Sentenza 21 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 21/07/2023, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2023
N. 00948/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Rosaria Quarta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
- del giudicato formatosi sulla sentenza n. 585/2022, pubblicata in data 23.2.2022 dal Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, nella parte in cui il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di indennizzo ex art. 2 della Legge n. 210/1992 maturati dall’1/5/2016 e, quantificati da parte ricorrente, in euro 71.294,72, sino all’1/4/2023, oltre interessi legali, e successivi ratei di indennizzo sino all'effettivo soddisfo;
nonché per la nomina
del Commissario ad acta , affinché provveda, in caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione, alla liquidazione della indicata somma, previa l'adozione di tutti i necessari atti contabili in favore della ricorrente;
per la condanna
- del resistente Ministero della Salute al pagamento di una penale per l'eventuale ulteriore comportamento inadempiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. Marco Martone e udita per la parte ricorrente il difensore avv.to A. R. Quarta;
1. Con ricorso ex artt. 112 e ss c.p.a., notificato in data 4/4/2023 e (tempestivamente) depositato il 7/4/2023, la ricorrente, -OMISSIS- ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 585/2022, pubblicata in data 23.2.2022 dal Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro e passata in giudicato, nella parte in cui il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento dei ratei di indennizzo ex art. 2 della Legge n. 210/1992, maturati dall’1/5/2016, oltre accessori, e quantificati dalla stessa ricorrente - alla data dell’1/4/2023 - in euro 71.294,72, oltre interessi legali e successivi ratei di indennizzo, nonché la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore mancato adempimento, oltre al pagamento di una penale per ogni ritardo ulteriore.
1.1. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio, eccependo che la somma da riconoscersi in favore della ricorrente (per sorte capitale) sarebbe da rideterminarsi, sulla base delle tabelle vigenti, in euro 70.415,60 (vedi nota della Direzione Generale della vigilanza sugli Enti e della sicurezza delle cure - indennizzi ex L. 210/1992, depositata il 26.6.2023).
2. Alla Camera di Consiglio del 19 luglio 2023 la causa è stata introitata per la decisione.
3. Tanto premesso, il ricorso, ritualmente proposto, è parzialmente fondato e va accolto in parte nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
3.1. In primo luogo, rileva il Collegio che vi è prova del passaggio in giudicato e della preventiva notifica presso la sede reale del Ministero della Salute della sentenza esecutiva dell’A.G.O. (passata in giudicato), avvenuta in data 30.11.2022, a cui non è seguito - entro il successivo termine dilatorio di giorni 120 imposto dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 30/1997 e ss.mm.ii. - alcun adempimento da parte del Ministero resistente.
Ne consegue, pertanto, che si è verificata l’ipotesi contemplata dagli artt. 112, comma n. 1, lett. c ) e 114 comma 4 lett. a) c.p.a., non avendo la P.A. ottemperato al pagamento dei retei di indennizzo ex lege n. 210/1992, oltre accessori di legge, indicati nella epigrafata sentenza del Giudice Ordinario passata in giudicato.
3.2. Per ciò che concerne il quantum dovuto in favore della ricorrente, osserva il Collegio che, a fronte della determinazione della (minor) somma operata dal Ministero resistente in sede di costituzione in giudizio, non è seguita, da parte della ricorrente, alcuna specifica contestazione sul punto, per cui, in applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 64 comma 2 c.p.a., deve reputarsi come corretta la somma indicata (quale sorte capitale) nella succitata nota della Direzione Generale della vigilanza sugli Enti e della sicurezza delle cure.
Per tali motivi, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione (in parte qua) al giudicato formatosi sulla sentenza A.G.O. indicata in premessa e, per l’effetto, di corrispondere, in favore di -OMISSIS-, entro 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, la somma pari ad euro 70.415,60, a titolo di ratei di indennizzo ex art. 2 della L. n. 210/1992 maturati fino al 1° aprile 2023, oltre gli accessori di legge e successive scadenze sino al soddisfo.
3.3. Va, invece, disattesa - allo stato - la richiesta di nomina di un Commissario ad acta , nonché la richiesta di determinazione di una somma, a titolo di penale, per ogni ulteriore ritardo, apparendo ciò manifestamente iniquo anche in quanto non sono emersi elementi che inducano a ritenere che l’Amministrazione resti ulteriormente inerte, considerato il tenore complessivo delle difese svolte, non incompatibili con la volontà di ottemperare al giudicato dell’A.G.O. di che trattasi.
4. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e della mancata comparizione nella Camera di Consiglio dell’Avvocatura dello Stato, le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, pronunciando in relazione al ricorso di ottemperanza come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi, nei termini e nei limiti indicati in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , di dare esecuzione (in parte qua) al giudicato formatosi sulla sentenza n. 585/2022, pubblicata in data 23.2.2022 dal Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, entro il termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Ministero resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in Euro 800,00 (Ottocento/00) oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.