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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/12/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
AL Arceri Presidente Manuela Cortelloni Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1462/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
AL TE e MA NC NA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Busto Arsizio (VA), piazza Manzoni n. 18, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) – e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) in persona del direttore generale Dr. Controparte_2 P.IVA_2
– rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco ed elettivamente CP_3 domiciliata presso il suo studio, in San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea n. 6/a e 6/b, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata:
- in riforma della sentenza n. 1705/2023 emessa dal Tribunale del Busto Arsizio il 15.11.2023, accogliere l'appello e conseguentemente, porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo N. 1539/2021, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 13.09.2021, per i motivi di cui in narrativa;
- con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio e, per l'effetto, condannare l'appellata alla refusione delle spese di giudizio di primo grado nonché di secondo grado”.
Per Controparte_1
“- In via preliminare: accertare e dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello;
- Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la sentenza n. 1705/2023 emessa dal Tribunale di BUSTO ARSIZIO in data 15/11/2023, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro
[...] per i motivi esposti in narrativa. CP_1
- In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n. 55/14, rimborso delle spese generali se ed in quanto dovute, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (di seguito, anche ”) – tramite la propria mandataria con Controparte_1 CP_1 rappresentanza (di seguito, anche ”) – otteneva dal Controparte_2 CP_2
Tribunale di Busto Arsizio un decreto ingiuntivo nei confronti di per il Parte_1 pagamento della somma di Euro 48.867,63, oltre interessi e spese. Tale importo corrispondeva al debito residuo derivante dal contratto di finanziamento n. 920128, stipulato da in data 8.1.2007 con la quale aveva, in Pt_1 Parte_2 seguito, trasferito la titolarità del credito a , in forza di un'operazione di CP_1 cartolarizzazione, ai sensi della Legge n. 130 del 1999.
2. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ed eccepiva Parte_1
l'inesistenza del credito azionato, la prescrizione del diritto e il difetto di titolarità della posizione attiva in capo a . CP_1
3. Si costituiva in giudizio – e, per essa, quale mandataria, – e chiedeva CP_1 CP_2 il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, deducendo, in particolare, di aver dato prova sia della sussistenza del credito sia della legittimazione sostanziale.
4. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1705 del 15.11.2023, rigettava l'opposizione e condannava alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Ai fini che qui rilevano, il Tribunale, riguardo alla carenza di legittimazione sostanziale di , riteneva che, sulla base dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta CP_1
Ufficiale n. 143 del 11.12.2018, il credito rientrasse tra quelli ceduti, avuto riguardo sia all'elemento temporale sia alle caratteristiche del rapporto. In particolare, secondo il giudice di prime cure, le caratteristiche dei crediti ceduti, per come descritte nella Gazzetta Ufficiale corrispondevano esattamente a quelle indicate pag. 2/8 alla clausola 2, intitolata “oggetto del contratto”, della proposta accettata da CP_1
in data 5.12.2018, depositata in atti (doc. 1, fascicolo di parte opposta) e il credito
[...] oggetto di causa, a sua volta, presentava tutti i caratteri elencati nel contratto, a nulla rilevando che altre clausole del regolamento tra le parti, in alcun modo rilevanti nella presente causa, fossero state cancellate. In particolare, il credito oggetto di causa derivava da un prestito inerente all'attività d'impresa esercitata dalla cedente, concesso ad un consumatore per l'acquisto di una autovettura, era denominato in euro, regolato dal diritto italiano, iscritto nei libri contabili della cedente, incluso nella lista di NDG depositata il 5.12.2018 presso il notaio avente un valore nominale superiore ad Per_1
Euro 100,00 e in relazione al quale non era pendente alcun procedimento contenzioso.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello , formulando i seguenti Parte_1 motivi di impugnazione: I) “erroneità della decisione relativa al riconoscimento della legittimazione sostanziale e processuale e di titolarità del credito in capo a - della prova della CP_1 qualità di cessionario - violazione dell'art. 4 Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB D. Lgs. 385/1993”; II) “in subordine: indeterminatezza e genericità della individuazione dei crediti che sarebbero stati ceduti il 05.12.2018 da a e Parte_2 Controparte_1 conseguente nullità della cessione ex art. 1346 c.c. in relazione all'art. 1325 n. 3 c.c. ed all'art. 1418 c.c. ed inidoneità alla prova della corrispondenza tra il credito oggetto del ricorso ed uno tra quei crediti che si assumono ceduti - violazione dell'art. 58, co. 2, T.U.B”.
6. Si è costituita in giudizio – tramite la propria mandataria – CP_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese.
7. All'udienza del 13 novembre 2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. All'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione relativa al difetto di titolarità della posizione attiva del rapporto obbligatorio in capo a . CP_1
A tale riguardo, l'appellante deduce che, a fronte della propria specifica contestazione della circostanza (pag. 4 atto di citazione in opposizione), avrebbe dovuto CP_1 fornire prova della cessione e che tale prova non avrebbe potuto essere offerta mediante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, in quanto la pubblicazione dell'avviso di cessione si limita a sostituire le formalità indicate dall'art. 1264 c.c.,
pag. 3/8 rilevanti ai soli fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto. Secondo l'appellante, sarebbe stata necessaria la produzione del contratto di cessione, mentre l'opposta aveva prodotto solo un estratto di tale contratto, peraltro incompleto, in quanto privo degli allegati, con numerose cancellazioni (in particolare, quella della clausola relativa al prezzo, che è elemento essenziale del contratto) e, soprattutto, privo della firma di entrambe le parti, essendo riportata solo una sigla non leggibile a margine di ogni foglio. In aggiunta, il documento prodotto era stato inviato via PEC (di cui mancava la ricevuta di consegna) da Gestione Crediti Delta S.p.A. e non era chiaro a che titolo quest'ultima avesse rappresentato Plusvalore.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il credito azionato fosse incluso tra quelli oggetto di cessione in blocco. Al riguardo, egli deduce che la prova dell'inclusione non poteva ritenersi raggiunta sulla base dell'elenco prodotto da (docc. 4-15), in quanto del tutto svincolato dal CP_1 contratto di cessione. Tale elenco, secondo la prospettazione dell'appellante, era stato predisposto ad hoc dal notaio rogante in data 15.12.2021, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo (13.9.2021), era un documento di formazione unilaterale, privo della sottoscrizione delle parti del contratto di cessione e non conteneva l'attestazione di conformità rispetto al contenuto del contratto, ma recava solo l'indicazione di un elenco depositato da presso il notaio. CP_1
Infine, secondo l'appellante, neppure l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale era idoneo a dimostrare l'inclusione dello specifico credito in contesa tra quelli oggetto di cessione in blocco, perché le categorie dei diritti ceduti erano state definite sulla base di criteri piuttosto generici.
3. Parte appellata resiste ai due motivi di impugnazione svolgendo una difesa unica. Rispetto alla prova della cessione, essa deduce di aver prodotto il contratto e richiama la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, fosse comunque sufficiente a dimostrare la titolarità del diritto. Quanto alla prova dell'inclusione del credito tra quelli ceduti, l'appellata evidenzia la genericità delle contestazioni dell'appellante, il quale non aveva neppure dedotto quali fossero i requisiti del credito carenti, così da impedirne l'inclusione nel perimetro della cessione. Inoltre, deduce che la prova dell'inclusione tra i diritti ceduti del CP_1 credito vantato verso possa chiaramente desumersi dal possesso della Parte_1 documentazione contrattuale, nonché dallo stralcio della lista dei debitori, depositata presso il notaio rogante e menzionata nella Gazzetta Ufficiale.
4. Preliminarmente, la Corte dà atto che le questioni relative all'esistenza e alla prescrizione del credito azionato non sono state fatte oggetto di motivi di impugnazione e, pertanto, devono ritenersi coperte da giudicato interno. Nel presente giudizio residua, dunque, la sola questione relativa alla legittimazione sostanziale di : essa forma oggetto degli unici due motivi di gravame proposti CP_1
pag. 4/8 dall'appellante, che, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Ciò posto, in via preliminare, rileva la Corte che l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice, che detti errori ineriscano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con esclusione degli obiter dicta (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199; Cass. Civ., sez. VI, 30.5.2018, n. 13535; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2022, n. 2681). A detta interpretazione si conforma l'appello, secondo la sua prospettazione, individuando i capi di sentenza impugnata (segnatamente, quello relativo alla ritenuta titolarità da parte di della posizione attiva del rapporto obbligatorio e quello CP_1 concernente l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco); gli errores in iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice (l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della dimostrazione della cessione e della inclusione del credito fra quelli oggetto di cessione in blocco) e chiedendo la riforma dei capi stessi. Si tratta, dunque, di una prospettazione specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione, con conseguente il rigetto dell'eccezione proposta da di CP_1 inammissibilità del gravame.
Passando all'esame del merito, va preliminarmente rilevato che il soggetto che agisce in qualità di cessionario di un diritto di credito in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco (o di cartolarizzazione dei crediti) deve allegare – e, a fronte di specifica contestazione da parte del debitore ceduto, anche provare – la titolarità attiva della posizione soggettiva fatta valere in giudizio, che postula l'avvenuta cessione in blocco, quale vicenda traslativa, nonché l'inclusione dello specifico credito tra i diritti ceduti in forza dell'operazione (tra le tante, Cass. Civ., n. 28790/2024 e Cass. Civ., n. 391/2025). Il contratto di compravendita dei crediti, se redatto per iscritto, può essere provato attraverso la produzione del relativo documento. La prova scritta, peraltro, non è necessaria, perché, trattandosi di un contratto a forma libera – sia ad substantiam che ad probationem – la relativa esistenza può essere dimostrata anche per testimoni o per presunzioni semplici, allorché il giudice ne ravvisi l'opportunità, atteso il verosimile importo della cessione (artt. 2721, comma 2 e 2729 c.c.). Al riguardo, la giurisprudenza – anche di questa Corte – ha individuato una serie di indici, che, di per sé considerati o in combinazione tra loro, sono idonei a dimostrare, con ragionevole probabilità, l'avvenuto trasferimento della titolarità del diritto a favore del cessionario. Tra questi, si annoverano la dichiarazione dell'avvenuta cessione proveniente dal cedente (in via stragiudiziale o resa in giudizio, anche a seguito di intervento volontario: v. App. Milano n. 220 del 2023 e App. Milano n. 2325 del 2025)
pag. 5/8 ovvero il possesso della documentazione relativa al credito da parte del cessionario (Cass. Civ., n. 10200/2021). La pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, invece, non è di per sé idonea a dimostrare l'esistenza della cessione, essendo l'unico effetto di tale pubblicazione quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto (Cass. Civ., n. 22151/2019). Tuttavia, la pubblicazione, specialmente laddove sia avvenuta su iniziativa del cedente, può assumere un valore indiziario, in combinazione con altri elementi, allorché contenga tutti i criteri necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione all'interno dell'operazione di cessione in blocco (cfr. Cass. Civ., 27915/2025 e Cass. Civ., n. 13289/2024). Se la cessione quale vicenda traslativa non è stata contestata dal ceduto o è stata dimostrata, la pubblicazione dell'avviso è invece sempre idonea a provare l'inclusione dello specifico credito nell'ambito dei diritti trasferiti in blocco, sempreché il credito azionato risponda alle caratteristiche generali ivi descritte e possa così essere individuato senza incertezze (così Cass. Civ., n. 28335/2025, che richiama Cass. Civ., n. 17944/2023 e Cass. Civ., n. 9412/2023). Nel caso di specie, il debitore ha contestato sia l'esistenza della cessione quale Pt_1 vicenda traslativa sia l'inclusione dello specifico credito controverso nell'operazione conclusa da . CP_1
Quest'ultima ha prodotto il contratto di cessione (doc. 1 fasc. di primo grado), CP_1
l'estratto dell'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale (doc. 2 fasc.
di primo grado) nonché la documentazione inerente al credito ceduto e, CP_1 segnatamente, il contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento e l'estratto conto analitico (docc.
2.a, 2.b e 4, fasc. monitorio). Ritiene la Corte che la documentazione prodotta da sia idonea a provare il fatto CP_1 storico della vicenda traslativa del credito. Per quanto concerne il contratto di cessione, vero è che il documento – depositato per intero e non per estratto – presenta alcune clausole oscurate ed è privo degli allegati, ma contiene, in ogni caso, l'indicazione dei contraenti (ossia e ) e Parte_2 CP_1 riporta chiaramente l'oggetto, consistente nel trasferimento della titolarità di diritti di credito. Per contro, le restanti contestazioni dell'appellante non colgono nel segno. Anzitutto, è irrilevante la circostanza che l'atto risulti privo della sottoscrizione per esteso dei rappresentanti legali delle parti, essendo riportata solo una sigla illeggibile a margine di ogni pagina. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “non è necessaria la piena intelligibilità della sottoscrizione del contraente, essendo valida anche la firma abbreviata o la sigla, purché essa sia dotata di un'individualità grafica che non ne consente l'automatica riproducibilità e consenta invece di attribuirla ad una determinata persona, evidenziandone la volontà di rendersene autore, agendo sia in proprio sia nella qualità di rappresentante di un altro soggetto, senza, peraltro, obbligo di aggiungere questa specificazione” (cfr. Cass. Civ., n. 6753/2018, che richiama Cass.
pag. 6/8 Civ., Sez. Un. n. 4746/1979, Cass. Civ., n. 12656/1991, Cass. Civ., n. 696/2002 e Cass. Civ., n. 3261/2009). Va, inoltre, considerato che solo il presunto autore della firma apposta ad un contratto è legittimato a contestarne l'autenticità, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nessuna norma o principio abilita un contraente a mettere in dubbio la firma di controparte, seppur illeggibile, perché apposta in calce per sigla e non per esteso, quando dal contratto si possa desumere l'identificabilità di colui che ha sottoscritto l'atto” (Cass. Civ., n. 23669/2015). In ogni caso, essendo la compravendita di crediti un contratto a forma libera, essa non richiede la sottoscrizione delle parti, essendo sufficiente che la volontà delle parti sia convergente verso un medesimo assetto di interessi. Altrettanto infondata è l'ulteriore contestazione dell'appellante, relativa al fatto che il contratto prodotto fosse stato stipulato da Gestione Crediti Delta S.p.A. Invero, dalle premesse del contratto, emerge chiaramente come Gestione Crediti Delta avesse agito in nome e per conto della cedente , in attuazione dell'accordo di Parte_2 ristrutturazione dei debiti all'epoca concluso da quest'ultima. Peraltro, la deduzione dell'appellante è generica, posto che egli non ha neppure allegato le ragioni a fondamento della carenza di potere rappresentativo in capo alla parte formale del contratto né ha comunque fornito alcun elemento di prova al riguardo. In aggiunta al contratto di cessione, la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ove risulta espressamente come cessionaria e il possesso della CP_1 documentazione contrattuale relativa al credito ceduto da parte di quest'ultima devono ritenersi ulteriori elementi indiziari, idonei a ritenere provato l'intervenuto trasferimento della titolarità del diritto. Passando all'esame del diverso fatto costitutivo della pretesa azionata, ossia l'inclusione del credito per cui è causa all'interno del blocco di diritti ceduti, rileva la Corte che la parte appellata ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 2 fasc. primo grado ) e la lista di NDG depositata presso il notaio (doc. 15 CP_1 Per_1 fasc. primo grado ). CP_1
Nell'avviso di cessione sono puntualmente indicati i criteri identificativi dei crediti ceduti (v. nn. 1-10; doc. 2 fasc. primo grado ), che coincidono con quelli CP_1 indicati all'art.
2.2 del contratto di cessione (v. lett. a-i doc. 15 fasc. primo grado
). CP_1
Tra questi criteri rientra l'inclusione del debitore ceduto nella lista di NDG depositata presso il notaio (n. 8 e lett. h), la cui produzione, dunque, è funzionale non tanto Per_1
a dimostrare ex se l'inclusione del credito azionato nell'oggetto della cessione, quanto piuttosto a dimostrare il soddisfacimento di uno dei criteri diretti all'individuazione dei diritti ceduti. Il giudice di primo grado ha accertato la corrispondenza tra il credito azionato e la categoria dei crediti ceduti, ritenendo che il primo soddisfacesse tutti i criteri indicati nell'avviso di cessione e nel contratto a monte.
pag. 7/8 L'appellante, da parte sua, ha contestato tale circostanza solo genericamente, senza individuare né tanto meno dimostrare – come sarebbe stato suo onere – gli specifici criteri che, nel caso di specie, non sarebbero stati soddisfatti e che, a suo dire, determinerebbero l'esclusione del credito azionato dall'oggetto della cessione. In conclusione, i due motivi di appello sono infondati e devono essere rigettati.
5. Le spese di lite per il giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste interamente a carico dell'appellante. Esse sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., secondo i valori medi delle Tabelle ivi allegate, tenuto conto del valore della controversia (Euro 26.001,00 - Euro 52.000,00), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa in concreto prestata. Infine, va dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante , dei Parte_1 presupposti per il versamento di un ulteriore importo, pari all'importo del contributo unificato già corrisposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1705/23, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna a pagare in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio di secondo grado, che si liquidano in Euro 6.469,00 per compensi (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.470,00 per la fase decisoria), oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo, pari Parte_1 all'importo del contributo unificato già corrisposto a norma dell'art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera AL Arceri
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Francesco Gennaro Pezone.
pag. 8/8
AL Arceri Presidente Manuela Cortelloni Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1462/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
AL TE e MA NC NA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Busto Arsizio (VA), piazza Manzoni n. 18, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) – e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) in persona del direttore generale Dr. Controparte_2 P.IVA_2
– rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco ed elettivamente CP_3 domiciliata presso il suo studio, in San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea n. 6/a e 6/b, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata:
- in riforma della sentenza n. 1705/2023 emessa dal Tribunale del Busto Arsizio il 15.11.2023, accogliere l'appello e conseguentemente, porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo N. 1539/2021, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 13.09.2021, per i motivi di cui in narrativa;
- con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio e, per l'effetto, condannare l'appellata alla refusione delle spese di giudizio di primo grado nonché di secondo grado”.
Per Controparte_1
“- In via preliminare: accertare e dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello;
- Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la sentenza n. 1705/2023 emessa dal Tribunale di BUSTO ARSIZIO in data 15/11/2023, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro
[...] per i motivi esposti in narrativa. CP_1
- In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n. 55/14, rimborso delle spese generali se ed in quanto dovute, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (di seguito, anche ”) – tramite la propria mandataria con Controparte_1 CP_1 rappresentanza (di seguito, anche ”) – otteneva dal Controparte_2 CP_2
Tribunale di Busto Arsizio un decreto ingiuntivo nei confronti di per il Parte_1 pagamento della somma di Euro 48.867,63, oltre interessi e spese. Tale importo corrispondeva al debito residuo derivante dal contratto di finanziamento n. 920128, stipulato da in data 8.1.2007 con la quale aveva, in Pt_1 Parte_2 seguito, trasferito la titolarità del credito a , in forza di un'operazione di CP_1 cartolarizzazione, ai sensi della Legge n. 130 del 1999.
2. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ed eccepiva Parte_1
l'inesistenza del credito azionato, la prescrizione del diritto e il difetto di titolarità della posizione attiva in capo a . CP_1
3. Si costituiva in giudizio – e, per essa, quale mandataria, – e chiedeva CP_1 CP_2 il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, deducendo, in particolare, di aver dato prova sia della sussistenza del credito sia della legittimazione sostanziale.
4. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1705 del 15.11.2023, rigettava l'opposizione e condannava alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Ai fini che qui rilevano, il Tribunale, riguardo alla carenza di legittimazione sostanziale di , riteneva che, sulla base dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta CP_1
Ufficiale n. 143 del 11.12.2018, il credito rientrasse tra quelli ceduti, avuto riguardo sia all'elemento temporale sia alle caratteristiche del rapporto. In particolare, secondo il giudice di prime cure, le caratteristiche dei crediti ceduti, per come descritte nella Gazzetta Ufficiale corrispondevano esattamente a quelle indicate pag. 2/8 alla clausola 2, intitolata “oggetto del contratto”, della proposta accettata da CP_1
in data 5.12.2018, depositata in atti (doc. 1, fascicolo di parte opposta) e il credito
[...] oggetto di causa, a sua volta, presentava tutti i caratteri elencati nel contratto, a nulla rilevando che altre clausole del regolamento tra le parti, in alcun modo rilevanti nella presente causa, fossero state cancellate. In particolare, il credito oggetto di causa derivava da un prestito inerente all'attività d'impresa esercitata dalla cedente, concesso ad un consumatore per l'acquisto di una autovettura, era denominato in euro, regolato dal diritto italiano, iscritto nei libri contabili della cedente, incluso nella lista di NDG depositata il 5.12.2018 presso il notaio avente un valore nominale superiore ad Per_1
Euro 100,00 e in relazione al quale non era pendente alcun procedimento contenzioso.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello , formulando i seguenti Parte_1 motivi di impugnazione: I) “erroneità della decisione relativa al riconoscimento della legittimazione sostanziale e processuale e di titolarità del credito in capo a - della prova della CP_1 qualità di cessionario - violazione dell'art. 4 Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB D. Lgs. 385/1993”; II) “in subordine: indeterminatezza e genericità della individuazione dei crediti che sarebbero stati ceduti il 05.12.2018 da a e Parte_2 Controparte_1 conseguente nullità della cessione ex art. 1346 c.c. in relazione all'art. 1325 n. 3 c.c. ed all'art. 1418 c.c. ed inidoneità alla prova della corrispondenza tra il credito oggetto del ricorso ed uno tra quei crediti che si assumono ceduti - violazione dell'art. 58, co. 2, T.U.B”.
6. Si è costituita in giudizio – tramite la propria mandataria – CP_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese.
7. All'udienza del 13 novembre 2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. All'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione relativa al difetto di titolarità della posizione attiva del rapporto obbligatorio in capo a . CP_1
A tale riguardo, l'appellante deduce che, a fronte della propria specifica contestazione della circostanza (pag. 4 atto di citazione in opposizione), avrebbe dovuto CP_1 fornire prova della cessione e che tale prova non avrebbe potuto essere offerta mediante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, in quanto la pubblicazione dell'avviso di cessione si limita a sostituire le formalità indicate dall'art. 1264 c.c.,
pag. 3/8 rilevanti ai soli fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto. Secondo l'appellante, sarebbe stata necessaria la produzione del contratto di cessione, mentre l'opposta aveva prodotto solo un estratto di tale contratto, peraltro incompleto, in quanto privo degli allegati, con numerose cancellazioni (in particolare, quella della clausola relativa al prezzo, che è elemento essenziale del contratto) e, soprattutto, privo della firma di entrambe le parti, essendo riportata solo una sigla non leggibile a margine di ogni foglio. In aggiunta, il documento prodotto era stato inviato via PEC (di cui mancava la ricevuta di consegna) da Gestione Crediti Delta S.p.A. e non era chiaro a che titolo quest'ultima avesse rappresentato Plusvalore.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il credito azionato fosse incluso tra quelli oggetto di cessione in blocco. Al riguardo, egli deduce che la prova dell'inclusione non poteva ritenersi raggiunta sulla base dell'elenco prodotto da (docc. 4-15), in quanto del tutto svincolato dal CP_1 contratto di cessione. Tale elenco, secondo la prospettazione dell'appellante, era stato predisposto ad hoc dal notaio rogante in data 15.12.2021, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo (13.9.2021), era un documento di formazione unilaterale, privo della sottoscrizione delle parti del contratto di cessione e non conteneva l'attestazione di conformità rispetto al contenuto del contratto, ma recava solo l'indicazione di un elenco depositato da presso il notaio. CP_1
Infine, secondo l'appellante, neppure l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale era idoneo a dimostrare l'inclusione dello specifico credito in contesa tra quelli oggetto di cessione in blocco, perché le categorie dei diritti ceduti erano state definite sulla base di criteri piuttosto generici.
3. Parte appellata resiste ai due motivi di impugnazione svolgendo una difesa unica. Rispetto alla prova della cessione, essa deduce di aver prodotto il contratto e richiama la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, fosse comunque sufficiente a dimostrare la titolarità del diritto. Quanto alla prova dell'inclusione del credito tra quelli ceduti, l'appellata evidenzia la genericità delle contestazioni dell'appellante, il quale non aveva neppure dedotto quali fossero i requisiti del credito carenti, così da impedirne l'inclusione nel perimetro della cessione. Inoltre, deduce che la prova dell'inclusione tra i diritti ceduti del CP_1 credito vantato verso possa chiaramente desumersi dal possesso della Parte_1 documentazione contrattuale, nonché dallo stralcio della lista dei debitori, depositata presso il notaio rogante e menzionata nella Gazzetta Ufficiale.
4. Preliminarmente, la Corte dà atto che le questioni relative all'esistenza e alla prescrizione del credito azionato non sono state fatte oggetto di motivi di impugnazione e, pertanto, devono ritenersi coperte da giudicato interno. Nel presente giudizio residua, dunque, la sola questione relativa alla legittimazione sostanziale di : essa forma oggetto degli unici due motivi di gravame proposti CP_1
pag. 4/8 dall'appellante, che, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Ciò posto, in via preliminare, rileva la Corte che l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice, che detti errori ineriscano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con esclusione degli obiter dicta (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199; Cass. Civ., sez. VI, 30.5.2018, n. 13535; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2022, n. 2681). A detta interpretazione si conforma l'appello, secondo la sua prospettazione, individuando i capi di sentenza impugnata (segnatamente, quello relativo alla ritenuta titolarità da parte di della posizione attiva del rapporto obbligatorio e quello CP_1 concernente l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco); gli errores in iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice (l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della dimostrazione della cessione e della inclusione del credito fra quelli oggetto di cessione in blocco) e chiedendo la riforma dei capi stessi. Si tratta, dunque, di una prospettazione specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione, con conseguente il rigetto dell'eccezione proposta da di CP_1 inammissibilità del gravame.
Passando all'esame del merito, va preliminarmente rilevato che il soggetto che agisce in qualità di cessionario di un diritto di credito in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco (o di cartolarizzazione dei crediti) deve allegare – e, a fronte di specifica contestazione da parte del debitore ceduto, anche provare – la titolarità attiva della posizione soggettiva fatta valere in giudizio, che postula l'avvenuta cessione in blocco, quale vicenda traslativa, nonché l'inclusione dello specifico credito tra i diritti ceduti in forza dell'operazione (tra le tante, Cass. Civ., n. 28790/2024 e Cass. Civ., n. 391/2025). Il contratto di compravendita dei crediti, se redatto per iscritto, può essere provato attraverso la produzione del relativo documento. La prova scritta, peraltro, non è necessaria, perché, trattandosi di un contratto a forma libera – sia ad substantiam che ad probationem – la relativa esistenza può essere dimostrata anche per testimoni o per presunzioni semplici, allorché il giudice ne ravvisi l'opportunità, atteso il verosimile importo della cessione (artt. 2721, comma 2 e 2729 c.c.). Al riguardo, la giurisprudenza – anche di questa Corte – ha individuato una serie di indici, che, di per sé considerati o in combinazione tra loro, sono idonei a dimostrare, con ragionevole probabilità, l'avvenuto trasferimento della titolarità del diritto a favore del cessionario. Tra questi, si annoverano la dichiarazione dell'avvenuta cessione proveniente dal cedente (in via stragiudiziale o resa in giudizio, anche a seguito di intervento volontario: v. App. Milano n. 220 del 2023 e App. Milano n. 2325 del 2025)
pag. 5/8 ovvero il possesso della documentazione relativa al credito da parte del cessionario (Cass. Civ., n. 10200/2021). La pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, invece, non è di per sé idonea a dimostrare l'esistenza della cessione, essendo l'unico effetto di tale pubblicazione quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto (Cass. Civ., n. 22151/2019). Tuttavia, la pubblicazione, specialmente laddove sia avvenuta su iniziativa del cedente, può assumere un valore indiziario, in combinazione con altri elementi, allorché contenga tutti i criteri necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione all'interno dell'operazione di cessione in blocco (cfr. Cass. Civ., 27915/2025 e Cass. Civ., n. 13289/2024). Se la cessione quale vicenda traslativa non è stata contestata dal ceduto o è stata dimostrata, la pubblicazione dell'avviso è invece sempre idonea a provare l'inclusione dello specifico credito nell'ambito dei diritti trasferiti in blocco, sempreché il credito azionato risponda alle caratteristiche generali ivi descritte e possa così essere individuato senza incertezze (così Cass. Civ., n. 28335/2025, che richiama Cass. Civ., n. 17944/2023 e Cass. Civ., n. 9412/2023). Nel caso di specie, il debitore ha contestato sia l'esistenza della cessione quale Pt_1 vicenda traslativa sia l'inclusione dello specifico credito controverso nell'operazione conclusa da . CP_1
Quest'ultima ha prodotto il contratto di cessione (doc. 1 fasc. di primo grado), CP_1
l'estratto dell'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale (doc. 2 fasc.
di primo grado) nonché la documentazione inerente al credito ceduto e, CP_1 segnatamente, il contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento e l'estratto conto analitico (docc.
2.a, 2.b e 4, fasc. monitorio). Ritiene la Corte che la documentazione prodotta da sia idonea a provare il fatto CP_1 storico della vicenda traslativa del credito. Per quanto concerne il contratto di cessione, vero è che il documento – depositato per intero e non per estratto – presenta alcune clausole oscurate ed è privo degli allegati, ma contiene, in ogni caso, l'indicazione dei contraenti (ossia e ) e Parte_2 CP_1 riporta chiaramente l'oggetto, consistente nel trasferimento della titolarità di diritti di credito. Per contro, le restanti contestazioni dell'appellante non colgono nel segno. Anzitutto, è irrilevante la circostanza che l'atto risulti privo della sottoscrizione per esteso dei rappresentanti legali delle parti, essendo riportata solo una sigla illeggibile a margine di ogni pagina. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “non è necessaria la piena intelligibilità della sottoscrizione del contraente, essendo valida anche la firma abbreviata o la sigla, purché essa sia dotata di un'individualità grafica che non ne consente l'automatica riproducibilità e consenta invece di attribuirla ad una determinata persona, evidenziandone la volontà di rendersene autore, agendo sia in proprio sia nella qualità di rappresentante di un altro soggetto, senza, peraltro, obbligo di aggiungere questa specificazione” (cfr. Cass. Civ., n. 6753/2018, che richiama Cass.
pag. 6/8 Civ., Sez. Un. n. 4746/1979, Cass. Civ., n. 12656/1991, Cass. Civ., n. 696/2002 e Cass. Civ., n. 3261/2009). Va, inoltre, considerato che solo il presunto autore della firma apposta ad un contratto è legittimato a contestarne l'autenticità, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nessuna norma o principio abilita un contraente a mettere in dubbio la firma di controparte, seppur illeggibile, perché apposta in calce per sigla e non per esteso, quando dal contratto si possa desumere l'identificabilità di colui che ha sottoscritto l'atto” (Cass. Civ., n. 23669/2015). In ogni caso, essendo la compravendita di crediti un contratto a forma libera, essa non richiede la sottoscrizione delle parti, essendo sufficiente che la volontà delle parti sia convergente verso un medesimo assetto di interessi. Altrettanto infondata è l'ulteriore contestazione dell'appellante, relativa al fatto che il contratto prodotto fosse stato stipulato da Gestione Crediti Delta S.p.A. Invero, dalle premesse del contratto, emerge chiaramente come Gestione Crediti Delta avesse agito in nome e per conto della cedente , in attuazione dell'accordo di Parte_2 ristrutturazione dei debiti all'epoca concluso da quest'ultima. Peraltro, la deduzione dell'appellante è generica, posto che egli non ha neppure allegato le ragioni a fondamento della carenza di potere rappresentativo in capo alla parte formale del contratto né ha comunque fornito alcun elemento di prova al riguardo. In aggiunta al contratto di cessione, la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ove risulta espressamente come cessionaria e il possesso della CP_1 documentazione contrattuale relativa al credito ceduto da parte di quest'ultima devono ritenersi ulteriori elementi indiziari, idonei a ritenere provato l'intervenuto trasferimento della titolarità del diritto. Passando all'esame del diverso fatto costitutivo della pretesa azionata, ossia l'inclusione del credito per cui è causa all'interno del blocco di diritti ceduti, rileva la Corte che la parte appellata ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 2 fasc. primo grado ) e la lista di NDG depositata presso il notaio (doc. 15 CP_1 Per_1 fasc. primo grado ). CP_1
Nell'avviso di cessione sono puntualmente indicati i criteri identificativi dei crediti ceduti (v. nn. 1-10; doc. 2 fasc. primo grado ), che coincidono con quelli CP_1 indicati all'art.
2.2 del contratto di cessione (v. lett. a-i doc. 15 fasc. primo grado
). CP_1
Tra questi criteri rientra l'inclusione del debitore ceduto nella lista di NDG depositata presso il notaio (n. 8 e lett. h), la cui produzione, dunque, è funzionale non tanto Per_1
a dimostrare ex se l'inclusione del credito azionato nell'oggetto della cessione, quanto piuttosto a dimostrare il soddisfacimento di uno dei criteri diretti all'individuazione dei diritti ceduti. Il giudice di primo grado ha accertato la corrispondenza tra il credito azionato e la categoria dei crediti ceduti, ritenendo che il primo soddisfacesse tutti i criteri indicati nell'avviso di cessione e nel contratto a monte.
pag. 7/8 L'appellante, da parte sua, ha contestato tale circostanza solo genericamente, senza individuare né tanto meno dimostrare – come sarebbe stato suo onere – gli specifici criteri che, nel caso di specie, non sarebbero stati soddisfatti e che, a suo dire, determinerebbero l'esclusione del credito azionato dall'oggetto della cessione. In conclusione, i due motivi di appello sono infondati e devono essere rigettati.
5. Le spese di lite per il giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste interamente a carico dell'appellante. Esse sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., secondo i valori medi delle Tabelle ivi allegate, tenuto conto del valore della controversia (Euro 26.001,00 - Euro 52.000,00), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa in concreto prestata. Infine, va dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante , dei Parte_1 presupposti per il versamento di un ulteriore importo, pari all'importo del contributo unificato già corrisposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1705/23, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna a pagare in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio di secondo grado, che si liquidano in Euro 6.469,00 per compensi (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.470,00 per la fase decisoria), oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo, pari Parte_1 all'importo del contributo unificato già corrisposto a norma dell'art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera AL Arceri
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Francesco Gennaro Pezone.
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