Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario Dott. Casdia
Antonino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1989/2017 R.G., vertente tra:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._2
entrambi, residenti in [...], di Sinagra, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall' Avv. Natale Bonfiglio, presso il cui studio sito in Via Dante, N. 3, di Brolo, sono elettivamente domiciliati;
-opponenti-
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in S. Agata di Militello, Via Nizza, 1, presso lo C.F._3
studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-opposto-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno
, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n.362/2017, provvisoriamente Controparte_1
esecutivo, emesso dal Giudice unico del Tribunale di Patti, nel procedimento RGN 494/2017, per il pagamento della somma di Euro 13.288,12, oltre interessi e spese del procedimento, somme dovute a seguito del mancato pagamento, a saldo, per lavori edili eseguiti presso l'immobile degli opponenti, e portati dalle fatture in atti, e garantite dall'assegno n.0764669791-02, per l'importo di
Euro 12.000,00, tratto sulla banca “Credito Siciliano” agenzia di Capo D'Orlando, protestato per mancanza di fondi.
Avverso il detto decreto ingiuntivo, hanno proposto opposizione e Parte_1
, i quali preliminarmente eccepivano la violazione della disciplina del processo Parte_2
telematico inerente il conferimento della procura alle liti e il conseguente deposito nella busta telematica contenente il ricorso per decreto ingiuntivo e dell'art. 83 c.p.c., rilevando che il ricorso per decreto ingiuntivo, esitato con il D.I. oggi opposto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile sotto il profilo dell'inesistenza e, in via subordinata, nullità, della procura ad litem, la carenza di legittimazione passiva in capo alla e, nel merito contestavano la Parte_1
validità del titolo, l'inesistenza del credito, e l'inesistenza del debito, e chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il creditore opposto, il quale contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'espletamento della prova testimoniale ammessa, con provvedimento del 18/12/2025, veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni,
eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Premesso quanto sopra, l'opposizione, proposta da , è infondata e va rigettata, Parte_2
con la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Va rigettata l'eccezione sollevata dalle parti opponenti in merito all'eccepito difetto di procura, nel giudizio monitorio.
Infatti, per costante giurisprudenza, nel caso in cui il Giudice ravvisi un difetto di procura, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, deve assegnare alla parte un termine per regolarizzarla, a fronte di qualsiasi vizio, compresa la sua totale mancanza. (Cass. civile sentenza n.23958/2020).
Nl caso in esame, in mancanza del provvedimento del Giudice del procedimento monitorio, essa è
implicitamente avvenuto, ed è stato sanato, con la procura conferita nel presente procedimento di opposizione.
Va invece accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte opponente
Parte_1
Infatti, risulta dagli atti, che l'esecuzione dei lavori da parte del sig. , è avvenuto Controparte_1
nell'immobile sito in Sinagra, via Verga, che risulta essere di proprietà, del solo Parte_2
.
[...]
Infatti, tale circostanza è stata provata con l'escussione del teste Ing. , escusso all'udienza del Tes_1
14/02/2024, il quale ha riferito che i lavori nell'immobile sito in Sinagra via Verdi, sono stati effettuati dal sig. , odierno opposto, ma che il è il proprietario esclusivo CP_1 Parte_2
dell'immobile, e di esserne a conoscenza per avere, il teste, in qualità di ingegnere, curato la predisposizione delle pratiche urbanistiche del detto immobile.
Il teste Cancelliere, escusso all'udienza del 07/02/2023, ha riferito di essere stato il Direttore dei
Lavori per la parte strutturale. Che sono stati fatti dei lavori nell'immobile, di avere sempre trattato con il sig. , che mi risulta essere proprietario, e che i lavori strutturali di cui ero Parte_2
Direttore sono stati commissionati dal Sig. . Parte_2
Tale circostanza, risulta pure emergere dalla documentazione prodotta dalla parte opponente.
Di contro la parte opposta, nessuna prova ha fornito, atta a contrastare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla . Pt_1
Pertanto, l'eccezione va accolta, con la conseguente determinazione in ordine alle spese.
Passando a scrutinare il merito.
Va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità, e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, o, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opposto, ha assolto l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria.
Secondo il generale criterio di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Risulta documentalmente provato, con la corresponsione dell'assegno in atti, l'obbligazione assunta da parte dell'opponente nei confronti del creditore opposto.
Per costante giurisprudenza, l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante)
non fornisca la prova - che puo' desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo,
da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cass. civ., 16-11-
1990, n. 11100; Cass. civ., 2-9-1998, n. 8712; v. anche Cass. civ., 14-4-1993, n. 4446). In sostanza il portatore dell'assegno - posto a fondamento dell'azione causale come semplice promessa di pagamento - in quanto destinatario della promessa, si giova della cd. "astrazione processuale della causa debendi e dell'effetto che essa produce (art. 1988 c.c.) in termini di inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto obbligatorio, donde la conseguenza che il promissario il quale agisca per l'adempimento dell'obbligazione ha il solo onere di dar prova della promessa, non anche quello di dar prova del rapporto giuridico dal quale la promessa trae origine,
mentre incombe al promittente l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale (cfr. anche sui principi in questione, di recente, Cass. civ., 19929/2011, 21098/2013).
L'opponente, non ha fornito alcuna prova di avere estinto l'obbligazione.
Al contrario l'opposto, con gli assegni in atti, con la prova testimoniale espletata che ha confermato l'esecuzione dei lavori presso l'immobile della parte opponente, nonché con la sostanziale mancata contestazione sul punto, in merito all'effettuazione dei lavori, ha assolto l'onere probatorio su di esso incombente, conseguentemente l'opposizione va integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n.362/2017, emesso dal Tribunale di Patti, già provvisoriamente esecutivo, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza, vengono poste a carico dell'opponente
, e si liquidano come da dispositivo, applicato il D.M. 55/2014, secondo Parte_2
parametri medi, con distrazione a favore dell'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello che ha reso la dichiarazione di legge.
In considerazione della dichiarata carenza di legittimazione passiva di parte Parte_1
opposta va condannato al pagamento delle spese processuali in favore di e si Parte_1
liquidano come da dispositivo, applicato il D.M. 55/2014, secondo parametri medi, con distrazione a favore dell'Avv. Natale Bonfiglio, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1)Dichiara la carenza di legittimazione passiva di e conseguentemente Parte_1
revoca, nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 362/2017, emesso dal Tribunale di Patti;
2)Rigetta l'opposizione proposta da , e per l'effetto, conferma, nei suoi Parte_2
confronti, il decreto ingiuntivo n.362/2017, emesso dal Tribunale di Patti, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3)Condanna , al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro Parte_2
5.077,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello;
4)Condanna , al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio liquidate in Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'Avv. Natale Bonfiglio;
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Patti 15/04/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia