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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9524 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31128/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 31128/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERATO Parte_1 C.F._1 FABIO, elettivamente domiciliato presso il difensore parte ricorrente contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIESA MAURIZIO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore contumace Controparte_2 parti convenute
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 25.09.2025 e richiamato all'udienza del 12.11.2025.
Parte convenuta Controparte_1
Come da comparsa di costituzione depositata il 24.11.2023 e richiamata all'udienza del 12.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 8 Ai sensi dell'art. 121 c.p.c. norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
(classe 1966) esponeva che, in data 19.05.2022, alla guida del proprio motociclo Parte_1
MTC Kymco tg.DT37298, stava percorrendo viale di Porta ER a Milano allorquando, giunto all'intersezione con via Biffi, si scontrava con l'autovettura Toyota tg. GF100CC, di proprietà di e condotta da la quale ometteva di concedergli la Controparte_2 Parte_2 precedenza, cagionandone la rovinosa caduta al suolo.
Egli conveniva pertanto in giudizio con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., avanti a questo Tribunale,
, e – rispettivamente proprietario, Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 conducente e assicuratrice della predetta vettura tg.GF100CC – chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti.
Si costituiva in giudizio la sola eccependo il concorso di responsabilità del Controparte_1 ricorrente per non aver tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi e chiedendo dunque il rigetto delle domande ex adverso formulate o, in subordine, ridotta liquidazione del danno.
Escussi tre testimoni ed espletata CTU medico legale sulla persona del ricorrente (con relazione dott.
depositata il 7.4.2025), la causa veniva trattenuta a decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies Per_1 comma 3 c.p.c., all'udienza di discussione orale del 12.11.2025, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
In via preliminare, occorre rilevare che, alla prima udienza del 17.1.2024, il ricorrente ha rinunciato alla domanda formulata verso atteso il mancato perfezionamento della Parte_2 notifica del ricorso nei suoi confronti. Ella dunque non è parte del presente procedimento, atteso che alcun rapporto processuale è stato costituito nei suoi confronti.
Occorre inoltre rilevare la tardività e l'irritualità delle note del ctp depositate dal ricorrente in data 5.10.2025 e ancora in data 9.10.2025 (note aggiuntive), in quanto trattasi di osservazioni critiche alla consulenza d'ufficio (contenenti peraltro anche osservazioni in punto di responsabilità) da trasmettere al ctu, ex art. 195 c.p.c., entro 20 giorni dall'invio alle parti della bozza della relazione (cfr. ordinanza del 13.1.2025), sicché il deposito delle note successivo a tale termine è del tutto inammissibile, potendo la parte, semmai, nelle difese finali svolgere considerazioni difensive anche in critica alla CTU ma non certamente depositare tardivamente osservazioni del proprio CTP;
si ribadisce altresì la tardività e conseguente inammissibilità della memoria di parte ricorrente del 20.09.2024 e dei documenti con essa prodotti, nonché del documento prodotto il 25.09.2024 (cfr. ordinanza del 22.10.2024, integralmente richiamata).
Ciò premesso, nel merito la causa è matura per la decisione e la domanda di parte ricorrente è fondata, nei limiti di cui appresso.
1.Accertamento della responsabilità
Ritiene il Tribunale che il sinistro sia ascrivibile all'esclusiva responsabilità di Parte_2
.
[...]
pagina 2 di 8 La dinamica del sinistro risulta dimostrata dal verbale d'incidente della polizia locale (cfr.doc.1 ric.), nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del presente giudizio.
È pacifico tra le parti e, in ogni caso, documentato dalla relazione di sinistro, che l'evento lesivo è avvenuto in prossimità dell'intersezione stradale tra viale di Porta ER e via Biffi;
nello specifico, la vettura condotta dalla , “dopo aver effettuato l'attraversamento del quadrante di Parte_2 intersezione costituito dalla via Gian Battista Vico e dalla carreggiata lato civici dispari del viale di Porta ER, proseguiva la marcia in direzione della via Biffi e, oltrepassato lo spartitraffico centrale”, si immetteva su viale di Porta ER, lato civici pari, entrando in collisione con il motociclo condotto dal ricorrente che stava percorrendo il predetto viale in direzione piazzale Aquileia (cfr. verbale di sinistro).
Dalla relazione della polizia locale, dalle dichiarazioni rese dalla conducente nelle Parte_2 immediatezze del sinistro, nonché dall'escussione dei testimoni emerge la prova che la rovinosa caduta del motociclo è avvenuta contemporaneamente all'attraversamento dell'intersezione da parte dell'autovettura, che era tenuta ad osservare la precedenza.
La ha infatti dichiarato agli agenti della polizia locale di essersi immessa su viale di Porta Parte_2
ER non avvedendosi della presenza di che stava provenendo alla sua destra Parte_1
(cfr. verbale di sinistro: “ … mi fermavo per vedere che non sopraggiungesse nessuno alla mia destra, impegnavo la carreggiata di viale Porta ER…. ma improvvisamente un motociclo che percorreva viale Porta ER provenendo dalla mia destra mi urtava…”); anche i testimoni escussi nel presente giudizio hanno riferito l'omessa precedenza da parte della conducente dell'autovettura (cfr. ud. 6.12.24- teste “ ho visto l'autovettura che ha effettuato la manovra ed Tes_1 evidentemente non si è accorta della presenza del motorino…non c'è stato accenno di frenata da parte dell'autovettura: non ha proprio visto il motorino”; teste “nell'effettuare la manovra di Tes_2 inversione di marcia… si è immessa nella strada che stavamo percorrendo, andando ad impattare con il motorino… l'autovettura non ha fatto una manovra brusca, ma in continuità nella svolta, si è immessa nella corsia senza dare la precedenza”).
Si reputa quindi provato che nonostante l'assenza di segnaletica stradale Parte_2 orizzontale e verticale, avrebbe dovuto concedere la precedenza al in base a quanto Parte_1 previsto dall'art. 145 comma 2 c.d.s. che impone l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra.
Ritiene dunque il Tribunale che la conducente, con l'impiego dell'ordinaria diligenza e prudenza, avrebbe dovuto accertarsi meglio delle condizioni del traffico prima di impegnare l'intersezione, considerato che aveva l'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli provenienti da destra. Se avesse adoperato le dovute cautele, infatti, avrebbe verosimilmente visto il motociclo sopraggiungere e avrebbe potuto attenderne il passaggio, concedendogli la doverosa precedenza in conformità all'obbligo normativo e alla regola di comune prudenza.
La convenuta ha eccepito un concorso di responsabilità del per aver tenuto una velocità Parte_1 eccessiva o comunque non adeguata allo stato dei luoghi e per non aver posto in essere una manovra di pagina 3 di 8 emergenza per evitare la vettura;
in proposito, la compagnia ha richiamato i principi in termini di requisiti per il superamento della presunzione di paritaria responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c., superamento che richiede l'accertamento non solo della responsabilità di un conducente ma anche della conformità della condotta di guida dell'altro alle norme di circolazione e di comune prudenza.
Tuttavia, dall'istruttoria svolta e dagli atti di causa, non è emerso alcun indizio di una guida imprudente o dell'eccessiva velocità tenuta dal . Al contrario, i testimoni escussi in udienza hanno Parte_1 riferito che il ricorrente stesse viaggiando ad una velocità contenuta (ud. 6.12.24- teste “Posso Tes_1 dire che la velocità era congrua alla strada, non era un'alta velocità”; teste : “Posso dire Tes_2 che eravamo appena partiti dal semaforo e dunque la velocità era contenuta”; cfr. ud. 20.3.25 teste
“ ricordo che con l'attore eravamo fermi al semaforo di piazza conciliazione, lui era Tes_3 partito più velocemente mentre io procedevo in modo più lento… andavo più o meno a 40/50 km orari e la distanza tra me e l'attore come ho detto era di corca 30/40 mt”); il teste ha inoltre riferito Tes_4 che , avvedutosi della presenza dell'autovettura, ha tentato di porre in essere, Parte_1 seppur senza risultato, una frenata di emergenza per evitare il veicolo (cfr.ud. 6.12.24).
Dall'escussione dei testimoni e anche dall'ulteriore compendio probatorio in atto non è dunque emersa alcuna prova specifica di eventuali violazioni ed imprudenze da parte del ricorrente;
in particolare, con riferimento all'eccessiva velocità, si osserva che la mera presenza al suolo di tracce scarrocciamento del motociclo lunghe 25,45 mt non si reputa circostanza da sola sufficiente a provare la velocità non prudenziale tenuta dal . Parte_1
Ritiene pertanto il Tribunale che la violazione della Villafane è talmente grave –omessa precedenza ai veicoli provenienti da destra – da assumere valenza causale esclusiva ed assorbente rispetto al sinistro e ai danni-conseguenza e da degradare eventuali violazioni ed imprudenze dell'attore (di cui peraltro non emerge prova specifica) a circostanze giuridicamente irrilevanti, con conseguente superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. (cfr. Cass. 6941/2021; Cass. 13672/2019; Cass. 5226/2006).
Deve, in conclusione, dichiararsi l'esclusiva responsabilità di nella Parte_2 causazione del sinistro di cui è causa ed entrambi i convenuti e Controparte_2 Controparte_1 devono essere condannati, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e 144 cod. ass., in solido tra loro, al
[...] risarcimento dei danni patiti dal ricorrente.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1. Danni non patrimoniali
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte ricorrente e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna censura essendo stata mossa tempestivamente dalle parti.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte ricorrente, e descritta nella relazione del CTU (“alterazioni contusive del polmone sinistro;
falda di pagina 4 di 8 pnx nel polmone sx;
falda di versamento pleurico polmone sx.; alterazioni disventilative in regione polmonare basale dx.; frattura comminuta ingranata del versante laterale della clavicola sx.; frattura composta del polo inferiore della scapola sx.; fratture plurifocali alcune delle quali scomposte dalla III alla XI costa sx.; frattura composta della VIII e XI costa dx.; alterazione lacero contusiva epatica di quasi 2 cm in regione pericolecistica;
lacerazione a tutto spessore del polo splenico superiore senza interessamento della regione ilare: ferita lacero-contusa di cm 2 al fegato”), dal sinistro di cui è causa alla luce della documentazione medica in atti.
Il CTU, quindi, per quanto di rilevanza ai fini della decisione, individuava l'invalidità temporanea in 155 giorni totali, di cui 25 giorni al 100%, 30 al 75%, 40 al 50%, e altri 60 al 25% mentre, per quanto attiene all'invalidità permanente residuante in capo al , il ctu stimava postumi permanenti Parte_1 in nesso di causa con il sinistro nella misura del 23%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass. 25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile, nulla allegando il ricorrente in ordine a propri turbamenti d'animo o sofferenze interiori connessi al sinistro di cui è causa, limitandosi a chiedere nel ricorso un “incremento per sofferenza soggettiva” del danno biologico, senza dedurre alcunché in termini di circostanze di fatto da cui desumere sofferenza o patimento (cfr. pag. 3 ricorso). Del resto, l'allegazione del danno morale non può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento “dei danni fisici, patrimoniali, non patrimoniali e morali” (cfr. conclusioni ricorso e foglio di pc), in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o “etichette”, ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte del danneggiato.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dal ricorrente, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi dunque liquidare il solo danno biologico. pagina 5 di 8 In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla TA (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Ritiene, poi, il Tribunale che il danno da invalidità permanente debba essere aumentato, per personalizzazione, in ragione della c.d. cenestesi lavorativa.
Reputa infatti il Tribunale che gli esiti del politraumatismo patito dal ricorrente e in particolare la limitazione al movimento della spalla, riverberino effetti particolarmente gravosi nell'espletamento dell'attività lavorativa di macellaio, rendendola particolarmente usurante, così come constatato dal consulente tecnico (cfr. ctu pag. 6 “il lavoro è da ritenersi svolto “in usura””). Deve escludersi una personalizzazione maggiore atteso che non risultano provate ulteriori circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificarla.
Sotto questo profilo, dunque, il ricorrente risulta aver dimostrato che il danno concreto patito produce conseguenze straordinarie e più gravi rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
In conclusione, ritiene il Tribunale che le conseguenze personalizzanti (maggiore usura lavorativa) giustifichino un aumento del 10% della sola componente biologica del danno da invalidità permanente (e non del danno da invalidità temporanea, in quanto per parte dell'inabilità temporanea certamente il ricorrente non ha lavorato e, in ogni caso, la maggiore usura lavorativa costituisce conseguenza ordinaria e quasi essenziale di un periodo di inabilità temporanea).
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dal ricorrente, nella sola componente di danno biologico debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 76.477,50 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 23% in soggetto di 56 anni all'epoca del sinistro (euro 69.525), aumentato del 10% per personalizzazione (6.952,50, pari al 10% della componente biologica di euro 69.525).
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla TA, nella sola componente biologica (84 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale), con conseguente liquidazione di un danno di 6.930 euro (2.100 euro per 25 gg al 100%, 1.890 euro per 30 gg al 75%, 1.680 euro per 40 gg al 50% e 1.260 euro per 60 gg al 25%). pagina 6 di 8 Il danno non patrimoniale complessivo ammonta, pertanto, a 83.407,50 euro.
A tale importo, liquidato in moneta attuale, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro (19 maggio 2022) e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.2. Danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale, deve escludersi un danno da lucro cessante futuro per la compromissione della capacità lavorativa specifica di macellaio, in quanto il ricorrente non ha dimostrato una effettiva diminuzione del proprio reddito in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro (cfr. da ultimo Cass. 32649/2021); infatti, il si è limitato a versare in atti i redditi Parte_1 relativi agli anni 2020 e 2021 e quindi antecedenti al sinistro (cfr. doc. denominati redditi azienda 2021 e 2022) e non quelli relativi al 2022 (anno del sinistro) e agli anni successivi al fine di dimostrare un'effettiva contrazione reddituale. Il ricorrente non ha quindi fornito, e a ben vedere neppure dedotto nell'atto introduttivo, la prova di un decremento reddituale negli anni successivi al sinistro, né per vero è stata dimostrata una effettiva incidenza delle lesioni permanenti sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente, avendo il ctu constatato solamente un'usura lavorativa.
Al contrario, possono riconoscersi le spese sanitarie documentate (doc. spese mediche ric.) e ritenute adeguate e congrue dal CTU (cfr. pag. 6 ctu: “ sono documentate spese per cure mediche congrue e necessarie per un totale ammontare di € 5098.22, oltre ad euro 463 di parere medico legale ed a numerosi scontrini di riconducibilità non comprensibile: non si prevedono spese future stante la avvenuta stabilizzazione”), per complessivi euro 5098.22, potendosi liquidare anche la spesa per la consulenza medico legale di parte ante causam, necessaria per l'impostazione della causa pari ad euro 463 (cfr. doc. spese mediche ric.).
Ne deriva che il danno patrimoniale complessivamente patito è pari ad euro 5.561,22.
Alla somma dianzi liquidata dev'essere aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Spese di lite e di ctu
Pur a fronte della responsabilità esclusiva della convenuta , tenuto conto del rigetto integrale Parte_2 di alcune poste di danno (danno morale e danno patrimoniale per la capacità lavorativa specifica), nonché atteso l'accoglimento della domanda in misura inferiore al petitum, sussistono gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. 21080/2024) per compensare le spese di lite tra le parti per un quarto, con riduzione per la semplicità della controversia e per il modesto numero di questioni trattate, dovendosi altresì tenere conto del deposito di memorie e documenti inammissibili.
pagina 7 di 8 I residui tre quarti sono posti a carico di e e liquidati nella Controparte_2 Controparte_1 misura di cui al dispositivo, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro (in relazione al decisum).
Nessuna somma può essere liquidata alla parte ricorrente per le spese del CTP in corso di causa attesa l'assenza in atti di documentazione giustificativa della spesa.
Le spese di CTU sono poste interamente a carico di e Controparte_2 Controparte_1 soccombenti in via prevalente, in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti verso il consulente nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA che il sinistro di cui è causa, occorso in Milano il 19.5.2022, è ascrivibile all'esclusiva responsabilità di e per l'effetto, Parte_2 visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
ON e in solido tra loro, a pagare a Controparte_2 Controparte_1 [...]
: Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 83.407,50 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 19.5.2022 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 5.561,22, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_2
e in parti uguali tra loro nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le
[...] Controparte_1 parti nei confronti del consulente
COMPENSA le spese di lite tra le parti per un quarto;
ON e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_2 Controparte_1 [...]
i residui tre quarti, che si liquidano in euro 5.800 per compensi (euro 1.200 per fase di Parte_1 studio;
euro 800 per fase introduttiva;
euro 2.150 per fase istruttoria ed euro 1.650 per fase decisionale)
– oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge (IVA esclusa) – ed euro 589,50 per esborsi (3/4 C.U. e marca)
Così deciso in Milano, il 10 dicembre 2025
Il Giudice
MA CA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 31128/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERATO Parte_1 C.F._1 FABIO, elettivamente domiciliato presso il difensore parte ricorrente contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIESA MAURIZIO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore contumace Controparte_2 parti convenute
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 25.09.2025 e richiamato all'udienza del 12.11.2025.
Parte convenuta Controparte_1
Come da comparsa di costituzione depositata il 24.11.2023 e richiamata all'udienza del 12.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 8 Ai sensi dell'art. 121 c.p.c. norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
(classe 1966) esponeva che, in data 19.05.2022, alla guida del proprio motociclo Parte_1
MTC Kymco tg.DT37298, stava percorrendo viale di Porta ER a Milano allorquando, giunto all'intersezione con via Biffi, si scontrava con l'autovettura Toyota tg. GF100CC, di proprietà di e condotta da la quale ometteva di concedergli la Controparte_2 Parte_2 precedenza, cagionandone la rovinosa caduta al suolo.
Egli conveniva pertanto in giudizio con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., avanti a questo Tribunale,
, e – rispettivamente proprietario, Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 conducente e assicuratrice della predetta vettura tg.GF100CC – chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti.
Si costituiva in giudizio la sola eccependo il concorso di responsabilità del Controparte_1 ricorrente per non aver tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi e chiedendo dunque il rigetto delle domande ex adverso formulate o, in subordine, ridotta liquidazione del danno.
Escussi tre testimoni ed espletata CTU medico legale sulla persona del ricorrente (con relazione dott.
depositata il 7.4.2025), la causa veniva trattenuta a decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies Per_1 comma 3 c.p.c., all'udienza di discussione orale del 12.11.2025, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
In via preliminare, occorre rilevare che, alla prima udienza del 17.1.2024, il ricorrente ha rinunciato alla domanda formulata verso atteso il mancato perfezionamento della Parte_2 notifica del ricorso nei suoi confronti. Ella dunque non è parte del presente procedimento, atteso che alcun rapporto processuale è stato costituito nei suoi confronti.
Occorre inoltre rilevare la tardività e l'irritualità delle note del ctp depositate dal ricorrente in data 5.10.2025 e ancora in data 9.10.2025 (note aggiuntive), in quanto trattasi di osservazioni critiche alla consulenza d'ufficio (contenenti peraltro anche osservazioni in punto di responsabilità) da trasmettere al ctu, ex art. 195 c.p.c., entro 20 giorni dall'invio alle parti della bozza della relazione (cfr. ordinanza del 13.1.2025), sicché il deposito delle note successivo a tale termine è del tutto inammissibile, potendo la parte, semmai, nelle difese finali svolgere considerazioni difensive anche in critica alla CTU ma non certamente depositare tardivamente osservazioni del proprio CTP;
si ribadisce altresì la tardività e conseguente inammissibilità della memoria di parte ricorrente del 20.09.2024 e dei documenti con essa prodotti, nonché del documento prodotto il 25.09.2024 (cfr. ordinanza del 22.10.2024, integralmente richiamata).
Ciò premesso, nel merito la causa è matura per la decisione e la domanda di parte ricorrente è fondata, nei limiti di cui appresso.
1.Accertamento della responsabilità
Ritiene il Tribunale che il sinistro sia ascrivibile all'esclusiva responsabilità di Parte_2
.
[...]
pagina 2 di 8 La dinamica del sinistro risulta dimostrata dal verbale d'incidente della polizia locale (cfr.doc.1 ric.), nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del presente giudizio.
È pacifico tra le parti e, in ogni caso, documentato dalla relazione di sinistro, che l'evento lesivo è avvenuto in prossimità dell'intersezione stradale tra viale di Porta ER e via Biffi;
nello specifico, la vettura condotta dalla , “dopo aver effettuato l'attraversamento del quadrante di Parte_2 intersezione costituito dalla via Gian Battista Vico e dalla carreggiata lato civici dispari del viale di Porta ER, proseguiva la marcia in direzione della via Biffi e, oltrepassato lo spartitraffico centrale”, si immetteva su viale di Porta ER, lato civici pari, entrando in collisione con il motociclo condotto dal ricorrente che stava percorrendo il predetto viale in direzione piazzale Aquileia (cfr. verbale di sinistro).
Dalla relazione della polizia locale, dalle dichiarazioni rese dalla conducente nelle Parte_2 immediatezze del sinistro, nonché dall'escussione dei testimoni emerge la prova che la rovinosa caduta del motociclo è avvenuta contemporaneamente all'attraversamento dell'intersezione da parte dell'autovettura, che era tenuta ad osservare la precedenza.
La ha infatti dichiarato agli agenti della polizia locale di essersi immessa su viale di Porta Parte_2
ER non avvedendosi della presenza di che stava provenendo alla sua destra Parte_1
(cfr. verbale di sinistro: “ … mi fermavo per vedere che non sopraggiungesse nessuno alla mia destra, impegnavo la carreggiata di viale Porta ER…. ma improvvisamente un motociclo che percorreva viale Porta ER provenendo dalla mia destra mi urtava…”); anche i testimoni escussi nel presente giudizio hanno riferito l'omessa precedenza da parte della conducente dell'autovettura (cfr. ud. 6.12.24- teste “ ho visto l'autovettura che ha effettuato la manovra ed Tes_1 evidentemente non si è accorta della presenza del motorino…non c'è stato accenno di frenata da parte dell'autovettura: non ha proprio visto il motorino”; teste “nell'effettuare la manovra di Tes_2 inversione di marcia… si è immessa nella strada che stavamo percorrendo, andando ad impattare con il motorino… l'autovettura non ha fatto una manovra brusca, ma in continuità nella svolta, si è immessa nella corsia senza dare la precedenza”).
Si reputa quindi provato che nonostante l'assenza di segnaletica stradale Parte_2 orizzontale e verticale, avrebbe dovuto concedere la precedenza al in base a quanto Parte_1 previsto dall'art. 145 comma 2 c.d.s. che impone l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra.
Ritiene dunque il Tribunale che la conducente, con l'impiego dell'ordinaria diligenza e prudenza, avrebbe dovuto accertarsi meglio delle condizioni del traffico prima di impegnare l'intersezione, considerato che aveva l'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli provenienti da destra. Se avesse adoperato le dovute cautele, infatti, avrebbe verosimilmente visto il motociclo sopraggiungere e avrebbe potuto attenderne il passaggio, concedendogli la doverosa precedenza in conformità all'obbligo normativo e alla regola di comune prudenza.
La convenuta ha eccepito un concorso di responsabilità del per aver tenuto una velocità Parte_1 eccessiva o comunque non adeguata allo stato dei luoghi e per non aver posto in essere una manovra di pagina 3 di 8 emergenza per evitare la vettura;
in proposito, la compagnia ha richiamato i principi in termini di requisiti per il superamento della presunzione di paritaria responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c., superamento che richiede l'accertamento non solo della responsabilità di un conducente ma anche della conformità della condotta di guida dell'altro alle norme di circolazione e di comune prudenza.
Tuttavia, dall'istruttoria svolta e dagli atti di causa, non è emerso alcun indizio di una guida imprudente o dell'eccessiva velocità tenuta dal . Al contrario, i testimoni escussi in udienza hanno Parte_1 riferito che il ricorrente stesse viaggiando ad una velocità contenuta (ud. 6.12.24- teste “Posso Tes_1 dire che la velocità era congrua alla strada, non era un'alta velocità”; teste : “Posso dire Tes_2 che eravamo appena partiti dal semaforo e dunque la velocità era contenuta”; cfr. ud. 20.3.25 teste
“ ricordo che con l'attore eravamo fermi al semaforo di piazza conciliazione, lui era Tes_3 partito più velocemente mentre io procedevo in modo più lento… andavo più o meno a 40/50 km orari e la distanza tra me e l'attore come ho detto era di corca 30/40 mt”); il teste ha inoltre riferito Tes_4 che , avvedutosi della presenza dell'autovettura, ha tentato di porre in essere, Parte_1 seppur senza risultato, una frenata di emergenza per evitare il veicolo (cfr.ud. 6.12.24).
Dall'escussione dei testimoni e anche dall'ulteriore compendio probatorio in atto non è dunque emersa alcuna prova specifica di eventuali violazioni ed imprudenze da parte del ricorrente;
in particolare, con riferimento all'eccessiva velocità, si osserva che la mera presenza al suolo di tracce scarrocciamento del motociclo lunghe 25,45 mt non si reputa circostanza da sola sufficiente a provare la velocità non prudenziale tenuta dal . Parte_1
Ritiene pertanto il Tribunale che la violazione della Villafane è talmente grave –omessa precedenza ai veicoli provenienti da destra – da assumere valenza causale esclusiva ed assorbente rispetto al sinistro e ai danni-conseguenza e da degradare eventuali violazioni ed imprudenze dell'attore (di cui peraltro non emerge prova specifica) a circostanze giuridicamente irrilevanti, con conseguente superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. (cfr. Cass. 6941/2021; Cass. 13672/2019; Cass. 5226/2006).
Deve, in conclusione, dichiararsi l'esclusiva responsabilità di nella Parte_2 causazione del sinistro di cui è causa ed entrambi i convenuti e Controparte_2 Controparte_1 devono essere condannati, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e 144 cod. ass., in solido tra loro, al
[...] risarcimento dei danni patiti dal ricorrente.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1. Danni non patrimoniali
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte ricorrente e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna censura essendo stata mossa tempestivamente dalle parti.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte ricorrente, e descritta nella relazione del CTU (“alterazioni contusive del polmone sinistro;
falda di pagina 4 di 8 pnx nel polmone sx;
falda di versamento pleurico polmone sx.; alterazioni disventilative in regione polmonare basale dx.; frattura comminuta ingranata del versante laterale della clavicola sx.; frattura composta del polo inferiore della scapola sx.; fratture plurifocali alcune delle quali scomposte dalla III alla XI costa sx.; frattura composta della VIII e XI costa dx.; alterazione lacero contusiva epatica di quasi 2 cm in regione pericolecistica;
lacerazione a tutto spessore del polo splenico superiore senza interessamento della regione ilare: ferita lacero-contusa di cm 2 al fegato”), dal sinistro di cui è causa alla luce della documentazione medica in atti.
Il CTU, quindi, per quanto di rilevanza ai fini della decisione, individuava l'invalidità temporanea in 155 giorni totali, di cui 25 giorni al 100%, 30 al 75%, 40 al 50%, e altri 60 al 25% mentre, per quanto attiene all'invalidità permanente residuante in capo al , il ctu stimava postumi permanenti Parte_1 in nesso di causa con il sinistro nella misura del 23%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass. 25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile, nulla allegando il ricorrente in ordine a propri turbamenti d'animo o sofferenze interiori connessi al sinistro di cui è causa, limitandosi a chiedere nel ricorso un “incremento per sofferenza soggettiva” del danno biologico, senza dedurre alcunché in termini di circostanze di fatto da cui desumere sofferenza o patimento (cfr. pag. 3 ricorso). Del resto, l'allegazione del danno morale non può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento “dei danni fisici, patrimoniali, non patrimoniali e morali” (cfr. conclusioni ricorso e foglio di pc), in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o “etichette”, ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte del danneggiato.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dal ricorrente, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi dunque liquidare il solo danno biologico. pagina 5 di 8 In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla TA (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Ritiene, poi, il Tribunale che il danno da invalidità permanente debba essere aumentato, per personalizzazione, in ragione della c.d. cenestesi lavorativa.
Reputa infatti il Tribunale che gli esiti del politraumatismo patito dal ricorrente e in particolare la limitazione al movimento della spalla, riverberino effetti particolarmente gravosi nell'espletamento dell'attività lavorativa di macellaio, rendendola particolarmente usurante, così come constatato dal consulente tecnico (cfr. ctu pag. 6 “il lavoro è da ritenersi svolto “in usura””). Deve escludersi una personalizzazione maggiore atteso che non risultano provate ulteriori circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificarla.
Sotto questo profilo, dunque, il ricorrente risulta aver dimostrato che il danno concreto patito produce conseguenze straordinarie e più gravi rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
In conclusione, ritiene il Tribunale che le conseguenze personalizzanti (maggiore usura lavorativa) giustifichino un aumento del 10% della sola componente biologica del danno da invalidità permanente (e non del danno da invalidità temporanea, in quanto per parte dell'inabilità temporanea certamente il ricorrente non ha lavorato e, in ogni caso, la maggiore usura lavorativa costituisce conseguenza ordinaria e quasi essenziale di un periodo di inabilità temporanea).
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dal ricorrente, nella sola componente di danno biologico debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 76.477,50 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 23% in soggetto di 56 anni all'epoca del sinistro (euro 69.525), aumentato del 10% per personalizzazione (6.952,50, pari al 10% della componente biologica di euro 69.525).
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla TA, nella sola componente biologica (84 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale), con conseguente liquidazione di un danno di 6.930 euro (2.100 euro per 25 gg al 100%, 1.890 euro per 30 gg al 75%, 1.680 euro per 40 gg al 50% e 1.260 euro per 60 gg al 25%). pagina 6 di 8 Il danno non patrimoniale complessivo ammonta, pertanto, a 83.407,50 euro.
A tale importo, liquidato in moneta attuale, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro (19 maggio 2022) e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.2. Danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale, deve escludersi un danno da lucro cessante futuro per la compromissione della capacità lavorativa specifica di macellaio, in quanto il ricorrente non ha dimostrato una effettiva diminuzione del proprio reddito in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro (cfr. da ultimo Cass. 32649/2021); infatti, il si è limitato a versare in atti i redditi Parte_1 relativi agli anni 2020 e 2021 e quindi antecedenti al sinistro (cfr. doc. denominati redditi azienda 2021 e 2022) e non quelli relativi al 2022 (anno del sinistro) e agli anni successivi al fine di dimostrare un'effettiva contrazione reddituale. Il ricorrente non ha quindi fornito, e a ben vedere neppure dedotto nell'atto introduttivo, la prova di un decremento reddituale negli anni successivi al sinistro, né per vero è stata dimostrata una effettiva incidenza delle lesioni permanenti sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente, avendo il ctu constatato solamente un'usura lavorativa.
Al contrario, possono riconoscersi le spese sanitarie documentate (doc. spese mediche ric.) e ritenute adeguate e congrue dal CTU (cfr. pag. 6 ctu: “ sono documentate spese per cure mediche congrue e necessarie per un totale ammontare di € 5098.22, oltre ad euro 463 di parere medico legale ed a numerosi scontrini di riconducibilità non comprensibile: non si prevedono spese future stante la avvenuta stabilizzazione”), per complessivi euro 5098.22, potendosi liquidare anche la spesa per la consulenza medico legale di parte ante causam, necessaria per l'impostazione della causa pari ad euro 463 (cfr. doc. spese mediche ric.).
Ne deriva che il danno patrimoniale complessivamente patito è pari ad euro 5.561,22.
Alla somma dianzi liquidata dev'essere aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Spese di lite e di ctu
Pur a fronte della responsabilità esclusiva della convenuta , tenuto conto del rigetto integrale Parte_2 di alcune poste di danno (danno morale e danno patrimoniale per la capacità lavorativa specifica), nonché atteso l'accoglimento della domanda in misura inferiore al petitum, sussistono gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. 21080/2024) per compensare le spese di lite tra le parti per un quarto, con riduzione per la semplicità della controversia e per il modesto numero di questioni trattate, dovendosi altresì tenere conto del deposito di memorie e documenti inammissibili.
pagina 7 di 8 I residui tre quarti sono posti a carico di e e liquidati nella Controparte_2 Controparte_1 misura di cui al dispositivo, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro (in relazione al decisum).
Nessuna somma può essere liquidata alla parte ricorrente per le spese del CTP in corso di causa attesa l'assenza in atti di documentazione giustificativa della spesa.
Le spese di CTU sono poste interamente a carico di e Controparte_2 Controparte_1 soccombenti in via prevalente, in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti verso il consulente nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA che il sinistro di cui è causa, occorso in Milano il 19.5.2022, è ascrivibile all'esclusiva responsabilità di e per l'effetto, Parte_2 visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
ON e in solido tra loro, a pagare a Controparte_2 Controparte_1 [...]
: Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 83.407,50 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 19.5.2022 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 5.561,22, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_2
e in parti uguali tra loro nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le
[...] Controparte_1 parti nei confronti del consulente
COMPENSA le spese di lite tra le parti per un quarto;
ON e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_2 Controparte_1 [...]
i residui tre quarti, che si liquidano in euro 5.800 per compensi (euro 1.200 per fase di Parte_1 studio;
euro 800 per fase introduttiva;
euro 2.150 per fase istruttoria ed euro 1.650 per fase decisionale)
– oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge (IVA esclusa) – ed euro 589,50 per esborsi (3/4 C.U. e marca)
Così deciso in Milano, il 10 dicembre 2025
Il Giudice
MA CA
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