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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/07/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, in persona del Giudice
dr. Martino Casavola, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3624 del R.G. 2018, avente ad oggetto “alimenti”,
T R A
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giovanni Pinto, Parte_1
dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti,
ATTORE
E
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Cristina Casale, dal CP_1
quale è rappresentata e difesa come da procura in atti,
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Antonella Rizzo, CP_2
dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti,
CONVENUTE
All'udienza dell'08.01.2025 le parti precisavano le conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE
L'attore, , premesso di aver subito lo sfratto per morosità Parte_1
relativamente all'appartamento condotto in locazione sito in Taranto alla via
Toscana n. 36, di essere privo di qualunque mezzo di sostentamento, ad eccezione di una pensione mensile di invalidità pari ad euro 292,88, e di essere affetto da una grave infermità mentale, conveniva in giudizio la
RE MA per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 433 c.c., CP_1
alla corresponsione in suo favore di un assegno alimentare dell'importo di euro 300,00 mensili.
Costituendosi in giudizio, la convenuta, opponendosi ad ogni ulteriore istanza, deduceva di aver tempestivamente fornito al fratello una abitazione,
acquistando un appartamento sito in Taranto alla via D'Alò Alfieri n. 11 che gli aveva concesso in comodato gratuito.
Integrato il contraddittorio alla RE TE quest'ultima CP_2
deduceva di non mai aver avuto alcun rapporto con il fratello, essendo stata adottata all'età di diciotto mesi da un'altra famiglia ed evidenziava di non avere alcuna possibilità di contribuire al suo sostentamento, essendo titolare solo di una modesta pensione dell'importo mensile di euro 800,00 circa.
La causa, quindi, istruita con produzione documentale, all'udienza a trattazione scritta dell'08.01.2025 veniva riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Passando alla trattazione del merito della controversia, è opportuno evidenziare che la domanda spiegata dallo , alla luce delle conclusioni Pt_1
formulate e delle ragioni che la sorreggono, ha quale petitum la prestazione da parte delle convenute degli alimenti, in applicazione delle disposizioni normative di cui agli artt. 433 e ss. c.c., a causa dello stato di necessità in cui l'attore assume di versare.
A tal proposito, occorre inoltre sottolineare che l'art. 438 c.c., nel prevedere che gli alimenti possano essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, subordina, nel concorso degli altri presupposti di natura soggettiva ed oggettiva, il riconoscimento del diritto a tale prestazione alla prova sia dello stato di bisogno (da intendersi come mancanza delle risorse necessarie al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita) che dell'impossibilità
dell'alimentando di provvedere a sé stesso mediante l'esplicazione di un'attività che gli consenta di reperire i mezzi necessari al proprio sostentamento.
L'attore, richiamando la suddetta normativa, ha dedotto di essere totalmente sprovvisto di sostanze che gli consentano di fronteggiare anche le più
elementari necessità, ad eccezione di una pensione di invalidità dell'importo di euro 343,00 mensili percepita a causa di una grave infermità mentale, e di non avere alcuna capacità di produrre redditi da lavoro.
Tale ultimo assunto può in effetti ritenersi sufficientemente provato in giudizio, alla luce della gravità della malattia mentale che affligge ormai da decenni il ricorrente, oggi cinquantaquattrenne, e delle scarsissime possibilità
che egli possa ancora trovare una occupazione.
Dovendo tenersi conto nella valutazione dello stato di bisogno di ogni forma di sovvenzione o di disponibilità di cui l'interessato possa comunque usufruire, va poi considerato che lo risulta sollevato dal non Pt_1
trascurabile impegno economico connesso con l'esigenza di reperire un'idonea abitazione, vivendo presso un immobile concesso in comodato gratuito dalla RE MA . CP_1
Ciò premesso, occorre evidenziare che nella determinazione dell'importo degli alimenti non può in alcun modo prescindersi dalla valutazione della capacità economica sia degli obbligati in pari grado (qualora essi siano in condizione di soddisfare solo parzialmente l'obbligazione), sia di quelli obbligati in grado successivo, trattandosi di elemento necessario ai fini della determinazione della misura della prestazione alimentare richiesta nei confronti di uno o di alcuni soltanto di essi (art. 441 c.c.).
In questa prospettiva, valutati i criteri di cui agli artt. 438 e 443 c.c., va rilevato che, mentre la RE MA , soggetto obbligato con CP_1
precedenza, percepisce dignitosi redditi da lavoro dipendente, la RE
TE percepisce solo modestissimi redditi da pensione, appena CP_2
sufficienti al suo sostentamento, e risulta priva di ogni altra risorsa.
Alla luce di tali premesse, tenuto conto del fatto che lo non ha Pt_1
colpevolmente documentato in giudizio di aver inutilmente percorso ogni strada utile alla fruizione di sostegni statali che avrebbero potuto, come accaduto in passato, migliorare, sia pure in parte, la sua condizione di indigenza e della circostanza che la RE ha già fornito in comodato CP_1
al fratello l'abitazione sita in Taranto alla via D'Alò Alfieri n. 11, ritiene congruo il tribunale porre a carico della RE MA , l'unica in CP_1
grado di contribuire al mantenimento del fratello, l'onere di corrispondergli la somma mensile di euro 100,00 a titolo di alimenti.
Tale somma può ritenersi equa a parere di questo giudice alla luce delle esigenze del ricorrente, della capacità patrimoniali delle convenute, dei rapporti di parentela esistenti tra le parti e dell'atteggiamento processuale da queste ultime mantenuto nel corso del giudizio.
All'accoglimento parziale della domanda, tenuto altresì conto della materia del contendere, segue la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Martino Casavola, decidendo sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di e ogni ulteriore Pt_1 CP_1 CP_2
istanza rigettata, così provvede:
1) pone a carico di l'onere di corrispondere a CP_1 Parte_1
la somma mensile di euro 100,00 a titolo di alimenti;
oltre alla rivalutazione Istat;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Taranto 18.7.25
Il Giudice
(dott. Martino Casavola)