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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/09/2025, n. 4362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4362 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3575/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3575/2019 R.G. promossa da
(C.F. - P. IVA: ), già con Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
sede in al Corso Cavour n. 19, e per essa, quale mandataria, CP_1 Controparte_2
(C.F. - P. IVA: ), in persona del procuratore speciale (atto per
[...] P.IVA_2 CP_3
Notaio del 22.3.2018, rep. 17716 e racc. 8460), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Per_1
Castelluccio (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), con sede in Montella (AV) alla Controparte_4 P.IVA_3
località Pietra delle Gatte, in persona del l.r.p.t. (C.F.: Controparte_5 Controparte_5
), (C.F.: E C.F._2 Parte_2 C.F._3 (C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_3 C.F._4
dall'Avv. Francesco Mazzei (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di C.F._5
costituzione in appello
(C.F.: ) E CP_6 C.F._6 Controparte_7
(C.F.: ) C.F._7
- APPELLATI -
E
(C.F. - P. IVA: ), Controparte_8 P.IVA_4
con sede in Napoli alla Via Santa Brigida n. 39, in persona della procuratrice speciale CP_9
(atto per notaio del 30.12.2020, rep. 49482 e racc. 22816), rappresentata e difesa Persona_2
dall'Avv. Giovanni Castelluccio (C.F.: ) in virtù di procura allegata alla C.F._1
comparsa di intervento
- INTERVENUTA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1057/2019 del Tribunale di Avellino
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
ed i suoi fideiussori e Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 [...]
citavano davanti al Tribunale di Avellino, Parte_3 Controparte_1
esponendo che la società aveva intrattenuto, con la filiale di Montella della convenuta, il rapporto di c/c n. 25010010675, acceso nel 2004, ed il rapporto di conto anticipi su fatture n. 250110000057, e lamentando l'illegittimità degli addebiti a titolo di interessi ultralegali ed anatocistici nonché di commissioni, costi e competenze applicati in costanza del rapporto.
Concludevano, pertanto, affinché, previa declaratoria di nullità delle relative clausole, fosse determinato l'effettivo saldo mediante c.t.u., con condanna della alla restituzione, previa CP_1
eventuale compensazione ex art. 1241 ss. c.c., delle somme illegittimamente addebitate, oltre agli interessi e alla rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni subìti per la perdita di opportunità
commerciali e la contrazione dell'attività e del patrimonio dell'azienda, oltre all'indennizzo per ingiustificato arricchimento per un importo non inferiore ad euro 100.000,00, con gli interessi di mora fino al saldo, ovvero, in subordine, nella diversa somma ritenuta di giustizia. Vinte le spese.
, costituendosi, in via preliminare chiedeva il differimento della Controparte_1
prima udienza al fine di chiamare in causa e le quali in data Controparte_7 CP_6
21.6.2004 avevano prestato fideiussione, in uno a e a a Parte_4 Parte_3
garanzia di tutte le obbligazioni assunte da fino alla concorrenza della Controparte_4
somma di euro 160.000,00.
Nel merito, la convenuta contestava quanto ex adverso dedotto, per cui concludeva per il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, per la condanna della correntista e dei fideiussori,
in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 154.015,94, a titolo di saldo negativo alla data del 30.9.2013, oltre interessi al 12,480 % sino al soddisfo e nei limiti del tasso soglia. Vinte le spese.
Autorizzata la richiesta chiamata in causa, si costituiva la fideiubente reiterando le CP_6
allegazioni e le conclusioni attoree, con vittoria delle spese.
Per converso, non si costituiva che veniva dichiarata contumace. Controparte_7
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita la causa mediante documenti e c.t.u., con sentenza n. 1057, pubblicata il 4.6.2019, il Tribunale di Avellino, accogliendo parzialmente la domanda di accertamento negativo del credito, condannava la al pagamento, in favore degli CP_1
attori, della somma di euro 37.744,32, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, mentre rigettava la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento del saldo passivo del conto corrente ed ogni altra domanda proposta dalle parti, compensando integralmente le spese di lite.
Il primo giudice, dopo aver ritenuto tardiva l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, siccome sollevata, per alcuni aspetti, soltanto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e, per altri, nella comparsa conclusionale, perveniva al suddetto esito affermando che:
la domanda attorea era parzialmente fondata, avendo il c.t.u. accertato, in favore della correntista,
una differenza pari ad euro 34.687,87 per il conto ordinario e ad euro 3.056,45 per il conto anticipi;
la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento del saldo passivo del conto corrente era infondata, non avendo la convenuta richiesto la compensazione delle opposte partite;
la domanda risarcitoria per la somma di euro 100.000,00 era manifestamente infondata, non essendo stati allegati l'evento generatore del danno ed il pregiudizio effettivamente procurato;
la domanda di risarcimento per la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia era altrettanto manifestamente infondata, non essendo stato allegato alcun fatto comprovante l'eventus damni derivante dalla segnalazione a sofferenza e non essendo stato provato che la segnalazione per risultanze contabili difformi rispetto all'effettivo saldo dare-avere avesse concorso a cagionare un danno alla reputazione;
sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 18.7.2019 ed iscritto a ruolo il 25.7.2019, e Controparte_1
per essa la mandataria proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, Controparte_2
non notificata, affidandolo ad un unico motivo, concernente l'erronea interpretazione delle risultanze della c.t.u. e l'omessa valutazione della domanda di compensazione.
Pertanto, avendo ottemperato al pagamento della somma di euro 38.909,81 portata dalla sentenza al solo fine di evitare la preannunciata notifica dell'atto di precetto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1) accogliere l'appello come proposto dalla per tutte Parte_5
le causali ed i motivi innanzi spiegati, nonché per quanto già eccepito e dedotto in primo grado e, per l'effetto riformare e revocare la sentenza impugnata con rigetto della domanda introduttiva ed
accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale con condanna della società CP_4
in persona del suo legale rappresentante, di , ,
[...] Controparte_5 Parte_4
, e al pagamento solidale, in favore Parte_3 Controparte_7 CP_6
dell'attrice della somma di € 116.271,62, accertata come Parte_5
dovuta dal ctu in primo grado , o di quella diversa che sarà accertata in corso di causa, oltre
interessi convenzionali al saggio del 12,480% – comunque nei limiti di quello soglia vigente
periodo per periodo, se inferiore – dall'1/10/2013 al soddisfo 2) condannare gli appellati alla
restituzione della ulteriore somma di € 38.909,81 ( € 37.744,32 per sorte + 1.165,81 per interessi)
corrisposta in forza della sentenza impugnata, con interessi dalla data del pagamento. 3)
condannare gli appellati al pagamento delle spese e compenso professionale, iva, cap e spese
forfetarie ex art. 15 L.P., del doppio grado del giudizio”.
e Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_3
costituendosi con comparsa depositata il 22.11.2019, contestavano la fondatezza dell'impugnazione ed insistevano nell'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) rigettare l'appello siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato;
2) in via gradata e per la ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'impugnazione, dichiarare la
improcedibilità della domanda riconvenzionale, come riproposta con il gravame per mancato,
tempestivo e corretto esperimento della procedura di mediazione delegata;
3) previa declaratoria di non accettazione del contraddittorio sulla domanda di cui sub 1° della
impugnazione in quanto domanda nuova, rigettarla, comunque, siccome inammissibile,
improcedibile ed infondata”.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 9.1.2020 la causa veniva rinviata al 29.9.2022 per la precisazione delle conclusioni. Nelle more, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva Controparte_8
deducendo di essere subentrata nella titolarità del credito dell'appellante in virtù
[...]
di contratto di cessione perfezionatosi mediante scambio di lettera in data 29.6.2020 - avente efficacia dall'1.7.2020 e con cui le aveva ceduto in blocco, ex art. 58 Controparte_1
T.U.B., un portafoglio di crediti deteriorati vantati alla data dell'1.6.2020 - e di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14.7.2020, parte II, n. 82.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate dall'appellante.
Dopo vari rinvii, il fascicolo veniva trasmesso dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
Precisate le conclusioni con le note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del
12.3.2025 la causa veniva introitata in decisione, assegnando il termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va dichiarata la contumacia di e di le quali non si sono CP_6 Controparte_7
costituite in giudizio, seppure ritualmente citate (la prima con atto di appello notificato a mezzo p.e.c. in data 18.7.2019 al difensore costituito nel giudizio di primo grado e l'altra con atto notificato a mezzo posta con raccomandata A/R consegnata il 23.7.2019).
Sempre in via preliminare, va evidenziato che gli appellati non hanno dichiarato di proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale, ma si sono limitati a riproporre la suddetta eccezione senza censurare le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno dell'intempestività, con l'effetto che sull'eccezione è calato il giudicato.
§ 4. Analisi del motivo di appello.
Con l'unico motivo di appello, la ha censurato la sentenza di primo grado lamentando che il CP_1 decidente, dopo aver dichiarato di volersi uniformare alle conclusioni della c.t.u., se ne era discostato, avendo condannato essa convenuta al pagamento della somma di euro 37.744,32 a favore della correntista, seppure l'ausiliario avesse rideterminato il saldo finale in euro 116.271,62 a debito di quest'ultima. Invero, la somma di euro 37.744,32 rappresentava unicamente la posta attiva a favore della correntista, che andava detratta dall'importo del credito vantato dalla banca, pari ad euro 154.015,94, avendo il c.t.u. così sintetizzato le proprie conclusioni (v. pagg. 27 e 28 della relazione): “In ultima analisi, dal saldo negativo così come determinato dalla di € CP_1
154.015,94 del conto ordinario andranno detratte le differenze ricalcolate in favore della
correntista e risultanti dalla presente perizia, così determinate: - € 154.015,94 + € 34.687,87 + €
3.056,45 = - € 116.271,62 (minor saldo negativo del conto ordinario n. 1001067-0)”.
Il giudice, quindi, alla luce della spiegata domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto condannare gli attori ed i chiamati in causa al pagamento della minore somma di euro 116.271,62, mentre aveva condannato la a restituire quella di euro 37.744,32 ed aveva erroneamente ritenuto infondata CP_1
la domanda riconvenzionale sull'assunto che la non avrebbe richiesto la compensazione delle CP_1
somme, senza considerare che nel conto corrente è immanente la compensazione cd. impropria,
perché il saldo è il risultato finale della compensazione delle operazioni in dare ed in avere.
Il motivo è fondato, alla luce delle risultanze della c.t.u. che, dopo aver rielaborato il conto corrente ordinario ed il conto anticipi, individuando una differenza di euro 34.687,87 per il primo a favore della correntista e per l'altro una differenza di euro 3.056,45, riconducibile in entrambi i casi ad un minore importo degli interessi passivi e della c.m.s., ha concluso che “In ultima analisi, dal saldo
negativo così come determinato dalla di - €154.015,94 del conto ordinario andranno CP_1
detratte le differenze ricalcolate in favore della correntista e risultanti dalla presente perizia, così
determinate: - €154.015,94 + € 34.687,87 + 3.056,45 = -€ 116.271,62 (minor saldo negativo del
conto ordinario n.1001067-0).”
Conseguentemente, in riforma della sentenza gravata, la società correntista ed i suoi fideiussori sono tenuti a pagare, in via solidale, la somma di euro 116.271,62, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda, in favore di subentrata nella titolarità del credito in contestazione per CP_8
effetto della cessione, ex art. 58 T.U.B., di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del 14.7.2020, parte II, n. 82, cessione che non è stata contestata dalle controparti.
Per effetto della riforma della sentenza di primo grado, è tenuto a restituire la Controparte_5
somma di euro 38.909,81, a lui corrisposta mediante assegno circolare non trasferibile n.
6001397161-06, emesso da stessa in data 23.7.2019 al solo fine di evitare la preannunciata CP_1
notifica dell'atto di precetto, in uno agli interessi legali dal pagamento al saldo.
§ 5. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta, nei rapporti tra la correntista, i suoi fideiussori e la un nuovo regolamento CP_1
secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022. Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione,
investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III, ord. 13.7.2021, n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00
indicati dal D.M. 147 cit., tranne che per la fase trattazione/istruzione del presente giudizio, atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni,
con condanna di e dei suoi fideiussori al pagamento in via solidale ex Controparte_4
art. 97 c.p.c. Nel rapporto processuale tra la correntista, i suoi fideiussori e le spese processuali vanno CP_8
dichiarate interamente compensate, atteso che la cessionaria è intervenuta volontariamente nel presente giudizio dopo l'udienza ex art. 350 c.p.c., riportandosi integralmente alle difese della cedente, malgrado la presente sentenza sia destinata a spiegare effetti nei suoi confronti per effetto del disposto dell'art. 111, comma 4, c.p.c., di talché le controparti non possono essere gravate dell'onere di sopportare spese processuali derivanti da una libera scelta della cessionaria.
Le spese della c.t.u. svolta in primo grado vanno poste definitivamente a carico della correntista e dei suoi fideiussori, in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di e di CP_6 Controparte_7
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1057/2019 del Tribunale di
Avellino, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Controparte_4
ed i suoi fideiussori
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_3 CP_6
e al pagamento, in via solidale, della somma di euro 116.271,62, oltre
[...] Controparte_7
interessi convenzionali dalla domanda, in favore di quale cessionaria del credito vantato da CP_8
Controparte_1
c) condanna al pagamento, in favore di della Controparte_5 Controparte_1
somma di 38.909,81, a lui corrisposta in virtù della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo;
d) condanna ed i suoi fideiussori Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
e in solido tra loro, al pagamento Parte_3 CP_6 Controparte_7
delle spese di lite in favore della liquidate per il giudizio di primo grado in euro 14.103,00 CP_1
per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e per il presente grado di giudizio in euro 1.165,50 per esborsi ed in euro 13.362,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
e) compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra e CP_8 Controparte_4
e Controparte_5 Parte_2 Parte_3 CP_6 CP_7
[...]
f) pone le spese della c.t.u. svolta in primo grado definitivamente a carico di Controparte_4
e
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_3 CP_6 CP_7
in via solidale.
[...]
Napoli, 17.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3575/2019 R.G. promossa da
(C.F. - P. IVA: ), già con Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
sede in al Corso Cavour n. 19, e per essa, quale mandataria, CP_1 Controparte_2
(C.F. - P. IVA: ), in persona del procuratore speciale (atto per
[...] P.IVA_2 CP_3
Notaio del 22.3.2018, rep. 17716 e racc. 8460), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Per_1
Castelluccio (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), con sede in Montella (AV) alla Controparte_4 P.IVA_3
località Pietra delle Gatte, in persona del l.r.p.t. (C.F.: Controparte_5 Controparte_5
), (C.F.: E C.F._2 Parte_2 C.F._3 (C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_3 C.F._4
dall'Avv. Francesco Mazzei (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di C.F._5
costituzione in appello
(C.F.: ) E CP_6 C.F._6 Controparte_7
(C.F.: ) C.F._7
- APPELLATI -
E
(C.F. - P. IVA: ), Controparte_8 P.IVA_4
con sede in Napoli alla Via Santa Brigida n. 39, in persona della procuratrice speciale CP_9
(atto per notaio del 30.12.2020, rep. 49482 e racc. 22816), rappresentata e difesa Persona_2
dall'Avv. Giovanni Castelluccio (C.F.: ) in virtù di procura allegata alla C.F._1
comparsa di intervento
- INTERVENUTA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1057/2019 del Tribunale di Avellino
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
ed i suoi fideiussori e Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 [...]
citavano davanti al Tribunale di Avellino, Parte_3 Controparte_1
esponendo che la società aveva intrattenuto, con la filiale di Montella della convenuta, il rapporto di c/c n. 25010010675, acceso nel 2004, ed il rapporto di conto anticipi su fatture n. 250110000057, e lamentando l'illegittimità degli addebiti a titolo di interessi ultralegali ed anatocistici nonché di commissioni, costi e competenze applicati in costanza del rapporto.
Concludevano, pertanto, affinché, previa declaratoria di nullità delle relative clausole, fosse determinato l'effettivo saldo mediante c.t.u., con condanna della alla restituzione, previa CP_1
eventuale compensazione ex art. 1241 ss. c.c., delle somme illegittimamente addebitate, oltre agli interessi e alla rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni subìti per la perdita di opportunità
commerciali e la contrazione dell'attività e del patrimonio dell'azienda, oltre all'indennizzo per ingiustificato arricchimento per un importo non inferiore ad euro 100.000,00, con gli interessi di mora fino al saldo, ovvero, in subordine, nella diversa somma ritenuta di giustizia. Vinte le spese.
, costituendosi, in via preliminare chiedeva il differimento della Controparte_1
prima udienza al fine di chiamare in causa e le quali in data Controparte_7 CP_6
21.6.2004 avevano prestato fideiussione, in uno a e a a Parte_4 Parte_3
garanzia di tutte le obbligazioni assunte da fino alla concorrenza della Controparte_4
somma di euro 160.000,00.
Nel merito, la convenuta contestava quanto ex adverso dedotto, per cui concludeva per il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, per la condanna della correntista e dei fideiussori,
in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 154.015,94, a titolo di saldo negativo alla data del 30.9.2013, oltre interessi al 12,480 % sino al soddisfo e nei limiti del tasso soglia. Vinte le spese.
Autorizzata la richiesta chiamata in causa, si costituiva la fideiubente reiterando le CP_6
allegazioni e le conclusioni attoree, con vittoria delle spese.
Per converso, non si costituiva che veniva dichiarata contumace. Controparte_7
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita la causa mediante documenti e c.t.u., con sentenza n. 1057, pubblicata il 4.6.2019, il Tribunale di Avellino, accogliendo parzialmente la domanda di accertamento negativo del credito, condannava la al pagamento, in favore degli CP_1
attori, della somma di euro 37.744,32, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, mentre rigettava la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento del saldo passivo del conto corrente ed ogni altra domanda proposta dalle parti, compensando integralmente le spese di lite.
Il primo giudice, dopo aver ritenuto tardiva l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, siccome sollevata, per alcuni aspetti, soltanto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e, per altri, nella comparsa conclusionale, perveniva al suddetto esito affermando che:
la domanda attorea era parzialmente fondata, avendo il c.t.u. accertato, in favore della correntista,
una differenza pari ad euro 34.687,87 per il conto ordinario e ad euro 3.056,45 per il conto anticipi;
la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento del saldo passivo del conto corrente era infondata, non avendo la convenuta richiesto la compensazione delle opposte partite;
la domanda risarcitoria per la somma di euro 100.000,00 era manifestamente infondata, non essendo stati allegati l'evento generatore del danno ed il pregiudizio effettivamente procurato;
la domanda di risarcimento per la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia era altrettanto manifestamente infondata, non essendo stato allegato alcun fatto comprovante l'eventus damni derivante dalla segnalazione a sofferenza e non essendo stato provato che la segnalazione per risultanze contabili difformi rispetto all'effettivo saldo dare-avere avesse concorso a cagionare un danno alla reputazione;
sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 18.7.2019 ed iscritto a ruolo il 25.7.2019, e Controparte_1
per essa la mandataria proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, Controparte_2
non notificata, affidandolo ad un unico motivo, concernente l'erronea interpretazione delle risultanze della c.t.u. e l'omessa valutazione della domanda di compensazione.
Pertanto, avendo ottemperato al pagamento della somma di euro 38.909,81 portata dalla sentenza al solo fine di evitare la preannunciata notifica dell'atto di precetto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1) accogliere l'appello come proposto dalla per tutte Parte_5
le causali ed i motivi innanzi spiegati, nonché per quanto già eccepito e dedotto in primo grado e, per l'effetto riformare e revocare la sentenza impugnata con rigetto della domanda introduttiva ed
accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale con condanna della società CP_4
in persona del suo legale rappresentante, di , ,
[...] Controparte_5 Parte_4
, e al pagamento solidale, in favore Parte_3 Controparte_7 CP_6
dell'attrice della somma di € 116.271,62, accertata come Parte_5
dovuta dal ctu in primo grado , o di quella diversa che sarà accertata in corso di causa, oltre
interessi convenzionali al saggio del 12,480% – comunque nei limiti di quello soglia vigente
periodo per periodo, se inferiore – dall'1/10/2013 al soddisfo 2) condannare gli appellati alla
restituzione della ulteriore somma di € 38.909,81 ( € 37.744,32 per sorte + 1.165,81 per interessi)
corrisposta in forza della sentenza impugnata, con interessi dalla data del pagamento. 3)
condannare gli appellati al pagamento delle spese e compenso professionale, iva, cap e spese
forfetarie ex art. 15 L.P., del doppio grado del giudizio”.
e Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_3
costituendosi con comparsa depositata il 22.11.2019, contestavano la fondatezza dell'impugnazione ed insistevano nell'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) rigettare l'appello siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato;
2) in via gradata e per la ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'impugnazione, dichiarare la
improcedibilità della domanda riconvenzionale, come riproposta con il gravame per mancato,
tempestivo e corretto esperimento della procedura di mediazione delegata;
3) previa declaratoria di non accettazione del contraddittorio sulla domanda di cui sub 1° della
impugnazione in quanto domanda nuova, rigettarla, comunque, siccome inammissibile,
improcedibile ed infondata”.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 9.1.2020 la causa veniva rinviata al 29.9.2022 per la precisazione delle conclusioni. Nelle more, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva Controparte_8
deducendo di essere subentrata nella titolarità del credito dell'appellante in virtù
[...]
di contratto di cessione perfezionatosi mediante scambio di lettera in data 29.6.2020 - avente efficacia dall'1.7.2020 e con cui le aveva ceduto in blocco, ex art. 58 Controparte_1
T.U.B., un portafoglio di crediti deteriorati vantati alla data dell'1.6.2020 - e di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14.7.2020, parte II, n. 82.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate dall'appellante.
Dopo vari rinvii, il fascicolo veniva trasmesso dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
Precisate le conclusioni con le note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del
12.3.2025 la causa veniva introitata in decisione, assegnando il termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va dichiarata la contumacia di e di le quali non si sono CP_6 Controparte_7
costituite in giudizio, seppure ritualmente citate (la prima con atto di appello notificato a mezzo p.e.c. in data 18.7.2019 al difensore costituito nel giudizio di primo grado e l'altra con atto notificato a mezzo posta con raccomandata A/R consegnata il 23.7.2019).
Sempre in via preliminare, va evidenziato che gli appellati non hanno dichiarato di proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale, ma si sono limitati a riproporre la suddetta eccezione senza censurare le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno dell'intempestività, con l'effetto che sull'eccezione è calato il giudicato.
§ 4. Analisi del motivo di appello.
Con l'unico motivo di appello, la ha censurato la sentenza di primo grado lamentando che il CP_1 decidente, dopo aver dichiarato di volersi uniformare alle conclusioni della c.t.u., se ne era discostato, avendo condannato essa convenuta al pagamento della somma di euro 37.744,32 a favore della correntista, seppure l'ausiliario avesse rideterminato il saldo finale in euro 116.271,62 a debito di quest'ultima. Invero, la somma di euro 37.744,32 rappresentava unicamente la posta attiva a favore della correntista, che andava detratta dall'importo del credito vantato dalla banca, pari ad euro 154.015,94, avendo il c.t.u. così sintetizzato le proprie conclusioni (v. pagg. 27 e 28 della relazione): “In ultima analisi, dal saldo negativo così come determinato dalla di € CP_1
154.015,94 del conto ordinario andranno detratte le differenze ricalcolate in favore della
correntista e risultanti dalla presente perizia, così determinate: - € 154.015,94 + € 34.687,87 + €
3.056,45 = - € 116.271,62 (minor saldo negativo del conto ordinario n. 1001067-0)”.
Il giudice, quindi, alla luce della spiegata domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto condannare gli attori ed i chiamati in causa al pagamento della minore somma di euro 116.271,62, mentre aveva condannato la a restituire quella di euro 37.744,32 ed aveva erroneamente ritenuto infondata CP_1
la domanda riconvenzionale sull'assunto che la non avrebbe richiesto la compensazione delle CP_1
somme, senza considerare che nel conto corrente è immanente la compensazione cd. impropria,
perché il saldo è il risultato finale della compensazione delle operazioni in dare ed in avere.
Il motivo è fondato, alla luce delle risultanze della c.t.u. che, dopo aver rielaborato il conto corrente ordinario ed il conto anticipi, individuando una differenza di euro 34.687,87 per il primo a favore della correntista e per l'altro una differenza di euro 3.056,45, riconducibile in entrambi i casi ad un minore importo degli interessi passivi e della c.m.s., ha concluso che “In ultima analisi, dal saldo
negativo così come determinato dalla di - €154.015,94 del conto ordinario andranno CP_1
detratte le differenze ricalcolate in favore della correntista e risultanti dalla presente perizia, così
determinate: - €154.015,94 + € 34.687,87 + 3.056,45 = -€ 116.271,62 (minor saldo negativo del
conto ordinario n.1001067-0).”
Conseguentemente, in riforma della sentenza gravata, la società correntista ed i suoi fideiussori sono tenuti a pagare, in via solidale, la somma di euro 116.271,62, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda, in favore di subentrata nella titolarità del credito in contestazione per CP_8
effetto della cessione, ex art. 58 T.U.B., di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del 14.7.2020, parte II, n. 82, cessione che non è stata contestata dalle controparti.
Per effetto della riforma della sentenza di primo grado, è tenuto a restituire la Controparte_5
somma di euro 38.909,81, a lui corrisposta mediante assegno circolare non trasferibile n.
6001397161-06, emesso da stessa in data 23.7.2019 al solo fine di evitare la preannunciata CP_1
notifica dell'atto di precetto, in uno agli interessi legali dal pagamento al saldo.
§ 5. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta, nei rapporti tra la correntista, i suoi fideiussori e la un nuovo regolamento CP_1
secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022. Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione,
investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III, ord. 13.7.2021, n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00
indicati dal D.M. 147 cit., tranne che per la fase trattazione/istruzione del presente giudizio, atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni,
con condanna di e dei suoi fideiussori al pagamento in via solidale ex Controparte_4
art. 97 c.p.c. Nel rapporto processuale tra la correntista, i suoi fideiussori e le spese processuali vanno CP_8
dichiarate interamente compensate, atteso che la cessionaria è intervenuta volontariamente nel presente giudizio dopo l'udienza ex art. 350 c.p.c., riportandosi integralmente alle difese della cedente, malgrado la presente sentenza sia destinata a spiegare effetti nei suoi confronti per effetto del disposto dell'art. 111, comma 4, c.p.c., di talché le controparti non possono essere gravate dell'onere di sopportare spese processuali derivanti da una libera scelta della cessionaria.
Le spese della c.t.u. svolta in primo grado vanno poste definitivamente a carico della correntista e dei suoi fideiussori, in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di e di CP_6 Controparte_7
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1057/2019 del Tribunale di
Avellino, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Controparte_4
ed i suoi fideiussori
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_3 CP_6
e al pagamento, in via solidale, della somma di euro 116.271,62, oltre
[...] Controparte_7
interessi convenzionali dalla domanda, in favore di quale cessionaria del credito vantato da CP_8
Controparte_1
c) condanna al pagamento, in favore di della Controparte_5 Controparte_1
somma di 38.909,81, a lui corrisposta in virtù della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo;
d) condanna ed i suoi fideiussori Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
e in solido tra loro, al pagamento Parte_3 CP_6 Controparte_7
delle spese di lite in favore della liquidate per il giudizio di primo grado in euro 14.103,00 CP_1
per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e per il presente grado di giudizio in euro 1.165,50 per esborsi ed in euro 13.362,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
e) compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra e CP_8 Controparte_4
e Controparte_5 Parte_2 Parte_3 CP_6 CP_7
[...]
f) pone le spese della c.t.u. svolta in primo grado definitivamente a carico di Controparte_4
e
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_3 CP_6 CP_7
in via solidale.
[...]
Napoli, 17.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi