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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1926/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1926/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. Dario Favara, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Luciana Franco, giusta procura in atti
RESISTENTE
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio con rito civile in LENTINI, in data
02/10/2015.
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso del 28/05/2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione con richiesta di assegnazione della casa familiare posta in locazione, al fine di consentire alla stessa di continuare ad abitarvi pagina 1 di 4 insieme alle due figlie nate da una precedente relazione e ad una nipote.
Con comparsa del 25/01/2025 si costituiva il Controparte_2 quale aderiva alla richiesta di separazione.
Nelle more della celebrazione della prima udienza le parti raggiungevano un accordo che depositavano con il quale, dichiarando di non volersi riconciliare, chiedevano di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con note in sostituzione d'udienza confermavano le condizioni di cui al ricorso e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
09/12/2024)
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183).
pagina 2 di 4 Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
I coniugi hanno inoltre concordato che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo dotati di adeguati redditi propri.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1926 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito Controparte_2 civile il giorno 02/10/2015, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di LENTINI dell'anno 2015
(Atto n. 33, Parte I Serie-).
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di LENTINI, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 24.3.25.
pagina 3 di 4 Il Giudice Est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Il Presidente Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1926/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. Dario Favara, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Luciana Franco, giusta procura in atti
RESISTENTE
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio con rito civile in LENTINI, in data
02/10/2015.
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso del 28/05/2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione con richiesta di assegnazione della casa familiare posta in locazione, al fine di consentire alla stessa di continuare ad abitarvi pagina 1 di 4 insieme alle due figlie nate da una precedente relazione e ad una nipote.
Con comparsa del 25/01/2025 si costituiva il Controparte_2 quale aderiva alla richiesta di separazione.
Nelle more della celebrazione della prima udienza le parti raggiungevano un accordo che depositavano con il quale, dichiarando di non volersi riconciliare, chiedevano di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con note in sostituzione d'udienza confermavano le condizioni di cui al ricorso e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
09/12/2024)
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183).
pagina 2 di 4 Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
I coniugi hanno inoltre concordato che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo dotati di adeguati redditi propri.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1926 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito Controparte_2 civile il giorno 02/10/2015, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di LENTINI dell'anno 2015
(Atto n. 33, Parte I Serie-).
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di LENTINI, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 24.3.25.
pagina 3 di 4 Il Giudice Est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Il Presidente Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4