesta, al contrario, la residenza continuativa del nucleo familiare nel Comune di Torre del Greco. Pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va accolta e per l'effetto va dichiarato il diritto del ricorrente alla restituzione della somma di euro1.149,22. Quanto al regime delle spese processuali, la mancata proposizione del ricorso amministrativo che non ha consentito all'istituto di riesaminare in via stragiudiziale la richiesta, giustifica la compensazione delle spese in ragione della metà, spese che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione della somma di euro1.149,22 oggetto della comunicazione di indebito impugnata;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese di lite, CP_1 liquidate in complessivi euro 600,00, oltre spese genarli, IVA e CPA, con attribuzione, compensando la restante metà.
Si comunichi.
Così deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 23.12.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè