Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 9 della Legge 29 novembre 1965, n. 1330
Copia
Articolo 8
Articolo 10
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 29 novembre 1965, n. 1330
Articolo 9 della Legge 29 novembre 1965, n. 1330
Versione
29 dicembre 1965
Art. 9.
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' punito con la multa da lire 80.000 a lire 1.500.000.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1965
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0