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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7046/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7046/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 15/1/2025ad ore 9.27, innanzi al dott. Giuseppe Pagliani, sono comparsi per parte attrice l'Avv. B. Bellei e per parte convenuta l'Avv. Carmen Pino: Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Bellei precisa le conclusioni come da foglio depositato al quale si riporta. L'Avv. Pino chiede l'estromissione dal fascicolo della documentazione allegata al verbale in data 8/4/24 e per la quale non era stato concesso termine per replicare e insiste per l'ammissione del teste
[...]
e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. Pt_1 L'Avv. Bellei si oppone alle istanze di parte convenuta avendo il giudice già deciso sul punto. I procuratori delle parti dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove. Il Giudice istruttore rigetta l'istanza di modifica delle precedenti ordinanze, non essendo esplicitate ragioni ulteriori a supporto delle richieste, rispetto a quelle poste a base delle precedenti statuizioni. L'Avv. Bellei rileva che le prove orali hanno confermato l'esistenza die contratti di mutuo e l'obbligo restitutorio dello , in ragione di confessione stragiudiziale alla parte o al terzo. Allega CP_1 giurisprudenza. Inoltre la fattispecie non è inquadrabile nei limiti previsti per le obbligazione naturali.
Richiama tutte le precedenti deduzioni riportandosi agli atti depositati. L'Avv. Pino ribadisce che le somme che entrambi hanno messo a disposizione della famiglia erano esclusivamente finalizzate alle esigenze della famiglia, e non è stata fornita prova delle affermazioni dello , specie on riferimento alla situazione bancaria dello risultando anzi che il medesimo CP_1 Pt_2 disponeva di entrate rilevanti e godeva di accesso a credito bancario. Inoltre è provato che ha CP_1 versato ingenti somme di denaro alla e non è provato l'obbligo restitutorio. Parte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice provvede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
(Dr. Giuseppe Pagliani)
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico,
SENTENZA nella causa civile n. 7046/2023 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentata e difesa dall'Avv. B. Bellei
CONTRO
CP_1
- Convenuta -
rappresentata e difesa dall'Avv. C. Pino;
in punto a: pagamento somma.
All'udienza del 15/1/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 281 sexies
C.p.c.
Per parte attrice:
“Contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso e di ragione, IN VIA PRINCIPALE
- dire tenuto e condannare a corrispondere a la somma capitale di euro 15.190,47 CP_1 Parte_1 ricevuta a titolo di mutuo ai sensi dell'art. 1813 c.c. ovvero quella diversa somma, maggiore ovvero minore, che risulterà in corso di causa o che parrà equa e giusta, oltre ad interessi al saggio legale dalle singole dazioni al saldo, saggio di interessi che ex art. 1284, comma 4, c.c., è pari dalla domanda a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ossia al decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 fino al saldo effettivo;
- dire tenuto e condannare a corrispondere a la somma capitale di euro 1.402,48 da CP_1 Parte_1Controparte_ quest'ultima anticipata a ai sensi dell'art. 1720 c.c., ovvero quella diversa somma, maggiore ovvero minore, che risulterà in corso di causa o che parrà equa e giusta al Giudicante, oltre ad interessi al saggio legale dal 24.10.2021 al saldo, saggio di interessi che ex art. 1284, comma 4, c.c., è pari dalla domanda a quello previsto dalla legislazione speciale
pagina 2 di 11 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ossia al decreto legislativo 9.10.2002 n. 231fino al saldo effettivo;
IN VIA SUBORDINATA
- dire tenuto e condannare ex art. 2033 cod. civ. al pagamento a dell'importo di euro CP_1 Parte_1 16.592,95, ovvero quella diversa somma, maggiore ovvero minore, che risulterà in corso di causa o che parrà equa e giusta al Giudicante, maggiorato di interessi di legge al saggio legale dalle singole dazioni al saldo, saggio di interessi che ex art. 1284, comma 4, c.c., è pari dalla domanda a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ossia al decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 fino al saldo effettivo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E SUSSIDIARIA
- dire tenuto e condannare ex art. 2041 cod. civ. al pagamento a di dell'indennizzo per CP_1 Parte_1 arricchimento senza causa pari alla somma capitale di 16.592,95 ricevuta dal convenuto ovvero quella diversa somma, maggiore ovvero minore, che risulterà in corso di causa o che parrà equa e giusta al Giudicante, oltre a rivalutazione monetaria dal giorno della consegna delle somme e interessi di legge al saggio legale dalla consegna sino al saldo effettivo calcolati dalla domanda ai sensi dell'art. 1284, comma IV, c.c.”. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, previa revoca parziale delle ordinanze in data 9.4.2024 e 18.9.2024, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi sui seguenti capitoli: CP_1 1) Vero che a luglio del 2021 viveva a Campogalliano (MO) in un appartamento condotto in locazione, CP_1 lavorava come artigiano specializzato in finiture edili e aveva un reddito mensile netto di 1.800,00 euro.
2) Vero che a luglio del 2021 lavorava come barista con contratto a tempo determinato e retribuzione Parte_1 mensile di euro 1.000,00.
3) Vero che a luglio del 2021 aveva da sei mesi una relazione sentimentale con CP_1 Parte_1
4) Vero che a luglio del 2021 chiedeva a CP_1 Controparte_3 l'erogazione di un mutuo di euro 119.000,00 per l'acquisto di un immobile in proprietà esclusiva sito a Carpi (MO), via Boves 6. Pa
5) Vero che all'inizio di agosto del 2021 chiedeva a di prestargli la somma di 6.000,00 CP_1 Parte_1 euro dicendo che gli serviva per estinguere un finanziamento per la propria moto ed impegnandosi a restituirla entro un anno.
6) Vero che all'inizio di agosto del 2021 chiedeva a di prestargli la somma di 4.500,00 CP_1 Parte_1 euro dicendo che gli serviva per estinguere altri debiti personali ed impegnandosi a restituirla entro un anno.
7) Vero che a settembre del 2021 chiedeva a di prestargli la somma di 4.150,47 euro CP_1 Parte_1 dicendo che gli serviva per pagare le spese notarili della compravendita dell'immobile di via Boves a Carpi ed impegnandosi a restituirla entro un anno dal ricevimento.
8) Vero che alla fine di agosto del 2021 chiedeva un prestito di euro 20.000,00 alla propria madre, Parte_1
, che acconsentiva a stipulare un finanziamento di euro 20.000,00 con la società Agos Ducato SP e a Controparte_4 prestare alla figlia detto importo con impegno della figlia a pagare direttamente alla finanziaria i ratei mensili di euro 280,03 di rimborso.
9) Vero che in data 8.9.2021 apriva presso Credit Agricole Italia SP, filiale di Carpi, il c/c n. 284 Parte_1 cointestato con la madre sul quale in data 17.09.2021 veniva accreditata la somma di euro 20.000,00 Controparte_4 mutuata a da Agos Ducato SP. Controparte_4
10) Vero che sul c/c cointestato n. 284 di era abilitato l'home banking collegato al cellulare avente Parte_1 identificativo n. 0008142595 di cui era proprietaria e che il conto corrente è stato movimentato solo da Parte_1
di Pt_1 Pt_1
11) Vero che in data 21.09.2021 ha dato a mutuo a mediante bonifico bancario la somma Parte_1 CP_1 di euro 4.500,00, che lo si è impegnato a restituirle entro un anno. CP_1
12) Vero che in data 24.09.2021 ha mutuato a mediante bonifico bancario la somma di Parte_1 CP_1 euro 4.150,47, che lo si è impegnato a restituirle entro un anno. CP_1
13) Vero che in data 15.10.2021 ha mutuato a mediante bonifico bancario la somma di Parte_1 CP_1 euro 6.000,00, che lo si è impegnato a restituirle entro un anno. CP_1
14) Vero che i tre predetti bonifici del 21.09.2021, 24.9.2021 e 15.10.2021 furono eseguiti da tramite Parte_1 home banking mediante il proprio cellulare. Controparte_
15) Vero che il 24.10.2021 chiedeva a di pagare per suo conto a l'acconto CP_1 Parte_1 di euro 1.402,48 dal medesimo dovuto per l'acquisto di arredi, con l'impegno a fargliene restituzione entro un anno. Controparte_
16) Vero che in data 24.10.2021 corrispondeva a la somma di euro 1.402,48 a mezzo della Parte_1 propria carta di credito con addebito sul proprio c/c 284.
17) Vero che a dicembre del 2021 l'attrice si trasferiva ad abitare nella nuova casa acquistata da il CP_1 25.11.2021 e partecipava ai bisogni e alle necessità domestiche di coppia.
18) Vero che a metà ottobre del 2022 chiedeva in prestito ad la somma di 540,00 euro, CP_1 Parte_1 dicendo che gli serviva per pagare la rata del finanziamento e che l'avrebbe restituita entro qualche mese.
pagina 3 di 11 19) Vero che in data 15.10.2021 dava a mutuo a mediante bonifico bancario la somma di Parte_1 CP_1 euro 540,00 che lo si impegnava a restituirle entro qualche mese. CP_1
20) Vero che da novembre del 2022 a giugno 2023 ha mensilmente chiesto a di restituirle Parte_1 CP_1 la somma di euro 16.052,95 e che lo si riconosceva debitore della somma. CP_1
21) Vero che il rapporto di convivenza tra e di ha avuto termine all'inizio del mese di luglio CP_1 Pt_1 Pt_1 del 2023 dopo un ultimo litigio.
22) Vero che tutti i ratei di rimborso del finanziamento di euro 20.000,00 contratto a settembre 2021 da Controparte_4 con la società Agos Ducato SP, pari a euro 280,03 ciascuno, sono stati pagati da ottobre 2023 ad oggi da Parte_1 che ha versato sul conto corrente cointestato n. 284 la provvista necessaria.
[...] 23) Vero che nel 2020 donava a l'appartamento di cui la figlia è proprietaria in Controparte_4 Parte_1 esecuzione degli accordi assunti verso il marito in sede divorzile.
Si indicano a testi:
- , residente a [...], su tutti i capitoli - , residente a Controparte_4 Testimone_1 Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO) via Venezia 21, sui capitoli 1-10, 17, 18, 20, 21, 23”;
per parte convenuta:
“- Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. alla Sig.ra CP_1 Parte_1 Per l'effetto
- Rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate.
- Condannare la Sig.ra al pagamento delle spese di giudizio”. Parte_1
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. ad opera della legge 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice domanda la restituzione della somma di € 15.190,47, oltre ad interessi e accessori, che afferma concessa in mutuo -tramite versamenti in più riprese- al convenuto, e non restituita. Parte convenuta non contesta di aver ricevuto la somma, ma nega di essere tenuta a restituirla. Allega che tra le parti vi stata convivenza more uxorio da Dicembre 2021 e che nel periodo di convivenza entrambi i coniugi di fatto hanno effettuato spese -anche con bonifici sui rispettivi conti correnti- a favore del partner, e anche per notevoli esborsi, e di non avere avuto necessità di finanziamenti da parte dell'attrice.
4. La domanda attorea è fondata e va accolta. Il materiale probatorio introdotto in atti consente la non contestata ricostruzione del rapporto di mutuo dedotto come effettivamente intercorso tra le parti.
Queste circostanze risultano dalla deposizione della teste , estranea alle parti ma Tes_2
conoscente delle stesse, e presente, secondo quanto dichiarato, in vari momenti nei quali il convenuto ha riconosciuto il proprio obbligo restitutorio, in relazione a prestiti ricevuti a vario titolo. La teste pagina 4 di 11 ha interamente confermato il capitolato attoreo con riguardo alle circostanze essenziali, in Tes_2
particolare il riconoscimento dell'obbligo di restituzione da parte del convenuto, dichiarando, tra l'altro:
< restituire dei soldi ad , anche in presenza di , diceva che grazie a questi prestiti era Pt_1 Pt_1
riuscito a coprire diverse esigenze personali, come acquisto di mobili. Parlava di questo prestito ma anche di altri>>;
<
2021>>;
< davanti a me Pt_1
ha fatto il bonifico, e mi ha anche fatto vedere gli altri, era un po' preoccupata che i soldi non tornassero indietro.
ADR: si stava trasferendo, io in quel periodo sono andata a trovarli in più occasioni, e lui un CP_1
paio di volte ne ha parlato in mia presenza, era grato dei prestiti ed intendeva restituirli>>;
< detto>>;
< in mia presenza. Non ricordo le date con precisione, Pt_1 ricordo che gli stava prestando i soldi per l'anticipo>>; Pt_1
< me ne parlò, davanti a me, non ricordo di preciso se fosse Ottobre o Novembre, io il CP_1
bonifico non ho avuto modo di vederlo, però lui mi disse che lei gli aveva prestato dei soldi. La cifra precisa non la ricordo. Parlò dell'anticipo dei mobili>>;
< fece il bonifico davanti a me. Quel giorno fece più di un Pt_1
bonifico>>;
< , ma mi disse anche che Pt_1 CP_1 Pt_1
gli prestava dei soldi per sua mamma, che lui si impegnava a restituire, ma non ricordo di preciso i giorni e gli importi, è passato troppo tempo>>.
Inoltre, la descritta ricostruzione dei fatti è confermata da varie circostanze, che ad una lettura unitaria e complessiva sono di tenore inequivocabile: dagli estratti del conto corrente n. 2233 acceso presso intestato a risulta che il convenuto, già prima dell'inizio della convivenza Controparte_5 CP_1
con aveva l'abitudine di fare dei giroconti da detto conto, sul quale venivano accreditate le Parte_1
entrate ricorrenti da lavoro e sul quale vi erano addebiti diretti, verso altri conti di cui era titolare;
risulta che ha avuto da in data 21.12.2021 la delega completa ad operare sul conto CP_1 Parte_1
corrente personale della stessa n. 0306830, acceso presso CR e il rilascio di carta di debito n.
pagina 5 di 11 802299717 su detto conto, e ha effettivamente operato su detto conto con versamenti poi integralmente riutilizzati con prelievi mensili, giroconti a proprio favore e pagamenti di debiti personali con la carta di debito;
in particolare il convenuto, operando su detto conto corrente n. 0306830, ha effettuato giroconti su altri propri conti correnti e prelevato e fatto addebiti sul conto, per importo complessivo pari a quello bonificato per il pagamento di propri debiti (tra cui rata mensile di € 450,00 del mutuo con spese condominiali) e spese personali varie (carburante, tabaccheria, bar, ristoranti, CP_3
esercizi commerciali vari), come risulta dagli estratti conto (doc. nn. 14-20 att.) con il numero della carta di debito intestata al convenuto (802299717) indicato a margine della maggior parte e delle più consistenti delle voci registrate in uscita.
A conferma delle esposte circostanze vi sono le produzioni documentali di parte attrice, con particolare riferimento a: piano di ammortamento del mutuo CR n. contratto da il Pt_3 CP_1
14.06.2019 (doc. n. 9); liberatoria del 22.09.2021 di estinzione anticipata del mutuo n. 70026781 (doc.
n. 10); conferimento di delega completa a a operare dal 21.12.2021sul c/c n. 0306830 CP_1
intestato a acceso presso RE IL SP (doc. n. 11); rilascio in data Parte_1
21.12.2021 di carta di debito n. 802299717 intestata a con addebito 2021sul c/c n. CP_1
0306830 intestato a acceso presso CR (doc. n. 12); revoca in data 10.7.2023 Parte_1
della carta di debito n. 802299717 intestata a (doc. n. 13); estratti di conto corrente (doc. CP_1
nn. 14-20).
5. Parte convenuta, come già rilevato, non contesta infatti il fatto storico che le somme siano pervenuta nella sua disponibilità, ma si limita ad eccepire, nei termini sopra esposti, il significato di detta circostanza.
La prova, quindi, che spettava a parte attrice, dell'esistenza del rapporto di mutuo, e dell'entità dell'importo mutuato, è stata raggiunta, e vanno ritenuti ammessi (oltre che documentalmente provati),
i fatti posti a fondamento della domanda, ed in particolare l'inadempimento, anche per quanto concerne l'entità dell'importo. Non è, infatti, contestato che il convenuto non ha restituito le somme CP_1
ricevute da parte attrice, e neppure che ha impiegato le somme in questione per i bisogni di coppia;
ciò, unitamente alla prova testimoniale sull'ammissione di dover restituire le somme all'attrice, assume piena concludenza probatoria.
Infatti, nel caso di specie, la considerazione dello svolgimento della vicenda e l'assenza di efficace contestazione in ordine alla restituzione del dovuto, che incombeva a parte convenuta, porta all'accoglimento delle riportate conclusioni. Per quanto in particolare concerne l'obbligazione restitutoria, come già accennato essa risulta dalla deposizione della teste . Tes_2
pagina 6 di 11 6. Viceversa, le deduzioni di parte convenuta sono rimaste completamente sfornite di prova. Le stesse sono, peraltro, anche prive di riscontro documentale. La teste su gran parte dei capitoli CP_1
sottopostile ha risposto di non essere a conoscenza dei fatti, tranne che in un caso nel quale ha dichiarato che <tra loro non c'erano prestiti, avevano deciso di fare una famiglia e le somme che hanno messo erano per una progettualità famigliare, non le avevano certo deciso di restituirle uno all'altro. Di questo parlavano entrambi, quando venivano a casa mia, avevano anche in progetto di fare un figlio (…) Non parlavano di somme, né di alcun prestito, parlavano di progetti: prendiamo casa, la arrediamo, non si parlava di restituzione di nulla>>; dichiarazioni generiche su intenti dichiarati dalle parti, che si sostanziano nella negazione di avere udito impegni restitutori, il che, tuttavia, non integra la prova positiva della loro esclusione;
oltre al fatto che, a ben guardare, la teste si riferisce -anche se in modo non specifico- a tipologie di spese diverse da quelle indicate da parte attrice, cioè a spese per la casa familiare e la vita comune, riguardo alle quali è più che verosimile che non vi fossero intenti restitutori reciproci, ma che sono di tipo diverso dalle somme per le quali è richiesta restituzione, inerenti a vicende delle quali evidentemente la teste non veniva informata.
La conferma si ha nella risposta alla precisa domanda sui bonifici, laddove la teste dichiara che
<Non mi hanno mai parlato di questi bonifici, specificamente>>.
Il teste ha, poi, dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti, su tutti e otto i Tes_3
capitoli sottopostigli.
7. In diritto va osservato che, in generale, con riferimento alla prova di un mutuo e all'obbligo di restituzione, va condiviso il consolidato orientamento interpretativo -anche di questo ufficio- secondo il quale: <L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, giacché l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che infatti possono avvenire per svariate ragioni, con la conseguenza che l'onere della prova incombente sull'attore può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi i predetti elementi del fatto costitutivo della pretesa>> (Trib. Modena, II, 2/11/2005, Giurisprudenza locale Giuffrè - Modena
2008; conf.: Trib. Modena, I, 29/3/2012, n. 579, Giurisprudenza locale Giuffrè - Modena 2012);
<L'attore - che chieda la restituzione di somme di denaro - è tenuto, ai sensi del 1° comma art. 2697
c.c., ad allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda, in particolare, il titolo (negoziale) su cui fonda la pretesa restitutoria e l'avvenuta consegna del denaro. Infatti, la prova dell'avvenuta
pagina 7 di 11 conclusione di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o di somme di denaro (compatibili anche con la distinta finalità solutoria), stante che l'attore è tenuto a dare dimostrazione del fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pure riconoscendo di avere ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione), possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. La prova rigorosa del titolo è richiesta, quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento,
o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta. Qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri>> (Trib. Modena -
Cividali- 26/10/17, n. 1873; in senso conforme, tra le altre, Trib. Modena -Cortelloni-, del 15/12/16 n.
2330; Trib. Modena -Ramacciotti- 20/12/18, n. 2119; Trib. Modena -Pagliani- 4/1/21, n. 4; Trib.
Modena -Primiceri- 19/5/21, n. 843; Trib. Modena -Pagliani- 21/7/21, n. 1184; Trib. Modena -
Primiceri- 22/11/21, n. 1564; Trib. Modena -Cifarelli- 21/3/22, n. 354; Trib. Modena -Pagliani-
21/2/23, n. 279; Trib. Modena -Masoni- 30/5/23 n. 891; Trib. Modena -Lucchi- 28/8/23, n. 1364, in: www.giurisprudenzamodenese.it); orientamento che viene ribadito anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale <Se è pur vero che chi agisca per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, è anche innegabile che chi riceva il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo “senza causa”, e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi
l'acquisizione. Pertanto, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze
pagina 8 di 11 del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri>> (Cass. III, 28/7/14, n. 17050); oltretutto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che: <La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo non deve necessariamente basarsi esclusivamente sulla produzione del documento contrattuale. È possibile offrire tale prova anche attraverso elementi presuntivi, come ad esempio l'indicazione della causale dei bonifici. Inoltre, la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta può costituire un ulteriore elemento a favore della prova dell'obbligazione restitutoria>> (Cass. 29/3/2023, n. 8829).
Le precisazioni della giurisprudenza di legittimità sono opportune e condivisibili, specialmente per i casi in cui indagare la causa di molti versamenti non è semplice;
nel caso in esame è dirimente, però, l'assenza di un rapporto intercorso fra le parti -e ciò proprio al fine di individuare “le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro”- di tenore idoneo a giustificare il trasferimento di simili somme di denaro.
Trattandosi, infatti, di un rapporto di convivenza di fatto, le attribuzioni patrimoniali reciproche dei conviventi, oltretutto provenienti da conto corrente di intestazione esclusiva, sono soggette ad irripetibilità -quali adempimenti di un'obbligazione naturale- solo nei limiti della normalità, secondo cioè criteri di adeguatezza e proporzionalità avuto riguardo alle specifiche condizioni concrete dei conviventi stessi;
al riguardo questo ufficio aderisce all'orientamento consolidato della giurisprudenza, sia di legittimità e di merito, riassumibile nei seguenti criteri:
<Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del “solvens”>> (Cass. II, 13/03/2003,
n. 3713); diversamente, non può inquadrarsi nello schema dell'obbligazione naturale se ha come effetto esclusivo <l'arricchimento del partner>> (Cass. II, n. 3713/2003, cit.); per cui si può configurare adempimento a un dovere morale e sociale ai sensi dell'art. 2034 C.c. per le dazioni di denaro al convivente che risulti privo di reddito proprio, da parte del convivente che risulta disporre di un reddito elevato (Cass. I, 22/01/2014, n. 1277); il tutto, quindi, <a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza>> (Cass. I, n. 1277/2014, cit); il contenuto dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza va, insomma,
<parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto>> (Cass.
VI, 15/2/2019, n. 4659), dovendo la prestazione risultare <adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens>> (Cass. VI, 1/7/2021, n. 18721).
pagina 9 di 11 8. Nel caso in esame, infatti, operazioni economiche come l'indebitamento mediante un contratto di finanziamento stipulato con una finanziaria per € 20.000,00 e l'acquisto di un'autovettura -sempre mediante contratto di finanziamento- non rientrano, secondo quanto comunemente accade, nella quotidianità della vita di una coppia di fatto, rivestendo significato economico di rilievo nella conduzione economica della stessa, è ciò almeno per la maggioranza dei cittadini;
costituiscono, altresì, significativi arricchimenti della sfera patrimoniale esclusiva del beneficiario -in questo caso la madre del convenuto- e, quindi, a meno che non risultino documentati espliciti e certi intenti donativi, non possono essere fatti rientrare -atteso il tenore dei rispettivi redditi e il regime patrimoniale complessivo della coppia nel caso concreto- nell'ambito delle attribuzioni spontanee e d'uso poste in essere tra conviventi, come tali soggette a irripetibilità; la specifica prova contraria, al riguardo, era a carico di parte convenuta e non è stata fornita;
parimenti non rientra, secondo gli stessi criteri appena indicati, nella normalità della vita di una coppia di fatto, l'effettuazione di bonifici al convivente per importi superiori a quattromila euro, e fino a seimila euro, come nel caso in esame.
Nella specie è, come accennato, da escludere qualunque spirito donativo, in relazione ad atti di liberalità che, comunque, sarebbero nulli per difetto di forma, atteso il loro valore: l'ipotesi di un animus donandi della ricorrente -peraltro nemmeno allegato da parte convenuta- è sconfessata non solo dalle causali dei pagamenti, ma anche dalle già ricordate risultanze della prova testimoniale sulla espressa dichiarazione del convenuto in ordine all'intenzione restitutoria.
Inoltre, pur quando si ritenga lo spirito di liberalità del disponente, l'inosservanza dell'obbligo di forma delle donazioni (artt. 7821 c.c. e 48 L. not.) comporta la loro nullità e la conseguente ripetibilità dei pagamenti (art. 2033 C.c.).
D'altronde, una volta esclusa la ricorrenza di un atto di liberalità, nel caso concreto nessun elemento conduce seriamente ad individuare specifiche ragioni di natura personale, o altra, idonee a giustificare sul piano causale gli spostamenti di ricchezza posti in essere dalla ricorrente, se non l'allegata elargizione di prestiti al convenuto convivente;
al riguardo sono esaurienti le menzionate evidenze documentali, mentre il richiamo alle capacità finanziarie e patrimoniali del solvens è inconferente, perché le circostanze addotte da parte convenuta non collocano la attrice in una condizione di particolare privilegio e di sperequazione patrimoniale, rispetto al convenuto, tale da giustificare elargizioni di importi di migliaia di euro per estinguere un prestito personale e di ventimila euro per estinguere il debito dell'ascendente.
Nella descritta situazione, l'escussione dell'ulteriore teste -rinunciato dalla parte Parte_1
richiedente, con rinuncia non accettata dalla controparte: al riguardo si intende qui richiamata integralmente l'ordinanza del 14/11/2024- risulta, quindi, superflua in quanto, essendo il teste indotto pagina 10 di 11 sulle medesime circostanze sulle quali si è già formata la prova, la sua assunzione non potrebbe, da un lato, inficiare la prova già formata e, d'altro lato, non è necessaria ulteriore conferma.
9. In ragione di quanto fin qui esposto e considerato, vanno accolte le domande di accertamento e di condanna alla restituzione delle somme prestate a parte attrice, trattandosi di trasferimenti a titolo di mutuo in relazione alle quali non sussiste alcuna ragione di esclusione dell'obbligo di restituzione o, comunque, di trasferimenti patrimoniali non assistiti da clausola di irripetibilità ai sensi dell'art. 2034
C.c. per l'adempimento di obbligazioni naturali;
il credito di parte attrice, quindi, sulla base delle produzioni documentali è provato per la complessiva somma richiesta in cifra precisa (€ 15.190,47), a titolo di capitale, sulla quale devono pure essere corrisposti gli interessi, i quali, secondo la regola legale di cui agli artt. 1282 C.c. e seg. per le obbligazioni pecuniarie, e la regola di cui all'art. 1815 C.c. per il contratto di mutuo, sono dovuti in misura legale codicistica -non applicandosi, in ragione della natura del rapporto, gli interessi previsti per le transazioni commerciali- a far tempo, trattandosi di debito di valuta, dalla data di messa in mora (identificabile nel quindicesimo giorno da ricevimento della raccomandata -doc. n. 5 att.- di intimazione notificata il 5/9/23 e, quindi, dal 20/9/23) fino a quella di effettivo saldo.
10. Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, dichiara tenuto e condanna a corrispondere a la somma di €. CP_1 Parte_1
15.190,47 oltre agli interessi in misura legale su detta somma dalla data del 20/9/2023 fino a quella del saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna altresì a rifondere a in solido tra loro le CP_1 Parte_1 spese processuali che liquida nella somma complessiva di € 2.921,00, di cui € 381,00 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 15/1/2025, con lettura in udienza e contestuale deposito nel sistema telematico e in Cancelleria.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7046/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 15/1/2025ad ore 9.27, innanzi al dott. Giuseppe Pagliani, sono comparsi per parte attrice l'Avv. B. Bellei e per parte convenuta l'Avv. Carmen Pino: Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Bellei precisa le conclusioni come da foglio depositato al quale si riporta. L'Avv. Pino chiede l'estromissione dal fascicolo della documentazione allegata al verbale in data 8/4/24 e per la quale non era stato concesso termine per replicare e insiste per l'ammissione del teste
[...]
e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. Pt_1 L'Avv. Bellei si oppone alle istanze di parte convenuta avendo il giudice già deciso sul punto. I procuratori delle parti dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove. Il Giudice istruttore rigetta l'istanza di modifica delle precedenti ordinanze, non essendo esplicitate ragioni ulteriori a supporto delle richieste, rispetto a quelle poste a base delle precedenti statuizioni. L'Avv. Bellei rileva che le prove orali hanno confermato l'esistenza die contratti di mutuo e l'obbligo restitutorio dello , in ragione di confessione stragiudiziale alla parte o al terzo. Allega CP_1 giurisprudenza. Inoltre la fattispecie non è inquadrabile nei limiti previsti per le obbligazione naturali.
Richiama tutte le precedenti deduzioni riportandosi agli atti depositati. L'Avv. Pino ribadisce che le somme che entrambi hanno messo a disposizione della famiglia erano esclusivamente finalizzate alle esigenze della famiglia, e non è stata fornita prova delle affermazioni dello , specie on riferimento alla situazione bancaria dello risultando anzi che il medesimo CP_1 Pt_2 disponeva di entrate rilevanti e godeva di accesso a credito bancario. Inoltre è provato che ha CP_1 versato ingenti somme di denaro alla e non è provato l'obbligo restitutorio. Parte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice provvede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
(Dr. Giuseppe Pagliani)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico,
SENTENZA nella causa civile n. 7046/2023 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentata e difesa dall'Avv. B. Bellei
CONTRO
CP_1
- Convenuta -
rappresentata e difesa dall'Avv. C. Pino;
in punto a: pagamento somma.
All'udienza del 15/1/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 281 sexies
C.p.c.
Per parte attrice:
“Contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso e di ragione, IN VIA PRINCIPALE
- dire tenuto e condannare a corrispondere a la somma capitale di euro 15.190,47 CP_1 Parte_1 ricevuta a titolo di mutuo ai sensi dell'art. 1813 c.c. ovvero quella diversa somma, maggiore ovvero minore, che risulterà in corso di causa o che parrà equa e giusta, oltre ad interessi al saggio legale dalle singole dazioni al saldo, saggio di interessi che ex art. 1284, comma 4, c.c., è pari dalla domanda a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ossia al decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 fino al saldo effettivo;
- dire tenuto e condannare a corrispondere a la somma capitale di euro 1.402,48 da CP_1 Parte_1Controparte_ quest'ultima anticipata a ai sensi dell'art. 1720 c.c., ovvero quella diversa somma, maggiore ovvero minore, che risulterà in corso di causa o che parrà equa e giusta al Giudicante, oltre ad interessi al saggio legale dal 24.10.2021 al saldo, saggio di interessi che ex art. 1284, comma 4, c.c., è pari dalla domanda a quello previsto dalla legislazione speciale
pagina 2 di 11 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ossia al decreto legislativo 9.10.2002 n. 231fino al saldo effettivo;
IN VIA SUBORDINATA
- dire tenuto e condannare ex art. 2033 cod. civ. al pagamento a dell'importo di euro CP_1 Parte_1 16.592,95, ovvero quella diversa somma, maggiore ovvero minore, che risulterà in corso di causa o che parrà equa e giusta al Giudicante, maggiorato di interessi di legge al saggio legale dalle singole dazioni al saldo, saggio di interessi che ex art. 1284, comma 4, c.c., è pari dalla domanda a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ossia al decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 fino al saldo effettivo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E SUSSIDIARIA
- dire tenuto e condannare ex art. 2041 cod. civ. al pagamento a di dell'indennizzo per CP_1 Parte_1 arricchimento senza causa pari alla somma capitale di 16.592,95 ricevuta dal convenuto ovvero quella diversa somma, maggiore ovvero minore, che risulterà in corso di causa o che parrà equa e giusta al Giudicante, oltre a rivalutazione monetaria dal giorno della consegna delle somme e interessi di legge al saggio legale dalla consegna sino al saldo effettivo calcolati dalla domanda ai sensi dell'art. 1284, comma IV, c.c.”. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, previa revoca parziale delle ordinanze in data 9.4.2024 e 18.9.2024, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi sui seguenti capitoli: CP_1 1) Vero che a luglio del 2021 viveva a Campogalliano (MO) in un appartamento condotto in locazione, CP_1 lavorava come artigiano specializzato in finiture edili e aveva un reddito mensile netto di 1.800,00 euro.
2) Vero che a luglio del 2021 lavorava come barista con contratto a tempo determinato e retribuzione Parte_1 mensile di euro 1.000,00.
3) Vero che a luglio del 2021 aveva da sei mesi una relazione sentimentale con CP_1 Parte_1
4) Vero che a luglio del 2021 chiedeva a CP_1 Controparte_3 l'erogazione di un mutuo di euro 119.000,00 per l'acquisto di un immobile in proprietà esclusiva sito a Carpi (MO), via Boves 6. Pa
5) Vero che all'inizio di agosto del 2021 chiedeva a di prestargli la somma di 6.000,00 CP_1 Parte_1 euro dicendo che gli serviva per estinguere un finanziamento per la propria moto ed impegnandosi a restituirla entro un anno.
6) Vero che all'inizio di agosto del 2021 chiedeva a di prestargli la somma di 4.500,00 CP_1 Parte_1 euro dicendo che gli serviva per estinguere altri debiti personali ed impegnandosi a restituirla entro un anno.
7) Vero che a settembre del 2021 chiedeva a di prestargli la somma di 4.150,47 euro CP_1 Parte_1 dicendo che gli serviva per pagare le spese notarili della compravendita dell'immobile di via Boves a Carpi ed impegnandosi a restituirla entro un anno dal ricevimento.
8) Vero che alla fine di agosto del 2021 chiedeva un prestito di euro 20.000,00 alla propria madre, Parte_1
, che acconsentiva a stipulare un finanziamento di euro 20.000,00 con la società Agos Ducato SP e a Controparte_4 prestare alla figlia detto importo con impegno della figlia a pagare direttamente alla finanziaria i ratei mensili di euro 280,03 di rimborso.
9) Vero che in data 8.9.2021 apriva presso Credit Agricole Italia SP, filiale di Carpi, il c/c n. 284 Parte_1 cointestato con la madre sul quale in data 17.09.2021 veniva accreditata la somma di euro 20.000,00 Controparte_4 mutuata a da Agos Ducato SP. Controparte_4
10) Vero che sul c/c cointestato n. 284 di era abilitato l'home banking collegato al cellulare avente Parte_1 identificativo n. 0008142595 di cui era proprietaria e che il conto corrente è stato movimentato solo da Parte_1
di Pt_1 Pt_1
11) Vero che in data 21.09.2021 ha dato a mutuo a mediante bonifico bancario la somma Parte_1 CP_1 di euro 4.500,00, che lo si è impegnato a restituirle entro un anno. CP_1
12) Vero che in data 24.09.2021 ha mutuato a mediante bonifico bancario la somma di Parte_1 CP_1 euro 4.150,47, che lo si è impegnato a restituirle entro un anno. CP_1
13) Vero che in data 15.10.2021 ha mutuato a mediante bonifico bancario la somma di Parte_1 CP_1 euro 6.000,00, che lo si è impegnato a restituirle entro un anno. CP_1
14) Vero che i tre predetti bonifici del 21.09.2021, 24.9.2021 e 15.10.2021 furono eseguiti da tramite Parte_1 home banking mediante il proprio cellulare. Controparte_
15) Vero che il 24.10.2021 chiedeva a di pagare per suo conto a l'acconto CP_1 Parte_1 di euro 1.402,48 dal medesimo dovuto per l'acquisto di arredi, con l'impegno a fargliene restituzione entro un anno. Controparte_
16) Vero che in data 24.10.2021 corrispondeva a la somma di euro 1.402,48 a mezzo della Parte_1 propria carta di credito con addebito sul proprio c/c 284.
17) Vero che a dicembre del 2021 l'attrice si trasferiva ad abitare nella nuova casa acquistata da il CP_1 25.11.2021 e partecipava ai bisogni e alle necessità domestiche di coppia.
18) Vero che a metà ottobre del 2022 chiedeva in prestito ad la somma di 540,00 euro, CP_1 Parte_1 dicendo che gli serviva per pagare la rata del finanziamento e che l'avrebbe restituita entro qualche mese.
pagina 3 di 11 19) Vero che in data 15.10.2021 dava a mutuo a mediante bonifico bancario la somma di Parte_1 CP_1 euro 540,00 che lo si impegnava a restituirle entro qualche mese. CP_1
20) Vero che da novembre del 2022 a giugno 2023 ha mensilmente chiesto a di restituirle Parte_1 CP_1 la somma di euro 16.052,95 e che lo si riconosceva debitore della somma. CP_1
21) Vero che il rapporto di convivenza tra e di ha avuto termine all'inizio del mese di luglio CP_1 Pt_1 Pt_1 del 2023 dopo un ultimo litigio.
22) Vero che tutti i ratei di rimborso del finanziamento di euro 20.000,00 contratto a settembre 2021 da Controparte_4 con la società Agos Ducato SP, pari a euro 280,03 ciascuno, sono stati pagati da ottobre 2023 ad oggi da Parte_1 che ha versato sul conto corrente cointestato n. 284 la provvista necessaria.
[...] 23) Vero che nel 2020 donava a l'appartamento di cui la figlia è proprietaria in Controparte_4 Parte_1 esecuzione degli accordi assunti verso il marito in sede divorzile.
Si indicano a testi:
- , residente a [...], su tutti i capitoli - , residente a Controparte_4 Testimone_1 Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO) via Venezia 21, sui capitoli 1-10, 17, 18, 20, 21, 23”;
per parte convenuta:
“- Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. alla Sig.ra CP_1 Parte_1 Per l'effetto
- Rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate.
- Condannare la Sig.ra al pagamento delle spese di giudizio”. Parte_1
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. ad opera della legge 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice domanda la restituzione della somma di € 15.190,47, oltre ad interessi e accessori, che afferma concessa in mutuo -tramite versamenti in più riprese- al convenuto, e non restituita. Parte convenuta non contesta di aver ricevuto la somma, ma nega di essere tenuta a restituirla. Allega che tra le parti vi stata convivenza more uxorio da Dicembre 2021 e che nel periodo di convivenza entrambi i coniugi di fatto hanno effettuato spese -anche con bonifici sui rispettivi conti correnti- a favore del partner, e anche per notevoli esborsi, e di non avere avuto necessità di finanziamenti da parte dell'attrice.
4. La domanda attorea è fondata e va accolta. Il materiale probatorio introdotto in atti consente la non contestata ricostruzione del rapporto di mutuo dedotto come effettivamente intercorso tra le parti.
Queste circostanze risultano dalla deposizione della teste , estranea alle parti ma Tes_2
conoscente delle stesse, e presente, secondo quanto dichiarato, in vari momenti nei quali il convenuto ha riconosciuto il proprio obbligo restitutorio, in relazione a prestiti ricevuti a vario titolo. La teste pagina 4 di 11 ha interamente confermato il capitolato attoreo con riguardo alle circostanze essenziali, in Tes_2
particolare il riconoscimento dell'obbligo di restituzione da parte del convenuto, dichiarando, tra l'altro:
< restituire dei soldi ad , anche in presenza di , diceva che grazie a questi prestiti era Pt_1 Pt_1
riuscito a coprire diverse esigenze personali, come acquisto di mobili. Parlava di questo prestito ma anche di altri>>;
<
2021>>;
< davanti a me Pt_1
ha fatto il bonifico, e mi ha anche fatto vedere gli altri, era un po' preoccupata che i soldi non tornassero indietro.
ADR: si stava trasferendo, io in quel periodo sono andata a trovarli in più occasioni, e lui un CP_1
paio di volte ne ha parlato in mia presenza, era grato dei prestiti ed intendeva restituirli>>;
< detto>>;
< in mia presenza. Non ricordo le date con precisione, Pt_1 ricordo che gli stava prestando i soldi per l'anticipo>>; Pt_1
< me ne parlò, davanti a me, non ricordo di preciso se fosse Ottobre o Novembre, io il CP_1
bonifico non ho avuto modo di vederlo, però lui mi disse che lei gli aveva prestato dei soldi. La cifra precisa non la ricordo. Parlò dell'anticipo dei mobili>>;
< fece il bonifico davanti a me. Quel giorno fece più di un Pt_1
bonifico>>;
< , ma mi disse anche che Pt_1 CP_1 Pt_1
gli prestava dei soldi per sua mamma, che lui si impegnava a restituire, ma non ricordo di preciso i giorni e gli importi, è passato troppo tempo>>.
Inoltre, la descritta ricostruzione dei fatti è confermata da varie circostanze, che ad una lettura unitaria e complessiva sono di tenore inequivocabile: dagli estratti del conto corrente n. 2233 acceso presso intestato a risulta che il convenuto, già prima dell'inizio della convivenza Controparte_5 CP_1
con aveva l'abitudine di fare dei giroconti da detto conto, sul quale venivano accreditate le Parte_1
entrate ricorrenti da lavoro e sul quale vi erano addebiti diretti, verso altri conti di cui era titolare;
risulta che ha avuto da in data 21.12.2021 la delega completa ad operare sul conto CP_1 Parte_1
corrente personale della stessa n. 0306830, acceso presso CR e il rilascio di carta di debito n.
pagina 5 di 11 802299717 su detto conto, e ha effettivamente operato su detto conto con versamenti poi integralmente riutilizzati con prelievi mensili, giroconti a proprio favore e pagamenti di debiti personali con la carta di debito;
in particolare il convenuto, operando su detto conto corrente n. 0306830, ha effettuato giroconti su altri propri conti correnti e prelevato e fatto addebiti sul conto, per importo complessivo pari a quello bonificato per il pagamento di propri debiti (tra cui rata mensile di € 450,00 del mutuo con spese condominiali) e spese personali varie (carburante, tabaccheria, bar, ristoranti, CP_3
esercizi commerciali vari), come risulta dagli estratti conto (doc. nn. 14-20 att.) con il numero della carta di debito intestata al convenuto (802299717) indicato a margine della maggior parte e delle più consistenti delle voci registrate in uscita.
A conferma delle esposte circostanze vi sono le produzioni documentali di parte attrice, con particolare riferimento a: piano di ammortamento del mutuo CR n. contratto da il Pt_3 CP_1
14.06.2019 (doc. n. 9); liberatoria del 22.09.2021 di estinzione anticipata del mutuo n. 70026781 (doc.
n. 10); conferimento di delega completa a a operare dal 21.12.2021sul c/c n. 0306830 CP_1
intestato a acceso presso RE IL SP (doc. n. 11); rilascio in data Parte_1
21.12.2021 di carta di debito n. 802299717 intestata a con addebito 2021sul c/c n. CP_1
0306830 intestato a acceso presso CR (doc. n. 12); revoca in data 10.7.2023 Parte_1
della carta di debito n. 802299717 intestata a (doc. n. 13); estratti di conto corrente (doc. CP_1
nn. 14-20).
5. Parte convenuta, come già rilevato, non contesta infatti il fatto storico che le somme siano pervenuta nella sua disponibilità, ma si limita ad eccepire, nei termini sopra esposti, il significato di detta circostanza.
La prova, quindi, che spettava a parte attrice, dell'esistenza del rapporto di mutuo, e dell'entità dell'importo mutuato, è stata raggiunta, e vanno ritenuti ammessi (oltre che documentalmente provati),
i fatti posti a fondamento della domanda, ed in particolare l'inadempimento, anche per quanto concerne l'entità dell'importo. Non è, infatti, contestato che il convenuto non ha restituito le somme CP_1
ricevute da parte attrice, e neppure che ha impiegato le somme in questione per i bisogni di coppia;
ciò, unitamente alla prova testimoniale sull'ammissione di dover restituire le somme all'attrice, assume piena concludenza probatoria.
Infatti, nel caso di specie, la considerazione dello svolgimento della vicenda e l'assenza di efficace contestazione in ordine alla restituzione del dovuto, che incombeva a parte convenuta, porta all'accoglimento delle riportate conclusioni. Per quanto in particolare concerne l'obbligazione restitutoria, come già accennato essa risulta dalla deposizione della teste . Tes_2
pagina 6 di 11 6. Viceversa, le deduzioni di parte convenuta sono rimaste completamente sfornite di prova. Le stesse sono, peraltro, anche prive di riscontro documentale. La teste su gran parte dei capitoli CP_1
sottopostile ha risposto di non essere a conoscenza dei fatti, tranne che in un caso nel quale ha dichiarato che <tra loro non c'erano prestiti, avevano deciso di fare una famiglia e le somme che hanno messo erano per una progettualità famigliare, non le avevano certo deciso di restituirle uno all'altro. Di questo parlavano entrambi, quando venivano a casa mia, avevano anche in progetto di fare un figlio (…) Non parlavano di somme, né di alcun prestito, parlavano di progetti: prendiamo casa, la arrediamo, non si parlava di restituzione di nulla>>; dichiarazioni generiche su intenti dichiarati dalle parti, che si sostanziano nella negazione di avere udito impegni restitutori, il che, tuttavia, non integra la prova positiva della loro esclusione;
oltre al fatto che, a ben guardare, la teste si riferisce -anche se in modo non specifico- a tipologie di spese diverse da quelle indicate da parte attrice, cioè a spese per la casa familiare e la vita comune, riguardo alle quali è più che verosimile che non vi fossero intenti restitutori reciproci, ma che sono di tipo diverso dalle somme per le quali è richiesta restituzione, inerenti a vicende delle quali evidentemente la teste non veniva informata.
La conferma si ha nella risposta alla precisa domanda sui bonifici, laddove la teste dichiara che
<Non mi hanno mai parlato di questi bonifici, specificamente>>.
Il teste ha, poi, dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti, su tutti e otto i Tes_3
capitoli sottopostigli.
7. In diritto va osservato che, in generale, con riferimento alla prova di un mutuo e all'obbligo di restituzione, va condiviso il consolidato orientamento interpretativo -anche di questo ufficio- secondo il quale: <L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, giacché l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che infatti possono avvenire per svariate ragioni, con la conseguenza che l'onere della prova incombente sull'attore può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi i predetti elementi del fatto costitutivo della pretesa>> (Trib. Modena, II, 2/11/2005, Giurisprudenza locale Giuffrè - Modena
2008; conf.: Trib. Modena, I, 29/3/2012, n. 579, Giurisprudenza locale Giuffrè - Modena 2012);
<L'attore - che chieda la restituzione di somme di denaro - è tenuto, ai sensi del 1° comma art. 2697
c.c., ad allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda, in particolare, il titolo (negoziale) su cui fonda la pretesa restitutoria e l'avvenuta consegna del denaro. Infatti, la prova dell'avvenuta
pagina 7 di 11 conclusione di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o di somme di denaro (compatibili anche con la distinta finalità solutoria), stante che l'attore è tenuto a dare dimostrazione del fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pure riconoscendo di avere ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione), possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. La prova rigorosa del titolo è richiesta, quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento,
o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta. Qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri>> (Trib. Modena -
Cividali- 26/10/17, n. 1873; in senso conforme, tra le altre, Trib. Modena -Cortelloni-, del 15/12/16 n.
2330; Trib. Modena -Ramacciotti- 20/12/18, n. 2119; Trib. Modena -Pagliani- 4/1/21, n. 4; Trib.
Modena -Primiceri- 19/5/21, n. 843; Trib. Modena -Pagliani- 21/7/21, n. 1184; Trib. Modena -
Primiceri- 22/11/21, n. 1564; Trib. Modena -Cifarelli- 21/3/22, n. 354; Trib. Modena -Pagliani-
21/2/23, n. 279; Trib. Modena -Masoni- 30/5/23 n. 891; Trib. Modena -Lucchi- 28/8/23, n. 1364, in: www.giurisprudenzamodenese.it); orientamento che viene ribadito anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale <Se è pur vero che chi agisca per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, è anche innegabile che chi riceva il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo “senza causa”, e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi
l'acquisizione. Pertanto, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze
pagina 8 di 11 del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri>> (Cass. III, 28/7/14, n. 17050); oltretutto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che: <La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo non deve necessariamente basarsi esclusivamente sulla produzione del documento contrattuale. È possibile offrire tale prova anche attraverso elementi presuntivi, come ad esempio l'indicazione della causale dei bonifici. Inoltre, la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta può costituire un ulteriore elemento a favore della prova dell'obbligazione restitutoria>> (Cass. 29/3/2023, n. 8829).
Le precisazioni della giurisprudenza di legittimità sono opportune e condivisibili, specialmente per i casi in cui indagare la causa di molti versamenti non è semplice;
nel caso in esame è dirimente, però, l'assenza di un rapporto intercorso fra le parti -e ciò proprio al fine di individuare “le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro”- di tenore idoneo a giustificare il trasferimento di simili somme di denaro.
Trattandosi, infatti, di un rapporto di convivenza di fatto, le attribuzioni patrimoniali reciproche dei conviventi, oltretutto provenienti da conto corrente di intestazione esclusiva, sono soggette ad irripetibilità -quali adempimenti di un'obbligazione naturale- solo nei limiti della normalità, secondo cioè criteri di adeguatezza e proporzionalità avuto riguardo alle specifiche condizioni concrete dei conviventi stessi;
al riguardo questo ufficio aderisce all'orientamento consolidato della giurisprudenza, sia di legittimità e di merito, riassumibile nei seguenti criteri:
<Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del “solvens”>> (Cass. II, 13/03/2003,
n. 3713); diversamente, non può inquadrarsi nello schema dell'obbligazione naturale se ha come effetto esclusivo <l'arricchimento del partner>> (Cass. II, n. 3713/2003, cit.); per cui si può configurare adempimento a un dovere morale e sociale ai sensi dell'art. 2034 C.c. per le dazioni di denaro al convivente che risulti privo di reddito proprio, da parte del convivente che risulta disporre di un reddito elevato (Cass. I, 22/01/2014, n. 1277); il tutto, quindi, <a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza>> (Cass. I, n. 1277/2014, cit); il contenuto dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza va, insomma,
<parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto>> (Cass.
VI, 15/2/2019, n. 4659), dovendo la prestazione risultare <adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens>> (Cass. VI, 1/7/2021, n. 18721).
pagina 9 di 11 8. Nel caso in esame, infatti, operazioni economiche come l'indebitamento mediante un contratto di finanziamento stipulato con una finanziaria per € 20.000,00 e l'acquisto di un'autovettura -sempre mediante contratto di finanziamento- non rientrano, secondo quanto comunemente accade, nella quotidianità della vita di una coppia di fatto, rivestendo significato economico di rilievo nella conduzione economica della stessa, è ciò almeno per la maggioranza dei cittadini;
costituiscono, altresì, significativi arricchimenti della sfera patrimoniale esclusiva del beneficiario -in questo caso la madre del convenuto- e, quindi, a meno che non risultino documentati espliciti e certi intenti donativi, non possono essere fatti rientrare -atteso il tenore dei rispettivi redditi e il regime patrimoniale complessivo della coppia nel caso concreto- nell'ambito delle attribuzioni spontanee e d'uso poste in essere tra conviventi, come tali soggette a irripetibilità; la specifica prova contraria, al riguardo, era a carico di parte convenuta e non è stata fornita;
parimenti non rientra, secondo gli stessi criteri appena indicati, nella normalità della vita di una coppia di fatto, l'effettuazione di bonifici al convivente per importi superiori a quattromila euro, e fino a seimila euro, come nel caso in esame.
Nella specie è, come accennato, da escludere qualunque spirito donativo, in relazione ad atti di liberalità che, comunque, sarebbero nulli per difetto di forma, atteso il loro valore: l'ipotesi di un animus donandi della ricorrente -peraltro nemmeno allegato da parte convenuta- è sconfessata non solo dalle causali dei pagamenti, ma anche dalle già ricordate risultanze della prova testimoniale sulla espressa dichiarazione del convenuto in ordine all'intenzione restitutoria.
Inoltre, pur quando si ritenga lo spirito di liberalità del disponente, l'inosservanza dell'obbligo di forma delle donazioni (artt. 7821 c.c. e 48 L. not.) comporta la loro nullità e la conseguente ripetibilità dei pagamenti (art. 2033 C.c.).
D'altronde, una volta esclusa la ricorrenza di un atto di liberalità, nel caso concreto nessun elemento conduce seriamente ad individuare specifiche ragioni di natura personale, o altra, idonee a giustificare sul piano causale gli spostamenti di ricchezza posti in essere dalla ricorrente, se non l'allegata elargizione di prestiti al convenuto convivente;
al riguardo sono esaurienti le menzionate evidenze documentali, mentre il richiamo alle capacità finanziarie e patrimoniali del solvens è inconferente, perché le circostanze addotte da parte convenuta non collocano la attrice in una condizione di particolare privilegio e di sperequazione patrimoniale, rispetto al convenuto, tale da giustificare elargizioni di importi di migliaia di euro per estinguere un prestito personale e di ventimila euro per estinguere il debito dell'ascendente.
Nella descritta situazione, l'escussione dell'ulteriore teste -rinunciato dalla parte Parte_1
richiedente, con rinuncia non accettata dalla controparte: al riguardo si intende qui richiamata integralmente l'ordinanza del 14/11/2024- risulta, quindi, superflua in quanto, essendo il teste indotto pagina 10 di 11 sulle medesime circostanze sulle quali si è già formata la prova, la sua assunzione non potrebbe, da un lato, inficiare la prova già formata e, d'altro lato, non è necessaria ulteriore conferma.
9. In ragione di quanto fin qui esposto e considerato, vanno accolte le domande di accertamento e di condanna alla restituzione delle somme prestate a parte attrice, trattandosi di trasferimenti a titolo di mutuo in relazione alle quali non sussiste alcuna ragione di esclusione dell'obbligo di restituzione o, comunque, di trasferimenti patrimoniali non assistiti da clausola di irripetibilità ai sensi dell'art. 2034
C.c. per l'adempimento di obbligazioni naturali;
il credito di parte attrice, quindi, sulla base delle produzioni documentali è provato per la complessiva somma richiesta in cifra precisa (€ 15.190,47), a titolo di capitale, sulla quale devono pure essere corrisposti gli interessi, i quali, secondo la regola legale di cui agli artt. 1282 C.c. e seg. per le obbligazioni pecuniarie, e la regola di cui all'art. 1815 C.c. per il contratto di mutuo, sono dovuti in misura legale codicistica -non applicandosi, in ragione della natura del rapporto, gli interessi previsti per le transazioni commerciali- a far tempo, trattandosi di debito di valuta, dalla data di messa in mora (identificabile nel quindicesimo giorno da ricevimento della raccomandata -doc. n. 5 att.- di intimazione notificata il 5/9/23 e, quindi, dal 20/9/23) fino a quella di effettivo saldo.
10. Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, dichiara tenuto e condanna a corrispondere a la somma di €. CP_1 Parte_1
15.190,47 oltre agli interessi in misura legale su detta somma dalla data del 20/9/2023 fino a quella del saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna altresì a rifondere a in solido tra loro le CP_1 Parte_1 spese processuali che liquida nella somma complessiva di € 2.921,00, di cui € 381,00 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 15/1/2025, con lettura in udienza e contestuale deposito nel sistema telematico e in Cancelleria.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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