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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1760/24 R.G. introdotta da
'elett.te dom.ta in Calvello presso lo studio dell'avv. Parte_1
Raffaela Forliano che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
'elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Filomena Pinto che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.01.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte_1Con ricorso del 12.05.2024 ha chiesto la modifica del decreto n. cron. 186/2021 del 03.02.2021, pronunciato nel procedimento iscritto al n. 734/2020 R.G.V.G, con il quale questo
Tribunale ha regolato l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente,
la frequentazione con il genitore non collocatario ed il mantenimento del figlio minore _1, nato il [...] dalla relazione affettiva intercorsa tra essa ricorrente e Controparte_1
Ha dichiarato di versare in condizioni lavorative precarie a fronte di una situazione lavorativa stabile del resistente, il quale è dipendente di un'azienda di Viggiano e percepisce uno stipendio mensile medio di circa
2.000,00 euro.
Ha manifestato la volontà di trasferirsi da Calvello a TI, una volta terminato l'anno scolastico del figlio, per avere maggiori opportunità di lavoro e per offrire al figlio maggiori occasioni svago e ricreative.
Ha dedotto che il resistente non ha mai versato con puntualità né il contributo di mantenimento ordinario posto a suo carico per il figlio minore, né il 50% delle spese straordinarie e che, allo stato, egli è debitore per la mancata rivalutazione del suddetto contributo.
Ha altresì lamentato la scarsa frequentazione del bambino da parte del padre, il quale spesso lascia il minore ai nonni o alla madrina preferendo dedicarsi ai suoi hobby o alle uscite con gli amici e che, di conseguenza, il bambino soffre di non poter trascorrere più tempo con il padre.
Ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore _1 ad entrambi i genitori con la collocazione abitativa prevalente presso il domicilio materno attualmente a TI e non più a Calvello;
l'imposizione a carico del resistente del versamento del contributo di mantenimento di 400,00
euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate se superiori a 100,00 euro mensili;
la determinazione degli opportuni provvedimenti previsti dalla legge per il mancato pagamento della rivalutazione Istat, nonché per il mancato esercizio della responsabilità genitoriale;
la condanna del resistente al pagamento di 795,44 euro a titolo di rivalutazione monetaria a partire dal 2022.
Instaurato il contraddittorio si è costituito il resistente, il quale ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Ha dichiarato che la ricorrente ha preso la decisione di trasferirsi a TI unilateralmente senza alcuna preventiva comunicazione e senza autorizzazione da parte sua. На contestato la deduzione di controparte sulle modalità di frequentazione del bambino con il padre e ha lamentato che il trasferimento della ricorrente a TI gli rende oltre modo difficoltoso organizzare gli spostamenti da Viggiano a TI e viceversa, tenuto anche conto dei propri impegni lavorativi.
Ha dedotto che la ricorrente ha intrapreso una relazione con un'altra persona che lavora a Pignola, comune più vicino a TI, e che tale situazione ha determinato i continui spostamenti lavorativi della stessa da Calvello a Potenza e, infine, a TI, sottraendo di conseguenza al padre la possibilità di mantenere un rapporto continuativo con il figlio minore.
Ha dichiarato che _1 ha frequentato con piacere la scuola primaria di Calvello, nonché i suoi compagni, ed ha un ottimo rapporto con le famiglie di origine dei genitori, entrambe residenti in [...].
Ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente sul suo continuo demandare ai propri familiari la gestione quotidiana del minore. Ha contestato la mancanza di complete allegazioni reddituali e lavorative da parte della ricorrente nonché la richiesta di aumento del contributo a suo carico per il mantenimento del figlio, dichiarando di poter versare per il bambino, considerate le esigenze correlate alla sua età, la somma di 250,00 euro mensili da aggiornare annualmente secondo gli Indici Istat Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto di ordinare il rientro del figlio nel comune di Calvello, il suo affidamento condiviso con collocazione abitativa prevalente presso la madre, la regolamentazione della frequentazione secondo i tempi e modalità già stabiliti dal decreto di questo Tribunale del 01.02.2021;
l'ammonizione o l'irrogazione di una sanzione nei confronti della madre,
oltre alla condanna della stessa al risarcimento del danno;
l'imposizione a suo carico del contributo di mantenimento ordinario per il figlio minore di 250,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'espletamento di c.t.u. sulle ragioni del trasferimento della madre, sull'incidenza dello stesso sul benessere del figlio e sulle capacità genitoriali.
All'udienza di comparizione del 01.08.2024, sentite le parti e preso atto dell'avvenuto trasferimento della ricorrente, in via temporanea e urgente è stata autorizzata l'iscrizione del minore presso la scuola primaria di TI ed è stato disposto un diverso prospetto di frequentazione del minore con il padre.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed ascoltato il minore, all'udienza del 15.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha così concluso: "Si riporta alle conclusioni scritte già rassegnate con il ricorso e, in particolare, chiede: sia autorizzato il trasferimento del minore Per 1 a TI, presso la nuova residenza della madre;
- sia aumentato a € 400,00 l'assegno di mantenimento a carico del CP_1 per il figlio _1, tenuto conto del notevole miglioramento del reddito del medesimo rispetto al momento della decisione del Tribunale che si chiede di modificare;
- siano applicati a Controparte_1 i provvedimenti ex art. 473 bis 39 c.p.c.
per il mancato pagamento della rivalutazione monetaria e per il mancato esercizio della responsabilità genitoriale;
- sia condannato il CP_1 a pagare l'importo dovuto per la rivalutazione monetaria non pagata fino ad oggi;
- sia stabilito che il CP_1 e la Pt_1 possono incaricare loro persone di fiducia per prelevare il figlio dalle loro abitazioni e riportarlo con loro;
- sia stabilito che il CP_1 non consenta al figlio l'uso libero e senza controllo del cellulare collegato a internet".
Il resistente ha così concluso: "...Rigettare la richiesta di trasferimento di nel Comune di TI edcon la madre Parte_1CP_2
ordinare il riavvicinamento nel comune di residenza del minore Calvello in modo da consentire al genitore non collocatario di esercitare il suo diritto di visita;
Disporre l'affido condiviso con collocazione presso la madre nel Comune di
Calvello secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con il diritto di visita così come stabilito nel decreto emesso dall'. On.le Tribunale del 01.02.2021;
Ove la ricorrente decidesse comunque di trasferirsi disporre il collocamento presso il padre e che la madre potrà vederlo e tenerlo con sé con le modalità che il Tribunale vorrà emettere;
ammonire o sanzionare con un'ammenda il genitore collocatario;
condannare il genitore collocatario al risarcimento del danno;
disporre la corresponsione del contributo di mantenimento ordinario al figlio della complessiva somma di € 250,00 che dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario alla sig.ra Pt 1 da pagarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio da concordare preventivamente.
Con ogni statuizione in ordine alle spese.
In via istruttoria si chiede volersi disporre idonea Consulenza Tecnica
D'Ufficio che valuti l'impatto psicologico ed emotivo che il trasferimento ha potuto avere sul minore e se le relazioni tra quest'ultimo e il genitore non collocatario siano sufficientemente solide da sopportare un trasferimento e la relativa lontananza.
In particolare, si chiede che il CTU valuti e descriva
1. le motivazioni del trasferimento da parte della madre;
2. come il trasferimento influirebbe sui tempi e le modalità di
frequentazione del figlio con il genitore non collocatario.
3. che il trasferimento non sia motivato dalla volontà di ostacolare i rapporti tra il figlio e l'altro genitore;
4. l'incidenza del trasferimento sui rapporti e i legami del figlio con amici e parenti di entrambi i genitori, nell'ottica di conservare tali rapporti e impedire che l'allontanamento possa influire negativamente sul benessere e la crescita del minore;
5. come incide sulla psiche del minore lo spostamento, l'adattamento ad una nuova realtà sociale e culturale. L'approdo presso un ambiente culturale diverso da quello della sua prima esistenza nonché diverso da quello di stabile organizzazione del padre potrebbe incidere anche negativamente sul legame fra i due;
6. il rapporto tra età del minore ed effetti del cambiamento;
7. la volontà o meno del minore di trasferirsi.
Sempre in via istruttoria Inoltre si chiede volersi disporre idonea Consulenza
Tecnica D'Ufficio volta all'analisi dei contesti materno e paterno nei quali il minore evolve con particolare riguardo:
a) al contesto ambientale genitoriale;
b) alla personalità dei genitori ed alle loro risorse individuali nello svolgere adeguatamente la funzione genitoriale;
c) alle capacità affettive ed educative delle figure genitoriali verificando l'eventuale sussistenza di disturbi della personalità a carico della madre e, in caso positivo in che modo questi possano incidere sulle capacità genitoriali e relazionali di coppia.
In particolare, si chiede che il CTU:
1.Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso l'indagine diagnosi psicologica relativa;
2. il profilo di personalità delle parti;
3. le capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservare l'immagine agli occhi del figlio;
4. la capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi del figlio;
5. Valuti il CTU se e in quale misura la conflittualità manifestata dalla madre o presenza di comportamenti genitoriali inappropriatila condizioni negativamente il suo sviluppo psicologico;
6. Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea nel tutelare l'interesse del figlio al mantenimento di protegga il minore dalla conflittualità della madre nei confronti del padre;
7. Indichi il CTU i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori;
8.Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultano necessari individuando, altresì le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento;
9. Qualora dovesse rendersi necessario l'intervento dei servizi sociali il CTU provveda a prendere contatti con questi onde redigere in accordo con essi il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice;
10. Valuti se in questo nucleo familiare emergano caratteristiche di personalità pervasivi della madre che espongano il minore a situazioni di rischio."
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio visto.
Sulla domanda di autorizzazione al trasferimento della residenza del minore da Calvello a TI, è opportuno richiamare preliminarmente l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario" (Cass. 9633/2015; conf. Cass. 18087/2016).
Nella specie, fermo il diritto costituzionalmente garantito della signora
Pt_1 (art. 16 Cost.) di fissare ove ritenga la propria residenza, il compito del giudice è quello di valutare se in previsione di detto trasferimento possa essere confermato, con esclusiva valutazione del superiore interesse del figlio minore, l'attuale regime di affidamento e prevalente collocazione abitativa dello stesso.
Dunque, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte,
l'oggetto del giudizio è la modifica del collocamento del figlio di una coppia di genitori separati, "nell'ambito del quale il giudice non ha il potere d'imporre all'uno o all'altro.... di rinunziare a un progettato trasferimento, che del resto corrisponde a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito..." dovendo invece il giudice "prendere atto delle determinazioni al riguardo assunte dell'interessato e regolarsi di e ilconseguenza nella decisione, che gli compete, sull'affido collocamento dei figli minori" (v. Cass. 9633/2015 cit., in motivazione).
Tanto premesso, va preliminarmente ritenuta, sulla scorta degli atti di causa e delle deduzioni e conclusioni delle parti, la sussistenza di una sufficiente capacità genitoriale di ciascuna delle parti, che ha condotto all'adozione della modalità di affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori (v. provvedimento n. cron. 186/2021 del 03.02.2021, pronunciato nel procedimento iscritto al n. 734/2020 R.G.V.G, con il quale questo Tribunale ha regolato l'affidamento, la collocazione. abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario ed il mantenimento del bambino).
Peraltro, lo stesso resistente conclude, in ogni caso, per l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, sicché del tutto superflua si appalesa la c.t.u. chiesta dalla difesa del CP_1 per la verifica della capacità genitoriale.
Va anche escluso, sempre sulla scorta degli atti di causa e delle deduzioni delle parti, che il presente ricorso sia dettato da una volontà emulativa, tendente a separare il padre dal figlio ovvero a rendere più difficile la loro frequentazione, avendo la Pt_1 osto a base della sua richiesta la possibilità di svolgere a TI un'attività lavorativa e
l'opportunità di stabilire in quel paese il proprio nuovo nucleo familiare, composto non solo dal minore ma anche dal suo compagno, con cui conviveva già in Calvello e che lavora come cuoco presso un ristorante di Pignola (paese ubicato a breve distanza da TI).
Le suddette esigenze sono state documentate, quanto al lavoro, attraverso la produzione della comunicazione all'Ufficio per l'impiego del contratto di assunzione della ricorrente, a tempo determinato e parziale, quale commessa presso un negozio sito nel centro commerciale "Polo
Acquisti Lucania” in TI, mentre non è contestata tra le parti la circostanza, riferita dalla ricorrente nel corso dell'esame in udienza, secondo cui il compagno della Pt_1 è impiegato presso un ristorante di Pignola con mansioni di cuoco. Ciò posto, al fine di verificare il superiore interesse del minore in relazione all'affidamento e alla collocazione abitativa prevalente, occorre anzitutto considerare che il bambino ha vissuto con la madre in Calvello
dall'età di tre anni (ovvero dalla cessazione della relazione tra i genitori), incontrando il padre, che vive nello stesso paese, due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, e due fine settimana al mese, a settimane alterne, dalle ore 10,00 o dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 20,00 della domenica, oltre alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, il tutto come stabilito nel richiamato decreto n. cron. 186/2021 del 03.02.2021.
Considerato che il resistente ha dichiarato di lavorare in Viggiano dal lunedì al sabato con orario dalle 7,00 alle 19,00, è evidente, da un lato, la limitata frequentazione con il genitore nei pomeriggi infrasettimanali e, dall'altro, una significativa frequentazione ed intrattenimento con i nonni paterni e gli altri familiari del padre.
E tuttavia, tenuto conto della distanza tra Calvello e TI e dell'ubicazione della nuova residenza materna nella medesima regione, il trasferimento deve essere valutato positivamente, in riferimento al superiore interesse del bambino.
Esso anzitutto consente di mantenere il legame quotidiano, senza dubbio forte e intenso, che il minore ha con la madre e che ha consolidato nel corso di quattro anni di prevalente collocazione abitativa presso di lei.
Va inoltre valutato positivamente, proprio in considerazione dello stretto legame esistente tra il minore e la madre, il vantaggio che il bambino potrà ricevere da un miglioramento della condizione della signora
Pt_1 sul piano familiare e lavorativo.
Nello stesso senso, va considerato che il trasferimento è stato richiesto per un paese che dista da Calvello circa tre quarti d'ora in auto, e dunque consente, attraverso un'opportuna rimodulazione dei tempi e modalità di frequentazione, il mantenimento di un rapporto costante e significativo con il padre, oltre che del legame con i nonni e i familiari di origine di entrambi i genitori. Lo stesso minore, ascoltato all'udienza dell'11.09.2024, è apparso sereno e privo di ansia per il trasferimento - all'epoca già avvenuto e per l'imminente frequentazione della nuova scuola.
Per le ragioni esposte la domanda va accolta, con l'autorizzazione al trasferimento del minore in TI con la madre e la conferma della prevalente collocazione abitativa presso di lei.
Quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre, occorre tener conto delle maggiori difficoltà derivanti sia dalla residenza in paesi diversi, sia dall'orario lavorativo del resistente, di tal che non risulta opportuno mantenere ¡ pomeriggi infrasettimanali, che dovranno essere compensati con una più intensa frequentazione nei fine settimana e nei periodi delle vacanze scolastiche, tenuto conto anche dell'interesse del bambino a conservare il proprio intenso rapporto con i nonni paterni.
Il padre, dunque, nel periodo scolastico incontrerà e terrà con sé il figlio per i primi tre fine settimana di ogni mese, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 16,00 e, nel periodo delle vacanze scolastiche, dal venerdì alle ore 10,00 fino alla domenica alle ore 18,00; per le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 1° gennaio;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal venerdì santo alla domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì e il martedì in albis;
per le vacanze estive, quindici dieci giorni nel mese di luglio e quindici dieci giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Compresenza di entrambi i genitori nelle festività riguardanti il minore quali compleanni, comunioni e simili.
In occasione di ogni incontro, il padre o persona di sua fiducia si recherà
a prendere il minore all'uscita di scuola o presso la casa materna e lo condurrà con sé, mentre la madre, o persona di sua fiducia, si recherà
a riprenderlo al termine del periodo.
Ogni giorno il padre comunicherà con il figlio al telefono o in videochiamata, in orario compreso tra le 19,00 e le 20,00, ed altrettanto avverrà per la madre durante i periodi di permanenza del minore con il padre. Sulla richiesta di aumento del contributo di mantenimento a carico del padre, deve ritenersi dimostrato il dedotto miglioramento della situazione reddituale del resistente rispetto a quella preesistente, ma, per converso, è migliorata anche la situazione reddituale della ricorrente, che ha allegato essa stessa di aver reperito in TI un'attività lavorativa meglio retribuita.
Va inoltre tenuto conto del tempo trascorso dalla determinazione del contributo a carico del padre, con il correlato presumibile aumento delle esigenze di vita del figlio, ma anche delle maggiori spese di viaggio che il resistente dovrà sostenere per la frequentazione del bambino.
Tutto ciò considerato, il contributo a carico del padre deve essere determinato in € 280,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese.
Restano ferme tutte le altre condizioni, come stabilite con il richiamato decreto di questo Tribunale n. cron. 186/2021 del 03.02.2021.
Dall'accoglimento della domanda di autorizzazione al trasferimento del minore discende il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal resistente.
La domanda di applicazione al resistente di sanzione per la mancata frequentazione del figlio non risulta dimostrata, tenuto conto degli orari di lavoro del resistente e di quanto dichiarato dal minore in merito al suo rapporto con il padre (v. verbale di udienza dell'11.09.2024).
La domanda di condanna del resistente al pagamento della rivalutazione monetaria maturata sul contributo ordinario di mantenimento, come in precedenza stabilito, è inammissibile nel presente procedimento, già disponendo la ricorrente di titolo idoneo all'esecuzione.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_1 nei confronti di Controparte_1 con ricorso del 12.05.2024, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda di modifica e per l'effetto, in modifica del decreto n. cron. 186/2021 del 03.02.2021,
pronunciato tra le parti a definizione del procedimento iscritto al n.
734/2020 R.G.V.G. di questo Tribunale: 1) autorizza il trasferimento del figlio minore presso la nuova residenza della madre in TI;
2) dispone che la frequentazione tra padre e figlio avvenga secondo i tempi e le modalità indicati in motivazione;
3) determina il contributo ordinario di mantenimento per il minore a carico del padre in € 280,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese;
b) ferme tutte le altre condizioni di cui al decreto citato sub a);
c) dichiara inammissibile la domanda di condanna del resistente al pagamento della rivalutazione Istat già maturata;
d) rigetta la richiesta di sanzioni a carico del resistente;
e) rigetta la domanda di condanna della ricorrente al risarcimento del danno;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 07.07.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1760/24 R.G. introdotta da
'elett.te dom.ta in Calvello presso lo studio dell'avv. Parte_1
Raffaela Forliano che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
'elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Filomena Pinto che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.01.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte_1Con ricorso del 12.05.2024 ha chiesto la modifica del decreto n. cron. 186/2021 del 03.02.2021, pronunciato nel procedimento iscritto al n. 734/2020 R.G.V.G, con il quale questo
Tribunale ha regolato l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente,
la frequentazione con il genitore non collocatario ed il mantenimento del figlio minore _1, nato il [...] dalla relazione affettiva intercorsa tra essa ricorrente e Controparte_1
Ha dichiarato di versare in condizioni lavorative precarie a fronte di una situazione lavorativa stabile del resistente, il quale è dipendente di un'azienda di Viggiano e percepisce uno stipendio mensile medio di circa
2.000,00 euro.
Ha manifestato la volontà di trasferirsi da Calvello a TI, una volta terminato l'anno scolastico del figlio, per avere maggiori opportunità di lavoro e per offrire al figlio maggiori occasioni svago e ricreative.
Ha dedotto che il resistente non ha mai versato con puntualità né il contributo di mantenimento ordinario posto a suo carico per il figlio minore, né il 50% delle spese straordinarie e che, allo stato, egli è debitore per la mancata rivalutazione del suddetto contributo.
Ha altresì lamentato la scarsa frequentazione del bambino da parte del padre, il quale spesso lascia il minore ai nonni o alla madrina preferendo dedicarsi ai suoi hobby o alle uscite con gli amici e che, di conseguenza, il bambino soffre di non poter trascorrere più tempo con il padre.
Ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore _1 ad entrambi i genitori con la collocazione abitativa prevalente presso il domicilio materno attualmente a TI e non più a Calvello;
l'imposizione a carico del resistente del versamento del contributo di mantenimento di 400,00
euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate se superiori a 100,00 euro mensili;
la determinazione degli opportuni provvedimenti previsti dalla legge per il mancato pagamento della rivalutazione Istat, nonché per il mancato esercizio della responsabilità genitoriale;
la condanna del resistente al pagamento di 795,44 euro a titolo di rivalutazione monetaria a partire dal 2022.
Instaurato il contraddittorio si è costituito il resistente, il quale ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Ha dichiarato che la ricorrente ha preso la decisione di trasferirsi a TI unilateralmente senza alcuna preventiva comunicazione e senza autorizzazione da parte sua. На contestato la deduzione di controparte sulle modalità di frequentazione del bambino con il padre e ha lamentato che il trasferimento della ricorrente a TI gli rende oltre modo difficoltoso organizzare gli spostamenti da Viggiano a TI e viceversa, tenuto anche conto dei propri impegni lavorativi.
Ha dedotto che la ricorrente ha intrapreso una relazione con un'altra persona che lavora a Pignola, comune più vicino a TI, e che tale situazione ha determinato i continui spostamenti lavorativi della stessa da Calvello a Potenza e, infine, a TI, sottraendo di conseguenza al padre la possibilità di mantenere un rapporto continuativo con il figlio minore.
Ha dichiarato che _1 ha frequentato con piacere la scuola primaria di Calvello, nonché i suoi compagni, ed ha un ottimo rapporto con le famiglie di origine dei genitori, entrambe residenti in [...].
Ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente sul suo continuo demandare ai propri familiari la gestione quotidiana del minore. Ha contestato la mancanza di complete allegazioni reddituali e lavorative da parte della ricorrente nonché la richiesta di aumento del contributo a suo carico per il mantenimento del figlio, dichiarando di poter versare per il bambino, considerate le esigenze correlate alla sua età, la somma di 250,00 euro mensili da aggiornare annualmente secondo gli Indici Istat Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto di ordinare il rientro del figlio nel comune di Calvello, il suo affidamento condiviso con collocazione abitativa prevalente presso la madre, la regolamentazione della frequentazione secondo i tempi e modalità già stabiliti dal decreto di questo Tribunale del 01.02.2021;
l'ammonizione o l'irrogazione di una sanzione nei confronti della madre,
oltre alla condanna della stessa al risarcimento del danno;
l'imposizione a suo carico del contributo di mantenimento ordinario per il figlio minore di 250,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'espletamento di c.t.u. sulle ragioni del trasferimento della madre, sull'incidenza dello stesso sul benessere del figlio e sulle capacità genitoriali.
All'udienza di comparizione del 01.08.2024, sentite le parti e preso atto dell'avvenuto trasferimento della ricorrente, in via temporanea e urgente è stata autorizzata l'iscrizione del minore presso la scuola primaria di TI ed è stato disposto un diverso prospetto di frequentazione del minore con il padre.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed ascoltato il minore, all'udienza del 15.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha così concluso: "Si riporta alle conclusioni scritte già rassegnate con il ricorso e, in particolare, chiede: sia autorizzato il trasferimento del minore Per 1 a TI, presso la nuova residenza della madre;
- sia aumentato a € 400,00 l'assegno di mantenimento a carico del CP_1 per il figlio _1, tenuto conto del notevole miglioramento del reddito del medesimo rispetto al momento della decisione del Tribunale che si chiede di modificare;
- siano applicati a Controparte_1 i provvedimenti ex art. 473 bis 39 c.p.c.
per il mancato pagamento della rivalutazione monetaria e per il mancato esercizio della responsabilità genitoriale;
- sia condannato il CP_1 a pagare l'importo dovuto per la rivalutazione monetaria non pagata fino ad oggi;
- sia stabilito che il CP_1 e la Pt_1 possono incaricare loro persone di fiducia per prelevare il figlio dalle loro abitazioni e riportarlo con loro;
- sia stabilito che il CP_1 non consenta al figlio l'uso libero e senza controllo del cellulare collegato a internet".
Il resistente ha così concluso: "...Rigettare la richiesta di trasferimento di nel Comune di TI edcon la madre Parte_1CP_2
ordinare il riavvicinamento nel comune di residenza del minore Calvello in modo da consentire al genitore non collocatario di esercitare il suo diritto di visita;
Disporre l'affido condiviso con collocazione presso la madre nel Comune di
Calvello secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con il diritto di visita così come stabilito nel decreto emesso dall'. On.le Tribunale del 01.02.2021;
Ove la ricorrente decidesse comunque di trasferirsi disporre il collocamento presso il padre e che la madre potrà vederlo e tenerlo con sé con le modalità che il Tribunale vorrà emettere;
ammonire o sanzionare con un'ammenda il genitore collocatario;
condannare il genitore collocatario al risarcimento del danno;
disporre la corresponsione del contributo di mantenimento ordinario al figlio della complessiva somma di € 250,00 che dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario alla sig.ra Pt 1 da pagarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio da concordare preventivamente.
Con ogni statuizione in ordine alle spese.
In via istruttoria si chiede volersi disporre idonea Consulenza Tecnica
D'Ufficio che valuti l'impatto psicologico ed emotivo che il trasferimento ha potuto avere sul minore e se le relazioni tra quest'ultimo e il genitore non collocatario siano sufficientemente solide da sopportare un trasferimento e la relativa lontananza.
In particolare, si chiede che il CTU valuti e descriva
1. le motivazioni del trasferimento da parte della madre;
2. come il trasferimento influirebbe sui tempi e le modalità di
frequentazione del figlio con il genitore non collocatario.
3. che il trasferimento non sia motivato dalla volontà di ostacolare i rapporti tra il figlio e l'altro genitore;
4. l'incidenza del trasferimento sui rapporti e i legami del figlio con amici e parenti di entrambi i genitori, nell'ottica di conservare tali rapporti e impedire che l'allontanamento possa influire negativamente sul benessere e la crescita del minore;
5. come incide sulla psiche del minore lo spostamento, l'adattamento ad una nuova realtà sociale e culturale. L'approdo presso un ambiente culturale diverso da quello della sua prima esistenza nonché diverso da quello di stabile organizzazione del padre potrebbe incidere anche negativamente sul legame fra i due;
6. il rapporto tra età del minore ed effetti del cambiamento;
7. la volontà o meno del minore di trasferirsi.
Sempre in via istruttoria Inoltre si chiede volersi disporre idonea Consulenza
Tecnica D'Ufficio volta all'analisi dei contesti materno e paterno nei quali il minore evolve con particolare riguardo:
a) al contesto ambientale genitoriale;
b) alla personalità dei genitori ed alle loro risorse individuali nello svolgere adeguatamente la funzione genitoriale;
c) alle capacità affettive ed educative delle figure genitoriali verificando l'eventuale sussistenza di disturbi della personalità a carico della madre e, in caso positivo in che modo questi possano incidere sulle capacità genitoriali e relazionali di coppia.
In particolare, si chiede che il CTU:
1.Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso l'indagine diagnosi psicologica relativa;
2. il profilo di personalità delle parti;
3. le capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservare l'immagine agli occhi del figlio;
4. la capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi del figlio;
5. Valuti il CTU se e in quale misura la conflittualità manifestata dalla madre o presenza di comportamenti genitoriali inappropriatila condizioni negativamente il suo sviluppo psicologico;
6. Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea nel tutelare l'interesse del figlio al mantenimento di protegga il minore dalla conflittualità della madre nei confronti del padre;
7. Indichi il CTU i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori;
8.Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultano necessari individuando, altresì le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento;
9. Qualora dovesse rendersi necessario l'intervento dei servizi sociali il CTU provveda a prendere contatti con questi onde redigere in accordo con essi il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice;
10. Valuti se in questo nucleo familiare emergano caratteristiche di personalità pervasivi della madre che espongano il minore a situazioni di rischio."
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio visto.
Sulla domanda di autorizzazione al trasferimento della residenza del minore da Calvello a TI, è opportuno richiamare preliminarmente l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario" (Cass. 9633/2015; conf. Cass. 18087/2016).
Nella specie, fermo il diritto costituzionalmente garantito della signora
Pt_1 (art. 16 Cost.) di fissare ove ritenga la propria residenza, il compito del giudice è quello di valutare se in previsione di detto trasferimento possa essere confermato, con esclusiva valutazione del superiore interesse del figlio minore, l'attuale regime di affidamento e prevalente collocazione abitativa dello stesso.
Dunque, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte,
l'oggetto del giudizio è la modifica del collocamento del figlio di una coppia di genitori separati, "nell'ambito del quale il giudice non ha il potere d'imporre all'uno o all'altro.... di rinunziare a un progettato trasferimento, che del resto corrisponde a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito..." dovendo invece il giudice "prendere atto delle determinazioni al riguardo assunte dell'interessato e regolarsi di e ilconseguenza nella decisione, che gli compete, sull'affido collocamento dei figli minori" (v. Cass. 9633/2015 cit., in motivazione).
Tanto premesso, va preliminarmente ritenuta, sulla scorta degli atti di causa e delle deduzioni e conclusioni delle parti, la sussistenza di una sufficiente capacità genitoriale di ciascuna delle parti, che ha condotto all'adozione della modalità di affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori (v. provvedimento n. cron. 186/2021 del 03.02.2021, pronunciato nel procedimento iscritto al n. 734/2020 R.G.V.G, con il quale questo Tribunale ha regolato l'affidamento, la collocazione. abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario ed il mantenimento del bambino).
Peraltro, lo stesso resistente conclude, in ogni caso, per l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, sicché del tutto superflua si appalesa la c.t.u. chiesta dalla difesa del CP_1 per la verifica della capacità genitoriale.
Va anche escluso, sempre sulla scorta degli atti di causa e delle deduzioni delle parti, che il presente ricorso sia dettato da una volontà emulativa, tendente a separare il padre dal figlio ovvero a rendere più difficile la loro frequentazione, avendo la Pt_1 osto a base della sua richiesta la possibilità di svolgere a TI un'attività lavorativa e
l'opportunità di stabilire in quel paese il proprio nuovo nucleo familiare, composto non solo dal minore ma anche dal suo compagno, con cui conviveva già in Calvello e che lavora come cuoco presso un ristorante di Pignola (paese ubicato a breve distanza da TI).
Le suddette esigenze sono state documentate, quanto al lavoro, attraverso la produzione della comunicazione all'Ufficio per l'impiego del contratto di assunzione della ricorrente, a tempo determinato e parziale, quale commessa presso un negozio sito nel centro commerciale "Polo
Acquisti Lucania” in TI, mentre non è contestata tra le parti la circostanza, riferita dalla ricorrente nel corso dell'esame in udienza, secondo cui il compagno della Pt_1 è impiegato presso un ristorante di Pignola con mansioni di cuoco. Ciò posto, al fine di verificare il superiore interesse del minore in relazione all'affidamento e alla collocazione abitativa prevalente, occorre anzitutto considerare che il bambino ha vissuto con la madre in Calvello
dall'età di tre anni (ovvero dalla cessazione della relazione tra i genitori), incontrando il padre, che vive nello stesso paese, due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, e due fine settimana al mese, a settimane alterne, dalle ore 10,00 o dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 20,00 della domenica, oltre alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, il tutto come stabilito nel richiamato decreto n. cron. 186/2021 del 03.02.2021.
Considerato che il resistente ha dichiarato di lavorare in Viggiano dal lunedì al sabato con orario dalle 7,00 alle 19,00, è evidente, da un lato, la limitata frequentazione con il genitore nei pomeriggi infrasettimanali e, dall'altro, una significativa frequentazione ed intrattenimento con i nonni paterni e gli altri familiari del padre.
E tuttavia, tenuto conto della distanza tra Calvello e TI e dell'ubicazione della nuova residenza materna nella medesima regione, il trasferimento deve essere valutato positivamente, in riferimento al superiore interesse del bambino.
Esso anzitutto consente di mantenere il legame quotidiano, senza dubbio forte e intenso, che il minore ha con la madre e che ha consolidato nel corso di quattro anni di prevalente collocazione abitativa presso di lei.
Va inoltre valutato positivamente, proprio in considerazione dello stretto legame esistente tra il minore e la madre, il vantaggio che il bambino potrà ricevere da un miglioramento della condizione della signora
Pt_1 sul piano familiare e lavorativo.
Nello stesso senso, va considerato che il trasferimento è stato richiesto per un paese che dista da Calvello circa tre quarti d'ora in auto, e dunque consente, attraverso un'opportuna rimodulazione dei tempi e modalità di frequentazione, il mantenimento di un rapporto costante e significativo con il padre, oltre che del legame con i nonni e i familiari di origine di entrambi i genitori. Lo stesso minore, ascoltato all'udienza dell'11.09.2024, è apparso sereno e privo di ansia per il trasferimento - all'epoca già avvenuto e per l'imminente frequentazione della nuova scuola.
Per le ragioni esposte la domanda va accolta, con l'autorizzazione al trasferimento del minore in TI con la madre e la conferma della prevalente collocazione abitativa presso di lei.
Quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre, occorre tener conto delle maggiori difficoltà derivanti sia dalla residenza in paesi diversi, sia dall'orario lavorativo del resistente, di tal che non risulta opportuno mantenere ¡ pomeriggi infrasettimanali, che dovranno essere compensati con una più intensa frequentazione nei fine settimana e nei periodi delle vacanze scolastiche, tenuto conto anche dell'interesse del bambino a conservare il proprio intenso rapporto con i nonni paterni.
Il padre, dunque, nel periodo scolastico incontrerà e terrà con sé il figlio per i primi tre fine settimana di ogni mese, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 16,00 e, nel periodo delle vacanze scolastiche, dal venerdì alle ore 10,00 fino alla domenica alle ore 18,00; per le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 1° gennaio;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal venerdì santo alla domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì e il martedì in albis;
per le vacanze estive, quindici dieci giorni nel mese di luglio e quindici dieci giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Compresenza di entrambi i genitori nelle festività riguardanti il minore quali compleanni, comunioni e simili.
In occasione di ogni incontro, il padre o persona di sua fiducia si recherà
a prendere il minore all'uscita di scuola o presso la casa materna e lo condurrà con sé, mentre la madre, o persona di sua fiducia, si recherà
a riprenderlo al termine del periodo.
Ogni giorno il padre comunicherà con il figlio al telefono o in videochiamata, in orario compreso tra le 19,00 e le 20,00, ed altrettanto avverrà per la madre durante i periodi di permanenza del minore con il padre. Sulla richiesta di aumento del contributo di mantenimento a carico del padre, deve ritenersi dimostrato il dedotto miglioramento della situazione reddituale del resistente rispetto a quella preesistente, ma, per converso, è migliorata anche la situazione reddituale della ricorrente, che ha allegato essa stessa di aver reperito in TI un'attività lavorativa meglio retribuita.
Va inoltre tenuto conto del tempo trascorso dalla determinazione del contributo a carico del padre, con il correlato presumibile aumento delle esigenze di vita del figlio, ma anche delle maggiori spese di viaggio che il resistente dovrà sostenere per la frequentazione del bambino.
Tutto ciò considerato, il contributo a carico del padre deve essere determinato in € 280,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese.
Restano ferme tutte le altre condizioni, come stabilite con il richiamato decreto di questo Tribunale n. cron. 186/2021 del 03.02.2021.
Dall'accoglimento della domanda di autorizzazione al trasferimento del minore discende il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal resistente.
La domanda di applicazione al resistente di sanzione per la mancata frequentazione del figlio non risulta dimostrata, tenuto conto degli orari di lavoro del resistente e di quanto dichiarato dal minore in merito al suo rapporto con il padre (v. verbale di udienza dell'11.09.2024).
La domanda di condanna del resistente al pagamento della rivalutazione monetaria maturata sul contributo ordinario di mantenimento, come in precedenza stabilito, è inammissibile nel presente procedimento, già disponendo la ricorrente di titolo idoneo all'esecuzione.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_1 nei confronti di Controparte_1 con ricorso del 12.05.2024, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda di modifica e per l'effetto, in modifica del decreto n. cron. 186/2021 del 03.02.2021,
pronunciato tra le parti a definizione del procedimento iscritto al n.
734/2020 R.G.V.G. di questo Tribunale: 1) autorizza il trasferimento del figlio minore presso la nuova residenza della madre in TI;
2) dispone che la frequentazione tra padre e figlio avvenga secondo i tempi e le modalità indicati in motivazione;
3) determina il contributo ordinario di mantenimento per il minore a carico del padre in € 280,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese;
b) ferme tutte le altre condizioni di cui al decreto citato sub a);
c) dichiara inammissibile la domanda di condanna del resistente al pagamento della rivalutazione Istat già maturata;
d) rigetta la richiesta di sanzioni a carico del resistente;
e) rigetta la domanda di condanna della ricorrente al risarcimento del danno;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 07.07.2025
La Presidente est.