Art. 6. Concessioni di distribuzione del gas naturale 1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprieta' degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni: a) le disposizioni di cui all' articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , si applicano anche ai casi di trasferimento di proprieta' di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione; b) qualora un ente locale o una societa' patrimoniale delle reti, in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarita', detti reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l' articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita'; d) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell' articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 . Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000 , con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantita' di energia non risparmiata per singola annualita', tenuto conto del momento di effettiva disponibilita', da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo e' altresi' versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalita' per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 2. All' articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso e' stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalita' applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', aggregato d'ambito, tenuto conto della modalita' di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento: a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento; b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (RAB parametrica), purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento; c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento». 3. All' articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Il gestore uscente e' tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entita' delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale puo' imporre una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo puo' giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell' articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ». 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti dall'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato regolamento di cui al decreto interministeriale n. 226 del 2011 , al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento piu' rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.
Versione
27 agosto 2022
27 agosto 2022
>
Versione
8 febbraio 2024
8 febbraio 2024
Commentari • 0
Giurisprudenza • 13
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31/01/2025, n. 766Provvedimento: […] Avverso tale decisione la società RI Rete Gas s.p.a. interponeva appello, affidato ad un unico, articolato motivo di impugnazione, così rubricato: “ Error in iudicando. Error in procedendo. Violazione art. 35 c.p.a.. Violazione art. 34 c.p.a.. Violazione art. 100 c.p.c.. Travisamento. Difetto di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà. Violazione DM 226/2011. Violazione art. 46bis DL 159/2007. Violazione art. 6 legge 118/2022. Violazione art. 1 c. 94 l. 124/2017. Violazione lex specialis tipo. Incompetenza. Carenza di potere in concreto. Violazione art. 1 legge 241/1990. Violazione art. 97 Cost.. Violazione artt. da 1 a 5 D.Lgs. 36/2023 ”.Leggi di più...
- oneri sproporzionati·
- obsolescenza dati VIR e RAB·
- criteri di valutazione offerta·
- garanzie provvisorie e definitive·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- clausole escludenti·
- impossibilità partecipazione gara·
- art. 6 l. 118/2022·
- art. 9 d.m. 226/2011·
- impugnazione immediata bando di gara·
- art. 46 bis d.l. 159/2007
- 2. TAR Trento, sez. I, sentenza 08/05/2024, n. 67Provvedimento: […] Secondo 2i Rete Gas, la Provincia di Trento avrebbe indebitamente anticipato, contravvenendo D.M. n. 226 del 2011, i contenuti di un futuro e allo stato attuale non ancora emanato decreto, che dovrà essere adottato in attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge n. 118 del 2022. […] 2i Rete gas deduce inoltre che una così consistente premialità per le nuove metanizzazioni risulta distonica rispetto all'obiettivo, dichiarato dalla Provincia, di voler applicare fin da subito gli obiettivi indicati dall'art. 6 della legge n. 118 del 2022, che invece esprime l'opportunità di utilizzare diverse fonti energetiche in un'ottica di decarbonizzazione e di uso di migliori vettori energetici.Leggi di più...
- carenza di istruttoria·
- criteri di valutazione delle offerte·
- impugnazione bando di gara·
- conformità a D.M. n. 226 del 2011·
- impugnazione immediata del bando·
- compensazione delle spese di giudizio·
- interesse legittimo·
- disciplinare di gara·
- subappalto·
- violazione art. 46 bis del decreto legge n. 159 del 2007·
- difetto di motivazione
- 3. TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/10/2023, n. 1391Provvedimento: […] - che il provvedimento del 23 giugno 2023 di revoca in autotutela del bando di gara dà atto che i valori di rimborso a disposizione della Stazione Appaltante fanno ormai riferimento a stime risalenti al 2014, che l'art. 6 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha introdotto significative modifiche normative, anche in ordine ai criteri di verifica degli scostamenti VIR/RAB, e che, “ ad oggi, sostanzialmente tutti i Comuni dell'ambito dovrebbero aggiornare/emendare e/o far aggiornare/emendare le stime delle rispettive località tariffarie per superare le verifiche dell'Autorità ;Leggi di più...
- difetto di interesse·
- aggiornamento delle stime del valore di rimborso·
- art. 2043 cod. civ.·
- concessioni di servizio pubblico·
- art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164 del 2000·
- modifiche normative·
- revoca in autotutela del bando di gara·
- linee guida per la valutazione del valore di rimborso·
- valore di rimborso·
- improcedibilità del ricorso
- 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/02/2024, n. 1262Provvedimento: […] Le considerazioni sovra esposte sono state infine formalizzate nella previsione (ancorché non direttamente applicabile, ratione temporis , alla vicenda controversa, ma dall'evidente natura ricognitiva) di cui all'art. 6 l. 5 agosto 2022, n. 118 (“ Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ”), a mente del quale “ […] a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- trasferimento di proprietà·
- valore industriale residuo (VIR)·
- gara d'appalto·
- analogia di ratio·
- beni pubblici e privati·
- concessione di servizi pubblici·
- tutela delle reti e degli impianti·
- lacunità normativa·
- regulatory asset base (RAB)·
- regime transitorio delle concessioni·
- spese di lite·
- art. 8 d.m. 226/2011·
- art. 7 d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164·
- valutazione degli impianti
- 5. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 26Provvedimento: Pubblicato il 09/02/2026 N. 00026/2026 REG.PROV.COLL. N. 00127/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 127 del 2025, proposto da Südtirolgas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Ferla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Cristina Bernardi Spagnolli e Eric …Leggi di più...
- neutralità tecnologica·
- art. 7 d.P.R. 526/1987·
- riparto di competenze legislative·
- art. 4 comma 7 regolamento·
- art. 3 direttiva·
- governo del territorio·
- art. 117 comma 3 Cost.·
- art. 4 comma 3 lett. d) regolamento·
- prestazione energetica nell'edilizia·
- art. 8 direttiva·
- direttiva (UE) 2024/1275·
- principio di ragionevolezza·
- art. 18 L.P. 6/2025·
- art. 54 Statuto speciale Trentino-Alto Adige·
- principio di proporzionalità