Articolo 9 della Legge 29 novembre 1965, n. 1330
Articolo 8Articolo 10
Versione
29 dicembre 1965
Art. 9.
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' punito con la multa da lire 80.000 a lire 1.500.000.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1965