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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1439/2024 promossa da:
in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. BRANCHICELLA Parte_2 UR e dell'avv. SIGGILLINO FILOMENA APPELLANTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio degli avv.ti ONORATO PATRIZIA,
[...] P.IVA_1 AN IO e NA DR APPELLATO
Avverso la sentenza n. 1186 del 18 Settembre 2024 emessa dal Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis – in totale riforma della sentenza n. 1186/2024, pubblicata il 18.09.2024, in relazione al giudizio RG.N. 4476/2023, non notificata, così statuire:
- Nel merito In riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione e del conseguente verbale n. 16/2021, e per l'effetto revocare la suddetta ordinanza-ingiunzione, dichiarando priva di effetti la sanzione irrogata;
ovvero, in via subordinata, rideterminare la sanzione applicabile nella diversa misura di
€ 12.400,00.
L'appellato ha concluso come segue: In via principale: rigettare l'appello nonché il ricorso in opposizione di primo grado, in quanto inammissibili e comunque infondati, confermando la motivazione della sentenza appellata e l'ordinanza ingiunzione opposta;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, comunque previo rigetto dell'appello, determinare l'importo della sanzione unica in una misura non inferiore al doppio del massimo edittale previsto pagina 1 di 6 dall'art. 258, comma 4, TUA (€ 20.000,00). In ogni caso, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite del presente grado di appello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22 dicembre 2023, e , quest'ultima sia Parte_2 Parte_1 in proprio sia in qualità di rappresentante legale della stessa società, proponevano opposizione avverso l'ordinanza notificata loro il 22 novembre 2023 con la quale veniva ingiunto di pagare la somma di euro 308.807,00 per violazione degli artt. 193 e 258 del D.lgs. n. 152 del 2006 accertata dalla Regione Carabinieri Forestale di OL con verbale n. 16/2021 redatto in data 18 Febbraio 2021. In particolare, all'esito dell' espletamento di attività di polizia giudiziaria si appurava che la
[...] nel corso dell'intero anno 2019 e fino al 20 febbraio 2020 aveva consegnato alla Parte_2 un quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi pari a 4.863.400 kg effettuando Parte_3
193 distinti conferimenti, mediante trasporto per conto terzi, ciascuno dei quali accompagnato dal formulario di identificazione (c.d. F.I.R.) che riportava in maniera inesatta il luogo di destinazione dei rifiuti: infatti dagli accertamenti emergeva che il materiale trasportato non era stato depositato presso l'impianto della ubicato in via Tassi di Cortemaggiore (PC) , come indicato nei Parte_3
F.I..R., bensì nella frazione di Roncole Verdi nel Comune di Busseto (PR). Quest'ultimo sito, peraltro, non era autorizzato al deposito di rifiuti e ciò comportava a carico di e Parte_1 CP_2
l'apertura di un procedimento penale, per il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti ex art.
[...]
256 del T.U. ambiente, conclusosi tuttavia con sentenza di non doversi procedere per estinzione dell'illecito a seguito dell'esito positivo della messa alla prova.
Le ricorrenti ritenevano, per un verso, infondata la contestazione loro mossa, asserendo che la P.G. non aveva indicato il luogo di effettiva destinazione dei rifiuti né erano emersi elementi di prova dai quali desumere che tale luogo non fosse in Cortemaggiore, e per altro, che era comunque illegittima la sanzione amministrativa comminata, sia nell'an, dal momento che la relativa violazione si sarebbe già estinta all'esito del procedimento penale, sia nel quantum, non avendo l'ente irrogante applicato il criterio del cumulo giuridico come imposto dalla presenza di un unitario disegno criminoso alla base delle plurime violazioni perpetrate.
L' Controparte_3 costituitasi in giudizio resisteva all'opposizione evidenziando la completezza degli accertamenti di P.G., aventi un valore probatorio prevalente rispetto ai formulari redatti da e inoltre Parte_2 adducendo che l'estinzione del reato non avesse alcun rilievo rispetto all'illecito amministrativo e che ad ogni modo l'ammontare della sanzione fosse stato correttamente determinato sulla base del criterio del cumulo materiale da utilizzare nel caso di specie.
Con sentenza del 18 settembre 2024 il Tribunale di Parma ha rigettato l'opposizione, confermando dunque l'ingiunzione e la relativa sanzione, e ha compensato interamente le spese di lite. A tale esito il giudice di primo grado è pervenuto ritenendo che, in base al verbale emesso dai Carabinieri di OL (la cui veridicità peraltro non è stata contestata non essendo stata proposta querela di falso) fosse stato pienamente dimostrato che il luogo di effettiva destinazione dei rifiuti non coincideva con quello indicato nei F.I.R. Per ciò che concerne poi l'asserita violazione del ne bis in idem, il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, ha evidenziato come le due diverse norme, quella penale e quella amministrativa, abbiano ad oggetto fattispecie che data la diversità dei relativi elementi pagina 2 di 6 costitutivi non sono sovrapponibili. Da ultimo, per ciò che riguarda il calcolo della sanzione, si è ritenuto corretto il cumulo materiale delle sanzioni per la insufficienza degli elementi acquisiti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso, che consente l'applicazione del più favorevole cumulo giuridico.
Contro tale decisione e hanno proposto appello articolando Parte_1 Parte_2 due motivi. L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_3 impugnata.
La causa è stata discussa e decisa alla udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito di note.
1)
Con il primo motivo di appello si impugna la sentenza per violazione del principio del ne bis in idem processuale in base al quale è impedito all'ordinamento di punire due volte un soggetto per lo stesso fatto storico. Le appellanti rilevano che il Tribunale non abbia fatto buon uso di tale regola ritenendo che le due diverse norme, quella penale (art. 256 T.U. Ambiente) e quella amministrativa, (art. 258, co. 4, dello stesso T.U.) abbiano ad oggetto fattispecie non sovrapponibili e che quindi nell'ipotesi in esame fosse corretto procedere all'applicazione di entrambe le sanzioni. La censura è infondata. Preliminarmente è opportuno chiarire, sia pure sinteticamente, la nozione e la portata del canone processualistico del ne bis in idem. Tale principio, sancito a livello interno dall'art. 649 c.p.p. e ribadito a livello sovranazionale dall'art. 50 della Carte di Nizza e dall'art. 4, Prot. 7, della Cedu, esprime la fondamentale esigenza che un soggetto, già giudicato con decisione definitiva, non possa essere sottoposto ad un nuovo procedimento per il medesimo comportamento. Trattasi di preclusione che, secondo anche gli insegnamenti della Corte costituzionale (sent. n. 149/2022), ricorre anche laddove per lo stesso fatto la legge accanto ad una sanzione penale ne preveda una amministrativa, purché di carattere afflittivo. Peraltro, la stessa Consulta ha precisato come la scelta ordinamentale di un duplice regime punitivo non sia di per sé illegittima, a condizione tuttavia che ricorrano taluni requisiti che consentano di ritenere congrua l'applicazione di entrambe le sanzioni (prevedibilità della duplice sanzione, non duplicazione della raccolta e valutazione della prova, proporzionalità dell'esito punitivo complessivamente inteso, complementarità dei due sistemi sanzionatori).
Ora, venendo alla fattispecie qui in esame, va evidenziato come la regola del divieto del doppio giudizio non sia applicabile. In disparte la sussistenza, o meno, degli altri requisiti che consentono il doppio binario, ciò che difetta a ben vedere, per ritenere operante la preclusione, è anzitutto il presupposto dell'identità del fatto storico: diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, le due norme citate sopra sanzionano condotte differenti, il cui substrato comune è rappresentato esclusivamente dal riguardare il trasporto dei rifiuti da un luogo ad un altro. Per vero, mentre la sanzione penale colpisce il carattere abusivo del trasporto e deposito dei rifiuti, (e quindi l'assenza delle autorizzazioni amministrative previste dall'ordinamento) la violazione amministrativa punisce il mancato utilizzo, ovvero la compilazione inesatta del formulario di identificazione, necessario per ogni trasporto di rifiuti. È di tutta evidenza, dunque, come le due disposizioni siano dirette a contrastare, peraltro con un diverso grado di severità, condotte differenti, seppure entrambe in violazione della pagina 3 di 6 normativa in materia di rifiuti, tale per cui l'applicazione di un doppio regime sanzionatorio non può ritenersi in contrasto con il principio del ne bis in idem. Al contrario, se si applicasse una sola delle due sanzioni, in ipotesi quella penale, rimarrebbe inevitabilmente frustrata l'esigenza punitiva che l'ordinamento intende perseguire con quella amministrativa rimasta inattuata, ovvero il fatto che la movimentazione dei rifiuti sia avvenuta, oltre che senza autorizzazione, violando le regole sulla compilazione dei F.I.R.
Ed è proprio in questa prospettiva che deve interpretarsi la clausola di sussidiarietà dell'art. 258, co. 4 che tiene salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca reato. È corretto ritenere che la stessa escluda l'applicazione della sanzione amministrativa in luogo di quella penale solamente laddove il fatto concretamente sussumibile nelle due diverse previsioni sia il medesimo: ipotesi che, come visto, non ricorre nella presente fattispecie.
Da questo punto di vista, anche gli ulteriori rilievi critici sollevati dalla difesa appellante risultano infondati. Per un verso, si deduce l'erroneità della prima decisione nella parte in cui ha qualificato la sanzione amministrativa come non afflittiva escludendo, di conseguenza, l'applicazione della regola processualistica in esame. Si tratta di asserzione, per vero, che non corrisponde a quanto emerge dalla sentenza impugnata che in nessun passaggio motivazionale esclude la valenza punitiva dell'art. 258, co. 4 del T.U. ambiente. Ad ogni modo, il profilo è irrilevante dal momento che, come precedentemente chiarito, le norme in esame sono tese a punire condotte non sovrapponibili. Per le medesime ragioni, non rileva, come sostenuto dalle appellanti, che il primo giudice abbia omesso di verificare se ricorressero gli ulteriori requisiti richiesti per ritenere legittimo il doppio binario punitivo: che questi elementi fossero presenti, o no, poco importa, considerato che, una volta riscontrata l'assenza dell'elemento dell'unicità del fatto storico, l'indagine in ordine alla presenza degli ulteriori presupposti è superflua. Peraltro, ad abundantiam può osservarsi che le sanzioni volte a colpire la predisposizione e l'uso di documenti (i F.I.R.) di accompagnamento dei carichi di rifiuti non veritieri, e quindi a disegnare un sistema di rappresentazione documentale dei trasporti di rifiuti affidabile, sono certamente complementari rispetto alle sanzioni penali, e si giustificano, completando un unico sistema integrato di tutela dei medesimi beni giuridici, il che, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza 149 del 2022, consentirebbe anche il sistema di “doppio binario” rendendolo compatibile con l'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e, conseguentemente, con l'art. 117, primo comma, Cost.
In conclusione, va condivisa la posizione espressa dal giudice di primo grado che, sia pure in maniera sintetica, ha correttamente escluso che nell'ipotesi in esame si sia configurata una violazione del ne bis in idem, atteso che la sanzione amministrativa, oggetto della presente opposizione, era volta a punire una condotta non coincidente con quella alla quale fu invece rivolta la sanzione penale, e la previsione dell'illecito amministrativo ha una funzione complementare, rispetto alla sanzione dell'illecito penale. Ne può ritenersi che la applicazione della duplice pena sia in concreto sproporzionata: la sanzione penale non è invero stata applicata, a seguito della estinzione del reato per esito positivo del procedimento di messa alla prova da parte delle imputate.
2)
Con il secondo motivo di gravame si contesta la sentenza per aver ritenuto corretta la modalità di calcolo della sanzione amministrativa comminata dall' Parte appellante sostiene che, nel caso CP_3 pagina 4 di 6 di specie, il criterio da adottare non fosse quello del c.d. cumulo materiale, ovvero della moltiplicazione della sanzione per il numero di infrazioni commesse, ma quello del c.d. cumulo giuridico previsto dall'art. 258, comma 9 del Testo Unico. Tale norma stabilisce che in caso di più violazioni commesse con un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno debba applicarsi la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al doppio. Ebbene, secondo le appellanti, gli illeciti in esame, per quanto posti in essere in momenti diversi, sarebbero attuativi di un proposito unitario, tale per cui si giustificherebbe l'applicazione del più mite trattamento sanzionatorio. In particolare, il luogo della somma di euro 308.807,00 si richiede di rideterminare la sanzione in un importo pari ad euro 12.400,00. La censura non merita accoglimento. Va condiviso l'assunto secondo cui l'ipotesi sub iudice possa astrattamente rientrare nell'ambito operativo del citato comma 9: la norma, infatti, pur essendo entrata in vigore in un momento successivo rispetto ai fatti è agli stessi comunque applicabile attesa la previsione di cui al successivo comma 9 bis che ne estende retroattivamente la portata anche alle fattispecie commesse prima della sua introduzione, fatta salva la formazione del giudicato.
Tuttavia, nel caso concreto non ricorrono i presupposti che la disposizione richiede ai fini dell'adozione del criterio del cumulo giuridico. Sul punto è utile richiamare la giurisprudenza formatasi in riferimento al reato continuato dal momento che l'art. 258, comma 9 riproduce in buona sostanza il tenore dell'art. 81, comma 2 del c.p., con la conseguenza che i principi enunciati in riferimento a quest'ultima norma sono senz'altro trasponibili anche all'ipotesi contemplata dalla normativa ambientale. Ebbene, la Cassazione ha in più occasioni precisato quali siano i requisiti fondamentali della fattispecie continuata, evidenziando, in particolare, come ciò che connota questa ipotesi è proprio la presenza di una ideazione unitaria dei reati che debbono essere tutti previsti e programmati, almeno nelle linee essenziali, in uno stesso contesto cronologico e in vista della realizzazione di un fine unico (Cass. n. 24202/2022). È infatti questo elemento che giustifica la riduzione della pena dovendo ravvisarsi una minore capacità a delinquere di chi decide di commettere più reati in uno stesso momento rispetto a colui che, al contrario, ne delibera reiteratamente la commissione in una serie di diverse occasioni. In questa prospettiva il vincolo della continuazione va tenuto distinto da tutte quelle situazioni in cui la realizzazione di una pluralità di illeciti è espressiva di una certa attitudine a violare la legge e che piuttosto che richiedere un'attenuazione della sanzione ne impone al contrario un incremento. Per distinguere le due fattispecie secondo l'insegnamento della Corte occorre verificare, con un ragionamento necessariamente presuntivo, se al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati tutti programmati almeno nelle loro linee essenziali, e a tal fine vanno valutati concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (così Cass. S.U. penali 28659 del 2017).
Nel caso in esame, seppure vi sia evidente omogeneità delle violazioni, e della modalità di condotta, fa difetto il criterio della contiguità temporale, perché per quanto costa i trasporti si sono ripetuti dal marzo del 2019 fino al gennaio 2020, per molti mesi quindi, e nulla fa presumere che l'imprenditore fin dalla compilazione del primo F.I.R. avesse già programmato tutti i prelievi di materiali da portare in discarica: tra l'altro dagli accertamenti effettuati dalla P.G., e dalle dichiarazioni rese dai trasportatori, emerge che i trasporti in discarica provenivano da diversi cantieri: manca quindi la prova di una pagina 5 di 6 anticipata programmazione unitaria;
è vero che i testi hanno dichiarato che la società appellante aveva dato disposizioni di falsificare il F.I.R. riportando un luogo di destinazione dei rifiuti inesatto per ogni futuro trasporto, ma questo aspetto programmatico non significa che la società avesse previsto, con un disegno unitario, tutti i trasporti, risultando piuttosto che aveva deciso di eseguire in forma illecita, con F.I.R. inesatti, ogni eventuale, futuro, trasporto.
Dunque, non è dimostrato (e l'onere gravava sulle opponenti) che le plurime condotte in violazioni della norma commesse dalle appellanti, pur omogenee, siano attuazione di un proposito unitario. Dagli atti emerge solo che la nel periodo oggetto d'indagine ha violato sistematicamente la Parte_2 normativa in materia di tracciabilità di rifiuti, per ovviare ad un problema pratico: il materiale consegnato alla società , infatti, non poteva essere più scaricato presso l'impianto Parte_3 quest'ultima sito in Cortemaggiore dal momento che questo immobile, l'unico autorizzato al deposito dei rifiuti, era stato ceduto a terzi nell'anno 2017.
Tale condotta più che presupporre un momento ideativo unico riflette viceversa una tendenza abituale a commettere l'infrazione e non può giustificare una mitigazione della sanzione come invece dedotto da parte appellante.
Attesa le reiezione dell'appello e tenuto conto del principio di soccombenza, le spese del grado devono essere poste a carico delle appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna altresì le appellanti a rifondere all' le spese del grado che si liquidano in CP_3 complessivi € 13.530,00 per compensi, oltre esborsi documentati, i.v.a., c.p.a. e spese generali
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1439/2024 promossa da:
in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. BRANCHICELLA Parte_2 UR e dell'avv. SIGGILLINO FILOMENA APPELLANTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio degli avv.ti ONORATO PATRIZIA,
[...] P.IVA_1 AN IO e NA DR APPELLATO
Avverso la sentenza n. 1186 del 18 Settembre 2024 emessa dal Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis – in totale riforma della sentenza n. 1186/2024, pubblicata il 18.09.2024, in relazione al giudizio RG.N. 4476/2023, non notificata, così statuire:
- Nel merito In riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione e del conseguente verbale n. 16/2021, e per l'effetto revocare la suddetta ordinanza-ingiunzione, dichiarando priva di effetti la sanzione irrogata;
ovvero, in via subordinata, rideterminare la sanzione applicabile nella diversa misura di
€ 12.400,00.
L'appellato ha concluso come segue: In via principale: rigettare l'appello nonché il ricorso in opposizione di primo grado, in quanto inammissibili e comunque infondati, confermando la motivazione della sentenza appellata e l'ordinanza ingiunzione opposta;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, comunque previo rigetto dell'appello, determinare l'importo della sanzione unica in una misura non inferiore al doppio del massimo edittale previsto pagina 1 di 6 dall'art. 258, comma 4, TUA (€ 20.000,00). In ogni caso, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite del presente grado di appello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22 dicembre 2023, e , quest'ultima sia Parte_2 Parte_1 in proprio sia in qualità di rappresentante legale della stessa società, proponevano opposizione avverso l'ordinanza notificata loro il 22 novembre 2023 con la quale veniva ingiunto di pagare la somma di euro 308.807,00 per violazione degli artt. 193 e 258 del D.lgs. n. 152 del 2006 accertata dalla Regione Carabinieri Forestale di OL con verbale n. 16/2021 redatto in data 18 Febbraio 2021. In particolare, all'esito dell' espletamento di attività di polizia giudiziaria si appurava che la
[...] nel corso dell'intero anno 2019 e fino al 20 febbraio 2020 aveva consegnato alla Parte_2 un quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi pari a 4.863.400 kg effettuando Parte_3
193 distinti conferimenti, mediante trasporto per conto terzi, ciascuno dei quali accompagnato dal formulario di identificazione (c.d. F.I.R.) che riportava in maniera inesatta il luogo di destinazione dei rifiuti: infatti dagli accertamenti emergeva che il materiale trasportato non era stato depositato presso l'impianto della ubicato in via Tassi di Cortemaggiore (PC) , come indicato nei Parte_3
F.I..R., bensì nella frazione di Roncole Verdi nel Comune di Busseto (PR). Quest'ultimo sito, peraltro, non era autorizzato al deposito di rifiuti e ciò comportava a carico di e Parte_1 CP_2
l'apertura di un procedimento penale, per il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti ex art.
[...]
256 del T.U. ambiente, conclusosi tuttavia con sentenza di non doversi procedere per estinzione dell'illecito a seguito dell'esito positivo della messa alla prova.
Le ricorrenti ritenevano, per un verso, infondata la contestazione loro mossa, asserendo che la P.G. non aveva indicato il luogo di effettiva destinazione dei rifiuti né erano emersi elementi di prova dai quali desumere che tale luogo non fosse in Cortemaggiore, e per altro, che era comunque illegittima la sanzione amministrativa comminata, sia nell'an, dal momento che la relativa violazione si sarebbe già estinta all'esito del procedimento penale, sia nel quantum, non avendo l'ente irrogante applicato il criterio del cumulo giuridico come imposto dalla presenza di un unitario disegno criminoso alla base delle plurime violazioni perpetrate.
L' Controparte_3 costituitasi in giudizio resisteva all'opposizione evidenziando la completezza degli accertamenti di P.G., aventi un valore probatorio prevalente rispetto ai formulari redatti da e inoltre Parte_2 adducendo che l'estinzione del reato non avesse alcun rilievo rispetto all'illecito amministrativo e che ad ogni modo l'ammontare della sanzione fosse stato correttamente determinato sulla base del criterio del cumulo materiale da utilizzare nel caso di specie.
Con sentenza del 18 settembre 2024 il Tribunale di Parma ha rigettato l'opposizione, confermando dunque l'ingiunzione e la relativa sanzione, e ha compensato interamente le spese di lite. A tale esito il giudice di primo grado è pervenuto ritenendo che, in base al verbale emesso dai Carabinieri di OL (la cui veridicità peraltro non è stata contestata non essendo stata proposta querela di falso) fosse stato pienamente dimostrato che il luogo di effettiva destinazione dei rifiuti non coincideva con quello indicato nei F.I.R. Per ciò che concerne poi l'asserita violazione del ne bis in idem, il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, ha evidenziato come le due diverse norme, quella penale e quella amministrativa, abbiano ad oggetto fattispecie che data la diversità dei relativi elementi pagina 2 di 6 costitutivi non sono sovrapponibili. Da ultimo, per ciò che riguarda il calcolo della sanzione, si è ritenuto corretto il cumulo materiale delle sanzioni per la insufficienza degli elementi acquisiti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso, che consente l'applicazione del più favorevole cumulo giuridico.
Contro tale decisione e hanno proposto appello articolando Parte_1 Parte_2 due motivi. L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_3 impugnata.
La causa è stata discussa e decisa alla udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito di note.
1)
Con il primo motivo di appello si impugna la sentenza per violazione del principio del ne bis in idem processuale in base al quale è impedito all'ordinamento di punire due volte un soggetto per lo stesso fatto storico. Le appellanti rilevano che il Tribunale non abbia fatto buon uso di tale regola ritenendo che le due diverse norme, quella penale (art. 256 T.U. Ambiente) e quella amministrativa, (art. 258, co. 4, dello stesso T.U.) abbiano ad oggetto fattispecie non sovrapponibili e che quindi nell'ipotesi in esame fosse corretto procedere all'applicazione di entrambe le sanzioni. La censura è infondata. Preliminarmente è opportuno chiarire, sia pure sinteticamente, la nozione e la portata del canone processualistico del ne bis in idem. Tale principio, sancito a livello interno dall'art. 649 c.p.p. e ribadito a livello sovranazionale dall'art. 50 della Carte di Nizza e dall'art. 4, Prot. 7, della Cedu, esprime la fondamentale esigenza che un soggetto, già giudicato con decisione definitiva, non possa essere sottoposto ad un nuovo procedimento per il medesimo comportamento. Trattasi di preclusione che, secondo anche gli insegnamenti della Corte costituzionale (sent. n. 149/2022), ricorre anche laddove per lo stesso fatto la legge accanto ad una sanzione penale ne preveda una amministrativa, purché di carattere afflittivo. Peraltro, la stessa Consulta ha precisato come la scelta ordinamentale di un duplice regime punitivo non sia di per sé illegittima, a condizione tuttavia che ricorrano taluni requisiti che consentano di ritenere congrua l'applicazione di entrambe le sanzioni (prevedibilità della duplice sanzione, non duplicazione della raccolta e valutazione della prova, proporzionalità dell'esito punitivo complessivamente inteso, complementarità dei due sistemi sanzionatori).
Ora, venendo alla fattispecie qui in esame, va evidenziato come la regola del divieto del doppio giudizio non sia applicabile. In disparte la sussistenza, o meno, degli altri requisiti che consentono il doppio binario, ciò che difetta a ben vedere, per ritenere operante la preclusione, è anzitutto il presupposto dell'identità del fatto storico: diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, le due norme citate sopra sanzionano condotte differenti, il cui substrato comune è rappresentato esclusivamente dal riguardare il trasporto dei rifiuti da un luogo ad un altro. Per vero, mentre la sanzione penale colpisce il carattere abusivo del trasporto e deposito dei rifiuti, (e quindi l'assenza delle autorizzazioni amministrative previste dall'ordinamento) la violazione amministrativa punisce il mancato utilizzo, ovvero la compilazione inesatta del formulario di identificazione, necessario per ogni trasporto di rifiuti. È di tutta evidenza, dunque, come le due disposizioni siano dirette a contrastare, peraltro con un diverso grado di severità, condotte differenti, seppure entrambe in violazione della pagina 3 di 6 normativa in materia di rifiuti, tale per cui l'applicazione di un doppio regime sanzionatorio non può ritenersi in contrasto con il principio del ne bis in idem. Al contrario, se si applicasse una sola delle due sanzioni, in ipotesi quella penale, rimarrebbe inevitabilmente frustrata l'esigenza punitiva che l'ordinamento intende perseguire con quella amministrativa rimasta inattuata, ovvero il fatto che la movimentazione dei rifiuti sia avvenuta, oltre che senza autorizzazione, violando le regole sulla compilazione dei F.I.R.
Ed è proprio in questa prospettiva che deve interpretarsi la clausola di sussidiarietà dell'art. 258, co. 4 che tiene salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca reato. È corretto ritenere che la stessa escluda l'applicazione della sanzione amministrativa in luogo di quella penale solamente laddove il fatto concretamente sussumibile nelle due diverse previsioni sia il medesimo: ipotesi che, come visto, non ricorre nella presente fattispecie.
Da questo punto di vista, anche gli ulteriori rilievi critici sollevati dalla difesa appellante risultano infondati. Per un verso, si deduce l'erroneità della prima decisione nella parte in cui ha qualificato la sanzione amministrativa come non afflittiva escludendo, di conseguenza, l'applicazione della regola processualistica in esame. Si tratta di asserzione, per vero, che non corrisponde a quanto emerge dalla sentenza impugnata che in nessun passaggio motivazionale esclude la valenza punitiva dell'art. 258, co. 4 del T.U. ambiente. Ad ogni modo, il profilo è irrilevante dal momento che, come precedentemente chiarito, le norme in esame sono tese a punire condotte non sovrapponibili. Per le medesime ragioni, non rileva, come sostenuto dalle appellanti, che il primo giudice abbia omesso di verificare se ricorressero gli ulteriori requisiti richiesti per ritenere legittimo il doppio binario punitivo: che questi elementi fossero presenti, o no, poco importa, considerato che, una volta riscontrata l'assenza dell'elemento dell'unicità del fatto storico, l'indagine in ordine alla presenza degli ulteriori presupposti è superflua. Peraltro, ad abundantiam può osservarsi che le sanzioni volte a colpire la predisposizione e l'uso di documenti (i F.I.R.) di accompagnamento dei carichi di rifiuti non veritieri, e quindi a disegnare un sistema di rappresentazione documentale dei trasporti di rifiuti affidabile, sono certamente complementari rispetto alle sanzioni penali, e si giustificano, completando un unico sistema integrato di tutela dei medesimi beni giuridici, il che, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza 149 del 2022, consentirebbe anche il sistema di “doppio binario” rendendolo compatibile con l'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e, conseguentemente, con l'art. 117, primo comma, Cost.
In conclusione, va condivisa la posizione espressa dal giudice di primo grado che, sia pure in maniera sintetica, ha correttamente escluso che nell'ipotesi in esame si sia configurata una violazione del ne bis in idem, atteso che la sanzione amministrativa, oggetto della presente opposizione, era volta a punire una condotta non coincidente con quella alla quale fu invece rivolta la sanzione penale, e la previsione dell'illecito amministrativo ha una funzione complementare, rispetto alla sanzione dell'illecito penale. Ne può ritenersi che la applicazione della duplice pena sia in concreto sproporzionata: la sanzione penale non è invero stata applicata, a seguito della estinzione del reato per esito positivo del procedimento di messa alla prova da parte delle imputate.
2)
Con il secondo motivo di gravame si contesta la sentenza per aver ritenuto corretta la modalità di calcolo della sanzione amministrativa comminata dall' Parte appellante sostiene che, nel caso CP_3 pagina 4 di 6 di specie, il criterio da adottare non fosse quello del c.d. cumulo materiale, ovvero della moltiplicazione della sanzione per il numero di infrazioni commesse, ma quello del c.d. cumulo giuridico previsto dall'art. 258, comma 9 del Testo Unico. Tale norma stabilisce che in caso di più violazioni commesse con un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno debba applicarsi la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al doppio. Ebbene, secondo le appellanti, gli illeciti in esame, per quanto posti in essere in momenti diversi, sarebbero attuativi di un proposito unitario, tale per cui si giustificherebbe l'applicazione del più mite trattamento sanzionatorio. In particolare, il luogo della somma di euro 308.807,00 si richiede di rideterminare la sanzione in un importo pari ad euro 12.400,00. La censura non merita accoglimento. Va condiviso l'assunto secondo cui l'ipotesi sub iudice possa astrattamente rientrare nell'ambito operativo del citato comma 9: la norma, infatti, pur essendo entrata in vigore in un momento successivo rispetto ai fatti è agli stessi comunque applicabile attesa la previsione di cui al successivo comma 9 bis che ne estende retroattivamente la portata anche alle fattispecie commesse prima della sua introduzione, fatta salva la formazione del giudicato.
Tuttavia, nel caso concreto non ricorrono i presupposti che la disposizione richiede ai fini dell'adozione del criterio del cumulo giuridico. Sul punto è utile richiamare la giurisprudenza formatasi in riferimento al reato continuato dal momento che l'art. 258, comma 9 riproduce in buona sostanza il tenore dell'art. 81, comma 2 del c.p., con la conseguenza che i principi enunciati in riferimento a quest'ultima norma sono senz'altro trasponibili anche all'ipotesi contemplata dalla normativa ambientale. Ebbene, la Cassazione ha in più occasioni precisato quali siano i requisiti fondamentali della fattispecie continuata, evidenziando, in particolare, come ciò che connota questa ipotesi è proprio la presenza di una ideazione unitaria dei reati che debbono essere tutti previsti e programmati, almeno nelle linee essenziali, in uno stesso contesto cronologico e in vista della realizzazione di un fine unico (Cass. n. 24202/2022). È infatti questo elemento che giustifica la riduzione della pena dovendo ravvisarsi una minore capacità a delinquere di chi decide di commettere più reati in uno stesso momento rispetto a colui che, al contrario, ne delibera reiteratamente la commissione in una serie di diverse occasioni. In questa prospettiva il vincolo della continuazione va tenuto distinto da tutte quelle situazioni in cui la realizzazione di una pluralità di illeciti è espressiva di una certa attitudine a violare la legge e che piuttosto che richiedere un'attenuazione della sanzione ne impone al contrario un incremento. Per distinguere le due fattispecie secondo l'insegnamento della Corte occorre verificare, con un ragionamento necessariamente presuntivo, se al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati tutti programmati almeno nelle loro linee essenziali, e a tal fine vanno valutati concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (così Cass. S.U. penali 28659 del 2017).
Nel caso in esame, seppure vi sia evidente omogeneità delle violazioni, e della modalità di condotta, fa difetto il criterio della contiguità temporale, perché per quanto costa i trasporti si sono ripetuti dal marzo del 2019 fino al gennaio 2020, per molti mesi quindi, e nulla fa presumere che l'imprenditore fin dalla compilazione del primo F.I.R. avesse già programmato tutti i prelievi di materiali da portare in discarica: tra l'altro dagli accertamenti effettuati dalla P.G., e dalle dichiarazioni rese dai trasportatori, emerge che i trasporti in discarica provenivano da diversi cantieri: manca quindi la prova di una pagina 5 di 6 anticipata programmazione unitaria;
è vero che i testi hanno dichiarato che la società appellante aveva dato disposizioni di falsificare il F.I.R. riportando un luogo di destinazione dei rifiuti inesatto per ogni futuro trasporto, ma questo aspetto programmatico non significa che la società avesse previsto, con un disegno unitario, tutti i trasporti, risultando piuttosto che aveva deciso di eseguire in forma illecita, con F.I.R. inesatti, ogni eventuale, futuro, trasporto.
Dunque, non è dimostrato (e l'onere gravava sulle opponenti) che le plurime condotte in violazioni della norma commesse dalle appellanti, pur omogenee, siano attuazione di un proposito unitario. Dagli atti emerge solo che la nel periodo oggetto d'indagine ha violato sistematicamente la Parte_2 normativa in materia di tracciabilità di rifiuti, per ovviare ad un problema pratico: il materiale consegnato alla società , infatti, non poteva essere più scaricato presso l'impianto Parte_3 quest'ultima sito in Cortemaggiore dal momento che questo immobile, l'unico autorizzato al deposito dei rifiuti, era stato ceduto a terzi nell'anno 2017.
Tale condotta più che presupporre un momento ideativo unico riflette viceversa una tendenza abituale a commettere l'infrazione e non può giustificare una mitigazione della sanzione come invece dedotto da parte appellante.
Attesa le reiezione dell'appello e tenuto conto del principio di soccombenza, le spese del grado devono essere poste a carico delle appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna altresì le appellanti a rifondere all' le spese del grado che si liquidano in CP_3 complessivi € 13.530,00 per compensi, oltre esborsi documentati, i.v.a., c.p.a. e spese generali
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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