Articolo 27 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 26Articolo 28
Versione
18 aprile 1943
>
Versione
15 giugno 1947
>
Versione
1 giugno 1948
Art. 27.

I Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sono composti:
1) da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato per ciascun ufficio dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attivita' produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica nella stessa proporzione prevista per il ((Consiglio di amministrazione))
2) dal capo dei circolo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente;
3) dal medico provinciale.
((4) da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici.)) ((5) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'istituto con funzioni di segretario.)) ((I Comitati sono presieduti da uno dei loro componenti designato dai Comitati stessi ed approvato dal Comitato esecutivo dell'istituto.))

I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nei corso del quadriennio.

La carica di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.

Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificati motivi per piu' di tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Comitato e' convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
Entrata in vigore il 1 giugno 1948
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente