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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/08/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile di opposizione di terzo mobiliare iscritta al n. 1781/24 R.G. introdotta nella fase di merito nel rispetto del termine assegnato dal G.E.
da
(P.IVA , corrente in Parte_1 P.IVA_1
Azzano MO (PN), Piazza Garibaldi n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Parte_2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Sandra BORTOLUZZI (C.F. del Foro di CodiceFiscale_2
Venezia, con studio in Jesolo (VE), Piazza Drago n. 16, email pec giusta mandato Email_1
in calce alla citazione;
- opposta/creditrice esecutante–
contro
corrente in Roma Via dei Parioli n. 72 CP_1
(P.IVA E CF in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro-tempore, dott. nato a [...] [...], Per_1
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. Carlo C.F._3
Serbelloni (CF: ) del Foro di Udine con C.F._4
studio ivi in P.tta del Pozzo n. 18 (pec:
), come da mandato a margine Email_2
della comparsa di costituzione;
1 -terzo opponente-
e nei confronti
(P.IVA ) in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in
Udine, Viale Dodo n. 38/A
-debitrice esecutata contumace-
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE MOBILIARE (giudizio di merito)
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'opponente: nel merito: per le ragioni in fatto e diritto di cui in narrativa respingersi la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto e per l'effetto svincolare i seguenti beni mobili:
- bancone refrigerato a tre scomparti;
- bancone da lavoro cm. 180 in acciaio inox
- espositore pietanze refrigerate cm 150
- lavandino blocco acciaio inox;
- lavastoviglie inox;
- abbattitore inox;
- friggitrice;
- macchina produzione ghiaccio inox;
- n. 2 banconi da lavoro cm 230 e 130
- bollitore riso a vapore
- frigorifero a colonna;
- lavabo a vasca in acciaio;
- pensile
- base appoggio inox;
- cuoci pasta con due cestelli modular
- scaldapiatti Gastrodomus;
- piastra di cottura con 4 fuochi a induzione;
- forno modello “Saevo”;
- vetrina frigo espositore gastrodomus
- forno ventilatore piron. dal vincolo del pignoramento disponendone la restituzione all'avente diritto Parte_3
Per l'opposta: Voglia il Tribunale di Udine, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO: accertare e dichiarare l'improponibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla e, per l'effetto, rigettarla e CP_1 dichiarare la legittimazione all'assegnazione dei beni pignorati alla con condanna della Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., di CP_1 responsabilità aggravata, essendosi costituita in giudizio, con mala fede o colpa grave, al solo scopo di
2 impedire il recupero del credito, ovvero di ritardarlo ulteriormente, con aggravio di tempo e costi a carico dell'esecutante, somma da quantificarsi in via equitativa IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vicenda processuale attiene alla fase di merito dell'opposizione di terzo ex art.619 c.p.c. proposta dalla con cui la stessa rivendica la proprietà dei CP_1
beni mobili specificati nelle conclusioni, dapprima oggetto di sequestro conservativo, poi convertitosi in pignoramento,
che l'Ufficiale Giudiziario aveva individuato presso la sede dell'impresa commerciale della debitrice esecutata, la Hanami
Suschi Gourmet srl, per l'esecuzione coattiva dei crediti locativi maturati dalla creditrice procedente Parte_1
nei confronti di tale società.
Ciò premesso l'opposizione di terzo è infondata e,
pertanto, va reietta.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione giova premettere che in caso opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare non è, di regola, ammissibile la prova per testimoni e, quindi, per presunzioni semplici per effetto dello speciale regime probatorio di cui all'art.621
c.p.c.
In siffatta ipotesi, quindi, la prova può essere fornita solo con documento avente data certa anteriore al pignoramento che dimostri sia l'acquisto in capo al terzo del bene, sia –ove esistente- il suo affidamento al debitore
3 esecutato ad un titolo diverso dalla proprietà o di altro diritto reale (c.d. doppia prova vedi Cass.16158/2007;
Cass.12684/2006).
In altri termini, l'opponente deve dimostrare, con atto di data certa anteriore al pignoramento, non solo di averne in passato acquistato la proprietà, ma di esserne tuttora proprietario, essendo oggetto della prova la proprietà
attuale, nonché l'esistenza di un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale che giustifichi l'affidamento del bene al debitore esecutato nella cui azienda o abitazione lo stesso è stato rinvenuto e pignorato dall'Ufficiale
Giudiziario.
Alla luce delle linee guida in diritto sin qui esposte,
ritiene il Tribunale che l'opponente non abbia offerto la prova, con scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, della proprietà attuale dei beni mobili pignorati presso la sede dell'impresa esecutata CP_2
che la assume essere stati collocati
[...] CP_1
presso la debitrice esecutata a titolo di mero deposito temporaneo per ragioni commerciali.
Né tanto meno, stante l'inammissibilità di presunzione semplici a sostegno della rivendicata proprietà di tali mobili, la corrispondenza di quelli pignorati con quelli oggetto della scrittura privata di cessione per compensazione
4 dei canoni scaduti di apparente data 1 marzo 2023, non qualificabile come certa secondo quanto stabilito dall'art.2704 c.c., e, quindi, inopponibile al creditore pignorante.
E', quindi, rimasta del tutto indimostrata la pretesa proprietà attuale dei beni pignorati presso la sede dell'impresa della debitrice esecutata così come la pretesa identità di tali beni con quelli che la terza opponente assume di aver acquistato in forza della predetta scrittura non opponibile al creditore pignorante.
Ma vi è di più!
Il pacifico rinvenimento dei beni di cui si discute presso la sede dell'impresa esecutata, laddove la stessa era effettivamente operativa nello svolgimento di attività di somministrazione di cibi e bevande, consente l'applicazione della presunzione iuris tantum di appartenenza degli stessi alla medesima e, quindi, l'applicazione del regime probatorio di cui all'art. 621 cpc, con le note limitazioni probatorie.
Il che, in ogni caso, avrebbe imposto all'opponente di provare con documentazione avente data certa anteriore al pignoramento il preteso affidamento a titolo di deposito alla debitrice esecutata dei beni rivendicati (c.d. doppia prova vedi Cass.16158/2007; Cass.12684/2006).
L'opponente, però, è bene ribadirlo, non ha dato tale
5 prova, non avendo dimesso documentazione avente data certa anteriore che comprovi siffatto affidamento, sicchè, nella fattispecie, non solo è rimasto indimostrato che il rivendicante abbia in passato acquistato la proprietà dei beni in questione , ma neppure di esserne tuttora proprietario, essendo oggetto della prova la proprietà
attuale, e, quindi, l'esistenza di un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, opponibile al pignorante,
che giustifichi l'affidamento dei beni rivendicati alla debitrice esecutata nella cui azienda gli stessi sono stati rinvenuti.
In definitiva, ritiene il Tribunale che l'opposizione non meriti accoglimento ed essa vada, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, mentre nulla va disposto nei nei confronti della debitrice esecutata rimasta contumace.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) rigetta l'opposizione ex art.619 c.p.c. proposta da
; CP_1
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in
Euro 6.164,00 a titolo di compenso, Euro 518,00 per spese vive, oltre al rimborso spese generali, CNA e
IVA come per legge.
6 Così deciso in Udine in data 27/8/25
Il Giudice
Gianmarco Calienno
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile di opposizione di terzo mobiliare iscritta al n. 1781/24 R.G. introdotta nella fase di merito nel rispetto del termine assegnato dal G.E.
da
(P.IVA , corrente in Parte_1 P.IVA_1
Azzano MO (PN), Piazza Garibaldi n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Parte_2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Sandra BORTOLUZZI (C.F. del Foro di CodiceFiscale_2
Venezia, con studio in Jesolo (VE), Piazza Drago n. 16, email pec giusta mandato Email_1
in calce alla citazione;
- opposta/creditrice esecutante–
contro
corrente in Roma Via dei Parioli n. 72 CP_1
(P.IVA E CF in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro-tempore, dott. nato a [...] [...], Per_1
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. Carlo C.F._3
Serbelloni (CF: ) del Foro di Udine con C.F._4
studio ivi in P.tta del Pozzo n. 18 (pec:
), come da mandato a margine Email_2
della comparsa di costituzione;
1 -terzo opponente-
e nei confronti
(P.IVA ) in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in
Udine, Viale Dodo n. 38/A
-debitrice esecutata contumace-
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE MOBILIARE (giudizio di merito)
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'opponente: nel merito: per le ragioni in fatto e diritto di cui in narrativa respingersi la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto e per l'effetto svincolare i seguenti beni mobili:
- bancone refrigerato a tre scomparti;
- bancone da lavoro cm. 180 in acciaio inox
- espositore pietanze refrigerate cm 150
- lavandino blocco acciaio inox;
- lavastoviglie inox;
- abbattitore inox;
- friggitrice;
- macchina produzione ghiaccio inox;
- n. 2 banconi da lavoro cm 230 e 130
- bollitore riso a vapore
- frigorifero a colonna;
- lavabo a vasca in acciaio;
- pensile
- base appoggio inox;
- cuoci pasta con due cestelli modular
- scaldapiatti Gastrodomus;
- piastra di cottura con 4 fuochi a induzione;
- forno modello “Saevo”;
- vetrina frigo espositore gastrodomus
- forno ventilatore piron. dal vincolo del pignoramento disponendone la restituzione all'avente diritto Parte_3
Per l'opposta: Voglia il Tribunale di Udine, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO: accertare e dichiarare l'improponibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla e, per l'effetto, rigettarla e CP_1 dichiarare la legittimazione all'assegnazione dei beni pignorati alla con condanna della Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., di CP_1 responsabilità aggravata, essendosi costituita in giudizio, con mala fede o colpa grave, al solo scopo di
2 impedire il recupero del credito, ovvero di ritardarlo ulteriormente, con aggravio di tempo e costi a carico dell'esecutante, somma da quantificarsi in via equitativa IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vicenda processuale attiene alla fase di merito dell'opposizione di terzo ex art.619 c.p.c. proposta dalla con cui la stessa rivendica la proprietà dei CP_1
beni mobili specificati nelle conclusioni, dapprima oggetto di sequestro conservativo, poi convertitosi in pignoramento,
che l'Ufficiale Giudiziario aveva individuato presso la sede dell'impresa commerciale della debitrice esecutata, la Hanami
Suschi Gourmet srl, per l'esecuzione coattiva dei crediti locativi maturati dalla creditrice procedente Parte_1
nei confronti di tale società.
Ciò premesso l'opposizione di terzo è infondata e,
pertanto, va reietta.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione giova premettere che in caso opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare non è, di regola, ammissibile la prova per testimoni e, quindi, per presunzioni semplici per effetto dello speciale regime probatorio di cui all'art.621
c.p.c.
In siffatta ipotesi, quindi, la prova può essere fornita solo con documento avente data certa anteriore al pignoramento che dimostri sia l'acquisto in capo al terzo del bene, sia –ove esistente- il suo affidamento al debitore
3 esecutato ad un titolo diverso dalla proprietà o di altro diritto reale (c.d. doppia prova vedi Cass.16158/2007;
Cass.12684/2006).
In altri termini, l'opponente deve dimostrare, con atto di data certa anteriore al pignoramento, non solo di averne in passato acquistato la proprietà, ma di esserne tuttora proprietario, essendo oggetto della prova la proprietà
attuale, nonché l'esistenza di un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale che giustifichi l'affidamento del bene al debitore esecutato nella cui azienda o abitazione lo stesso è stato rinvenuto e pignorato dall'Ufficiale
Giudiziario.
Alla luce delle linee guida in diritto sin qui esposte,
ritiene il Tribunale che l'opponente non abbia offerto la prova, con scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, della proprietà attuale dei beni mobili pignorati presso la sede dell'impresa esecutata CP_2
che la assume essere stati collocati
[...] CP_1
presso la debitrice esecutata a titolo di mero deposito temporaneo per ragioni commerciali.
Né tanto meno, stante l'inammissibilità di presunzione semplici a sostegno della rivendicata proprietà di tali mobili, la corrispondenza di quelli pignorati con quelli oggetto della scrittura privata di cessione per compensazione
4 dei canoni scaduti di apparente data 1 marzo 2023, non qualificabile come certa secondo quanto stabilito dall'art.2704 c.c., e, quindi, inopponibile al creditore pignorante.
E', quindi, rimasta del tutto indimostrata la pretesa proprietà attuale dei beni pignorati presso la sede dell'impresa della debitrice esecutata così come la pretesa identità di tali beni con quelli che la terza opponente assume di aver acquistato in forza della predetta scrittura non opponibile al creditore pignorante.
Ma vi è di più!
Il pacifico rinvenimento dei beni di cui si discute presso la sede dell'impresa esecutata, laddove la stessa era effettivamente operativa nello svolgimento di attività di somministrazione di cibi e bevande, consente l'applicazione della presunzione iuris tantum di appartenenza degli stessi alla medesima e, quindi, l'applicazione del regime probatorio di cui all'art. 621 cpc, con le note limitazioni probatorie.
Il che, in ogni caso, avrebbe imposto all'opponente di provare con documentazione avente data certa anteriore al pignoramento il preteso affidamento a titolo di deposito alla debitrice esecutata dei beni rivendicati (c.d. doppia prova vedi Cass.16158/2007; Cass.12684/2006).
L'opponente, però, è bene ribadirlo, non ha dato tale
5 prova, non avendo dimesso documentazione avente data certa anteriore che comprovi siffatto affidamento, sicchè, nella fattispecie, non solo è rimasto indimostrato che il rivendicante abbia in passato acquistato la proprietà dei beni in questione , ma neppure di esserne tuttora proprietario, essendo oggetto della prova la proprietà
attuale, e, quindi, l'esistenza di un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, opponibile al pignorante,
che giustifichi l'affidamento dei beni rivendicati alla debitrice esecutata nella cui azienda gli stessi sono stati rinvenuti.
In definitiva, ritiene il Tribunale che l'opposizione non meriti accoglimento ed essa vada, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, mentre nulla va disposto nei nei confronti della debitrice esecutata rimasta contumace.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) rigetta l'opposizione ex art.619 c.p.c. proposta da
; CP_1
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in
Euro 6.164,00 a titolo di compenso, Euro 518,00 per spese vive, oltre al rimborso spese generali, CNA e
IVA come per legge.
6 Così deciso in Udine in data 27/8/25
Il Giudice
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