Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 6017/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr. MICHELE MAGLIULO Presidente
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 6017/2018 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 9261/2018 del 25.10.2018 resa dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Palumbo (c.f. Parte_1
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo sito in Mugnano di Napoli (NA) in via Napoli n.4
APPELLANTE
E P.IVA P. IVA .I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Bacoli (NA) alla Via Lungolago n. 4;
APPELLATA CONTUMACE
E
P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in Bologna alla via Stalingrado n.45,
pagina 1 di 9
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato in data 04.06.2010, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli sezione distaccata di Pozzuoli, la società
per sentire condannare quest'ultima al risarcimento dei danni Controparte_1
occorsi al natante di sua proprietà modello gozzo con motore en-trobordo matricola
236 U 43968, a seguito del sinistro del 14.01.2009. A sostegno delle proprie richieste assumeva di aver stipulato per l'imbarcazione un contratto di ormeggio con la società avente ad oggetto la messa a disposizione di un Controparte_1
approdo oltre che l'affidamento del natante alla predetta società. Deduceva in particolare che in data 14.01.2009 mentre l'imbarcazione di sua proprietà era ormeggiata presso il posto assegnato, veniva più volte urtata da una seconda imbarcazione (modello Veliero tg. NA1464D), che andava alla deriva poiché si era spezzata la cima di ormeggio cui era assicurata. Si costituiva la Controparte_1
la quale, oltre a contestare nel merito l'attorea domanda, chiedeva di
[...]
chiamare in causa la impresa assicuratrice per la RCT, Controparte_3
per essere da questa manlevata. Si costituiva la società Controparte_4
incorporante la chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3
principale eccependo, in ogni caso, l'inoperatività della garanzia. Ammessa ed espletata la prova testimoniale e disposta la CTU, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9261/2018 del 25.10.2018 così provvedeva: “-rigetta la domanda attorea;
-condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
pagina 2 di 9 delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 50,00 per spese ed CP_1
Euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge;
-dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei confronti della -compensa tra la convenuta e la CP_5 CP_5
le spese del presente giudizio;
-pone definitivamente a carico di parte attrice
[...]
le spese di CTU.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello deducendone Parte_1
l'erroneità sulla base di tre motivi di gravame. Chiedeva in particolare all'adita Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità della
, in persona del legale rappresentante p.t., nella produzione Controparte_1
del sinistro de quo;
2) Per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'istante ed a Parte_1
titolo di risarcimento per i danni riportati dall'imbarcazione mod. gozzo con motore entrobordo matricola 236 U 43968 di sua proprietà, della somma di € 24.700,00 ovvero di quella somma che il Giudice adito vorrà liquidare, il tutto oltre sosta tecnica, maggiorazioni dovute per la svalutazione monetaria ed interessi legali dal di della domanda all'effettivo soddisfo e comunque nei limiti di € 26.000,00; 3)
Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del primo e del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”. Si costituiva la sola eccependo da un Controparte_2
lato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., e dall'altro l'infondatezza della avanzata domanda chiedendo alla adita Corte la conferma integrale dell'impugnata sentenza, mentre rimaneva contumace la Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni così come richiamate in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia della che Controparte_1
non si è costituita nonostante la rituale notificazione nei suoi confronti dell'atto di citazione in appello. Ancora, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Venendo al merito la Corte rileva che l'appellante ha censurato la pronuncia di prime cure sulla base di tre motivi di gravame, i quali possono essere pagina 4 di 9 congiuntamente trattati. In particolare, l'istante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale in primo grado ha escluso la responsabilità della
[...]
ritenendo responsabile del sinistro per cui è causa il proprietario CP_1
dell'imbarcazione modello Veliero tg. NA1464D, che ha urtato l'imbarcazione di proprietà del , e non la società ormeggiatrice. Più nello specifico, l'appellante Pt_1
sostiene che la responsabilità della convenuta nella Controparte_1
produzione dell'evento sia di natura contrattuale e trovi fondamento nel contratto di ormeggio con questa stipulato, atteso che la svolge e offre ai Controparte_1
suoi clienti un servizio di guardiania fissa notturna e diurna per la custodia delle imbarcazioni.
L'appello è infondato.
Sul punto si ricorda che la Cassazione, in più occasioni, ha esaminato il contratto di ormeggio precisando che, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, "è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale), consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo". Orbene, la S.C. ha precisato che il contenuto di detto contratto può del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute, restando a carico di chi fonda un determinato diritto (o la responsabilità dell'altro contraente sulla struttura del contratto) fornire la prova dell'oggetto e del contenuto del contratto stesso (Cass. civ.
Sez. III, Sent., 13/02/2013, n. 3554; Cass. civ. Sez. IlI Sent., 21/09/2011, n. 19201, Cass. civ. Sez. III, 01/06/2004, n. 10484; Cass. civ. Sez. III, 02/08/2000).
In altri termini il contratto di ormeggio può sia avere ad oggetto la semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali sia estendersi alla custodia dell'imbarcazione, con la conseguenza che, mentre nel primo caso lo stesso è assimilabile alla locazione, solo nel secondo esso segue la disciplina del contratto di pagina 5 di 9 deposito, ponendo, dunque, in capo all'ormeggiatore l'obbligo di custodire il natante e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato.
Ebbene, nel caso in esame, rileva la Corte che dalla disamina del contratto di ormeggio presente in atti non emergono obblighi di custodia e/o sorveglianza delle imbarcazioni in capo alla società ormeggiatrice. Lo stesso, si limita infatti a stabilire il periodo di fruizione per il del posto barca per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio Pt_1
dell'anno 2008/2009 ed il relativo corrispettivo pari ad Euro 1000,00. Anche lo stesso regolamento interno della che il ha espressamente accettato, CP_1 Pt_1
esclude obblighi di custodia a carico della società ormeggiatrice. In particolare, all'art. 1 viene disciplinato l'uso degli ormeggi e di tutti sevizi forniti;
l'art. 2 precisa che chiunque utilizzi le strutture portuali e chiunque arrechi danni a persone o cose è tenuto al risarcimento dei danni;
l'art. 9, inoltre, prevede che ogni utente è responsabile dell'ormeggio e della sicurezza della propria imbarcazione, e risponderà dei danni arrecati a e a terzi per incuria, imperizia e/o colpa;
l'art. 12 fissa Controparte_1
l'obbligo assicurativo per ogni utente e, ancora, all'art. 13 vi è la limitazione della responsabilità della ai danni provocati dal proprio personale con Controparte_1
ulteriore limitazione per i danni derivanti da eventi meteo-marini come quello in esame.
L'interpretazione del contratto di ormeggio de quo in termini assimilabili al contratto di locazione trova, invero, ulteriore conferma nell' art. 9 del menzionato regolamento o interno della che prevede espressamente: “che tutte le imbarcazioni che CP_1
entrano nell'approdo devono essere in piena efficienza per la sicurezza dello stazionamento. Prima di assentarsi dall'approdo, l'utente deve assicurarsi del perfetto disarmo del natante e che le cime siano in ottime condizioni e opportunamente fissate.
In caso di emergenza il personale della potrà sostituire gli Controparte_1
ormeggi, senza responsabilità, e le relative spese saranno addebitate all'utente. In ogni caso, ogni utente è responsabile dell'ormeggio e della sicurezza della propria imbarcazione, e risponderà dei danni arrecati a e a terzi per Controparte_1
incuria, imperizia e/o colpa.” (cfr. art 9 regolamento interno . CP_1
pagina 6 di 9 La presenza di siffatta clausola, unitamente alle espresse pattuizioni contenute nel contratto di ormeggio come sopra richiamate, dunque, porta ad escludere la sussistenza di obblighi di sorveglianza e custodia a carico della società convenuta in primo grado, facendo, di contro, ricadere la responsabilità sulla sicurezza delle imbarcazioni in capo agli stessi utenti del servizio di ormeggio offerto dalla . CP_1
Né può essere accolta la censura avanzata dall'appellante secondo cui tale clausola non avrebbe valenza contrattuale in quanto contenuta nel solo regolamento interno della società di ormeggio. All'uopo vale rilevare, che dalla lettura del contratto di ormeggio depositato in primo grado e sottoscritto dall'appellante emerge chiaramente che il ne ha accettato il contenuto avendo ivi dichiarato di “aver preso visione del Pt_1
Regolamento interno e di accettarlo in tutte le sue parti”. (Cfr. contratto di ormeggio allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante). Né può ritenersi che tale clausola sia affetta da nullità per impossibilità della prestazione ex art. 1346 c.c. Difatti,
l'assunto di parte appellante secondo cui tale articolo imporrebbe agli utenti anche di
“immergersi in acqua fino al fondale, per controllare tutta la lunghezza della corda”
(cfr. atto di citazione in appello), non può essere condiviso, dovendosi ritenere che la stessa si limiti ad imporre ai fruitori dell'approdo la verifica del regolare ancoraggio della propria imbarcazione alla relativa cima, con conseguente segnalazione alla società ormeggiatrice circa la presenza di eventuali loro deterioramenti.
In altri termini, non vi sono elementi per ritenere che la abbia Controparte_1
violato le disposizioni del regolamento contrattuale stipulato con il , avendo Pt_1
correttamente adempiuto alla propria obbligazione consistente nella mera messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali, sussistendo a carico della società appellata il solo obbligo di garantire l'uso ed il godimento del servizio di ormeggio e, cioè, l'obbligo del concessionario, dietro corrispettivo, di consentire ad altro soggetto l'ingresso nello specchio d'acqua, la fruizione delle strutture e delle attrezzature nonché, eventualmente, il diritto di usufruire di servizi accessori quali assistenza all'ormeggio, asporto di rifiuti, fornitura di energia elettrica e acqua.
pagina 7 di 9 Pertanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale in primo grado, l'eventuale responsabilità per i danni subiti dal natante del va esclusa nei confronti della Pt_1
poiché il dedotto danneggiamento è relativo all'urto da parte di Controparte_1
altro veliero (cfr.: atto introduttivo, in cui, tra l'altro, si legge: “in data 14.01.2009, alle ore 9:30 circa, nel mentre la predetta imbarcazione era ormeggiata presso il posto assegnato, veniva più volte urtata da una seconda imbarcazione modello Veliero tg. NA
1464S”. In definitiva, per le esposte ragioni in fatto e diritto, l'appello è infondato e va i rigettato, con integrale conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese del secondo giudizio, ex art 91 cpc, seguono la soccombenza ed alla relativa liquidazione si provvede in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo
2014 n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre
2022) secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007, n. 19014).
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla contro la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_1
tempore e la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore ed avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 9261/2018 pubblicata il
25.10.2018, così provvede:
A) Dichiara la contumacia della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
pagina 8 di 9 B) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
C) Condanna l'appellante al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2
pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in Euro 70,00 per spese ed € 3.784,00 per compenso, oltre rimborso spese generali I.V.A. e C.P.A.se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;
D) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 09.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr. Michele Magliulo
pagina 9 di 9