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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4844 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41197/2023, vertente
TRA
(Roma, 26.11.1964) con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Marco Francesco Angeletti e dell'avv. Gaia Ciancaleoni;
ricorrente
E
(Roma, 30.3.1968), con il patrocinio dell'avv. Fabio CP_1
Moneta; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: v. verbale udienza del 4.3.2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione ha convenuto in giudizio chiedendo di Parte_1 CP_1
modificare la misura del contributo posto a suo carico per il mantenimento
Per_ della figlia (10.7.2000) stabilito con la sentenza di divorzio emessa tra 2
le parti nel febbraio 2009; ha dedotto in proposito che la giovane avesse raggiunto una parziale autonomia economica, che le condizioni della madre fossero divenute più floride, che per contro la propria disponibilità economica fosse ridotta rispetto all'epoca del divorzio, dovendo egli provvedere anche alle necessità di una seconda figlia, nata nel 2006 dal suo secondo matrimonio.
Ha poi chiesto di poter versare direttamente il contributo nelle mani della figlia maggiorenne.
ha chiesto al Tribunale di respingere la domanda e si è CP_1
opposta altresì al versamento del mantenimento paterno direttamente in
Per_ favore della figlia .
** ** **
La sentenza di cui è chiesta la modifica pone a carico del ricorrente un
Per_ contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 620,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ad oggi, in forza di detta sentenza, viene trattenuto dalla busta paga del ricorrente, l'importo di € 810,71 (€ 620,00 oltre rivalutazione).
Il ricorrente, a supporto della domanda di modifica, ha dedotto che la formazione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di una nuova figlia,
giustificherebbero una rinnovata valutazione;
per la precisione la secondogenita era già nata al tempo del divorzio, ma aveva appena tre anni,
e le sue necessità ora che è uscita dall'infanzia sono fisiologicamente aumentate, e con esse le spese legate al suo mantenimento, che sostiene unitamente alla madre che percepisce però un reddito di soli € 9.000,00 netti annui - cfr. dichiarazioni redditi allegate sub doc. 6 al ricorso). 3
Secondo il ricorrente inoltre la resistente – che all'epoca del divorzio lavorava in forza di un contratto part time e percepiva uno stipendio di circa € 1.000,00
mensili - oggi è titolare di un contratto a tempo pieno ed indeterminato presso il dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato, e percepisce circa €
1.800,00 mensili.
Per_ Infine ha sostenuto che la figlia studentessa di Psicologia Pt_1
presso l'Università La Sapienza di Roma, abbia ha prestato servizio presso una casa famiglia da giugno 2022 a giugno 2023 e percepito una retribuzione mensile netta di circa € 400,00; inoltre che dal mese di settembre 2023
sarebbe stata assunta per due volte alla settimana presso la medesima struttura.
Il collegio osserva che la formazione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di una nuova figlia sono circostanze prese in considerazione dalla sentenza di divorzio, che non rappresentano dunque una alterazione dell'assetto sulla cui base era stato determinata la misura del contributo dovuto da per il Pt_1
mantenimento ordinario della figlia. E d'altra parte il fisiologico accrescimento delle necessità dei figli con il progredire dell'età è un fattore che nel caso in esame riveste una valenza neutra, perché anche le necessità
Per_ della prima figlia sono parallelamente divenute più onerose, considerato che all'epoca aveva nove anni.
Ciò che risulta invece avere subito una alterazione rispetto al pregresso, è il
Per_ rapporto proporzionale tra le risorse dei due genitori di
La situazione del ricorrente non sembra aver subito flessioni significative;
egli ha lavorato come impiegato dal 1987 al 2024 per la società Tim spa (da ultimo con reddito netto e dal luglio 2024 è dipendente Fibercop;
il reddito 4
netto da lavoro prodotto nel 2024 è pari a circa 24.000 euro, cui si aggiungono redditi da locazione che portano a complessivi € 36.746 il reddito netto annuo. Vive a Foligno con la figlia e la seconda moglie, la quale Per_2
gestisce una tabaccheria e percepisce -secondo quanto dichiarato dallo stesso
- redditi netti annui pari a circa € 9.000,00; l'abitazione in cui vive Pt_1
la famiglia è di proprietà del resistente, e su di essa grava un mutuo per il quale versa una rata mensile di € 528,00. Pt_1
Nel 2023 il ricorrente ha acquistato un ulteriore immobile in Foligno, con denaro donato dai propri genitori (circa € 62.000,00) che attualmente è locato a terzi con canone mensile di € 400,00 (cfr. dich. sost. atto di notorietà);
l'incremento patrimoniale conseguito nel 2023 è bilanciato dal peso della rata del mutuo che ersa per la casa di abitazione, con un risultato – come Pt_1
già anticipato – di sostanziale equivalenza delle sue disponibilità concrete rispetto al passato.
La situazione reddituale della resistente appare invece mutata rispetto all'epoca del divorzio in quanto oggi è titolare di un contratto a tempo pieno ed indeterminato presso il dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato, e percepisce attualmente circa € 1.800,00 mensili, mentre all'epoca ella aveva un contratto di lavoro part time e percepiva uno stipendio di circa € 1.000,00
(cfr. sentenza divorzio allegata sub doc. 2 al ricorso). Ella vive unitamente
Per_ alla figlia in un immobile in locazione per il quale sostiene un canone mensile di € 950,00 (cfr. contratto locazione allegato sub doc. 3 alla comparsa di risposta) ed ha dichiarato di aver ricevuto dopo la morte dei genitori in eredità l'importo di € 60.000,00, come si evince dagli estratti del conto corrente allegati (cfr. Copia delle movimentazioni del conto corrente intestate a dall'anno 2021 all'anno 2023 allegati sub doc. 19 alla CP_1 5
comparsa di risposta). E' oggi titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e full time ed ha ricevuto una somma significativa in eredità.
Per_ Risulta poi che la figlia abbia raggiunto solo una limitata forma di autonomia;
ha svolto in passato il servizio civile (attività che non può essere equiparata ad un ingresso nel mondo del lavoro), ed ha svolto piccoli lavori saltuari di assistenza ad una persona disabile, percependo somme nell'ordine di 100 euro mensili;
sta frequentando ancora l'università e attualmente si trova a Valencia impegnata con il progetto Erasmus, per il quale riceve una borsa di studio di circa 300 euro mensili, che non è sicuramente adeguata per far fronte alle necessità alloggiative e di mantenimento all'estero. Tutte le attività della ragazza sono state correttamente dichiarate e documentate dalla resistente (cfr. Copia lettera di assunzione a tempo determinato CP_2
Copia proroga contratto al 29 febbraio;
Copia n. 2 buste paga CP_2
prodotte sub doc.ti 20-23 ). Ella è in grado unicamente di non gravare sulla madre per alcune piccole necessità, ma certamente non è in condizione di mantenersi con le attività che svolge.
Dunque il dovere del padre di contribuire al mantenimento della figlia non può ritenersi venuto meno, ma ne va rimodulata la misura, dal momento che la madre è oggi nelle condizioni di provvedervi in proporzione più ampia rispetto al passato, e che la figlia è in grado di sollevare la madre da una piccola parte delle sue necessità quotidiane.
In conclusione ritiene il collegio sulla base degli elementi raccolti che vi siano i presupposti per ridurre la misura del contributo dovuto dal padre, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, nella misura di € 500,00 mensili. 6
Non può essere invece accolta la richiesta di versare direttamente l'importo suddetto in favore della figlia maggiorenne, soluzione che presuppone un accordo tra le parti o una richiesta esplicita dell'interessata, in quanto maggiorenne, che non è stata qui formulata.
In presenza di margini di reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Roma, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, modificando le statuizioni di divorzio stabilite con sentenza n.
3388/2009 emessa in data 5.12.2008 dal Tribunale Ordinario di Roma e pubblicata il 16.2.2009, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza riduce il contributo al mantenimento ordinario della
Per_ figlia dovuto dal ricorrente alla resistente ad € 500,00 mensili, fermo il resto.
- compensa le spese processuali tra le parti.
Roma, 14 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41197/2023, vertente
TRA
(Roma, 26.11.1964) con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Marco Francesco Angeletti e dell'avv. Gaia Ciancaleoni;
ricorrente
E
(Roma, 30.3.1968), con il patrocinio dell'avv. Fabio CP_1
Moneta; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: v. verbale udienza del 4.3.2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione ha convenuto in giudizio chiedendo di Parte_1 CP_1
modificare la misura del contributo posto a suo carico per il mantenimento
Per_ della figlia (10.7.2000) stabilito con la sentenza di divorzio emessa tra 2
le parti nel febbraio 2009; ha dedotto in proposito che la giovane avesse raggiunto una parziale autonomia economica, che le condizioni della madre fossero divenute più floride, che per contro la propria disponibilità economica fosse ridotta rispetto all'epoca del divorzio, dovendo egli provvedere anche alle necessità di una seconda figlia, nata nel 2006 dal suo secondo matrimonio.
Ha poi chiesto di poter versare direttamente il contributo nelle mani della figlia maggiorenne.
ha chiesto al Tribunale di respingere la domanda e si è CP_1
opposta altresì al versamento del mantenimento paterno direttamente in
Per_ favore della figlia .
** ** **
La sentenza di cui è chiesta la modifica pone a carico del ricorrente un
Per_ contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 620,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ad oggi, in forza di detta sentenza, viene trattenuto dalla busta paga del ricorrente, l'importo di € 810,71 (€ 620,00 oltre rivalutazione).
Il ricorrente, a supporto della domanda di modifica, ha dedotto che la formazione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di una nuova figlia,
giustificherebbero una rinnovata valutazione;
per la precisione la secondogenita era già nata al tempo del divorzio, ma aveva appena tre anni,
e le sue necessità ora che è uscita dall'infanzia sono fisiologicamente aumentate, e con esse le spese legate al suo mantenimento, che sostiene unitamente alla madre che percepisce però un reddito di soli € 9.000,00 netti annui - cfr. dichiarazioni redditi allegate sub doc. 6 al ricorso). 3
Secondo il ricorrente inoltre la resistente – che all'epoca del divorzio lavorava in forza di un contratto part time e percepiva uno stipendio di circa € 1.000,00
mensili - oggi è titolare di un contratto a tempo pieno ed indeterminato presso il dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato, e percepisce circa €
1.800,00 mensili.
Per_ Infine ha sostenuto che la figlia studentessa di Psicologia Pt_1
presso l'Università La Sapienza di Roma, abbia ha prestato servizio presso una casa famiglia da giugno 2022 a giugno 2023 e percepito una retribuzione mensile netta di circa € 400,00; inoltre che dal mese di settembre 2023
sarebbe stata assunta per due volte alla settimana presso la medesima struttura.
Il collegio osserva che la formazione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di una nuova figlia sono circostanze prese in considerazione dalla sentenza di divorzio, che non rappresentano dunque una alterazione dell'assetto sulla cui base era stato determinata la misura del contributo dovuto da per il Pt_1
mantenimento ordinario della figlia. E d'altra parte il fisiologico accrescimento delle necessità dei figli con il progredire dell'età è un fattore che nel caso in esame riveste una valenza neutra, perché anche le necessità
Per_ della prima figlia sono parallelamente divenute più onerose, considerato che all'epoca aveva nove anni.
Ciò che risulta invece avere subito una alterazione rispetto al pregresso, è il
Per_ rapporto proporzionale tra le risorse dei due genitori di
La situazione del ricorrente non sembra aver subito flessioni significative;
egli ha lavorato come impiegato dal 1987 al 2024 per la società Tim spa (da ultimo con reddito netto e dal luglio 2024 è dipendente Fibercop;
il reddito 4
netto da lavoro prodotto nel 2024 è pari a circa 24.000 euro, cui si aggiungono redditi da locazione che portano a complessivi € 36.746 il reddito netto annuo. Vive a Foligno con la figlia e la seconda moglie, la quale Per_2
gestisce una tabaccheria e percepisce -secondo quanto dichiarato dallo stesso
- redditi netti annui pari a circa € 9.000,00; l'abitazione in cui vive Pt_1
la famiglia è di proprietà del resistente, e su di essa grava un mutuo per il quale versa una rata mensile di € 528,00. Pt_1
Nel 2023 il ricorrente ha acquistato un ulteriore immobile in Foligno, con denaro donato dai propri genitori (circa € 62.000,00) che attualmente è locato a terzi con canone mensile di € 400,00 (cfr. dich. sost. atto di notorietà);
l'incremento patrimoniale conseguito nel 2023 è bilanciato dal peso della rata del mutuo che ersa per la casa di abitazione, con un risultato – come Pt_1
già anticipato – di sostanziale equivalenza delle sue disponibilità concrete rispetto al passato.
La situazione reddituale della resistente appare invece mutata rispetto all'epoca del divorzio in quanto oggi è titolare di un contratto a tempo pieno ed indeterminato presso il dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato, e percepisce attualmente circa € 1.800,00 mensili, mentre all'epoca ella aveva un contratto di lavoro part time e percepiva uno stipendio di circa € 1.000,00
(cfr. sentenza divorzio allegata sub doc. 2 al ricorso). Ella vive unitamente
Per_ alla figlia in un immobile in locazione per il quale sostiene un canone mensile di € 950,00 (cfr. contratto locazione allegato sub doc. 3 alla comparsa di risposta) ed ha dichiarato di aver ricevuto dopo la morte dei genitori in eredità l'importo di € 60.000,00, come si evince dagli estratti del conto corrente allegati (cfr. Copia delle movimentazioni del conto corrente intestate a dall'anno 2021 all'anno 2023 allegati sub doc. 19 alla CP_1 5
comparsa di risposta). E' oggi titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e full time ed ha ricevuto una somma significativa in eredità.
Per_ Risulta poi che la figlia abbia raggiunto solo una limitata forma di autonomia;
ha svolto in passato il servizio civile (attività che non può essere equiparata ad un ingresso nel mondo del lavoro), ed ha svolto piccoli lavori saltuari di assistenza ad una persona disabile, percependo somme nell'ordine di 100 euro mensili;
sta frequentando ancora l'università e attualmente si trova a Valencia impegnata con il progetto Erasmus, per il quale riceve una borsa di studio di circa 300 euro mensili, che non è sicuramente adeguata per far fronte alle necessità alloggiative e di mantenimento all'estero. Tutte le attività della ragazza sono state correttamente dichiarate e documentate dalla resistente (cfr. Copia lettera di assunzione a tempo determinato CP_2
Copia proroga contratto al 29 febbraio;
Copia n. 2 buste paga CP_2
prodotte sub doc.ti 20-23 ). Ella è in grado unicamente di non gravare sulla madre per alcune piccole necessità, ma certamente non è in condizione di mantenersi con le attività che svolge.
Dunque il dovere del padre di contribuire al mantenimento della figlia non può ritenersi venuto meno, ma ne va rimodulata la misura, dal momento che la madre è oggi nelle condizioni di provvedervi in proporzione più ampia rispetto al passato, e che la figlia è in grado di sollevare la madre da una piccola parte delle sue necessità quotidiane.
In conclusione ritiene il collegio sulla base degli elementi raccolti che vi siano i presupposti per ridurre la misura del contributo dovuto dal padre, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, nella misura di € 500,00 mensili. 6
Non può essere invece accolta la richiesta di versare direttamente l'importo suddetto in favore della figlia maggiorenne, soluzione che presuppone un accordo tra le parti o una richiesta esplicita dell'interessata, in quanto maggiorenne, che non è stata qui formulata.
In presenza di margini di reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Roma, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, modificando le statuizioni di divorzio stabilite con sentenza n.
3388/2009 emessa in data 5.12.2008 dal Tribunale Ordinario di Roma e pubblicata il 16.2.2009, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza riduce il contributo al mantenimento ordinario della
Per_ figlia dovuto dal ricorrente alla resistente ad € 500,00 mensili, fermo il resto.
- compensa le spese processuali tra le parti.
Roma, 14 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi