TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 10984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10984 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25369 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza in trattazione scritta del 26.6.2025 ai sensi degli artt. 189-281 quinquies c.p.c.,
e vertente TRA
, elett.te dom.to in Napoli, via Belvedere 45, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Gianfranco Meo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti opponente E (già e – P.I. , in persona Controparte_1 CP_2 Controparte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Trento, via Belenzani 46, presso lo studio dell'avv. Michele Busetti, che la rappresenta e difende come da procura in atti opposta OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI Le parti concludevano come da rispettivi atti depositati telematicamente entro i termini concessi ex art. 189
c.p.c. conformemente alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.5.2023 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5036/2023, notificato il 6.4.2023, non provvisoriamente esecutivo, emesso ad istanza della s.p.a.
Cont
(in prosieguo anche solamente ) per la somma di € 44.791,16 oltre accessori. CP_1
Parte opponente eccepiva l'incompletezza dell'atto notificato in quanto mancante di alcune pagine, con conseguente nullità e inefficacia dell'ingiunzione impugnata.
L'opponente deduceva, comunque, che la somma richiesta non era dovuta e chiedeva la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, con vittoria di spese da distrarsi e con condanna dell'opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Nel costituirsi in data 20.7.2023 la società opposta contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il
Cont rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese. La chiedeva comunque l'accertamento del proprio credito e la condanna del al pagamento della somma di € 44.791,16 o della Parte_1
diversa somma ritenuta dovuta, oltre interessi di legge ex art. 1284 comma 4 c.c. e spese processuali. Quanto all'avversa eccezione preliminare, l'opposta confutava la dedotta incompletezza della copia notificata del decreto ingiuntivo, chiedendo che ne fosse ordinata a controparte l'esibizione.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 9.11.2023 veniva rigettata l'istanza della società
opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'opponente. Quest'ultimo, peraltro, non si presentava a renderlo e all'udienza del 4.4.2024 veniva dato atto della mancata risposta del Parte_1
Con ordinanza del 8.4.2024 venivano disattese le altre istanze istruttorie e la causa era rinviata per conclusioni e decisione con i termini a ritroso ex artt. 189-281 quinquies cpc.
All'udienza in trattazione scritta del 26.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente merita osservare che nelle sue conclusioni parte opposta ha reiterato le richieste istruttorie di prova orale, sulle quali il giudicante si è già pronunciato con le ordinanze del 9.11.2023 (di ammissione parziale dell'interpello) e del 8.4.2024 (di rigetto delle ulteriori richieste).
Reputa lo scrivente di dover confermare la valutazione di inammissibilità delle restanti prove orali,
concernendo i capitoli circostanze documentali ovvero in parte generiche e irrilevanti o persino contenenti valutazioni non consentite ai testi e talvolta comportanti l'inversione dell'onere della prova.
Ciò posto il con l'atto di opposizione ha dedotto e allegato (v. copia dell'atto depositato telematicamente Parte_1
ed esibito in originale all'udienza del 9.11.2023) che il decreto ingiuntivo notificatogli era incompleto in quanto contenente le sole pagine dispari (1-3-5-7-9-11-13).
Difettava, dunque, nell'atto pervenuto al destinatario la completa esposizione delle ragioni in fatto e diritto
(causa petendi) poste a fondamento del ricorso monitorio nonché le stesse conclusioni del ricorso (petitum)
contenute alla pagina 12.
Ne consegue, pertanto, la nullità dell'atto introduttivo, analogicamente rispetto a quanto previsto dall'art. 164
comma 4 c.p.c. per la citazione.
Invero, dalla disamina della sola parte del ricorso notificatogli, il non è stato in grado di conoscere il Parte_1
preciso contenuto dell'avversa domanda e le ragioni sulle quali la stessa si fonda, con evidente violazione del diritto di difesa, non essendo stato l'opponente messo nelle condizioni di difendersi e argomentare al riguardo.
Neppure il vizio dell'atto notificato può ritenersi sanato ex tunc con la costituzione dell'ingiunto, che è stato necessitato nel proporre opposizione (per evitare il passaggio in giudicato dell'ingiunzione).
Reputa, pertanto, il giudicante che debba essere revocato il decreto ingiuntivo opposto. Cont Peraltro deve ritenersi che sulla domanda della – già introdotta con il ricorso monitorio e riproposta nella comparsa di costituzione oltre che nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. - si sia comunque instaurato il contraddittorio nel corso del presente giudizio, avendone comunque, a questo punto, il avutane piena Parte_1
cognizione, con relativa possibilità di difendersi in merito. Va pertanto esaminata dal giudicante la fondatezza
Cont della pretesa di pagamento della .
Giova premettere che la contestazione svolta dal nel corso del presente giudizio è risultata del tutto Parte_1
generica, essendosi l'opponente limitato ad affermare che “le somme liquidate nell'ingiunzione, prive tra l'altro
di ogni autenticità, sono quelle risultanti da calcoli effettuati nell'interesse della .in evidente Controparte_4
contraddizione con la giurisprudenza”.
Tuttavia l'opponente (che ne aveva l'onere) non ha sollevato contestazioni specifiche in ordine alla fondatezza dell'avversa pretesa di pagamento, in ordine ai conteggi “ex adverso” allegati e neppure in merito alla fondatezza ed entità delle penali contrattuali richieste;
contestazioni che neppure erano state sollevate prima
Cont del giudizio a fronte delle richieste di pagamento inviate dalla .
Inoltre è tardivo – oltre che del tutto generico – il disconoscimento effettuato dal soltanto nella terza Parte_1
memoria ex art. 171 ter c.p.c. circa “la validità dei documenti fotocopiati e depositati agli atti”.
Orbene alla luce della mancata risposta dell'opponente all'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.) e della
Cont documentazione prodotta dalla (contratti “inter partes”; rendiconto periodico;
estratto conto;
movimentazione di cassa) deve ritenersi fondata la pretesa di pagamento dell'opposta nella misura che segue.
E' dovuta la somma di € 10.541,16 a titolo di mancato versamento dei proventi della raccolta scommesse, in forza delle previsioni contrattuali, della documentazione contabile sopra richiamata e della mancata risposta all'interpello (capitoli 3-4-5-6). Inoltre nella missiva a firma del suo legale del 7.3.2017 (doc. 8) il ha Parte_1
Cont anche riconosciuto di dover restituire alla a quella data la somma di € 11.000,00.
Cont La ha chiesto inoltre il pagamento di penali contrattuali per complessivi € 24.250,00 per la sospensione del servizio di 17 giorni e la cessazione dell'attività. La pretesa è fondata alla luce delle previsioni contrattuali e della mancata risposta all'interpello in ordine ai contestati inadempimenti (capitoli 2-7-8-12). Né d'altro canto il ha dedotto e dimostrato che, invece, nel periodo in contestazione aveva svolto l'attività e quindi Parte_1
adempiuto al contratto.
Non appare invece accoglibile la richiesta di pagamento della somma di € 10.000,00 per la violazione dell'art.
3.5 del contratto di commercializzazione dei giochi pubblici.
Invero l'art.
3.5 di detto contratto prevede la corresponsione della somma di € 10.000,00 da parte dell'esercente, a titolo di preavviso, per l'ipotesi di suo recesso unilaterale dal contratto. Tuttavia non risulta che nel caso di specie era stato comunicato il recesso dal contratto da parte del avendo piuttosto la Parte_1
Cont stessa dedotto che il rapporto era cessato per avere la ricorrente dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del contratto in conseguenza degli altrui inadempimenti (v. ricorso monitorio pag. 8 e comparsa di costituzione pagg. 14-15).
Atteso quanto innanzi va condannato a pagare alla s.p.a. la somma di € 34.791,16 Parte_1 CP_1
oltre gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale (6.4.2023) al saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, si ravvisano giustificati motivi per compensare per un quarto fra le parti le spese processuali, dovendo gravare per la prevalente e sostanziale soccombenza sull'opponente il pagamento dei restanti 3/4 liquidati come in dispositivo in forza del vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei parametri prossimi a quelli medi (anziché di quelli massimi indicati nella nota spese dalla
Cont
).
In considerazione dell'esito del giudizio non ricorrono le condizioni per accogliere la domanda del di Parte_1
Cont condanna della al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 5036/2023 e condanna a pagare alla s.p.a. la somma di € 34.791,16 oltre gli interessi legali ex art. 1284 Parte_1 CP_1
comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2) dichiara compensate per un quarto tra le parti le spese processuali - determinate per l'intero in € 7.600,00
per compensi ed € 286,00 per esborsi - e condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1
opposta, dei restanti 3/4 che liquida in € 5.700,00 per 3/4 compensi ed € 214,50 per 3/4 esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 22 luglio 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25369 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza in trattazione scritta del 26.6.2025 ai sensi degli artt. 189-281 quinquies c.p.c.,
e vertente TRA
, elett.te dom.to in Napoli, via Belvedere 45, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Gianfranco Meo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti opponente E (già e – P.I. , in persona Controparte_1 CP_2 Controparte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Trento, via Belenzani 46, presso lo studio dell'avv. Michele Busetti, che la rappresenta e difende come da procura in atti opposta OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI Le parti concludevano come da rispettivi atti depositati telematicamente entro i termini concessi ex art. 189
c.p.c. conformemente alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.5.2023 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5036/2023, notificato il 6.4.2023, non provvisoriamente esecutivo, emesso ad istanza della s.p.a.
Cont
(in prosieguo anche solamente ) per la somma di € 44.791,16 oltre accessori. CP_1
Parte opponente eccepiva l'incompletezza dell'atto notificato in quanto mancante di alcune pagine, con conseguente nullità e inefficacia dell'ingiunzione impugnata.
L'opponente deduceva, comunque, che la somma richiesta non era dovuta e chiedeva la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, con vittoria di spese da distrarsi e con condanna dell'opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Nel costituirsi in data 20.7.2023 la società opposta contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il
Cont rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese. La chiedeva comunque l'accertamento del proprio credito e la condanna del al pagamento della somma di € 44.791,16 o della Parte_1
diversa somma ritenuta dovuta, oltre interessi di legge ex art. 1284 comma 4 c.c. e spese processuali. Quanto all'avversa eccezione preliminare, l'opposta confutava la dedotta incompletezza della copia notificata del decreto ingiuntivo, chiedendo che ne fosse ordinata a controparte l'esibizione.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 9.11.2023 veniva rigettata l'istanza della società
opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'opponente. Quest'ultimo, peraltro, non si presentava a renderlo e all'udienza del 4.4.2024 veniva dato atto della mancata risposta del Parte_1
Con ordinanza del 8.4.2024 venivano disattese le altre istanze istruttorie e la causa era rinviata per conclusioni e decisione con i termini a ritroso ex artt. 189-281 quinquies cpc.
All'udienza in trattazione scritta del 26.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente merita osservare che nelle sue conclusioni parte opposta ha reiterato le richieste istruttorie di prova orale, sulle quali il giudicante si è già pronunciato con le ordinanze del 9.11.2023 (di ammissione parziale dell'interpello) e del 8.4.2024 (di rigetto delle ulteriori richieste).
Reputa lo scrivente di dover confermare la valutazione di inammissibilità delle restanti prove orali,
concernendo i capitoli circostanze documentali ovvero in parte generiche e irrilevanti o persino contenenti valutazioni non consentite ai testi e talvolta comportanti l'inversione dell'onere della prova.
Ciò posto il con l'atto di opposizione ha dedotto e allegato (v. copia dell'atto depositato telematicamente Parte_1
ed esibito in originale all'udienza del 9.11.2023) che il decreto ingiuntivo notificatogli era incompleto in quanto contenente le sole pagine dispari (1-3-5-7-9-11-13).
Difettava, dunque, nell'atto pervenuto al destinatario la completa esposizione delle ragioni in fatto e diritto
(causa petendi) poste a fondamento del ricorso monitorio nonché le stesse conclusioni del ricorso (petitum)
contenute alla pagina 12.
Ne consegue, pertanto, la nullità dell'atto introduttivo, analogicamente rispetto a quanto previsto dall'art. 164
comma 4 c.p.c. per la citazione.
Invero, dalla disamina della sola parte del ricorso notificatogli, il non è stato in grado di conoscere il Parte_1
preciso contenuto dell'avversa domanda e le ragioni sulle quali la stessa si fonda, con evidente violazione del diritto di difesa, non essendo stato l'opponente messo nelle condizioni di difendersi e argomentare al riguardo.
Neppure il vizio dell'atto notificato può ritenersi sanato ex tunc con la costituzione dell'ingiunto, che è stato necessitato nel proporre opposizione (per evitare il passaggio in giudicato dell'ingiunzione).
Reputa, pertanto, il giudicante che debba essere revocato il decreto ingiuntivo opposto. Cont Peraltro deve ritenersi che sulla domanda della – già introdotta con il ricorso monitorio e riproposta nella comparsa di costituzione oltre che nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. - si sia comunque instaurato il contraddittorio nel corso del presente giudizio, avendone comunque, a questo punto, il avutane piena Parte_1
cognizione, con relativa possibilità di difendersi in merito. Va pertanto esaminata dal giudicante la fondatezza
Cont della pretesa di pagamento della .
Giova premettere che la contestazione svolta dal nel corso del presente giudizio è risultata del tutto Parte_1
generica, essendosi l'opponente limitato ad affermare che “le somme liquidate nell'ingiunzione, prive tra l'altro
di ogni autenticità, sono quelle risultanti da calcoli effettuati nell'interesse della .in evidente Controparte_4
contraddizione con la giurisprudenza”.
Tuttavia l'opponente (che ne aveva l'onere) non ha sollevato contestazioni specifiche in ordine alla fondatezza dell'avversa pretesa di pagamento, in ordine ai conteggi “ex adverso” allegati e neppure in merito alla fondatezza ed entità delle penali contrattuali richieste;
contestazioni che neppure erano state sollevate prima
Cont del giudizio a fronte delle richieste di pagamento inviate dalla .
Inoltre è tardivo – oltre che del tutto generico – il disconoscimento effettuato dal soltanto nella terza Parte_1
memoria ex art. 171 ter c.p.c. circa “la validità dei documenti fotocopiati e depositati agli atti”.
Orbene alla luce della mancata risposta dell'opponente all'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.) e della
Cont documentazione prodotta dalla (contratti “inter partes”; rendiconto periodico;
estratto conto;
movimentazione di cassa) deve ritenersi fondata la pretesa di pagamento dell'opposta nella misura che segue.
E' dovuta la somma di € 10.541,16 a titolo di mancato versamento dei proventi della raccolta scommesse, in forza delle previsioni contrattuali, della documentazione contabile sopra richiamata e della mancata risposta all'interpello (capitoli 3-4-5-6). Inoltre nella missiva a firma del suo legale del 7.3.2017 (doc. 8) il ha Parte_1
Cont anche riconosciuto di dover restituire alla a quella data la somma di € 11.000,00.
Cont La ha chiesto inoltre il pagamento di penali contrattuali per complessivi € 24.250,00 per la sospensione del servizio di 17 giorni e la cessazione dell'attività. La pretesa è fondata alla luce delle previsioni contrattuali e della mancata risposta all'interpello in ordine ai contestati inadempimenti (capitoli 2-7-8-12). Né d'altro canto il ha dedotto e dimostrato che, invece, nel periodo in contestazione aveva svolto l'attività e quindi Parte_1
adempiuto al contratto.
Non appare invece accoglibile la richiesta di pagamento della somma di € 10.000,00 per la violazione dell'art.
3.5 del contratto di commercializzazione dei giochi pubblici.
Invero l'art.
3.5 di detto contratto prevede la corresponsione della somma di € 10.000,00 da parte dell'esercente, a titolo di preavviso, per l'ipotesi di suo recesso unilaterale dal contratto. Tuttavia non risulta che nel caso di specie era stato comunicato il recesso dal contratto da parte del avendo piuttosto la Parte_1
Cont stessa dedotto che il rapporto era cessato per avere la ricorrente dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del contratto in conseguenza degli altrui inadempimenti (v. ricorso monitorio pag. 8 e comparsa di costituzione pagg. 14-15).
Atteso quanto innanzi va condannato a pagare alla s.p.a. la somma di € 34.791,16 Parte_1 CP_1
oltre gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale (6.4.2023) al saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, si ravvisano giustificati motivi per compensare per un quarto fra le parti le spese processuali, dovendo gravare per la prevalente e sostanziale soccombenza sull'opponente il pagamento dei restanti 3/4 liquidati come in dispositivo in forza del vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei parametri prossimi a quelli medi (anziché di quelli massimi indicati nella nota spese dalla
Cont
).
In considerazione dell'esito del giudizio non ricorrono le condizioni per accogliere la domanda del di Parte_1
Cont condanna della al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 5036/2023 e condanna a pagare alla s.p.a. la somma di € 34.791,16 oltre gli interessi legali ex art. 1284 Parte_1 CP_1
comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2) dichiara compensate per un quarto tra le parti le spese processuali - determinate per l'intero in € 7.600,00
per compensi ed € 286,00 per esborsi - e condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1
opposta, dei restanti 3/4 che liquida in € 5.700,00 per 3/4 compensi ed € 214,50 per 3/4 esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 22 luglio 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)