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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 850/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Veneto E Friuli-Venezia Giulia - Corso Stati Uniti, 16 35120
Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 129/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M23150006505U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste sui motivi già illustrati in atti.
Resistente/Appellato: chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza del 7.12.2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. M23150006505U Giochi Lotterie 2015 emesso dall'Agenzia Dogane e Monopoli con sede a Venezia, interponeva rituale appello il contribuente.
Con la sentenza citata il giudice di primo grado, premesso che l'accertamento derivava da un controllo relativo alla Società_1 LTD, società di diritto britannico con sede a AL che gestisce scommesse su eventi ed assolve gli obblighi tributari a AL , e che aveva stipulato con il Ricorrente_1, quale titolare del centro-ditta individuale- denominato Società_2, nel corso del 2015 un contratto con il quale quest'ultimo si impegnava a coadiuvare la Società_1 nell'attività di raccolta scommesse, osservava che, non avendo la Società_1 partecipato alle gare bandite dallo Stato Italiano per la selezione dei concessionari per la raccolta delle scommesse, ne derivava l'assenza del titolo abilitativo in capo alla predetta società e, di conseguenza,
l'illegittimità dell'attività prestata dai centri che gestiscono le scommesse (CTD), quale quello facente capo al Ricorrente_1, nonché l'assoggettamento all'imposta unica, in quanto detta imposta sarebbe applicabile anche se l'attività venga svolta in assenza di concessione.
Riteneva inoltre infondate alcune censure relative al possibile contrasto con la normativa comunitaria e concludeva nel senso che responsabili solidali per il pagamento dell'imposta dovevano ritenersi sia il CTD sia Società_1.
Nell'atto di appello il Ricorrente_1 proponeva i seguenti motivi:
a) nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio con l'obbligato solidale Società_1 LTD, il cui ricorso era stato deciso separatamente;
b) infondatezza nel merito della pretesa tributaria per difetto di prova da parte dell'Ufficio: l'Agenzia aveva calcolato l'imposta dovuta sulla base di un imponibile forfettario calcolato induttivamente in applicazione dell'art. 1 co. 643 e 644 della legge 190/2014, che tuttavia prevedeva la propria applicazione soltanto per i periodi di imposta successivi al 1° gennaio 2016, dovendo viceversa applicarsi per l'anno 2015 l'art. 24, co.
10 del DL 98/2011 che, in mancanza di elementi documentali, ovvero in caso di opposizione all'accesso o di mancato invio dei questionari, consente di determinare la base imponibile induttivamente utilizzando la raccolta media della provincia.
c) il periodo di apertura del centro non sarebbe stato di 143 giorni, come contestato con l'atto impugnato, bensì di 105 giorni, come contestato dalle stesse Dogane nell'originario PVC (successivamente il contribuente assume invece che l'attività sarebbe iniziata il 31.12.2015, data di sottoscrizione degli accordi con la Società_1 LTD);
d) l'aliquota applicata dell'8% era in contrasto con quella del 2% applicata all'esito della verifica fiscale;
e) il giudice di primo grado non aveva preso in considerazione una CT di parte con la quale era stata ricostruita la base imponibile considerando analiticamente i rapporti inviati settimanalmente al bookmaker, calcolando in euro 55.392,00 le somme raccolte in luogo dell'importo di euro 428.906 calcolati dalle Dogane, cifra ritenuta spropositata per un comune come Cavarzere dove il centro era ubicato;
f) contraddittorietà della motivazione per omessa allegazione degli atti richiamati, in particolare il PVC dal quale l'accertamento era originato, e per mancata indicazione delle ragioni che avevano indotto a ritenere il contribuente soggetto passivo dell'imposta, essendosi l'Agenzia limitata ad enumerare delle disposizioni di legge poco comprensibili;
g) illegittimità delle sanzioni irrogate: nell'appello si lamenta l'impossibilità di comprendere quale normativa sia stata applicata e si invoca in ogni caso la scriminante di cui all'art. 6 co. 2 D. L.vo 472/1997 per l'obiettiva situazione di incertezza normativa in materia.
Si costituiva nel giudizio di appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendo il rigetto dell'appello.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 59 co. 1 lett. b) D. L.vo 546/1992 la resistente sottolineava la tassatività dei casi di nullità della sentenza, deducendo che la mancata riunione dei giudizi esulava da tale previsione.
Nel merito, premesso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse introdotta dal D. Lgs.
504/1998 era dovuta anche in caso di attività svolta in difetto di titoli autorizzativi ex art. 66 della legge
220/2010, e che soggetto passivo era colui che gestisce anche per conto di terzi attività di concorsi pronostici o scommesse (con obbligazione fiscale solidale nei confronti del soggetto per conto del quale si agisce),
l'Agenzia rilevava che con l'art. 24 co. 10 del DL 98/2011, convertito in legge 111/2011, era stato previsto che, in caso di sottrazione di base imponibile l'imposta dovuta dovesse calcolata sulla base dei documenti comunque reperiti o, in difetto, utilizzando la raccolta media della provincia.
Con la legge 190/2014 era però stato previsto che, a decorrere dall'1.1.2015 (termine poi prorogato all'1.1.2016 dalla legge 208/2015), per coloro che non avevano aderito al regime di regolarizzazione previsto dall'art.1 co. 643 l'importo della base imponibile dovesse essere calcolato sulla base del triplo della media della raccolta effettuata nella provincia utilizzando i dati ricavabili dal totalizzatore nazionale.
Pertanto, trattandosi di soggetto privo di concessione, che non aveva regolarizzato la propria posizione, era stata applicata la previsione di cui alla lettera g) dell'art. 1 comma 644 della legge 190/2014.
L'eccezione di difetto di motivazione dell'atto veniva contrastata deducendo che il contribuente era stato ben in grado di comprenderne il contenuto ed aveva ricevuto già nel 2016 il PVC sul quale l'avviso di accertamento era basato.
Ribadiva l'Agenzia che il titolare del punto di raccolta delle scommesse è il soggetto passivo della pretesa tributaria, in quanto la legge 504/1998 attribuisce tale qualifica ai soggetti che raccolgono le scommesse a qualsiasi titolo, sia se muniti sia se privi di concessione, per conto proprio o per conto di terzi.
Quanto alle sanzioni, infine, previste espressamente per legge, l'Agenzia osservava che non poteva esserci incertezza normativa su una legge entrata in vigore quattro anni prima.
All'odierna udienza, discussa la causa dai procuratori delle parti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'eccezione di nullità della sentenza è anzitutto priva di pregio. Infatti per pacifica giurisprudenza il litisconsorzio necessario non è ravvisabile in caso di mera obbligazione solidale (Cass. Sez. 5, sent. 6212 del 3.5.2001; Cass. Sez. 5, sent. 24063 del 16.11.2011).
Anche l'eccezione di difetto di motivazione, non trattata dalla sentenza impugnata, non può essere accolta, in quanto non solo l'atto contiene tutti gli elementi idonei alla sua comprensione (petitum, con distinzione tra imposta e sanzioni, imponibile, aliquote, dati normativi di riferimenti atti a indicare le ragioni della pretesa sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo), ma esso è anche stato preceduto dalla notifica di un PVC assolutamente esaustivo, la cui mancata allegazione all'avviso di accertamento è del tutto irrilevante, trattandosi di atto richiamato, ma ben conosciuto dall'appellante in conseguenza della sua precedente
(incontestata) notifica.
Del resto, basta leggere l'articolato ricorso in primo grado e in appello per ottenere la dimostrazione della comprensibilità piena dell'atto e della possibilità per il Ricorrente_1 di una difesa puntuale ed esaustiva.
Neppure ha rilievo, sul piano motivazionale, la circostanza che con l'avviso di accertamento vi siano state delle rettifiche rispetto alle conclusioni raggiunte nel PVC, poiché anche per queste l'avviso contiene delle precise esplicazioni, e tale considerazione assorbe anche il motivo relativo all'applicazione dell'aliquota dell'8% in luogo di quella del 2% indicata nel PVC, avendo sul punto l'avviso di accertamento dato congrua e corretta giustificazione.
Va del pari respinta la censura legata alla contestazione circa la soggettività passiva dell'imposta, poiché
l'art. 1 D.L. 504/1998, come interpretato dall'art. 1 co. 66 lett. a) della legge 220/2010, prevede la tassazione delle somme raccolte per scommesse e concorsi pronostici in presenza o in assenza di titolo abilitativo, mentre l'art. 3 D. L.vo 504/1998, come interpretato dall'art. 1 co. 66 lett. b) della legge 220/2010, individua il soggetto passivo dell'imposta unica in chiunque gestisce i medesimi concorsi pronostici o scommesse
“per conto proprio o di terzi” (anche la Corte Cost. con sentenza 27/2018, nel riconoscere la legittimità degli artt. 1 e 3 della legge 504/1998 ha precisato che l'imposta è dovuta anche in caso di scommesse raccolte senza concessione e che il concetto di “gestione” include anche l'attività svolta per conto terzi): le norme si attagliano quindi al Ricorrente_1, che svolgeva detta attività in difetto di autorizzazione rilasciata alla Società_1 LTD e per conto di quest'ultima.
Nel merito, premesso che eventuali carenze motivazionali della sentenza di primo grado ben possono essere emendate dal giudice di appello, la Corte osserva quanto segue.
Per quel che riguarda il calcolo dell'imposta, correttamente è stato applicato il disposto dell'art. 1 co. 644 della legge 190/2014: poiché con lo spostamento all'1.1.2016 delle sue disposizioni ad opera della legge 208/2015 anche il Ricorrente_1 ben avrebbe potuto e dovuto procedere alla regolarizzazione della propria posizione (la cui procedura era stata prorogata a tutto il 2016), ne deriva che l'inerzia del contribuente ha determinato non già l'ultrattività dell'art. 24 co. 10 DL 98/2011 (che faceva riferimento alla media provinciale del totalizzatore nazionale), bensì la piena applicazione del citato comma 644 che prevedeva, per coloro che non avessero effettuato la procedura di regolarizzazione, un calcolo dell'imponibile sulla base del triplo della medesima media.
Trattandosi di previsione di legge, risultano irrilevanti le osservazioni sulle ridotte capacità di raccolta delle scommesse per un punto vendita ubicato in un paese del veneziano, così come risulta irrilevante la CT di parte prodotta dall'appellante, fondata su rapporti settimanali che non sono stati esibiti all'atto della verifica fiscale, nel corso della quale non è stata prodotta nessuna documentazione, che ha pertanto correttamente consentito il ricorso al calcolo forfettario previsto dalla legge.
Infondato è anche il motivo diretto a limitare temporalmente l'attività svolta a decorrere dal 18.9.2015 (data indicata nel PVC) invece che dall'8.7.2015, come risultante dall'interrogazione dell'anagrafe tributaria: esaminando la documentazione prodotta dalla parte si evince infatti che il contratto di locazione dei locali aveva decorrenza 1.7.2015 e che sin dal 31.7.2015 venne data comunicazione alla Questura di Venezia dell'attività svolta, rendendo quindi del tutto plausibile che l'attività sia iniziata come risultante dall'anagrafe tributaria.
Da ultimo, non vi è spazio per la eliminazione delle sanzioni, applicate dall'Ufficio nel rispetto della legge puntualmente richiamata nell'avviso impugnato: infatti la comunicazione alla Questura del 31.7.2015 contiene una lunga dissertazione sulle ragioni in base alle quali l'attività di Società_1 dovrebbe ritenersi regolare pur in presenza di plurimi procedimenti penali in atto per la raccolta abusiva delle scommesse, dimostrando che il Ricorrente_1 era perfettamente al corrente della situazione e dei rischi che questa comportava, senza quindi che sia possibile invocare una violazione degli artt. 5 e 6 del D. L.vo 472/1997.
Va ancora ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, “ai fini della nozione di soggetto passivo del tributo ex art. 3 d.lgs. n 504 del
1998, l'obiettiva incertezza in ordine all'inclusione o esclusione del bookmaker estero sussiste fino all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, cosicché solo fino a tale momento può essere invocata l'esimente ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, ai fini delle sanzioni”
(Cass. Sez. 5, ord. 13818 del 23.5.2025).
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia, della qualità e quantità dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore dell'appellata, che liquida in euro 2500, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 850/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Veneto E Friuli-Venezia Giulia - Corso Stati Uniti, 16 35120
Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 129/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M23150006505U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste sui motivi già illustrati in atti.
Resistente/Appellato: chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza del 7.12.2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. M23150006505U Giochi Lotterie 2015 emesso dall'Agenzia Dogane e Monopoli con sede a Venezia, interponeva rituale appello il contribuente.
Con la sentenza citata il giudice di primo grado, premesso che l'accertamento derivava da un controllo relativo alla Società_1 LTD, società di diritto britannico con sede a AL che gestisce scommesse su eventi ed assolve gli obblighi tributari a AL , e che aveva stipulato con il Ricorrente_1, quale titolare del centro-ditta individuale- denominato Società_2, nel corso del 2015 un contratto con il quale quest'ultimo si impegnava a coadiuvare la Società_1 nell'attività di raccolta scommesse, osservava che, non avendo la Società_1 partecipato alle gare bandite dallo Stato Italiano per la selezione dei concessionari per la raccolta delle scommesse, ne derivava l'assenza del titolo abilitativo in capo alla predetta società e, di conseguenza,
l'illegittimità dell'attività prestata dai centri che gestiscono le scommesse (CTD), quale quello facente capo al Ricorrente_1, nonché l'assoggettamento all'imposta unica, in quanto detta imposta sarebbe applicabile anche se l'attività venga svolta in assenza di concessione.
Riteneva inoltre infondate alcune censure relative al possibile contrasto con la normativa comunitaria e concludeva nel senso che responsabili solidali per il pagamento dell'imposta dovevano ritenersi sia il CTD sia Società_1.
Nell'atto di appello il Ricorrente_1 proponeva i seguenti motivi:
a) nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio con l'obbligato solidale Società_1 LTD, il cui ricorso era stato deciso separatamente;
b) infondatezza nel merito della pretesa tributaria per difetto di prova da parte dell'Ufficio: l'Agenzia aveva calcolato l'imposta dovuta sulla base di un imponibile forfettario calcolato induttivamente in applicazione dell'art. 1 co. 643 e 644 della legge 190/2014, che tuttavia prevedeva la propria applicazione soltanto per i periodi di imposta successivi al 1° gennaio 2016, dovendo viceversa applicarsi per l'anno 2015 l'art. 24, co.
10 del DL 98/2011 che, in mancanza di elementi documentali, ovvero in caso di opposizione all'accesso o di mancato invio dei questionari, consente di determinare la base imponibile induttivamente utilizzando la raccolta media della provincia.
c) il periodo di apertura del centro non sarebbe stato di 143 giorni, come contestato con l'atto impugnato, bensì di 105 giorni, come contestato dalle stesse Dogane nell'originario PVC (successivamente il contribuente assume invece che l'attività sarebbe iniziata il 31.12.2015, data di sottoscrizione degli accordi con la Società_1 LTD);
d) l'aliquota applicata dell'8% era in contrasto con quella del 2% applicata all'esito della verifica fiscale;
e) il giudice di primo grado non aveva preso in considerazione una CT di parte con la quale era stata ricostruita la base imponibile considerando analiticamente i rapporti inviati settimanalmente al bookmaker, calcolando in euro 55.392,00 le somme raccolte in luogo dell'importo di euro 428.906 calcolati dalle Dogane, cifra ritenuta spropositata per un comune come Cavarzere dove il centro era ubicato;
f) contraddittorietà della motivazione per omessa allegazione degli atti richiamati, in particolare il PVC dal quale l'accertamento era originato, e per mancata indicazione delle ragioni che avevano indotto a ritenere il contribuente soggetto passivo dell'imposta, essendosi l'Agenzia limitata ad enumerare delle disposizioni di legge poco comprensibili;
g) illegittimità delle sanzioni irrogate: nell'appello si lamenta l'impossibilità di comprendere quale normativa sia stata applicata e si invoca in ogni caso la scriminante di cui all'art. 6 co. 2 D. L.vo 472/1997 per l'obiettiva situazione di incertezza normativa in materia.
Si costituiva nel giudizio di appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendo il rigetto dell'appello.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 59 co. 1 lett. b) D. L.vo 546/1992 la resistente sottolineava la tassatività dei casi di nullità della sentenza, deducendo che la mancata riunione dei giudizi esulava da tale previsione.
Nel merito, premesso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse introdotta dal D. Lgs.
504/1998 era dovuta anche in caso di attività svolta in difetto di titoli autorizzativi ex art. 66 della legge
220/2010, e che soggetto passivo era colui che gestisce anche per conto di terzi attività di concorsi pronostici o scommesse (con obbligazione fiscale solidale nei confronti del soggetto per conto del quale si agisce),
l'Agenzia rilevava che con l'art. 24 co. 10 del DL 98/2011, convertito in legge 111/2011, era stato previsto che, in caso di sottrazione di base imponibile l'imposta dovuta dovesse calcolata sulla base dei documenti comunque reperiti o, in difetto, utilizzando la raccolta media della provincia.
Con la legge 190/2014 era però stato previsto che, a decorrere dall'1.1.2015 (termine poi prorogato all'1.1.2016 dalla legge 208/2015), per coloro che non avevano aderito al regime di regolarizzazione previsto dall'art.1 co. 643 l'importo della base imponibile dovesse essere calcolato sulla base del triplo della media della raccolta effettuata nella provincia utilizzando i dati ricavabili dal totalizzatore nazionale.
Pertanto, trattandosi di soggetto privo di concessione, che non aveva regolarizzato la propria posizione, era stata applicata la previsione di cui alla lettera g) dell'art. 1 comma 644 della legge 190/2014.
L'eccezione di difetto di motivazione dell'atto veniva contrastata deducendo che il contribuente era stato ben in grado di comprenderne il contenuto ed aveva ricevuto già nel 2016 il PVC sul quale l'avviso di accertamento era basato.
Ribadiva l'Agenzia che il titolare del punto di raccolta delle scommesse è il soggetto passivo della pretesa tributaria, in quanto la legge 504/1998 attribuisce tale qualifica ai soggetti che raccolgono le scommesse a qualsiasi titolo, sia se muniti sia se privi di concessione, per conto proprio o per conto di terzi.
Quanto alle sanzioni, infine, previste espressamente per legge, l'Agenzia osservava che non poteva esserci incertezza normativa su una legge entrata in vigore quattro anni prima.
All'odierna udienza, discussa la causa dai procuratori delle parti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'eccezione di nullità della sentenza è anzitutto priva di pregio. Infatti per pacifica giurisprudenza il litisconsorzio necessario non è ravvisabile in caso di mera obbligazione solidale (Cass. Sez. 5, sent. 6212 del 3.5.2001; Cass. Sez. 5, sent. 24063 del 16.11.2011).
Anche l'eccezione di difetto di motivazione, non trattata dalla sentenza impugnata, non può essere accolta, in quanto non solo l'atto contiene tutti gli elementi idonei alla sua comprensione (petitum, con distinzione tra imposta e sanzioni, imponibile, aliquote, dati normativi di riferimenti atti a indicare le ragioni della pretesa sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo), ma esso è anche stato preceduto dalla notifica di un PVC assolutamente esaustivo, la cui mancata allegazione all'avviso di accertamento è del tutto irrilevante, trattandosi di atto richiamato, ma ben conosciuto dall'appellante in conseguenza della sua precedente
(incontestata) notifica.
Del resto, basta leggere l'articolato ricorso in primo grado e in appello per ottenere la dimostrazione della comprensibilità piena dell'atto e della possibilità per il Ricorrente_1 di una difesa puntuale ed esaustiva.
Neppure ha rilievo, sul piano motivazionale, la circostanza che con l'avviso di accertamento vi siano state delle rettifiche rispetto alle conclusioni raggiunte nel PVC, poiché anche per queste l'avviso contiene delle precise esplicazioni, e tale considerazione assorbe anche il motivo relativo all'applicazione dell'aliquota dell'8% in luogo di quella del 2% indicata nel PVC, avendo sul punto l'avviso di accertamento dato congrua e corretta giustificazione.
Va del pari respinta la censura legata alla contestazione circa la soggettività passiva dell'imposta, poiché
l'art. 1 D.L. 504/1998, come interpretato dall'art. 1 co. 66 lett. a) della legge 220/2010, prevede la tassazione delle somme raccolte per scommesse e concorsi pronostici in presenza o in assenza di titolo abilitativo, mentre l'art. 3 D. L.vo 504/1998, come interpretato dall'art. 1 co. 66 lett. b) della legge 220/2010, individua il soggetto passivo dell'imposta unica in chiunque gestisce i medesimi concorsi pronostici o scommesse
“per conto proprio o di terzi” (anche la Corte Cost. con sentenza 27/2018, nel riconoscere la legittimità degli artt. 1 e 3 della legge 504/1998 ha precisato che l'imposta è dovuta anche in caso di scommesse raccolte senza concessione e che il concetto di “gestione” include anche l'attività svolta per conto terzi): le norme si attagliano quindi al Ricorrente_1, che svolgeva detta attività in difetto di autorizzazione rilasciata alla Società_1 LTD e per conto di quest'ultima.
Nel merito, premesso che eventuali carenze motivazionali della sentenza di primo grado ben possono essere emendate dal giudice di appello, la Corte osserva quanto segue.
Per quel che riguarda il calcolo dell'imposta, correttamente è stato applicato il disposto dell'art. 1 co. 644 della legge 190/2014: poiché con lo spostamento all'1.1.2016 delle sue disposizioni ad opera della legge 208/2015 anche il Ricorrente_1 ben avrebbe potuto e dovuto procedere alla regolarizzazione della propria posizione (la cui procedura era stata prorogata a tutto il 2016), ne deriva che l'inerzia del contribuente ha determinato non già l'ultrattività dell'art. 24 co. 10 DL 98/2011 (che faceva riferimento alla media provinciale del totalizzatore nazionale), bensì la piena applicazione del citato comma 644 che prevedeva, per coloro che non avessero effettuato la procedura di regolarizzazione, un calcolo dell'imponibile sulla base del triplo della medesima media.
Trattandosi di previsione di legge, risultano irrilevanti le osservazioni sulle ridotte capacità di raccolta delle scommesse per un punto vendita ubicato in un paese del veneziano, così come risulta irrilevante la CT di parte prodotta dall'appellante, fondata su rapporti settimanali che non sono stati esibiti all'atto della verifica fiscale, nel corso della quale non è stata prodotta nessuna documentazione, che ha pertanto correttamente consentito il ricorso al calcolo forfettario previsto dalla legge.
Infondato è anche il motivo diretto a limitare temporalmente l'attività svolta a decorrere dal 18.9.2015 (data indicata nel PVC) invece che dall'8.7.2015, come risultante dall'interrogazione dell'anagrafe tributaria: esaminando la documentazione prodotta dalla parte si evince infatti che il contratto di locazione dei locali aveva decorrenza 1.7.2015 e che sin dal 31.7.2015 venne data comunicazione alla Questura di Venezia dell'attività svolta, rendendo quindi del tutto plausibile che l'attività sia iniziata come risultante dall'anagrafe tributaria.
Da ultimo, non vi è spazio per la eliminazione delle sanzioni, applicate dall'Ufficio nel rispetto della legge puntualmente richiamata nell'avviso impugnato: infatti la comunicazione alla Questura del 31.7.2015 contiene una lunga dissertazione sulle ragioni in base alle quali l'attività di Società_1 dovrebbe ritenersi regolare pur in presenza di plurimi procedimenti penali in atto per la raccolta abusiva delle scommesse, dimostrando che il Ricorrente_1 era perfettamente al corrente della situazione e dei rischi che questa comportava, senza quindi che sia possibile invocare una violazione degli artt. 5 e 6 del D. L.vo 472/1997.
Va ancora ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, “ai fini della nozione di soggetto passivo del tributo ex art. 3 d.lgs. n 504 del
1998, l'obiettiva incertezza in ordine all'inclusione o esclusione del bookmaker estero sussiste fino all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, cosicché solo fino a tale momento può essere invocata l'esimente ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, ai fini delle sanzioni”
(Cass. Sez. 5, ord. 13818 del 23.5.2025).
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia, della qualità e quantità dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore dell'appellata, che liquida in euro 2500, oltre accessori di legge, se dovuti.