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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott. ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott. ssa Donatella Aru Consigliere
dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 368 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
, residente in [...], C.F. ammesso al Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 4306/24 del 04.11.24 dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Manuela Cau, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in allegato all'atto di citazione in appello
appellante
contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, che lo rappresenta e difende per legge
appellato All'udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria richiesta, in riforma dell'ordinanza n. 4132/2024 del 04.10.2024 pronunciata dal Tribunale di
Cagliari nel procedimento n. 6515/2022 R.G.:
- Accogliere l'appello e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare lo status di apolide di Parte_1
;
[...]
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione.
In via istruttoria: qualora le prove documentali prodotte in primo grado non fossero ritenute sufficienti, si chiede in base al principio dell'attenuazione dell'onere della prova in giudizio e il conseguente obbligo di cooperazione officiosa del giudice di merito sanciti dalla giurisprudenza in materia di prova dell'apolidia, che la Corte d'Appello disponga ulteriori accertamenti mediante la richiesta di informazioni o documentazione all'Ambasciata della Repubblica di Serbia.
Nell'interesse dell'appellato “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia respingere l'appello, in quanto infondato, e conseguentemente confermare l'ordinanza appellata.
In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 4/10/2024, R.G. 6515/2022, Rep. n. 2083/2024 del 7/10/2024, il Tribunale di
Cagliari rigettava la domanda di riconoscimento dello status di apolidia proposta da Parte_1
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 15.10.2022, ritualmente notificato al
[...] [...]
presso l'Avvocatura dello Stato di Cagliari. CP_1
A sostegno della domanda il ricorrente esponeva in fatto:
di essere nato il [...] a [...], all'epoca appartenente al territorio della
Jugoslavia, da genitori di nazionalità jugoslava;
sin dall'età di quattro anni, si trasferiva in Italia con i propri genitori, , nato Persona_1 il 08.03.1970 a Medevce (ex Jugoslavia, attuale Serbia), e , nata il [...] Parte_2
a VL (ex Jugoslavia, attuale Serbia), e da allora fino a tutt'oggi viveva in Sardegna con la propria compagna e i cinque figli;
Controparte_2 né lui, né i suoi genitori facevano mai rientro nel loro paese d'origine e non avevano più contatti con tale paese;
il medesimo, in tutti questi anni, otteneva il permesso di soggiorno per attesa apolidia, poiché presentava la domanda di riconoscimento dello status di apolidia in via amministrativa e, successivamente, con la nascita dei figli, per assistenza minori attraverso ricorsi ex art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/98 presso il Tribunale dei Minori di Cagliari, ma non riusciva ad ottenere il passaporto perché il suo paese d'origine non lo riconosceva quale cittadino, come risultava dal certificato della Repubblica di Serbia legalmente tradotto in italiano (doc. 6);
la guerra civile negli anni 1991-1995 determinava la cancellazione e lo smembramento dello
Stato della Jugoslavia in cinque repubbliche, con tutte le conseguenze relativamente alle iscrizioni anagrafiche, soprattutto con riguardo ai cittadini non presenti sul territorio nazionale;
e i suoi genitori erano nati nel territorio di un paese, la ex Jugoslavia, che Parte_1 non esisteva più e che, oggi, apparteneva a uno Stato diverso, la Repubblica di Serbia, che non li censiva;
l'art. 52 della legge sulla cittadinanza serba condizionava l'acquisto della cittadinanza da parte dei cittadini della ex Jugoslavia alla residenza in Serbia e che, sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Cagliari accoglieva un analogo ricorso (v. ordinanza del 13.06.2022, doc. 8);
pertanto, avendo perso la propria cittadinanza originaria, ossia quella jugoslava, e non avendone acquisita una nuova, riteneva di avere diritto al riconoscimento Parte_1 dello status di apolide, essendo in una condizione di apolidia di fatto.
Si costituiva in giudizio il , domandando il rigetto del ricorso perché Controparte_1 infondato, e sosteneva, per quanto qui rileva che:
il ricorrente non aveva allegato, né fornito la prova di avere richiesto la cittadinanza serba, né di eventuali atti di rifiuto a tale istanza, considerato che “non poteva essere riconosciuto lo status di apolide sulla base della mera allegazione della mancanza di iscrizione nei registri anagrafici del Paese più prossimo… ragionando diversamente si sarebbe fatto dipendere lo status di apolidia non da una condizione oggettiva, indipendente dalla volontà dell'interessato, ma proprio dalla scelta del soggetto che rifiutava una cittadinanza che poteva facilmente acquisire” (Cassazione civile, sezione
I, sentenza 24/11/2017 n. 28153); risultava dimostrato nel giudizio di primo grado dal che almeno uno dei CP_1 due genitori, e cioè il padre, , era cittadino serbo. Persona_1
La difesa erariale a produceva la nota della Questura di Cagliari del 26.11.2022 (doc. b1 appellante), nella quale risultava che , nato a [...] (ex Jugoslavia) il 08/03/1970, in Persona_1 occasione della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, esibiva il passaporto ordinario n.
, rilasciato il 15/10/2012 dalla Repubblica Serba, e da ciò si desumeva la cittadinanza serba Numero_1 del padre, nonché del ricorrente, sebbene quest'ultimo deduceva difficoltà ad ottenere il passaporto dalle proprie autorità consolari.
Ciò posto, rilevava che:
ai sensi dell'art. 6 della legge sulla cittadinanza serba (L. n. 135/04 s.m.i.), la cittadinanza si acquistava per origine o per nascita sul territorio della Repubblica serba;
in particolare, l'art. 7 della medesima legge al n. 2) prevedeva che la cittadinanza serba per discendenza veniva riconosciuta al figlio nato nella Repubblica di Serbia da un genitore che, nel momento della nascita del bambino, era cittadino della Repubblica di
Serbia, come nel caso del ricorrente;
le pretese del ricorrente risultavano documentalmente carenti, in quanto difettavano l'atto di nascita e gli attestati di cittadinanza provenienti dalle autorità diplomatiche e consolari dei Paesi con cui il ricorrente aveva stretti legami di discendenza;
il ricorrente versava nelle condizioni di poter acquisire la cittadinanza serba, considerato che “La legge serba in materia di cittadinanza, entrata in vigore il 1 gennaio 1997, introduceva una serie di norme volte a consentire il riconoscimento o l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis in favore del figlio di cui entrambi i genitori erano cittadini jugoslavi al momento della nascita, ovvero del figlio nato in [...], di cui un genitore era cittadino jugoslavo al momento della sua nascita” (v. doc. 4 memoria di costituzione).
Con le note depositate il 28/02/2024 controdeduceva che: Pt_1
il difetto di prova della intervenuta richiesta di riconoscimento della cittadinanza serba era ininfluente, in quanto l'impossibilità di ottenerla risultava già implicitamente dal documento attestante che il ricorrente non era iscritto nei registri della cittadinanza serba (doc. 6, depositato con il ricorso), e che secondo l'orientamento della Suprema Corte tale prova sarebbe stata sufficiente per il riconoscimento dello status di apolide (e citava Cass. n.
28153/2017); secondo la Legge sulla Cittadinanza della Repubblica di Serbia n. 135/2004, nelle norme transitorie (art. 52 L. 135/2004, emendata dalla Legge Zakon n. 90/2007), si stabiliva che era cittadino serbo chi, alla data del 27.02.2005 (data di entrata in vigore della legge), aveva la cittadinanza di un altro Stato sorto dalla disgregazione della Jugoslavia e aveva una residenza
“registrata” nel territorio della Serbia da almeno tre anni;
pertanto, il ricorrente, per ottenere la relativa cittadinanza, avrebbe dovuto trasferire la propria residenza in Serbia e, solo dopo tre anni, avrebbe potuto avviare la procedura per ottenerla;
tale condizione evidentemente risultava iniqua, considerato che lo viveva in Italia Pt_1 da oltre trent'anni, dove erano nati e vivevano sempre tutti i suoi cinque figli;
la circostanza che il padre del ricorrente avesse la cittadinanza serba - a differenza di quanto si supponeva erroneamente nel ricorso introduttivo - non incideva comunque sulla condizione di apolidia di fatto dello , poiché evidentemente il padre Parte_1 Persona_1 non provvedeva mai a registrare la nascita del figlio in Serbia, come era dimostrato dal documento dell'ambasciata serba in atti (doc. 6).
Il Giudice richiedeva al Ministero della Giustizia di trasmettere il testo di legge relativo all'acquisto della cittadinanza nella Repubblica di Serbia ai sensi dell'art. 14 della legge 1995 n. 218.
Prendendo atto della mancata trasmissione, parte ricorrente, con le note di udienza del 19/06/2024, depositava il testo della medesima legalmente tradotto.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 17/07/2024.
Con ordinanza del 4 ottobre 2024 il giudice di prime cure ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:
la dichiarazione dello Stato di apolidia presuppone la prova, anche indiziaria, da parte del richiedente, di non essere riconosciuto come cittadino da nessuno degli Stati con i quali intratteneva rapporti rilevanti;
il parametro della sufficienza indiziaria si ritiene soddisfatto quando si fornisce una prova che escluda la possibilità, sul piano normativo e fattuale, di acquisire la cittadinanza dello Stato di nascita, di quello di residenza del richiedente e di quello di cui i genitori del medesimo avevano la cittadinanza (v. Cassazione civile, sez. I, 18/01/2018, n. 1183);
il ricorrente era tenuto pertanto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intratteneva o aveva intrattenuto rapporti significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e fattuali per acquisirla;
che l'obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice non si poteva invocare per superare eventuali carenze di allegazione da parte del ricorrente, sul quale grava un onere di dedurre specificamente tutti gli elementi, quantomeno fattuali, che consentivano di individuare gli Stati con cui aveva avuto rapporti significativi;
il principio di cooperazione istruttoria non si poteva invocare quando gli elementi probatori forniti dal ricorrente risultavano talmente carenti da non consentire al giudice di procedere all'acquisizione d'ufficio delle informazioni o della documentazione utile a dimostrare l'assenza di cittadinanza in capo al ricorrente e l'impossibilità di acquisirla (cfr. Corte di
Appello di Roma, n. 5571/2023).
Il giudicante ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto all'onere a suo carico di allegare specificamente, ancora prima che provare, gli elementi di fatto utili a ricostruire i principali punti di contatto con gli Stati con cui aveva avuto legami significativi.
Rilevava in particolare:
che il ricorrente non aveva riportato nulla con riferimento ai suoi genitori, se non la circostanza che essi erano nati in Jugoslavia ed emigravano in Italia prima della disgregazione dello Stato federale, senza che acquisissero la cittadinanza serba;
che non aveva indicato nemmeno i loro dati anagrafici, che erano stati acquisiti dall'Avvocatura dello Stato all'esito di una verifica da parte della Questura di Cagliari, soltanto con riferimento al padre del ricorrente, peraltro risultato cittadino della Repubblica di Serbia, contrariamente a quanto allegava in giudizio lo;
Pt_1
che non si erano forniti, né erano emersi altrimenti in giudizio, informazioni sufficienti con riferimento alla madre, di cui non risultava nemmeno il nome.
Ha quindi concluso che, nel caso di specie, il principio di collaborazione istruttoria non risultava non solo invocabile, ma si mostrava di fatto impossibile da attuare e che tale carenza di allegazione e prova non trovava alcuna giustificazione, poiché il ricorrente non aveva rappresentato di versare in condizioni che rendessero impossibile, o anche solo oggettivamente difficoltoso, assolvere pienamente all'onere su di lui gravante, ad esempio perché figlio di madre ignota.
Poiché dunque non risultava possibile individuare gli Stati con cui il ricorrente aveva avuto una qualche forma di collegamento sostanziale, non si poteva riconoscergli lo status di apolide.
Il giudice di prime cure ha compensato le spese del giudizio tra le parti. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello, cui ha resistito il Parte_1 [...]
chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, all'udienza in trattazione scritta del 27.11.2025, è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
* * *
Avverso tale provvedimento ha proposto appello il Sig. articolando un unico, Parte_1 complesso motivo di gravame rubricato "Erronea, contraddittoria e carente motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla prova dell'apolidia".
L'appellante, nel ribadire di non avere alcun collegamento con l'ex Jugoslavia, ha sostenuto che i propri genitori o almeno la propria madre non potevano essere considerati con certezza cittadini serbi e che, comunque, non poteva incombere su di lui l'onere di dimostrare la “non iscrizione” degli stessi nei registri anagrafici della Repubblica di Serbia, anche alla luce del noto principio di “cooperazione istruttoria del giudice” applicabile anche in materia di apolidia.
Ha, inoltre, sostenuto che almeno la propria madre probabilmente si trovava in uno stato di apolidia di fatto, determinato dall'aver perso la cittadinanza jugoslava senza averne acquistato un'altra, con la conseguenza che egli non poteva aver acquisito alcuna cittadinanza “per discendenza”; - quand'anche fosse stata dimostrata la cittadinanza serba dei genitori, non significava che il ricorrente l'avesse a sua volta ottenuta, atteso che aveva dimostrato per tabulas di non essere iscritto nei registri dei cittadini della Repubblica di Serbia, come richiesto dall'art. 6 della L. n° 135/2004 (doc. 6 appellante).
L'appellante ha censurato la motivazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente con riferimento alla cittadinanza dei genitori e, in particolare, che risultasse ignoto perfino il nome della madre dello stesso.
Lo ha dedotto di aver correttamente indicato i dati anagrafici di entrambi i genitori, e di aver Pt_1 anche allegato, fin dal ricorso introduttivo, il certificato di stato di famiglia storico rilasciato dal
Comune di Terralba (doc. 2 appellante), risalente al 6.11.2008 periodo in cui egli aveva convissuto con i genitori, nel quale erano riportati il luogo e la data di nascita anche della madre , Parte_2 nata il [...] a [...] (ex Jugoslavia, attuale Serbia).
Ha sottolineato altresì che i dati anagrafici dei genitori del ricorrente e altre informazioni relative alla radicata presenza in Italia di , erano stati puntualmente confermati nella nota della Parte_1
Questura di Cagliari del 26.11.2022 allegata alla comparsa di costituzione del (doc. b1). CP_1 L'unica “inesattezza” che aveva riportato era quella di presumere che anche il padre - con il quale ha contatti sporadici atteso che vive in altro paese della Sardegna- si trovasse nella medesima situazione del ricorrente mentre, come rilevato da parte avversa a seguito di una verifica presso la Questura di
Cagliari, costui risulta essere in possesso del passaporto e quindi è un cittadino della Repubblica di
Serbia.
L'appellante, come aveva già evidenziato in primo grado nelle note di trattazione scritta del
28.02.2024, ha affermato che la circostanza emersa in ordine al possesso della cittadinanza serba da parte del padre non incideva sulla condizione di apolidia di fatto del ricorrente, poiché evidentemente il primo non aveva mai provveduto a registrare la nascita del figlio in Serbia, come dimostrato dal documento della Repubblica serba in atti (doc. 6). Invece, presumibilmente i genitori del padre a suo tempo avevano provveduto a tale iscrizione, e di conseguenza, egli era riuscito Persona_1 ad ottenere il passaporto serbo.
Inoltre, la circostanza che la madre fosse o meno cittadina serba e quindi l'omessa produzione del certificato di nascita o di altri documenti attestanti la cittadinanza della stessa non erano comunque dirimenti nel caso di specie ai fini del riconoscimento dello status di apolidia in capo all'appellante.
L'appellante ha meglio precisato in comparsa conclusionale che in ogni caso la legge sulla cittadinanza della Repubblica di Serbia n. 135/2004, nelle norme transitorie, all'art. 52 (emendato dalla Legge n. 90/2007 e successivamente dalla L. 24/2018) stabilisce che è cittadino serbo CP_3 chi alla data del 27.02.2005 (data di entrata in vigore della legge) ha la cittadinanza della
Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia ed ha una residenza “registrata” nel territorio della Serbia da almeno tre anni, secondo la Legge Zakon, limite esteso poi a nove anni dalla L.
24/2018 (doc. b2 Ministero).
Pertanto, il ricorrente per ottenere la cittadinanza serba avrebbe dovuto trasferire la propria residenza in Serbia e, solo dopo nove anni (dal 2018), avrebbe potuto avviare la procedura per ottenere la cittadinanza.
Ne consegue che, a prescindere dal fatto che uno o entrambi i genitori avessero la cittadinanza serba,
avrebbe dovuto necessariamente rientrare in Serbia e solo dopo nove anni Parte_1 avrebbe potuto presentare l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza.
Sulla base di questo assunto ha argomentato che la contestazione del secondo cui il CP_1 ricorrente non avrebbe fornito la prova di essersi attivato, di aver richiesto la cittadinanza serba, e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto, risulta ininfluente ai fini del presente procedimento perché anche laddove avesse richiesto la cittadinanza, in difetto del requisito sostanziale previsto Pt_1 dalla legge serba, avrebbe comunque ottenuto un diniego.
Il motivo è fondato.
Norma fondamentale in materia di accertamento dello status di apolidia è, in assenza di un'organica disciplina interna, l'art. 1 della Convenzione di New York del 28/09/1954 (resa esecutiva in Italia con
L. 1° febbraio 1962, n. 306) che definisce “apolide” la persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino alla stregua della sua legislazione.
È pacifico che ai fini dell'accertamento dello status di apolidia non occorre che venga allegato un atto formale privativo dello status civitatis, potendo la condizione di apolidia desumersi, sul piano sostanziale, da atti di rifiuto di protezione o prerogative normalmente garantite al cittadino alla stregua dell'ordinamento interno dello Stato di riferimento.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 28873/2008 hanno definito l'apolide come
“colui che si trova in un paese di cui non è cittadino, provenendo da altro paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza”, ponendo in luce la necessità che, ai fini dell'accertamento di tale status, sia valutata la complessiva situazione sostanziale di tale soggetto rispetto allo Stato o agli Stati di riferimento, senza arrestarsi ad un esame formalistico dei riscontri documentali e, più in generale probatori acquisiti.
La prima questione posta dall'Amministrazione appellata concerne l'effettivo contenuto dell'onus probandi gravante sull'istante, nonché l'idoneità del mero dato formale della mancata iscrizione del soggetto nei registri anagrafici di un dato paese a dimostrare il non possesso della cittadinanza del
Paese medesimo.
Sul punto la sentenza impugnata ha accertato che non è registrato nel paese di Parte_1 nascita senza tuttavia desumere l'impossibilità per lo stesso di conseguire, ove lo richiedesse, il riconoscimento della cittadinanza della Serbia.
Il Giudice di merito ha omesso di verificare - sia sotto il profilo del parametro normativo (legge sulla cittadinanza applicabile alla fattispecie), sia sotto il profilo dei requisiti e degli impedimenti effettivi
(mediante richiesta officiosa d'informazioni alle autorità diplomatiche o consolari competenti) se la dedotta impossibilità di ottenere la cittadinanza verso lo Stato più prossimo fosse reale ed effettiva, tenuto conto dell'onere di allegare e dimostrare, per quanto possibile, tale condizione da parte della richiedente, anche se non necessariamente o esclusivamente mediante la richiesta inevasa di ottenere tale status. Al fine di stabilire in quali casi, a livello concreto, uno Stato non considera una persona come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione (art.1, Convenzione di New York del 1954) possono fornire supporto le “linee guida in materia di apolidia” elaborate dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR), nelle quali viene chiarito che il giudizio sull'apolidia è sempre un giudizio in fatto e in diritto.
È necessario verificare, da un lato, cosa prevede la legge straniera nel caso concreto, dall'altro, quale sia l'atteggiamento dello Stato nei confronti di quel concreto individuo, o se ciò non sia possibile, nei confronti delle persone nella sua stessa posizione.
La seconda questione esposta dal ricorrente è l'onere di dimostrazione in capo al richiedente, non solo di non essere cittadino dello Stato con cui ha un collegamento, ma anche dell'impossibilità di acquisire la cittadinanza in base alla legislazione di quello Stato, ovvero del rifiuto opposto dalle
Autorità competenti a una specifica richiesta diretta a tal fine.
Come chiariscono le linee guida, il “fatto” ad es. una certificazione anagrafica deve essere illuminato dal diritto (la legge straniera sulla cittadinanza): occorre verificare quali siano a livello normativo le condizioni alle quali lo Stato con cui il richiedente ha un collegamento (ad es. perché vi è nato, vi ha risieduto per un certo periodo di tempo, o perché uno o entrambi i genitori sono cittadini di quello
Stato) subordina l'acquisizione dello status civitatis.
Dalle linee guida dell' può trarsi la distinzione tra il soggetto che, pur essendo privo di CP_4 qualsiasi cittadinanza potrebbe ottenere lo status di cittadino da parte dello Stato cui è legato attraverso semplici adempimenti di carattere burocratico o amministrativo;
e il soggetto che, nella medesima condizione, potrebbe tuttavia ottenere, tale status soltanto attraverso l'integrazione di condizioni più onerose ad es. la residenza stabile, per un certo periodo di tempo in quel determinato
Stato.
Non può essere riconosciuto lo status di apolidia sulla base della mera allegazione della mancanza di iscrizione nei registri anagrafici del paese più prossimo.
Come evidenziato da alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito, ragionando diversamente, si farebbe dipendere lo status di apolidia non da una condizione oggettiva, indipendente dalla volontà dell'interessato, ma dalla scelta del soggetto che rifiuta una cittadinanza che potrebbe facilmente acquisire.
Il dovere di cooperazione officiosa del giudice del merito, da realizzarsi non solo sulla base di una rigorosa conoscenza della legge sulla cittadinanza del paese più prossimo, ma anche con eventuale richiesta di informazioni presso le autorità competenti relativamente ai requisiti ed alle condizioni effettive per il riconoscimento dello status civitatis, non esclude che sul richiedente incomba l'onere di allegare non solo di non essere cittadino degli Stati di prossimità, ma anche di fornire indicazioni sugli elementi impeditivi al riconoscimento dello status de quo.
Come per il riconoscimento della protezione internazionale, l'onere di allegazione è specifico e il potere dovere-istruttorio officioso del giudice ha una funzione integrativa volta a colmare lacune probatorie dovute a esigenze informative specifiche provenienti dalle autorità competenti.
È necessario che il giudizio sull'apolidia sia condotto alla luce della effettiva possibilità da parte del richiedente di ottenere la cittadinanza del Paese di riferimento e non si può desumere con giudizio prognostico tale impossibilità semplicemente dalla certificazione anagrafica del Comune di Vlasotice
e dal dedotto e non dimostrato rifiuto di rilasciare documenti, come il passaporto, al richiedente, dunque in assenza di specifica allegazione, senza, peraltro, svolgere alcuna indagine anche d'ufficio, sugli effettivi requisiti di acquisto della cittadinanza nello Stato (oltre a quello italiano) con cui il richiedente ha il collegamento più stretto.
Occorre pertanto, esaminare la legge sulla cittadinanza della Repubblica di Serbia.
Ritiene questa Corte che il ricorrente, alla luce della documentazione in atti e della legislazione vigente, non abbia mai acquisito, né potrebbe acquisire, la cittadinanza serba per discendenza ex art. 7, co. 1, della L. n°135/2004.
È documentato che i genitori dell'appellante sono nati nel territorio della Repubblica Socialista
Federale di Jugoslavia (1945-1992), prima della costituzione dell'attuale Repubblica di Serbia
(costituita il 27.4.1992), e si erano allontanati dal paese di origine, la Serbia, quando esso era ancora privo di autonoma sovranità statale, come dimostra il dato, provato per tabulas, che costoro si trovavano nel territorio italiano quantomeno dal 1990, anno in cui veniva inserito Parte_1 nel permesso di soggiorno della madre , rilasciato il 03/04/1990 dalla Questura di Parte_2
Torino per motivi “attesa iscrizione liste collocamento”, come risulta dalla nota della Questura (doc.
b1) prodotta dal Ministero in primo grado.
Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi di recente in materia, devono essere considerati apolidi di fatto1 coloro che sono nati nel territorio della ex Jugoslavia “stante la perdita automatica della cittadinanza jugoslava in conseguenza della dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e l'irrilevanza sul piano internazionale della nazionalità della singola Repubblica di appartenenza facente parte della Federazione2” (v. Cass. Civ., n°16489/2019).
Ne deriva che nel 1986, anno di nascita di , i genitori e Pt_1 Persona_1 Parte_2 probabilmente erano ancora titolari della cittadinanza jugoslava, perché non avevano ancora perso automaticamente la cittadinanza jugoslava a seguito della scomparsa della Repubblica Federale
Socialista di Jugoslavia, avvenuta nel 1991, e non avevano ancora acquistato quella serba, giacché la
Repubblica di Serbia nel 1986 non era ancora esistente ed era priva di una propria legge sulla cittadinanza (emanata solamente nel 2004).
Occorre premettere che il caso risolto dalla sentenza di questa Corte n. 32/2023, versata in atti dal ricorrente, era differente in quanto si riferiva ad una ricorrente nata all'estero, a Sassari, da genitori originari della Jugoslavia che tuttavia al momento della nascita della figlia nell'anno 1993 versavano entrambi nella condizione di apolidia di fatto, con conseguente impossibilità di trasmissione della cittadinanza serba alla prole.
Invece, nella fattispecie oggetto del presente procedimento la cittadinanza dei genitori avrebbe potuto astrattamente essere trasmessa al figlio poiché al momento della nascita entrambi probabilmente avevano la cittadinanza jugoslava (v. art. 7, co. 1, n°1, L. 135/2004: “La cittadinanza serba per discendenza è riconosciuta al bambino i cui genitori, nel momento della sua nascita, sono entrambi cittadini della Repubblica di Serbia”).
Ad ogni buon conto, quand'anche si volesse accedere alla tesi sostenuta dal primo giudice, secondo cui in difetto di prova circa la “non iscrizione” dei genitori dell'appellante nei “registri delle nascite” della Repubblica di Serbia gli stessi devono considerarsi cittadini serbi, resta fermo che Parte_1
non potrebbe comunque ottenere la cittadinanza serba.
[...]
Al riguardo, giova premettere che la legge n°135/2004, lungi dal prevedere meccanismi di acquisto della cittadinanza ope legis e senza la necessità di specifici adempimenti amministrativi, disciplina la procedura necessaria per l'ottenimento della cittadinanza “per discendenza” da parte di soggetti nati nella repubblica di Serbia da almeno un genitore serbo al momento della sua nascita prevendendo requisiti sostanziali ulteriori.
Risultano inconferenti nel caso oggetto del presente procedimento l'art. 6, n.1) Ee n. 2) comma 2, della L. n°135/2004, secondo i quali la cittadinanza serba si acquista, “per origine e per nascita” nella Repubblica di Serbia, “in seguito alla annotazione della cittadinanza nei registri delle nascite”; nonché
l'art. 23, collocato nella sezione 2 in tema di acquisto della cittadinanza per nascita nella repubblica di Serbia, il quale recita: “Il cittadino di nazionalità serba o di altre nazionalità presente nella repubblica di Serbia che non risiede nella repubblica di Serbia, acquista la cittadinanza della repubblica di Serbia se ha compiuto 18 anni, è abile al lavoro, e se presenta dichiarazione scritta di considerare la Repubblica di Serbia come Paese di appartenenza.
Alle modalità previste nel comma 1 del presente articolo, acquista la cittadinanza della Repubblica di Serbia anche il cittadino nato in [...] ex Repubbliche di jugoslave, già cittadino di una di quelle repubbliche o cittadino di un paese costituito nel territorio dell'ex Jugoslavia che risiede come profugo, rifugiato o perseguitato nella Repubblica di Serbia.
In definitiva, deve essere accolta la domanda di riconoscimento dello status di apolide, con tutte le conseguenze in tema di iscrizione nelle liste anagrafiche e di rilascio dei documenti di identità personale”.
L'Art. 24 precisa: “La dichiarazione scritta con la quale si considera la Repubblica di Serbia come paese di appartenenza viene presentata insieme all'istanza di acquisto della cittadinanza della
Repubblica di Serbia al o alla rappresentanza diplomatica e consolare di CP_1 CP_1
Serbia e Montenegro, in base a quanto previsto dalla presente legge”.
Viene in rilevo ai fini della prova della cittadinanza il capo “v. registri di cittadinanza della repubblica di Serbia e dimostrazione della cittadinanza”, che all' Art. 47. Prevede: “Il possesso della cittadinanza della Repubblica di Serbia si dimostra con l'atto di nascita, con il certificato di cittadinanza e, all'estero, anche con un documento di viaggio in corso di validità.”
Ciò posto, come già stabilito in un caso del tutto analogo da questa Corte (sentenza n. 67/2024, pubblicata il 26 febbraio 2024), l'unica disposizione di riferimento, nel caso di specie, è indubbiamente l'Art. 52, collocata nel capo “VII. NORME TRANSITORIE E FINALI”, la quale statuisce che: “Ai sensi della presente legge è ritenuto cittadino della Repubblica di Serbia anche il cittadino della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia (RFSJ) che il giorno di inizio dell'applicazione della presente legge era cittadino di altre ex Repubbliche della Jugoslavia cioè aveva la cittadinanza di altre nazioni nate sui territori della ex RFSJ e regolarmente residente sul territorio della Repubblica di Serbia da almeno nove anni, se l'interessato consegna dichiarazione scritta di ritenersi cittadino della Repubblica di Serbia e istanza di iscrizione nei registri di cittadinanza della Repubblica di Serbia”. Sulla scorta dell'art. 52 della legge citata, questa Corte ritiene che seppure non risulti dagli atti di causa che si sia mai attivato al fine del riconoscimento della cittadinanza da Parte_1 parte della Repubblica di Serbia, in ogni caso, come correttamente ha sostenuto, egli non potrebbe conseguirla.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato: “Nei giudizi aventi ad oggetto lo status di apolide il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Statoo degli stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi, e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare le lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere i sistemi normativi e procedimentali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti.” Cass. Civ. sez. I, n. 23.06.2017, depositata il 24.11.2017 n.
28153/2017.
Nel caso di specie ritiene questa Corte che correttamente abbia allegato Parte_1 specificamente quelli che sono gli impedimenti di fatto e giuridici che precludono il riconoscimento della cittadinanza serba sulla base della Legge 135/2004 e s.m.i., e in particolare della norma transitoria di cui all'art. 52, a coloro che, come l'appellante, seppure siano nati in Jugoslavia da almeno un genitore che in quel momento era cittadino jugoslavo, alla data del 27.2.2005 non abbia la cittadinanza di uno Stato sorto nel territorio dell'ex RSF di Jugoslavia e non abbiano una residenza
“registrata” nel territorio della Repubblica di Serbia da almeno 9 anni.
Il requisito della residenza permanente nel territorio serbo viene richiesto nella legge sulla cittadinanza serba anche all'art. 14 per le persone apolidi e straniere.
Le argomentazioni di cui sopra rendono superfluo qualsivoglia ulteriore accertamento e approfondimento istruttorio, con conseguente assorbimento del secondo motivo relativo alla
“mancata cooperazione officiosa del Giudice e mancato accoglimento delle istanze istruttorie”.
La natura della controversia e la particolarità delle questioni trattate conducono a ritenere equa una pronuncia di compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, come peraltro richiesto dallo stesso appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari n. 6515/2022: 1. Riconosce a , nato il [...] a [...] (ex Jugoslavia), C.F. Parte_1 [...]
lo status di apolide, ai sensi e per gli effetti della Convenzione di New York del 28.9.54, C.F._2 ratificata in Italia con L. n°306/62;
2. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, dello status di apolide;
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Emanuela Cugusi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per tali intendendosi coloro che possiedano sostanzialmente i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di apolide, ma non si siano mai attivati in tal senso. 2 La Costituzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia prevedeva per i propri cittadini l'attribuzione di una doppia cittadinanza (quella jugoslava e quella di una delle sei repubbliche facenti parte della Federazione).