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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4032/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 4032/2023, avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
RA AR AR, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via
Melito Porto Salvo n. 120, è elettivamente domiciliat a
- PARTE OPPONENTE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti RAFFAELE
LO e AN NA ed elettivamente domiciliata in La Spezia, alla
Via Paolo Emilio Taviani n. 170
- PARTE OPPOSTA -
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note di trattazione scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 07/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 538/2023, emesso dal
Tribunale di Catanzaro in data 13.07.2023, con il quale ella era stata ingiunta al pagamento, in solido con in favore di Controparte_3 [...]
della somma di € 24.130,37, oltre accessori di legge Controparte_1
e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore del contratto di prestito personale n. 21552598 stipulato con SS AN S.P.A. , credito ceduto con contratto di cessione pro soluto del 25 febbraio 2022 alla società opposta.
L'opponente deduceva, a sostegno della spiegata opposizione: di non aver mai ricevuto la raccomandata del 28.06.2022 con la quale la SS comunicava l'intervenuta cessione del credito, dal momento che la stessa era stata consegnata dall'agente postale a qualificatasi come Persona_1
“suocera”, e non alla madre del suo ormai ex marito che si chiama Per_2
; che ella aveva appreso dell'esistenza del contratto oggetto del
[...] giudizio solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, contratto che non aveva mai sottoscritto e di cui disconosceva le sottoscrizioni;
che il finanziamento in questione era stato concluso per estinguere precedenti finanziamenti, che l'opponente non aveva mai stipulato, avendo la stessa sottoscritto con la SS un unico contratto di finanziamento risalente al
2018 per l'acquisto di un'autovettura.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le Parte_2 seguenti conclusioni: «Voglia l'ecc. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-
pagina 2 di 7 accertare siccome infondata e illegittima in fatto e in diritto la domanda della per mancanza di idoneo titolo contrattuale e per l'effetto CP_1 rigettarla integralmente. Con Vittoria di spese e competenze di giudizio. ».
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società
[...]
e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Controparte_2 la quale chiedeva: la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna di
[...]
al pagamento della somma, maggiore o minore, che sarebbe Pt_1 risultata in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
A sostegno della posizione processuale assunta - premessa la propria legittimazione attiva, nonché l'inopponibilità delle eccezioni riguardanti il contratto di finanziamento al cessionario del credito - parte opposta deduceva: l'infondatezza dell'opposizione avversaria, atteso che la società opposta aveva prodotto in sede monitoria documentazione pienamente valida e sufficiente ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e ss. al fine di dimostrare la pretesa fatta valere e che la valenza probatoria di quanto prodotto non poteva essere disattesa in presenza di contestazioni generiche e non circostanziate;
che il disconoscimento della sottoscrizione era assolutamente generico, infondato nonché inammissibile, dal momento che l'avvenuta esecuzione del contratto configura un riconoscimento tacito della scrittura privata. L'opposta proponeva, dunque, istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Alla prima udienza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il Tribunale onerava parte opposta di provvedere alla presentazione della domanda di mediazione, assegnando all'uopo termine di quindici giorni.
Esperita con esito negativo la procedura media -conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato nel fascicolo informatico in data
pagina 3 di 7 27.03.2025), all'esito dell'udienza del 4.05.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 7.11.2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023
****
L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Parte opponente, quale unico motivo dell'opposizione proposta, ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai moduli contrattuali prodotti in giudizio dall'opposta, deducendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento con la SS AN S.P.A. per estinguere precedenti finanziamenti.
Tale disconoscimento deve ritenersi inammissibile, atteso che non vi è prova che la signora abbia formulato contestazioni sul rapporto prima Pt_1 della notifica del decreto ingiuntivo, pur avendo ricevuto in data 28.06.2022 lettera raccomandata contenente l'intimazione di pagamento e la comunicazione della cessione del credito alla società Controparte_1
e, dunque, pur essendo stata messa a conoscenza della sua posizione
[...] debitoria.
Parte opponente ha, inoltre, contestato la ricezione della predetta diffida, deducendo che la raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta cessione era stata consegnata dall'agente postale a Persona_1 qualificatasi come “suocera”, mentre la madre del suo ex marito si chiama
. Persona_2
Ebbene, sul punto, si richiama quanto già osservato nell'ordinanza del
3.10.2024, ovvero che l'agente postale non è tenuto, al momento della consegna del plico raccomandato, a redigere una relata di notifica o all'osservanza di rigide formalità, atteso che egli non agisce nella qualità di pubblico ufficiale, bensì in quella di incaricato di pubblico servizio e che, ove l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, - come nel caso di pagina 4 di 7 specie - la presenza del consegnatario presso il luogo di residenza e/o abitazione è idonea a far presumere che quest'ultimo porti a conoscenza del primo l'atto ricevuto ai sensi dell'art. 1335 c.c.
Tale presunzione può essere superata solo attraverso la prova da parte del destinatario dell'atto di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, prova che, nella fattispecie, non risulta essere stata fornita dall'opponente, la quale si è limitata ad allegare che la consegnataria non era in realtà sua suocera, senza peraltro dare prova di quanto allegato.
Alla luce di quanto osservato, dovendosi ritenere ricevuta la predetta diffida da parte della signora , il disconoscimento giudiziale, operato per la Pt_1 prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un comportamento logicamente incompatibile con quello in precedenza assunto dall'opponente, la quale, pur a fronte della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito e della contestuale diffida, non aveva inteso contestare il credito (cfr. Trib. Rimini, sent. n. 1075/2023).
In tema di riconoscimento tacito in sede stragiudiziale, idoneo a precludere il successivo disconoscimento in giudizio, la Suprema Corte ha affermato che “Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il disconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 22460/2017).
Pertanto, stante l'inammissibilità del disconoscimento, ne consegue che la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento prodotto dalla parte opposta deve ritenersi riconducibile al la signora e, Parte_1
pagina 5 di 7 quindi, ella è obbligata a restituire, quale mutuatari a, le somme che ha preso a prestito.
Dal canto suo, l'opposta ha fornito la prova dell'esistenza e dell'ammontare del suo credito depositando in giudizio il contratto di finanziamento validamente sottoscritto dalla signora e dal coobbligato Pt_1
completo di tutte le condizioni economiche, nonché l'estratto conto CP_3 certificato ex art. 50 T.U.B., da cui si evince altresì che sono state restituite alcune rate e che, dunque, la somma mutuata è stata erogata (cfr. all.ti 7 e
8 della produzione della fase monitoria).
L'opponente poi non ha contestato di non avere restituito integralmente la somma mutuata - né tantomeno ha dimostrato, pur essendone a ciò onerata, come chiarito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la pronuncia n. 13533 del 2001, di avere adempiuto alla propria obbligazione –
, per cui tale circostanza deve ritenersi provata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata, e per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di e considerate la natura, il valore (€ Parte_1
24.130,37, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni , in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi
€ 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
pagina 6 di 7 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 538/2023 e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA al pagamento, in favore di parte Parte_1 opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00
a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catanzaro, lì 25/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 4032/2023, avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
RA AR AR, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via
Melito Porto Salvo n. 120, è elettivamente domiciliat a
- PARTE OPPONENTE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti RAFFAELE
LO e AN NA ed elettivamente domiciliata in La Spezia, alla
Via Paolo Emilio Taviani n. 170
- PARTE OPPOSTA -
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note di trattazione scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 07/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 538/2023, emesso dal
Tribunale di Catanzaro in data 13.07.2023, con il quale ella era stata ingiunta al pagamento, in solido con in favore di Controparte_3 [...]
della somma di € 24.130,37, oltre accessori di legge Controparte_1
e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore del contratto di prestito personale n. 21552598 stipulato con SS AN S.P.A. , credito ceduto con contratto di cessione pro soluto del 25 febbraio 2022 alla società opposta.
L'opponente deduceva, a sostegno della spiegata opposizione: di non aver mai ricevuto la raccomandata del 28.06.2022 con la quale la SS comunicava l'intervenuta cessione del credito, dal momento che la stessa era stata consegnata dall'agente postale a qualificatasi come Persona_1
“suocera”, e non alla madre del suo ormai ex marito che si chiama Per_2
; che ella aveva appreso dell'esistenza del contratto oggetto del
[...] giudizio solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, contratto che non aveva mai sottoscritto e di cui disconosceva le sottoscrizioni;
che il finanziamento in questione era stato concluso per estinguere precedenti finanziamenti, che l'opponente non aveva mai stipulato, avendo la stessa sottoscritto con la SS un unico contratto di finanziamento risalente al
2018 per l'acquisto di un'autovettura.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le Parte_2 seguenti conclusioni: «Voglia l'ecc. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-
pagina 2 di 7 accertare siccome infondata e illegittima in fatto e in diritto la domanda della per mancanza di idoneo titolo contrattuale e per l'effetto CP_1 rigettarla integralmente. Con Vittoria di spese e competenze di giudizio. ».
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società
[...]
e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Controparte_2 la quale chiedeva: la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna di
[...]
al pagamento della somma, maggiore o minore, che sarebbe Pt_1 risultata in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
A sostegno della posizione processuale assunta - premessa la propria legittimazione attiva, nonché l'inopponibilità delle eccezioni riguardanti il contratto di finanziamento al cessionario del credito - parte opposta deduceva: l'infondatezza dell'opposizione avversaria, atteso che la società opposta aveva prodotto in sede monitoria documentazione pienamente valida e sufficiente ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e ss. al fine di dimostrare la pretesa fatta valere e che la valenza probatoria di quanto prodotto non poteva essere disattesa in presenza di contestazioni generiche e non circostanziate;
che il disconoscimento della sottoscrizione era assolutamente generico, infondato nonché inammissibile, dal momento che l'avvenuta esecuzione del contratto configura un riconoscimento tacito della scrittura privata. L'opposta proponeva, dunque, istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Alla prima udienza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il Tribunale onerava parte opposta di provvedere alla presentazione della domanda di mediazione, assegnando all'uopo termine di quindici giorni.
Esperita con esito negativo la procedura media -conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato nel fascicolo informatico in data
pagina 3 di 7 27.03.2025), all'esito dell'udienza del 4.05.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 7.11.2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023
****
L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Parte opponente, quale unico motivo dell'opposizione proposta, ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai moduli contrattuali prodotti in giudizio dall'opposta, deducendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento con la SS AN S.P.A. per estinguere precedenti finanziamenti.
Tale disconoscimento deve ritenersi inammissibile, atteso che non vi è prova che la signora abbia formulato contestazioni sul rapporto prima Pt_1 della notifica del decreto ingiuntivo, pur avendo ricevuto in data 28.06.2022 lettera raccomandata contenente l'intimazione di pagamento e la comunicazione della cessione del credito alla società Controparte_1
e, dunque, pur essendo stata messa a conoscenza della sua posizione
[...] debitoria.
Parte opponente ha, inoltre, contestato la ricezione della predetta diffida, deducendo che la raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta cessione era stata consegnata dall'agente postale a Persona_1 qualificatasi come “suocera”, mentre la madre del suo ex marito si chiama
. Persona_2
Ebbene, sul punto, si richiama quanto già osservato nell'ordinanza del
3.10.2024, ovvero che l'agente postale non è tenuto, al momento della consegna del plico raccomandato, a redigere una relata di notifica o all'osservanza di rigide formalità, atteso che egli non agisce nella qualità di pubblico ufficiale, bensì in quella di incaricato di pubblico servizio e che, ove l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, - come nel caso di pagina 4 di 7 specie - la presenza del consegnatario presso il luogo di residenza e/o abitazione è idonea a far presumere che quest'ultimo porti a conoscenza del primo l'atto ricevuto ai sensi dell'art. 1335 c.c.
Tale presunzione può essere superata solo attraverso la prova da parte del destinatario dell'atto di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, prova che, nella fattispecie, non risulta essere stata fornita dall'opponente, la quale si è limitata ad allegare che la consegnataria non era in realtà sua suocera, senza peraltro dare prova di quanto allegato.
Alla luce di quanto osservato, dovendosi ritenere ricevuta la predetta diffida da parte della signora , il disconoscimento giudiziale, operato per la Pt_1 prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un comportamento logicamente incompatibile con quello in precedenza assunto dall'opponente, la quale, pur a fronte della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito e della contestuale diffida, non aveva inteso contestare il credito (cfr. Trib. Rimini, sent. n. 1075/2023).
In tema di riconoscimento tacito in sede stragiudiziale, idoneo a precludere il successivo disconoscimento in giudizio, la Suprema Corte ha affermato che “Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il disconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 22460/2017).
Pertanto, stante l'inammissibilità del disconoscimento, ne consegue che la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento prodotto dalla parte opposta deve ritenersi riconducibile al la signora e, Parte_1
pagina 5 di 7 quindi, ella è obbligata a restituire, quale mutuatari a, le somme che ha preso a prestito.
Dal canto suo, l'opposta ha fornito la prova dell'esistenza e dell'ammontare del suo credito depositando in giudizio il contratto di finanziamento validamente sottoscritto dalla signora e dal coobbligato Pt_1
completo di tutte le condizioni economiche, nonché l'estratto conto CP_3 certificato ex art. 50 T.U.B., da cui si evince altresì che sono state restituite alcune rate e che, dunque, la somma mutuata è stata erogata (cfr. all.ti 7 e
8 della produzione della fase monitoria).
L'opponente poi non ha contestato di non avere restituito integralmente la somma mutuata - né tantomeno ha dimostrato, pur essendone a ciò onerata, come chiarito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la pronuncia n. 13533 del 2001, di avere adempiuto alla propria obbligazione –
, per cui tale circostanza deve ritenersi provata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata, e per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di e considerate la natura, il valore (€ Parte_1
24.130,37, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni , in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi
€ 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
pagina 6 di 7 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 538/2023 e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA al pagamento, in favore di parte Parte_1 opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00
a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catanzaro, lì 25/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 7 di 7