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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/12/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3496/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3496/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Via Tirino n. 134/6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mastrovalerio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUNMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 25.11.2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle Controparte_1 condizioni indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Santo Domingo (Repubblica Domenicana) e trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pescara al n. 126, P. 2 S. C. Uff. 1 dell'anno 2017 alle medesime condizioni indicate in ricorso.
2. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
3. Veniva, quindi, pronunciata sentenza di separazione (sentenza n. 322/2025 del 17.03.2025) e, pertanto, fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 3 dicembre 2025 il resistente veniva dichiarato contumace. La ricorrente, dichiarando di non volersi riconciliare, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Santo Domingo il 15 febbraio 2017.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 17.03.2025 dal Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza della resistente che non si è opposto alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 25 novembre 2024, da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
, in Santo Domingo (Repubblica Domenicana) il 15.02.2017 e trascritto nei registri di stato
[...] civile del Comune di Pescara all'atto n. 126, parte II, serie C, anno 2017;
pagina 2 di 3 b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge.
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 10 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3496/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Via Tirino n. 134/6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mastrovalerio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUNMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 25.11.2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle Controparte_1 condizioni indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Santo Domingo (Repubblica Domenicana) e trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pescara al n. 126, P. 2 S. C. Uff. 1 dell'anno 2017 alle medesime condizioni indicate in ricorso.
2. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
3. Veniva, quindi, pronunciata sentenza di separazione (sentenza n. 322/2025 del 17.03.2025) e, pertanto, fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 3 dicembre 2025 il resistente veniva dichiarato contumace. La ricorrente, dichiarando di non volersi riconciliare, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Santo Domingo il 15 febbraio 2017.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 17.03.2025 dal Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza della resistente che non si è opposto alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 25 novembre 2024, da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
, in Santo Domingo (Repubblica Domenicana) il 15.02.2017 e trascritto nei registri di stato
[...] civile del Comune di Pescara all'atto n. 126, parte II, serie C, anno 2017;
pagina 2 di 3 b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge.
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 10 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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