Versione
29 dicembre 1965
29 dicembre 1965
Art. 9.
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' punito con la multa da lire 80.000 a lire 1.500.000.
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' punito con la multa da lire 80.000 a lire 1.500.000.