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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4269/2024
Tribunale di RO
SECONDA SEZIONE CIVILE
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VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4269/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 gennaio 2025 innanzi al dott. Attilio Burti, sono comparsi:
per l'attrice opponente l'Avv. Filippo Caprara
per la convenuta opposta l'Avv. Luca Massalongo in sostituzione dell'Avv.
Forino Le parti si riportano agli atti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale riportandosi agli atti, il Giudice aggiorna la discussione alle ore 11:30; le parti chiedono di essere dispensate dal comparire;
riaperta alle ore 11.30 la discussione pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Attilio Burti
pag. 2/8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4269/2024 promossa da:
(p. iva , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CAPRARA FILIPPO come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE/I
contro
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
FORINO FABIO come da procura alle liti in atti
CONVENUTO/I
pag. 3/8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- La domanda di parte attrice, con cui ha inteso introdurre un'opposizione preventiva all'avvio dell'esecuzione per rilascio fondata su titolo esecutivo
(sentenza della Corte d'Appello di Milano del 12.6.23), è manifestamente infondata.
2.- Innanzitutto giova premettere che “non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con
l'atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che
l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque,
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (cfr., in motivazione, Cass., Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 - 01
e Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 01).” (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9226). Conseguentemente il thema decidendum resta confinato all'unico motivo d'opposizione fatto valere dall'opponente e, cioè, che l'odierna opponente – Società Cooperativa SA AG CO – stipulato con la società RO CO s.r.l. Impresa Sociale un contratto d'affitto d'azienda con conseguente successione ex lege ex art. 2558 cod. civ. nel contratto di leasing concluso da RO CO s.r.l. con la concedente Locat s.p.a. (dante causa di
. Controparte_1
pag. 4/8 3.- Ebbene tale motivo di opposizione - a prescindere dalla sua inammissibilità in rito perché con esso si fa valere una posizione giuridica (la prevalenza della detenzione da parte della terza ) incompatibile con Controparte_2
quella accertata dal giudicato civile (il diritto della società di leasing alla riconsegna del bene concesso in godimento da parte della soccombente RO
CO Impresa Sociale srl o da parte di chi si trovi senza titolo opponibile nella detenzione o possesso del bene) - è manifestamente infondato nel merito.
4.- A ben guardare, il contratto di leasing in cui Società Cooperativa SA AG
CO (cioè l'odierna opponente) sarebbe succeduta in forza del contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato il 31.12.2019, a quella data, era già risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ.: il 15.09.2016 (dunque oltre tre anni prima del contratto d'affitto del ramo d'azienda) la concedente ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa con comunicazione recettizia ricevuta dall'utilizzatrice (doc. 13 convenuta) e tale effetto giuridico (la risoluzione di diritto del contratto di leasing) risulta accertato dalla sentenza del Tribunale di
Milano 514/2022 confermata nel grado d'appello
5.- Non era, quindi, possibile il 31.12.2019 alcun subentro da parte di CP_2
di nel contratto di leasing perché esso aveva già cessato i
[...] Parte_1
propri effetti giuridici.
6.- In ogni caso, anche a voler ammettere una cessione del contratto di leasing quale effetto automatico dell'affitto di ramo d'azienda in capo all'odierna oppente, gli è che tale trasferimento della posizione contrattuale si sarebbe,
pag. 5/8 comunque, verificato nella pendenza del giudizio di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto e di condanna dell'utilizzatrice al pagamento dei canoni arretrati ed alla restituzione del bene concesso in godimento, di tal ché, ai sensi dell'art. 111, comma primo, cod. proc. civ., il giudicato formatosi nei confronti dell'utilizzatrice RO CO Impresa Sociale non può che spiegare i propri effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso durante la pendenza del giudizio di gonizione.
7.- Quanto, poi, alla peculiarità dell'attività esercitata nell'immobile oggetto della futura azione esecutiva di rilascio, è evidente che nelle aule di giustizia non si amministrano interessi contrapposti sulla base di valutazione di opportunità, ma si esercita lo iuris dicere. Nel caso di specie, in cui il comando è già consacrato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale, nessun ostacolo o valutazione si può contrapporre all'incondizionata e pronta attuazione del titolo esecutivo da parte degli organi dello stato giurisdizionale, essendo, se del caso, compito di altri poteri dello Stato quello di individuare i locali dove alloggiare le ambulanze, laddove questa attività sia ritenuta interesse pubblico dalle amministrazioni preposte alla sua cura.
8.- La soccombenza dell'attrice opponente ne giustifica la condanna alle spese legali liquidate sulla base dei valori minimi del d.m. 55/2014 prendendo come scaglione di riferimento quello indeterminabile di media importanza.
9.- Sussistono anche i presupposti per la condanna dell'attrice opponente ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
pag. 6/8 10.- Del tutto sorprendentemente, infatti, l'attrice opponente ha introdotto nella memoria ex art. 171-bis n. 1) cod. proc. civ. un nuovo motivo di opposizione all'esecuzione afferente all'asserito difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta in quanto società cessionaria dei crediti cartolarizzati.
Sennonché non solo questo motivo di opposizione è inammissibile per quanto detto in premessa, ma come emerge dalla lettura della sentenza della Corte
d'Appello di Milano prodotta dalla convenuta opposta con la comparsa, il titolo esecutivo si era formato già direttamente nei confronti dell'odierna convenuta opposta e già in quel giudizio di cognizione venne affrontato e Controparte_1
positivamente risolto dal giudice ambrosiano il tema della legittimazione attiva sostanziale dell'odierna società convenuta opposta a far valere i diritti derivanti dal contratto di leasing stipulato dalla sua dante causa.
11.- Conseguentemente è innegabile il carattere dilatorio dell'odierna iniziativa dell'opponente che mira ad evertere il giudicato civile già formatosi, riproponendo questioni già risolte in sede di giudizio di cognizione sulla sorte del contratto di leasing.
12.- Si impone, pertanto, la condanna dell'opponente al pagamento di una somma pari alla metà di quanto liquidato a titolo di spese legali: anche i soggetti che esercitano attività socialmente rilevanti devono comportarsi lealmente nel processo, senza abusare con finalità dilatorie delle risorse della Repubblica.
P.Q.M.
pag. 7/8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione esecutiva;
2) condanna l'attrice opponente alla refusione delle spese legali a favore della convenuta opposta pari ad euro 5.431,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge;
3) condanna l'attrice opponente ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. a pagare alla convenuta opposta la somma di euro 2.700,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
RO, 23.1.25
Il Giudice
dott. Attilio Burti
*sentenza ri-depositata in data 27 gennaio '25 perché il deposito del 23 gennaio, per fatto non imputabile, viene segnalato come errore.
pag. 8/8