TAR Milano, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 481
TAR
Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per mancata esclusione della controinteressata NN IN per assenza di requisiti di partecipazione

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, affermando che il bando prevedeva modalità di invio alternative, che il curriculum era stato presentato correttamente e che l'esperienza di ricerca della controinteressata era idonea.

  • Rigettato
    Illegittimità del punteggio assegnato alla controinteressata NN IN per i titoli

    La Corte ha ritenuto che le valutazioni della commissione, pur con un margine di opinabilità, non fossero illogiche o irrazionali, e che la differenza di punteggio fosse giustificata dall'attinenza dei titoli della controinteressata rispetto all'oggetto della ricerca.

  • Rigettato
    Illegittimità del rapporto di collaborazione tra Presidente della Commissione e vincitrice

    La Corte ha rigettato la censura, affermando che la semplice sussistenza di rapporti accademici o di collaborazione scientifica non integra cause di incompatibilità, a meno che non vi sia prova di interessi economici o di un'intensità tale da far sorgere dubbi sull'imparzialità.

  • Rigettato
    Illegittimità del punteggio assegnato al ricorrente

    La Corte ha respinto le censure, affermando che il bando prevedeva il criterio dell'attinenza dei titoli alla ricerca, che le valutazioni erano discrezionali e non palesemente illogiche, e che il punteggio del dottorato era stato correttamente azzerato per mancata attinenza.

  • Rigettato
    Richiesta risarcitoria

    La Corte ha rigettato la domanda risarcitoria per insussistenza degli elementi costitutivi, in primis l'ingiustizia del danno, dato il rigetto del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 481
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 481
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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