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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16007 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48113/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.48113/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
09.01.1991, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Conti, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
05.09.1979, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Zafrani, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 premesso che Controparte_1 dalla relazione intrapresa con erano nati i figli Controparte_2 Per_1
(Roma, 08.02.2014) e (Roma, 09.04.2017), riconosciuti da entrambi i Per_2 genitori, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni
1 di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori. In particolare, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella dimora dei nonni materni, ove già si trovano, la regolamentazione della frequentazione padre/figli, nonché determinare in euro
300,00 mensili per ciascun figlio l'assegno di mantenimento a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex Controparte_2 adverso dedotto e chiedeva stabilire il concorso al mantenimento dei figli con la previsione di un obbligo di pagamento mensile a suo carico di un assegno pari ad euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie
Nelle more del giudizio le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e all'udienza del 23.10.2025, tenutasi in modalità cartolari, il Giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) i minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento degli stessi presso la madre in Via Umberto Controparte_1
Zanotti Bianco n. 93 dimora dei nonni materni, signori e Parte_1 [...] ove già si trovano;
2) il sig. possa vedere e tenere con sé i Parte_2 CP_2 figli secondo lo schema di cui al piano genitoriale prodotto e già attuato dai signori e segnatamente: - durante il periodo scolastico ed a fine CP_1 CP_2 settimana alternati egli possa prelevarli presso la dimora materna alle ore 22,00 del venerdì e tenerli con sé fino alle ore 19,30 della domenica, il papà possa, inoltre, prelevarli ogni mattina della stessa settimana presso la dimora materna alle ore 7,50 per condurli presso l'istituto scolastico;
nelle settimane con weekend di spettanza materna, invece, il padre possa vedere e tenere con sé i figli e Per_1
tre pomeriggi, segnatamente il lunedì, il mercoledì ed il giovedì dall'uscita Per_2 di scuola alle ore 16,15 e fino alle 19,30 quando li ricondurrà dalla mamma;
- durante il periodo non scolastico ed a settimane alternate, quando il week end è di spettanza paterna il sig. possa vedere i bambini tutte le mattine dalle 8,30 CP_2 alle 13,30 (avendo un turno lavorativo 14/22), salvo la frequentazione dei centri estivi;
nelle settimane, invece, che terminano con il weekend di spettanza materna il papà possa vedere e tenere con sé e tre pomeriggi a settimana, Per_1 Per_2 segnatamente il lunedì, il mercoledì ed il giovedì, dalle ore 14,10 (o se frequentano
2 il centro estivo dalle 16,30) fino alle 19,30. 3) Sulle festività A) e Parte_3
, salvo diversi accordi tra i genitori, trascorrano le festività natalizie Per_2 seguendo la turnazione ordinaria nei giorni di chiusura scolastica e, quanto alle feste calendarizzate, trascorrano - il giorno del 24.12 ed il pranzo del 25.12 con un genitore, con precedenza per la mamma nell'anno 2025; a partire dalle ore 16.00 del 25.12 ed il giorno 26.12 con l'altro genitore, alternando gli anni a seguire;
- il giorno del 31.12 con un genitore, dando precedenza per l'anno 2025 alla madre ed il giorno del 1.1 a partire dalle ore 11.00 con l'altro, per il 1,1,26 con precedenza al padre. - il 6.01 e trascorrano la festività dell'epifania ad anni Per_1 Per_2 alterni tra i genitori, con precedenza per quella 2026 al padre. Nella turnazione sopra indicata disporre che il papà prelevi i minori presso l'abitazione materna ed ivi li riconduca, salvo diversi accordi tra i genitori. Resta inteso che, nel caso in cui l'uno o l'altro trascorra le festività in luogo diverso dall'abitazione materna o paterna, sarà onere del genitore che si è allontanato ricondurre i minori nel punto di incontro più vicino all'altro, al fine di favorire lo scambio. In caso di disaccordo sul diverso punto di incontro, il genitore che si è allontanato sarà tenuto a fare rientro alla propria abitazione in tempo utile a consentire il prelievo di e Per_1
nei modi previsti. B) Quanto alle festività Pasquali i figli minori Per_2 CP_3 trascorrano ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro che avrà onere di prelevare i minori dalla dimora del genitore con cui avrà trascorso la Pasqua entro le ore 9.00 C) Giorni di festa calendarizzati. Per tutti gli altri giorni di festa calendarizzati (es. 25.4, 1.5, 2.6,
15.8, 1.11,8.12) i genitori procederanno ad una alternanza tra loro, salvo diversi accordi. Qualora il giorno di Ferragosto sia compreso nell'uno o nell'altro periodo di ferie questo sia escluso dall'alternanza. D) Compleanno dei genitori e dei nonni materni e paterni, festa della mamma e del papà. Quanto ai compleanni dei genitori, dei nonni materni e paterni, nonché alla festa della mamma e del papà
e trascorrano tali giornate, a prescindere dalla spettanza, con l'uno Per_1 Per_2
o l'altro genitore al fine di favorire la condivisione della festa ed il consolidamento dei legami familiari, senza necessità di recupero. E) Compleanno dei minori Per_1
e trascorrano il giorno dei rispettivi compleanni festeggiando, Per_2 preferibilmente, in modo unitario con la mamma ed il papà, affinché siano presenti non solo entrambi i genitori ma anche i rispettivi rami familiari. In caso di
3 disaccordo o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare un unico festeggiamento, la giornata venga suddivisa equamente tra la mamma ed il papà in modo tale che e possano festeggiare con entrambi i genitori Per_1 Per_2 condividendo almeno il pranzo o la cena con ciascuno di loro. F) Sulle vacanze estive. In estate il sig. possa vedere e tenere con sé e per CP_2 Per_1 Per_2
2 settimane anche non consecutive e suddivise tra luglio e agosto, avendo cura, i genitori, di comunicare i rispettivi piani ferie entro e non oltre il 31.5 di ciascun anno ovvero entro 1 settimana dalla comunicazione aziendale se i termini di comunicazione sono diversi. In ogni caso i genitori garantiscano sempre almeno una telefonata giornaliera all'altro, 4) il sig. sia tenuto a Controparte_2 concorrere al mantenimento dei figli e nella misura di complessivi Per_1 Per_2 euro 200 mensili, da versare alla madre entro e non oltre il giorno 5 del mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui al protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma. 5) La sig.ra percepisca integralmente l'Assegno Unico e CP_1
Universale o altro strumento che a questo dovesse sostituirsi”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento e mantenimento formulate dalle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa., ferma restando la valenza meramente negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
48113/2024:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 29.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.48113/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
09.01.1991, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Conti, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
05.09.1979, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Zafrani, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 premesso che Controparte_1 dalla relazione intrapresa con erano nati i figli Controparte_2 Per_1
(Roma, 08.02.2014) e (Roma, 09.04.2017), riconosciuti da entrambi i Per_2 genitori, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni
1 di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori. In particolare, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella dimora dei nonni materni, ove già si trovano, la regolamentazione della frequentazione padre/figli, nonché determinare in euro
300,00 mensili per ciascun figlio l'assegno di mantenimento a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex Controparte_2 adverso dedotto e chiedeva stabilire il concorso al mantenimento dei figli con la previsione di un obbligo di pagamento mensile a suo carico di un assegno pari ad euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie
Nelle more del giudizio le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e all'udienza del 23.10.2025, tenutasi in modalità cartolari, il Giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) i minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento degli stessi presso la madre in Via Umberto Controparte_1
Zanotti Bianco n. 93 dimora dei nonni materni, signori e Parte_1 [...] ove già si trovano;
2) il sig. possa vedere e tenere con sé i Parte_2 CP_2 figli secondo lo schema di cui al piano genitoriale prodotto e già attuato dai signori e segnatamente: - durante il periodo scolastico ed a fine CP_1 CP_2 settimana alternati egli possa prelevarli presso la dimora materna alle ore 22,00 del venerdì e tenerli con sé fino alle ore 19,30 della domenica, il papà possa, inoltre, prelevarli ogni mattina della stessa settimana presso la dimora materna alle ore 7,50 per condurli presso l'istituto scolastico;
nelle settimane con weekend di spettanza materna, invece, il padre possa vedere e tenere con sé i figli e Per_1
tre pomeriggi, segnatamente il lunedì, il mercoledì ed il giovedì dall'uscita Per_2 di scuola alle ore 16,15 e fino alle 19,30 quando li ricondurrà dalla mamma;
- durante il periodo non scolastico ed a settimane alternate, quando il week end è di spettanza paterna il sig. possa vedere i bambini tutte le mattine dalle 8,30 CP_2 alle 13,30 (avendo un turno lavorativo 14/22), salvo la frequentazione dei centri estivi;
nelle settimane, invece, che terminano con il weekend di spettanza materna il papà possa vedere e tenere con sé e tre pomeriggi a settimana, Per_1 Per_2 segnatamente il lunedì, il mercoledì ed il giovedì, dalle ore 14,10 (o se frequentano
2 il centro estivo dalle 16,30) fino alle 19,30. 3) Sulle festività A) e Parte_3
, salvo diversi accordi tra i genitori, trascorrano le festività natalizie Per_2 seguendo la turnazione ordinaria nei giorni di chiusura scolastica e, quanto alle feste calendarizzate, trascorrano - il giorno del 24.12 ed il pranzo del 25.12 con un genitore, con precedenza per la mamma nell'anno 2025; a partire dalle ore 16.00 del 25.12 ed il giorno 26.12 con l'altro genitore, alternando gli anni a seguire;
- il giorno del 31.12 con un genitore, dando precedenza per l'anno 2025 alla madre ed il giorno del 1.1 a partire dalle ore 11.00 con l'altro, per il 1,1,26 con precedenza al padre. - il 6.01 e trascorrano la festività dell'epifania ad anni Per_1 Per_2 alterni tra i genitori, con precedenza per quella 2026 al padre. Nella turnazione sopra indicata disporre che il papà prelevi i minori presso l'abitazione materna ed ivi li riconduca, salvo diversi accordi tra i genitori. Resta inteso che, nel caso in cui l'uno o l'altro trascorra le festività in luogo diverso dall'abitazione materna o paterna, sarà onere del genitore che si è allontanato ricondurre i minori nel punto di incontro più vicino all'altro, al fine di favorire lo scambio. In caso di disaccordo sul diverso punto di incontro, il genitore che si è allontanato sarà tenuto a fare rientro alla propria abitazione in tempo utile a consentire il prelievo di e Per_1
nei modi previsti. B) Quanto alle festività Pasquali i figli minori Per_2 CP_3 trascorrano ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro che avrà onere di prelevare i minori dalla dimora del genitore con cui avrà trascorso la Pasqua entro le ore 9.00 C) Giorni di festa calendarizzati. Per tutti gli altri giorni di festa calendarizzati (es. 25.4, 1.5, 2.6,
15.8, 1.11,8.12) i genitori procederanno ad una alternanza tra loro, salvo diversi accordi. Qualora il giorno di Ferragosto sia compreso nell'uno o nell'altro periodo di ferie questo sia escluso dall'alternanza. D) Compleanno dei genitori e dei nonni materni e paterni, festa della mamma e del papà. Quanto ai compleanni dei genitori, dei nonni materni e paterni, nonché alla festa della mamma e del papà
e trascorrano tali giornate, a prescindere dalla spettanza, con l'uno Per_1 Per_2
o l'altro genitore al fine di favorire la condivisione della festa ed il consolidamento dei legami familiari, senza necessità di recupero. E) Compleanno dei minori Per_1
e trascorrano il giorno dei rispettivi compleanni festeggiando, Per_2 preferibilmente, in modo unitario con la mamma ed il papà, affinché siano presenti non solo entrambi i genitori ma anche i rispettivi rami familiari. In caso di
3 disaccordo o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare un unico festeggiamento, la giornata venga suddivisa equamente tra la mamma ed il papà in modo tale che e possano festeggiare con entrambi i genitori Per_1 Per_2 condividendo almeno il pranzo o la cena con ciascuno di loro. F) Sulle vacanze estive. In estate il sig. possa vedere e tenere con sé e per CP_2 Per_1 Per_2
2 settimane anche non consecutive e suddivise tra luglio e agosto, avendo cura, i genitori, di comunicare i rispettivi piani ferie entro e non oltre il 31.5 di ciascun anno ovvero entro 1 settimana dalla comunicazione aziendale se i termini di comunicazione sono diversi. In ogni caso i genitori garantiscano sempre almeno una telefonata giornaliera all'altro, 4) il sig. sia tenuto a Controparte_2 concorrere al mantenimento dei figli e nella misura di complessivi Per_1 Per_2 euro 200 mensili, da versare alla madre entro e non oltre il giorno 5 del mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui al protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma. 5) La sig.ra percepisca integralmente l'Assegno Unico e CP_1
Universale o altro strumento che a questo dovesse sostituirsi”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento e mantenimento formulate dalle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa., ferma restando la valenza meramente negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
48113/2024:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 29.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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