Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5992/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II sezione civile
nella persona della dott. ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5992/2024 promossa a seguito di ricorso ex 170 DPR 115/2002- art. 281 decies c.p.c. ed in riassunzione ex art. 50 c.p.c. e pendente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.7.1963, ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Foglia, cf. , giusta procura in atti;
C.F._2
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
[...] difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.
, presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domiciliano C.F._3
- Resistente –
, in persona del l.r. in carica, Controparte_2
, in persona del l.r. in carica Controparte_3
Resistenti- contumaci
***
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. -art. 170 DPR 115/2002, in riassunzione, depositato in data 15.7.2024 il ricorrente procuratore nell'interesse del sig.
[...]
proponeva opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di Parte_1 liquidazione al gratuito patrocinio per come emesso in data 11.1.2024 e notificato in data 15.1.2024 reso nell'ambito del procedimento RG 1378/2023 V.G. All'uopo la parte opponente esponeva che esso ricorrente procuratore aveva rappresentato e difeso il nel giudizio promosso nei suoi confronti dalla sig.ra Pt_1 innanzi al Tribunale di Napoli Nord introdotto ex art. 473-bis -art. 29 Persona_1
c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio (Rg 1378/2023) definito con sentenza n.1/2024; che in data 10.10.2023 presentava al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli nord istanza di ammissione al GP debitamente corredata da autocertificazione reddituale;
che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord disponeva l'ammissione anticipata e provvisoria al richiesto beneficio, che il procuratore provvedeva al deposito telematico dell'istanza di liquidazione in data 6.11.2023; che con decreto emesso in data 11.1.2024 il Tribunale di Napoli Nord I sezione civile veniva rigettata l'istanza di liquidazione per “inesistenza delle condizioni di accesso al beneficio” con conseguente revoca evoca dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello stato così come disposta dalla delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli Nord del 12.10.2023. All'uopo esponeva l'illegittimità del provvedimento di revoca in ragione del presunto superamento del limite di euro 11.746,68 previsto per l'ammissione al beneficio, avendo l'istante dichiarato in sede di presentazione al COA un reddito per l'anno 2022 di euro 12.142,40, ritenendo che il perimetro reddituale entro il quale è consentito accedere al predetto beneficio è fornito dall'art. 76 del predetto DPR in riferimento all'anno precedente, ma mediante la corretta interpretazione di coordinamento con l'art. 77, dovendosi invero fare riferimento al limite vigente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al GP. Orbene, proseguiva il ricorrente, al momento della presentazione dell'istanza al beneficio (10.10.2023) il aveva dichiarato in allegato un reddito percepito Pt_1 nell'anno 2022 pari ad euro 12.124,40, a fronte di un reddito indicato nello stampo quale limite pari ad euro 11.493,82, ovvero inferiore a quello evocato nel decreto impugnato;
tuttavia tale sforamento era apparente atteso che nel modello di autocertificazione presentato dal ricorrente le cifre corrispondenti al reddito personale e limiti reddituali sono contrassegnati da un asterisco con tale segno volendo intendersi la necessità di adeguamento ex art. 77 dpr cit, essendosi verificata l'eventualità che il suddetto modello non fosse stato aggiornato con l'indicazione del nuovo limite di reddito nelle more fissato. Ed invero con provvedimento del 10.5.2023 pubblicato il GU 6.6.2023 era stato adeguato il limite ex art. 76 cit. già fissato per il periodo 1.7.2018-30.6.2020 in euro 11.793,93 aggiornandoli per il periodo 1.7.2020-30.6.2022 pari ad euro 12.838,01. Indi il reddito pari ad euro 12.124,40 così come autocertificato dal al Pt_1 momento della presentazione dell'istanza (10.10.2023) era ben al di sotto del limite aggiornato e vigente al momento della richiesta (euro 12.831,01) entro il quale il detto beneficio doveva essere concesso. Chiedeva pertanto in accoglimento della suesposta opposizione in riforma del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emessa il data 11.1.2024 revocare e/o annullare il predetto decreto e accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al GP, adottare ogni provvedimento, se de caso anche liquidatorio. Con decreto del 17.7.2024, il G. U. fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 17.10.2024, onerando parte ricorrente alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
Si costituiva in data 7.10.2024 il , mediante il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura di Stato, insistendo per il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente ritenendo, di contro, congruamente motivato l'impugnato decreto di revoca. Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_4 argomentando dalla lettura dell'articolo 96, comma 2, del predetto D.P.R. ritenendo invero che un'interpretazione sistematica della normativa di riferimento imponga di ritenere che la convocazione dell'ufficio sia necessaria solo quando il giudice abbia basato la propria decisione su un'indagine istruttoria dell'ufficio finanziario (non avvenuta nel caso di specie perché l'indagine istruttoria prodromica alla mancata concessione del beneficio, non è stata richiesta dal giudice istruttore all'ufficio finanziario ma allo stesso imputato/istante) o, quando è proprio quest'ultimo ad aver richiesto la revoca ex art 112, comma 1, lettera d), D.P.R. 115/2002. Ed invero, quando è l'ufficio a comunicare delle risultanze che inducano il giudice ad emettere un provvedimento di rigetto o di revoca, è indiscutibile la legittimazione passiva dell'Ufficio finanziario. Nel caso opposto, come quello di specie, ovvero quando ciò non avvenga o avvenga da parte di altro organo istruttore di ausilio al giudice, in assenza di qualsivoglia istruttoria da parte dell'ufficio finanziario, riteneva la difesa del debba CP_1 essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell CP_5
Insisteva, altresì, nel rigetto di ogni domanda spiegata nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, rinviato il procedimento per l'acquisizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 del fascicolo di VG, veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 26.5.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. 2. L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione. Va preliminarmente rilevato come la revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine può essere disposta, ai sensi dell'art. 136 D.P.R. n. 115/2002 se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (comma 1); se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione (comma 2); se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2). Il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l'opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002, al Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, con le forme del procedimento di cui all'art. 702 bis c.p.c., come correttamente effettuato nel caso di specie. Con riferimento alla legittimazione attiva, correttamente il ricorso è stato proposto anche dalla parte, oltre che dal difensore. A tal proposito va rilevato che, in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705/2014, ord.; Cass. n. 1539/2015 e Cass. S.U. n. 26907/2016), ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra l'art. 93 e 99 del D.P.R. n. 115/2002, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio. Una volta intervenuta la revoca del provvedimento predetto, che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa, è a quest'ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché esclusiva titolare del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con riferimento alla legittimazione passiva il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso, avente ad oggetto una controversia incidente su una situazione dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale. Per tale motivo, in detto procedimento, concernente liquidazioni inerenti a giudizi civili o penali suscettibili di restare a carico dell'“erario”, quest'ultimo, identificato nel Ministero della giustizia, è parte necessaria. Passando al merito va rilevato come l'opposizione proposta sia fondata. In punto di legittimazione passiva, mette conto evidenziare che in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio è il Controparte_1
, poiché esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento
[...] stesso;
(in tal senso, Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 29/01/2019, n. 2517, Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 17/10/2017, n. 24423, Cass. civ. Sez. I Sent., 04/03/2016, n. 4266). Analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all' , la Controparte_2 quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale (in tal senso, Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 29/01/2019, n. 2517, Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 17/10/2017, n. 24423, Cass. civ. Sez. I Sent., 04/03/2016, n. 4266).
Mette conto evidenziare che il resistente ha incentrato la sua difesa CP_1 esclusivamente sul profilo del difetto di legittimazione passiva, non assumendo alcuna posizione in ordine al merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, con conseguente applicazione del principio di non contestazione sul punto. ez. 3 - , Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023 (Rv. 667816 - 01).
Nel merito ritiene la scrivente giudicante che l'ammissione di al Parte_1 beneficio del gratuito patrocinio sia stata revocata in assenza dei presupposti previsti dall'ordinamento atteso che, come documentato dalla parte ricorrente, al momento della presentazione della domanda (10.10.2023) e con riferimento all'annualità dell'anno 20222 (cfr. art. 76 dpr cit) era stabilito il limite di reddito pari ad. euro 12.124,40, laddove a seguito dell'adeguamento ex art. 76 comma 1 cosi come modificato dal 10.5.2023 in GU 6.6.2023 con riguardo al periodo 1.7.2020-30.6.2022, il limite di reddito era stato innalzato al 12.838,01, non potendo ritenersi dirimente la circostanza alla stregua della quale il modulo cartaceo presentato ed utilizzato dal ricorrente non contenesse i limiti di reddito aggiornati in virtù del principio iura novit curia. Il ha documentato al momento della presentazione dell'istanza di Pt_1 rientrare nei limiti di reddito di vigenza. Pertanto, la statuizione di revoca del beneficio deve intendersi annullata. A questo punto va valutata l'istanza di liquidazione avanzata dall'avv. Ciro Foglia (cfr.
.cass.civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 2206 del 30/01/2020 (Rv. 656859 - 01) Nel giudizio per la liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la domanda non può essere rigettata per la mancanza, nel fascicolo dell'opposizione, della nota spese presentata dall'avvocato o del provvedimento di ammissione al beneficio predetto della parte da questo assistita, dovendo il giudice adito attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an", in virtù della previsione contenuta al comma 5 dell'art. 15 cit. - per cui egli "può", ai fini della decisione, richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie - la quale va interpretata non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi ad una meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova.”). Ebbene, esaminata l'attività processuale compiuta dal difensore nell'ambito del procedimento RG 1378/2023 V.G. (cfr. documenti allegati al ricorso e acquisiti ex officio), si ritiene di dovere nella liquidazione tener conto di valori medi indicati nello scaglione di riferimento ed applicare il Protocollo di Intesa per la liquidazione dei compensi per i difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello stato -in materia di processo civile in materia di affari di famiglia e volontaria giurisdizione per come adottato di concerto tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli Nord in data 30.10.2019 e tuttora vigente, che prevede con riferimento al tipo di procedimento patrocinato dal ricorrente, una somma pari ad euro 2.324,28 . Rilevato poi che l'art. 130 T.U.S.G., inserito nell'ambito delle specifiche disposizioni dettate per il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, così recita: “”gli importi spettanti al difensore… sono ridotti della metà”, si ritiene, di dover liquidare, tenuto conto del prescritto abbattimento del 50%, il compenso complessivo di € 1.162,14, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del complesso complessivamente liquidato. 3.Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente attorno alla questione che aveva determinato la revoca del beneficio cui era stata ammesso il ricorrente inducono il giudicante a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite e che consentono di escludere una condanna alle spese nei confronti della parte soccombente .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del gratuito patrocinio per come emesso dalla I sezione civile in composizione collegiale del Tribunale di Napoli Nord in data 11.1.2024 e notificato in data 15.1.2024 reso nell'ambito del procedimento RG 1378/2023 V.G. liquida in favore dell'avv. Ciro Foglia la complessiva somma di € 1.162,14, oltre rimborso forfettario delle spese di liquidazione in misura determinata al 15%, IVA e Cassa Previdenza, come per legge, ponendo il pagamento della somma a carico dello Stato;
• compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
Manda la Cancelleria per le comunicazioni. AVERSA, 3.6.2025 IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..